MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI ORDINANZA 30 settembre 2009 Misure urgenti in materia di protezione del virus influenzale A(H1N1).

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

IL VICE MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l’Istituzione del
Servizio sanitario nazionale e, in particolare, l’art. 32 in materia
di funzioni di igiene e sanita’ pubblica e di polizia veterinaria,
nonche’ di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sul
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 112, comma 3, lettera g)
e l’art. 117;
Visto il «Piano Nazionale di preparazione e risposta per una
pandemia influenzale»;
Preso atto della insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus
influenzale A(H1N1), dotato di potenziale pandemico, che rappresenta
una minaccia per la salute pubblica;
Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma
morbosa confermano la trasmissibilita’ interumana per via diretta ed
indiretta;
Considerato che in data 11 giugno 2009 l’Organizzazione Mondiale
della Sanita’ ha classificato il livello di allerta pandemico alla
Fase 6, Livello 1, con indicazione agli Stati membri per l’attuazione
di quanto previsto dai rispettivi Piani pandemici nazionali;
Considerate le misure previste per tale livello di allarme dal
«Piano Nazionale di preparazione e risposta per una pandemia
influenzale», volte a mitigare gli effetti della pandemia e a ridurre
l’impatto sui sistemi sanitari e garantire la continuita’ delle
attivita’ lavorative e scolastiche anche mediante misure di
profilassi vaccinale;
Considerati i dati scaturiti dalla sorveglianza a livello
internazionale e nazionale sull’andamento delle infezioni da nuovo
virus influenzale A(H1N1), che indicano una maggiore frequenza di
forme gravi e complicate in soggetti con condizioni patologiche
preesistenti;
Considerato che la disponibilita’ di vaccini pandemici sara’
soggetta all’approvazione della Commissione europea e, per quanto
riguarda il nostro Paese, sara’ ottenuta in piu’ forniture nell’arco
dei prossimi mesi;
Vista l’ordinanza ministeriale 29 aprile 2009, recante «Istituzione
dell’Unita’ di Crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di
emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dall’influenza da
nuovo virus A(H1N1)»;
Viste le ordinanze ministeriali 21 maggio 2009 e 29 luglio 2009,
relativa a «Misure urgenti in materia di profilassi e terapia
dell’influenza A(H1N1)»;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798
del 31 luglio 2009, recante «Disposizioni urgenti di protezione
civile finalizzate a fronteggiare al rischio della diffusione del
virus influenzale A(H1N1)», che prevede la progressiva vaccinazione
pandemica di almeno il 40% della popolazione residente;
Vista l’ordinanza ministeriale 11 settembre 2009 ed, in
particolare, l’art. 7;
Considerato il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita’,
secondo il quale:
nella prossima stagione invernale circoleranno sia il virus H1N1
2009 pandemico, sia i virus dell’influenza stagionale, quindi molte
categorie di soggetti dovranno essere vaccinate con entrambi i
vaccini. Associare in contemporanea la singola somministrazione del
vaccino stagionale ad una delle pandemiche risulterebbe quindi utile
e conveniente in una situazione che si presume di notevole impegno
per le strutture sanitarie e per gli operatori sanitari addetti alle
vaccinazioni. Cio’ favorirebbe presumibilmente anche l’adesione
volontaria dei cittadini ad entrambe le vaccinazioni;
il possibile effetto sommatorio delle reazioni avverse in risposta
alla co-somministrazione di due vaccini adiuvati puo’ essere ovviato
ricorrendo alla somministrazione di un solo vaccino adiuvato (il
pandemico), unitamente ad un vaccino non adiuvato (lo stagionale);
dati del CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta,
USA), dell’OMS, e delle sorveglianze sulla diffusione dell’influenza
da virus H1N1 negli Stati Uniti, in Australia e in Oceania, indicano
che l’infezione colpisce maggiormente i bambini e i giovani. Il 75%
degli affetti ha meno di 20 anni, il 10% meno di 2 e solo il 10 %
piu’ di 40 anni; i casi al di sopra dei 65 anni sono rari, Tale
distribuzione ha un andamento inverso a quello dell’influenza
stagionale. Nella fascia pediatrica e adolescenziale, le strategie di
intervento debbono tenere conto del fatto che le comunita’ infantili
e giovanili presentano la piu’ alta probabilita’ di infettarsi, di
trasmettere l’infezione al loro interno e, essendo molto aperte,
anche ad altre comunita’ a loro esterne. Il controllo dell’infezione
nei bambini e negli adolescenti risulta pertanto strategico per
decapitare il picco dell’epidemia. Nonostante l’andamento del quadro
