REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 novembre 2008, n. 66 ( Modifica del regolamento sul controllo e sulla rendicontazione di fondi fuori bilancio.)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 53/I-II del 30 dicembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4276 del 17
novembre 2008;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Il comma 2 dell’art. 4 del decreto del Presidente della
Provincia 16 dicembre 2002, n. 49, e’ cosi’ sostituito:
«2. Al rendiconto sono allegati i documenti contabili
giustificativi delle singole operazioni di entrata e di uscita, il
conto giudiziale e relativi allegati.».
2. Dopo il comma 3 dell’art. 4 del decreto del Presidente della
provincia 16 dicembre 2002, n. 49, e’ aggiunto il seguente comma 4:
«4. Il riscontro di cui al comma 1 puo’ essere esercitato anche
a campione sui documenti contabili giustificativi, secondo criteri
stabiliti dalla Giunta provinciale. In tal caso detti documenti sono
trasmessi successivamente, dietro richiesta della Ripartizione
provinciale finanze e bilancio.».

Art. 2
1. Il comma 3 dell’art. 6 del decreto del Presidente della
Provincia 16 dicembre 2002, n. 49, e’ cosi’ sostituito:
«3. Gli adempimenti di cui al comma 2 devono concludersi entro
la chiusura dell’esercizio finanziario in cui il rendiconto e’
presentato. Qualora la Ripartizione provinciale finanze e bilancio
muova rilievo, il responsabile della gestione deve dare risposta
entro un mese dal ricevimento della comunicazione.».
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Bolzano, 20 novembre 2008
Durnwalder

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2008, registro n. 1,
foglio n. 35

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0006&tmstp=1257585499800

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2009 Scioglimento del consiglio comunale di Pontecorvo e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 264 del 12-11-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pontecorvo (Frosinone); Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 3 settembre 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Pontecorvo (Frosinone) e’ sciolto.

Art. 2

Il dott. Ernesto Raio e’ nominato commissario straordinario per la
provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli
organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 3 novembre 2009

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-12&task=dettaglio&numgu=264&redaz=09A13586&tmstp=1258100210334

REGIONE SICILIA LEGGE 16 dicembre 2008, n. 19 Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nel S. O. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008) REGIONE SICILIANA L’ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Articolazione dei dipartimenti regionali 1. La Tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e’ sostituita dalla seguente: Tabella A Dipartimenti regionali ed uffici equiparati Presidenza della Regione Siciliana: Segreteria generale. Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale. Dipartimento regionale della programmazione. Dipartimento regionale della protezione civile. Ufficio legislativo e legale. Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali. Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d’Orleans e dei siti presidenziali. Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste: Dipartimento regionale degli interventi strutturali. Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali. Dipartimento regionale delle foreste. Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali. Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione: Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali, dell’educazione permanente e dell’architettura e dell’arte contemporanea. Dipartimento regionale della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica. Assessorato regionale del bilancio e delle finanze: Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione. Dipartimento regionale delle finanze e del credito. Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca: Dipartimento regionale della cooperazione, del commercio e dell’artiginato. Dipartimento regionale della pesca. Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali: Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali. Dipartimento regionale delle autonomie locali. Assessorato regionale dell’industria: Dipartimento regionale dell’industria e delle miniere. Dipartimento regionale dell’energia. Assessorato regionale del lavoro: Dipartimento regionale del lavoro. Dipartimento regionale della formazione professionale. Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale. Assessorato regionale dei lavori pubblici: Dipartimento regionale dei lavori pubblici. Ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici. Assessorato regionale della sanita’: Dipartimento regionale per la pianificazione strategica. Dipartimento regionale per le attivita’ sanitarie e osservatorio epidemiologico. Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente: Dipartimento regionale del territorio e dell’ambiente. Dipartimento regionale dell’urbanistica. Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti: Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. Dipartimento regionale dei trasporti e delle comunicazioni.

