DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2012, n. 42 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro….

…delle politiche agricole alimentari e forestali, nonche’ disciplina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 91 del 18-4-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’articolo 55,
istitutivo del Ministero delle politiche agricole e forestali, e gli
articoli 4, 7 e 33;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ed in particolare l’articolo 14;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 febbraio 2006 recante norme unificate per la protezione e la tutela
delle informazioni classificate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 febbraio 2006, n. 46;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in
particolare l’articolo 14;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare
l’articolo 7, comma 20, e l’allegata tabella, con il quale e’ stata,
tra l’altro, disposta la soppressione del Comitato nazionale italiano
per il collegamento tra il Governo e la FAO, disponendo il subentro
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alle
attivita’ ed ai rapporti giuridici del predetto organismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.
303, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Ravvisata la necessita’ di riallocare le funzioni del soppresso
Comitato di collegamento nazionale italiano per il collegamento tra
il Governo e la FAO nell’ambito degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3425/2011, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 30 agosto
2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e
per la pubblica amministrazione e semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifica all’articolo 2 e all’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303

1. All’articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, dopo le parole: «uno o piu’ vice
capi di Gabinetto» sono aggiunte le seguenti : «e un vice capo
dell’Ufficio legislativo senza maggiori oneri e nell’ambito del
contingente di cui all’articolo 5».
2. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2001, n. 303, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Funzioni degli Uffici di diretta collaborazione

1. L’Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le
competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L’Ufficio di
Gabinetto cura l’attivita’ di supporto all’organo di direzione
politica in materia di rapporti con le regioni e coordina in
particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali,
con le autorita’ indipendenti e, fatte salve le competenze del
Ministro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo n. 165 del 2001, con il Consiglio di Stato e cura,
altresi’, l’esame degli atti ai fini dell’inoltro alla firma del
Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Svolge attivita’ di supporto
all’organo politico circa la destinazione delle relative risorse
finanziarie; tale attivita’ di supporto e’ svolta in raccordo con i
dipartimenti e gli uffici dirigenziali generali competenti, sia nella
fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella
dell’elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del
Ministro, nonche’ mediante la promozione di nuove attivita’ ed
iniziative anche attraverso l’elaborazione di documenti, indagini e
rapporti, e l’organizzazione e la partecipazione a tavoli di
concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali
convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza
istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre
amministrazioni interessate. Sovraintende, altresi’, alle funzioni di
comunicazione istituzionale del Ministero, determinando gli indirizzi
strategici e le priorita’ operative dell’azione di comunicazione del
Ministero, ferme restando le attribuzioni gestionali delle strutture
amministrative del Ministero. Tale Ufficio puo’ essere articolato in
distinte aree organizzative di carattere non dirigenziale. Ai fini
del supporto all’organo politico,nell’ambito dell’Ufficio di
Gabinetto e’ operativo un Ufficio per i rapporti con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza unificata, di cui al
decreto legislativo n. 281 del 1997, e l’Ufficio Sicurezza NATO-UE
con i compiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 3 febbraio 2006.
2. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all’espletamento
dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni
ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli
interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di
diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro e’ diretta e
coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il
Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a
compiti specifici. Fa, altresi’, parte della Segreteria del Ministro
il Segretario particolare, che cura l’agenda e la corrispondenza del
Ministro, nonche’ i rapporti personali dello stesso con altri
soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico
istituzionale.
3. L’Ufficio legislativo cura l’attivita’ di supporto all’organo di
direzione politica in materia di rapporti con le regioni e
l’attivita’ di definizione delle iniziative legislative e
regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la
collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione
normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo
la valutazione dei costi della regolazione, la qualita’ del
linguaggio normativo, l’applicabilita’ delle norme introdotte e
l’analisi dell’impatto e della fattibilita’ della regolamentazione,
lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i
provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di
iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente
con l’attivita’ normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni
interessate, anche per quanto riguarda l’attuazione normativa di atti
dell’Unione europea. Partecipa, ove necessario, alla elaborazione
delle normative dell’Unione europea. Sovrintende al contenzioso
internazionale, comunitario e costituzionale. Cura gli adempimenti
connessi agli atti di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e
svolge attivita’ di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro
ed i Sottosegretari, anche nei confronti dei dipartimenti e degli
uffici dirigenziali generali del Ministero.
4. La Segreteria tecnica del Ministro svolge compiti di supporto
tecnico allo stesso per l’elaborazione ed il monitoraggio delle
politiche riguardanti il settore agricolo.
5. L’Ufficio per la stampa e la comunicazione cura i rapporti con
il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali;
effettua, tra l’altro, il monitoraggio dell’informazione italiana ed
estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di
competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con
le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative
editoriali di informazione istituzionale.
6. L’Ufficio rapporti internazionali e del cerimoniale cura i
rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate
alle attivita’ del Ministero e svolge funzioni di supporto al
Ministro per l’organizzazione di incontri, convegni e missioni
internazionali, in collaborazione con l’Ufficio per la stampa e la
comunicazione. Cura i rapporti tra il Ministro e i comitati
alimentazione e agricoltura presso le organizzazioni internazionali
cui l’Italia aderisce. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
5, comma 1, l’Ufficio, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, subentra al soppresso Comitato nazionale
italiano per il collegamento fra il Governo italiano e
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura nello svolgimento dei compiti previsti dal decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni,
compresi quelli di studio e predisposizione di programmi
agroalimentari a supporto dell’attivita’ della FAO. L’Ufficio cura,
altresi’, tutte le attivita’ relative alla funzione di cerimoniale
nei confronti delle istituzioni interne, comunitarie ed
internazionali che riguardano la persona del Ministro e gli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro stesso e dei Sottosegretari di
Stato.».

