ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2009 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 256 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze dei Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009 e 3808 del 15 settembre 2009;
Visto l’art. 1, comma 1, dei decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
Dispone:

Art. 1.

1. In considerazione dell’improcrastinabile necessita’ di
installare moduli abitativi provvisori e moduli ad uso scolastico
provvisori per favorire, nelle more della ricostruzione e della
riparazione degli edifici distrutti o danneggiati, il ritorno alle
normali condizioni di vita della popolazione colpita dal sisma del 6
aprile 2009, tenuto conto che i detti moduli non comportano una
alterazione permanente dello stato dei luoghi ne’ arrecano
pregiudizio ai valori paesaggistici in ragione della loro
destinazione ad uso transitorio e della rimovibilita’ degli stessi al
cessare delle esigenze emergenziali, e’ autorizzata la realizzazione
dei MAP e dei MUSP in deroga alle seguenti disposizioni:
articoli 26, 146, 147, 158, 159 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre
2005;
legge della regione Abruzzo 13 febbraio 2003, n. 2, e successive
modifiche ed integrazioni;
art. 13, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
art. 34, decreto del Ministero dell’ambiente, de
ll
a tutela del territorio e del mare, 11 aprile 2008, n. 571, statuto
dell’Ente parco nazionale Gran Sasso – Laga;
legge regione Abruzzo 23 settembre 1997, n. 112.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=sommario&numgu=228&tmstp=1254986935128

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 7 settembre 2009 Riconoscimento, alla sig.ra Rosa Stephanie, della qualifica professionale estera abilitante all’esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4 e
l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali cosi’ come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del
Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 31 del succitato decreto legislativo
che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;
Vista l’istanza, corredata della relativa documentazione, con la
quale la sig. Rosa Stephanie, nata a Saint Maurice – Val de Marne
(Francia) l’11 settembre 1984, cittadina francese, chiede il
riconoscimento del titolo professionale «Diplome d’etat de
sage-femme» conseguito in Francia presso l’«Universita’ Paris VI»,
unita’ di formazione e di ricerca di medicina Pierre e Marie Curie in
data 10 settembre 2008 al fine dell’esercizio, in Italia,
dell’attivita’ professionale di ostetrica;
Visto il certificato in data 8 dicembre 2008 dell’autorita’
competente francese «Ministere de la sante, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative» e la relativa traduzione in lingua
italiana che attesta che il predetto diploma corrisponde al titolo di
formazione rilasciato dalle autorita’ competenti di cui all’allegato
V, punto 5.5.2 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 7 settembre 2005 che sancisce una formazione di
ostetrica conforme alle disposizioni di cui all’art. 40 della
suddetta direttiva;
Accertata la completezza e la regolarita’ della documentazione
prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell’attivita’ che detto titolo consente
in Francia con quella esercitata in Italia dall’ostetrica;
Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento
delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplome d’etat de sage-femme», conseguito in Francia
presso l’«Universita’ Paris VI», unita’ di formazione e di ricerca di
medicina Pierre e Marie Curie in data 10 settembre 2008 dalla sig.
Rosa Stephanie nata a Saint Maurice – Val de Marne (Francia) l’11
settembre 1984 e’ riconosciuto quale titolo abilitante per
l’esercizio in Italia della professione di ostetrica

Art. 2.

La sig. Rosa Stephanie e’ autorizzata ad esercitare in Italia la
professione di ostetrica previa iscrizione al collegio professionale
territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso,
da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie
per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero
dell’avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale: Leonardi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-02&task=dettaglio&numgu=229&redaz=09A11486&tmstp=1255161683161

