LEGGE 11 luglio 2012, n. 107 Modifiche all’articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 171 del 24-7-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All’articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l’elargizione di cui al comma 1 e’ assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita’ previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a). In tal caso, ove coesistano il convivente more uxorio e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera a), la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 di cui al comma 2 e’ aumentata in misura pari all’importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e’ determinato sommando l’importo attribuito al coniuge, al netto dell’eventuale quota dipendente dallo stato di necessita’ di quest’ultimo, e l’eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessita’ del convivente more uxorio. 3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e’ attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell’ordine di priorita’ derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima»; b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il mandato del commissario delegato scada prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 3-bis e 3-ter sia ultimata, il predetto mandato e’ prorogato automaticamente ai soli fini dell’attuazione delle relative procedure e fino alla conclusione delle medesime. Tale proroga non da’ diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti».

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 11 luglio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2750):
Presentato dall’on. Manuela Granaiola ed altri il 1° giugno 2011.
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni),
in sede referente, il 22 giugno 2011, con pareri delle Commissioni
1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 8ª Commissione, in sede referente, il 29 giugno
2011.
Assegnato nuovamente alla 8ª Commissione (Lavori pubblici,
comunicazioni), in sede deliberante, il 13 dicembre 2011 con pareri
delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 8ª Commissione, in sede deliberante, il 14
dicembre 2011 e il 16 febbraio 2012.
Camera dei deputati (atto n. 4889):
Assegnato alla IX Commissione (Trasporti, poste e
telecomunicazioni), in sede referente, il 24 febbraio 2012 con pareri
delle Commissioni I, II e V.
Esaminato dalla IX Commissione, in sede referente, il 7 e 28
marzo 2012; il 4 aprile 2012.
Assegnato nuovamente alla IX Commissione (Trasporti, poste e
telecomunicazioni), in sede legislativa, il 9 maggio 2012 con pareri
delle Commissioni I, II e V.
Esaminato dalla IX Commissione, in sede legislativa, il 17 maggio
2012.
Senato della Repubblica (atto n. 2750- B):
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni),
in sede deliberante, il 29 maggio 2012 con pareri delle Commissioni
1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 8ª Commissione, in sede deliberante, il 31 maggio
2012 ed approvato il 12 giugno 2012.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2012 Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro» – Anno 2012 a lavoratori italiani residenti all’estero.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 175 del 28-7-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143 sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al merito del lavoro»; Sentita la commissione di cui all’art. 9 della citata legge n. 143/1992; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri; Decreta: E’ conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a: Bandinu Salvatore Lanxess Deutschland GmbH – Dormagen – Germania; Bologna Enrico Brembo Spa – Varsavia – Polonia; Cammarata Antonia Dreiring Werk GmbH & Co. KG – Krefeld – Germania; Caraffini Giampaolo Eni spa – Pointe Noire – Repubblica del Congo; Ciacci Urbano Miniera Monceau – Fontaine – Belgio; Cina’ Salvatore Volkswagen A.G. – Wolfsburg – Germania; Coppola Guglielmo Ford-Werke GmbH – Colonia – Germania; D’Angelo Luigi Electrolux spa-Torsvik – Svezia; Delfini Fabrizio Volksbank eG -Wolfsburg – Germania; Di Castro Sandro Israel Electric Corporation Ltd – Haifa Israele; Fantini Claudio Volvo Car Corporation – Goteborg – Svezia; Filippi Giorgio I.T.P. System Integration – Germania; Garippo Francescantonio Volkswagen AG – Wolfsburg – Germania; Gobbato Armando Volkswagen AG – Wolfsburg – Germania; Maini Bruno Pegasus Solutions Limited – Londra – Gran Bretagna; Marzano Biagio Skeidar Mobler Oslo – Norvegia; Mentino Vincenzo Auto Satellites s.a. – Dampremy – Belgio; Pino Bruno Hoover Candy Group – Bromborough – Gran Bretagna; Premuda Gianfranco Mac S.A. – Montevideo – Uruguay; Provenziani Quinto Volkswagen A.G. -Wolfsburg – Germania; Reggio Ugo Macolive Tarim Urun. San. Ve Tic. Ltd. Sti – Izmir – Turchia; Saccone Angelo Salvatore British Shoe Corporation – Jersey – Gran Bretagna; Tinghi Ferruccio Gruppo GFT – Messico; Vallone Orazio Willi Heckl – Monaco di Baviera – Germania. Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi’ 30 maggio 2012 NAPOLITANO Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 123 Attuazione della direttiva 2009/109/CE, che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in…

