DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 194 del 22-8-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione; Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche’ disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti; e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, secondo il quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega contenuta al comma 1 del medesimo articolo 2, puo’ adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita’ e nel rispetto dei medesimi principi e criteri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 aprile 2011; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati; Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; E m a na il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 6-ter, e’ inserito il seguente: «6-quater. Per gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosita’ di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo’ in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis».

Art. 2 Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 1. L’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e’ sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell’amministrazione non e’ superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non e’ superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla perfomance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.».

Art. 3

Modifica all’articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150

1. All’articolo 31, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Si applica comunque quanto previsto dall’articolo 19, comma
6.».

Art. 4

Modifica all’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150

1. All’articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, le parole: «articolo 30, comma 4.» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 31, comma 4.».

Art. 5 Interpretazione autentica dell’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 1. L’articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi e’ necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto. 2. L’articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche’ quella dell’articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Art. 6 Norme transitorie 1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 2. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all’articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, per gli enti locali i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno superato i contingenti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro scadenza, fermo restando la valutabilita’ della conformita’ dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 1° agosto 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Palma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 settembre 2011, n. 18038 Professionisti Geometri Compenso per costruzioni in cemento armato Non spetta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

(…) convenne in giudizio la s.p.a. (…) chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 677.541.138 a titolo di saldo del compenso, determinato secondo la corrispondente tariffa professionale, per le prestazioni professionali che, in qualità di geometra, aveva svolto in favore della controparte in esecuzione dell’incarico sottoscritto in data 10 settembre 1991 in relazione alla costruzione del Centro commerciale Città Fiera di Torreano di Martignacco.

La società convenuta si oppose alla domanda deducendo che il compenso era stato predeterminato un tanto al mese e non a tariffa, che l’attività professionale svolta dall’attore in realtà era riconducibile ad un incarico orale risalente nel tempo stipulato anche con altre società facenti parte del gruppo (…) e che ogni spettanza era stata pagata.

Il Tribunale di Udine respinse la domanda sulla base della considerazione che le fatture prodotte dalla controparte erano riconducibili all’attività professionale oggetto della domanda e che, tenuto conto della quietanza a saldo rilasciata dal professionista con scrittura privata del 31 gennaio 1995, ogni sua competenza doveva ritenersi saldata.

Interposto gravame, con sentenza n. 479 del 25 luglio 2005, la Corte di appello di Trieste riformò la pronuncia di primo grado e, in parziale accoglimento della domanda, condannò la società convenuta al pagamento del minor importo di euro 76.200, oltre interessi, compensando in parte le spese di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno di tale conclusione la Corte, richiamato il contenuto della lettera di incarico del 10 settembre 1991, affermò che le prestazioni professionali di cui la parte chiedeva il pagamento del compenso riguardavano specificatamente la costruzione del Centro Città Fiera ed erano distinte da quelle svolte dal medesimo professionista su incarico del (…) a cui erano unicamente riferibili le quietanze a saldo, aggiungendo però che al (…) non potevano essere riconosciute quelle voci della parcella che esulavano dalla sua competenza professionale di geometra ( quale quella relativa alla progettazione delle opere ) e di cui egli, nella lettera di incarico, non era stato investito in prima persona, ma con una sorta di mandato a reperire e nominare altri idonei professionisti, coordinandone l’attività, riducendo, in relazione a tali voci, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, t’importo spettante al professionista.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 4 novembre 2005, ricorre, con atto notificato il 24 novembre 2005 la società (…), già (…), affidandosi a quattro motivi.

(…) resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale, sulla base di tre motivi, a cui l’altra parte replica con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2.1. Il primo motivo del ricorso principale della società (…) denunzia violazione degli 1363 cod. civ. e dell’art. 11 legge n. 144 del 1949 e insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Con esso la parte lamenta che la sentenza impugnata abbia affermato che la lettera di incarico del 10 settembre 1991 prevedeva la facoltà per il (…) di affidare a terzi professionisti gli incarichi che egli non poteva svolgere direttamente.

