REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 24 luglio 2009, n. 11 Norme per la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 129 del 24 luglio 2009)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle disposizioni
della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo,
titolo XII, del Codice civile del capo I, relativo all’istituzione
dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414,
417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice civile in materia di
interdizione e di inabilitazione, nonche’ relative norme di
attuazione, di coordinamento e finali), in conformita’ ai principi e
agli indirizzi di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme
per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con la
presente legge detta norme per la promozione e la valorizzazione
dell’amministrazione di sostegno, al fine di garantirne una efficace
attuazione sul territorio regionale, nonche’ di promuovere il ricorso
a tale strumento di tutela da parte dei soggetti legittimati.

Art. 2 Divulgazione, formazione ed aggiornamento 1. Per il perseguimento delle finalita’ di cui alla presente legge, la Regione, in raccordo, nelle forme consentite, con altri enti o autorita’, nonche’ con i soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, promuove e sostiene la conoscenza e la divulgazione dell’amministrazione di sostegno, nonche’ la formazione, l’aggiornamento ed il supporto tecnico-informativo degli amministratori di sostegno. 2. La Regione da’ attuazione a quanto previsto dal comma 1 individuando adeguati servizi ed iniziative a supporto dell’ amministrazione di sostegno nell’ ambito della programmazione regionale del sistema integrato degli interventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale. 3. Tra i servizi e le iniziative di cui al comma 2 puo’ essere compresa anche l’istituzione a livello provinciale di elenchi dei soggetti disponibili ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno e la creazione di strutture di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria alle quali gli amministratori di sostegno possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato. 4. Per le caratteristiche degli elenchi di cui al comma 3, anche al fine di precisare il profilo del potenziale amministratore di sostegno riguardo le sue attitudini, le sue competenze e le sue precise disponibilita’, la Giunta regionale puo’ emanare specifiche indicazioni previo parere della commissione assembleare competente.

Art. 3

Funzioni di coordinamento e monitoraggio

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli
istituzionali ed il privato sociale per l’attuazione delle
disposizioni della presente legge ed effettua il monitoraggio degli
interventi posti in essere a livello regionale e locale. A tal fine,
entro diciotto mesi dalla entrata in vigore delle presenti
disposizioni, la Giunta regionale presenta alla commissione
assembleare competente una relazione contenente lo stato di
attuazione degli interventi previsti, ricostruendo, in collaborazione
con altri enti ed autorita’, secondo le modalita’ previste al comma 1
dell’art. 2, gli elementi informativi generali, con particolare
riguardo:
a) alla tipologia e alle caratteristiche dei beneficiari e
degli amministratori;
b) a come l’utilizzo degli strumenti previsti abbia inciso
sull’andamento delle richieste di nomina e sulle modalita’ di scelta
degli amministratori.
2. In occasione della presentazione della relazione, la
commissione convoca rappresentanze dei diversi soggetti istituzionali
e del privato sociale ed individua modalita’ di informazione ai
cittadini degli elementi acquisiti.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
fa fronte con i fondi stanziati nelle unita’ previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con
l’istituzione di apposite unita’ previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilita’ ai
sensi di quanto disposto dall’ art. 37 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 recante «Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n.
31 e 27 marzo 1972, n. 4».
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 luglio 2009

ERRANI

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0634&tmstp=1267607561426

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2009, n. 193

Regolamento recante modifiche al «Regolamento di esecuzione dell’articolo 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio», emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0353/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0180/Pres.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 9 del 27-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 22 luglio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, denominata
(Normativa organica in materia di attivita’ commerciali e di
somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale
16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo») e le
successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 96, della citata legge regionale n. 29/2005, il
quale prevede finanziamenti agevolati a medio termine a favore delle
imprese commerciali, turistiche e di servizio;
Visto, in particolare, il comma 3 del menzionato art. 96 della
medesima legge regionale n. 29/2005, ai sensi del quale con apposito
regolamento regionale vengono definiti i criteri, la procedura e le
modalita’ per la concessione delle agevolazioni;
Visto il proprio decreto 15 novembre 2006, n. 0353/Pres.,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 23 al Bollettino ufficiale
della Regione n. 48 del 29 novembre 2006, come modificato con proprio
decreto 20 giugno 2007 n. 0180/Pres., pubblicato sul supplemento
ordinario n. 26 al Bollettino ufficiale della Regione del 27 giugno
2007, con il quale e’ stato emanato il «Regolamento di esecuzione
dell’art. 96 della legge regionale n. 29/2005 in materia di
agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali,
turistiche e di servizio»;
Visto l’art. 14, comma 25, della legge regionale 4 giugno 2009,
n. 11 denominata «Misure urgenti in materia di sviluppo economico
regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie,
accelerazione di lavori pubblici» che modifica l’art. 96 della legge
regionale n. 29/2005 elevando a sette, in luogo di cinque, gli anni
di durata massima delle operazioni di finanziamento;
Ricordato che le agevolazione di cui all’art. 96 della legge
regionale n. 29/2005 sono concesse in osservanza delle condizioni
prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15
dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») pubblicato
in GUUE, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006;
Considerata, pertanto, la necessita’ di apportare delle modifiche
di tipo tecnico al citato proprio decreto n. 0353/2006;
Vista la deliberazione della giunta regionale 24 giugno 2009, n.
1439, con cui e’ stato approvato il «Regolamento recante modifiche al
"Regolamento di esecuzione dell’art. 96 della legge regionale n.
29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle
imprese commerciali, turistiche e di servizio"», emanato con decreto
del presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0353/Pres. e
modificato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007,
n. 0180/Pres.;
Vista la deliberazione della giunta regionale 3 luglio 2009, n.
1525, con la quale, alla luce della necessita’ di apportare modifiche
al testo regolamentare di cui alla summenzionata deliberazione della
giunta regionale n. 1439/2009 a seguito degli approfondimenti tecnici
svolti nell’ambito del confronto con le associazioni di categoria e
gli enti interessati, sono state approvate le modifiche all’allegato
alla predetta delibera recante «Regolamento recante modifiche al
"Regolamento di esecuzione dell’art. 96 della legge regionale n.
29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle
imprese commerciali turistiche e di servizio"», emanato con decreto
del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0353/Pres. e
modificato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007,
n. 0180/Pres.;
Ritenuto opportuno, per motivi di chiarezza e trasparenza,
emanare un unico testo regolamentare, procedendo all’emanazione del
regolamento concernente «Regolamento recante modifiche al
"Regolamento di esecuzione dell’art. 96 della legge regionale n.
29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle
imprese commerciali, turistiche e di servizio"», emanato con decreto
del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0353/Pres. e
modificato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007,
n. 0180/Pres. nel testo risultante dal coordinamento delle sopra
citate deliberazioni della giunta regionale n. 1439/2009 e n.
1525/2009;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso»;
Visto l’art. 42 dello statuto della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17,
avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della
Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai
sensi dell’art. 12 dello statuto di autonomia»;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009,
n. 1439, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 3
luglio 2009, n. 1525;

