LEGGE 23 maggio 2011, n. 74 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 2011

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 122 del 27-5-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti
per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze
di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 23 maggio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4220):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Tremonti) in data 28
marzo 2011.
Assegnato alle commissioni riunite I (affari costituzionali) e IV
(difesa), in sede referente, il 29 marzo 2011, con pareri della
commissione per la legislazione e delle commissioni II, V, XI e XIII.
Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 5, 6,
12, 13 e 14 aprile 2011.
Esaminato in aula il 27 aprile 2011 ed approvato il 3 maggio
2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2716):
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (affari costituzionali)
e 4ª (difesa), in sede referente, il 4 maggio 2011 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 9ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 5
ed il 17 maggio 2011.
Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 4ª, in sede
referente, il 17 e 18 maggio 2011.
Esaminato in aula il 17 maggio 2011 ed approvato il 18 maggio
2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 91 Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 145 del 24-6-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, recante la legge di contabilita’ e finanza pubblica;
Visto l’articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
che ha delegato il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi
per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione
della finanza pubblica;
Visto l’articolo 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
che ha istituito il Comitato per i principi contabili delle
amministrazioni pubbliche per la predisposizione dei decreti
legislativi di cui al comma 1 della legge medesima;
Vista la legge 1° ottobre 2010, n.163, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n.125, ed in
particolare l’articolo 1, comma 2, che ha individuato il termine per
l’adozione dei decreti legislativi nel 31 maggio 2011;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 aprile 2011;
Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 maggio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, del lavoro e delle politiche
sociali e della salute;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni fondamentali

1. Ai fini del presente decreto:
a) per amministrazioni pubbliche si intendono le amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed
organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
b) per unita’ locali di amministrazioni pubbliche si intendono le
articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di
autonomia gestionale e contabile, individuate con propri
provvedimenti dalle amministrazioni di cui alla lettera a), non
indicate autonomamente nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ivi recepite;
c) per soggetti utilizzatori del sistema di bilancio si intendono
i cittadini, gli organi di governo dell’ente, gli amministratori
pubblici, gli organi di controllo, le altre amministrazioni pubbliche
ed ogni altro organismo strumentale alla gestione dei servizi
pubblici, le istituzioni preposte al controllo della finanza
pubblica, gli organismi internazionali competenti per materia, i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i finanziatori, i
creditori ed altri soggetti che utilizzano il sistema dei bilanci per
soddisfare esigenze informative al fine di sviluppare la propria
attivita’ decisoria di tipo istituzionale.

Art. 2

Oggetto e destinatari

1. Il presente decreto disciplina l’armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche,
al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica
attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di
programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.
2. Le amministrazioni pubbliche conformano i propri ordinamenti
finanziari e contabili ai principi contabili generali contenuti
nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente
decreto, e uniformano l’esercizio delle funzioni di programmazione,
gestione, rendicontazione e controllo a tali principi, che
costituiscono regole fondamentali, nonche’ ai principi contabili
applicati definiti con le modalita’ di cui all’articolo 4, comma 3.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52, comma 4, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 3 Finalita’ e ambito di applicazione 1. Le amministrazioni pubbliche, nel dare piena attuazione ai principi contabili generali di cui all’articolo 2, comma 2, perseguono gli obiettivi di: a) promuovere l’armonizzazione delle procedure contabili, connesse ai diversi sistemi contabili e di bilancio, al fine di rappresentare in maniera veritiera e corretta, attraverso il sistema dei bilanci, le scelte programmatiche, amministrative e gestionali dell’amministrazione; b) coordinare i principi contabili generali con quelli relativi al consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche; c) consentire ai gestori dei sistemi contabili e di bilancio, nonche’ ai responsabili dei servizi finanziari, l’applicazione corretta ed efficace delle norme; d) coadiuvare gli organi di revisione e di controllo nel verificare che il sistema dei bilanci e le relative informazioni contabili pubbliche risultino conformi ai principi di efficienza ed efficacia; e) assistere gli utilizzatori del sistema dei bilanci pubblici nell’esame delle informazioni in essi contenute.

Art. 4

Piano dei conti integrato

1. Al fine di perseguire la qualita’ e la trasparenza dei dati di
finanza pubblica, nonche’ il miglioramento della raccordabilita’ dei
conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei
conti nell’ambito delle rappresentazioni contabili, le
amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilita’ finanziaria,
sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato,
costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di
contabilita’ finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto
secondo comuni criteri di contabilizzazione.
2. Le voci del piano dei conti sono definite in coerenza con il
sistema delle regole contabili di cui all’articolo 2, comma 2,
nonche’ con le regole definite in ambito internazionale dai
principali organismi competenti in materia, con modalita’ finalizzate
a garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009, del
Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del
protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al
Trattato che istituisce la Comunita’ europea, e successive
modificazioni.
3. Con uno o piu’ regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su
proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sono definiti:
a) le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce;
b) la revisione delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, tenendo conto
anche di quanto previsto dal titolo III del presente decreto;
c) i principi contabili riguardanti i comuni criteri di
contabilizzazione, cui e’ allegato un nomenclatore contenente le
definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per
ciascun comparto suddiviso per tipologia di enti, al quale si
conformano i relativi regolamenti di contabilita’.
4. La disciplina di cui alle lettere a) e c) del comma 3 e’ redatta
in conformita’ a quanto previsto al comma 2. I successivi
aggiornamenti del piano dei conti, predisposti dal dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, sono approvati con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del medesimo
Ministero. Ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono definite le codifiche SIOPE secondo la
struttura del piano dei conti di cui al presente comma.
5. Il piano dei conti di cui al comma 1, strutturato
gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio, individua gli
elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili
assicurate dalle amministrazioni, ai fini del consolidamento e del
monitoraggio, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione
dei conti delle amministrazioni pubbliche, ed in conformita’ con
quanto stabilito dal comma 3.
6. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite
le amministrazioni vigilanti, da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, per
gruppi omogenei di enti che svolgono attivita’ similare, ulteriori
livelli gerarchici di dettaglio del comune piano dei conti, utili
alla rilevazione delle operazioni tipiche svolte dagli stessi e
comuni a tutti gli enti del gruppo. Le strutture delle codifiche dei
vari comparti devono essere coerenti, al fine di assicurare le
informazioni necessarie al consolidamento dei conti di cui al comma
5.
7. Le amministrazioni pubbliche, in relazione alla specificita’
delle proprie attivita’ istituzionali, definiscono gli ulteriori
livelli gerarchici utili alla rilevazione di ciascuna risorsa,
ottimizzandone la struttura in funzione delle proprie finalita’,
fermo restando la riconducibilita’ delle voci alle aggregazioni
previste dal piano dei conti di cui ai commi 3 e 5.
8. Gli schemi dei regolamenti di cui al presente articolo sono
trasmessi alle Camere affinche’ su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti entro 60 giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine per l’espressione dei pareri, i
regolamenti possono essere adottati.

