MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 11 marzo 2015, n. 38 Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicita’ del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell’articolo 3, comma 4,…

…della legge 31 dicembre 2012, n. 247

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l’articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 26
settembre 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 6 novembre 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota del 5 febbraio 2015;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le forme di pubblicita’ del
codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio
nazionale forense, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma
4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 2

Modalita’ per la pubblicazione del codice deontologico e dei suoi
aggiornamenti

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sui
siti internet del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza forense e dei consigli degli ordini
forensi circondariali, ferma restando l’entrata in vigore fissata
dall’articolo 3, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre
2012, n. 247.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 marzo 2015

Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne – Prev. n. 746

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina dei vice procuratori onorari presso i tribunali ordinari

Testo: DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 3 giugno 2009

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007, relativo ai criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari, con il quale e’ stato recepito il testo della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura P-10370/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera in data 9 aprile 2009, diramata con circolare n. P-8621/2009 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari;

Ritenuta la necessita’ di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-10370/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 42-ter, ultimo comma, e 71 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. I vice procuratori onorari sono nominati con decreto del Ministro della Giustizia, in conformita’ della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio Giudiziario competente per territorio. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies dell’Ord. Giud., in forza del richiamo contenuto nell’art. 71, comma 2, dello stesso ordinamento giudiziario.

2. Il numero dei vice procuratori onorari delle Procure della Repubblica presso ogni tribunale non puo’ essere superiore al numero dei magistrati professionali previsti in organico per l’Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio – da motivare espressamente – consiglino di elevare tale numero.

Art. 2.

Nomina (requisiti e documentazione)

1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a vice procuratore onorario e’ necessario che l’aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l’esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia l’idoneita’ fisica e psichica;

d) abbia un’eta’ non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla data della relativa delibera e, per la conferma, alla scadenza dell’incarico da confermare;

e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l’ufficio giudiziario per il quale e’ presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all’entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o laurea specialistica) in una delle Universita’ della Repubblica o presso una universita’ estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;

g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

h) abbia tenuto condotta incensurabile cosi’ come previsto dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza dell’incarico, da confermare, salvo quanto previsto al comma 1, lett. d) che precede.

2. Per la nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano e’ richiesta inoltre:

a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;

b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).

3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.

La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio Superiore della Magistratura l’apposito modulo (Mod. N), reperibile sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it) e, altresi’, consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, unitamente ai Mod. N. 1 e N. 2 reperibili sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura, (www.csm.it), al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello nel cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina, entro e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del Ministero della Giustizia che recepisce la delibera consiliare con la quale vengono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore onorario.

L’omissione anche di una soltanto delle modalita’ di presentazione sopraindicate determina l’inammissibilita’ della domanda.

Chi e’ iscritto all’albo degli avvocati puo’ presentare domanda oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.

Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero massimo di quattro sedi presso le quali il richiedente chiede di essere assegnato.

Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono come non effettuate.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita’ per mancata ricezione della domanda cartacea, ne’ per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L’Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l’utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1.

Ogni aspirante dovra’ dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) idoneita’ fisica e psichica;

d) il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

e) l’Universita’ presso la quale e’ stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali e’ iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

i) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;

j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

k) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso contrario dovra’ allegare il provvedimento);

l) di non versare in alcuna delle cause d’incompatibilita’ previste dall’art. 42-quater del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

m) di non versare in nessuna causa d’incompatibilita’ ai sensi dell’art. 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (art. 5).

Per gli aspiranti alla nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano, inoltre:

n) di essere in possesso dell’attestato previsto dall’art. 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

o) l’appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino.

In calce alle dichiarazioni rese (Mod. N) l’aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Presentazione dei documenti.

Nei termini di cui al precedente comma 3, dovranno essere prodotti dall’interessato:

a) istanza di nomina (Mod. N);

b) certificato medico attestante l’idoneita’ fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o Medico Militare);

c) nullaosta rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ con la quale, tra l’altro, l’interessato dichiara l’insussistenza di cause di incompatibilita’ ai sensi dell’art. 19 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Mod. N. 1);

e) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell’ambito del Circondario del Tribunale presso il quale abbia a svolgere le funzioni onorarie attribuitegli (ai sensi dell’art. 71-bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12), nonche’ a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinnanzi ai medesimi uffici e a cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di componente laico di altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (Mod. N. 2);

f) documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al successivo art. 4;

g) fotocopia del documento d’identita’ (nel caso in cui l’istanza, dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito internet www.csm.it, venga trasmessa per posta);

h) codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze);

5) Nello stesso termine la Corte di Appello acquisisce:

a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

b) certificato penale;

c) rapporto informativo del Prefetto;

d) parere motivato del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nel caso in cui l’aspirante svolga la professione forense.

Art. 3.

Procedimento per la nomina

1. Il Procuratore Generale della Repubblica, trasmettera’ le istanze al Presidente della Corte di Appello per la successiva istruzione.

2. Il Presidente della Corte di Appello, una volta istruite le istanze di nomina a vice procuratore onorario, provvede a convocare il Consiglio Giudiziario per la valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti vice procuratori onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio Giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato le istanze nel termine di cui all’art. 2. La predetta proposta di graduatoria verra’ pubblicata presso la segreteria del Consiglio Giudiziario oltre che sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura.

Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro 20 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio Giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio Giudiziario prima dell’inoltro della graduatoria al Consiglio Superiore della Magistratura.

Predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio Giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 2 al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.

Il Consiglio Superiore della Magistratura procedera’ alla copertura dei posti vacanti iniziando dall’ufficio situato nella citta’ sede della Corte d’Appello e proseguendo in ordine decrescente in relazione agli organici di ciascuna Procura della Repubblica.

Coperti i posti vacanti, la graduatoria verra’ utilizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall’art. 12 del presente decreto. La nomina a vice procuratore onorario caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari sia come vice procuratore onorario che come giudice onorario.

In caso di esaurimento della graduatoria, il Procuratore Generale della Repubblica puo’ richiedere al Consiglio Superiore della Magistratura l’attivazione della procedura prevista dal punto 1 di cui al presente articolo.

Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui all’art. 2, sono dichiarate inammissibili con provvedimento del Procuratore Generale della Repubblica.