Decreta:

1. E’ emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il
«Regolamento recante modifiche al "Regolamento di esecuzione
dell’art. 96 della legge regionale n. 29/2005 in materia di
agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali,
turistiche e di servizio", emanato con decreto del Presidente della
Regione 15 novembre 2006, n. 0353/Pres. e modificato con decreto del
Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0180/Pres.», nel testo
allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte
integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-27&task=dettaglio&numgu=9&redaz=009R0641&tmstp=1267690195456

DECRETO-LEGGE 5 marzo 2010, n. 29 Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 54 del 6-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di consentire il
corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo
degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29
marzo 2010 tramite interpretazione autentica degli articoli 9 e 10
della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell’articolo 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assicurando
il favor electionis secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48
della Costituzione;
Ritenuto che tale interpretazione autentica e’ finalizzata a
favorire la piu’ ampia corrispondenza delle norme alla volonta’ del
cittadino elettore, per rendere effettivo l’esercizio del diritto
politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto
costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della
espressione della volonta’ popolare;
Ravvisata l’esigenza di assicurare l’esercizio dei diritti di
elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati a garanzia
dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno
e pieno svolgimento delle competizioni elettorali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 marzo 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’interno;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17
febbraio 1968, n. 108

1. Il primo comma dell’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di
presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli
stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti
della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali
del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del
Tribunale dei delegati puo’ essere provata con ogni mezzo idoneo.
2. Il terzo comma dell’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche
se l’autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi
richiesti dall’articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche’ tali
dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi
presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la
regolarita’ della autenticazione delle firme non e’ comunque
inficiata dalla presenza di una irregolarita’ meramente formale quale
la mancanza o la non leggibilita’ del timbro della autorita’
autenticante, dell’indicazione del luogo di autenticazione, nonche’
dell’indicazione della qualificazione dell’autorita’ autenticante,
purche’ autorizzata.
3. Il quinto comma dell’articolo 10 della legge 17 febbraio 1968,
n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di
liste di candidati o di singoli candidati da parte dell’Ufficio
centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili
dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione puo’ essere
proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da
chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste
di candidati oppure di singoli candidati e’ ammesso ricorso all’
Ufficio centrale regionale, che puo’ essere presentato, entro
ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della
lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione
dell’Ufficio centrale regionale e’ ammesso immediatamente ricorso al
Giudice amministrativo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
operazioni e ad ogni altra attivita’ relative alle elezioni
regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano
trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la
presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo
giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto.

Art. 2 Norma di coordinamento del procedimento elettorale 1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l’affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione.

Art. 3 Entratra in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 5 marzo 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell’interno Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-06&task=dettaglio&numgu=54&redaz=010G0052&tmstp=1268640445506

REGIONE LAZIO REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 27 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 11 del 13-3-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 48 del 27 dicembre 2008)

LA GIUNTA REGIONALE
ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Emana

Il seguente regolamento:
Art. 1

(Sostituzione dell’art. 536 del r.r. 1/2002 e successive modifiche)

1. L’art. 536 del r.r. n. 1/2002 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 536 (Prezzo di stima). – 1.Il prezzo di stima e’ stabilito
dalla struttura di cui all’art. 524, comma 3, previa apposita perizia
effettuata sulla base dei parametri di valore ufficialmente
utilizzati nel settore, ed, in particolare, dei parametri
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). Ogni eventuale
scostamento dai suddetti parametri deve essere adeguatamente
motivato.
2.In casi eccezionali in cui il valore del bene sia
particolarmente elevato ovvero la stima richieda una particolare
specializzazione, la struttura di cui al comma 1 puo’ avvalersi del
supporto di professionisti esperti nella materia. A tal fine il
direttore regionale competente in materia di demanio e patrimonio
provvede ad affidare il relativo incarico, prioritariamente, a
soggetti appartenenti al ruolo del personale dipendente dalla
Regione, ovvero, in caso di inesistenza o carenza di idonee figure
professionali, a soggetti esterni all’amministrazione regionale,
scelti sulla base di terne di professionisti indicati dagli Ordini
professionali, cui e’ corrisposto un compenso determinato sulla base
delle tariffe dell’ordine professionale di appartenenza, applicata ai
minimi tariffari.».
Il presente regolamento regionale sara’ pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.
Roma, li’ 23 dicembre 2008

MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-03-13&task=dettaglio&numgu=11&redaz=009R0263&tmstp=1268645644544