Art. 2 Abrogazioni e modifiche di norme 1. Il primo periodo del comma 2 dell’art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e’ sostituito dal seguente: «Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le rispettive competenze attribuite dalla normativa vigente, costituiscono uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente l’Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l’Ufficio stampa e documentazione e l’Ufficio della segreteria di Giunta;». 2. Al dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali sono attribuite, unitamente al relativo personale, le competenze e le disposizioni riferite, con legge o decreto presidenziale, all’Ufficio di Bruxelles, all’Ufficio di Roma ed all’Ufficio delle relazioni diplomatiche ed internazionali, che sono soppressi, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 92 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che e’ cosi modificato: al comma 1 le parole «dirigente regionale ad esso preposto» sono sostituite con le parole «dirigente generale del dipartimento». 3. Al comma 7 dell’art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle parole «trenta per cento». A decorrere dall’esercizio finanziario 2009, l’onere relativo al trattamento fondamentale discendente dall’applicazione del presente comma, valutato in 210 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1002, mentre l’onere relativo al trattamento accessorio, parte variabile e di risultato, trova riscontro nelle apposite risorse previste nello specifico fondo per il salario accessorio della dirigenza previsto dai vigenti contratti collettivi regionali di lavoro dell’area dirigenziale della Regione. 4. Il comma 2 dell’art. 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, e’ sostituito dal seguente: «2. Per l’ufficio di cui all’art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il quale per propria destinazione deve agire in via intersettoriale con tutti i rami di amministrazione con funzioni di Autorita’ di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea e per quello con funzioni di Autorita’ di Certificazione dei programmi, cofinanziati dalla Commissione europea l’individuazione del dirigente preposto e’ operata ai sensi e per gli effetti giuridici ed economici dell’art. 11, commi 4 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.». 5. Al comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, le parole «a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti «, nelle more della definizione in sede di contrattazione regionale collettiva, sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali dell’area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando il divieto di non cumulare piu’ di tre incarichi.». 6. Il Presidente della Regione, avvalendosi del dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione, esercita tutte le attribuzioni relative alla costituzione di societa’ da parte della Regione nonche’ i diritti inerenti la qualita’ di socio. Il dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione svolge le funzioni di cui al presente comma di concerto con gli Assessori regionali, ciascuno per i propri ambiti di competenza. I contratti della Regione con le societa’ partecipate per l’erogazione di servizi rientranti nell’oggetto sociale sono conclusi dall’Assessorato competente per materia. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con le disposizioni del presente comma. 7. Il numero dei componenti nominati in rappresentanza della Regione negli organi delle societa’ partecipate e degli enti sottoposti a vigilanza e controllo non puo’ eccedere le tre unita’. 8. Qualora in un organo degli enti di cui al comma 7 siano previsti piu’ di tre componenti effettivi in rappresentanza della Regione e gli stessi siano designati o nominati da diversi rami dell’Amministrazione regionale, al momento del rinnovo, i componenti sono ridotti a tre e sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.

Art. 3 Disposizioni organizzative di attuazione 1. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione risultanti dalla presente legge sono conferiti entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, secondo la procedura di cui all’art. 11, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, ferme restando, sino al suddetto conferimento, le funzioni di direzione delle strutture di massima dimensione anteriormente conferite o mantenute. 2. La specificazione delle materie attribuite ai singoli dipartimenti regionali in base alla presente legge e la relativa articolazione delle strutture intermedie sono determinate, fermo restando il limite massimo ai cui all’articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003, secondo l’iter di cui al comma 2 del medesimo articolo. 3. L’art. 11 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e’ abrogato. 4. Con cadenza biennale, il Ragioniere generale della Regione riferisce al Governo regionale circa l’andamento della spesa a seguito della riorganizzazione. 5. Nel caso di compimento dell’anzianita’ contributiva di quaranta anni dei personale dipendente, l’Amministrazione regionale e gli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni possono risolvere, fermo restando qunto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. 6. Il Ragioniere generale della Regione e’ autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni al bilancio della Regione derivanti dall’applicazione della presente legge.

Art. 4 Amministrazione centrale 1. L’art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente: «Art. 6. ( Amministrazione centrale) – 1. L’Amministrazione della Regione e’ ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati regionali: a) Assessorato regionale delle attivita’ produttive; b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identita’ siciliana; c) Assessorato regionale dell’economia; d) Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilita’; e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica; g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita’; h) Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione; i) Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari; l) Assessorato regionale della salute; m) Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente; n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.».

Art. 5
Organizzazione della Presidenza e degli Assessorati
1. Dopo l’art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e
successive modifiche ed integrazioni, e’ aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. ( Organizzazione della Presidenza e degli
Assessorati) – 1. Il Presidente della Regione esercita i propri
compiti a mezzo della Segreteria generale, dell’Ufficio legislativo e
legale e degli altri dipartimenti della Presidenza della Regione
nonche’ degli uffici di diretta collaborazione e degli uffici alle
sue dirette dipendenze gia’ istituiti con legge.
2. Gli Assessori regionali esercitano i propri compiti a mezzo
dei dipartimenti e degli uffici di diretta collaborazione e alle
dirette dipendenze.».