3. Le proposte dei Consigli Giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 42-ter, secondo comma, Ordinamento Giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilita’, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell’incarico da parte del Consiglio Superiore della Magistratura o siano state da esso revocate;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell’attivita’ svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell’ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita’ nell’amministrazione della giustizia;

d) idoneita’ degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduita’ ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalita’ e da accertati requisiti di credibilita’ ed indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

4. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i Consigli Giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell’Ordine di appartenenza.

5. I dirigenti di segreteria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Procura Generale della Repubblica, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.

6. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei vice procuratori onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio Superiore della Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di Appello, in originale e in copia.

7. Ad avvenuta nomina, sara’ cura degli Uffici interessati comunicare al Ministero e al Consiglio Superiore della Magistratura la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.

Dovra’, altresi’, essere comunicata dal Procuratore della Repubblica la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l’attivazione della procedura di decadenza dall’incarico.

Art. 4.

Titoli di preferenza

1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell’ordine sotto riportato, l’esercizio anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualita’ di iscritto nell’elenco speciale previsto dall’art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelle universita’ o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l’incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce, altresi’, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D.L. 17 novembre 1997, n. 398.

3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianita’ di servizio;

b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale la maggiore anzianita’ di iscrizione all’albo professionale;

c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;

d) a residuale parita’ di titoli si da’ preferenza alla minore anzianita’ anagrafica.

I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono contenere l’esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente gia’ avvenuta dell’esercizio delle relative attivita’ e funzioni.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall’aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

Art. 5.

Incompatibilita’

1. Non possono esercitare le funzioni di vice procuratore onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle Giunte degli Enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi Enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l’esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attivita’ professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o societa’ di intermediazione finanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di vice procuratore onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

3. Il Procuratore della Repubblica puo’ stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o piu’ sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o piu’ sezioni distaccate, In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l’incompatibilita’ e’ limitata unicamente all’ufficio o agli uffici presso le quali sono svolte le funzioni.

4. Non e’ compatibile con le funzioni onorarie l’esercizio dell’attivita’ legale c.d. stragiudiziale diretta all’esercizio dell’attivita’ professionale davanti all’ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.

5. Il vice procuratore onorario non puo’ assumere l’incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

6. I vice procuratori onorari non possono essere addetti a piu’ di una Procura della Repubblica presso il Tribunale.

7. Non si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilita’ previste dall’art. 18 Ord. Giud.

8. Le disposizioni di cui all’art. 19 Ord. Giud. sulle incompatibilita’ per i rapporti di parentela, affinita’, coniugio o convivenza con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari si applicano ai vice procuratori onorari, secondo i criteri dettati dalla circolare del Consiglio Superiore della Magistratura adottata con delibera del 23 maggio 2007, in quanto compatibili.

9. Si applica ai vice procuratori onorari l’art. 8 cpv. del testo unico leggi elettorali (D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361); stante l’inapplicabilita’ dell’aspettativa e del trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel cui ambito si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi, hanno l’obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.

Art. 6.

Tirocinio

1. Ai fini di consentire ai vice procuratori onorari di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i Procuratori della Repubblica cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di tre mesi anteriormente all’assunzione di funzioni giudiziarie e i Consigli Giudiziari individueranno un magistrato di riferimento.

2. Il tirocinio si svolgera’ attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del Pubblico Ministero titolare e la presenza ad udienze dibattimentali cui parteciperanno pubblici ministeri professionali.

3. Il Consiglio Giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori, mediante l’apporto di magistrati all’uopo designati e di rappresentanti dell’avvocatura.

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono in una relazione una valutazione sulla qualita’ dell’impegno e sulla professionalita’ del vice procuratore onorario nell’esame e nello studio degli atti processuali, nonche’ sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

5. Nell’ipotesi di esito negativo del tirocinio, il Procuratore della Repubblica valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori tre mesi. Al termine del secondo periodo, ove l’esito del tirocinio sia ancora negativo, il Procuratore della Repubblica redige apposita relazione per l’inizio alla procedura di revoca dall’incarico di cui all’art. 42-sexies comma 2, lett. c) Ord. Giud., secondo quanto previsto dall’art.13.

Art. 7.

Conferma

1. Ai fini della conferma, il Consiglio Giudiziario esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneita’ alla continuazione dell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a campione dei provvedimenti.

2. Il giudizio di idoneita’ costituisce requisito necessario per la conferma.

3. Alla domanda di conferma da presentare al Procuratore della Repubblica almeno sei mesi prima della scadenza del mandato di nomina (art. 8, n. 3 del presente decreto) redatta sull’apposito modulo (Mod. C, allegato) debitamente compilato dall’interessato dovranno essere allegate:

a) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g) ; (Mod. C, 1, allegato);

b) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell’ambito del Circondario del Tribunale o nella sezione distaccata, presso il quale svolge le funzioni (art.5); (Mod. C.2, allegato);

c) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilita’ ex art. 19 Ord. Giud. (art.5); (Mod. C. 1, allegato);

4. Il Procuratore della Repubblica redigera’ apposita relazione sull’attivita’ svolta dall’interessato nel triennio decorso, con l’allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo, e sull’esistenza di eventuali situazioni di incompatibilita’.

5. Ai fini della conferma, i Consigli Giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal Procuratore della Repubblica presso il quale il vice procuratore onorario ha prestato la propria attivita’.

Art. 8.

Durata dell’incarico e procedimento per la conferma

1. La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni.

Il titolare puo’ essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

2. Alla scadenza della conferma non puo’ riproporsi alcuna istanza di nomina a vice procuratore onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario.

3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.

4. La domanda di conferma va presentata al Procuratore della Repubblica il quale, una volta istruita, la trasmette al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello con il proprio parere motivato. Sara’ cura del Procuratore Generale inoltrare successivamente le suddette proposte al Presidente della Corte di Appello.

5. Alla scadenza del triennio, il Consiglio Giudiziario, esprime un giudizio di idoneita’ alla continuazione dell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita’ costituisce requisito necessario per la conferma.

6. La nomina dei vice procuratori onorari, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all’art. 42-ter, primo comma, Ord. Giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo al decreto ministeriale di nomina.

Art. 9.

Assegnazione ad altro ufficio o funzione

1. Il vice procuratore onorario puo’ presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altra procura partecipando all’espletamento della ordinaria procedura di cui all’art. 3.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il vice procuratore onorario dovra’ dimettersi dal precedente incarico.

3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al vice procuratore onorario non si applicano le disposizioni di cui all’art. 6.

4. In ogni caso la durata complessiva dell’attivita’ di vice procuratore onorario non puo’ derogare i limiti di cui all’art. 8.

