DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 2010 Individuazione delle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attivita’ militari per il quinquennio 2005/2009, ai fini della corresponsione di un contributo annuo dello Stato

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 247 del 21-10-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 104, recante modifiche e
integrazioni alla legge 14 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova
regolamentazione delle servitu’ militari;
Considerato che, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 di detta legge,
alle regioni maggiormente oberate da vincoli e attivita’ militari,
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, lo
Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla
realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni ove le
esigenze militari incidono maggiormente sull’uso del territorio e sui
programmi di sviluppo economico e sociale;
Considerato, altresi’, che il successivo comma 3 prevede che il
contributo sia corrisposto alle singole regioni sulla base di una
incidenza dei vincoli e delle attivita’ militari, determinata secondo
parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Considerato che l’art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, trasferendo le funzioni previste dall’art. 4, comma 2, della
legge n. 104 del 1990, alle regioni a statuto ordinario con la
cessazione del contributo diretto statale e l’attribuzione alle
stesse di finanziamenti sotto altra forma, ha prodotto una
sostanziale modifica dei criteri di attribuzione dei contributi per
la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni
particolarmente gravati da esigenze militari;
Considerato che, conseguentemente, il disposto del richiamato art.
4, commi 2 e 3, della legge n. 104 del 1990 deve intendersi nel senso
che il contributo dello Stato, avente la stessa funzione di quelli
concessi dalle regioni a statuto ordinario, puo’ essere attribuito a
tutte le regioni a statuto speciale in proporzione ai vincoli e alle
attivita’ militari, la cui percentuale d’incidenza individua le
regioni maggiormente gravate;
Visto il decreto del Ministero della difesa, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, adottato in data 29 aprile
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 173 del 28 luglio 2009, che, in tabella A, individua i parametri
da applicare, per il quinquennio 2005/2009, per la corresponsione del
contributo dello Stato alle regioni a statuto speciale;
Considerato che per determinare l’incidenza dei predetti vincoli e
attivita’ militari sono stati utilizzati i parametri di cui al citato
decreto interministeriale, in data 29 aprile 2009 e i criteri di
calcolo riportati nell’allegata tabella A, che costituisce parte
integrante del presente decreto;
Considerato che, in rapporto all’entita’ dei ripetuti vincoli e
attivita’ (sgomberi, limitazioni, impiego di aree addestrative ecc.),
e’ stata calcolata l’incidenza degli stessi in ciascuna regione a
statuto speciale, espressa in termini percentuali;
Sentito il Ministro della difesa;
Sentite le regioni a statuto speciale;
Ritenuto di portare all’unita’ le percentuali individuate nella
misura inferiore all’uno per cento;

Decreta:

Art. 1

1. Per il quinquennio 2005/2009, l’incidenza dei vincoli e delle
attivita’ militari grava su ciascuna regione a statuto speciale
secondo le seguenti percentuali:

Regione amministrativa: Ripartizione percentuale:

Sardegna 68,64%
Friuli-Venezia Giulia 24,30%
Trentino-Alto Adige 4,56%
Sicilia 1,54%
Valle d’Aosta 0,96%
Totale 100,00%

Art. 2 1. Per il quinquennio 2005/2009, il contributo dello Stato previsto dall’art. 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104, e’ corrisposto in applicazione del decreto interministeriale in data 29 aprile 2009, citato in premessa, previsto dal comma 3, dell’art. 4, della legge medesima, alle regioni di cui all’art. 1 nella percentuale calcolata sullo stanziamento destinato allo scopo, accanto a ciascuna indicata, allineata all’unita’ per le regioni la cui percentuale e’ inferiore a tale misura: Regione amministrativa: Ripartizione percentuale: Sardegna 68,61% Friuli-Venezia Giulia 24,29% Trentino-Alto Adige 4,56% Sicilia 1,54% Valle d’Aosta 1,00% Totale 100,00% Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 2010 Il Presidente Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 161

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE LOMBARDIA REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 1 Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 «Norme forestali, in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27

(Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 4-12-2010

(Pubblicato nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia n. 3 d el 21 gennaio 2010)

LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Emana

il seguente regolamento regionale:
Art. 1
1. Al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 «Norme
forestali, in attuazione dell’art. 11 della legge regionale 28
ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del
paesaggio e dell’economia forestale)» sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nel titolo, le parole: «in attuazione dell’art. 11 della
legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle
superfici, del paesaggio e dell’economia forestale)» sono sostituite
dalle seguenti: «in attuazione dell’art. 50, comma 4, della legge
regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)»;
b) al comma 1 dell’art. 1:
1) le parole: «adottato ai sensi dell’art. 11, comma 4, della
legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle
superfici, del paesaggio e dell’economia forestale)» sono sostituite
dalle seguenti: «adottato ai sensi dell’art. 50, comma 4, della legge
regionale n. 31/2008»;
2) le parole: «in base all’art. 3» sono sostituite dalle
seguenti: «in base all’art. 42»;
c) all’inizio del comma 2 dell’art. 1 sono inserite le seguenti
parole: «Fatto salvo quanto disposto dall’art. 50, comma 11, della
legge regionale n. 31/2008,»;
d) al comma 1 dell’art. 2:
1) le parole: «compreso il taglio a raso e le altre attivita’
selvicolturali eseguiti in conformita’ all’art. 11 della legge
regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «compreso il
taglio a raso, le altre attivita’ selvicolturali, nonche’ gli
interventi di manutenzione ordinaria della viabilita’
agrosilvo-pastorale, eseguiti in conformita’ all’art. 50 della legge
regionale n. 31/2008»;
2) le parole: «dall’art. 5, comma 5, lettera b), della legge
regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 44,
comma 6, lettera b), della legge regionale n. 31/2008»;
e) l’art. 4 e’ abrogato;
f) al comma 1 dell’art. 5, le parole: «dall’art. 11, comma 6,
della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti:
«dall’art. 50, comma 6, della legge regionale n. 31/2008»;
g) al comma 1 dell’art. 6:
1) le parole: «delle riserve regionali e dei parchi
regionali» sono sostituite dalle seguenti: «delle aree protette»;
2) le parole: «il taglio colturale e le altre attivita’
selvicolturali» sono sostituite dalle seguenti: «i tagli colturali»;
3) le parole: «dall’art. 1 I, comma 7, della legge regionale
n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 50, comma 7,
della legge regionale n. 31/2008»;
h) il comma 1 dell’art. 10 e’ sostituito dal seguente:
«1. Le opere considerate di pronto intervento in base
all’art. 52, comma 3, della legge regionale n. 31/2008 possono essere
realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico nei soli
casi di somma urgenza, previa comunicazione scritta all’ente
competente al rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione d’uso
del suolo.»;
i) il comma 2 dell’art. 10 e’ abrogato;
j) al comma 2 dell’art. 12, le parole: «comma 5» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
k) all’alinea del comma 1 dell’art. 13:
1) il numero «6» e’ soppresso;
2) le parole: «in entrambi i casi» sono soppresse;
l) dopo la lettera c) del comma 4 dell’art. 13 e’ aggiunta la
seguente:
«c-bis) prevedere l’obbligo di piedilista di contrassegnatura
anche per i cedui»;
m) all’alinea del comma 1 dell’art. 14, dopo le parole:
«dottore agronomo o forestale» sono inserite le seguenti: «con
funzione anche di direttore dei lavori»;
n) la lettera c) del comma 1 dell’art. 14 e’ sostituita dalla
seguente:
«c) piedilista di contrassegnatura o martellata, che indichi
le piante da abbattere per la componente a fustaia nonche’ le riserve
e le matricine nei cedui»;
o) alla lettera g) del comma 1 dell’art. 14, le parole: «il
tipo e gli ordini spaziali e temporali degli interventi» sono
sostituite dalle seguenti: «i tipi forestali su cui si interviene
nonche’ la localizzazione spaziale e temporale degli interventi»;
p) dopo il comma 1 dell’art. 14 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Il piedilista di contrassegnatura non e’ obbligatorio
in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati. »;
q) al comma 2 dell’art. 14, le parole: «di cui all’art. 19
della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all’art. 57 della legge regionale n. 31/2008 o con analoga
qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell’Unione
europea»;
r) al comma 4 dell’art. 14, le parole: «la relazione» sono
sostituite dalle seguenti: «il progetto»;
s) il comma 6 dell’art. 14 e’ sostituito dal seguente:
«6. In caso di istanze che riguardino utilizzazioni su
superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari
nelle fustaie, il progetto di taglio prevede un piano di
utilizzazione forestale, consistente in un crono-programma
dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni.»;
t) la lettera c) del comma 2 dell’art. 15 e’ sostituita dalla
seguente:
«c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatario
solo per le utilizzazioni, che indichi le piante da abbattere per la
componente a fustaia nonche’ le riserve e le matricine nei cedui»;
u) dopo il comma 2 dell’art. 15 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Il piedilista non e’ obbligatorio in caso di
conversioni a fustaia di cedui invecchiati»;
v) dopo il comma 1 dell’art. 16 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi in cui e’ prevista la relazione di taglio di
cui all’art. 15 non sono necessari gli allegati di cui agli articoli
13 e 14. Nel caso in cui e’ previsto il progetto di taglio di cui
all’art. 14 non e’ necessaria la relazione di conformita’ tecnica di
cui all’art. 13.»;
w) all’alinea del comma 1 dell’art. 17, le parole: «ai sensi
dell’art. 23 della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dell’art. 61 della legge regionale n. 31/2008»;
x) alla lettera a) del comma 1 dell’art. 17, le parole: «dai
singoli enti forestali» sono sostituite dalla seguenti: «dalla
competente struttura regionale»; le parole: «da ogni singolo ente
forestale» sono soppresse;
y) al comma 1 dell’art. 18, le parole: «dall’art. 23 della
legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti:
«dall’art. 61 della legge regionale n. 31/2008»;
z) l’alinea del comma 2 dell’art. 18 e’ sostituita dalla
seguente:
«2. I proventi delle sanzioni previste dall’art. 61 della
legge regionale n. 31/2008 sono destinati, compatibilmente con le
norme vigenti, comunitarie e nazionali, relative ad aiuti e
contributi al settore forestale e ambientale:»;
aa) alla lettera a) del comma 2 dell’art. 18, dopo le parole:
«dalla pianificazione forestale» sono inserite le seguenti: «di cui
all’art. 47 della legge regionale n. 31/2008»;
bb) alla letera b) del comma 2 dell’art. 18, le parole:
«all’art. 13, comma 3, della legge regionale n. 27/2004» sono
sostituite dalle seguenti: «all’art. 52, comma 3, della legge
regionale n. 31/2008»;
cc) dopo la lettera d) del comma 2 dell’art. 18 sono inserite
le seguenti:
«d-bis) alla prima stesura dei piani di indirizzo forestale;
d-ter) ad iniziative di informazione, divulgazione e
assistenza tecnica sulle attivita’ selvicolturali.»;
dd) al comma 1 dell’art. 19, le parole: «ai sensi dell’art. 23,
commi 2-ter e 12 della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dell’art. 61, comma 13, della legge
regionale n. 31/2008»;
ee) il comma 3 dell’art. 20 e’ sostituito dal seguente:
«3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere
realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per
istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta
fitosanitaria. Nei comuni classificati dall’ISTAT di pianura o di
collina il limite massimo e’ di trenta ettari.»;
ff) il comma 4 dell’art. 20 e’ sostituito dal seguente:
«4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una
superficie pari o superiore a due ettari di superficie boccata
possono essere realizzati soltanto da:
a) imprese agricole iscritte all’albo delle imprese
agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione
dell’art. 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
(Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma
dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
b) imprese boschive di cui all’art. 57 della legge
regionale n. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre
regioni o altri Stati membri dell’Unione europea;
c) consorzi forestali di cui all’art. 56 della legge
regionale n. 31/2008;
d) enti pubblici.»;
gg) dopo il comma 4 dell’art. 20 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. I diradamenti e le utilizzazioni che prevedano il
taglio di una massa di legname superiore a cinquecento metri cubi
