REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre 2009, n. 339

Regolamento recante modalita’ per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33-bis, dell’art. 39, comma 1, lettera g), e dell’art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 35 del 4-9-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive
modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio);
Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 e successive
modificazioni (Disposizioni per la programmazione faunistica e per
l’esercizio dell’attivita’ venatoria);
Visto l’art. 33, commi 1 e 2, della citata legge regionale n.
6/2008, contenente la disciplina dei permessi annuali di caccia, e
l’art. 39, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 6/2008, ai
sensi del quale, con uno o piu’ regolamenti sono individuati i
criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia;
Visto l’art. 33-bis della medesima legge regionale n. 6/2008 il
quale attribuisce all’Amministrazione regionale la potesta’ di
disciplinare criteri e principi per l’ammissione degli aspiranti soci
a Riserva di caccia, anche in soprannumero e di determinare con
regolamento anche i rapporti numerici tra permessi annuali ed
aspiranti soci;
Visto l’art. 40, comma 13, della legge regionale n. 6/2008, che
conferisce alla Regione l’esercizio transitorio delle funzioni di cui
all’art. 20 della stessa legge e, in particolare:
a) l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve
di caccia;
b) l’adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori
delle Riserve di caccia e dei cacciatori;
c) l’esercizio dell’attivita’ disciplinare connessa a
violazione di statuti e regolamenti di fruizione venatoria;
d) la tenuta dell’Elenco dei Dirigenti venatori;
e) la tenuta del Registro dei cacciatori della Regione;
f) la collaborazione alla formazione dei dirigenti venatori e
dei cacciatori ai sensi dell’art. 29;
g) la gestione diretta dei Distretti venatori e delle
associazioni delle Riserve di caccia nei casi di cui all’art. 2,
comma 2 e dell’art. 21, comma 2, lettera b) della legge regionale n.
6/2008;
Visto che, ai sensi del medesimo art. 40, comma 13, della legge
regionale n. 6/2008, le funzioni di cui alle lettere a), b), d), e),
f) e g) del precedente paragrafo sono svolte dall’Amministrazione
regionale che le disciplina con proprio regolamento;
Considerato che, ai sensi dell’art. 40, comma 13, della legge
regionale n. 6/2008, le funzioni di cui alla lettera c) sono
disciplinate ai sensi della normativa previgente e che le funzioni di
cui alla lettera f) sono compiutamente disciplinate dall’art. 29
della legge regionale n. 6/2008;
Visto il proprio decreto 16 ottobre 2008, n. 0274/Pres.
(Regolamento recante criteri per il rilascio dei permessi annuali di
caccia in esecuzione dell’articolo 39, comma 1 lettera g), della
legge regionale 6 marzo 2008, n. 6);
Visto il proprio decreto 30 gennaio 2009 n. 030/Pres.
(Regolamento recante modalita’ per l’esercizio dell’attivita’
venatoria delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione
dell’art. 40, comma 13 della legge 6 marzo 2008, n. 6);
Ritenuto che siano necessarie delle modifiche sostanziali e
formali ai Regolamenti vigenti, al fine di addivenire ad un’unitaria
e coerente disciplina normativa di tutte le fattispecie di fruizione
venatoria in Riserva di caccia, tali da richiedere la sostituzione
dei predetti regolamenti con un regolamento che contenga la
disciplina unitaria di tutte le funzioni conferite alla Regione dagli
artt. 33-bis, 39, comma 1, lettera g) e 40, comma 13 della legge
regionale 6/2008;
Richiamato il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
Visto lo Statuto di autonomia;
Visto l’art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18
giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai
sensi dell’art. 12 dello Statuto di autonomia);
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 novembre
2009, n. 2660;

Decreta:

1. E’ emanato il testo del «Regolamento recante modalita’ per
l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art.
33-bis, dell’art. 39, comma 1, lettera g) e dell’art. 40, comma 13,
della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la
programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’
venatoria)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA DECRETO 30 luglio 2010, n. 165

Regolamento recante disposizioni per l’esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell’articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 o dalla legge n.68 del 1999.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 234 del 6-10-2010