5. Il vice procuratore onorario puo’ presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di Tribunale o a giudice di pace. L’eventuale nomina a seguito dell’espletamento dell’ordinaria procedura di cui all’art. 3 deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.

Art. 10.

Doveri e diritti

1. Il vice procuratore onorario e’ tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorita’ giudiziaria dovra’ dare tempestiva comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell’esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all’eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.

Art. 11.

Sorveglianza sull’adempimento dei doveri dei vice procuratori onorari

1. Il Procuratore della Repubblica ha l’obbligo di vigilare sull’attivita’ dei vice procuratori onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio Giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito puo’ essere delegato ad altro magistrato dell’ufficio nell’ambito del progetto tabellare.

2. Nell’ambito dell’attivita’ di cui al precedente comma, e’ fatto obbligo al capo dell’ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell’incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.

3. Il Procuratore della Repubblica che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, da’ tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.

Art. 12.

Cessazione, decadenza, revoca dall’ufficio

1. Il vice procuratore onorario di tribunale cessa dall’incarico:

a) per il compimento del settantaduesimo anno di eta’;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

c) per dimissioni.

2. Il vice procuratore onorario decade dall’ufficio:

a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine piu’ breve eventualmente fissato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 10 Ord. Giud.;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all’ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilita’.

3. Il vice procuratore onorario e’ revocato dall’ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.

Art. 13.

Procedura per la decadenza e revoca

1. Nell’ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2 dell’articolo precedente, poiche’ si tratta di prendere atto dell’accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio Superiore della Magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilita’ (art. 12, lettera c) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all’ufficio (art. 12, comma 3), il Procuratore della Repubblica che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, puo’, in ogni momento, proporre al Consiglio Giudiziario la revoca o la decadenza del vice procuratore onorario.

3. Il Consiglio Giudiziario, dovra’ formulare la contestazione indicando succintamente, i fatti suscettibili di determinare l’adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l’avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’atto, l’interessato puo’ presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio Giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

4-bis. Nel caso in cui per gli stessi fatti sia pendente procedimento penale a carico del magistrato onorario, il Procuratore della Repubblica, valutate le ragioni di economia istruttoria e per evitare pronunce contraddittorie, puo’ richiedere la sospensione del procedimento fino alla definizione del procedimento penale. In tal caso, trasmette la richiesta al Consiglio Giudiziario che, espresso il suo parere, a sua volta la trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura per la decisione. Il procedimento riprende il suo corso appena viene comunicata, la definizione del procedimento penale.

La sentenza penale irrevocabile di condanna e la sentenza irrevocabile prevista dall’art. 442 comma 2 c.p.p., hanno autorita’ di cosa giudicata nel procedimento di decadenza o revoca, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita’ penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorita’ di cosa giudicata nel procedimento di decadenza o revoca quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

4-ter. Il Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta del Procuratore della Repubblica, sospende dalle funzioni il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale. La sospensione permane fino alla sentenza di non luogo a procedere non piu’ soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento. La sospensione e’ revocata, anche d’ufficio, allorche’ la misura cautelare personale e’ revocata per carenza dei gravi indizi di colpevolezza. Puo’ essere revocata, previo parere del Consiglio Giudiziario, negli altri casi di revoca o cessazione degli effetti della misura cautelare.

4-quater. Quando il magistrato onorario e’ sottoposto a procedimento penale o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo della revoca o della decadenza che, per la loro gravita’, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Procuratore della Repubblica puo’ chiederne la sospensione cautelare dalle funzioni, anche prima dell’invio del procedimento di revoca o decadenza. Il Procuratore della Repubblica trasmette la richiesta di sospensione al Consiglio Giudiziario che, convocato l’interessato con un preavviso di almeno tre giorni, dopo averlo sentito anche con l’assistenza di un difensore, o averne constatato la mancata comparizione, esprime il proprio parere e lo trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura per la decisione.

La sospensione puo’ essere revocata dal Consiglio Superiore della Magistratura, anche d’ufficio, previo parere del Consiglio Giudiziario. La sospensione cessa di avere efficacia, per il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, quando sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non piu’ soggetta ad impugnazione, e, per il magistrato onorario sottoposto a procedimento di revoca o di decadenza, al momento dell’archiviazione di detto procedimento.

5. Il Consiglio Giudiziario, anche all’esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si e’ rivelata infondata, dispone l’archiviazione del procedimento; in caso contrario viene notificato tempestivamente all’interessato il giorno, l’ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo della facolta’ di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale e’ scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L’interessato e’ avvertito, altresi’, che potra’ comparire personalmente, che potra’ essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all’ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presentera’ senza addurre un legittimo impedimento si procedera’ in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

6. Ciascun membro del Consiglio Giudiziario ha facolta’ di rivolgere domande all’interessato sui fatti a lui riferiti. Questi puo’ presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente da’ la parola al difensore, se presente, ed infine all’interessato che la richieda.

7. All’esito di tale attivita’ il Consiglio Giudiziario inviera’ la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio Superiore della Magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio Superiore della Magistratura potra’ accogliere la proposta del Consiglio Giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio Giudiziario stesso o all’espletamento di ulteriore attivita’ istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall’ufficio e’ dichiarata o disposta con decreto del Ministro della Giustizia, in conformita’ con la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

10. In caso di cessazione e/o revoca dall’incarico di vice procuratore onorario, il Procuratore della Repubblica chiede al Consiglio Superiore della Magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l’ordine progressivo della graduatoria deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Autorizzazione ad assumere unità di personale mediante stabilizzazione per il ministero della giustizia, dipartimento della giustizia minorile, ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell’art. 1, della legge n. 596/2006

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, comma 526, della predetta legge il quale prevede che per l’anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno 2007, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519;

Visto l’art. 1, comma 519, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu’ di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purche’ sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, prevedendo, inoltre, che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo esperimento delle procedure selettive; e che le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in possesso dei requisiti prescritti dal citato comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione;

Visto l’art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalita’ di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Vista la nota del 3 febbraio 2009, n. 3561, del Ministero della giustizia – Dipartimento giustizia minorile, con la quale l’Amministrazione chiede l’autorizzazione alla stabilizzazione di settantasette unita’ di personale ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell’art. 1, della predetta legge n. 296 del 2006, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2007 e dei relativi oneri che ammontano a 6.187.469 euro;

Considerato che l’onere di 2.289.508 euro a regime previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata che sono pari a 2.474.987 euro;

Ritenuto di accogliere le urgenze rappresentate di assunzione a tempo indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione;

Ritenuto di accogliere l’urgenza assunzionale rappresentata;

Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l’art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, ed in particolare l’art. 41, comma 2, il quale prevede che il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui all’art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e’ prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009, nonche’ il successivo comma 10 che differisce al 31 maggio 2009 il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all’art. 74 del gia’ citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma la facolta’ per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine;

Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita’ di posti in dotazione organica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall’art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia – Dipartimento della giustizia minorile – puo’ procedere all’assunzione a tempo indeterminato ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di settantasette unita’ di personale, di cui trentasette dell’area II e quaranta dell’area I, nei limiti della disponibilita’ in dotazione organica, per un spesa complessiva annua lorda a regime di euro 2.289.508.