Art. 6 Attribuzioni della Presidenza 1. L’art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente: «Art. 7. (Attribuzioni della Presidenza ) – 1. Alla Presidenza della Regione sono attribuiti i seguenti compiti: rapporti con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici nazionali e con le istituzioni dell’Unione europea. Organizzazione dei lavori della Giunta regionale. Organizzazione amministrativa generale. Direttive generali per lo svolgimento dell’azione amministrativa regionale e relativo coordinamento. Vigilanza sull’attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. Attivita’ inerenti all’esercizio dei poteri previsti dalle lettere o) e p) dell’art. 2. Consulenza e assistenza legislativa e patrocinio legale. Ricorsi straordinari. Gazzetta ufficiale. Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di Governo. Collaborazione all’attivita’ del enza legislativa e patrocinio legale. Ricorsi straordinari. Presidente per quanto concerne l’esercizio delle funzioni indicate nella lettera q) dell’art. 2. Ordinamento della comunicazione. Coordinamento della protezione civile regionale. Programmazione regionale. Funzione di soprintendenza di Palazzo d’Orleans e dei siti presidenziali.».

Art. 7 Attribuzioni degli Assessorati regionali 1. L’art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente: «Art. 8. ( Attribuzione degli Assessorati regionali) – 1. Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate: a) Assessorato regionale delle attivita’ produttive: industria. Cooperazione, escluse le attivita’ delle cooperative edilizie. Commercio, mostre, fiere, mercati. Artigianato. Commercio con l’estero, attivita’ promozionali all’estero e internazionalizzazione delle imprese. Vigilanza sugli enti di settore e sulle cooperative. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attivita’ ricettive. Ricerca applicata ed innovazione dei processi produttivi; b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identita’ siciliana: patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, bibliotecario, etnoantropologico e storico-artistico. Tutela dei beni paesaggistici, naturali e naturalistici. Attivita’ di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell’identita’ siciliana; c) Assessorato regionale dell’economia: bilancio. Documenti contabili e finanziari. Dpef. Tesoro. Vigilanza enti regionali. Coordinamento finanza pubblica. Ufficio di statistica della Regione. Controlli interni all’Amministrazione regionale di regolarita’ amministrativo-contabile. Partecipazioni regionali. Liquidazione enti economici. Demanio e patrimonio immobiliare regionale. Rapporti finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito regionale. Risparmio; d) Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilita’: energia e fonti energetiche, miniere, attivita’ estrattive. Cave’, torbiere e saline. Servizi di pubblica utilita’ di interesse regionale. Vigilanza enti di settore; e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro: programmazione, funzionamento e qualita’ del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Promozione e sostegno delle famiglie. Promozione e sostegno del terzo settore. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Ipab. Servizio civile. Lavoro. Attivita’ ispettive e di vigilanza sul lavoro. Emigrazione ed immigrazione. Cantieri di lavoro. Fondo siciliano per l’occupazione. Servizi pubblici per l’impiego. Ammortizzatori sociali. Politiche, attive del lavoro. Orientamento e servizi formativi e per l’impiego. Ciapi. Incentivi per l’occupazione. Formazione in azienda e nell’ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azienda. Apprendistato e contratti di inserimento. Fondo per l’occupazione dei disabili. Lavori socialmente utili e workfare. Statistiche. Diritti civili. Pari opportunita’. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori. Rapporti con gli enti pubblici relativi; f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica: gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza. Formazione e qualificazione professionale del personale regionale. Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti. Auto-parco. Acquisizione di beni e servizi per gli uffici regionali, salva la competenza della soprintendenza di Palazzo d’Orleans e dei siti presidenziali. Attivita’ informatiche della Regione e della Pubblica amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi. Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo. Finanza locale, fatte salve le competenze dell’Assessorato regionale dell’economia. Polizia locale. Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale; g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita’: lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale. Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata. Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporti. Motorizzazione civile. Espropriazione per pubblica utilita’. Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici. Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale. Vigilanza enti di settore; h) Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale: funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di ogni ordine e grado. Formazione professionale. Assistenza scolastica ed universitaria. Ricerca scientifica. Edilizia scolastica ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore; i) Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, rurale e forestale. Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura. Valorizzazione settore agroalimentare. Trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Caccia. Demanio trazzerale. Usi civici. Vigilanza enti di settore. Pesca. Demanio forestale; l) Assessorato regionale della salute: sanita’. Programmazione sanitaria. Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubblica e degli alimenti. Sanita’ animale. Vigilanza sulle aziende sanitarie. Vigilanza enti di settore; m) Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente: urbanistica e pianificazione. Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale. Demanio marittimo. Difesa del suolo. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall’inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Corpo forestale. Vigilanza sugli enti di settore; n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: turismo. Professioni turistiche. Promozione turistica in Italia e all’estero. Manifestazioni ed eventi. Sport. Spettacolo. Cinema, teatri e orchestre. Promozione attivita’ musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche in genere.. Vigilanza enti di settore.».