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante: «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l’articolo 17, comma 3; Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la continuita’ del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e, in particolare, l’articolo 1, commi 4-octies e 4-novies, che prevedono l’obbligo per il personale della scuola che chiede l’inserimento o che e’ gia’ inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, di trasmettere la certificazione medica ai fini della fruizione dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni; Visto il comma 4-decies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, che prevede la richiesta di ulteriori accertamenti qualora vi siano motivate ragioni, ovvero con metodi a campione, sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni; Visto il comma 4-undecies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, che prevede che con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l’esecuzione delle norme di cui ai citati commi, da 4-octies a 4-decies del predetto decreto-legge; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l’articolo 18, comma 2; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, concernente: «Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, concernente: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l’articolo 1, comma 4, l’articolo 3 e l’articolo 18, comma 2; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»; Visto l’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, concernente: «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 10 maggio 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e il relativo nulla-osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 13 luglio 2010; Di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. I benefici applicabili ai fini del presente regolamento sono: a) il diritto alla precedenza nell’assegnazione di sede e il diritto alla scelta, ove possibile, della sede piu’ vicina al proprio domicilio ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 21 e dell’articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni; b) il diritto del familiare lavoratore o dell’affidatario di persona con handicap in situazione di gravita’ ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell’articolo 33, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni, a scegliere, ove possibile, la sede piu’ vicina al domicilio individuato dalle richiamate disposizioni; c) il diritto alla riserva del posto ai sensi e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999. 2. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per condizione familiare, di cui all’articolo 1, commi 4-octies e 4-decies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2009, n. 167, di seguito indicato come «decreto-legge», quella del familiare o dell’affidato con handicap in situazione di gravita’, rilevanti agli effetti, rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell’articolo 33, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni, nonche’ quella del soggetto riconosciuto grande invalido per cause di guerra, di servizio o di lavoro; b) per certificazione medica originale, di cui all’articolo 1, comma 4-octies, del decreto-legge, si intende l’atto, il verbale o la certificazione, rilasciata all’interessato a conclusione dell’accertamento effettuato a norma dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni; c) relativamente al personale docente, educativo ed A.T.A., per autorita’ scolastiche di cui all’articolo 1, comma 4-octies del decreto-legge, gli uffici di livello dirigenziale non generale che gestiscono, quali articolazioni territoriali degli uffici scolastici regionali, la graduatoria nella quale l’interessato ha chiesto l’inserimento; d) relativamente ai dirigenti scolastici, per ufficio scolastico regionale competente di cui all’articolo 1, comma 4-novies del decreto-legge, l’ufficio scolastico regionale che provvede all’assunzione a tempo indeterminato del predetto personale.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo.
― Si riporta il testo dei commi da 4-octies a 4-decies
dell’art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2009, n. 167, recante «Disposizioni urgenti per garantire
la continuita’ dell’anno scolastico ed educativo per l’anno
2009-2010»:
«4-octies. A decorrere dall’anno scolastico 2009-2010,
i docenti e il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei
benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, all’atto della richiesta
di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa
da quella di residenza, trasmettono alle autorita’
scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono
di essere inseriti la certificazione medica originale
comprovante le condizioni personali o familiari che danno
diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale
gia’ inserito nella graduatoria di una provincia diversa da
quella di residenza alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la
certificazione e’ trasmessa nei termini stabiliti dal
regolamento di cui al comma 4-undecies.
4-novies. A decorrere dallo stesso anno scolastico
indicato al comma 4-octies, i dirigenti scolastici che
conseguono la nomina in regione diversa da quella di
residenza trasmettono la documentazione di cui al medesimo
comma 4-octies all’ufficio scolastico regionale competente.
4-decies. Sulla base della certificazione di cui ai
commi 4-octies e 4-novies, le autorita’ scolastiche,
qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi
a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla
sussistenza delle condizioni personali o familiari che
danno diritto a fruire dei benefici previsti dalle citate
norme; questi ultimi sono svolti presso un’unita’ sanitaria
locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione
ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal
regolamento di cui al comma 4-undecies.».
Note alle premesse.
― Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
― Per il testo dei commi da 4-octies a 4-decies
dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2009, n. 167, recante «Disposizioni urgenti per garantire
la continuita’ dell’anno scolastico ed educativo per l’anno
2009-2010», si veda nelle note al titolo.
― La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante
«Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate» e’ stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39,
supplemento ordinario.
― La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e’ stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1999, n. 68, supplemento
ordinario.
― Si riporta il testo del comma 4-undecies, dell’art. 1
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167,
recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuita’
dell’anno scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010»:
«4-undecies. Con regolamento emanato con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni
necessarie per l’esecuzione delle norme di cui ai commi da
4-octies a 4-decies.».
― Si riporta il testo dell’art. 18, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»:
«Art. 18 (Autocertificazione). ― 1. (Omissis).
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita’ e stati
soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento,
sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso
dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L’amministrazione procedente puo’ richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei
documenti.».
― Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado» e’ stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994, n. 115, supplemento
ordinario.
― Si riporta il testo dell’art. 1, comma 4, dell’art. 3
e dell’art. 18 comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»:
«4. L’accertamento delle condizioni di disabilita’ di
cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al
sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, e’
effettuato dalle commissioni di cui all’art. 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati
nell’atto di indirizzo e coordinamento emanato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoventi
giorni dalla data di cui all’art. 23, comma 1. Con il
medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalita’
per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo
della permanenza dello stato invalidante.».
«Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva). ―
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all’art. 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se
occupano piu’ di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a
35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo
in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali
e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel
campo della solidarieta’ sociale, dell’assistenza e della
riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e
l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova
assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e
della difesa nazionale, il collocamento dei disabili e’
previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente
articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che
versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ovvero dall’art. 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi
per la durata dei programmi contenuti nella relativa
richiesta di intervento, in proporzione all’attivita’
lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito
provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la
durata della procedura di mobilita’ disciplinata dagli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura
si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione
previsto dall’art. 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori
che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
686, e successive modificazioni, nonche’ della legge 29
marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.».
«2. In attesa di una disciplina organica del diritto al
lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che
siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di
servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi
dell’invalidita’ riportata per tali cause, nonche’ dei
coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
profughi italiani rimpatriati, il cui status e’
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
e’ attribuita in favore di tali soggetti una quota di
riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro
pubblici e privati che occupano piu’ di cinquanta
dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata
secondo la disciplina di cui all’art. 3, commi 3, 4 e 6, e
all’art. 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La
predetta quota e’ pari ad un’unita’ per i datori di lavoro,
pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate
con le modalita’ di cui all’art. 7, comma 1. Il regolamento
di cui all’art. 20 stabilisce le relative norme di
attuazione.».
― Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
106, supplemento ordinario.
― La legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente:
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e’ stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2009,
n. 278.
― Si riporta il testo dell’art. 20 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, recante: «Provvedimenti anticrisi,
nonche’ proroga di termini», convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 20 (Contrasto alle frodi in materia di
invalidita’ civile). ― 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010
ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita’ civile,
cecita’ civile, sordita’ civile, handicap e disabilita’ le
commissioni mediche delle aziende sanitarie locali sono
integrate da un medico dell’INPS quale componente
effettivo. In ogni caso l’accertamento definitivo e’
effettuato dall’INPS. Ai fini dell’attuazione del presente
articolo l’INPS medesimo si avvale delle proprie risorse
umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una
razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del
26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle
competenze residue dal Ministero dell’economia e delle
finanze all’INPS.
2. L’INPS accerta altresi’ la permanenza dei requisiti
sanitari nei confronti dei titolari di invalidita’ civile,
cecita’ civile, sordita’ civile, handicap e disabilita’. In
caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari, si applica l’art. 5, comma 5 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 698. Per il triennio 2010-2012 l’INPS effettua,
con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione
vigente, in via aggiuntiva all’ordinaria attivita’ di
accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e
reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno
2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni
2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici
economici di invalidita’ civile.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad
ottenere i benefici in materia di invalidita’ civile,
cecita’ civile, sordita’ civile, handicap e disabilita’,
complete della certificazione medica attestante la natura
delle infermita’ invalidanti, sono presentate all’INPS,
secondo modalita’ stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto
trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande
alle aziende sanitarie locali.
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non
oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinate le modalita’ attraverso le quali sono affidate
all’INPS le attivita’ relative all’esercizio delle funzioni
concessorie nei procedimenti di invalidita’ civile, cecita’
civile, sordita’ civile, handicap e disabilita’. Nei
sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l’INPS
apposita convenzione che regola gli aspetti
tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la
gestione del procedimento per l’erogazione dei trattamenti
connessi allo stato di invalidita’ civile.
5. All’art. 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo e’ soppressa la parola "anche";
b) nel secondo periodo sono soppresse le parole "sia
presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell’art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,
sia";
c) nel terzo periodo sono soppresse le parole "e’
litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102 del codice
di procedura civile e".
5-bis. Dopo il comma 6 dell’art. 10 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal
comma 5 del presente articolo, e’ inserito il seguente:
"6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili
relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed
assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un
consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un
medico legale dell’ente, su richiesta, formulata, a pena di
nullita’, del consulente nominato dal giudice, il quale
provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore
della sede provinciale dell’INPS competente. Al predetto
componente competono le facolta’ indicate nel secondo comma
dell’art. 194 del codice di procedura civile. Nell’ipotesi
di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far
data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero
dell’economia e delle finanze o del medesimo in solido con
l’INPS, all’onere delle spese legali, di consulenza tecnica
o del beneficio assistenziale provvede comunque l’INPS".
6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle
presenti disposizioni, e’ nominata dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze una commissione con
il compito di aggiornare le tabelle indicative delle
percentuali dell’invalidita’ civile, gia’ approvate con
decreto del Ministro della sanita’ 5 febbraio 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive
modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le
eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente
comma e’ trasmesso alle Camere per il parere delle
commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.».
― Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
2000, n. 333, concernente: «Regolamento di esecuzione della
legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili», e’ stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 novembre 2000, n. 270.
― Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, concernente: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa. (Testo A)», e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001,
n. 42, supplemento ordinario.
Note all’art. 1.
― Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, 21, e
33, commi 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente: «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»:
«Art. 4 (Accertamento dell’handicap). ― 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta’,
alla necessita’ dell’intervento assistenziale permanente e
alla capacita’ complessiva individuale residua, di cui
all’art. 3, sono effettuati dalle unita’ sanitarie locali
mediante le commissioni mediche di cui all’art. 1 della
legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un
operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unita’ sanitarie locali.».
«Art. 21 (Precedenza nell’assegnazione di sede). ― 1.
La persona handicappata con un grado di invalidita’
superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle
categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa
alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti
pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha
diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in
sede di trasferimento a domanda.».
«5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto
di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita’
un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu’
vicina al proprio domicilio e non puo’ essere trasferito
senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
gravita’ puo’ usufruire alternativamente dei permessi di
cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro piu’ vicina al proprio domicilio e non
puo’ essere trasferita in altra sede, senza il suo
consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche agli affidatari di persone handicappate in
situazione di gravita’.».
― Per il testo degli articoli 3 e 18, comma 2, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note alle
premesse.
― Per il testo del dei commi da 4-octies a 4-decies
dell’art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, si
veda nella nota al titolo.