2. Il Ministero della giustizia – Dipartimento della giustizia minorile – e’ tenuto, entro e non oltre il 31 ottobre 2009, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale stabilizzato, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di stabilizzazione va altresi’ fornita da parte delle amministrazioni interessate dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1, si provvede nell’ambito delle disponibilita’ dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Istruttoria degli atti normativi del governo

Testo: DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 95, primo comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell’attivita’ di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto l’art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilita’ generale dello Stato in materia di bilancio» e successive modificazioni;

Visto l’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante: «Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante «Regolamento interno del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, «Regolamento recante disciplina attuativa dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, recante: «Tempi e modalita’ di effettuazione dell’analisi tecnico-normativa (ATN), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2008»;

Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2001;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, «Guida alla redazione dei testi normativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2001, n. 101, supplemento ordinario;

Considerata l’esigenza di assicurare l’applicazione di criteri puntuali, regole e procedure condivise al fine di migliorare la qualita’ e la trasparenza della normazione;

Ritenuto di dover fornire indirizzi uniformi per consentire che l’attivita’ normativa del Governo si svolga in un contesto unitario ed armonico;

Emana la seguente direttiva:

Premessa.

La «qualita’ della regolazione» e’ termine usuale per indicare una normazione sia aderente a canoni formali, sia contenutisticamente adeguata, coerente con i parametri costituzionali e sistematici e, infine, realmente idonea a perseguire gli obiettivi politici governativi. Essa costituisce un obiettivo prioritario dell’attivita’ di Governo da perseguire anche attraverso un’adeguata programmazione delle iniziative normative, un’approfondita analisi dell’impatto degli interventi nonche’ una completa istruttoria ed un efficace coordinamento delle Amministrazioni coinvolte.

Una produzione normativa di qualita’ rappresenta non solo un elemento di trasparenza e di certezza del diritto ma costituisce anche un fattore determinante per la buona amministrazione, la crescita e lo sviluppo economico del paese.

La presente direttiva disciplina, dunque, il procedimento che conduce all’approvazione in Consiglio dei Ministri degli atti normativi di qualsiasi livello, non quale processo burocratico, ma come vero procedimento di formazione della volonta’ normativa del Governo. Con tale atto si intende fornire un quadro sistematico delle regole e delle procedure che devono essere seguite dal Governo per assicurare un’attivita’ normativa «di qualita’» e per garantire l’attuazione del programma di Governo.

1. Programmazione dell’attivita’ normativa del Governo.

Al fine di consentire un’efficace azione di coordinamento dell’attivita’ normativa del Governo, e’ necessario assicurare, con il concorso di tutte le amministrazioni interessate, una programmazione dell’attivita’ normativa coerente e correlata alle priorita’ e agli obiettivi indicati nelle dichiarazioni programmatiche del Governo.

A questo riguardo, le Amministrazioni predispongono e trasmettono al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL), con cadenza trimestrale, una scheda analitica, nella quale sono indicati i provvedimenti normativi di prossima definizione che ciascuna amministrazione intende sottoporre, nel trimestre, all’esame del Consiglio dei Ministri.

Il DAGL provvede a costituire una «Agenda dei provvedimenti normativi» sulla base delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni e degli esiti dell’attivita’ di monitoraggio delle deleghe legislative in scadenza, effettuata dal medesimo dipartimento a supporto dell’azione di Governo.

2. Istruttoria degli atti normativi.

L’istruttoria degli atti normativi non puo’ prescindere dalla corretta redazione dell’articolato, dalla esaustivita’ delle prescritte relazioni nonche’ dal completo svolgimento degli adempimenti che si rendono necessari per la definizione degli atti medesimi.

In particolare, deve essere cura dell’amministrazione proponente:

a) corredare gli schemi di provvedimento delle relazioni illustrativa, tecnica, tecnico-normativa (ATN), di analisi dell’impatto della regolazione (AIR);

b) acquisire i concerti, le adesioni e le intese che si rendano necessari in relazione all’ambito dell’intervento normativo, prima della trasmissione al DAGL;

c) acquisire gli eventuali pareri tecnico-giuridici necessari (Ragioneria Generale dello Stato, Autorita’, enti ed organismi interessati), prima della trasmissione al DAGL;

d) accertare e dichiarare la compatibilita’ degli schemi con l’ordinamento comunitario;

e) trasmettere al DAGL gli schemi di provvedimento, corredati dei concerti, delle intese, dei pareri e delle relazioni, indicati alle lettere precedenti, con un congruo anticipo, al fine di consentire una completa istruttoria delle iniziative e un’efficace attivita’ di coordinamento prima della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993. Cio’, anche al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio di effettuare la diramazione ufficiale degli schemi nel termine stabilito, che e’ di almeno cinque giorni prima della convocazione del Consiglio dei Ministri nel quale la questione sara’ esaminata.

A tale riguardo, e’ importante sottolineare che la funzionalita’ dei lavori del Consiglio dei Ministri e’ strettamente correlata all’effettuazione di una completa attivita’ di coordinamento e di verifica dei testi che presuppone l’invio dei medesimi al DAGL, in tempo utile.

Si segnala, pertanto, che la mancanza o la carenza dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) nonche’ il mancato rispetto degli adempimenti di cui alla lettera e), costituisce impedimento all’iscrizione del provvedimento all’ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

2.1 Redazione dei testi normativi.

La qualita’ della redazione e’ essenziale per assicurare la chiarezza e la comprensibilita’ dei testi normativi. Si raccomanda, pertanto, una particolare attenzione alle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi, gia’ codificate nella circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 27 aprile 2001, elaborata d’intesa con i Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonche’ nella «Guida alla redazione dei testi normativi» del 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2001, n. 101, che indica, nel dettaglio, le regole di carattere formale e sostanziale cui si attengono le Amministrazioni nella redazione dei testi normativi. Le regole di carattere formale riguardano il linguaggio normativo e la ricerca dei moduli omogenei di redazione dei testi; le indicazioni di carattere sostanziale attengono prevalentemente al contenuto dell’atto e riguardano il corretto uso delle fonti.