Art. 2 Modifica dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303 1. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, e’ sostituito dal seguente: «Art. 4. Organismo indipendente di valutazione della performance 1. L’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato: "Organismo", svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche’ quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), cosi’ come modificata dall’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999 e successive modificazioni. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Organismo puo’ accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita’ ministeriali di interesse e puo’ richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all’uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita’ l’Organismo riferisce secondo i criteri e le modalita’ di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 3. L’Organismo e’ costituito da un collegio di tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell’Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l’espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalita’ e i criteri di cui all’articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 4. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialita’ di giudizio, l’incarico di Presidente dell’Organismo e di componente del collegio sono conferiti a personale con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance. 5. Presso l’Organismo e’ istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attivita’ istruttorie e quelle propedeutiche all’espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L’ufficio sovrintende alle attivita’ connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e a quelle connesse con il controllo strategico di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L’organizzazione interna dell’Ufficio e’ definita con determinazione del Presidente dell’Organo collegiale. 6. Il responsabile dell’Ufficio di cui al comma 5 e’ nominato con determinazione del Presidente dell’Organismo, fra i funzionari appartenenti al contingente di cui al comma 7, in possesso di specifiche professionalita’ ed esperienza nel settore della misurazione della performance. 7. All’ufficio di cui al comma 5 e’ assegnato un contingente di personale non superiore a sette unita’. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del Presidente dell’organo collegiale, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalita’ ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 8. Ai componenti dell’organismo indipendente di valutazione della performance, nonche’ al personale dell’ufficio di supporto di cui al comma 7, si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.». 2. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, il comma 7 e’ soppresso.