Con una prima censura, si sostiene che la Corte territoriale ha violato il principio della domanda (art. 112 cod. proc. civ. ), avendo la controparte chiesto il pagamento di prestazioni professionali che affermava avere svolto direttamente e mai domandato il rimborso di spese anticipate ad altri professionisti.

Sia assume poi che l’interpretazione della lettera di incarico accolta dalla decisione impugnata è in contrasto con il suo tenore letterale, dal momento che essa assegnava al (…) un mero incarico di coordinamento con gli altri professionisti e non un mandato ad affidare a terzi la progettazione dell’edificio. Sul punto, inoltre, il giudice territoriale è incorso anche nel vizio di insufficienza di motivazione, essendosi limitato a richiamare in modo generico la consulenza tecnica d’ufficio, senza considerare che invece il consulente aveva affermato che il progetto esecutivo era stato eseguito dall’attore in un primo periodo e che l’arch.(…), che vi aveva contribuito successivamente, era stato nominato dalla committente e non dal (…)

Il mezzo è infondato.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte triestina ha liquidato a titolo di compenso professionale al geom. (…) la somma complessiva di lire 329.819.913, aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio. In particolare, nel respingere le critiche ad essa rivolte dal professionista, la Corte ha precisato che "il geometra non avrebbe potuto compiere tutte le attività indicate nell’avviso di parcella" in quanto "alcune prestazioni (progettazione, non solo esecutiva) non appartengono alla competenza professionale del geometra e che la lettera di incarico del 10.9.1991 aveva previsto tale situazione, affidando al geometra una sorta di mandato, affinché si occupasse del "coordinamento dei professionisti specializzati". Perciò, prosegue la sentenza – non è attendibile la parcellazione dove elenca somme per prestazioni eseguite direttamente, anziché eventualmente rimborsi di spese sostenute in esecuzione dell’ampio mandato (coordinamento ecc.) ricevuto ". Tanto premesso, la censura che denunzia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito liquidato in favore del professionista somme a titolo di rimborso delle spese anticipate ad altri professionisti in assenza della relativa domanda, non può essere accolta, non risultando in alcun modo, né dal tenore della decisione, né dalla illustrazione del motivo, che tali importi sarebbero stati effettivamente calcolati ai fini della determinazione del compenso. Tale conclusione sembra anzi smentita dall’affermazione della sentenza sopra riportata, laddove sottolinea che la parcella non elenca importi a titolo di rimborsi di spese sostenute in esecuzione del mandato. Vero che in punto di determinazione del compenso la pronuncia di secondo grado appare lacunosa ed anche vaga, atteso che giunge a tale quantificazione mediante richiamo alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, senza indicare in modo analitico e dettagliato tutte le voci e le attività per le quali il compenso è stato liquidato e quelle, invece, per cui è stato escluso. Va però aggiunto che tale mancanza di precisione non risulta investita da alcun motivo di ricorso, sicché essa non può in alcun modo essere valutata dalla Corte.

Ciò che invece va considerato, in sede di esame del motivo, è che esso non supporta in alcun modo le proprie premesse in fatto mediante l’illustrazione di elementi e dati degli atti del giudizio idonei a confermarle. Non risulta insomma rispettato il principio di autosufficienza, il quale, com’è noto, impone a chi proponga ricorso per cassazione l’onere di indicare tutti gli elementi necessari ad illustrare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere a questa Corte di valutarne la fondatezza, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006). In particolare, tale requisito non risulta rispettato in quanto il ricorrente, al fine di sostenere la denunzia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avrebbe dovuto riprodurre le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio al fine di dimostrare che nella somma calcolata dal consulente quale compenso professionale e poi liquidata dal giudice erano ricomprese anche voci a titolo di rimborso di spese anticipate dall’attore ad altri professionisti. Tale mancanza si traduce in un vizio di incompiutezza della censura e ne determina l’inammissibilità, in quanto priva il Collegio di un dato di conoscenza necessario al fine di verificare la sua fondatezza, costituito dal fatto che tale voce, sia pur non richiesta nella domanda originaria del giudizio, sia stata effettivamente liquidata dal giudice di merito.