Il DAGL provvedera’ ad effettuare il coordinamento formale dei testi sottoposti all’esame del Consiglio dei Ministri verificando la qualita’ dei testi normativi, con riguardo al corretto uso delle fonti, all’omogeneita’ e chiarezza della formulazione, e procedendo, d’ufficio, alle successive modifiche.

2.2 Relazioni a corredo degli atti normativi.

L’istruttoria degli atti normativi e’ fortemente condizionata anche dalla completezza ed esaustivita’ delle relazioni, che devono essere predisposte a corredo dei predetti atti.

Si richiama quindi l’attenzione delle amministrazioni sulla necessita’ di prestare particolare cura nella redazione delle relazioni di seguito indicate, le quali costituiscono strumenti fondamentali per assicurare la qualita’ della regolazione:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica (relazione tecnico-finanziaria);

c) relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN);

d) relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

All’inizio della corrente legislatura, si e’ ritenuto opportuno dedicare un’attenzione prioritaria a tali relazioni, adottando specifiche misure al fine di rafforzare la loro efficacia e il loro grado di complementarieta’.

In particolare, si e’ provveduto alla revisione e all’aggiornamento dei contenuti della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), e all’adozione dei regolamenti sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e sulla verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), anche per adeguarsi al dettato normativo introdotto dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, che ha disciplinato l’introduzione obbligatoria e generalizzata delle predette analisi e verifiche.

2.2.1 La relazione illustrativa.

Principali riferimenti:

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, regolamento interno del Consiglio dei Ministri – art. 3, comma 1;

circolare DAGL 15 ottobre 2001, n. 1/1.1.4/27720/234, in Attivita’ normativa del Governo (Tecnica e qualita’ della regolamentazione), Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Roma, 2002.

Gli schemi di atti normativi adottati dal Governo ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali devono essere accompagnati da una relazione illustrativa.

E’ utile ricordare che la funzione essenziale della relazione illustrativa e’ quella di indicare i principi ispiratori dell’iniziativa e i contenuti del provvedimento.

In particolare, la relazione deve esplicitare le motivazioni dell’intervento normativo, le sue finalita’, i prevedibili effetti del provvedimento anche con riferimento alle esigenze cui esso intende rispondere e al contesto economico e sociale sul quale il provvedimento interviene.

Nella relazione devono essere illustrati, inoltre, i contenuti generali del provvedimento, la struttura dell’atto e il contenuto dei singoli articoli, dando eventualmente conto delle scelte normative adottate.

La relazione dovra’ indicare, con chiarezza, come le nuove disposizioni che si introducono intervengono sulla normativa vigente, al fine di agevolare la lettura delle nuove norme e di evitare possibili dubbi interpretativi.

Nella relazione illustrativa devono essere descritti, altresi’, i passi salienti dell’iter. Qualora i provvedimenti prevedano una procedura complessa, con l’acquisizione di pareri degli organi consultivi, e’ necessario che le Amministrazioni indichino nell’ambito della relazione le modificazioni apportate al testo in conseguenza dei suddetti pareri nonche’ i motivi dell’eventuale mancato accoglimento di alcune osservazioni. Si ricorda che, ove necessario, i citati pareri dovranno essere riportati anche nelle premesse.

La relazione illustrativa da’ conto, inoltre, della coerenza del provvedimento con la politica di semplificazione del Governo.

Qualora il provvedimento normativo non sia accompagnato da relazione tecnica in quanto non comporta alcuna conseguenza finanziaria, si raccomanda che nella relazione illustrativa, in conclusione, sia espressamente indicato che l’atto non e’ accompagnato da relazione tecnica in quanto non comporta maggiori oneri ne’ minori entrate per il bilancio dello Stato.

Nel caso di atto normativo non sottoposto ad AIR, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento deve in ogni caso contenere, oltre al riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative, la sintetica indicazione della necessita’ e dei previsti effetti dell’intervento normativo sulle attivita’ dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni che dovranno applicare la normativa che si introduce, dando conto dell’eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

Nelle relazioni illustrative a corredo dei decreti-legge, si raccomanda una particolare cura nella redazione della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti, di cui all’art. 77 della Costituzione, della «straordinaria necessita’ e urgenza», in linea anche con la piu’ recente Giurisprudenza Costituzionale (sent. n. 171/2007; n. 128/2008).

Nelle relazioni illustrative a corredo dei decreti legislativi si ravvisa l’esigenza di una particolare attenzione nell’illustrare la puntuale attuazione, nei contenuti e nella tempistica, dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.

2.2.2 La relazione tecnica.

Principali riferimenti:

art. 81 della Costituzione;

art. 11-ter, legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante: «Regolamento interno del Consiglio dei Ministri», art. 3, comma 1.

La relazione tecnica deve accompagnare tutti i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti d’iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie e va predisposta a norma dell’art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come evidenziato nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001, recante 1a guida alla redazione dei testi normativi. La relazione tecnica, inoltre, puo’ essere richiesta dalle Commissioni parlamentari su qualsiasi proposta di legge o emendamento. Per quanto riguarda gli schemi di regolamento, l’obbligo di predisporre la relazione tecnica e’ spesso previsto da specifiche disposizioni di legge. La predetta relazione e’, comunque, necessaria in ordine a regolamenti che attuino ricadute finanziarie previste dalla legge.

Nell’ambito della relazione, oltre alla quantificazione delle entrate e degli oneri derivanti da ciascuna disposizione, devono essere indicati i mezzi di copertura finanziaria secondo le modalita’ specificamente indicate nel citato art. 11-ter.

Nella relazione sono riportati i dati e i metodi utilizzati dalle amministrazioni per la quantificazione degli oneri, le relative fonti e ogni altro elemento utile per consentire le necessarie verifiche tecniche in sede parlamentare.

L’art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, stabilisce che le relazioni tecniche predisposte dal Dicastero competente siano verificate dal Ministero dell’economia e delle finanze; in particolare, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, accertata la corretta quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e l’idoneita’ della relativa copertura finanziaria, appone un «visto di conformita’».