Art. 3

Modifica dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 303

1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2001, n. 303, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta
collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della
performance, ad eccezione di quello di cui all’articolo 8, e’
stabilito complessivamente in settantacinque unita’ comprensive delle
unita’ addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro
tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti
Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici,
anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe
posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche’, per sopperire
ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nel
limite di dieci unita’ del predetto contingente complessivo,
personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con
contratto a tempo determinato, e nel limite di dieci unita’, esperti
e consulenti di particolare professionalita’ e specializzazione nelle
materie di competenza del Ministero e in quelle
giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa, nel rispetto del criterio dell’invarianza della spesa
di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001. Puo’, altresi’, essere chiamato a far parte del Gabinetto,
d’intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere
diplomatico.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 5,
nell’ambito del contingente complessivo di settantacinque unita’
stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di
cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo
svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta
collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello
dirigenziale non superiore a quattro, di cui uno, a seguito della
soppressione del Consiglio nazionale dell’Agricoltura,
dell’Alimentazione e della Pesca, di livello dirigenziale generale
con compiti di studio e analisi e coordinamento amministrativi a
diretto supporto dell’indirizzo politico, ivi compresi quelli
attribuiti ai dirigenti non titolari di centri di responsabilita’
amministrativa, nei limiti dell’esistente dotazione organica. Tali
incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi
conferibili, anche ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.».

Art. 4 Modifica dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303 1. L’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, e’ sostituito dal seguente: «1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalita’ di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato: a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero; b) per il Capo dell’Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale del Ministero; c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, per il responsabile dell’Ufficio rapporti internazionali, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; d) per il Presidente dell’organismo indipendente di valutazione della Performance in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale del Ministero; e) per gli altri componenti del collegio di direzione dell’Organismo indipendente di valutazione in una voce retributiva di importo non inferiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; f) per il responsabile dell’Ufficio di supporto di cui all’articolo 4, comma 6, in una voce retributiva onnicomprensiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale.».

Art. 5 Disposizioni finali 1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 e la lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, sono soppresse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 14 febbraio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2012 Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 246

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 18 maggio 2012 , n. 62 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24…

…marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 117 del 21-5-2012

Art. 1

1. Il decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni
urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e’ convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 18 maggio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica: (atto n. 3221).
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) e
dal Ministro dell’economia e finanze (Monti) il 24 marzo 2012.
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria), in sede referente, il
26 marzo 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 11ª.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 27
marzo 2012.
Esaminato dalla 10ª Commissione, in sede referente, il 28 marzo,
3, 4, 17, 18 e 24 aprile 2012.
Esaminato in Aula il 29 marzo, 17 aprile 2012 ed approvato il 2
maggio 2012.
Camera dei deputati: (atto n.5178).
Assegnato alla VI Commissione (Finanze), in sede referente, l’8
maggio 2012 con pareri del Comitato per la legislazione e delle
Commissioni I, II, V, IX, X e XI .
Esaminato dalla VI Commissione, in sede referente, l’8, 9 e 10
maggio 2012
Esaminato in Aula il 14, 15, 16 maggio 2012 ed approvato il 17
maggio 2012

Avvertenza:
Il decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale –
n. 71 del 24 marzo 2012.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 88.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24
MARZO 2012, N. 29