Art. 2 Ambito soggettivo di applicazione 1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. che presenta domanda di inserimento in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, finalizzata all’assunzione nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato per supplenza annuale o sino al termine delle attivita’ didattiche, e che si avvale o che chiede di avvalersi, ai fini dell’assunzione stessa, dei benefici di cui all’articolo1, comma 1, deve allegare alla domanda la certificazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b). 2. Il personale di cui al comma 1 gia’ inserito, alla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2009, n. 167, di conversione del decreto-legge, in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, deve trasmettere la certificazione medica, in originale, agli uffici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il disposto di cui al comma 2 si applica anche al personale docente, educativo ed A.T.A. che e’ stato inserito nelle graduatorie nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge n. 167 del 2009 e quella di entrata in vigore del presente regolamento e intende avvalersi dei benefici. 4. I dirigenti scolastici che conseguono l’immissione in ruolo in regione diversa da quella di residenza trasmettono all’ufficio scolastico regionale competente la documentazione comprovante il diritto alla fruizione dei benefici entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio. I dirigenti scolastici che hanno conseguito l’immissione in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010 trasmettono la certificazione medica entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento. 5. Qualora la certificazione medica originale sia gia’ in possesso dell’amministrazione scolastica, ovvero sia detenuta da altra pubblica amministrazione, il personale interessato ha la facolta’ di indicare gli estremi del documento e l’ufficio presso il quale e’ depositato. Ai fini dell’acquisizione della documentazione da parte dell’autorita’ scolastica o dell’ufficio scolastico regionale si applicano le disposizioni dell’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 6. L’onere della presentazione della certificazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) e’ assolto anche mediante la produzione di copia conforme. Qualora il personale interessato trasmetta la certificazione in originale, l’autorita’ scolastica o l’ufficio scolastico regionale trattiene agli atti copia della medesima certificazione, autenticata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e restituisce l’originale al personale che ne abbia fatto richiesta. 7. Gli organi, gli uffici e i soggetti, di cui ai commi precedenti, tratteranno i dati personali nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Note all’art. 2.
― Per il testo del dei commi da 4-octies a 4-decies
dell’art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, si
veda nella nota al titolo.
― Per il testo dell’art. 18, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse.
― Si riporta il testo dell’art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(Testo A)»:
«Art. 18 (L-R – Copie autentiche). ― 1. Le copie
autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono
essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia
della riproduzione fedele e duratura dell’atto o documento.
Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli
originali. (L)
2. L’autenticazione delle copie puo’ essere fatta dal
pubblico ufficiale dal quale e’ stato emesso o presso il
quale e’ depositato l’originale, o al quale deve essere
prodotto il documento, nonche’ da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco. Essa consiste nell’attestazione di conformita’ con
l’originale scritta alla fine della copia, a cura del
pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresi’
indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei
fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita nonche’ apporre la propria firma per esteso ed il
timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto o documento
consta di piu’ fogli il pubblico ufficiale appone la
propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per
le copie di atti e documenti informatici si applicano le
disposizioni contenute nell’art. 20. (L)
3. Nei casi in cui l’interessato debba presentare alle
amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia
autentica di un documento, l’autenticazione della copia
puo’ essere fatta dal responsabile del procedimento o da
qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la
documentazione, su esibizione dell’originale e senza
obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione
procedente. In tal caso la copia autentica puo’ essere
utilizzata solo nel procedimento in corso.».
― Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali» e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