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 31 luglio 2009 Disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad indicazione geografica protetta.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE)
n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n.
2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante
organizzazione, comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli (regolamento unico
OCM);
Visti gli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (CE) n. 607/2009
della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalita’ di
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per
quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee, in particolare l’art. 4;
Visto l’art. 47 del regolamento (CE) n. 479/2008 che affida agli
Stati membri la funzione di designare l’autorita’ o le autorita’
competenti incaricate dei controlli affinche’ gli operatori possano
essere adeguatamente coperti da un sistema di controlli;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova
disciplina delle denominazioni d’origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2006 relativo alle
disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la
certificazione delle stesse produzioni, nonche’ sugli adempimenti
degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed
ai controlli;
Considerato che per le produzioni vitivinicole a D.O. e’ stato
avviato, gia’ con il decreto ministeriale 29 maggio 2001 e quindi con
il decreto 29 marzo 2007, uno specifico sistema di controllo atto a
garantire la conformita’ delle produzioni al disciplinare di
produzione;
Ritenuto opportuno promuovere un analogo sistema anche per i vini
ad indicazione geografica, vini che attualmente risultano sprovvisti
di una specifica procedura di verifica, della rispondenza al
disciplinare di produzione;
Tenuto conto della necessita’ di recepire le disposizioni normative
comunitarie, ed in particolare quelle previste dall’art. 48 del
regolamento (CE) n. 479/2008 relativamente alla verifica della
rispondenza al disciplinare di produzione per i vini designati con le
indicazioni geografiche protette;
Considerata l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 479/2008
alla data del 1° agosto 2009, per quanto concerne le esigenze di
controllo e di certificazione dei vini ad indicazione geografica
protetta, e ritenuto necessario istituire un sistema transitorio di
controllo nelle more dell’emanazione di specifiche disposizioni in
merito;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente alla campagna vitivinicola 2009/2010, e’ affidato
all’Ispettorato centrale per il controllo della qualita’ dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, di seguito denominato ICQ, l’incarico di svolgere le
verifiche del rispetto dei disciplinari di produzione dei vini ad
indicazione geografica protetta previste dall’art. 48 del regolamento
(CE) n. 479/2008.

Art. 2.

In applicazione degli articoli 47 e 48 del regolamento (CE) n.
479/2008 e degli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 607/2009,
di seguito denominato regolamento, l’ICQ effettua i controlli
conformemente alle disposizioni contenute all’art. 3, al fine di
verificare il rispetto del disciplinare sia durante la produzione che
durante e dopo il condizionamento del vino.

Art. 3.

1. I controlli sia in loco che di carattere documentale riguardano
le seguenti categorie di operatori:
1) viticoltori;
2) vinificatori;
3) commercianti all’ingrosso e/o al minuto di vino allo stato
sfuso diversi dai vinificatori e dagli imbottigliatori;
4) imbottigliatori.
2. I controlli a carico delle categorie di operatori elencate al
comma 1 sono effettuati selezionando casualmente un numero minimo di
soggetti individuati mediante un’analisi di rischio.
3. I controlli sono posti in essere:
in loco, mediante uno o piu’ sopralluoghi, presso i vigneti, gli
stabilimenti ed i depositi degli operatori selezionati;
sull’intero territorio nazionale;
sull’intera produzione nazionale di vini ad indicazione
geografica protetta iscritti nel registro elettronico di cui all’art.
46 del regolamento (CE) n. 479/2008.
4. Il prelevamento di campioni di prodotti vitivinicoli, operato
nel corso dei controlli effettuati ai sensi del presente decreto, e’
finalizzato all’esecuzione dell’esame analitico previsto dall’art.
25, comma 1, lettera b), del regolamento, al fine di determinare i
parametri previsti dal successivo art. 26, lettera a).

Art. 4.

1. Ai sensi dell’art. 24 del regolamento, presentano all’ufficio
periferico dell’ICQ competente per territorio, debitamente compilata,
la dichiarazione di cui all’allegato 1 al presente decreto:
i vinificatori diversi sia dai primi acquirenti delle uve sia da
coloro che vinificano esclusivamente le uve da loro stessi
rivendicate;
i commercianti all’ingrosso e/o al minuto di vino allo stato sfuso
diversi dai vinificatori e dagli imbottigliatori;
gli imbottigliatori.
La denuncia delle uve presentata dai viticoltori ai sensi dell’art.
16 della legge n. 164/1992 vale come dichiarazione di cui al presente
comma.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, e’ presentata anche a mezzo
telefax o posta elettronica entro dieci giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 viene ripetuta ogni qual
volta i soggetti ivi elencati intendano produrre e/o commercializzare
e/o imbottigliare prodotti a monte del vino e/o vini designati con
una indicazione geografica protetta diversa da quella indicata
nella/e precedente/i dichiarazione/i.
4. Nei casi previsti dal comma 3, la dichiarazione e’ presentata
entro dieci giorni dalla presa in carico del prodotto.

Art. 5.