clinico dell’infezione sia gia’ apparso, nella maggioranza dei casi,
simile a quello determinato dalla piu’ nota influenza stagionale, le
complicanze polmonari sono attese con una frequenza non ben
conosciuta, ma presumibilmente maggiore di quelle dell’influenza
stagionale. Esse colpiranno, con maggiore probabilita’, soggetti
immunocompromessi, ma potranno interessare anche persone in buona
salute. Particolarmente a rischio di complicanze gravi sono i
soggetti che presentano una importante vulnerabilita’ della funzione
respiratoria. Alla luce di quanto sopra riportato, sono da
considerare categorie a maggior rischio di complicanze da infezione
da virus H1N1 i bambini:
di eta’ inferiore ai 2 anni, con particolare riguardo a quelli
sotto i 6 mesi;
con alterazioni funzionali o strutturali dell’apparato
respiratorio (ad esempio, i nati gravemente pretermine, i bronco
displasici, gli affetti da fibrosi cistica o da condizioni che
determinano una alterazione grave della ventilazione, ecc.);
con patologie croniche (ad esempio, malattie croniche polmonari
[incluse l’iperreattivita’ bronchiale grave e l’asma in trattamento],
cardiache, epatiche, renali, ematologiche, neuromuscolari,
metaboliche [compreso il diabete], malattie infiammatorie croniche e
sindromi da malassorbimento intestinali, immunodepressione congenita
o acquisita [HIV], malformazioni congenite, paralisi cerebrali,
ecc.);
socializzati precocemente (es. asili nido);
che vivono in comunita’ (es. minori istituzionalizzati);
gli strumenti a disposizione per controllare l’epidemia sono,
oltre all’isolamento dei soggetti infetti/infettanti e l’utilizzo di
dispositivi di protezione e l’igiene individuale, la vaccinazione e
l’utilizzo di farmaci antivirali;
la vaccinazione e’ il modo migliore per prevenire l’infezione
influenzale e, conseguentemente, le sue complicanze. In questo
frangente, la decisione sull’ utilizzo del vaccino deve tenere conto
del fatto che i dati di efficacia e sicurezza, ad oggi disponibili,
sono per lo piu’ relativi ad un vaccino preparato con identiche
modalita’ di produzione, ma utilizzando antigeni di un ceppo di virus
influenzale (H5N1), diverso da quello responsabile dell’attuale
pandemia (H1N1). Il vaccino di cui attualmente si ipotizza la
prossima disponibilita’ e’ adiuvato con MF59. Per questo vaccino sono
ancora in corso studi sui profili di sicurezza, anche se 1′ adiuvante
e’ gia’ noto, utilizzato per altri vaccini e ritenuto ragionevolmente
sicuro anche in bambini e giovani adulti;
l’offerta attiva di antiinfluenzali a tutti i casi e il loro uso
profilattico indiscriminato nei contatti sono pratiche di
contenimento che contrastano con il dovuto atteggiamento prudenziale,
che deve tener conto anche del recente riscontro di rare varianti
oseltamivir-resistenti durante il trattamento e di una variante
caratterizzata da resistenza primaria. Per tali motivi, il
trattamento con antivirali dovrebbe essere limitato a casi
selezionati dal medico curante, per il loro rischio elevato di
complicanze e/o per la particolare condizione clinica del paziente
e/o il decorso aggressivo della malattia. Si ricorda che l’efficacia
del trattamento con gli antivirali in bambini non appartenenti ai
gruppi a rischio appare limitata ed e’ stata clinicamente dimostrata
solo se la loro assunzione avviene entro i primi due giorni dal
manifestarsi dei sintomi stessi. Parimenti, la profilassi con
antivirali e’ da riservare ai soggetti ad alto rischio di sviluppare
complicanze, non vaccinati e in contatto stretto con infetti;
e’ stato descritto, per corrispondenti fasce d’eta’, un incremento
di morbosita’ ed un piu’ alto tasso di mortalita’ nelle donne in
gravidanza rispetto alla popolazione femminile generale, accentuati
dalla copresenza di altre condizioni patologiche (es. obesita’,
cardiopatie, malattie respiratorie, ecc.) e vi e’ attualmente un
generale consenso nell’identificare la gravidanza come uno tra i
maggiori fattori di rischio per gravi complicanze, tra le quali sono
particolarmente temibili quelle di tipo respiratorio, come, ad
esempio, l’ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome);
Visto il parere favorevole sulla autorizzazione dei vaccini
pandemici adottato in data 24 settembre 2009 dal Comitato sui
prodotti medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMEA;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2009, recante «Delega di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute, delle politiche
sociali per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al
Sottosegretario di Stato Prof. Ferruccio Fazio», nominato Vice
Ministro con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009;
Ordina:

Art. 1.