Analoghe considerazioni possono estendersi alla seconda parte del motivo, che invece contesta l’interpretazione data dalla Corte triestina alla lettera di incarico professionale del 10 settembre 1991, assumendo che, contrariamente a quanto da questa ritenuto, essa conferiva al (…) un mero incarico professionale e di coordinamento e non un mandato ad affidare a terzi la progettazione dell’edificio. La questione, per come è posta, non appare decisiva, non illustrando il ricorso in modo adeguato come tale errore di interpretazione abbia influito in concreto nella determinazione da parte del giudice del compenso spettante alla controparte. Ciò se si considera, in particolare, che, come si è visto, la sentenza impugnata ha affermato che " il geometra non avrebbe potuto compiere tutte le attività indicate nell’avviso di parcella "in quanto" alcune prestazioni (progettazione, non solo esecutiva) non appartengono alla competenza professionale del geometra ", assunto da cui è agevole arguire che per le attività che esulavano dalla competenza professionale del geometra, quale appunto la progettazione, non sia stato liquidato alcun compenso. Anche in questo caso pertanto il ricorso avrebbe dovuto, cosa che non ha fatto, indicare in modo preciso, mediante la riproduzione delle conclusioni della consulenza tecnica cui la sentenza sostanzialmente ed in modo piuttosto vago rinvia, che, in forza della riconosciuta esistenza, accanto all’incarico professionale, di un mandato, alla controparte sono state liquidate somme che non avrebbero dovuto esserle riconosciute.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, assumendo che il giudice di secondo grado, una volta dichiarata l’inattendibilità delle voci indicate in parcella dalla controparte e quindi anche dei documenti da questa prodotti a sostegno della sua richiesta, avrebbe dovuto respingere in toto la domanda del (…) per difetto di prova.

Il motivo, nella misura in cui appare comprensibile, è infondato.

Il giudizio della Corte di appello di "non attendibilità" della parcella presentata dal (…) non riguarda intatti la totalità delle voci in essa indicate, né l’intera documentazione prodotta dal professionista, ma solo determinate prestazioni, per le quali si è ritenuto non dovuto il compenso, per ragioni intrinseche, legate alla competenza del geometra, come disegnata dalla legge.

L’assunto secondo cui l’intera domanda avrebbe dovuto essere respinta non si fonda, pertanto, su alcun argomento logico o giuridico.

3.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 16 r.d. n. 271 del 1929, dell’art. 16 r.d. n. 2229 del 1939, dell’art. 2 legge n. 1086 del 1971 e dell’art. 17 legge n. 64 del 1974. sostenendo che la sentenza impugnata, una volta escluso che la controparte avesse potuto compiere tutte le attività indicate nell’avviso di parcella per mancanza di un titolo professionale idoneo, avrebbe dovuto concludere per la nullità dell’intero incarico ed escludere il diritto al compenso sia per la progettazione esecutiva, che anche per l’attività di direzione dei lavori, che è sicuramente ricompressa fra le attività non consentite ai geometri.

Il mezzo è infondato.

La questione della nullità o meno dell’incarico non va infatti risolta avendo riguardo alle attività che risultano indicate nella parcella, di cui il professionista ha chiesto il compenso, che attiene alla fase di esecuzione del rapporto, ma tenendo conto del contenuto dell’atto di incarico. E’ pertanto con riferimento a quest’ultimo e non alla richiesta di. compenso della controparte che la ricorrente avrebbe dovuto addurre le ragioni della sua nullità.