Art. 3

Ulteriori accertamenti sulla sussistenza
delle condizioni di invalidita’ ed handicap

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4-decies del decreto-legge, gli
uffici scolastici, di cui all’articolo 1, comma 2, lettere c) e d),
in presenza di motivate ragioni richiedono ulteriori accertamenti
sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno
diritto alla fruizione dei benefici. I predetti accertamenti sono
svolti da una azienda sanitaria diversa da quella che ha esaminato la
documentazione ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992,
e successive modificazioni.
2. Gli uffici scolastici, indipendentemente dalle circostanze
indicate al comma 1, possono richiedere accertamenti con metodo a
campione. A tal fine, gli uffici interessati determinano
preventivamente i criteri di individuazione dei soggetti per i quali
si procede alla richiesta di accertamento. La previa determinazione
dei criteri e’ effettuata, di regola, in occasione dell’aggiornamento
delle graduatorie e, relativamente ai dirigenti scolastici, in
occasione della determinazione del calendario delle operazione di
immissione in ruolo. In sede di prima applicazione, i criteri di
individuazione sono determinati entro trenta giorni dall’entrata in
vigore del regolamento di esecuzione. I predetti criteri sono
pubblicati nei siti informatici delle rispettive amministrazioni.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la valutazione della situazione
sanitaria del richiedente la fruizione dei benefici e’ effettuata
dall’azienda sanitaria competente per l’area territoriale nella quale
hanno sede l’autorita’ scolastica o l’ufficio scolastico regionale
richiedente. Qualora i benefici siano richiesti per le condizioni di
handicap del familiare di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a),
l’ufficio scolastico dispone l’ulteriore accertamento delle
condizioni sanitarie del familiare medesimo presso un’azienda
sanitaria, territorialmente competente, avuto riguardo alla residenza
di questo ultimo. Qualora il familiare risieda nell’area territoriale
dell’azienda che ha rilasciato la certificazione originaria,
l’accertamento e’ effettuato da altra azienda sanitaria, ove
possibile nell’ambito della stessa regione.
4. In applicazione di quanto disposto all’articolo 20 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la richiesta di accertamento della
sussistenza delle condizioni di invalidita’ e di handicap di cui al
comma 1 e’ trasmessa contestualmente alla direzione provinciale
dell’INPS competente per il territorio di riferimento delle aziende
sanitarie individuate sulla base di criteri di cui al comma 3, al
richiedente i benefici e al familiare di questi, quando siano le
condizioni del familiare a legittimare la fruizione dei benefici.
5. Gli accertamenti, di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono avvenire
in violazione di quanto disposto dall’articolo 97, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’articolo 6,
comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione, e dal decreto attuativo del Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto col Ministero della salute, del 2 agosto
2007, relativo all’individuazione delle patologie rispetto alle quali
sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato
invalidante.

Art. 4 Insussistenza dei requisiti 1. Nel caso in cui sia comprovata la non sussistenza delle condizioni che danno diritto ad usufruire dei benefici, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 luglio 2010 Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca Gelmini Il Ministro della salute Fazio Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 340

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 25 novembre 2009, n. 56 Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
n. 22 del 25 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Finalita’ ed ambito di applicazione della legge

1. In attuazione dei principi e nel rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni indicati nella legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive
modificazioni ed integrazioni, la Regione stabilisce norme generali
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
2. La presente legge riconosce e promuove il contraddittorio e la
partecipazione collaborativa dei cittadini all’attivita’
amministrativa, nonche’ l’accesso ai relativi documenti e stabilisce
obiettivi di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
3. Le norme della presente legge sono applicate
dall’Amministrazione regionale, dai suoi enti strumentali o
dipendenti, nonche’ da altri soggetti privati, limitatamente
all’espletamento di funzioni amministrative per conto della Regione o
dei suoi enti.
4. In coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 17
agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio
regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e successive
modificazioni ed integrazioni, il Consiglio regionale – Assemblea
legislativa, nell’esercizio della propria autonomia, adotta i
necessari provvedimenti per l’attuazione delle disposizioni della
presente legge per quanto di
propria competenza.

Art. 2

Principi generali

1. L’attivita’ amministrativa della Regione, nel perseguimento
dei fini determinati dalla legge, e’ retta da criteri di
economicita’, efficacia, imparzialita’, democraticita’, pubblicita’,
proporzionalita’ e trasparenza.
2. La Regione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa,
agisce utilizzando strumenti del diritto privato, salvo che la legge
disponga diversamente.
3. In sede di revisione della disciplina dei singoli procedimenti
la Regione persegue obiettivi di:
a) semplificazione, snellimento delle procedure e degli
adempimenti istruttori, promuovendo la massima applicazione degli
istituti previsti dalla legge a tali fini;
b) trasparenza, massima partecipazione e coinvolgimento dei
soggetti interessati al procedimento, al fine di garantire il
rispetto degli interessi coinvolti;
c) proporzionalita’, al fine del perseguimento dell’interesse
pubblico con il minor sacrificio possibile degli interessi dei
privati per evitare o ridurre al minimo indispensabile le limitazioni
alle liberta’ degli interessati, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
4. Il procedimento amministrativo non puo’ essere aggravato o
ritardato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell’istruttoria, da accertarsi e comunicarsi agli
interessati da parte del responsabile del procedimento individuato ai
sensi dell’articolo 10.

Art. 3 Uso della telematica 1. Per conseguire maggiore efficienza e obiettivi di semplificazione nella propria attivita’, l’Amministrazione si avvale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione quali strumenti essenziali per la modernizzazione delle strutture, incentivandone l’uso nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati. La Regione favorisce l’uso di strumenti telematici con particolare riferimento all’utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni fra le proprie strutture.

