DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Soragna e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 32 del 9-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Soragna (Parma), rinnovato
nelle consultazioni elettorali del 28 e 28 maggio 2006, e’ composto
dal sindaco e da sedici membri;
Considerato altresi’ che nel citato ente non puo’ essere assicurato
il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della
riduzione del consiglio comunale, per impossibilita’ di surroga, a
meno della meta’ dei propri componenti;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Soragna (Parma) e’ sciolto.

Art. 2

Il dottor Attilio Ubaldi e’ nominato commissario straordinario per
la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a nonna di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-09&task=dettaglio&numgu=32&redaz=10A01636&tmstp=1265964138381

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2010 Sospensione del sig. Pier Gianni Prosperini di San Pietro dalla carica di consigliere ed assessore regionale della regione Lombardia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 36 del 13-2-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni;
Vista la nota telefax della Prefettura di Milano, Ufficio del
rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle
autonomie nella Regione Lombardia del 21 dicembre 2009, prot. n.
8.1/198805672 Gab-Area II, con la quale sono stati inviati gli atti
trasmessi dal Tribunale ordinario di Milano, Ufficio del giudice per
le indagini preliminari, riguardanti provvedimenti restrittivi della
liberta’ personale nei confronti – fra gli altri – del consigliere
regionale ed assessore regionale, con delega ai giovani, turismo,
sport e sicurezza della regione Lombardia, Sig. Pier Gianni
Prosperini di San Pietro relativi al fascicolo processuale n. 7507/08
R.G.N.R., ai sensi dell’art. 15, comma 4-ter, della citata legge n.
55/90;
Vista l’ordinanza n. 1649/08 R.G.G.I.P. di applicazione della
misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell’ art. 285
c.p.p., per reati di cui agli articoli 110, 81, 353 comma 2, 640
comma 2 n. 1, 319 e 319-bis del codice penale, emessa in data 16
dicembre 2009 dal g.i.p. presso il Tribunale ordinario di Milano nei
confronti del sig. Pier Gianni Prosperini di San Pietro, consigliere
ed assessore regionale con delega ai giovani, turismo, sport e
sicurezza della regione Lombardia;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone che la
sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta
regionale, assessore e consigliere regionale» consegue, altresi’,
quando e’ disposta, tra l’altro, l’applicazione coercitiva degli
arresti in carcere, ai sensi dell’art. 285 del codice di procedura
penale;
Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi
abrogativi operati dall’art. 274 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante il testo unico sull’ordinamento degli enti
locali, e’ tuttora applicabile nei confronti non soltanto dei
consiglieri regionali, ma altresi’ di tutti gli «amministratori
regionali», come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione
nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003, anche in considerazione
di quanto previsto dalla lettera rr) del comma 1 del predetto art.
274 decreto legislativo cit.;
Considerato che ai sensi dell’art. 15, comma 4-ter della legge
citata, occorre procedere all’adozione del provvedimento che accerta
la sospensione nei confronti del sig. Pier Gianni Prosperini di San
Pietro dalla carica di consigliere ed assessore regionale della
Regione Lombardia;
Rilevato pertanto che, dalla data del 16 dicembre 2009 decorre la
sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-bis, della legge
n. 55/90;
Attesa la necessita’ e l’urgenza di provvedere, il che esclude in
radice l’applicabilita’ degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come
sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di
cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro
dell’interno;

Decreta:

A decorrere dal 16 dicembre 2009 e’ accertata la sospensione del
sig. Pier Gianni Prosperini di San Pietro dalla carica di consigliere
assessore regionale, con delega ai giovani, turismo, sport e
sicurezza della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, a seguito dell’ordinanza di
applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa
dal G.I.P. del Tribunale ordinario di Milano.
In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento di revoca.

