Regolamento (CE) n. 1106/2009 della Commissione, del 18 novembre 2009.

Recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

19.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/3

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli
scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi
terzi ( 2 ), in particolare l’articolo 7 sexies in combinato disposto
con l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del
regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto
nel corso di una data campagna di commercializzazione
in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 56 del
medesimo regolamento possono essere esportati soltanto
entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.
(2) Il regolamento (CE) n. 274/2009 della Commissione, del
2 aprile 2009, recante fissazione del limite quantitativo
per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota
fino al termine della campagna 2009/10 ( 3 ), stabilisce i
suddetti limiti.
(3) I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di
esportazione superano il limite quantitativo fissato dal
regolamento (CE) n. 274/2009. Occorre pertanto stabilire
una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti
il 9, 10, 11, 12 e 13 novembre 2009, respingere tutte le
domande di titoli di esportazione per lo zucchero presentate
dopo il 13 novembre 2009 e sospendere la presentazione
di domande di titoli di esportazione per lo
zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto
delle domande presentate tra il 9 novembre 2009 e il
13 novembre 2009 sono rilasciati per i quantitativi richiesti
moltiplicati per una percentuale di accettazione del
56,540299 %.
2. Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori
quota presentate il 16 novembre, 17 novembre, 18 novembre,
19 novembre e 20 novembre 2009 sono respinte.
3. Per il periodo dal 23 novembre 2009 al 30 settembre
2010 la presentazione di domande di titoli di esportazione
per lo zucchero fuori quota è sospesa.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0003:0003:IT:PDF

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2009 Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 271 del 20-11-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 30 ottobre 2007, in relazione alle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, con il quale il predetto stato di emergenza e’ stato prorogato, da ultimo, fino al 30 ottobre 2009; Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Viste le note della regione Marche del 16 ottobre e del 2 novembre 2009, con le quali si chiede un’ulteriore proroga dello stato d’emergenza, rappresentando l’esigenza di continuare ad avvalersi dei poteri derogatori per consentire la realizzazione di ulteriori iniziative dirette al superamento del contesto emergenziale inerente alle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche; Considerato, pertanto, necessario completare gli interventi straordinari in corso di esecuzione e le attivita’ gia’ programmate finalizzate al superamento della situazione emergenziale in rassegna; Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, e’ prorogato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche. Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 12 novembre 2009 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-20&task=dettaglio&numgu=271&redaz=09A13849&tmstp=1258790585125

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2009, n. 111

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’art. 4, commi da 18 a 21 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di convegni, studi e pubblicazioni, concernenti la tutela dell’ambiente.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 6 maggio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 30 dicembre 2008, n. 17 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della Regione (Legge finanziaria 2009), ed in particolare l’art. 4,
commi da 18 a 21, che disciplina la concessione di contributi per la
realizzazione di convegni, studi e pubblicazioni concernenti la
tutela dell’ambiente;
Rilevato che la suddetta legge prevede l’approvazione di’
apposito regolamento per la definizione delle modalita’ di
presentazione delle domande e dei criteri di’ assegnazione dei
contributi;
Vista la legge regionale n. 17 febbraio 2004, n. 4 recante
«Riforma dell’ordinamento della dirigenza e della struttura operativa
della Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge
regionale 1° marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale n. 27 marzo
1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti
del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario
dell’ERSA»;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n.
1348 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l’ordinamento degli uffici dell’Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale n. 8 agosto 2007, n. 21 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di
programmazione finanziaria e di contabilita’ regionale»;
Visto l’art. 42 dello Statuto regionale;
Visto l’art. 14 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2009, n.
851;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi
di cui all’art. 4, commi da 18 a 21 della legge regionale n. 30
dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione
di convegni, studi e pubblicazioni, concernenti la tutela
dell’ambiente», nel testo allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0482&tmstp=1259566637266

Decisione della Commissione, del 27 novembre 2009.

che modifica gli allegati XI, XII, XV e XVI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica e le norme minime di sicurezza che tali laboratori sono tenuti a rispettare [notificata con il numero C(2009) 9094]

