MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Ricostruzione completa del testo dell’atto DECRETO 16 luglio 2009 Modalita’ di contribuzione nel settore dell’edilizia, per l’anno 2009.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 239 del 14-10-2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che
prevede che i datori di lavoro esercenti attivita’ edile sono tenuti
al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale
sull’imponibile determinato dalle ore previste dai contratti
collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo
stesso comma 1;
Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull’ammontare di
dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’Istituto nazionale della
previdenza sociale ed all’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro
di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una
riduzione del 9,50 per cento;
Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, come
sostituito dall’art. 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo
procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di
cui al comma 1, al fine di valutare la possibilita’ che, con decreto
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi
entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata
per l’anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato
comma 2;
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2008, con il quale, per
l’anno 2008, la riduzione di cui al citato comma 2 e’ stata fissata
all’11,50 per cento;
Tenuto conto che dalle rilevazioni elaborate dagli Enti interessati
sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di
applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 29 della legge
n. 341 del 1995, si rileva, rispetto al periodo precedente, un
aumento della base imponibile, con conseguente incremento del gettito
contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva;
Ritenuto pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di
confermare, per l’anno 2009, la riduzione di cui al citato comma 2
dell’art. 29 della legge n. 341 del 1995 nella misura dell’11,50 per
cento ;
Visto l’art. 1, commi 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.
85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Decreta:

La riduzione prevista dall’art. 29, comma 2, del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, e’ confermata, per l’anno 2009, nella misura
dell’11,50 per cento.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2009

Il direttore generale
per le politiche previdenziali
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Geroldi

Il Ragioniere Generale dello Stato
del Ministero dell’economia
e delle finanze
Canzio

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi della
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 366

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 17 aprile 2009, n. 7

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la societa’ finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 18 del 5 maggio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sostituzione dell’art. 2
1. L’art. 2 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove
disposizioni concernenti la societa’ finanziaria regionale FINAOSTA
S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), e’
sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Natura della societa’ e statuto). – 1. FINAOSTA S.p.A.
agisce, in considerazione delle finalita’ perseguite e per
l’attuazione di indirizzi e strategie di interesse regionale, in
qualita’ di ente strumentale della Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallee d’Aoste.
2. Socio unico di FINAOSTA S.p.A. e’ la Regione.
3. Le modificazioni dello statuto di FINAOSTA S.p.A. sono
approvate con deliberazione del Consiglio regionale.».

Art. 2 Sostituzione dell’art. 4. 1. L’articolo 4 della legge regionale n. 7/2006 e’ sostituito dal seguente: «Art. 4 (Gestioni finanziarie). – 1. FINAOSTA S.p.A. opera con mezzi finanziari propri nelle forme di cui all’art. 5, ovvero per conto della Regione mediante fondi specifici forniti dalla Regione stessa. 2. Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la societa’ pone in essere con mezzi finanziari propri. Si definisce speciale la gestione relativa ad interventi effettuati per conto della Regione ai sensi dell’art. 6. FINAOSTA S.p.A. puo’, inoltre, gestire fondi di rotazione alimentati dalla Regione o da FINAOSTA S.p.A. stessa.».

Art. 3 Modificazioni all’art. 6. 1. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7/2006, le parole: «o dagli altri enti» sono soppresse.

Art. 4
Modificazione all’art. 7.
1. Al comma 7 dell’art. 7 della legge regionale n. 7/2006, le
parole:
«15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

Art. 5 Modificazione all’art. 13 1. Al comma 2 dell’art. 13 della legge regionale n. 7/2006, dopo le parole: «al Presidente del Consiglio» sono aggiunte le parole: «che li invia alle competenti commissioni consiliari».

Art. 6 Introduzione dell’art. 13-bis 1. Dopo l’art. 13 della legge regionale n. 7/2006 e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Atti di indirizzo). – 1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, che lo vota, un atto di indirizzo strategico contenente i programmi previsionali di Finaosta S.p.A. e delle sue partecipate, cui e’ allegato il consuntivo delle attivita’ svolte dalle stesse. 2. La Giunta regionale informa la Commissione consiliare competente riguardo alle attivita’ o interventi, che ritiene di particolare rilevanza ed urgenza, di Finaosta S.p.A. o delle sue partecipate».