2.2.3 La relazione tecnico-normativa.

Principali riferimenti:

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, «Tempi e modalita’ di effettuazione dell’analisi tecnico-normativa» (Gazzetta Ufficiale n. 219, del 18 settembre 2008).

L’Analisi tecnico-normativa (ATN) e’ contenuta in una relazione che accompagna gli schemi di atti normativi d’iniziativa governativa ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali.

La relazione tecnico-normativa e’ mirata a verificare l’incidenza della normativa che si intende introdurre sull’ordinamento giuridico vigente, nonche’ a verificare la corretta applicazione dei principi in materia di redazione tecnica degli atti normativi.

La disciplina della relazione tecnico-normativa, contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, «Analisi tecnico-normativa e analisi dell’impatto e della regolamentazione» (e nel relativo Allegato A), e’ stata recentemente rivisitata dalla nuova direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, recante «Tempi e modalita’ di effettuazione dell’analisi tecnico-normativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219, del 18 settembre 2008, al fine di potenziarne l’efficacia e di adattarla al quadro ordinamentale vigente.

La nuova griglia metodologica contiene 23 indicatori, invece dei 13 precedenti, divisi in tre parti: I. Contesto nazionale; II. Contesto internazionale; III. Qualita’ sistematica e redazionale. L’aumento degli indicatori e’ stato curato con un approccio strettamente funzionale al miglioramento della regolazione e ai tempi serrati richiesti dall’iter dei provvedimenti.

Nella nuova scheda ATN viene attribuito maggiore spazio agli aspetti comunitari e internazionali rilevanti, con il chiaro obiettivo di assicurare la piena compatibilita’ delle nuove norme con l’ordinamento comunitario e migliorare la posizione italiana nel quadro delle procedure d’infrazione e delle sentenze di condanna anche in materia di diritti dell’uomo.

La nuova direttiva promuove e incoraggia, in fase di redazione della scheda ATN e successivamente alla prima compilazione, la collaborazione tra gli uffici legislativi di Ministeri e Dipartimenti. La scheda che accompagna il provvedimento contiene sistematicamente l’indicazione di un referente dell’amministrazione proponente, precisamente individuato e contattabile nell’ambito dell’iter del provvedimento.

Si rammenta che la Direttiva affida al DAGL il compito di segnalare le schede ATN inadeguate alla loro funzione, prevedendo tra l’altro che la carenza o l’insufficienza dell’ATN precludono l’iscrizione del provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

2.2.4 La relazione sull’analisi dell’impatto della regolamentazione.

Principali riferimenti normativi:

legge 28 novembre 2005, n. 246 «Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005», art. 14, commi 1-11;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, regolamento recante disciplina attuativa dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Com’e’ noto, l’AIR e’ un insieme di attivita’ che le amministrazioni statali devono realizzare in fase di predisposizione degli atti normativi al fine di verificare ex ante l’opportunita’ di un nuovo intervento normativo, tenendo conto dei probabili effetti sulle attivita’ dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

L’art. 14 (commi da 1 a 11), della legge n. 246/2005, ha modificato in modo rilevante il quadro normativo in materia di AIR, chiudendo la fase sperimentale (introdotta dall’art. 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50), e stabilendo un’applicazione generalizzata dell’AIR – salvo i casi di esclusione ed esenzione – a tutti gli schemi di atti normativi del Governo.

In particolare, l’art. 14 prevede, tra l’altro, i seguenti adempimenti:

a) l’elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo e’ sottoposta all’AIR, salvo i previsti casi di esclusione e di esenzione;

b) le Amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l’ufficio responsabile del coordinamento delle attivita’ connesse all’effettuazione dell’AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa’ di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie;

c) l’Amministrazione competente a presentare l’iniziativa normativa provvede all’AIR e comunica al DAGL i risultati dell’AIR;

d) il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR e su motivata richiesta dell’amministrazione interessata, puo’ consentire l’eventuale esenzione dall’AIR;

f) le Amministrazioni, entro il 30 marzo di ogni anno, inviano al DAGL i dati necessari alla predisposizione della relazione annuale in materia di AIR.

L’art. 14 della legge n. 246/2005 rinvia, infine, la disciplina di dettaglio dell’AIR a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e a direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il regolamento che reca la disciplina attuativa dell’AIR prevede che gli atti normativi, da sottoporre all’esame del Consiglio dei Ministri, salvo i casi di esclusione e di esenzione previsti, non sono iscritti all’ordine del giorno se non sono corredati da un’adeguata relazione AIR.

In fase di prima applicazione, la relazione AIR dovra’ essere redatta in base all’apposito «Modello di relazione AIR» annesso come allegato al regolamento.

La redazione della relazione AIR e’ preceduta da un’adeguata istruttoria, comprensiva delle fasi di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti e indiretti della proposta di regolamentazione.

Il DAGL verifichera’ l’adeguatezza e la completezza delle attivita’ svolte per l’AIR e potra’ richiedere integrazioni e chiarimenti alle amministrazioni proponenti.

L’AIR e’ esclusa per i seguenti atti normativi: disegni di legge costituzionale; atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportino spese o istituzione di nuovi uffici.

Il DAGL, su motivata richiesta dell’amministrazione interessata, puo’ consentire l’esenzione dall’AIR, in particolare, in casi straordinari di necessita’ ed urgenza (es. decreti legge), nonche’ nelle ipotesi di peculiare complessita’ e ampiezza dell’intervento normativo e dei suoi possibili effetti (es. legge finanziaria). Tale esenzione, come gia’ segnalato, va indicata nella relazione illustrativa con le relative ragioni giustificative.

Tenuto conto di quanto sopra esposto si raccomanda alle amministrazioni di:

riconsiderare l’individuazione degli uffici AIR e VIR, tenendo conto della necessita’ di valorizzare professionalita’ specifiche, possibilmente gia’ esistenti all’interno dell’Amministrazione;

porre una particolare cura nella redazione della relazione AIR, da predisporre seguendo il modello annesso al regolamento di nuova emanazione;

programmare l’attivita’ normativa di rispettiva competenza in modo da disporre di spazi temporali adeguati per potere effettuare l’AIR svolgendo altresi’ le necessarie procedure di consultazione delle categorie interessate dall’intervento di regolazione;

tenere conto gia’ in fase di predisposizione della scheda AIR (con particolare riferimento agli indicatori relativi agli obiettivi e ai risultati attesi) della futura necessita’ di effettuare, nei casi prescritti, la VIR.