Art. 5

Finalita’ del piano dei conti

1. Il piano dei conti, mediante un sistema integrato di
scritturazione contabile finalizzato alla classificazione delle
operazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, e all’adozione
del sistema di regole contabili comuni, obiettiva:
a) l’armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni
pubbliche, con esclusione di quelle di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplinate dagli
articoli 16 e 17 del presente decreto;
b) l’integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di
natura finanziaria e quelle di natura economica;
c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e
rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi e dei ricavi,
nonche’ il monitoraggio in corso d’anno degli andamenti di finanza
pubblica delle amministrazioni pubbliche, anche secondo
l’articolazione nei sottosettori delle amministrazioni centrali,
degli enti di previdenza e delle amministrazioni locali, in
coordinamento con quanto previsto all’articolo 2, comma 2, lettera
h), dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni;
d) una maggiore tracciabilita’ delle informazioni nelle varie
fasi di rappresentazione della manifestazione contabile in termini di
competenza finanziaria, economica, cassa e patrimonio;
e) una maggiore attendibilita’ e trasparenza dei dati contabili,
valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici, attraverso
l’analisi delle scritturazioni contabili rilevate con le modalita’ di
cui all’articolo 4, comma 1.
2. I macroaggregati di cui agli articolo 10 e 11, sono determinati
in coerenza con la struttura del piano dei conti.

Art. 6

Sistema integrato di scritturazione contabile

1. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, disciplinate dagli articoli 16 e 17, adottano un sistema
integrato di scritturazione contabile che consenta la registrazione
di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante nei termini di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), e che assicuri
l’integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria
con quelle di natura economica e patrimoniale.
2. Il piano dei conti economico-patrimoniale, di cui all’articolo
4, comma 1, comprende i conti necessari per le operazioni di
integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le
modalita’ ed i tempi necessari alle esigenze conoscitive della
finanza pubblica.
3. Il sistema integrato di scritture contabili di cui al comma 1
consente di:
a) rendere disponibili da parte di ciascuna amministrazione le
informazioni contabili necessarie per la valutazione dell’efficacia,
dell’efficienza e dell’economicita’ della propria attivita’ mediante
la rilevazione dei fatti amministrativi connessi all’impiego delle
risorse umane e strumentali;
b) semplificare il monitoraggio a livello nazionale della finanza
pubblica e favorire l’acquisizione delle informazioni richieste dagli
organismi internazionali, nonche’ il rispetto degli impegni assunti
in sede europea.
4. Al fine di permettere alle amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1 di adeguare i propri sistemi informativi e contabili, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall’esercizio
finanziario 2014.

Art. 7 Piano dei conti e struttura dei documenti contabili 1. Il livello del piano dei conti, individuato ai sensi dell’articolo 4, commi 3, 5 e 6, rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. 2. Ciascuna voce del piano dei conti deve corrispondere in maniera univoca ad una unita’ elementare di bilancio finanziario. Nel caso in cui non sia corrispondente all’articolazione minima del piano, l’unita’ elementare di bilancio deve essere strutturata secondo l’articolazione che consenta la costruzione degli allegati e degli schemi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, con il dettaglio richiesto per il monitoraggio ed il consolidamento dei dati di finanza pubblica. 3. Al fine di fornire supporto all’analisi degli scostamenti tra dati di previsione e di consuntivo, il bilancio annuale di previsione e il rendiconto dell’esercizio presentano, in un apposito allegato conoscitivo, la disaggregazione delle voci del piano dei conti conformemente a quanto previsto all’articolo 4, commi 3, 5 e 6, secondo la rappresentazione sia della contabilita’ finanziaria, sia della contabilita’ economica. 4. Le informazioni e gli schemi contabili resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche per il monitoraggio e il consolidamento dei dati in corso d’anno sono redatti secondo lo schema di articolazione del piano dei conti predisposto ai sensi del presente articolo.

Art. 8 Definizione della transazione elementare e sua codificazione 1. Ogni atto gestionale posto in essere dal funzionario responsabile per realizzare le finalita’ proprie di ciascun programma, definiti ai sensi degli articoli 10 e 11, costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare. 2. Ciascuna transazione elementare e’ caratterizzata da un codice che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente i piani dei conti finanziario, economico e patrimoniale. 3. In mancanza di una codifica univoca e completa che identifichi la transazione elementare nelle varie fasi dell’entrata e della spesa i funzionari responsabili non possono dare esecuzione alle relative transazioni. 4. Le transazioni elementari consentono la tracciabilita’ di tutte le operazioni contabili e la movimentazione delle relative voci elementari di bilancio, come definite dall’articolo 7, comma 2. La movimentazione delle unita’ elementari di bilancio, per la parte della spesa, deve essere contenuta entro i limiti delle risorse finanziarie ivi appostate. 5. Ciascuna transazione elementare deve contenere le seguenti informazioni: a) Codice identificativo della missione, per le spese; b) Codice identificativo del programma, per le spese; c) Codice identificativo della classificazione COFOG al secondo livello, per le spese; d) Codice identificativo del centro di responsabilita’; e) Codice identificativo del centro di costo cui la transazione fa riferimento, per le spese; f) Codice della voce del piano dei conti, per entrate, spese, costi, oneri, ricavi e proventi; g) Codici identificativi del soggetto erogatore e del destinatario del trasferimento ove la transazione intervenga tra due amministrazioni pubbliche; Codice identificativo delle entrate ricorrenti e non ricorrenti; h) Codice identificativo delle transazioni con l’Unione europea; i) Codice unico di progetto, identificativo del progetto d’investimento pubblico realizzato dall’amministrazione. 6. In mancanza di uno o piu’ codici di cui al comma 5, i funzionari responsabili non possono eseguire le relative transazioni. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a partire dall’esercizio finanziario 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita’ per l’attuazione del presente articolo. Lo schema di decreto e’ trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati. Il decreto di cui al presente comma e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 9 Omogeneita’ della classificazione delle spese 1. Al fine di consentire la confrontabilita’ dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche secondo le classificazioni di cui al regolamento (CE) n. 2223/96, del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, nonche’ allo scopo di assicurare la trasparenza del processo di allocazione delle risorse e di destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, le amministrazioni pubbliche adottano una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalita’ della spesa secondo l’articolazione per missioni e programmi.

Art. 10

Definizione del contenuto di missione e programma

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi integra
il sistema di regole contabili di cui al presente decreto. In
conformita’ a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, le missioni rappresentano le funzioni
principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni pubbliche nell’utilizzo delle risorse finanziarie,
umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli
aggregati omogenei di attivita’ volte a perseguire le finalita’
individuate nell’ambito delle missioni.