Fatta questa precisazione, va ribadito che la sentenza impugnata ha escluso il compenso del geometra per le attività che esulavano dalla sua competenza professionale, con espressa menzione dell’attività di progettazione, avendo essa ad oggetto costruzioni in cemento armato. Il motivo, che sembra invece lamentare la liquidazione del compenso sia per la progettazione che per l’attività di direzione dei lavori, non ha pregio, in difetto del requisito di autosufficienza, che anche in questo caso imponeva al ricorrente di dimostrare, mediante la riproduzione delle conclusioni della consulenza tecnica, che tali voci, pur escluse in via teorica, erano invece state effettivamente liquidate al professionista.

2.4. Il quarto motivo del ricorso principale lamenta violazione degli artt. 1363, 1366 e 1371 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere considerato irrilevanti nella presente causa, in contrasto con il loro chiaro contenuto letterale, le dichiarazioni di quietanza a saldo rilasciate dal (…) sia alla (…) che alle altre società del gruppo (…)

II motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha respinto l’eccezione di adempimento sollevata dalla società convenuta sulla base delta considerazione che il geom. (…) fu investito ed espletò due diversi incarichi, quello del Gruppo (…) e l’altro, da parte della società (…) per la costruzione del Centro Città Fiera e che i documenti contenenti le quietanze a saldo prodotti in giudizio si riferivano al primo rapporto, intrattenuto dal professionista con le società del gruppo, e non a quello di cui alla lite. Questo accertamento, che costituisce l’effettiva ratio del capo della decisione impugnato, non risulta però investito dal motivo, che richiama genericamente il contenuto dei documenti in questione, senza opporre alla affermazioni della sentenza sopra indicate precisi elementi di fatto contrari.

3.1. Il primo motivo del ricorso incidentale avanzato da (…) denunzia insufficiente e/o contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia respinto la sua richiesta di liquidazione di alcune voci della parcella mediante generico e laconico richiamo alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e senza esaminare e pronunciarsi sulle puntuali critiche alla stessa sollevate dall’istante sia in primo grado che in secondo, per non avere il consulente preso in considerazione le voci relative alla progettazione principale e definitiva ed alle attività ad essa preparatorie, né avere riconosciuto alcuna spettanza per le attività prodromiche qualificate tecnicamente "progettazione di massima" e "progettazione preliminare", che quali attività, necessarie al progetto esecutivo, avrebbero dovuto essere ricompresse nell’incarico. Né la Corte ha preso in considerazione i documenti in atti, da cui risultava che tali attività erano state effettivamente svolte, avendo il (…) anche firmato, insieme agli altri professionisti, il progetto.

La Corte inoltre non ha risposto alle altre critiche sollevate dall’appellante al consulente tecnico d’ufficio, in relazione alla riduzione del compenso richiesto per l’assistenza ai lavori e circa la remunerazione delle prestazioni riguardanti le varianti a vacazione e non a percentuale.

Sotto altro profilo, il mezzo censura la conclusione del giudice di merito che ha escluso la spettanza dei compensi per le prestazioni non rientranti nella competenza professionale del geometra. Tale affermazione si pone infatti in aperto contrasto con il testo della lettera di incarico e con le tavole di progetto firmate dall’attore insieme agli altri professionisti. In ogni caso, la Corte avrebbe dovuto ammettere la prova per testi articolata già in primo grado e riproposta in appello diretta a dimostrare l’effettivo espletamento di tutte le prestazioni indicate nella parcella. Parimenti immotivata ed illogica è anche l’affermazione della sentenza secondo cui al (…) sarebbe stato affidato anche un mandato per la nomina degli altri professionisti, che appare in contrasto con il rilievo che l’attività di coordinamento è specificatamente prevista da una autonoma voce della tariffa professionale e che lo stesso consulente tecnico ha riconosciuto il diritto al relativo compenso. Il motivo è infondato.