2.2.5 Relazione sulla verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR).

Principali riferimenti normativi:

legge 28 novembre 2005, n. 246 «Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005» (Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1°dicembre 2005), art. 14, commi 4-9.

La verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) e’ stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art.14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, con riferimento all’attivita’ normativa del Governo, e consiste nella valutazione del raggiungimento delle finalita’ e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita’ dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR si fonda, quindi, sulla verifica a posteriori dei dati e delle previsioni contenute nelle relazioni a corredo degli atti normativi, allo scopo di verificare l’effettivo impatto sull’ordinamento e sui destinatari degli atti normativi approvati. I risultati di tale verifica sono riportati nell’apposita relazione VIR che e’ predisposta dalla stessa amministrazione che ha curato la relazione AIR e si pone, quindi, in stretta relazione logica e funzionale con le altre relazioni descritte.

La disciplina attuativa della VIR e’ in corso di adozione con un apposito regolamento che ne disciplina i casi di effettuazione, i contenuti e le modalita’ procedurali con l’obiettivo di rendere pienamente operative le prescrizioni dell’art. 14 della legge n. 246/2005, sia con riguardo alla puntuale applicazione della VIR, che con riferimento alle prerogative della Presidenza del Consiglio stabilite dal comma 8, a norma del quale «il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR».

2.3 Concerti ed intese.

L’acquisizione dei concerti e delle intese costituisce una delle fasi piu’ delicate dell’istruttoria normativa. Pertanto, fermi restando gli adempimenti dell’amministrazione proponente sopra indicati, il DAGL ove se ne ravvisi l’esigenza, provvede a convocare, su richiesta dell’amministrazione proponente o concertante o di propria iniziativa, riunioni di coordinamento al fine di acquisire concerti ed intese o di effettuare ulteriori verifiche sugli schemi normativi.

A tale riguardo, si rammenta che e’ necessario acquisire il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze nonche’ quello del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione nel caso di provvedimenti contenenti disposizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche.

Si rappresenta comunque l’esigenza che i concerti, le intese, i dissensi e le proposte di modifica dei provvedimenti siano formulati con sollecitudine ed inviati formalmente dalle amministrazioni, anche per via telematica.

3. La fase di acquisizione dei pareri.

La diversa tipologia di interventi normativi comporta, ai fini della loro adozione, iter differenziati che possono prevedere l’acquisizione di pareri di organi consultivi e organismi vari di settore.

3.1 Pareri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, di Autorita’ indipendenti, di enti ed organismi vari di settore.

L’amministrazione proponente provvede alla trasmissione degli schemi di atto normativo al Consiglio di Stato, alle Autorita’ indipendenti, alle organizzazioni sindacali nonche’ ad ogni altro eventuale organo o soggetto a competenza settoriale, per l’acquisizione dei relativi pareri.

E’ a cura dell’Amministrazione proponente anche la richiesta alla Corte dei conti del parere da rendersi ai sensi dell’art. 88, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel caso di provvedimenti che rechino modifiche alle norme di contabilita’ generale dello Stato.

La medesima amministrazione provvede, altresi’, all’acquisizione dei pareri di singole Regioni ove previsto o ritenuto necessario in considerazione degli interessi coinvolti.

Si evidenzia che i pareri delle Autorita’, di enti, organizzazioni sindacali e di categoria, devono essere acquisiti prima dell’esame preliminare del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri e comunque, in ogni caso, prima di acquisire, ove previsto, il parere del Consiglio di Stato.

In via generale, la trasmissione dei provvedimenti normativi al Consiglio di Stato e’ preceduta dalla preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri. Qualora si tratti di provvedimenti normativi di rango secondario, previa verifica della tipologia del regolamento nonche’ dell’ambito e della complessita’ dell’intervento, l’amministrazione proponente, d’intesa con il DAGL, puo’ valutare di prescindere da tale preliminare deliberazione, ritenendosi sufficiente l’acquisizione del concerto formale delle amministrazioni interessate.

Tale procedura semplificata non e’ adottata nei casi in cui, sui medesimi provvedimenti, sia necessaria anche l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari.

Si rammenta che, nel caso in cui il Governo richieda al Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 14, del regio decreto n. 1054, del 1924, la redazione di testi normativi da sottoporre all’esame del Consiglio dei Ministri, il requisito del parere dello stesso Consesso e’ gia’ in se’ soddisfatto.

3.2 Conferenze Stato-regioni, Stato-citta’ e unificata.

La richiesta dei pareri della Conferenza Stato-regioni, Stato-citta’ e unificata e’ effettuata a cura del DAGL che, al contempo, certifica la conformita’ del testo trasmesso con quello approvato e da’ atto della posizione del Governo, nel suo complesso, sul provvedimento. Per i regolamenti ministeriali, la trasmissione alle Conferenze avviene, di norma, a cura dell’amministrazione proponente.

Si rammenta che per i decreti-legge e, comunque, nei casi in cui, per ragioni di urgenza, il Presidente del Consiglio dichiara di non poter procedere a consultazione preventiva, le Conferenze sono consultate successivamente ed il Governo tiene conto dei pareri in sede di esame parlamentare dei provvedimenti.

E’ appena il caso di osservare che qualora la normativa vigente preveda intese nelle Conferenze, il testo definitivo del provvedimento non puo’ non essere conforme all’intesa raggiunta.

A tale riguardo, si ricorda che per le intese da acquisirsi ai sensi dell’art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa medesima entro 30 giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui il provvedimento e’ posto all’ordine del giorno, la questione e’ rimessa al Consiglio dei Ministri che decide con deliberazione motivata. Tale procedura sostitutiva e’ espressamente esclusa nel caso di intese da acquisirsi ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

In via generale, la trasmissione dei provvedimenti normativi alle Conferenze e’ preceduta dalla preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Per provvedimenti normativi di rango secondario, analogamente a quanto evidenziato per il Consiglio di Stato, l’amministrazione proponente, d’intesa con il DAGL, puo’ valutare, previa verifica della tipologia del regolamento nonche’ dell’ambito e della complessita’ dell’intervento, di prescindere da tale preliminare deliberazione, ritenendosi sufficiente l’acquisizione del concerto formale delle amministrazioni interessate.

3.3 Commissioni parlamentari.

La fase di acquisizione del parere parlamentare sugli atti normativi del Governo e’ un adempimento cui provvede il DAGL, per il tramite del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento. In tale fase, il DAGL certifica la conformita’ del testo trasmesso con quello approvato in sede di Consiglio dei Ministri, assicurando, altresi’, che i testi siano corredati da tutti i prescritti pareri, condizione imprescindibile, secondo la prassi, per l’assegnazione alle Commissioni competenti.

