ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2009 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 5-12-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 27 dicembre
2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16
ottobre 2009 e n. 3820 del 12 novembre 2009;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visti, in particolare, il comma 1, lettera b) ed il comma 2,
lettera a) dell’art. 6 del sopra citato decreto-legge;
Visto l’art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
Considerato che per effetto degli eventi sismici gli enti locali
hanno subito minori entrate derivanti dal minor gettito tributario
che comportano squilibri di bilancio per i quali e’ necessario
individuare adeguate soluzioni;
Ritenuto, nelle more dell’individuazione di tali soluzioni, di
consentire una proroga dei termini previsti dalla legge per gli
adempimenti contabili di cui al citato art. 175 del decreto
legislativo n. 267 del 2000;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Nei comuni indicati dall’art. 1 del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, i termini previsti dall’art. 175 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 sono prorogati al 31 dicembre 2009.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=284&redaz=09A14513&tmstp=1260201007985

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2009, n. 3 Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige numero straordinario 14/I-II/Ter del 30 marzo 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Variazioni alle previsioni di entrata 1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011, di cui all’art. 3, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 17 (assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010, nonche’ bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011, della Provincia autonoma di Trento), sono introdotte le variazioni allegate a questa legge. 2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell’entrata presenta le seguenti variazioni: a) anno 2009: – 112.505.000 euro; b) anno 2010: + 53.521.000 euro; c) anno 2011: + 104.311.000 euro.

Art. 2 Variazioni alle previsioni di spesa 1. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011, di cui all’art. 4, comma 1, della legge provinciale n. 17 del 2008, sono introdotte le variazioni allegate a questa legge. 2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni: a) anno 2009: -112.505.000 euro; b) anno 2010: + 53.521.000 euro; c) anno 2011: + 104.311.000 euro.

Art. 3 Variazione alle aliquote per il calcolo del rimborso di tributi 1. Ai sensi dell’art. 43-bis, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (norme in materia di bilancio e di contabilita’ generale della Provincia autonoma di Trento), l’ammontare presunto dei rimborsi dei tributi e’ determinato nelle seguenti percentuali calcolate sui presunti gettiti: a) per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’1 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011; b) per l’imposta sul reddito delle societa’, il 7 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Trento, 28 marzo 2009

DELLAI

(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0609&tmstp=1260347504103

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2009 Istituzione della «Giornata Mondiale del teatro».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 289 del 12-12-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Considerato che la Giornata Mondiale del teatro e’ stata istituita a Vienna nel 1961 dall’Istituto internazionale del teatro (ITT) che e’ la piu’ importante organizzazione internazionale non governativa nel campo delle arti e della scena, creata nel 1948 per iniziativa dell’UNESCO e di personalita’ famose nel campo del teatro; Considerato, altresi’, che dal 1962 la Giornata Mondiale del teatro e’ celebrata il 27 marzo di ogni anno dai Centri nazionali dell’IIT di un centinaio di Paesi del mondo; Considerato che la Giornata Mondiale del teatro e’ volta a richiamare l’attenzione e l’interesse del pubblico sull’importanza del teatro quale elevata forma di espressione artistica, unica nel suo genere, di alto valore sociale in grado di rafforzare la pace e l’amicizia tra i popoli e vuole rappresentare, altresi’, un’opportunita’ sia per gli artisti di scena, che in tal modo possono cooperare e condividere momenti della loro arte, sia per chi volesse intraprendere tale carriera; Ritenuta l’opportunita’ di rivolgere alle amministrazioni una direttiva per la promozione delle diverse iniziative nei settori di competenza, da realizzare nella suddetta giornata, volte a sensibilizzare il pubblico ed in particolare i giovani alla conoscenza ed alla pratica delle arti della scena ed a promuovere e valorizzare la funzione educativa e sociale del teatro, quale elevata forma di espressione artistica, fondamentale fattore di diffusione delle tradizioni culturali e di aggregazione e socializzazione delle varie realta’ culturali del nostro Paese; Vista la nota n. 0022000 del 4 novembre 2009 con la quale il Ministro per i beni e le attivita’ culturali ha chiesto il riconoscimento a livello nazionale della Giornata Mondiale del teatro da celebrare annualmente il giorno 27 del mese di marzo; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 novembre 2009; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali; Emana la seguente direttiva: E’ riconosciuta a livello nazionale la «Giornata Mondiale del teatro» che si tiene il 27 marzo di ogni anno. In tale giornata il Ministero per i beni e le attivita’ culturali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche in coordinamento con le associazioni nazionali, regionali e provinciali e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative, volte a sensibilizzare il pubblico ed in particolare i giovani alla conoscenza ed alla pratica delle arti della scena ed a promuovere e valorizzare la funzione educativa e sociale del teatro, quale elevata forma di espressione artistica, fondamentale fattore di diffusione delle tradizioni culturali e di aggregazione e socializzazione delle varie realta’ culturali del nostro Paese. La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 2009 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali Bondi Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 176

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-12&task=dettaglio&numgu=289&redaz=09A14816&tmstp=1260778948962

LEGGE 2 dicembre 2009, n. 182 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d’Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 293 del 17-12-2009

testo in vigore dal: 18-12-2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare l’Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d’Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 15 dell’Accordo
stesso.

Art. 3 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 2 dicembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1769): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 16 settembre 2009. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 settembre 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª e 14ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 30 settembre e 21 ottobre 2009. Esaminato in aula e approvato il 21 ottobre 2009. Camera dei deputati (atto n. 2851): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 ottobre 2009, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX e XIV. Esaminato dalla III commissione 28 ottobre e 5 novembre 2009. Esaminato in aula il 9 novembre 2009 e approvato, il 12 novembre 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-17&task=dettaglio&numgu=293&redaz=009G0193&tmstp=1261214060265