Come già rilevato in occasione dell’esame del ricorso principale, la statuizione impugnata ha escluso le spettanze del professionista in ordine alla progettazione, non solo esecutiva, " delle opere rilevando che le stesse esulavano dalla sua capacità professionale, nella premessa implicita – ed il relativo dato è pacifico – che esse riguardavano una costruzione con strutture in cemento armato. In particolare, l’esclusione del compenso professionale, nel caso considerato, discende dall’applicazione dei disposto dell’art.2331, comma 1, cod. civ., che, nei casi in cui l’esercizio di un’attività professionale sia condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, espressamente nega l’azione per il pagamento del compenso al professionista non iscritto. Questa conclusione appare conforme all’orientamento costante di questa Corte, che qui va confermato, secondo cui l’art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l’incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ai sensi dell’arti R.D.16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri ed architetti iscritti nell’albo; con le ulteriori precisazioni che tale disciplina professionale non è stata modificata dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64, la quale, sia pure senza un esplicito richiamo delle fonti normative, si limita a recepire la previgente ripartizione di competenze e che a rendere legittimo in tale ambito un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o visitato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione e assumere le conseguenti responsabilità (Cass. n. 27441 del 2006; Cass. n. 17028 del 2006; Cass n.778 del 2005; Cass. n.6649 del 2005; Cass. n.3021 del 2005; Cass. n. 15327 del 2000).

Le censure sollevate nel primo motivo, relativamente alla mancata liquidazione del compenso per la "progettazione di massima" e la "progettazione preliminare", vanno quindi respinte. Quanto alle altre censure, appaiono tutte inammissibili.

La censura che lamenta la riduzione del compenso richiesto per l’attività di assistenza ai lavori, tenuto conto che il giudice di merito ha giustificato tale conclusione per il fatto che tale attività era stata prestata in collaborazione con altro professionista, circostanza che non viene contesta dal ricorrente, e che di per sé appare sufficiente a giustificare la soluzione accolta.

La doglianza che contesta la liquidazione del compenso per le varianti calcolata a vacazione e non a percentuale è inammissibile per assoluta genericità, non illustrando il ricorrente le ragioni per cui tale voce avrebbe dovuto essere calcolata secondo quest’ultimo criterio.

Parimenti inammissibile è l’ultima censura che investe l’interpretazione data dalla Corte dell’atto di conferimento dell’incarico, non illustrando il ricorso in quale modo e misura tale presunto errore si sia poi tradotto ed abbia inciso nella determinazione finale di liquidazione del compenso, tenuto anche conto che la stessa parte riconosce che il consulente tecnico le ha attribuita una voce per la specifica attività di coordinamento svolta.

3.2. Il secondo motivo, che denunzia omessa o insufficiente motivazione e violazione o falsa applicazione dell’art. 16 r.d. n. 2229 del 1939, dell’art. 2 legge n. 1086 del 1971 e dell’art. 17 legge n. 64 del 1974, investe il capo della decisione che ha escluso la spettanza dei compensi per le prestazioni non rientranti nella competenza professionale del geometra. Ad avviso del ricorrente, questa conclusione non risulta adeguatamente motivata ed è comunque giuridicamente errata, atteso che la disciplina di legge consente ai geometri l’espletamento dell’attività di progettazione anche per le opere in cemento armato, in caso di modestia della costruzione, condizione da intendersi nel senso di non complessità dell’opera e che avrebbe dovuto essere verificata ed accertata nel caso di specie. Il giudice triestino non ha comunque considerato che il calcolo e la progettazione delle opere strutturali in cemento armato erano stati effettuati da altro professionista e che la progettazione dell’opera nel suo complesso era stata eseguita dall’attore in un collegio assieme ad altri professionisti abilitati.

Il motivo va dichiarato assorbito alla luce delle considerazioni svolte nell’esame del motivo precedente.

3.3. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. o, in subordine, omessa motivazione, lamentando che la Corte di appello non si sia pronunciata sulla domanda di restituzione dell’importo versato alla controparte in esecuzione della sentenza di prima grado che aveva condannato l’attore al pagamento delle spese di giudizio.

Il motivo è fondato.