Art. 4

Obbligo di adozione del provvedimento espresso e di comunicazione ai
destinatari

1. Ove il provvedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza,
ovvero il procedimento debba essere iniziato d’ufficio,
l’Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di
un provvedimento espresso.
2. Al destinatario deve essere comunicato il provvedimento
conclusivo del procedimento.
3. In ogni atto comunicato al destinatario sono indicati il
termine e l’autorita’ cui e’ possibile ricorrere.

Art. 5

Obbligo di motivazione

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi
ed il personale, deve essere motivato. La motivazione indica i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze
dell’istruttoria.
2. La motivazione non e’ richiesta per gli atti normativi e per
quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell’Amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme con
la comunicazione di quest’ultima e’ indicato e reso disponibile anche
l’atto a cui essa si richiama.

Art. 6

Criteri per l’adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi
economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad
enti pubblici e privati e’ subordinata alla predeterminazione ed alla
pubblicazione, nelle forme previste per i provvedimenti di carattere
generale, di appositi criteri e modalita’ da parte della Giunta
regionale, ove non siano gia’ stabiliti dalla legge o da
deliberazioni consiliari.
2. L’osservanza dei criteri di cui al comma 1 deve risultare nei
singoli provvedimenti di assegnazione dei benefici.

Art. 7

Termini del procedimento

1. Qualora non sia diversamente stabilito da disposizioni di
legge, o non sia stato individuato ai sensi del comma 2, il termine
per la conclusione del procedimento e’ di trenta giorni.
2. Con regolamento sono definiti i termini, non previsti da
disposizioni di legge e superiori a trenta giorni, entro i quali
devono concludersi i singoli procedimenti; al fine di garantire la
piu’ sollecita conclusione del procedimento tenuto conto della
complessita’ dello stesso, i termini di cui al presente comma non
possono superare i novanta giorni, salvo quanto stabilito al comma 3.
3. Il termine del procedimento puo’ essere stabilito entro il
limite massimo di centottanta giorni, in presenza di casi
specificamente individuati, tenuto conto della sostenibilita’ dei
tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della
natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare
complessita’ del procedimento.
4. Qualora il procedimento sia ad istanza di parte, il termine
decorre dalla data di assunzione della domanda al sistema di
Protocollo informatico della struttura. Qualora l’iniziativa che apre
il procedimento sia d’ufficio, il termine decorre dal compimento del
primo atto d’impulso.

Art. 8 Sospensione dei termini 1. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti si intendono sospesi: a) in pendenza dei termini per l’acquisizione di informazioni e certificazioni concernenti fatti, stati e qualita’ non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; b) in pendenza dell’adozione e della trasmissione alla Regione di atti e provvedimenti, ivi compresi pareri e valutazioni tecniche, di enti o di organi esterni, allorche’ tali atti o provvedimenti costituiscano fasi del procedimento amministrativo. 2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 e’ comunicata all’interessato contestualmente alla richiesta degli atti, pareri o documenti.

Art. 9 Individuazione delle unita’ organizzative responsabili del singolo procedimento 1. Le unita’ organizzative responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche’ dell’adozione o della promozione del provvedimento sono le strutture individuate dalla Giunta regionale mediante gli atti adottati per la definizione dell’assetto organizzativo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 10 Responsabile del procedimento 1. Il dirigente di ciascuna struttura provvede ad assegnare a se’ o ad altro dipendente, in relazione alla rilevanza dell’istruttoria ed al carico di lavoro, la responsabilita’ dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. 2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, e’ considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto alla struttura. 3. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, la responsabilita’ decorre dalla data di assunzione della domanda al sistema di Protocollo informatico della struttura per il dirigente e, per gli altri responsabili del procedimento, dal momento di assegnazione della pratica agli stessi. 4. Per i procedimenti ad iniziativa d’ufficio, la responsabilita’ decorre dal momento in cui si verifica il fatto previsto dalla normativa ovvero dal primo atto d’impulso per il dirigente e, per gli altri responsabili del procedimento, dal momento di assegnazione della pratica agli stessi.

Art. 11

Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita’,
i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti
per l’emanazione del provvedimento;
b) accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli
atti necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito
svolgimento dell’istruttoria. In particolare, puo’ chiedere il
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e puo’ esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le
conferenze di servizi di cui all’articolo 19;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) provvede agli adempimenti previsti dall’articolo 17, comma
2, e dall’articolo 22;
f) provvede a tutti gli adempimenti per una adeguata e
sollecita conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini di
cui all’articolo 7, adottando, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti all’organo
competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento,
non puo’ discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale.