Art. 8 Modifiche alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 1. La Tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e’ sostituita dalla seguente: Tabella A Dipartimenti regionali ed uffici equiparati Presidenza della Regione: Segreteria generale. Ufficio legislativo e legale. Dipartimento regionale della protezione civile. Dipartimento regionale della programmazione. Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali. Assessorato regionale delle attivita’ produttive: Dipartimento regionale delle attivita’ produttive. Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identita’ siciliana: Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identita’ siciliana. Assessorato regionale dell’economia: Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione. Dipartimento regionale delle finanze e del credito. Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilita’: Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti. Dipartimento regionale dell’energia. Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro: Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali. Dipartimento regionale del lavoro. Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attivita’ formative. Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica: Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Dipartimento regionale delle autonomie locali. Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita’: Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita’ e dei trasporti. Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale: Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale. Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura. Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura. Dipartimento regionale degli interventi per la pesca. Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali. Assessorato regionale della salute: Dipartimento regionale per la pianificazione strategica. Dipartimento regionale per le attivita’ sanitarie e Osservatorio epidemiologico. Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente: Dipartimento regionale dell’ambiente. Dipartimento regionale dell’urbanistica. Comando del Corpo forestale della Regione siciliana. Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Art. 9
Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque
1. L’art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e
successive modifiche ed integrazioni, e’ soppresso.
2. Le funzioni e i compiti esercitati dall’Agenzia regionale di
cui all’art. 7 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 e
successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in
servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove
competenze assessoriali, sono trasferiti all’Assessorato regionale
dell’energia e dei servizi di pubblica utilita’. Il personale in
servizio mantiene la medesima posizione giuridica, con eccezione
degli incarichi dirigenziali.
3. L’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica
utilita’ cura la liquidazione conseguente alla soppressione di cui al
comma 1.

Art. 10
Decorrenza e disposizioni attuative
1. Le disposizioni di cui al presente Titolo, dall’art. 4
all’art. 9, si applicano a decorrere dall’l° gennaio 2010.
2. Gli Assessori regionali sono nominati e preposti ai rami di
amministrazione, secondo l’assetto delineato dal presente Titolo, a
decorrere dall’l° gennaio 2010.
3. Entro il 30 ottobre 2009, con decreto del Presidente della
Regione, adottato previa delibera della Giunta regionale, da
pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, sono
specificate, con effetto dall’1° gennaio 2010, le funzioni ed i
compiti dei dipartimenti di cui all’art. 8 nonche’ l’articolazione
delle relative strutture intermedie, fermo restando il limite massimo
di cui all’art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, in
conformita’ agli ambiti di competenza di cui agli artt. 6 e 7 e sono
disciplinati i relativi trasferimenti di compiti e funzioni, secondo
i seguenti principi:
a) principio di completezza;
b) principio di efficienza ed economicita’, anche con la
soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
c) principio di responsabilita’ ed unicita’
dell’amministrazione, con attribuzione ad un unico ramo di
amministrazione di funzioni e compiti connessi;
d) principio di omogeneita’;
e) principio di adeguatezza, in relazione all’idoneita’
organizzativa del ramo di amministrazione.
4. Il Governo della Regione predispone il progetto di bilancio
per l’esercizio finanziario 2010 secondo le previsioni di cui agli
artt. 4 e 5 e le disposizioni del decreto presidenziale di cui al
comma 3 e pone in essere ogni altra attivita’ contabile e finanziaria
necessaria a garantire la continuita’ dell’azione amministrativa e
finanziaria della Regione.

Art. 11 Entrata in vigore 1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 16 dicembre 2008. LOMBARDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0315&tmstp=1258184268365

Regolamento (CE) n. 1074/2009 della Commissione, del 9 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

10.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 292/1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti
(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007
nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei
risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay
round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione
dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti
e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo
regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato
del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:292:0001:0002:IT:PDF