Risulta dalla stessa sentenza impugnata che il (…) nel proprio atto di appello, aveva chiesto la condanna dell’altra parte alla restituzione dell’importo da lui versato in esecuzione della condanna di primo grado che lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite, richiesta che di per sé era da considerarsi senz’altro ammissibile, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., non costituendo domanda nuova (Cass. n. 16152 del 2010; Cass. n. 11491 del 2006). Su tale domanda la Corte di appello non si è pronunciata, incorrendo così nel vizio di omessa pronuncia (Cass. n. 16152 del 2010). Né può ravvisarsi nel caso di specie un’ipotesi dì rigetto implicito, atteso che la Corte ha accolto l’appello della parte e quindi modificato la sentenza impugnata anche con riguardo alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio. 5. In conclusione, sono rigettati il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, è dichiarato assorbito il secondo ed accolto il terzo motivo. La sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale proposto dalla società (…) ed il primo motivo del ricorso incidentale proposto da (…), dichiara assorbito il secondo ed accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste, che provvedere anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA DECRETO 10 agosto 2011, n. 168

Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a societa’ aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 242 del 17-10-2011

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33 e 117, comma 6, della Costituzione della
Repubblica italiana;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia
di organizzazione delle universita’, di personale accademico e
reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e
l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo
6, comma 9 il quale prevede che, mediante decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca vengano adottati i
criteri per la partecipazione dei professori e ricercatori
universitari a societa’ aventi caratteristiche di spin off o start
up;
Visto l’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 ed, in particolare,
l’articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante
«Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita’ dei ricercatori»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, ed in particolare gli articoli 13,14 e 15;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 giugno 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988, cosi’ come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota prot. n. 5483 del 10 agosto 2011;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel
rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, definisce le modalita’ per proporre, partecipare e assumere
responsabilita’ formali in societa’ aventi caratteristiche di spin
off o start up da parte di professori e ricercatori universitari di
ruolo.
2. Ai fini del presente decreto s’intendono aventi caratteristiche
di spin off o start up le societa’ di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

Art. 2

Soggetti proponenti gli spin off e start up universitari

1. Per qualificarsi come spin off o start up universitari le
societa’ di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297 devono essere costituite su
iniziativa dell’ universita’ o del personale universitario o
prevedere la partecipazione al capitale da parte dell’universita’
ovvero la partecipazione del personale universitario ai sensi del
comma 2 del presente articolo.
2. La partecipazione del personale universitario di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297 alla societa’ puo’ aversi sia in
termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno
diretto nel conseguimento dell’oggetto sociale, offrendo alla nuova
entita’ giuridica l’impiego del know how e delle competenze generate
in un contesto di ricerca.

Art. 3 Procedura di costituzione degli spin off o start up universitari 1. La proposta di costituzione della societa’ e’ approvata dal consiglio di amministrazione dell’universita’, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del senato accademico. 2. La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente: a) gli obiettivi; b) il piano finanziario; c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento; d) il carattere innovativo del progetto; e) le qualita’ tecnologiche e scientifiche del progetto; f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell’impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attivita’ di spin off, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di valutare la compatibilita’ con la disciplina appositamente definita dall’ateneo ai sensi del comma 9, dell’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; g) le modalita’ di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta; h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprieta’ intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall’ateneo. 3. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese spin off o start up i proponenti dell’iniziativa. Eventuali ulteriori casi di esclusione del proprio personale dalle deliberazioni in materia di spin off o start up rientrano nell’autonoma disciplina delle universita’.