1. Ad integrazione dell’art. 6 dell’ordinanza dell’11 settembre
2009, la co-somministrazione del vaccino contro l’influenza da virus
AH1N1v con il vaccino dell’influenza stagionale puo’ essere praticata
ma deve essere eseguita con l’inoculazione dei due vaccini in arti
differenti. Per ovviare al possibile effetto sommatorio delle
reazioni avverse, in risposta alla co-somministrazione dei due
vaccini, si deve ricorrere alla somministrazione di vaccino contro
l’influenza stagionale non adiuvato.

Art. 2.

1. L’art. 1, comma 1, dell’ordinanza 11 settembre 2009 e’
sostituito dal seguente:
«1. La vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(HINI) e’
offerta, a partire dal momento della effettiva disponibilita’ del
vaccino, alle seguenti categorie di persone elencate in ordine di
priorita’:
a) personale sanitario e socio-sanitario; personale delle forze di
pubblica sicurezza e della protezione civile; personale del corpo
nazionale dei vigili del fuoco del Ministero dell’interno; personale
delle forze armate; personale che assicura i servizi pubblici
essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive
modificazioni secondo piani di continuita’ predisposti dai datori di
lavoro o per i soggetti autonomi dalle amministrazioni competenti;
donatori di sangue periodici;
b) donne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza; donne che
hanno partorito da meno di 6 mesi o, in loro assenza, la persona che
assiste il bambino in maniera continuativa;
c) portatori di almeno una delle condizioni di rischio, di cui al
comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza 11 settembre 2009, nonche’ i
soggetti fino a 24 mesi nati gravemente pretermine;
d) bambini di eta’ superiore a 6 mesi che frequentano l’asilo
nido; minori che vivono in comunita’ o istituzionalizzati;
e) persone di eta’ compresa tra piu’ di 6 mesi e 17 anni, non
incluse nei precedenti punti, sulla base degli aggiornamenti della
scheda tecnica autorizzativa dell’EMEA;
f) persone tra i 18 e 27 anni, non incluse nei precedenti punti».
2. Prima di procedere alla vaccinazione di cui al comma 1, dovra’
essere fornita una corretta informazione da parte degli operatori
sanitari addetti alle vaccinazioni sulle conoscenze disponibili,
nonche’ dovra’ essere acquisito il consenso informato per iscritto da
parte degli interessati.
3. L’uso degli inibitori delle neuraminidasi nei bambini e
adolescenti deve essere limitato esclusivamente:
1) ai bambini con sintomi influenzali appartenenti ai gruppi a
rischio per gravi complicanze (con alterazioni funzionali o
strutturali dell’apparato respiratorio, ad esempio i nati gravemente
pretermine, i bronco displasici, gli affetti da fibrosi cistica, o da
condizioni che determinano una alterazione grave della ventilazione,
ecc.), con patologie croniche (ad esempio malattie croniche polmonari
[incluse l’iperreattivita’ bronchiale grave e l’asma in trattamento],
cardiache, epatiche, renali, ematologiche, neuromuscolari,
metaboliche [compreso il diabete], malattie infiammatorie croniche e
sindromi da malassorbimento intestinali, immunodepressione congenita
o acquisita (HIV), malformazioni congenite, paralisi cerebrali,
ecc.);
2) ai bambini senza fattori di rischio, ma ricoverati in ospedale
per sintomi gravi attribuibili alla infezione con virus H1N1
(dispnea, ipossia, alterazioni del sensorio);
3) per la chemioprofilassi, ai bambini a rischio di gravi
complicanze, sopra indicate, non vaccinati, che abbiano avuto stretti
contatti con persone infette.

Art. 3.