3.4 Sequenza dei pareri.

Secondo un orientamento costante, piu’ volte espresso dal Consiglio di Stato, il parere di tale Consesso, in virtu’ del ruolo neutrale e di garanzia svolto nell’esercizio della funzione consultiva, e’ reso dopo l’acquisizione di tutti gli altri pareri, prima dell’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri. Unica eccezione a tale regola e’ costituita dai pareri delle Commissioni parlamentari che, laddove previsti, vengono resi al termine del processo di definizione degli atti normativi, in considerazione della differente natura di detti pareri.

In ossequio alla richiesta piu’ volte formulata dai Presidenti delle Camere, la trasmissione dei provvedimenti normativi alle Commissioni parlamentari viene, pertanto, effettuata solo dopo l’acquisizione di tutti gli altri pareri e la Presidenza del Consiglio non procede all’invio qualora gli schemi non siano corredati da tutti i necessari pareri.

Si segnala che solo in casi eccezionali, nei quali sia necessario assicurare comunque il rispetto della scadenza del termine per l’esercizio di una delega legislativa, si puo’ procedere all’inoltro dello schema, facendo riserva di trasmettere i pareri non appena acquisiti. Anche in questo caso le Commissioni parlamentari si esprimono solo dopo la trasmissione degli altri pareri richiesti.

Si ricorda, infine, che tutti i pareri formalmente acquisiti devono essere espressamente indicati nelle premesse del provvedimento, nelle quali, nei casi di maggiore rilevanza e per pareri obbligatori, andranno anche indicati i motivi del mancato adeguamento del testo ad osservazioni formulate dagli organi consultivi.

4. Comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri dei regolamenti ministeriali.

I regolamenti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi’ come previsto dalla norma citata, devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della loro emanazione. Secondo la prassi instaurata, detti regolamenti, sono comunicati al DAGL a cura dell’ufficio legislativo del Ministero competente, unitamente a tutti gli atti presupposti o connessi indicati nei paragrafi precedenti. Il DAGL, previa verifica, provvede a comunicare l’eventuale nulla osta per l’emanazione del regolamento. Di tale comunicazione va fatta menzione nelle premesse del regolamento stesso.

5. Diramazione.

La diramazione dei testi – indispensabile adempimento preliminare all’iscrizione all’ordine del giorno del Pre-Consiglio e del Consiglio dei Ministri – appartiene all’esclusiva competenza della Presidenza del Consiglio, che procedera’ alla diramazione solo qualora siano soddisfatti tutti i necessari presupposti secondo le modalita’ indicate.

La diramazione dei testi avviene, di norma, in via informatica, tramite la casella ufficiale di posta elettronica del DAGL, collegata con le analoghe caselle ufficiali corrispondenti agli uffici di Gabinetto ed agli uffici legislativi dei vari Ministeri. La diramazione su supporto cartaceo verra’ effettuata esclusivamente per la trasmissione di eventuale documentazione allegata agli schemi, non disponibile in formato elettronico. Si dispone, pertanto, che i testi siano trasmessi al DAGL in via informatica, al fine di consentire una maggiore celerita’ nella diramazione degli stessi nonche’ per lo svolgimento degli adempimenti successivi alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

6. Riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

La riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, rappresenta la sede propria nella quale, previa diramazione, sono esaminati collegialmente i provvedimenti ai fini della loro completa definizione e della conseguente iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. La riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri rappresenta, quindi, il momento conclusivo dell’istruttoria normativa e, al contempo, la sede di verifica della completezza dell’istruttoria medesima.

L’iscrizione all’ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri resta subordinata, in maniera assoluta, alla previa diramazione del provvedimento e, di conseguenza, alla sua compiuta istruttoria normativa a cura dei competenti servizi del DAGL.

I provvedimenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, sono sottoposti all’esame della riunione preparatoria tenuta almeno due giorni prima della riunione del Consiglio, gia’ verificati sotto il profilo della loro completezza formale nonche’ della conformita’ dell’intervento alla Costituzione, della compatibilita’ con l’ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni e delle autonomie locali, con gli interventi di semplificazione e delegificazione sulla materia oggetto dell’intervento medesimo, nonche’ dell’adeguata copertura finanziaria ed amministrativa e della coerenza con il programma di governo.

E appena il caso di osservare che, a norma del comma 2, del medesimo art.4, nessun atto puo’ essere inserito nell’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, senza essere stato, previamente, esaminato nella riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, salvo, ovviamente, questioni per le quali il Presidente ravvisi l’indifferibilita’ della trattazione, come previsto dall’art. 5, comma 3, e dall’art. 6, del citato decreto.

Al termine della riunione preparatoria si stabilisce l’elenco dei provvedimenti che possono essere iscritti all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.

Qualora nel corso della predetta riunione rimangano alcune questioni da definirsi in sede tecnica, puo’ stabilirsi di convocare un’apposita riunione alla quale partecipano le Amministrazioni interessate alle specifiche questioni.

Gli schemi degli atti normativi, iscritti all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, che comportino conseguenze finanziarie e le relative relazioni tecniche e’ necessario che siano verificati dal Ministro dell’economia e delle finanze a norma dell’art.11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 478, prima dell’esame del predetto Consiglio, secondo quanto disposto dall’art, 3, comma 1, del regolamento interno del Consiglio. Qualora i provvedimenti siano approvati dal Consiglio dei Ministri con modifiche, la Presidenza provvedera’ a trasmettere al Ministero dell’economia i nuovi testi per le ulteriori verifiche tecniche.

7. Emendamenti.

Le proposte di emendamento del Governo a progetti di legge all’esame del Parlamento sono redatte dalle amministrazioni competenti secondo le regole e raccomandazioni sulla redazione dei testi normativi, di cui alle circolari del 20 aprile e del 5 maggio 2001, e sono accompagnate dalle relazioni previste a corredo degli atti normativi al fine di consentire una compiuta valutazione del contenuto e dell’impatto dell’intervento proposto sull’ordinamento giuridico vigente.

Tali proposte sono trasmesse al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e al DAGL, al fine di assicurare un’efficace azione di coordinamento e di realizzare un’adeguata istruttoria che tenga conto delle diverse valutazioni dei Ministeri di volta in volta interessati.

Con successiva direttiva saranno definite le procedure relative all’autorizzazione ed alla presentazione alle Camere degli emendamenti del Governo.