lordi di legname possono essere eseguiti solo da soggetti di cui al
comma 4 che dimostrino di possedere adeguate capacita’ tecniche,
professionali e strumentali definite dalla competente struttura
regionale con decreto dirigenziale.
4-ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo
intervento cio’ che viene richiesto al taglio sulla medesima
proprieta’ in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si
considera singolo intervento cio’ che viene assegnato agli aventi
diritto nell’arco di due anni.»;
hh) dopo il comma 3 dell’art. 21 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Nei siti Natura 2000 non possono essere posticipate
le date di cui al comma 1.»;
ii) al comma 5 dell’art. 21, le parole: «ossia l’eliminazione
dello strato arbustivo o erbaceo» sono soppresse;
jj) al comma 6 dell’art. 21, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I termini sono sospesi in caso di impraticabilita’ della
stazione per innevamento o altre avversita’ atmosferiche.»;
kk) alla lettera a) del comma 1 dell’art. 22, dopo la parola:
«cataste» e’ inserita la seguente: «stabili»;
ll) alla lettera b) del comma 1 dell’art. 22, dopo la parola:
«sminuzzato» sono inserite le seguenti: «mediante triturazione»;
mm) alla lettera c) del comma 1 dell’art. 22, le parole: «negli
articoli 51 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «negli
articoli 54 e seguenti»;
nn) dopo la lettera c) del comma 1 dell’art. 22 e’ aggiunta la
seguente:
«c-bis) tagliato in pezzi lunghi non piu’ di un metro o, nel
caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi
lunghi non piu’ di due metri e distribuito sull’area interessata al
taglio»;
oo) il comma 2 dell’art. 22 e’ sostituito dal seguente:
«2. L’area occupata dal materiale di cui al comma 1 non puo’
ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di
rinnovazione»;
pp) la lettera a) del comma 3 dell’art. 22 e’ sostituita dalla
seguente:
«a) localizzare le andane o le cataste in prossimita’ di
corsi o specchi d’acqua, viabilita’ ordinaria o agro-silvo-pastorale,
ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e
telefoniche»;
qq) dopo il comma 3 dell’art. 22 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per favorire la cippatura o l’asportazione, e’
consentito realizzare cataste di dimensioni maggiori di quelle
indicate al comma 3, lettera b), solo se temporanee, ossia della
durata massima di otto mesi. A quote inferiori a seicento metri, la
durata massima e’ di quattro mesi.
3-ter. Nelle aree boschive non in rinnovazione, l’ente
forestale puo’ autorizzare che la ramaglia sia lasciata intera e
sparsa su tutta la superficie interessata, fatti salvi i divieti di
cui al comma 3.»;
rr) la lettera c) del comma 1 dell’art. 23 e’ sostituita dalla
seguente:
«c) nei boschi di neoformazione da avviare a fustaia in base
al comma 3.»;
ss) dopo il primo periodo del comma 3 dell’art. 23 e’ inserito
il seguente: «Sono altresi’ avviati a fustaia gli imboschimenti e i
rimboschimenti.»;
tt) al comma 4 dell’art. 23, dopo le parole: «rilevante difesa»
sono inserite le seguenti: «idrogeologica o»;
uu) dopo il comma 4 dell’art. 23 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Nei tagli di avviamento all’alto fusto, dopo il primo
intervento di conversione devono rimanere almeno seicento fusti per
ettaro, scelti tra quelli nati da seme o tra i polloni migliori,
dominanti e ben affrancati. Nei boschi gia’ radi prima
dell’intervento devono rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia,
scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e
vigorosi.»;
vv) al comma 1 dell’art. 24:
1) le parole: «ogni duemilacinquecento metri quadrati» sono
sostituite dalle seguenti: «ogni cinquemila metri quadrati»;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati
dall’obbligo di rilascio i castagneti da frutto e i boschi soggetti a
manutenzione in base agli articoli 58, 59, 60 e 61.»;
ww) alla lettera d) del comma 3 dell’art. 24 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e avere un diametro di almeno trenta
centimetri»;
xx) dopo la lettera d) del comma 3 dell’art. 24 sono aggiunte
le seguenti:
«d-bis) non appartenere a specie esotiche a carattere
infestante di cui all’allegato B;
d-ter) appartenere preferibilmente alle seguenti specie:
abete bianco, acero riccio, cerro, ciavardello, ciliegio selvatico,
farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, pino cembro, pioppo
bianco, quercia crenata, rovere, tasso.»;
yy) al comma 4 dell’art. 24, dopo le parole: «essere tagliati»
sono inserite le seguenti: «salvo che costituiscano pericolo per
persone o cose»;
zz) dopo il comma 5 dell’art. 24 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. Durante la stesura dei piani di assestamento
forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei
piani di indirizzo forestale e’ possibile individuare e
contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l’invecchiamento
indefinito, indicandone l’esistenza negli elaborati di piano.»;
aaa) al comma 3 dell’art. 25, dopo le parole: «specie esotiche»
sono inserite le seguenti: «non comprese nell’allegato C»;
bbb) dopo il comma 7 dell’art. 25 e’ aggiunto il seguente:
«7-bis. L’obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale
esclude il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione d’uso del
bosco per un periodo di venti anni dall’esecuzione dell’intervento di
rinnovazione.»;
ccc) dopo’ la lettera b) del comma 1 dell’art. 26 e’ aggiunta
la seguente:
«b-bis) nei terreni gravati da specifico uso civico»;
ddd) al comma 2 dell’art. 27 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e previa comunicazione all’ente forestale
competente. »;
eee) dopo il comma 2 dell’art. 27 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. I tagli colturali all’interno dei boschi da seme
inseriti nei registri regionali dei materiali di base di cui all’art.
53, comma 2, della legge regionale n. 31/2008 sono eseguiti in
conformita’ alle prescrizioni dei relativi piani di gestione, ove
esistenti, e sono autorizzati dall’ente forestale, garantendo la
funzione di produzione del materiale di propagazione.»;
fff) al comma 2 dell’art. 28 e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«A distanza inferiore a quaranta metri dagli impianti di
cattura di richiami vivi o di uccelli a scopo scientifico, di cui
agli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 16
(Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela
dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attivita’ venatoria),
sono consentite:
a) la potatura delle piante gia’ in forma obbligata;
b) la capitozzatura e la potatura di piante in forma
libera, se autorizzate dagli enti forestali previa verifica di
compatibilita’ paesaggistica e ambientale.»;
ggg) al comma 5 dell’art. 28 e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Su terreni in forte pendenza che possono dare luogo alla
formazione di valanghe, a movimenti franosi o alla caduta di massi,
le ceppaie possono essere tagliate ad altezza superiore, fino a un
metro dal colletto.»;
hhh) al comma 1 dell’art. 29, le parole: «dell’art. 4 della
legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’art. 43 della legge regionale n. 31/2008»;
iii) alla lettera a) del comma 1 dell’art. 31, le parole:
«quelle di ringiovanimento per rinvigorirne la chioma e di
preparazione all’innesto» sono sostituite dalle seguenti: «le
spollonature, le potature di rimonda e di produzione e gli innesti»;
jjj) dopo la lettera d) del comma 1 dell’art. 31 sono aggiunte
le seguenti:
«d-bis) gli interventi fitosanitari con principi attivi non
dannosi per l’ecosistema;
d-ter) la ricostruzione del cotico erboso;
d-quater) il rinfoltimento delle aree rade di piante mediante
la messa a dimora di piante innestate da vivaio»;
kkk) il comma 3 dell’art. 31 e’ cosi’ sostituito:
«3. Nei castagneti da frutto abbandonati in cui si sia gia’
insediata ed affermata la colonizzazione di vegetazione. arborea o
arbustiva, le attivita’ selvicolturali sono condotte come nei
restanti boschi. L’ente forestale puo’ autorizzare l’esecuzione delle
operazioni descritte ai commi I e 2.»;
lll) dopo il comma 3 dell’art. 31 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. La conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto
e’ soggetta ad autorizzazione rilasciata dall’ente forestale
compatibilmente con esigenze di difesa idrogeologica e con la
necessita’ di salvaguardare i boschi di maggiore pregio
selvicolturale e ambientale. L’ente definisce le operazioni colturali
eseguibili.»;
mmm) alla rubrica della sezione II, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e dei pericoli»;
nnn) dopo l’art. 31 e’ inserito il seguente:

«Art. 31-bis.
Prevenzione dei pericoli in bosco

1. Nello svolgimento delle attivita’ selvicolturali e delle
ripuliture sono adottate tutte le tecniche e le strumentazioni utili
ad evitare l’insorgere di situazioni di pericolo per persone o cose.
Le aree soggette a intervento sono adeguatamente delimitate e
segnalate. Persone e animali sono tenuti a debita distanza. Al
termine dei lavori si procede al ripristino dello stato dei luoghi.»;
ooo) al comma 1 dell’art. 32 e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «E’ inoltre necessario salvaguardare la vegetazione
arbustiva lungo i corsi d’acqua, gli agrifogli, i pungitopo e gli
arbusti che producono frutti carnosi, quali biancospini, meli, peri,
ribes e sorbi»;
ppp) all’alinea del comma 2 dell’art. 32, le parole: «ossia il
taglio dello stato arbustivo ed erbaceo» sono soppresse;
qqq) dopo la lettera c) del comma 2 dell’art. 32 e’ aggiunta la
seguente:
«c-bis) nei tagli di manutenzione di cui agli articoli 58,
59, 60 e 61»;
rrr) all’alinea del comma i dell’art. 33, le parole: «il
danneggiamento di» sono soppresse;
sss) le lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 33 sono
sostituite dalle seguenti:
«a) il danneggiamento di radici, fusti e chiome degli alberi
del soprassuolo arboreo risparmiato dal taglio;
b) il danneggiamento di opere e manufatti eventualmente
presenti, quali muri a secco o terrazzamenti;
c) danni di tipo idrogeologico.»;
ttt) al comma 5 dell’art. 34 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «salvo che in caso di attraversamento»;
uuu) al comma 1 dell’art. 36, dopo le parole: «del bosco» sono
inserite le seguenti: «e dei pascoli»;
vvv) la rubrica dell’art. 37 e’ cosi’ sostituita:
«Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni soggetti
a vincolo idrogeologico»;
www) l’alinea del comma 1 dell’art. 37 e’ sostituita dalla
seguente:
«1. Fermo restando il divieto di transito dei mezzi
motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, l’organizzazione di
manifestazioni nei boschi e nei pascoli e’ soggetta ad
autorizzazione:»;
xxx) dopo il comma 1 dell’art. 37 e’ inserito il seguente:
«1-bis. E’ altresi’ soggetta ad autorizzazione dell’ente
forestale la creazione di percorsi sospesi»;
yyy) alla lettera a) del comma 2 dell’art. 37 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «o della nuova area attrezzata»;
zzz) al comma 4 dell’art. 37, dopo le parole: «di nuovi
tracciati e» sono inserite le seguenti: «nel caso di manifestazioni»;
aaaa) al comma 5 dell’art. 37, la parola: «agonistiche» e’
soppressa;
bbbb) al comma 6 dell’art. 37, dopo le parole: «le
manifestazioni» sono inserite le seguenti: «e le aree»;
cccc) al comma 3 dell’art. 38, le parole: «dell’art. 6, comma
4, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’art. 45, comma 4, della legge regionale n. 31/2008»;
dddd) al comma 1 dell’art. 39 dopo le parole: «taglio
saltuario» sono inserite le seguenti: «o a buche di superficie
inferiore a mille metri quadrati»;
eeee) al comma 2 dell’art. 39:
1) dopo le parole: «tagli successivi» sono inserite le
seguenti: «a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatte salve
deroghe autorizzate dall’ente forestale in caso di boschi non
utilizzati da oltre trenta anni.»;
ffff) al comma 3 dell’art. 39 dopo le parole: «tagli
successivi» sono inserite le seguenti: «a buche di superficie
inferiore a mille metri quadrati»;
gggg) al comma 4 dell’art. 39, le parole: «di cui all’art. 11,
comma 12, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all’art. 50, comma 12, della legge regionale n.
31/2008 »;
hhhh) al secondo periodo del comma 6 dell’art. 39:
1) le parole: «lato maggiore» sono sostituite dalle seguenti:
«lato minore»;
2) le parole: «di larghezza» sono soppresse;
iiii) dopo il secondo periodo del comma 6 dell’art. 39 e’
aggiunto il seguente:
«L’ente forestale puo’ autorizzare deroghe, compatibilmente
con le esigenze di difesa idrogeologica nonche’ di salvaguardia
dell’ambiente forestale e del paesaggio.»;
jjjj) il comma 7 dell’art. 39 e’ sostituito dal seguente:
«7. Il taglio a raso a strisce non puo’ superare le superfici
di seguito indicate:
a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti
tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete di
sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete
planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale,
rimboschimenti artificiali con specie esotiche;
b) duemila metri quadrati accorpati per le seguenti
tipologie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti,
cembrete, pinete di pino silvestre planiziale.»;
kkkk) il comma 1 dell’art. 40 e’ sostituito dal seguente:
«1. I cedui invecchiati di eta’ superiore a cinquanta anni a
prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o
riccio, tiglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione»;
llll) al primo periodo del comma 2 dell’art. 40:
1) le parole: «cento metri» sono sostituite dalle seguenti:
«trenta metri»;
2) le parole: «tre anni precedenti» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque anni precedenti»;
3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo
restando il limite per singole istanze di cui all’art. 20.»;
mmmm) il secondo periodo del comma 2 dell’art. 40 e’ soppresso;
nnnn) il comma 3 dell’art. 40 e’ cosi’ sostituito:
«3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui
all’art. 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di
matricine, ogni tagliata non puo’ superare i dieci ettari di
estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno
trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.»;
oooo) al comma 4 dell’art. 40:
1) dopo la parola: «robinieti» sono inserite le seguenti:
«sia puri che misti»;
2) dopo le parole: «deperimento o morte» sono inserite le
seguenti: «o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.»;
pppp) al comma 5 dell’art. 40, dopo le parole: «cinquanta
matricine» sono inserite le seguenti: «o riserve»;
qqqq) al comma 6 dell’art. 40, dopo le parole: «novanta
matricine» sono inserite le seguenti: «o riserve»;
rrrr) al comma 7 dell’art. 40, dopo le parole: «le matrici-ne»
sono inserite le seguenti: «e le riserve»;
ssss) dopo il comma 8 dell’art. 40 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. Le matricine da rilasciare devono:
a) avere eta’ almeno pari al turno, nel caso dei cedui di
cui al comma 5;
b) avere, per il cinquanta per cento eta’, almeno pari al
turno e, per il restante cinquanta per cento, eta’ almeno doppia, nel
caso dei cedui di cui al comma 6.»;
tttt) la lettera a) del comma 2 dell’art. 41 e’ sostituita
dalla seguente:
«a) ottanta anni per i lariceti»;
uuuu) dopo la lettera d) del comma 2 dell’art. 41 e’ aggiunta
la seguente:
«d-bis) centoventi anni per i larici-cembreti e le
cermbrete»;
vvvv) al comma 1 dell’art. 43, le parole: «dall’art. 8, comma
7, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti:
«dall’art. 47, comma 7, della legge regionale n. 31/2008»;
wwww) al comma 1 dell’art. 44:
1) le parole: «ma non ancora soggetti a revisione» sono
soppresse;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «allegando
dichiarazione di conformita’ tecnica o progetto di taglio nei casi
previsti dagli articoli 13 e 14.»;
xxxx) al comma 1 dell’art. 45:
1) parola: «venti» e’ sostituita dalla seguente: «trenta»;
2) dopo le parole: «cure colturali del bosco» sono inserite
le seguenti: «o alla revisione del piano di assestamento»;
yyyy) il comma 4 dell’art. 47 e’ soppresso;
zzzz) la lettera e) del comma 1 dell’art. 48 e’ sostituita