Art. 12

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Qualora non sussistano specifiche ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerita’ del procedimento, il
responsabile dello stesso, entro dieci giorni dalla sua designazione,
comunica, con le modalita’ previste dall’articolo 13, l’avvio del
procedimento ai soggetti indicati ai commi 2 e 3.
2. La comunicazione e’ trasmessa ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale e’ destinato a produrre effetti diretti
ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
3. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui
al comma 1, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio
a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, l’Amministrazione e’ tenuta a fornire loro
notizia dell’inizio del procedimento.
4. Il responsabile del procedimento ha facolta’, previa
motivazione da inserire agli atti, di dare inizio all’istruttoria e,
se del caso, di promuovere provvedimenti cautelari, anche prima
dell’effettuazione delle comunicazioni di cui al presente articolo
qualora cio’ si renda necessario per la salvaguardia dell’interesse
pubblico.

Art. 13

Modalita’ e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione
personale ai soggetti di cui all’articolo 12 dell’avvio del
procedimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La comunicazione deve indicare:
a) la struttura competente e il dipendente responsabile del
procedimento;
b) l’oggetto del procedimento;
c) la struttura presso cui e’ possibile prendere visione degli
atti;
d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i
rimedi in caso di inerzia dell’Amministrazione;
e) la data di presentazione dell’istanza, nei procedimenti
avviati ad istanza di parte.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il
responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di
cui al comma 2 mediante forme di pubblicita’ idonee stabilite volta
per volta dall’Amministrazione.
4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo’
esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la
comunicazione e’ prevista.

Art. 14

Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento
negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti.
2. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per
concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla
data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo del medesimo comma.
Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e’ data
ragione nella motivazione del provvedimento finale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali.

Art. 15 Intervento nel procedimento 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche’ i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta’ di intervenire nel procedimento mediante apposita istanza, motivata in ordine al pregiudizio medesimo, da presentarsi entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento o di quello fissato per la proposta della Giunta regionale nel procedimento di competenza del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa, sempre che il procedimento stesso non si sia gia’ concluso.

Art. 16

Diritti dei soggetti interessati

1. I soggetti di cui all’articolo 12 e quelli intervenuti ai
sensi dell’articolo 15 hanno diritto di:
a) prendere visione degli atti del procedimento, salvi i casi
di esclusione previsti dall’articolo 24 della l. 241/1990 e
successive modificazioni e integrazioni;
b) presentare memorie scritte e documenti entro il termine di
cui all’articolo 15.
2. L’Amministrazione regionale ha l’obbligo di valutare le
memorie e i documenti di cui al comma 1, lettera b), entro i termini
di conclusione del procedimento ove siano pertinenti all’oggetto del
procedimento medesimo e di tenerne conto nella redazione del
provvedimento finale, dando motivazione del loro accoglimento o della
loro reiezione.

Art. 17

Accordi con gli interessati

1. Le proposte e le osservazioni presentate a norma dell’articolo
16, comma 1, lettera b), ove non siano di pregiudizio ai diritti dei
terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse,
possono essere accolte e formare oggetto di accordi con gli
interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al
comma 1, il responsabile del procedimento puo’ predisporre un
calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
3. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati, a pena
di nullita’, per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto,
i principi generali in materia di obbligazioni e contratti in quanto
compatibili.
4. Per l’Amministrazione le ipotesi di accordo sono sottoscritte
dal dirigente della struttura competente per materia.
5. Gli accordi sono approvati dall’organo competente nelle forme
previste per il provvedimento finale e soggiacciono ai controlli
previsti per quest’ultimo.
6. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l’Amministrazione regionale puo’ recedere unilateralmente
dall’accordo di cui al comma 1, salvo l’obbligo di provvedere alla
liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
7. Per le controversie in materia di formazione, conclusione ed
esecuzione degli accordi di cui al presente articolo si applica
l’articolo 11, comma 5, della l. 241/1990 e successive modificazioni
e integrazioni.

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Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2010, n. 179 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste concernenti l’istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 257 del 3-11-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo Statuto speciale della regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista
dall’articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall’articolo
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle
d’Aosta/Vallee d’Aoste, espresso nella seduta del 26 maggio 2010;
Visto il parere della Corte dei conti a sezioni riunite in sede
consultiva, espresso nell’adunanza del 29 luglio 2010, ai sensi
dell’articolo 1 del R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla
legge 2 giugno 1939, n. 739;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 settembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. E’ istituita la sezione di controllo della Corte dei conti per
la regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste, con sede in Aosta.
2. La sezione di controllo regionale esercita, nel rispetto
dell’ordinamento regionale ed ai sensi dell’articolo 3, commi 4, 5 e
6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell’ambito dei programmi
annuali dalla stessa deliberati anche sulla base delle richieste
della regione, il controllo sulla gestione dell’amministrazione
regionale e degli enti strumentali, ai fini del referto al Consiglio
regionale, nonche’ il controllo sulla gestione degli enti locali
territoriali e loro enti strumentali e delle altre istituzioni
pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, per riferirne agli
organi rappresentativi di detti enti.
3. La sezione, nell’esercizio del controllo sulla gestione, valuta
le deduzioni delle amministrazioni controllate, evidenziandole nei
referti di cui sopra, ed esamina i risultati dei controlli interni
eventualmente effettuati. Il controllo comprende anche la verifica
della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti
con fondi comunitari; tale attivita’ deve adeguarsi ai sistemi di
controllo espressamente previsti collateralmente ai sistemi
gestionali, dalle specifiche normative dell’ Unione europea.
4. La sezione delibera il programma annuale di cui al comma 2,
tenendo conto degli altri controlli esterni gia’ programmati o
effettuati, al fine di evitare la duplicazione dei controlli.
5. La sezione, a richiesta del Consiglio regionale, procede alla
valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che
comportino spese riferendone con una o piu’ relazioni al consiglio
stesso; a richiesta dell’amministrazione controllata, puo’ rendere
motivati avvisi sulle materie di contabilita’ pubblica.
La sezione puo’ fare autonoma applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2 dell’articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, nei
confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. Le
funzioni attribuite al Ministro competente si intendono conferite ai
rispettivi organi di governo e l’obbligo di riferire al Parlamento e’
da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee.
6. La sezione inoltre esercita, ai sensi delle disposizioni
vigenti, il controllo sugli atti e attivita’ delle amministrazioni
dello Stato aventi sede nella regione.
7. Alla sezione si intendono assegnate tutte le altre funzioni
previste per le sezioni regionali della Corte dei conti in quanto
compatibili con il presente decreto o da esso non espressamente
derogate o modificate.