…caso di fusioni e scissioni.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 180 del 3-8-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2010, ed in particolare l’articolo 6; Vista la direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al libro V, titolo V, capo X, del codice civile 1. All’articolo 2501-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «Il progetto di fusione e’ depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societa’ partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione e’ pubblicato nel sito Internet della societa’, con modalita’ atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticita’ dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.»; b) al quarto comma dopo le parole: «l’iscrizione» sono inserite le seguenti: «o la pubblicazione nel sito Internet». 2. All’articolo 2501-quater del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: «deve redigere» sono sostituite dalla seguente: «redige» e dopo le parole: «nella sede della societa’» sono aggiunte le seguenti: «ovvero pubblicato sul sito Internet di questa»; b) al secondo comma le parole: «del giorno del deposito indicato nel primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di societa’ quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purche’ non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma»; c) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «La situazione patrimoniale non e’ richiesta se vi rinunciano all’unanimita’ i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle societa’ partecipanti alla fusione.». 3. All’articolo 2501-quinquies del codice civile sono aggiunti in fine i seguenti commi: «L’organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all’organo amministrativo delle altre societa’ partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione e’ depositato presso la sede della societa’ ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione. La relazione di cui al primo comma non e’ richiesta se vi rinunciano all’unanimita’ i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle societa’ partecipanti alla fusione.». 4. All’articolo 2501-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: «devono redigere» sono sostituite dalla seguente: «redigono»; b) all’ottavo comma dopo le parole: «i soci» sono inserite le seguenti: «e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto». 5. All’articolo 2501-septies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma dopo le parole: «nella sede delle societa’ partecipanti alla fusione,» sono inserite le seguenti: «ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse,»; b) al numero 1) del primo comma le parole: «con le relazioni» sono sostituite dalle seguenti: «con le relazioni, ove redatte,»; c) il numero 3) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «3) le situazioni patrimoniali della societa’ partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell’articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall’articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale»; d) al secondo comma sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La societa’ non e’ tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della societa’ dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.». 6. All’articolo 2503, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «anteriori all’iscrizione» sono inserite le seguenti: «o alla pubblicazione». 7. All’articolo 2505 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma le parole: «le disposizioni dell’articolo 2501-ter e, quanto alla societa’ incorporante, anche quelle dell’articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell’articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonche’, quanto alla societa’ incorporante, quelle dell’articolo 2501-septies»; b) al terzo comma dopo le parole: «entro otto giorni dal deposito» sono inserite le seguenti: «o dalla pubblicazione». 8. All’articolo 2505-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: «dell’articolo 2501-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies»; b) al secondo comma le parole: «dell’articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 2501-septies» e le parole: «l’iscrizione prevista» sono sostituite dalla seguenti: «l’iscrizione o la pubblicazione prevista». 9. Il quinto comma dell’articolo 2506-bis del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Il progetto di scissione e’ depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della societa’ a norma dell’articolo 2501-ter, commi terzo e quarto.». 10. All’articolo 2506-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma le parole: «la relazione ivi prevista non e’ richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «la situazione patrimoniale prevista dall’articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste»; b) al quinto comma dopo la parola: «2505,» sono inserite le seguenti: «primo e secondo comma,».

Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 1. L’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, e’ abrogato.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 22 giugno 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Terzi di Sant’Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Recoaro Terme e nomina del commissario straordinario.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 184 del 8-8-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Recoaro
Terme (Vicenza);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 29 maggio
2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Recoaro Terme (Vicenza) e’ sciolto.

Art. 2 Il dottor Domenico Lione e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 30 luglio 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.