Per assicurare le finalita’ di cui all’art. 1, 1’AGEA, le regioni,
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle
singole indicazioni geografiche protette sono tenuti a mettere a
disposizione dell’ICQ, a titolo gratuito, ogni documentazione utile
in formato cartaceo o, ove possibile, in formato elettronico, nonche’
l’accesso a eventuali banche dati, in particolare gli elenchi delle
vigne e i relativi aggiornamenti, le denunce vitivinicole e ogni
altra documentazione utile ai fini dell’espletamento dell’attivita’
di controllo.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e si applica dal 1° agosto 2009.
Roma, 31 luglio 2009
Il Ministro: Zaia

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 settembre 2009 Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1 settembre 2009 e scadenza 1 marzo 2020, prima e seconda tranche.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232 del 6-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita’;
Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008,
emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita’ cui il Dipartimento del Tesoro dovra’ attenersi
nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione
seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi’, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e’ stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e’ stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l’approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009, ed in
particolare il terzo comma dell’art. 2, come sostituito dall’art. 2
della legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si e’ stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 23
settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia’ effettuati, a 112.929 milioni di euro e tenuto conto dei
rimborsi ancora da effettuare;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l’emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro
poliennali 4,25% con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo
2020;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche’ del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e’
disposta l’emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro
poliennali 4,25% con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo
2020. L’emissione della predetta tranche viene disposta per un
ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 4.000 milioni di
euro e un importo massimo di 5.000 milioni di euro.
I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell’asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera’ dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.
Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti
articoli e’ disposta automaticamente l’emissione della seconda
tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento
dell’ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare
agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita’ di
cui ai successivi articoli 10 e 11.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e
danno conseguentemente luogo all’esecuzione delle relative
operazioni.
I nuovi buoni fruttano l’interesse annuo lordo del 4,25%, pagabile
in due semestralita’ posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di
ogni anno di durata del prestito. La prima semestralita’ e’ pagabile
il 1° marzo 2010 e l’ultima il 1° marzo 2020.

Art. 2.

L’importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di
cui al presente decreto e’ di mille euro nominali; le sottoscrizioni
potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale
cifra; ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a
favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a
godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e
le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica le partite
da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di
compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari,
con valuta pari a quella di regolamento. L’operatore partecipante
all’asta, al fine di regolare i buoni assegnati, puo’ avvalersi di un
altro intermediario il cui nominativo dovra’ essere comunicato alla
Banca d’Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalita’
dalla stessa stabilite.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli
interessi e al rimborso del capitale che verra’ effettuato in unica
soluzione il 1° marzo 2020, ai buoni emessi con il presente decreto
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Il calcolo degli interessi semestrali e’ effettuato applicando il
tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un
numero di cifre decimali non inferiore a sei, all’importo minimo del
prestito pari a 1.000 euro.
Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali
non inferiore a dieci, e’ moltiplicato per il numero di volte in cui
detto importo minimo e’ compreso nel valore nominale oggetto di
pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi’
determinato e’ arrotondato al secondo decimale.
Ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del richiamato decreto
legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle
sottoscrizioni dell’emissione di cui al presente decreto, ai fini
dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale
nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione,
il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima
tranche del prestito.
La riapertura della presente emissione potra’ avvenire anche nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l’importo
relativo concorrera’ al raggiungimento del limite massimo di
indebitamento previsto per gli anni stessi.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono
compresi tra le attivita’ ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.
Ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 2008, recante
disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e
ricostituzione delle componenti cedolari, della componente
indicizzata all’inflazione e del valore nominale di rimborso dei
titoli di Stato, sui titoli emessi con il presente decreto possono
essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Possono partecipare all’asta in veste di operatori i sottoindicati
soggetti, purche’ abilitati allo svolgimento di almeno uno dei
servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria):
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui
all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), iscritte nell’Albo istituito presso la Banca d’Italia di
cui all’art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all’asta anche in
quanto esercitino le attivita’ di cui all’art. 16 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica, purche’ risultino curati gli adempimenti
previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare all’asta anche in
quanto esercitino le attivita’ di intermediazione mobiliare senza
stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia
rilasciata d’intesa con la CONSOB ai sensi dell’art. 16, comma 4 del
menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) le societa’ di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 1, lettere e)
e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte
nell’Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell’art. 20, comma 1
del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento
comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1,
iscritte nell’apposito elenco allegato a detto Albo.
Detti operatori partecipano iautorizzata a stipulare apposite
convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle
aste tramite la Rete azionale n proprio e per conto terzi.
La Banca d’Italia e’ interbancaria.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-06&task=dettaglio&numgu=232&redaz=09A11542&tmstp=1255168835568