Art. 11

Criteri per la specificazione e classificazione delle spese

1. In attuazione dell’articolo 10, unitamente alle rilevazioni
contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i
documenti di bilancio previsivi e consuntivi rappresentano la
classificazione delle spese, sulla base dello schema di cui
all’allegato 2, secondo:
a) missioni, definite in base allo scopo istituzionale
dell’amministrazione pubblica, come individuato dalla legge e dallo
statuto, in modo da fornire la rappresentazione delle singole
funzioni politico-istituzionali perseguite con le risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili. Al fine di assicurare
un piu’ agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le
missioni sono definite sulla base di indirizzi adottati con decreto
del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministeri vigilanti, e si
assume quale termine di riferimento l’individuazione delle missioni
nel bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) programmi, configurati come le unita’ di rappresentazione del
bilancio che identificano in modo sintetico gli aggregati omogenei di
attivita’ realizzate dall’amministrazione pubblica per il
perseguimento delle finalita’ individuate nell’ambito di ciascuna
missione;
c) macroaggregati, che costituiscono un’articolazione dei
programmi secondo la natura economica della spesa. Al fine di
garantire la coerenza della rappresentazione secondo l’aspetto
economico, le missioni e i programmi sono definiti nel rispetto dei
macroaggregati come individuati per il bilancio dello Stato ai sensi
dell’articolo 25, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. L’integrazione e la modifica dei predetti macroaggregati,
nonche’ l’ulteriore livello di disaggregazione, sono definite con
riferimento al comune piano dei conti integrato, nel rispetto di
quanto previsto dal Titolo II, fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 40, comma 2, lettera e), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196;
d) classificazione delle spese come rimodulabili e non
rimodulabili per le quali si applicano le disposizioni in materia di
flessibilita’ di bilancio previste dall’allegato 1.
2. La realizzazione di ciascun programma e’ attribuita ad un unico
centro di responsabilita’ amministrativa, corrispondente all’unita’
organizzativa individuata in conformita’ con i regolamenti di
organizzazione, nonche’ con altri idonei provvedimenti adottati dalle
singole amministrazioni pubbliche.
Ferma restando l’autonomia delle amministrazioni pubbliche
nell’individuazione dei programmi di propria pertinenza, al fine di
permettere un’analisi coordinata dei risultati dell’azione
amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una
maggiore effettivita’ del consolidamento funzionale dei dati
contabili, la coerenza della registrazione delle operazioni e’
assicurata mediante la determinazione di regole univoche di
ripartizione delle voci di bilancio. A tal fine, il programma e’
corredato con l’indicazione della corrispondente codificazione della
nomenclatura COFOG di secondo livello, secondo la struttura di
corrispondenza desumibile dall’allegato al disegno di legge di
bilancio annuale contenente il riepilogo delle dotazioni secondo
l’analisi funzionale, ai sensi dell’articolo 21, comma 11, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nel caso di corrispondenza
non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, sono
individuate due o piu’ funzioni COFOG con l’indicazione delle
percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di
esse.
3. Il decreto di cui al comma 1, lettera a), e’ adottato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il relativo schema e’ trasmesso alle Camere per
l’espressione del parere, da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro
trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
puo’ essere adottato.
4. Le amministrazioni pubbliche, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, adottano una
specifica regolamentazione interna adeguando, ove necessario, i
regolamenti di amministrazione e contabilita’.

Art. 12

Classificazione delle spese del bilancio degli organismi qualificati
come unita’ locali di amministrazioni pubbliche

1. Per le unita’ locali delle amministrazioni pubbliche, le
amministrazioni vigilanti assicurano il raggiungimento degli
obiettivi di cui all’articolo 9, con modalita’ stabilite con proprio
decreto di natura non regolamentare, adottato di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Gli schemi di decreto, da
adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere
adottati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2011, n. 108 Regolamento di organizzazione del Ministero della salute.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 162 del 14-7-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita’
svolta dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, ed in
particolare articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l’articolo 1, comma 404 e
seguenti;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l’articolo 74, che provvede alla riduzione degli assetti
organizzativi;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ed in particolare
l’articolo 2, commi 8-bis, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies;
Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per
garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129, e successive modificazioni, recante regolamento di
organizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 novembre 2008, recante la ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 giugno 2010, recante individuazione, in via provvisoria, del
contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta
collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero della salute, in attuazione dell’articolo 1, comma 6,
della legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2010;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della
legge 18 giugno 2009, n. 69;
Ritenuto di dover provvedere in attuazione del citato decreto
legislativo n. 235 del 2010 a determinare i nuovi ulteriori compiti
attribuiti alla Direzione generale competente in materia di
innovazione e tecnologie;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative in data 14
luglio 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 novembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2011;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per le riforme per il federalismo;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione del Ministero della salute

1.Il Ministero della salute, di seguito denominato «Ministero», al
quale sono attribuite le funzioni di carattere sanitario previste
dalla normativa vigente, si articola nei tre dipartimenti di cui
all’articolo 2 e nell’Ufficio generale delle risorse,
dell’organizzazione e del bilancio di cui all’articolo 9.
2. Presso il Ministero operano il Consiglio superiore di sanita’,
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
e il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al
decreto del Ministro della salute in data 26 luglio 2007.

Art. 2 Dipartimenti del Ministero 1. I dipartimenti di cui all’articolo 1, comma 1, sono i seguenti: a) Dipartimento della sanita’ pubblica e dell’innovazione; b) Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale; c) Dipartimento della sanita’ pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute. 2. I dipartimenti di cui al comma 1 assicurano l’esercizio organico, coordinato e integrato delle funzioni del Ministero ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni. 3. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti sono conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il capo del dipartimento conferisce a uno dei dirigenti preposti agli uffici di cui al comma 4 le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. 4. I dipartimenti sono articolati in uffici di livello dirigenziale generale, di seguito denominati «direzioni generali». I dirigenti preposti ai predetti uffici e il direttore dell’Ufficio generale delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio conferiscono a un dirigente di seconda fascia le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. 5. I capi dei dipartimenti, esercitano i poteri e le funzioni di cui all’articolo 5, commi 3 e 5, del citato decreto legislativo n 300 del 1999; i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun dipartimento dipendono funzionalmente dal capo del dipartimento. 6. Nell’ambito di ogni dipartimento ciascuna Direzione generale svolge i compiti in materia di contenzioso connesso alle attivita’ di rispettiva competenza assumendone la responsabilita’. Il coordinamento del contenzioso afferente piu’ direzioni dello stesso Dipartimento e’ assicurato dal capo dipartimento. Il coordinamento del contenzioso tra piu’ dipartimenti o tra i dipartimenti e l’Ufficio generale di cui all’articolo 9, comma 1, e’ rimesso alle indicazioni della Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti di cui al comma 10. 7. Nell’esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo, il capo del dipartimento opera in modo da sviluppare la programmazione delle attivita’ e dei processi, la collaborazione e l’integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di piu’ strutture operative. 8. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attivita’ degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il dipartimento nelle relazioni con l’esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro; cura, sentito l’Ufficio generale delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio, la mobilita’ del personale non dirigenziale fra gli uffici centrali delle direzioni generali che fanno capo al dipartimento. 9. Ciascuna Direzione generale provvede alle attivita’ connesse all’espletamento degli atti di gara concernenti le rispettive competenze, assumendone le relative responsabilita’. 10. La Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti del Ministero, di seguito denominata «Conferenza», alla quale possono essere invitati i direttori generali per le materie di competenza, svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attivita’ di piu’ dipartimenti e puo’ formulare proposte al Ministro per l’emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo tra dipartimenti. La Conferenza elabora linee e strategie generali in materia di coordinamento delle attivita’ informatiche, nonche’, con la presenza del direttore dell’Ufficio generale delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio, in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata. Essa elabora altresi’ proposte per la pianificazione delle attivita’ del Centro polifunzionale per la salute pubblica. La Conferenza si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l’anno in date concordate fra i capi dei dipartimenti e, in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno un capo dipartimento. La Conferenza si riunisce inoltre su richiesta del Ministro, per questioni che investono i rapporti fra il livello politico e l’alta dirigenza del Ministero. La Conferenza, quando non sia presente il Ministro, e’ presieduta dal capo dipartimento con maggiore anzianita’ di incarico o, a parita’ di anzianita’ di incarico, dal capo dipartimento piu’ anziano.