dalla seguente:
«e) in tutti i boschi e’ obbligatorio il rispetto del
sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi
indicati alla lettera i), salvo che:
1) per garantire la sicurezza del cantiere durante
l’esecuzione di attivita’ selvicolturali;
2) per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
3) nei castagneti da frutto di cui all’art. 31;
4) nei boschi intensamente fruiti, di cui all’art. 63.»;
aaaaa) alla lettera f) del comma 1 dell’art. 48, le parole: «da
ciascun ente forestale, in collaborazione con l’ente gestore del sito
Natura 2000, quando presenti in quantita’ inferiore a due piante ogni
mille metri quadrati» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta
regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10
(Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna,
della flora e della vegetazione spontanea)»;
bbbbb) la lettera i) del comma 1 dell’art. 48 e’ sostituita
dalla seguente:
«i) in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso:
1) dall’1° marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote
inferiori a seicento metri;
2) dall’1° aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote
comprese fra seicento e mille metri;
3) dal 15 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote
superiori.»;
ccccc) dopo la lettera j) del comma 1 dell’art. 48 sono
inserite le seguenti:
«j-bis) in tutti i boschi sono vietati il transito di mezzi
cingolati e la movimentazione di legname o di altri materiali a
strascico;
j-ter) devono essere gestiti come le fustaie i boschi
appartenenti ai seguenti tipi forestali:
1) acero-tiglieti;
2) alnete di ontano nero;
3) querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.»;
ddddd) al comma 4 dell’art. 51, le parole: «ed essere» sono
sostituite dalle seguenti: «e devono essere;
eeeee) al comma 1 dell’art. 52, le parole: «dell’art. 11, comma
5, lettera e) della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle
seguenti: «dell’art. 50, comma 5, lettera e), della legge regionale
n. 31/2008»;
fffff) al comma 1 dell’art. 54, le parole: «dell’art. 6, comma
9-bis, della legge regionale n. 27/2004» sono’ sostituite dalle
seguenti: «dell’art. 45, comma 10, della legge regionale n. 31/2008
»;
ggggg) al comma 2 dell’art. 54, le parole: «ai sensi dell’art.
6, comma 4, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dell’art. 45, comma 4, della legge regionale n.
31/2008»;
hhhhh) al comma 3 dell’art. 54, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e quelli per la ripulitura delle masse vegetali
devono essere spenti entro le ore 14 e, nei giorni con ora legale,
entro le ore 16»;
iiii) il comma 1 dell’art. 56 e’ abrogato;
jjjj) il comma 2 dell’art. 56 e’ sostituito dal seguente:
«2. Nei boschi danneggiati dal fuoco o da avversita’
atmosferiche o biotiche da non oltre un anno l’ente forestale puo’
autorizzare l’esecuzione di tagli in deroga al presente
regolamento.»;
kkkkk) il comma 3 dell’art. 56 e’ sostituito dal seguente:
«3. I possessori di boschi danneggiati dal fuoco o da
avversita’ atmosferiche o biotiche sono tenuti a consentire l’accesso
degli operai qualora gli interventi di ricostituzione siano eseguiti
a cura di un ente pubblico ai sensi dell’art. 52, comma 7, della
legge regionale n. 31/2008.»;
lllll) al comma 1 dell’art. 57, le parole: «salvo l’art. 12,
comma 4, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle
seguenti: «salvo quanto disposto dall’art. 51, comma 4, della legge
regionale n. 31/2008»;
mmmmm) dopo il comma 3 dell’art. 57 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Il pascolo delle capre all’interno dei boschi e’
vietato, salvo specifica previsione dei piani di indirizzo forestale
o autorizzazione rilasciata dall’ente forestale ai sensi dell’art.
51, comma 4, della legge regionale n. 31/2008, comunque nel rispetto
del divieto di cui al comma 2 del presente articolo.»;
nnnnn) dopo il comma 3 dell’art. 58 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Qualora nelle aree di pertinenza degli elettrodotti
il soprassuolo forestale sia costituito da formazioni di robinia o
ciliegio tardivo o di altre specie esotiche, e’ obbligatorio il
rilascio di tutti gli arbusti e cespugli di specie autoctone
presenti, salvo in caso di calata al suolo dei conduttori.»;
ooooo) al comma 2 dell’art. 60, dopo la parola: «consistente»
sono inserite le seguenti: «nella ripulitura del sottobosco»;
ppppp) dopo il comma 3 dell’art. 61 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Gli interventi previsti dal presente articolo sono
vietati tra la fine della stagione silvana per i cedui e il 31
luglio, salvo autorizzazioni concesse dagli enti forestali,
compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna selvatica. Sono
invece consentiti il taglio e l’asportazione delle piante cadute
nell’alveo o nei corsi d’acqua che possono limitare il deflusso
idrico.»;
qqqqq) al comma 2 dell’art. 62:
1) dopo le parole: «spezzate o morte» sono inserite le
seguenti: «nonche’ di quelle pericolose per la pubblica incolumita’»;
2) sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «o
autorizzate dagli enti forestali.»;
rrrrr) al comma 1 dell’art. 71, le parole: «di cui agli
articoli 4 e 5 della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui agli articoli 43 e 44 della legge regionale
n. 31/2008»;
sssss) dopo la lettera e) del comma 3 dell’art. 71 sono
aggiunte le seguenti:
«e-bis) la sistemazione di muri di sostegno danneggiati;
e-ter) la pavimentazione eseguibile solo nei tratti in forte
pendenza o in corrispondenza di curve pericolose»;
ttttt) dopo il comma 2 dell’art. 72 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Nell’esecuzione delle attivita’ selvicolturali, le
strade agro-silvo-pastorali e i sentieri delle reti escursionistiche
devono essere tenuti sgombri o prontamente sgombrati da piante
abbattute, fusti e ramaglia.»;
uuuuu) al comma 1 dell’art. 73 le parole: «dell’art. 21 della
legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’art. 59 della legge regionale n. 31/2008»;
vvvvv) al comma 5 dell’art. 73:
1) dopo le parole: «scala 1:500» sono inserite le seguenti:
«o altra scala adeguata alla lunghezza dell’impianto»;
2) dopo le parole: «all’ente forestale» sono inserite le
seguenti: «all’ente gestore del sito Natura 2000»;
wwwww) al comma 1 dell’art. 74, le parole: «dell’art. 21 della
legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’art. 59 della legge regionale n. 31/2008»;
xxxxx) al comma 7 dell’art. 74, dopo le parole: «all’ente
forestale» sono inserite le seguenti: «all’ente gestore del sito
Natura 2000»;
yyyyy) dopo il comma 1 dell’art. 75 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che
interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la
direzione delle operazioni di taglio puo’ essere affidata a una
guardia boschiva comunale o ad altri tecnici forestali dipendenti da
enti pubblici.»;
zzzzz) dopo il comma 2 dell’art. 75 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Con provvedimento del competente direttore generale
e’ approvato il capitolato d’oneri generale e particolare per la
vendita dei lotti boschivi di proprieta’ pubblica.
2-ter. In ogni caso e’ necessario procedere preventivamente
alla martellata delle piante d’alto fusto da abbattere e alla
contrassegnatura delle matricine e riserve da rilasciare nel ceduo,
nonche’ alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per
l’invecchiamento indefinito.»;
aaaaaa) dopo l’art. 75 e’ inserito il seguente:

«Art. 75-bis.
Esecuzione dei tagli nei boschi gravati da uso civico

«1. Per i boschi gravati da uso civico i piani di assestamento
forestale o, in mancanza, i piani di indirizzo forestale stabiliscono
modalita’ e limiti per l’assegnazione dei lotti fra gli aventi
diritto. In mancanza di disposizioni, ad ogni avente diritto non
possono essere concessi annualmente piu’ di cento quintali di legna
da ardere o da paleria e di dieci metri cubi di legname da opera.
2. In ogni caso e’ necessario procedere preventivamente alla
martellata delle piante d’alto fusto da abbattere e alla
contrassegnatura delle matricine e delle riserve da rilasciare nel
ceduo, nonche’ alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per
l’invecchiamento indefinito.
3. L’istanza di taglio nel bosco, corredata degli allegati
eventualmente necessari, e’ presentata, in forma collettiva, dal
comune o dal comitato per le amministrazioni separate dei beni di uso
civico; restano agli atti del richiedente i documenti che
identificano gli aventi diritto interessati di singoli lotti.»;
bbbbbb) alla rubrica dell’art. 76 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e sentieri»;
cccccc) alla lettera a) del comma 1 dell’art. 76, la parola:
«dodici» e’ sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
dddddd) la lettera c) del comma 1 dell’art. 76 e’ sostituita
dalla seguente:
«c) comportare movimenti di terra non superiori a cento metri
cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito»;
eeeeee) alla lettera a) del comma 2 dell’art. 76:
1) le parole: «due metri e mezzo» sono sostituite dalle
seguenti: «tre metri»;
2) le parole: «tre metri» sono sostituite dalle seguenti:
«quattro metri»;
ffffff) alla lettera c) del comma 2 dell’art. 76, le parole:
«di ogni genere anche a carattere temporaneo» sono sostituite dalle
seguenti: «larghi piu’ di un metro»;
gggggg) alla lettera g) del comma 2 dell’art. 76, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «garantendo lo scolo e la
regimazione delle acque»;
hhhhhh) alla lettera b) del comma 1 dell’art. 77, le parole:
«ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 27/2004» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’art. 43 della legge
regionale n. 31/2008 »;
iiiiii) alla lettera c) del comma 1 dall’art. 77, le parole:
«ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 27/2004» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’art. 44 della legge
regionale n. 31/2008»;
jjjjjj) al comma 2 dell’art. 79, le parole: «ai sensi della
legge n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della
legge regionale n. 31/2008»;
kkkkkk) all’allegato A:
1) alla voce: «Arbusteto» sono soppresse le parole: «non
rientrante nella classificazione di bosco»;
2) alla voce: «Cespuglieto» la parola: «arbusti» e’
sostituita dalla seguente: «cespugli»;
3) alla voce: «Ente forestale» le parole: «ai sensi della
legge regionale n. 11/1998 e della legge regionale n. 27/2004» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge regionale n.
31/2008»;
4) dopo la voce: «Matricina» e’ inserita la seguente:
«Neoformazione (bosco di): bosco formatosi spontaneamente
da meno di venti anni in seguito all’abbandono di pascoli e coltivi;
nei terreni a quota inferiore a quattrocento metri l’arco temporale
considerato si riduce a dieci anni»;
5) dopo la voce: «Riserva» e’ inserita la seguente:
«Robinieto misto: bosco in cui la componente a robinia e’
pari ad almeno il novanta per cento della massa legnosa, mentre il
restante dieci per cento e’ costituito da altre specie arboree»;
6) dopo la voce: «Struttura» e’ inserita la seguente:
«Taglio colturale: comprende gli sfolli, i diradamenti, i
tagli di utilizzazione, i tagli a carattere fitosanitario e in
generale i tagli finalizzati all’uso delle risorse forestali secondo
i principi della selvicoltura o alla miglioria del bosco. Sono
esclusi i tagli di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61, in quanto
finalizzati esclusivamente alla manutenzione di manufatti; questi
ultimi rientrano nella definizione di «attivita’ selvicolturali» di
cui dell’art. 50, comma 1, della legge regionale n. 31/2008»;
7) alla voce: «Tipo forestale» sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «di superficie minima di 2000 metri quadrati»;
8) alla voce: «Utilizzazione forestale» sono soppresse le
parole: «sia di sfolli o diradamenti»;
llllll) all’allegato B:
1) nell’epigrafe, le parole: «di cui all’art. 19, comma 5,
lettera e) della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all’art. 50, comma 5, della legge regionale n.
31/2008»;
2) nella tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente regolamento regionale e’ pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione lombarda.
Milano, 19 gennaio 2010