Roma, 21 gennaio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE UMBRIA REGOLAMENTO REGIONALE 1 aprile 2009, n. 3 Disciplina per lo svolgimento delle attivita’ sportive e ricreative acquatiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 15
del 3 aprile 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato

La commissione consiliare competente ha espresso il parere
previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Emana

il seguente regolamento:
Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalita’ di svolgimento
delle attivita’ sportive e ricreative acquatiche nei corsi d’acqua
demaniali della Regione, in attuazione dell’art. 27 della legge
regionale 22 ottobre 2008, n. 15 «Norme per la tutela e lo sviluppo
del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi
acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e
dell’acquacoltura».

Art. 2 Attivita’ sportiva su corsi d’acqua demaniali 1. Le attivita’ sportive e ricreative acquatiche svolte occasionalmente nei corsi d’acqua appartenenti al demanio idrico sono libere nei limiti individuati nella tabella 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento. 2. L’esercizio delle attivita’ di cui al comma 1 che comporta l’uso in forma stabile dei beni appartenenti al demanio idrico, e’ subordinato alla concessione rilasciata dalla provincia competente per territorio ai sensi della normativa vigente. 3. Il titolare della concessione e’ responsabile di eventuali danni provocati dall’esercizio delle attivita’ sportive e ricreative su corsi d’acqua demaniali. 4. Le attivita’ di cui al comma 2 sono obbligatoriamente sottoposte a valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente.

Art. 3

Attivita’ consentite

1. Nei corsi d’acqua demaniali e’ consentita l’attivita’ di:
a) rafting;
b) canoa;
c) kayak;
d) hydrospeed;
e) torrentismo o canyoning.
2. Nei corsi d’acqua ricompresi all’interno dei siti Natura 2000,
istituiti ai sensi della normativa vigente, non e’ consentita la
navigazione con mezzi diversi da quelli individuati al comma 1.
3. Ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi
acquatici, nei corsi d’acqua demaniali, ad eccezione del fiume
Velino, non e’ consentito il transito con mezzi a motore.
4. Il quad ed il river hiking, intesi come attivita’
escursionistica a piedi nell’alveo bagnato del corso d’acqua, non
possono essere esercitati.

Art. 4 Concessione per l’esercizio delle attivita’ sportive e ricreative 1. I soggetti interessati al rilascio delle concessioni di cui all’art. 2, comma 2, presentano istanza alla provincia competente per territorio. 2. La durata della concessione e’ fissata in sei anni. 3. La concessione puo’ essere rilasciata purche’ il richiedente abbia la necessaria idoneita’ tecnica. 4. All’istanza e’ allegata una relazione indicante i giorni e gli orari in cui si intendono svolgere le attivita’, il numero e il tipo di natanti previsti e le loro caratteristiche tecniche e di omologazione. 5. All’istanza sono allegati, altresi’, i seguenti documenti: a) planimetria catastale 1:2.000 con la delimitazione delle aree di imbarco ed approdo e la quantificazione delle superfici impegnate; b) disegni e sezioni di eventuali strutture necessarie allo svolgimento dell’attivita’; c) individuazione del tratto di corso d’acqua per il quale si chiede la concessione; d) parere favorevole rilasciato dalla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativo alla valutazione di incidenza di cui all’art. 2, comma 4. 6. Il provvedimento di concessione contiene: a) la denominazione del corso d’acqua all’interno del quale viene svolta l’attivita’; b) l’individuazione o l’estensione dell’area di concessione; c) la durata della concessione; d) i tempi e le modalita’ di svolgimento delle attivita’; e) l’ammontare dei diritti annuali; f) eventuali prescrizioni e limitazioni. 7. La provincia competente per territorio puo’ sospendere o revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza obbligo di indennizzo nei confronti del concessionario.

Art. 5

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario predispone, per i tratti con numero di
natanti limitato dalla tabella l, un registro delle discese, vidimato
dalla provincia competente per territorio, da compilare prima di ogni
discesa e provvede alla manutenzione ordinaria dell’area e della
struttura di imbarco ed approdo.
2. Il concessionario non puo’ modificare l’alveo, le sponde e il
regime idraulico del corso d’acqua.
3. Il concessionario deve apporre in maniera ben evidente il
proprio logo ed un numero progressivo in tutte le imbarcazioni. Tale
numero e’ riportato nel registro delle discese di cui al comma 1.
4. Il concessionario, previa segnalazione alla provincia
competente, puo’ altresi’ rimuovere e portare fuori dall’alveo
eventuali alberi caduti in esso che impediscano la navigazione.