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 315/8 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.12.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica,
che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni
89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE ( 1 ),
in particolare l’articolo 67, paragrafo 2, e l’articolo 87,
paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta
da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e
talune misure preventive destinate a sensibilizzare e a
meglio preparare le autorità competenti e gli allevatori
in relazione a tale epizoozia.
(2) L’articolo 65 della direttiva 2003/85/CE impone agli Stati
membri di provvedere affinché la manipolazione dei virus
vivi dell’afta epizootica a scopo di ricerca, diagnosi o
produzione di vaccini sia effettuata soltanto nei laboratori
riconosciuti elencati nell’allegato XI e operanti in conformitÃ
alle norme di biosicurezza di cui all’allegato XII di
tale direttiva.
(3) Nella parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE
sono elencati i laboratori nazionali autorizzati a manipolare
virus vivi dell’afta epizootica a scopo di ricerca e
diagnosi. Nella parte B di tale allegato sono elencati i
laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta
epizootica per la produzione di vaccini.
(4) La Francia ha comunicato ufficialmente alla Commissione
che uno dei suoi laboratori nazionali di riferimento e un
laboratorio in cui sono prodotti vaccini non sono più
considerati rispondenti alle norme di biosicurezza di
cui all’articolo 65, lettera d), della direttiva 2003/85/CE.
(5) I Paesi Bassi hanno ufficialmente informato la Commissione
di un’ulteriore modifica della denominazione del
laboratorio nazionale autorizzato a manipolare virus
vivi dell’afta epizootica e dell’acquisizione da parte della
società privata «Lelystad Biologicals BV, Lelystad» della
parte dell’ex Central Institute for Animal Disease Control
(CIDC-Lelystad) autorizzata a manipolare virus vivi
dell’afta epizootica per la produzione di vaccini.
(6) È pertanto necessario modificare gli elenchi dei laboratori
autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica
figuranti nell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.
(7) Il punto 1 dell’allegato XII della direttiva 2003/85/CE
stabilisce norme di biosicurezza per i laboratori che manipolano
virus vivi dell’afta epizootica. Tali laboratori
sono tenuti a rispettare i requisiti minimi precisati nei
«Minimum standards for Laboratories working with
foot-and-mouth virus in vitro and in vivo» adottati dalla
commissione europea per la lotta contro l’afta epizootica
nella 26esima sessione tenutasi a Roma nell’aprile 1985 e
modificati nel 1993.
(8) Il punto 1 dell’allegato XV della direttiva 2003/85/CE
dispone che tutti i laboratori nazionali che manipolano
virus vivi dell’afta epizootica sono tenuti ad operare nelle
condizioni di elevata sicurezza precisate nei «Minimum
Standards for Laboratories working with foot-and-mouth
disease virus in vitro and in vivo» adottati dalla commissione
europea per la lotta contro l’afta epizootica nella
26esima sessione tenutasi a Roma nell’aprile 1985, modificati
dall’appendice 6(ii) della relazione della 30esima
sessione, tenutasi a Roma nel 1993.
(9) Inoltre, il punto 7 dell’allegato XVI della direttiva
2003/85/CE dispone che il laboratorio comunitario di
riferimento deve operare in accertate condizioni di rigorosa
sicurezza, conformemente a quanto precisato nei
«Minimum Standards for Laboratories working with
foot-and-mouth disease virus in vitro and in vivo» adottati
dalla commissione europea per la lotta contro l’afta
epizootica nella 26esima sessione tenutasi a Roma
nell’aprile 1985, modificati dall’appendice 6(ii) della relazione
della 30esima sessione, del 1993, di cui all’allegato
XII di tale direttiva.

(10) Dopo l’insorgenza nel 2007 di un focolaio di afta epizootica
in uno Stato membro, conseguente alla fuga di
un virus dell’afta epizootica da un laboratorio, i «Minimum
Standards for Laboratories working with foot-andmouth
disease virus in vitro and in vivo» («norme di
biosicurezza») sono stati modificati. A seguito delle discussioni
sulle norme di biosicurezza svoltesi con gli Stati
membri nel quadro del comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali, la versione modificata
di tali norme è stata adottata il 29 aprile 2009
nella 38esima sessione generale della commissione europea
per la lotta contro l’afta epizootica ( 1 ) ed è inclusa
nella relazione della 38esima sessione generale della commissione
europea per la lotta contro l’afta epizootica,
Roma 28-30 aprile 2009. La nuova versione sostituisce
le norme di biosicurezza stabilite nel 1985 e modificate
nel 1993. Gli allegati XII, XV e XVI della direttiva
2003/85/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.
(11) La direttiva 2003/85/CE deve quindi essere modificata di
conseguenza.
(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati XI, XII, XV e XVI della direttiva 2003/85/CE sono
modificati come indicato nell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0008:0010:IT:PDF