Art. 7 Modificazioni all’art. 14 1. Al comma 1 dell’art. 14 della legge regionale n. 7/2006, le parole: «da un minimo di nove ad un massimo di undici membri» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque membri». 2. Il comma 2 dell’art. 14 della legge regionale n. 7/2006 e’ sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell’art. 2449 del codice civile, la Giunta regionale nomina il Presidente del consiglio di amministrazione e i restanti consiglieri, di cui uno da scegliere tra i dirigenti regionali con funzioni di raccordo tra la Regione e la societa’ e uno da scegliere, d’intesa con la giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales, tra i componenti del consiglio della stessa.». 3. Il comma 3 dell’art. 14 della legge regionale n. 7/2006 e’ sostituito dal seguente: «3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati fino ad un massimo di tre esercizi e decadono con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio, fatta salva la possibilita’ di riconferma.». 4. Al comma 9 dell’art. 14 della legge regionale n. 7/2006, le parole: «degli azionisti» sono soppresse.

Art. 8
Modificazioni all’art. 15
1. Al comma 1 dell’art. 15 della legge regionale n. 7/2006. sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e decadono con l’approvazione
del bilancio relativo all’ultimo esercizio».
2. Il comma 2 dell’art. 15 della legge regionale n. 7/2006 e’
sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell’art. 2449 del codice civile la Giunta
regionale nomina i membri del collegio sindacale, compresi i sindaci
supplenti.».
3. Il comma 3 dell’art. 15 della legge regionale n. 7/2006 e’
abrogato.
4. Al comma 4 dell’art. 15 della legge regionale n. 7/2006, le
parole: «degli azionisti» sono soppresse.

Art. 9 Abrogazioni 1. Gli artt. 10, 16 e 17 della legge regionale n. 7/2006 sono abrogati.

Art. 10
Disposizione transitoria
1. Gli organi di FINAOSTA S.p.A. in essere alla data di entrata
in vigore della presente legge restano in carica fino
all’insediamento dei nuovi organi, nominati con le modalita’ di cui
alla presente legge.

Art. 11 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31. comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrera’ in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta. Aosta, 17 aprile 2009 ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0497&tmstp=1256715010452

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 ottobre 2008, n. 48

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

Disposizioni regolamentari di attuazione dell’art. 18, comma 1, della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali).

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della
Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, numero 1), del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, in virtu’ del quale la Giunta
provinciale e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione
delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
Visto l’art. 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6
(Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali);
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2449 datata 3
ottobre 2008 recante: «Approvazione del regolamento per
l’accertamento della conoscenza della lingua propria delle
popolazioni mochena e cimbra (art. 18 della legge provinciale 19
giugno 2008, n. 6)»;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Questo regolamento, in attuazione dell’art. 18 della legge
provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle
minoranze linguistiche locali), disciplina le modalita’ e le
procedure per l’accertamento della conoscenza della lingua propria
delle popolazioni mochena e cimbra ai fini dell’accesso al pubblico
impiego come disciplinato dall’art. 32 della medesima legge
provinciale, fermo restando quanto disposto dal decreto del
presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg.
(Regolamento per l’accertamento della conoscenza della lingua e della
cultura mochena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole
dell’infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni
scolastiche e formative provinciali (art. 21 della legge provinciale
21 marzo 1977, n. 13 e art. 98 della legge provinciale 7 agosto 2006,
n. 5).

Art. 2
Commissione d’esame
1. All’accertamento della conoscenza della lingua propria della
popolazione mochena e rispettivamente della lingua propria della
popolazione cimbra provvede la commissione d’esame costituita ai
sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto del presidente della
Provincia 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg. (Regolamento per
l’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena
e tedesca o timbra e tedesca per le scuole dell’infanzia provinciali
ed equiparate e per le istituzioni scolastiche e formative
provinciali (art. 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e
art. 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).
2. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice redige
un verbale delle operazioni svolte e delle decisioni adottate. Il
verbale viene sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni d’esame sono
svolte da un dipendente della Provincia.