Art. 3

Funzioni del Dipartimento della sanita’ pubblica
e dell’innovazione

1. Il Dipartimento della sanita’ pubblica e dell’innovazione, nel
rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, provvede alle attivita’ di
coordinamento e vigilanza e di diretto intervento di spettanza
statale in tema di: tutela della salute, tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela dell’ambiente e delle
condizioni di vita e di benessere delle persone; promozione e
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia
sanitaria; finanziamento e vigilanza sugli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e su altri enti o istituti nazionali
previsti dalla legge; relazioni istituzionali in ambito nazionale;
relazioni internazionali; informazione e comunicazione agli operatori
e ai cittadini.
2. Nell’ambito del Dipartimento opera il Centro nazionale per la
prevenzione e il controllo delle malattie – CCM, istituito
dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2004, n. 138. Il Dipartimento cura inoltre i rapporti con le
associazioni operanti nel settore della salute alle quali partecipa
il Ministero.
3. Il Capo del Dipartimento svolge anche, nelle relazioni europee e
internazionali, le funzioni di Chief Medical Officer ove abbia la
qualifica di dirigente in possesso di professionalita’ medica; quando
il Capo del Dipartimento non abbia tale requisito, le predette
funzioni sono espletate dal Direttore generale della prevenzione,
qualora in possesso di professionalita’ medica. Il Ministro puo’
conferire le funzioni di cui al primo periodo, anche con riferimento
a singoli eventi o riunioni in ambito europeo o internazionale, ad
altro capo dipartimento o direttore generale del Ministero in
possesso di professionalita’ medica.
4. Nell’ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non
diversamente disciplinato, le direzioni generali del Dipartimento
esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla
normativa vigente e assicurano il funzionamento delle segreterie
delle commissioni che operano nelle predette materie.

Art. 4 Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della sanita’ pubblica e dell’innovazione 1. In relazione alle funzioni di cui all’articolo 3, il Dipartimento della sanita’ pubblica e dell’innovazione e’ articolato nelle seguenti direzioni generali: a) Direzione generale della prevenzione; b) Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti; c) Direzione generale dei rapporti europei e internazionali; d) Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali. 2. La Direzione generale della prevenzione, di cui al comma 1, lettera a), svolge le seguenti funzioni: sorveglianza epidemiologica; promozione della salute, con particolare riguardo alle fasce di popolazione vulnerabili (quali gli anziani, il settore materno infantile, l’eta’ evolutiva, le persone affette da patologie croniche e/o da malattie di rilievo sociale, i disabili, le persone non autosufficienti, le persone con problemi di salute mentale); prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ivi incluse le altre competenze sanitarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; degli incidenti in ambito stradale e domestico e nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie; prevenzione delle dipendenze; prevenzione universale delle esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici nell’ambiente naturale, nell’ambiente di vita, nelle acque destinate al consumo umano e nell’ambiente di lavoro; profilassi internazionale; prevenzione nella popolazione a rischio, con particolare riguardo ai programmi organizzati di screening; prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia, con particolare riguardo all’integrazione sanitaria e socio-sanitaria; tutela della salute con riferimento a sangue ed emoderivati trapianto di organi biotecnologie con particolare riferimento al loro impiego e alle procedure autorizzative concernenti attivita’ riguardanti microrganismi ed organismi geneticamente modificati; terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico; aspetti connessi alla protezione civile; acque minerali; coordinamento funzionale degli uffici di sanita’ marittima, aerea e di frontiera (USMAF), fatte salve le competenze della Direzione generale di cui all’articolo 8, comma 3; direzione operativa del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, di cui all’articolo 3, comma 2. 3. La Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti, di cui al comma 1, lettera b), svolge le seguenti funzioni: promozione e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria, anche attraverso forme di cofinanziamento pubblico-privato, e funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; valutazione dei progetti di ricerca finanziati dal Ministero; disciplina della tutela sanitaria delle attivita’ sportive e della lotta contro il doping; rapporti con le universita’ e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali; vigilanza sull’Istituto superiore di sanita’, sull’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sull’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.), sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge, non sottoposti alla vigilanza di altre direzioni generali; partecipazione alla realizzazione delle reti nazionali e internazionali di alta specialita’ e tecnologia. 4. La Direzione generale dei rapporti europei e internazionali, di cui al comma 1, lettera c), svolge, in raccordo con gli altri dipartimenti e direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: gestione dei rapporti con l’Unione europea, con il Consiglio d’Europa, con l’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica e con altre organizzazioni internazionali; rapporti con l’Organizzazione mondiale della sanita’ e con le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite; promozione dell’attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria; svolgimento delle attivita’ connesse alla stipula degli accordi bilaterali del Ministero in materia sanitaria; coordinamento della partecipazione alle attivita’ degli organismi internazionali e sopranazionali e incontri a livello internazionale; promozione della collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; coordinamento e monitoraggio delle attivita’ internazionali svolte dalle regioni; coordinamento degli interventi del Ministero in caso di emergenze sanitarie internazionali; attuazione delle convenzioni e dei programmi sanitari internazionali nell’ambito delle Nazioni Unite. 5. La Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali, di cui al comma 1, lettera d), svolge le seguenti funzioni: coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attivita’ di informazione e di comunicazione istituzionale ai cittadini, agli operatori sanitari e alle imprese in conformita’ ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n.150, finalizzate alla promozione della salute e delle attivita’ del Ministero; rapporti con i media in relazione all’attivita’ di comunicazione; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore; pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria; attivita’ di promozione e formazione della cultura della comunicazione in ambito sanitario; elaborazione del piano di comunicazione annuale nazionale; attivita’ di comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; gestione editoriale del portale internet istituzionale e dei relativi siti tematici; studi analisi e raccolte di dati ed informazioni sulle attivita’ di comunicazione e customer satisfaction.

Art. 5 Funzioni del Dipartimento 1. Il Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, provvede alle attivita’ di coordinamento e di vigilanza e di diretto intervento di competenza statale in tema di: programmazione; sviluppo e monitoraggio di sistemi di garanzia della qualita’ e di valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale del Servizio sanitario nazionale; coordinamento e gestione delle politiche riguardanti l’organizzazione dei servizi sanitari; assistenza sanitaria degli Italiani all’estero e degli stranieri in Italia; sistema informativo e statistico del Servizio sanitario nazionale; formazione del personale del Servizio sanitario nazionale e individuazione dei relativi fabbisogni formativi; assistenza sanitaria al personale navigante; organizzazione territoriale dell’assistenza farmaceutica; medicinali, ferme restando le competenze in materia attribuite all’Agenzia italiana del farmaco; dispositivi medici e altri prodotti di interesse sanitario; rischio clinico; funzioni medico-legali. 2. Nell’ambito delle materie di rispettiva competenza, le direzioni generali del Dipartimento esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente e assicurano il funzionamento delle segreterie delle commissioni che operano nelle predette materie.