FORMIGONI

(Il parere della competente Commissione consiliare si intende
favorevolmente reso ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale;
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/10994 del 13
gennaio 2010)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2010, n. 226

Regolamento recante attuazione della previsione dell’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V del medesimo decreto legislativo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 del 29-12-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
attuazione della citata legge n. 15 del 2009, e, in particolare, il
disposto dell’articolo 74, comma 3, ai sensi del quale «con uno o
piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
determinati, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della legge 4
marzo 2009, n. 15, limiti e modalita’ di applicazione delle
disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla
definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in
considerazione della peculiarita’ del relativo ordinamento, che
discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di
entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa
previgente.»;
Ritenuta la necessita’ di dare attuazione alla previsione
dell’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V, del medesimo
decreto legislativo, riservandosi a uno o piu’ successivi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti,
delle modalita’ di applicazione e della data di entrata in vigore
delle restanti disposizioni, anche inderogabili, del citato decreto
n. 150 del 2009 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nella seduta del 26
agosto 2010;

A d o t t a

il presente decreto:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalita’ di
applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle
previsioni del Titolo IV, Capi I, IV e V, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.

Art. 2 Disposizioni applicabili 1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei termini indicati, le seguenti disposizioni del Titolo IV, Capi I, IV e V, del decreto legislativo n. 150 del 2009: a) articolo 32; b) articolo 33, con esclusione del riferimento all’articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; c) articolo 34; d) articolo 35, comunque nel rispetto della previsione dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001; e) articolo 36; f) articoli 53, 54, 55, 56 e 59, nei termini, nei limiti e con le modalita’ stabiliti dall’articolo 3 del presente decreto; g) articolo 57, comma 1, lettera a), con esclusione del riferimento all’articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; articolo 57, comma 1, lettera b) e lettera c), intendendosi la prescrizione di coerenza con le disposizioni legislative vigenti come riferita all’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare nel senso che i contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori anche collegati alla performance e alle attivita’ particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute, nel rispetto della specifica disciplina stabilita, per la Presidenza stessa, ai sensi dell’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del Titolo II del medesimo decreto legislativo (nel prosieguo indicato come «decreto attuativo del Titolo II»); h) articoli 58, 60 e 61; i) articolo 62, con esclusione delle parole «almeno tre» e avendosi comunque riguardo alla specifica disciplina stabilita, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal decreto attuativo del Titolo II; l’articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009, trova applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 1° gennaio 2015; l) articolo 64, nei limiti in cui la disciplina di cui all’articolo 40, commi 3-bis e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e’ richiamata dal presente decreto; m) articolo 65, relativamente ai commi 3 e 5; la disciplina di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione nei limiti, con le modalita’ e con le decorrenze stabiliti, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal decreto attuativo del Titolo II; n) articolo 66; o) articoli dal 67 a 73, fermo restando, in relazione alla previsione dell’articolo 69, che responsabile del procedimento disciplinare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e’ soltanto personale con qualifica dirigenziale.

Art. 3

Disposizioni in materia di contrattazione
collettiva nazionale

1. L’ARAN, in base alle disposizioni impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, attiva una distinta e autonoma contrattazione
a livello nazionale per il personale, dirigenziale e non, del
comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro determina diritti e
obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche’ le
materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare,
escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti
all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione
sindacale ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del
2001 e successive modificazioni, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del predetto
decreto legislativo, nonche’ la materia del conferimento e della
revoca degli incarichi dirigenziali. Nelle materie relative alle
sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini
della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita’ e
delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e’
consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
3. Il contratto collettivo disciplina, in coerenza con il settore
privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli
e la durata del medesimo contratto, nonche’ di quello integrativo. La
durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, come comitato di settore, emana l’atto
di indirizzo per la contrattazione nazionale prima di ogni rinnovo
contrattuale. L’ARAN informa costantemente il Presidente del
Consiglio dei Ministri sullo svolgimento delle trattative.
5. L’ipotesi di accordo e’ trasmessa dall’ARAN, corredata dalla
prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro 10 giorni
dalla data di sottoscrizione. Il comitato di settore esprime il
parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e
indiretti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
6. Il parere e’ espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
7. Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di accordo, il
giorno successivo l’ARAN trasmette la quantificazione dei costi
contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di
compatibilita’ con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La
Corte dei conti certifica l’attendibilita’ dei costi quantificati e
la loro compatibilita’ con gli strumenti di programmazione e di
bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla
trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i
quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L’esito
della certificazione viene comunicato dalla Corte all’ARAN, al
comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e’ positiva,
il Presidente dell’ARAN sottoscrive definitivamente il contratto
collettivo.
8. La Corte dei conti puo’ acquisire elementi istruttori e
valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in
materia di relazioni sindacali e costo del lavoro, individuati dal
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, tramite il
capo del Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il capo
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell’ambito
di un elenco definito di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
9. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le
parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva
dell’ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente
dell’ARAN, d’intesa con il competente comitato di settore, che puo’
dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle
trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo
adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In
seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre
la procedura di certificazione prevista dai commi 7 e 8. Nel caso in
cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali, l’ipotesi puo’ essere sottoscritta definitivamente
ferma restando l’inefficacia delle clausole contrattuali non
positivamente certificate.
10. Il contratto, nonche’ le eventuali interpretazioni autentiche,
e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
oltre che sul sito dell’ARAN e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
11. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono
esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche’ il sabato.
12. La Presidenza del Consiglio dei Ministri attiva un autonomo
livello di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto
dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale della Presidenza
stessa. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttivita’ dei servizi pubblici,
incentivando l’impegno e la qualita’ della performance ai sensi
dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, come applicato dal decreto attuativo del
Titolo II. A tal fine destina al trattamento economico accessorio
collegato alla performance individuale una quota del trattamento
economico accessorio complessivo comunque denominato, definita dal
decreto attuativo del Titolo II. La contrattazione si svolge sulle
materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto
collettivo nazionale, tra soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono. Il contratto collettivo nazionale definisce
il termine delle sessioni negoziali. Alla scadenza del termine le
parti riassumono le rispettive prerogative e liberta’ di iniziativa e
decisione.
13. Si applicano gli articoli 40, commi 3-ter, 3-quinquies,
3-sexies, 40-bis, 43, 47-bis e 49 del decreto legislativo 165 del
2001, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 5 novembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 20, foglio n. 225