Art. 3
Prove di esame
1. Con proprio provvedimento la giunta provinciale stabilisce le
modalita’ generali per la presentazione delle domande e per
l’effettuazione delle prove d’esame che si svolgono almeno una volta
all’anno.
2. L’esame per i candidati in possesso del titolo di studio del I
ciclo di istruzione consiste in una prova orale, da sostenersi in
lingua mochena o in lingua cimbra, volta ad accertare la conoscenza e
la padronanza della lingua di minoranza; il candidato deve dimostrare
la capacita’ di mantenere una conversazione nella lingua di minoranza
a livello B1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue CEFR.
3. L’esame per i candidati in possesso del titolo di studio o del
diploma del II ciclo di istruzione e formazione o di laurea consiste
in una prova scritta e in una prova orale, da sostenersi in lingua
mochena o in lingua cimbra. La prova scritta verte su due elaborati
estratti a sorte fra quelli proposti dalla commissione e riguarda la
traduzione dei testi prescelti dall’italiano al mocheno/cimbro e dal
mocheno/cimbro all’italiano. La prova orale verifica in particolare
la conoscenza e la padronanza della lingua mochena rispettivamente
della lingua cimbra nelle quali il candidato deve dimostrare di
sapersi esprimere correttamente nella lingua di minoranza a livello
C1, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue CEFR.
4. Costituiscono in particolare elementi di valutazione della
commissione d’esame ai fini del motivato giudizio complessivo:
a) la proprieta’ delle risposte e l’impiego di espressioni di
uso sia corrente che professionale nella lingua di minoranza;
b) la scorrevolezza e la padronanza del linguaggio;
c) l’eventuale conoscenza della lingua tedesca, attestata dal
possesso di certificazioni rispettivamente di livello A1 per l’esame
di cui al punto 2 e di livello B1 per l’esame di cui al punto 3,
secondo il CEFR.
5. La prova di esame si intende superata se il candidato consegue
la votazione di almeno 18/30 in ciascuna prova.
6. La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico.
7. La sede degli esami e’ stabilita rispettivamente presso
l’Istituto Mocheno/Bersntoler Kulturinstitut e l’Istituto
Cimbro/Kulturinstitut Lusern.

Art. 4
Attestato di conoscenza della lingua mochena e cimbra
1. Il servizio provinciale per le minoranze linguistiche locali
rilascia l’attestato di conoscenza della lingua propria della
popolazione mochena rispettivamente della popolazione cimbra ai
candidati che, sulla base dell’elenco redatto dalla commissione
d’esame, hanno superato la prova d’esame ai sensi dell’art. 3, comma
5.
2. L’attestato e’ valido ai fini dell’accesso al pubblico impiego
con precedenza assoluta secondo quanto stabilito dall’art. 32 della
legge provinciale n. 6/2008.
3. L’attestato ha validita’ a tempo indeterminato.
4. Il servizio provinciale per le minoranze linguistiche locali
cura la tenuta di un registro informatico con l’elenco dei possessori
dell’attestato di cui al comma 1.
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Trento, 23 ottobre 2008
DELLAI
(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0027&tmstp=1256888425037

INTERPELLO N. 76/2009 (violazioni in materia di riposo giornaliero e settimanale e applicabilità del cumulo giuridico di cui all’art. 8, comma 1, L. n. 689/1981)