Art. 6 Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale 1. In relazione alle funzioni di cui all’articolo 5, il Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale e’ articolato nelle seguenti direzioni generali: a) Direzione generale della programmazione sanitaria; b) Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario; c) Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale; d) Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure. 2. La Direzione generale della programmazione sanitaria, di cui al comma 1, lettera a), svolge le seguenti funzioni: definizione e monitoraggio del Piano sanitario nazionale e dei piani di settore aventi rilievo e applicazione nazionale; analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale; elaborazione e verifica dei dati economici relativi all’attivita’ del Servizio sanitario nazionale e aggiornamento dei modelli economici del Sistema informativo sanitario; programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attivita’ tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, per i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali; determinazione dei criteri generali per la classificazione e la remunerazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale; fondi sanitari integrativi; monitoraggio, anche attraverso il nucleo SAR, e qualificazione della rete dell’offerta sanitaria; programmazione degli interventi di valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria; monitoraggio delle schede di dimissione ospedaliera; programmazione degli investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico; definizione e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza; urgenza ed emergenza sanitaria (servizio 118); attuazione della normativa sulle cure palliative e terapia del dolore; verifica delle liste di attesa e interventi finalizzati alle loro riduzioni; definizione di criteri e requisiti per l’esercizio, l’autorizzazione e l’accreditamento delle attivita’ sanitarie; promozione e verifica della qualita’; sperimentazioni gestionali ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; vigilanza sulle modalita’ di gestione e di finanziamento dei sistemi di erogazione delle prestazioni sanitarie diverse da quelle erogate dal Servizio sanitario nazionale; studio e promozione di nuovi modelli per l’erogazione delle cure primarie e per l’integrazione socio-sanitaria; destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei; supporto alle attivita’ del Sistema nazionale di verifica e controllo dell’assistenza sanitaria (SiVeAS), compresi il supporto e la verifica dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali; rapporti con la sanita’ militare; disciplina comunitaria e accordi internazionali in materia di assistenza sanitaria e connessa gestione dei rapporti economici; rimborsi delle spese di assistenza sanitaria in forma indiretta ai lavoratori italiani all’estero; prestazioni di alta specializzazione all’estero; assistenza sanitaria agli apolidi; rifugiati politici e stranieri in Italia; gestione delle prestazioni sanitarie connesse con l’attivita’ di servizio svolta all’estero dai dipendenti pubblici; analisi della mobilita’ sanitaria; rapporti con i rappresentanti del Ministero nei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali. Presso la Direzione opera il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 3. La Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario, di cui al comma 1, lettera b), svolge le seguenti funzioni: individuazione dei fabbisogni informativi del Servizio sanitario nazionale e del Ministero; coordinamento dell’informatizzazione concernente il Servizio sanitario nazionale e l’attivita’ amministrativa del Ministero; attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell’amministrazione e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; attuazione del piano d’azione per l’evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria e della realizzazione di misure di appropriatezza ed efficienza; definizione e attuazione della strategia nazionale di sanita’ elettronica; individuazione dei principi organizzativi, normativi e tecnici per lo sviluppo della telemedicina, dei sistemi di «fascicolo sanitario elettronico» e «centri unici di prenotazione»; integrazione dell’innovazione tecnologica nei processi sanitari; direttive per l’adozione nel Servizio sanitario nazionale dei certificati telematici, delle prescrizioni elettroniche e della digitalizzazione della documentazione sanitaria; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dell’infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi e dei flussi informativi del Servizio sanitario nazionale e del Ministero, inclusi la protezione dei dati, la sicurezza, la riservatezza, la formazione e il monitoraggio informatico ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; sviluppo e gestione tecnica del portale internet istituzionale e sviluppo e gestione della intranet; acquisizione di beni e servizi strumentali al Nuovo Sistema Informativo Sanitario e predisposizione dei relativi contratti; gestione di osservatori e centri di documentazione; rapporti con gli organismi incaricati delle attivita’ informatiche nella pubblica amministrazione; attivita’ e funzioni dell’Ufficio di statistica, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; monitoraggio, verifica, elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi all’attivita’ del Servizio sanitario nazionale; pubblicazioni statistiche in materia sanitaria; relazione sullo stato sanitario del Paese. Presso la Direzione generale opera la Cabina di regia del nuovo sistema informativo sanitario, di cui all’accordo quadro tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001. 4. La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 1, lettera c), svolge le seguenti funzioni: disciplina delle professioni sanitarie; vigilanza sugli ordini e sui collegi degli esercenti le professioni sanitarie e segreteria della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; riconoscimento dei titoli esteri delle professioni sanitarie e rapporti con l’Unione europea in materia di riconoscimento dei titoli e di mobilita’ dei professionisti sanitari; organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per i profili di carattere finanziario, stato giuridico e disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale e relativo contenzioso; disciplina dell’attivita’ libero-professionale intramuraria; rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le universita’ in materia di personale delle aziende ospedaliero universitarie e di formazione di base e specialistica dei professionisti sanitari nonche’ di protocolli d’intesa per le attivita’ assistenziali; determinazione dei fabbisogni formativi delle professioni sanitarie e promozione della professionalita’ attraverso programmi organici di formazione permanente e di aggiornamento; rapporti con le Societa’ medico-scientifiche e loro federazioni; approvazione degli statuti e dei regolamenti degli enti di cui all’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; individuazione dei profili professionali; rapporti con le professioni non costituite in ordini e attivita’ non regolamentate; assistenza sanitaria di competenza statale al personale navigante in Italia e all’estero e accertamenti medico-legali relativi allo stesso personale; coordinamento funzionale degli uffici territoriali per i servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN); idoneita’ psico-fisica al volo; formazione del personale aeronavigante in materia di pronto soccorso; centri di pronto soccorso sanitario aeroportuale; attivita’ di rappresentanza ministeriale in seno alla struttura tecnica interregionale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall’articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (SISAC); rapporti con l’Aran e con il comitato di settore competente per la contrattazione riguardante il personale del Servizio sanitario nazionale. 5. La Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, di cui al comma 1, lettera d), svolge e le seguenti funzioni: completamento e attuazione della disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti relativi alla sorveglianza del mercato e alla vigilanza sugli incidenti, alle indagini cliniche, alla valutazione tecnologica e all’impiego dei dispositivi nell’ambito del Servizio sanitario nazionale; disciplina generale delle attivita’ farmaceutiche; rapporti con l’Agenzia italiana del farmaco, anche ai fini dell’esercizio delle competenze relative ai dispositivi medici contenenti sostanze con caratteristiche di medicinali e ai fini dell’elaborazione della normativa del settore farmaceutico; vigilanza e supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti della medesima Agenzia; pubblicita’ dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario la cui diffusione e’ soggetta ad autorizzazione o controllo; produzione, commercio e impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope, compreso l’aggiornamento delle relative tabelle; buone pratiche di laboratorio; produzione e commercio di presidi medico-chirurgici e di biocidi; prodotti cosmetici, prodotti e apparecchiature usati a fini estetici; prevenzione e gestione del rischio clinico; attivita’ di consulenza medico-legale nei confronti di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali; indennizzi per danni da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute; responsabilita’ per danno clinico.