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2010

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1º novembre 2010. (Ordinanza n. 3909).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 293 del 16-12-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010,
con il quale e’ stato dichiarato stato di emergenza in relazione agli
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio
della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010;
Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si
sono verificati esondazioni dei corsi d’acqua, allagamenti e danni
alla viabilita’, alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonche’ una
situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumita’;
Ravvisata la necessita’ di disporre l’attuazione degli interventi
urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza nei territori
alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita
delle popolazioni ed il riavvio delle attivita’ produttive, nonche’
la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati
dall’evento in questione;
Ritenuto, quindi, necessario ed urgente disporre l’espletamento di
iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al
rapido ritorno alle normali condizioni di vita;
Acquisita l’intesa della Regione Liguria con nota del 26 novembre
2010;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della regione Liguria e’ nominato Commissario
delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi di
cui in premessa. Il Commissario delegato, previa individuazione dei
comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche
avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono
sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite,
all’accertamento dei danni, all’adozione di tutte le necessarie ed
urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad
assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai
predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attivita’
per l’avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza
delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.
2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono le
loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria
competenza si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione
delle strutture regionali, degli enti territoriali e non
territoriali, nonche’ delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato.
3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, provvede entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un
piano degli interventi per il superamento dell’emergenza, ed
all’avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati
ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto, secondo
modalita’ definite dal Commissario delegato, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli enti locali
interessati, deve contenere:
a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese
sostenute da parte delle Amministrazione dei territori interessati
dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque
prima della pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di
apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma
urgenza;
b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli
interventi di somma urgenza necessari, nonche’ per l’avvio dei primi
interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori
interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della
viabilita’, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di
pubblica utilita’, ivi compresi quelli di monitoraggio e sorveglianza
che sono stati danneggiati, nonche’ per la stabilizzazione dei
versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei
corsi d’acqua, delle opere di difesa idraulica;
c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei
contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in
tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di
provvedimenti delle competenti autorita’;
d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei
contributi per la ripresa delle attivita’ produttive ed economiche da
parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;
e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei
contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati
destinati ad abitazione principale;
f) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio
ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d’intesa
con gli enti ordinariamente competenti le modalita’ per il loro
successivo smaltimento in impianti autorizzati.
4. Il Commissario delegato e’ autorizzato a rimborsare le spese
sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza
alla popolazione, debitamente documentate.
5. Il Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione
degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti
su ambiti territoriali gia’ interessati da altri eventi alluvionali.
6. Il Commissario delegato provvede a soddisfare i fabbisogni di
cui al comma 4 nei imiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 2

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente
ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica
utilita’ e costituiscono variante ai piani urbanistici, il
Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui
all’art. 1, comma 1, ove non sia possibile l’utilizzazione delle
strutture pubbliche, puo’ affidare la progettazione anche a liberi
professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui
all’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3903 del 22 ottobre 2010 nell’ambito delle risorse di cui all’art.
5.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, per gli interventi di competenza, provvede
all’approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla
conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla
disponibilita’ dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente,
o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la
conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilita’, le specifiche
indicazioni progettuali necessarie al fine dell’assenso.
3. Fermo restando quanto stabilito al successivo comma 4, i pareri,
visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere
necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma precedente, in deroga all’art. 17, comma 24, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi
dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora
entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito
positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e’ prevista
dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto
ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere
incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del
decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni ed integrazioni, la procedura medesima deve essere
conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In
caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso
espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita
conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla
convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di
motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed
opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la
decisione e’ rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in
deroga alla procedura prevista dall’art. 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui
termini sono ridotti della meta’.
5. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, provvede, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e
degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il
decreto di occupazione d’urgenza, prescindendo da ogni altro
adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale
di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
testimoni.

Art. 3

1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato,
debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed
impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa
Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi
sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle
spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a
legislazione vigente.

Art. 4

1. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza, il Commissario delegato provvede con i poteri di cui agli
articoli 4, 5, 6 e 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010.
2. Il Commissario delegato, per le attivita’ di cui alla presente
ordinanza si avvale del supporto del personale di cui all’art. 11
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del
22 ottobre 2010.

Art. 5 1. Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, e’ stanziata la somma di euro 1.500.000,00 da porre a carico del Fondo della protezione civile allo scopo integrato dal Ministero dell’economia e delle finanze. 2. Per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e’ autorizzata l’apertura di apposita contabilita’ speciale in favore del Commissario delegato. 3. Il Commissario delegato puo’ utilizzare ulteriori ed eventuali, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all’approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonche’ ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita’ di cui alla presente ordinanza. 4. Il Commissario delegato e’ tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

1. Il Commissario delegato predispone ed invia al Dipartimento
della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente ordinanza, il crono programma delle attivita’ previste
nel piano di cui all’art. 1. Ogni quattro mesi, il Commissario
delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di
avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali
scostamenti, nonche’ indicando le misure che si intendono adottare
per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti
dal crono programma.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/