1. L’utilizzo dei farmaci antivirali in gravidanza deve essere
limitato ai casi di donne che presentino malattie croniche
preesistenti alla gravidanza, nonche’ ai casi di malattia influenzale
con decorso complicato. In questi casi il trattamento puo’ essere
effettuato anche nel I trimestre, nel piu’ breve tempo possibile
dall’insorgere dei sintomi.
La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2009

Il vice Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 54

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-08&task=dettaglio&numgu=234&redaz=09A11946&tmstp=1255247695130

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PROVVEDIMENTO 8 luglio 2009 Iscrizione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena», nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 583 della Commissione del
3 luglio 2009, la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» riferita
alla categoria Altro prodotti dell’allegato I – Aceto diverso da
Aceti di Vino, e’ iscritta quale indicazione geografica protetta nel
registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle
indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall’art. 7,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione
della indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena»,
affinche’ le disposizioni contenute nel predetto documento siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico
di Modena», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n.
583 del 3 luglio 2009.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione
«Aceto Balsamico di Modena», possono utilizzare, in sede di
presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione
e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni
conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di
tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 8 luglio 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11837&tmstp=1255248807044

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 11 settembre 2009 Riconoscimento, alla sig.ra Dick Mendoza Delia Karol, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: Leonardi — 197 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 DECRETO 11 settembre 2009 . Riconoscimento, alla sig.ra Dick Mendoza Delia Karol, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l’art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra DICK MENDOZA DELIA KAROL ha chiesto il riconoscimento del titolo di “Licenciada en Enfermeria” conseguito in Paraguay, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; VISTO il D.M. 18 giugno 2002, “Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell’area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell’art. 1, comma 10 ter , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall’art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1” e successive modificazioni; VISTA l’istruttoria compiuta dalla Regione Emilia Romagna; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; — 198 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di “Licenciada en Enfermeria” conseguito nell’anno 2007, presso la “Universidad Nacional de Asuncion” di Asuncion (Paraguay) dalla Sig.ra DICK MENDOZA DELIA KAROL, nata a Concepcion (Paraguay) il giorno 7.03.1983, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART. 2 1. La Sig.ra DICK MENDOZA DELIA KAROL è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 09A11070 Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11070&tmstp=1255337128548

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2009 Proroga dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 ottobre 2008, con il quale e’ prorogato, da ultimo fino al 31
ottobre 2009, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel
territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della
provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino,
Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato
da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha
causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonche’ la presenza
di sostanze organo-clorurate nel latte prodotto dagli allevatori
titolari di talune aziende zootecniche;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
giugno 2005, n. 3441, recante «Primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del
fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla
situazione di crisi socio-economico-ambientale», la successiva
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre
2005, n. 3447, nonche’ la ulteriore ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2006, n. 3491;
Vista, inoltre, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 17 novembre 2006, n. 3552 che, in particolare, ha
attribuito al commissario delegato competenze esclusive per le
attivita’ di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e
ripristino ambientale, ivi compresa la predisposizione e
l’approvazione dei relativi progetti del territorio dei nove comuni
individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
19 maggio 2005;
Considerato che si rende necessario assicurare il completamento
degli interventi ancora in corso di realizzazione posti in essere dal
commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza
socio-economico-ambientale finalizzati alla prosecuzione della fase
di bonifica;
Considerata, inoltre, l’occorrenza di dare corso agli adempimenti
previsti dall’art. 2, comma 1 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3441/2005 con la definizione del secondo
modulo del piano degli interventi per i contributi e gli indennizzi a
favore dei soggetti interessati;
Tenuto conto, altresi’, dell’esigenza di garantire la prosecuzione
delle procedure relative al progetto di reindustrializzazione
dell’area di Colleferro in attuazione dell’art. 252-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistente in attivita’ di
bonifica, di infrastrutturazione viaria e di reindustrializzazione;
Vista la nota del 21 settembre 2009 con la quale il presidente
della regione Lazio – Commissario delegato ha chiesto la proroga
dello stato di emergenza, tenuto conto che gli interventi predisposti
per fronteggiare il grave inquinamento che interessa i nove comuni
del bacino del fiume Sacco sono tuttora in corso e che, quindi, la
situazione di criticita’ non puo’ ritenersi conclusa;
Ravvisata, quindi, la necessita’ di consentire l’esercizio
dell’azione di carattere straordinario e derogatorio finalizzata al
definitivo superamento del predetto contesto emergenziale;
Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per la proroga dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 ottobre 2009;
Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e’ prorogato, fino al 31 ottobre 2010, lo
stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio di cui
in premessa.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-12&task=dettaglio&numgu=237&redaz=09A11834&tmstp=1255417383095