Art. 7 Funzioni del Dipartimento 1. Il Dipartimento della sanita’ pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, provvede, ai fini della tutela della salute umana e animale, alle attivita’ di coordinamento e di vigilanza e di diretto intervento di spettanza statale in tema di: sanita’ pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza alimentare; benessere degli animali; ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario; coordinamento e finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali e vigilanza sugli stessi; valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare; funzionamento del Consiglio superiore di sanita’; dietetici e integratori alimentari; farmaci veterinari; fitofarmaci; alimentazione animale. 2. Il Dipartimento cura i rapporti con l’Office International des Epizooties (OIE) e con la Food and Agriculture Organization (FAO) e, per le materie di competenza, con l’Unione europea, con il Consiglio d’Europa, con l’Organizzazione mondiale della sanita’ e le altre organizzazioni internazionali. 3. Nell’ambito del Dipartimento operano il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l’Unita’ centrale di crisi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. 4. Il Capo del Dipartimento della sanita’ pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali svolge anche le seguenti funzioni: presiede il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; e’ responsabile dell’Unita’ centrale di crisi; svolge le funzioni di Capo dei servizi veterinari italiani – Chief Veterinary Officer nelle istituzioni europee ed internazionali. 5. Nell’ambito delle materie di rispettiva competenza, le direzioni generali del Dipartimento esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente e assicurano il funzionamento delle segreterie delle commissioni che operano nelle predette materie.

Art. 8 Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della sanita’ pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute 1. In relazione alle funzioni di cui all’articolo 7, il Dipartimento della sanita’ pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute si articola nelle seguenti direzioni generali: a) Direzione generale della sanita’ animale e dei farmaci veterinari; b) Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione; c) Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute. 2. La Direzione generale della sanita’ animale e dei farmaci veterinari, di cui al comma 1, lettera a), svolge le seguenti funzioni: sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali; attivita’ del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unita’ centrale di crisi; sanita’ e anagrafe degli animali; controllo delle zoonosi; tutela del benessere degli animali, riproduzione animale, igiene zootecnica, igiene urbana veterinaria; igiene e sicurezza dell’alimentazione animale; farmaci, materie prime e dispositivi per uso veterinario; farmacosorveglianza e farmacovigilanza veterinaria; controllo delle importazioni e degli scambi degli animali e dei prodotti di origine animale, di mangimi e farmaci veterinari, di materie prime per mangimi e per farmaci veterinari; coordinamento funzionale, d’intesa con la Direzione generale di cui al comma 3, per quanto di competenza, degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dei posti di ispezione frontalieri (PIF); accertamenti, audit e ispezioni nelle materie di competenza; organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare e la sanita’ pubblica veterinaria d’intesa con la Direzione generale di cui al comma 3, per quanto di competenza. 3. La Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, di cui al comma 1, lettera b), svolge le seguenti funzioni: igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari; piani di controllo della catena alimentare e indirizzi operativi sui controlli all’importazione di alimenti; gestione del sistema di allerta e gestione delle emergenze nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e prodotti destinati a una alimentazione particolare; alimenti funzionali; integratori alimentari; prodotti di erboristeria ad uso alimentare; etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale; aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti; alimenti geneticamente modificati; additivi, aromi alimentari, contaminanti e materiali a contatto; prodotti fitosanitari; igiene e sicurezza degli alimenti destinati all’esportazione; accertamenti; audit e ispezioni nelle materie di competenza. Nello svolgimento delle proprie funzioni la Direzione si avvale, per la parte di competenza, degli uffici periferici veterinari (UVAC-PIF) secondo le modalita’ di cui al comma 2, e degli uffici periferici di sanita’ (USMAF) di cui all’articolo 4, comma 2. 4. La Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute di cui al comma 1, lettera c), individuata quale autorita’ nazionale di riferimento dell’Autorita’ europea per la sicurezza alimentare European Food Safety authority (EFSA), svolge funzioni di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare, attivita’ di segreteria e altre attivita’ di supporto al funzionamento del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui all’articolo 1, comma 2; assicura il raccordo con le regioni anche ai fini della programmazione delle attivita’ di valutazione del rischio della catena alimentare e l’operativita’ della Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare. La Direzione svolge attivita’ di segreteria e altre attivita’ di supporto al funzionamento del Consiglio superiore di sanita’ di cui all’articolo 1, comma 2; per le attivita’ di competenza del Consiglio superiore di sanita’, cura i rapporti con gli altri dipartimenti e direzioni generali del Ministero, l’Istituto superiore di sanita’, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e l’Agenzia italiana del farmaco.

Art. 9 Ufficio generale delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio 1. L’Ufficio generale delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio, di cui all’articolo 1, comma 1, ufficio non dipartimentale di livello dirigenziale generale, svolge le seguenti funzioni: organizzazione, razionalizzazione e innovazione dei modelli organizzativo-gestionali, dei processi e delle strutture degli uffici centrali e periferici del Ministero; sistemi di valutazione del personale; attuazione degli indirizzi assunti dalla Conferenza di cui all’articolo 2, comma 10, in materia di gestione delle risorse umane, dei servizi comuni e degli affari generali svolti in gestione unificata, nonche’ delle direttive impartite dall’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 13; banche dati del personale, comunicazione e pubblicazione dei relativi dati e adempimenti per la trasparenza; servizio di archiviazione e protocollazione informatica, gestione digitale dei flussi documentali; logistica, coordinamento dell’applicazione delle modifiche legislative e regolamentari aventi impatto sull’organizzazione del Ministero; supporto alla realizzazione e al funzionamento del Centro polifunzionale per la salute pubblica; predisposizione e coordinamento del bilancio del Ministero; monitoraggio delle entrate e delle spese; riassegnazione delle entrate per servizi resi dalle strutture del Ministero; controllo di gestione; trattamento giuridico, ruoli, programmazione e reclutamento del personale; fabbisogno di risorse umane e dotazioni organiche; mobilita’ esterna e interna, fatte salve le competenze dei Capi dipartimento e sentito, in ogni caso, il Capo dipartimento per la mobilita’ del personale degli uffici periferici; segreteria della Conferenza dei Capi dipartimento; procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali; sviluppo e formazione del personale; trattamento economico fondamentale e accessorio, trattamento di quiescenza, riscatti e ricongiunzioni del personale centrale e periferico; contenzioso del lavoro; servizio ispettivo interno; procedimenti disciplinari; relazioni sindacali e contrattazione; promozione del benessere organizzativo e del benessere psicofisico nei luoghi di lavoro; pari opportunita’; servizio di prevenzione e protezione per il personale assegnato alle strutture centrali; front office; Ufficio relazioni con il pubblico; centralino; biblioteca; programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, dei beni mobili e immobili e relativa manutenzione per il funzionamento del Ministero e per il funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela della salute; ufficio tecnico; ufficio economato; ufficio cassa; gestione e sviluppo degli impianti tecnologici; gestione e sviluppo dei sistemi informativi di fonia in attuazione delle strategie individuate dalla Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario di cui all’articolo 6, comma 3.

Art. 10

Uffici periferici del Ministero

1. L’amministrazione periferica del Ministero e’ articolata nei
seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, che esercitano
le proprie funzioni nell’ambito delle competenze riservate allo
Stato:
a) uffici di sanita’ marittima, aerea e di frontiera (USMAF);
b) uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC);
c) posti di ispezione frontalieri (PIF);
d) servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale
navigante (SASN).