Servizio legale offerto dal dott. Domenico CIRASOLE

Roma, 19 ottobre 2009
Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali
Alla Confindustria
V.le dell’Astronomia 30
00144 Roma
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Prot. 25/I/0015553
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – violazioni in materia di riposo giornaliero e settimanale
e applicabilità del cumulo giuridico di cui all’art. 8, comma 1, L. n. 689/1981.
La Confindustria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione
in merito alla possibilità di applicare alle violazioni riguardanti la disciplina del riposo giornaliero e
settimanale contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003, le disposizioni dell’art. 8, comma 1, L. n. 689/1981.
Precisa l’interpellante che la disciplina del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all’art. 8
citato, potrebbe essere applicata tutte le volte in cui la violazione delle predette disposizioni sia
conseguenza di una unica azione od omissione quale, ad esempio, un ordine di servizio proveniente
dal datore di lavoro che abbia richiesto a più lavoratori, per uno stesso giorno, un prolungamento
della prestazione lavorativa tale da violare il loro diritto al riposo giornaliero.
Aggiunge l’interpellante che, aderendo a tale impostazione, si potrebbe concretizzare la
fattispecie, indicata da questo Ministero con circ. n. 8/2005 al punto 15 in base alla quale “(…) in
tali ipotesi, vadano applicate tante sanzioni quanti sono i lavoratori interessati ed i riposi
giornalieri o settimanali non fruiti, fermo restando quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, L. n. 689
del 1981”.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
La disciplina del riposo giornaliero e settimanale, contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003 (come
modificato dal D.L. n. 112/2008, conv. da L. n. 133/2008), artt. 7 e 9, è formulata in modo tale da
fare riferimento al singolo lavoratore. Egualmente l’apparato sanzionatorio previsto nell’art. 18 bis
del Decreto citato, si riferisce alle violazioni degli artt. 7 e 9 commesse nei confronti dei singoli
lavoratori e per ogni periodo a cui la violazione si riferisce.
Questo Ministero, nel chiarire la portata delle disposizioni normative citate già con la circ. n.
8/2005, si è basato sul presupposto che il riposo giornaliero e/o settimanale è un diritto che spetta a
ciascun lavoratore e, pertanto, ha previsto che l’illecita condotta del datore di lavoro contraria alle
disposizioni degli artt. 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003 si configuri ogni volta in cui il lavoratore non
fruisca dei riposi in questione. Ai fini della quantificazione di tali condotte illecite, sanzionate ai
2
sensi dell’art. 18 bis, commi 3 e 4, questo Ministero ha quindi chiarito che l’importo da contestare
al datore di lavoro, in misura ridotta ai sensi dell’art. 16, L. n. 689/1981, consiste nel prodotto
derivante dalla somma edittale moltiplicata per il numero dei riposi non fruiti da ciascun lavoratore.
I medesimi principi sono stati ribaditi nella risposta ad interpello n. 22/2009 in tema di riposi
giornalieri e lo stesso meccanismo di quantificazione delle sanzioni può essere desunto da quanto
specificato nella risposta ad interpello n. 56/2009 in base alla quale nelle ipotesi in cui il D.Lgs. n.
66/2003 espressamente riferisce gli importi sanzionatori al numero dei lavoratori, la relativa
sanzione non può essere applicata che tante volte quante sono i lavoratori interessati.
Ciò posto, occorre ora chiarire se, sulla scorta della precisazione contenuta nella circ. n.
8/2005 al punto 15 di questo Ministero, ovvero “fermo restando quanto stabilito dall’art. 8, comma
1, L. n. 689 del 1981”, nel caso di violazione degli artt. 7 e/o 9 del D.Lgs. n. 66/2003 come
conseguenza di una unica azione o omissione da parte del datore di lavoro, sia possibile considerare
tale condotta nel termine di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) di illeciti amministrativi e,
quindi, applicare la sanzione quantificabile secondo il criterio del cumulo giuridico disciplinata dal
citato art. 8 della L. n. 689/1981.
A tal proposito, questo Ministero è intervenuto con la circ. n. 81/1987 precisando che
l’applicazione del cumulo giuridico di sanzioni deve ritenersi preclusa all’ispettore del lavoro
poiché “essa richiede delicate ed ampie potestà discrezionali che possono essere esercitate solo”
dall’Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17, L. n. 689/1981.
Pertanto nella fase procedimentale di contestazione/notificazione dell’illecito amministrativo
di cui all’art. 14 Legge citata, gli organi ispettivi possono esclusivamente quantificare la sanzione ai
sensi dell’art. 16, L. n. 689/1981 “in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della
sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo”.
Da ciò consegue che l’inciso della circ. n. 8/2005 non va interpretato nel senso di consentire
l’applicazione dell’art. 8, comma 1, L. n. 689/1981 – e quindi del cumulo giuridico – in sede di
accertamento/contestazione degli illeciti di cui agli artt. 7 e 9 del D.Lgs n. 66/2003, ma nel senso di
ammettere, mediante il successivo provvedimento di ordinanza ingiunzione, la rideterminazione
dell’importo sanzionatorio, già quantificato ai sensi dell’art. 16, L. n. 689/1981, a condizione che
dagli atti istruttori emergano elementi atti a configurare l’unicità della condotta illecita a fronte della
pluralità di violazioni. A tale riguardo – con riferimento alla fase ispettiva – si richiama il dovere,
per gli ispettori, di fornire al Direttore gli elementi utili per evidenziare tale unicità d’azione.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
CC/FF