Art. 2

1. La sezione di cui all’articolo 1 e’ composta da un presidente di
sezione della Corte dei conti e da cinque magistrati, due dei quali
con la qualifica di consigliere della Corte medesima.
2. Gli altri tre magistrati di cui al comma 1 sono nominati,
sentito il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, dal
Consiglio dei Ministri, su designazione uno della Giunta regionale,
uno del Consiglio regionale ed uno del Consiglio permanente degli
enti locali.
Le designazioni avvengono tra le seguenti categorie di soggetti:
a) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori,
ordinaria, contabile ed amministrativa;
b) professori ordinari di universita’, anche a riposo, in materie
di diritto pubblico;
c) dirigenti apicali dello Stato o del Comparto unico regionale,
anche a riposo;
d) avvocati, iscritti al relativo Albo professionale da non meno
di dieci anni e che abbiano svolto significativa attivita’ nel
settore di diritto pubblico.
3. Per i magistrati di cui al comma 2 operano le incompatibilita’
di legge; gli stessi non possono esercitare attivita’ professionale o
imprenditoriali per il periodo di appartenenza alla Corte dei conti.
Tali magistrati assumono la qualifica di consigliere della Corte dei
conti e durano in carica sette anni con mandato non rinnovabile; in
ogni caso non rimangono in servizio oltre il limite massimo di eta’
previsto dalla legge per i magistrati della Corte dei conti.
4. Il Presidente della sezione designa il consigliere che potra’
sostituirlo.
5. Alla sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta/Vallee
d’Aoste non si applica la norma di cui all’articolo 7, comma 8-bis,
della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 3

1. Il Presidente della sezione ripartisce le diverse funzioni della
sezione tra collegi individuati per materie.
2. I collegi sono composti da quattro magistrati; alla loro
composizione provvede annualmente il Presidente della sezione. Alla
composizione dei collegi si procede tenendo conto della specificita’
delle materie di cui al comma 1 e della specializzazione dei
magistrati.
3. Il presidente attribuisce le indagini di controllo sulla
gestione all’inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai
programmi. I magistrati riferiscono l’esito dell’indagine di
controllo sulla gestione alla sezione regionale, ove ne abbia
competenza, ai fini delle deliberazioni, delle relazioni e
dell’assunzione delle altre deliberazioni di cui all’articolo 3,
comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.

Art. 4 1. Il collegio delibera con la presenza di quattro magistrati di cui due scelti tra quelli nominati ai sensi del comma 2 dell’articolo 2. In caso di parita’ nelle votazioni prevale il voto del Presidente del collegio. 2. La sezione plenaria ha competenza riservata per l’approvazione del programma annuale di controllo, per controllo sull’evoluzione per la spesa del personale, per la risoluzione delle questioni di massima ad esse sottoposte dai collegi. Alla sezione regionale di controllo della Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste non si applica la norma di cui all’articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 5

1. Presso la sezione e’ istituito un servizio con compiti di
collaborazione, revisione e istruttori, anche nel settore delle
analisi tecnico economiche, esecutivi e di segreteria. Il servizio e’
posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei
magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati.

Art. 6

1. Fino alle nomine di cui all’articolo 2 la sezione e’ integrata
da un corrispondente numero di magistrati incaricati dal consiglio di
presidenza della Corte dei conti.

Art. 7 1. Gli oneri finanziari di cui all’articolo 2, comma 2, e quelli necessari all’istituzione e funzionamento del servizio di cui all’articolo 5 sono a carico del bilancio regionale. A tale fine l’amministrazione regionale di intesa con la sezione stessa, individua e mette a disposizione risorse umane beni immobili e mobili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 5 ottobre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/