Art. 6 Autorizzazione per lo svolgimento di raduni e manifestazioni sportive 1. I raduni e le manifestazioni sportive che prevedono l’uso di natanti possono essere effettuate previa autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio. 2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione i soggetti interessati devono indicare i giorni in cui intendono svolgere le attivita’ ed il numero e il tipo di natanti previsti. 3. I raduni e le manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nei corsi d’acqua ricompresi all’interno dei siti Natura 2000 sono sottoposti a valutazione d’incidenza, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7

Prescrizioni per lo svolgimento delle attivita’ sportive e ricreative

1. Le attivita’ sportive e ricreative di cui all’art. 3, comma 1,
lettere a), b), c) e d) sono consentite limitatamente ai corsi
d’acqua di cui alla tabella 1, nonche’ al rispetto delle modalita’,
dei periodi e degli orari indicati per ogni singolo tratto nella
stessa tabella 1.
2. Nei tratti di cui al comma 1, le attivita’ sportive e
ricreative non sono consentite nelle zone di frega per la durata del
vincolo e nelle zone di protezione ai sensi degli articoli 15 e 16
della legge regionale n. 15/2008, nonche’ nei tratti a regolamento
specifico, salvo diversa disposizione indicata in tabella 1.
3. Per le attivita’ di cui all’art. 2, comma 3 la partenza,
l’arrivo e le attivita’ di balneazione e acquaticita’ sono effettuate
esclusivamente nei punti d’imbarco ed approdo attrezzati, autorizzati
dalla provincia competente per territorio.
4. La provincia competente per territorio, qualora risulti che la
discesa con natanti non comprometta la riproduzione della fauna
acquatica, puo’ autorizzare, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lettera
r) della legge regionale n. 15/2008, allenamenti o discese con canoa
o kayak, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, nel fiume Velino e
nel fiume Nera limitatamente ai tratti Ferentillo-Arrone, e a valle
della Cascata delle Marmore.
5. Dal 1° aprile al 31 ottobre di ciascun anno la provincia
competente per territorio puo’ autorizzare manifestazioni eccezionali
di carattere sportivo in deroga a quanto previsto in tabella 1.

Art. 8

Sanzioni

1. La violazione delle prescrizioni di cui al presente
regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative
previste all’art. 46 della legge regionale n. 15/2008.

Art. 9 Norme transitorie e finali 1. I soggetti che gestiscono l’attivita’ di navigazione fluviale all’entrata in vigore del presente regolamento possono presentare domanda di concessione alla provincia competente per territorio entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del regolamento stesso. Fino al rilascio della concessione l’attivita’ medesima puo’ essere esercitata. 2. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, adotta apposito atto al fine di minimizzare l’impatto delle attivita’ sportive e ricreative nei corsi d’acqua demaniali. Fino all’adozione del suddetto atto non sono consentite le attivita’ sportive e ricreative anche nei tratti indicati nella tabella 1 qualora l’altezza del tirante idrico risulti inferiore a cm 40 e la sua larghezza risulti inferiore a m 2,30. 3. Fino all’adozione dell’atto di cui al comma 2 nel fiume Corno l’altezza minima del tirante idrico e’ posto pari a cm 30. 4. La provincia competente per territorio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e 3. Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Perugia, 1° aprile 2009 LORENZETTI (Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-13&task=dettaglio&numgu=7&redaz=009R0536&tmstp=1266393355569

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2010 Nomina del dott. Francesco Belsito a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 45 del 24-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell’attivita’ di Governo; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Il dott. Francesco Belsito e’ nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la registrazione. Dato a Roma, addi’ 22 febbraio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 125

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-24&task=dettaglio&numgu=45&redaz=10A02422&tmstp=1267605466012