Art. 4

Disciplina delle incompatibilita’

1. I membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i
ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca,
valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore,
i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti
dell’universita’, non possono assumere cariche direttive e
amministrative nelle societa’ aventi caratteristiche di spin off o
start up universitari. E’ fatta salva l’ipotesi in cui il direttore
del dipartimento sia designato a far parte del consiglio di
amministrazione di spin off o start up, del quale non sia socio o
proponente, dall’ateneo di appartenenza.
2. Ferme le ipotesi previste al comma 1, gli atenei, nell’ambito
della propria autonomia regolamentare, definiscono i casi nei quali i
professori e ricercatori in servizio non possono essere autorizzati a
costituire imprese di spin off o start up, oppure assumere
responsabilita’ formali nella gestione, quando gli interessati
rivestano specifici ruoli all’interno dell’ateneo, tali che il
contemporaneo esercizio dell’attivita’ di impresa possa compromettere
l’autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa
determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva
difficolta’ per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di
ricerca e istituzionali.
3. Lo svolgimento dell’attivita’ a favore delle societa’ aventi
caratteristiche di spin off o start up non deve porsi in contrasto
con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al
rapporto di lavoro con l’universita’. Qualora la partecipazione alle
attivita’ dell’impresa, in corso di svolgimento, divenga
incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o
ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo
all’universita’ e contestualmente cessare lo svolgimento
dell’attivita’ prestata presso la societa’.
4. L’ateneo effettua, con modalita’ definite con autonoma
disciplina, la puntuale vigilanza sul rispetto dei principi stabiliti
ai commi precedenti.

Art. 5 Disciplina dei conflitti d’interesse 1. E’ fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che partecipa alle societa’ aventi caratteristiche di spin off o start up universitario di svolgere attivita’ in concorrenza con quella dell’ateneo di appartenenza. Il suddetto personale e’ tenuto a comunicare tempestivamente all’universita’ eventuali situazioni di conflitto d’interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell’attivita’ a favore della societa’ interessata. 2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle societa’ aventi caratteristiche di spin off o start up deve comunicare all’universita’, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla societa’. 3. Il rapporto di lavoro con l’universita’ non deve costituire strumento per l’attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell’esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci. 4. L’universita’, secondo la disciplina autonomamente definita, verifica periodicamente il rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.

Art. 6 Norme transitorie e finali 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, e in virtu’ di quanto espressamente stabilito all’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applica la disciplina specifica emanata dalle singole universita’. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 agosto 2011 Il Ministro: Gelmini Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2011 Ufficio di controllo preventivo Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 17

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 20 luglio 2011, n. 189 Regolamento recante la disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Cinque Terre».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 267 del 16-11-2011