Art. 11 Posti di funzione dirigenziale e dotazione organica del personale non dirigenziale 1. In attuazione dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, il numero di posti di funzione dirigenziale e la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminati in riduzione, secondo la tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, i contingenti di personale appartenente alle aree professionali, come evidenziati nella tabella A di cui al comma 1, sono ripartiti nell’ambito dei profili professionali.

Art. 12 Uffici di livello dirigenziale non generale 1. All’individuazione degli uffici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di 144 posti di funzione, nonche’ alla definizione dei loro compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. 2. Presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro sono individuati complessivamente 13 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, aggiuntivi rispetto ai posti di funzione di cui al comma 1. All’individuazione delle relative funzioni si provvede con separato regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Art. 13 Organismo indipendente di valutazione della performance 1. Presso il Ministero opera l’Organismo indipendente di valutazione della performance ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla cui organizzazione si provvede con il regolamento di cui al precedente articolo 12, comma 2.

Art. 14

Disposizioni transitorie finali

1. E’ abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2003, n. 129, recante regolamento di organizzazione del Ministero
della salute.
2. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 11 marzo 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Fazio, Ministro della salute

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 306

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 124 Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008

relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 179 del 3-8-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009 ed in particolare
l’articolo 1 e l’allegato A;
Vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,
relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e
integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina
dell’attivita’ sementiera;
Vista il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, recante
disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di
agricoltura transgenica, convenzionale e biologica;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante
attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunita’ di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n. 698, recante regolamento di attuazione della direttiva 92/33/CEE
relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e
forestali in data 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1997, recante
recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2
luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio, relative alle norme tecniche
sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali
di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, recante
disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni
comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell’articolo 8 della
legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2004, n. 331, recante
attuazione della direttiva 2003/61/CE in materia di sementi e
materiali di moltiplicazione, ed in particolare l’articolo 4;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e
forestali in data 18 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 26 giugno 2007, recante modifica dell’allegato III alla
legge 20 aprile 1976, n. 195, degli allegati II e V al decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dell’allegato
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698,
recante recepimento della direttiva 2006/124/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati;
Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilita’ e
l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la
tracciabilita’ di alimenti e mangimi ottenuti da organismi
geneticamente modificati, nonche’ recante modifica della direttiva
2001/18/CE;
Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente
di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva
90/220/CEE del Consiglio, recepita dal decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 224;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali in data 12 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010, recante
determinazione dei requisiti di professionalita’ e della dotazione
minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attivita’
di commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale
l’Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) e’ stato soppresso e i
compiti e le attribuzioni esercitati sono stati trasferiti
all’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
(INRAN);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Tenuto conto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non
ha espresso il parere nei termini previsti;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e dell’economia e
delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai fini della
commercializzazione nell’Unione europea delle piantine di ortaggi e
dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
sementi, ai generi e alle specie elencati nell’Allegato A ed ai loro
ibridi, nonche’ ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri
generi o specie e ai loro ibridi se i materiali dei generi o specie
elencati nell’allegato o i loro ibridi sono innestati o destinati ad
essere innestati su di essi.
2. Ai fini del presente decreto la direttiva 2008/72/CE del
Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione
delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di
ortaggi, ad eccezione delle sementi, e’ di seguito denominata:
‘direttiva’.

Art. 2
Deroghe al campo di applicazione

1. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il presente decreto non si
applica alle piantine, ne’ ai materiali di moltiplicazione di cui sia
comprovata la destinazione all’esportazione in Paesi terzi, se
correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati,
secondo standard stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 2.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) materiali di moltiplicazione: le parti di piante e tutti i
materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione
di ortaggi, compresi i portainnesto;
b) piantine: le parti di piante e le piante intere, comprese, per
le piante innestate, le marze, destinate ad essere piantate per la
produzione di ortaggi;
c) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita
professionalmente almeno una delle seguenti attivita’ riguardanti i
materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi: riproduzione,
produzione, protezione, trattamento e commercializzazione;
d) commercializzazione: la vendita, la conservazione a fini di
vendita, l’offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o
trasferimento di materiali di moltiplicazione o di piantine, mirante
allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;
e) organismo ufficiale responsabile: il Servizio fitosanitario
nazionale di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214;
f) misure ufficiali: le misure adottate dall’organismo ufficiale
responsabile;
g) ispezione ufficiale: l’ispezione effettuata dall’organismo
ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita’;
h) dichiarazione ufficiale: la dichiarazione rilasciata
dall’organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita’;
i) partita: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che
puo’ essere identificato grazie all’omogeneita’ della sua
composizione e della sua origine;
l) laboratorio: un ente di diritto pubblico o privato che
effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al
produttore di controllare la qualita’ della produzione.

Art. 4
Competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
rappresenta l’autorita’ unica a livello nazionale responsabile per le
questioni concernenti la qualita’ ed effettua il coordinamento delle
attivita’ scientifiche, tecniche ed amministrative relative
all’attuazione della direttiva.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede ad adottare le norme necessarie a:
a) recepire le direttive di natura esclusivamente tecnica
relative alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
b) recepire le schede tecniche di cui all’articolo 4 della
direttiva;
c) determinare gli standard tecnici per il riconoscimento dei
fornitori e dei laboratori, nonche’ per l’esercizio dell’attivita’ di
vigilanza e di controllo;
d) stabilire le modalita’ ed i criteri relativi ad eventuali
esoneri e deroghe di applicazione delle norme contenute nel presente
decreto.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati, acquisito il
parere del Comitato fitosanitario di cui all’articolo 52 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 5
Disposizioni per l’organismo ufficiale

1. L’organismo ufficiale responsabile accorda ai fornitori il
riconoscimento di cui all’articolo 7, comma 1, dopo avere constatato
che i metodi di produzione ed i loro stabilimenti corrispondono agli
standard tecnici di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e
d), per quanto riguarda la natura delle attivita’ per le quali e’
richiesto il riconoscimento.
2. L’organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai
laboratori, dopo avere constatato che questi, i loro metodi ed i loro
stabilimenti corrispondono agli standard tecnici di cui all’articolo
4, comma 2, lettera c), per quanto riguarda la natura delle attivita’
per le quali e’ richiesto il riconoscimento.
3. L’organismo ufficiale responsabile effettua, almeno per
sondaggio, ispezioni ufficiali negli stabilimenti dei fornitori, nei
laboratori, sulle piantine di ortaggi e sui materiali di
moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, secondo le
procedure e le modalita’ stabilite ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
lettera c).

Art. 6
Competenze dell’Istituto nazionale di ricerca
per gli alimenti e la nutrizione

1. I servizi fitosanitari regionali per l’effettuazione dei
controlli qualitativi presso le aziende dei fornitori, possono
avvalersi dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione in applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
2. Nel caso di cui al comma 1, l’Istituto nazionale di ricerca per
gli alimenti e la nutrizione svolge le operazioni di controllo con il
personale di cui all’articolo 21 della legge 25 novembre 1971, n.
1096, utilizzando i propri laboratori, ai quali non si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 4, comma 2, lettera c), relative
al riconoscimento dei laboratori.