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per
la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell’ambiente;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394,
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina
mercantile in materia di tutela e difesa dell’ambiente marino sono
trasferite al Ministero dell’ambiente;
Visto l’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
con il quale e’ stata soppressa la Consulta per la difesa del mare
dagli inquinamenti;
Visto l’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
con il quale, per l’istruttoria preliminare relativa all’istituzione
e all’aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla
gestione, al funzionamento nonche’ alla progettazione degli
interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle
aree protette marine, e’ stata istituita, presso il competente
Servizio del Ministero dell’ambiente, la Segreteria tecnica per le
aree protette marine;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell’organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l’articolo
8, comma 8, con il quale e’ venuto meno il concerto con il Ministro
della marina mercantile previsto dall’articolo 18, comma 1, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Vista l’intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le
regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in
materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di
mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il
nuovo codice della nautica da diporto;
Visto il Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre
2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar
Mediterraneo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e in particolare l’articolo 4, commi 1 e 2,
con il quale, per l’istruttoria preliminare relativa all’istituzione
e all’aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla
gestione, al funzionamento, nonche’ alla progettazione degli
interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle
aree protette marine, e’ stata istituita la Segreteria tecnica per la
tutela del mare e la navigazione sostenibile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n.
140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in
data 1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1998, con il quale e’ stata
istituita l’area marina protetta «Cinque Terre»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999,
istitutivo del parco nazionale delle Cinque Terre, ed in particolare
l’articolo 1, comma 8, che prevede l’affidamento in gestione
dell’area marina protetta «Cinque Terre» all’Ente parco nazionale
delle Cinque Terre;
Vista la richiesta di modifica della perimetrazione e del regime
vincolistico di cui al decreto ministeriale del 12 dicembre 1997
istitutivo dell’area marina protetta «Cinque Terre», avanzata in data
5 novembre 2001 dal Parco nazionale delle Cinque Terre, in qualita’
di ente gestore, ai sensi dell’articolo 8 del suddetto decreto;
Visto il decreto ministeriale del 8 ottobre 2004, di aggiornamento
dell’area marina protetta «Cinque Terre»;
Vista l’ulteriore proposta di aggiornamento della zona A di Punta
Mesco, avanzata in data 8 giugno 2007 dall’Ente parco nazionale delle
Cinque Terre in qualita’ di ente gestore dell’area marina protetta, e
la relazione tecnico-scientifica che motiva tale richiesta;
Vista l’istruttoria svolta dalla Segreteria tecnica per le aree
protette marine e riportata nella relazione del 10 luglio 2007, sulla
proposta di modifica della zona A di Punta Mesco avanzata dall’ente
gestore, con la quale si ravvisa la necessita’ di aggiornare la
zonazione dell’area marina protetta «Cinque Terre»;
Considerato che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di
legittimita’ su atti della Corte dei Conti, nell’adunanza del 18
maggio 2006, ha ritenuto che, in sede di istituzione delle aree
marine protette, le deroghe ai divieti di cui all’articolo 19, comma
3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394,
debbano essere inserite nell’apposito Regolamento previsto dal comma
5 del medesimo articolo di legge;
Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione,
procedere con l’aggiornamento dell’area marina protetta mediante la
predisposizione di un apposito schema di decreto e di uno schema di
regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Cinque Terre»,
da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli
accordi intercorsi in sede istruttoria con le Amministrazioni
territoriali interessate;
Visti i pareri favorevoli sugli schemi di decreto di aggiornamento
e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta Cinque
Terre, espressi:
dal Comune di Riomaggiore con deliberazione del Consiglio n. 3
del 31 marzo 2008;
dal Comune di Levanto con deliberazione del Consiglio n. 14 del
29 febbraio 2008;
dal Comune di Monterosso al mare con deliberazione del Consiglio
n. 13 del 31 marzo 2008;
dal Comune di Vernazza con deliberazione del Consiglio n. 9 del
31 marzo 2008;
dalla Provincia della Spezia con nota n. 69188 del 10 dicembre
2008;
dalla Regione Liguria con deliberazione della Giunta n. 658 del
13 giugno 2008;
Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento
e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Cinque
Terre», espresso dal Consiglio Direttivo dell’Ente parco nazionale
delle Cinque Terre con delibera n. 155 del 13 novembre 2007, con la
quale, su richiesta degli enti locali, si e’ espresso parere negativo
sulla modifica della zonazione della Zona A di Punta Mesco;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta dell’Ente parco
nazionale delle Cinque Terre e l’indirizzo degli enti locali
interessati di non modificare la zonazione della zona A di Punta
Mesco;
Visto l’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, il quale dispone che l’individuazione, l’istituzione e
la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine, e l’adozione delle relative misure di salvaguardia,
siano operati sentita la Conferenza Unificata;
Visti il parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento
e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Cinque
Terre», espressi nella seduta del 25 marzo 2009 rispettivamente con
rep. n. 19/CU e rep. n. 11/CU dalla Conferenza Unificata;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare di aggiornamento dell’area marina protetta
«Cinque Terre»;
Visto il parere n. 3458/2009 emesso dal Consiglio di Stato –
Sezione normativa per gli atti consultivi – nell’adunanza del 16
settembre 2009;
Vista la nota con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri la comunicazione prevista dall’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato necessario procedere all’approvazione del regolamento
di disciplina e organizzazione dell’area marina protetta «Cinque
Terre»;

Decreta:

Art. 1

1. E’ approvato l’allegato regolamento di disciplina delle
attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta
«Cinque Terre».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 20 luglio 2011

Il Ministro: Prestigiacomo

Visto, Il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2011
Uffcio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 14, foglio n. 309

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/