Art. 7
Requisiti ed obblighi dei fornitori

1. I soggetti che producono o commercializzano piantine di ortaggi
e materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
sementi, cosi’ come definiti all’articolo 3, comma 1, devono
soddisfare le condizioni previste dal decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali in data 12 novembre 2009 ed
essere riconosciuti ufficialmente in relazione alla propria attivita’
dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio,
secondo le procedure previste dai titoli IV e V del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:
a) informare immediatamente il servizio fitosanitario regionale
competente per territorio della presenza di eventuali organismi
nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE del
Consiglio, dell’8 maggio 2000, e successive modificazioni;
b) informare tempestivamente il servizio fitosanitario regionale
competente per territorio della presenza di un organismo nocivo
menzionato nei requisiti specifici adottati ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, lettera b), ad un livello superiore a quello consentito in
tali requisiti specifici;
c) individuare e tenere sotto controllo i punti critici dei
propri processi di produzione che influenzano la qualita’ delle
piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione;
d) tenere a disposizione le informazioni sul controllo di cui
alla lettera c), in modo che possano essere esaminate, quando cio’
sia richiesto, dall’organismo ufficiale responsabile;
e) prelevare campioni per eventuali analisi da far effettuare
presso un laboratorio riconosciuto dal Servizio fitosanitario
nazionale;
f) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di
moltiplicazione rimangano identificabili separatamente;
g) dare attuazione a tutte le misure prescritte dall’organismo
ufficiale responsabile;
h) registrare e conservare per almeno un anno tutte le
informazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e), nonche’ quelle
relative alle vendite ed agli acquisti, quando vengono
commercializzati piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione
di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
i) concedere il libero accesso a tutti i locali dell’azienda e
degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche.
3. Le modalita’ di applicazione del comma 2, nonche’ eventuali
deroghe per i fornitori che vendono soltanto a consumatori finali non
professionisti o che operano nel mercato locale, sono adottate ai
sensi dell’articolo 4, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.

Art. 8
Condizioni generali per la commercializzazione

1. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, le piantine di ortaggi ed i
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi,
possono essere commercializzati soltanto da fornitori riconosciuti e
se:
a) soddisfano i requisiti fissati ai sensi dell’articolo 4, comma
2;
b) sono accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore
conformemente alle condizioni fissate ai sensi dell’articolo 4, comma
2;
c) fanno riferimento ad una varieta’ ufficialmente iscritta
appartenente ai generi ed alle specie di cui all’allegato III della
legge 20 aprile 1976, n. 195, oppure ad una varieta’ ufficialmente
iscritta in almeno uno Stato membro, se appartenente a generi o
specie diversi da quelli di cui all’allegato III della legge 20
aprile 1976, n. 195.
2. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di
ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi
dell’articolo 2, numeri 1) e 2) della direttiva 2001/18/CE, possono
essere immessi sul mercato solo se l’organismo geneticamente
modificato e’ stato autorizzato in conformita’ a tale direttiva o al
regolamento (CE) n. 1829/2003.
3. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di
ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato devono
essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti
norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e
biologiche.
4. Qualora i prodotti ottenuti dalle piantine di ortaggi o dai
materiali di moltiplicazione di ortaggi siano destinati ad essere
utilizzati in qualita’ di alimenti o in alimenti rientranti
nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 o in qualita’ di mangime
o in un mangime rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo
15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione
e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se
l’alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati
autorizzati a norma del suddetto regolamento.
5. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 non si applica alle
piantine di ortaggi ed ai materiali di moltiplicazione destinati a:
a) prove o a scopi scientifici; o a
b) a lavori di selezione; o a
c) contribuire alla conservazione della diversita’ genetica.
6. Le modalita’ di applicazione di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 5, sono adottate ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 9
Identificazione dei lotti e delle partite

1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze
sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine
di ortaggi sono tenuti in partite separate.
2. Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di ortaggi di
origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione
dell’imballaggio, dell’immagazzinamento, del trasporto o alla
consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti:
composizione della partita e origine delle sue varie componenti.
3. Le modalita’ di cui ai commi 1 e 2 saranno stabiliti ai sensi
dell’articolo 4, comma 2.

Art. 10
Etichettatura ed identificazione dei materiali
e delle piante GM

1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di piantine di
ortaggi di una varieta’ che e’ stata geneticamente modificata,
qualunque etichetta e documento ufficiale o di altro tipo, apposto
sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente
decreto, deve indicare chiaramente che la varieta’ e’ stata
geneticamente modificata e deve specificare la modifica geneticamente
introdotta.

Art. 11
Importazioni da Paesi terzi

1. Fatte salve le disposizioni in materia fitosanitaria stabilite
dalla direttiva 2000/29/CE ,e successive modificazioni,
l’importazione di piantine di ortaggi e dei materiali di
moltiplicazione di ortaggi da Paesi terzi puo’ essere ammessa qualora
questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli
previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momento
dell’importazione.
2. Le disposizioni riguardanti il riconoscimento delle condizioni
di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per le piantine
di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, prodotti nei
Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore,
all’identita’, ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato
colturale, all’imballaggio, alle modalita’ di ispezione, al
contrassegno ed alla chiusura, sono adottate ai sensi dell’articolo
4.
3. In attesa dell’adozione delle disposizioni di cui al comma 2, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo’
riconoscere l’equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli
Paesi terzi.

Art. 12
Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle
disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni
amministrative di cui al presente articolo.
2. A chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o
materiali di moltiplicazione di ortaggi senza essere riconosciuto
conformemente a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, e’
applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
2.500 euro a 15.000 euro.
3. A chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o
materiali di moltiplicazione di ortaggi senza rispettare gli obblighi
previsti dall’articolo 7, comma 2, e’ applicata la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
4. A chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di
moltiplicazione di ortaggi non conformi alle condizioni stabilite
dall’articolo 8, comma 1, e’ applicata la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 1.500 euro a 9.000 euro.
5. A chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di
moltiplicazione di ortaggi non conformi alle condizioni stabilite
dall’articolo 8, commi 4 e 5, e’ applicata la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 1.000 euro a 6.000 euro.
6. A chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di
moltiplicazione di ortaggi senza riferimento alla varieta’, come
previsto dall’articolo 8, comma 2, e’ applicata la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000
euro.
7. A chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o
materiali di moltiplicazione di ortaggi utilizzando denominazioni di
varieta’ non conformi a quanto previsto dall’articolo 8 e’ applicata
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a
15.000 euro.
8. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le
relative norme di attuazione, si applicano al presente articolo.

Art. 13
Misure transitorie

1. Fino alla loro sostituzione, restano in vigore le disposizioni
dei decreti applicativi adottati in attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697.

Art. 14
Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma,
della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto
legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome si applicano, nell’esercizio del
potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della
direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e
nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la
normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi
restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.

Art. 15
Tariffe

1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita’ di cui
all’articolo 5, commi 1, 2 e 3, e all’articolo 6, comma 2, si
provvede con gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe di
cui al comma 2, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del
servizio, le tariffe per le attivita’ previste dal comma 1 e le
relative modalita’ di versamento. Le tariffe sono aggiornate, con lo
stesso criterio, almeno ogni tre anni.
3. Con disposizioni regionali sono determinate, in base al criterio
previsto al comma 2, le tariffe per le attivita’ di cui all’articolo
6, comma 1, e le relative modalita’ di versamento.
4. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni tariffarie vigenti, in quanto compatibili.

Art. 16
Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17
Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.
698, e’ abrogato.
2. Il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, e’ abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/