All’articolo 1:
al comma 1, lettera a), le parole da: «al comma 1» fino a:
«"stipulate» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", stipulate» e dopo le
parole: «Comitato interministeriale per il credito e il risparmio»
sono aggiunte le seguenti: «al fine di rendere i costi trasparenti e
immediatamente comparabili»;
al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. E’ costituito presso il Ministero dell’economia e delle
finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica e
avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Osservatorio
sull’erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte
delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese
micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonche’
sull’attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere
l’accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell’ambito di tali
attivita’ l’Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre
condizioni accessorie, articolando l’informazione a livello
settoriale, geografico e dimensionale. All’Osservatorio partecipano
due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, di
cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo
economico e uno della Banca d’Italia. Alle riunioni dell’Osservatorio
partecipano altresi’ un rappresentante delle associazioni dei
consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti, un rappresentante dell’Associazione bancaria italiana, tre
rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente
rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli
organismi di societa’ finanziarie regionali. La partecipazione alle
attivita’ dell’Osservatorio non da’ luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita’ o rimborsi spese.
1-ter. L’Osservatorio monitora l’andamento dei finanziamenti
erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative
condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma 1-bis. A tal
fine, l’Osservatorio puo’ richiedere alla Banca d’Italia, anche su
base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative
condizioni applicate. L’Osservatorio semestralmente elabora le
segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l’attuazione di
accordi e protocolli volti a sostenere l’accesso al credito e formula
eventuali proposte in un ‘Dossier sul credito’ che viene messo a
disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.
1-quater. L’Osservatorio promuove la formulazione delle
migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle
imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un
miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione
alle specifiche situazioni locali.
1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto
segnala all’Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi
dell’articolo 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad
operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a
seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il
prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul
merito dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla
meritevolezza del credito. L’Arbitro si pronuncia non oltre trenta
giorni dalla segnalazione"»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al comma 1 dell’articolo 117-bis del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "L’ammontare della
commissione" sono inserite le seguenti: ", determinata in coerenza
con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie
di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti
correnti,".
1-ter. La commissione di cui al comma 2 dell’articolo 117-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto
corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in
assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo
periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di
sette giorni consecutivi.
1-quater. Al comma 4 dell’articolo 117-bis del testo unico di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole:
"disposizioni applicative del presente articolo" sono inserite le
seguenti: ", ivi comprese quelle in materia di trasparenza e
comparabilita’,".
1-quinquies. All’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, le parole da: "alla elaborazione di un rating di
legalita’" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un
rating di legalita’ per le imprese operanti nel territorio nazionale
che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito
alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e
le modalita’ stabilite da un regolamento dell’Autorita’ garante della
concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine
dell’attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a
tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene
conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni, nonche’ in sede di accesso al credito
bancario, secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che
omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione
dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca
d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione
assunta"»;
il comma 2 e’ soppresso;
dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. In ragione della necessita’ di coordinamento
legislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni
dell’articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni all’articolo
1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249:
a) al secondo periodo e al quarto periodo, la parola: "quattro"
e’ sostituita dalla seguente: "due";
b) il quinto periodo e’ sostituito dal seguente: "Ciascun
senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo
per il consiglio"».
Nel titolo, le parole: «e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214» sono sostituite dalle seguenti: «e al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, nonche’ modifiche alla legge 31 luglio 1997,
n. 249».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012 , n. 69 Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e….

…tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita’ nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 126 del 31-5-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 24 della legge 15 dicembre 2011, n. 217,
recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge
comunitaria 2010;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni;
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche;
Vista la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti
in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della
direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione
tra le autorita’ nazionali responsabili dell’esecuzione della
normativa a tutela dei consumatori;
Vista la direttiva 2009/140/CE del Parlamento e del Consiglio del
25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti
di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e
all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 aprile 2012;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, dell’economia e delle finanze e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. All’articolo 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 :
1) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) chiamata, la
connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico che consente la comunicazione
bidirezionale;»;
2) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) reti di
comunicazione elettronica, i sistemi di trasmissione e, se del caso,
le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre
risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o
con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le
reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a
commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per
la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi
per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano
utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;»;
3) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) rete
pubblica di comunicazioni, una rete di comunicazione elettronica
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;»;
4) alla lettera i) dopo le parole: «rete di comunicazione
elettronica» sono inserite le seguenti: «o da un servizio di
comunicazione elettronica»;
b) al comma 3, dopo la lettera g) e’ aggiunta la seguente:
«g-bis) violazione di dati personali: violazione della sicurezza che
comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la
modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati
personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto
della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al
pubblico.».
2. All’articolo 32, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Obblighi relativi ai
fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico»;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il fornitore di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta,
ai sensi dell’articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia
affidata l’erogazione del predetto servizio, misure tecniche e
organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la
sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all’articolo
32-bis»;
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ferma restando l’osservanza degli obblighi di cui agli
articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione
elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili
soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.
1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la
protezione dei dati relativi al traffico ed all’ubicazione e degli
altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche
accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da
archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o
illeciti, nonche’ assicurano l’attuazione di una politica di
sicurezza.»;
d) al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dei commi 1» sono
inserite le seguenti: «, 1-bis».
3. Dopo l’articolo 32, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e’ inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati
personali). – 1. In caso di violazione di dati personali, il
fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante.
2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare
pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di
altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo
l’avvenuta violazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2 non e’ dovuta se il fornitore
ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di
protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia
autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai
dati oggetto della violazione.
4. Ove il fornitore non vi abbia gia’ provveduto, il Garante puo’,
considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione,
obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona
l’avvenuta violazione.
5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene
almeno una descrizione della natura della violazione di dati
personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere
maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare
i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati
personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le
conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o
adottate dal fornitore per porvi rimedio.
6. Il Garante puo’ emanare, con proprio provvedimento, orientamenti
e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha
l’obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato
applicabile a tale comunicazione, nonche’ alle relative modalita’ di
effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di
attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo
4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla
direttiva 2009/136/CE.
7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di
dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate,
le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in
modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle
disposizioni del presente articolo. Nell’inventario figurano
unicamente le informazioni necessarie a tal fine.
8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico affidi l’erogazione del predetto
servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al
fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni
necessarie a consentire a quest’ultimo di effettuare gli adempimenti
di cui al presente articolo.».
4. All’articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazioni» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «, comprese quelle che supportano i
dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione».
5. All’articolo 122, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, e’ sostituito dal seguente: «1. L’archiviazione
delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di
un utente o l’accesso a informazioni gia’ archiviate sono consentiti
unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso
il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalita’
semplificate di cui all’articolo 13, comma 3. Cio’ non vieta
l’eventuale archiviazione tecnica o l’accesso alle informazioni gia’
archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di
una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella
misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della
societa’ dell’informazione esplicitamente richiesto dal contraente o
dall’utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione
delle modalita’ semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene
anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie
economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l’utilizzo di
metodologie che assicurino l’effettiva consapevolezza del contraente
o dell’utente.»;
b) il comma 2, e’ sostituito dal seguente: «2. Ai fini
dell’espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere
utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di
dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilita’ per il
contraente o l’utente.»;
c) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Salvo quanto
previsto dal comma 1, e’ vietato l’uso di una rete di comunicazione
elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio
terminale di un contraente o di un utente, per archiviare
informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.».
6. All’articolo 123, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, dopo la parola: «manifestato» e’ inserita la seguente:
«preliminarmente».
7. All’articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «L’uso di sistemi automatizzati» sono sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e
21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l’uso di sistemi
automatizzati»;
2) dopo la parola: «automatizzati» sono inserite le seguenti: «di
chiamata o di comunicazione»;
3) le parole: «dell’interessato» sono sostituite dalle seguenti:
«del contraente o utente»;
b) al comma 5:
1) dopo la parola: «mittente» sono inserite le seguenti: «o in
violazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70,»;
2) dopo le parole: «di cui all’articolo 7» sono aggiunte, in fine,
le seguenti: «, oppure esortando i destinatari a visitare siti web
che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del
2003».
8. Dopo l’articolo 132, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e’ inserito il seguente:
«Art. 132-bis (Procedure istituite dai fornitori). – 1. I fornitori
istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste
effettuate in conformita’ alle disposizioni che prevedono forme di
accesso a dati personali degli utenti.
2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di
competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul
numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle
risposte date.».
9. Dopo l’articolo 162-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e’ inserito il seguente:
«Art. 162-ter (Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico). – 1. La
violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32-bis, comma 1, e’
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
venticinquemila euro a centocinquantamila euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32-bis,
comma 2, e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente
o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritardata la
comunicazione di cui al medesimo articolo 32-bis, comma 2. Non si
applica l’articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non puo’ essere
applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d’affari
realizzato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla notificazione della contestazione della violazione
amministrativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 164-bis,
comma 4.
4. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32-bis,
comma 7, e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da ventimila euro a centoventimila euro.
5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano
nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico abbia affidato
l’erogazione dei predetti servizi, qualora tali soggetti non abbiano
comunicato senza indebito ritardo, al fornitore, ai sensi
dell’articolo 32-bis, comma 8, le informazioni necessarie ai fini
degli adempimenti di cui all’articolo 32-bis.».
10. Al comma 1 dell’articolo 164-bis del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, dopo la parola: «162,» sono inserite le
seguenti: «162-ter,».
11. Al comma 1 dell’articolo 168 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti:
«nelle comunicazioni di cui all’articolo 32-bis, commi 1 e 8,».
12. Nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola:
«abbonato», ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente:
«contraente».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L’articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Il testo degli articoli 9 e 24 della legge 15 dicembre
2011, n. 217 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’
europee – Legge comunitaria 2010), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi’ recita:
"Art. 9. Delega al Governo per l’attuazione delle
direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per
l’applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in
materia di servizi di comunicazione elettronica,
2010/30/UE, concernente l’indicazione del consumo di
energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla
metrologia
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, dell’economia e delle finanze e della giustizia,
uno o piu’ decreti legislativi per dare attuazione alle
direttive 2009/127/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva
2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di
pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della
direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla
cooperazione tra le autorita’ nazionali responsabili
dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori,
2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE
che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i
servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa
all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle
risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e
2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010,
concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre
risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante
l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai
prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive
71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE,
76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative
alla metrologia.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recanti le
norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e
2009/140/CE sono adottati attraverso l’adeguamento e
l’integrazione delle disposizioni legislative in materia di
comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati
personali e di tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e
apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche
mediante le opportune modifiche al codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
269.
3. All’articolo 15 del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il
comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8,
gli operatori di rete locale che d’intesa tra loro
raggiungano una copertura non inferiore all’80 per cento
della popolazione nazionale possono diffondere un solo
programma di fornitori di servizi di media audiovisivi
autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli
integrati, anche con i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di
servizi di media audiovisivi nazionali, cosi’ come definiti
precedentemente, puo’ essere trasmesso dagli stessi
operatori locali a condizione che per la stessa capacita’
trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che
hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze
utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8
dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
adottati, altresi’, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) garanzia di accesso al mercato con criteri di
obiettivita’, trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita’;
b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il
4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, nell’ambito dei procedimenti restrittivi
dell’accesso alle reti di comunicazione elettronica;
c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello
spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in
linea con i principi di neutralita’ tecnologica e dei
servizi, nel rispetto degli accordi internazionali
pertinenti, nonche’ nel prioritario rispetto di obiettivi
d’interesse generale o di ragioni di ordine pubblico,
pubblica sicurezza e difesa;
d) possibilita’ di introdurre, in relazione alle
ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e
non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle
direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di
reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate
per servizi di comunicazione elettronica, ove cio’ sia
necessario, al fine di evitare interferenze dannose;
proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici
riesaminando periodicamente la necessita’ e la
proporzionalita’ delle misure adottate; assicurare la
qualita’ tecnica del servizio; assicurare la massima
condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l’uso
efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse
generale;
e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di
sicurezza ed integrita’ delle reti;
f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli
utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani,
dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari,
anche per cio’ che concerne le apparecchiature terminali;
g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza
dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione
elettronica, in tema di prezzi, qualita’, tempi e
condizioni di offerta dei servizi, anche con l’obiettivo di
facilitare la loro confrontabilita’ da parte dell’utente e
l’eventuale cambio di fornitore;
h) ridefinizione del ruolo dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune
modificazioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, con
riferimento alla disciplina dell’incompatibilita’
sopravvenuta ovvero della durata dell’incompatibilita’
successiva alla cessazione dell’incarico di componente e di
Presidente dell’Autorita’ medesima, allineandolo alle
previsioni delle altre Autorita’ europee di
regolamentazione;
i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di
sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonche’ di
protezione dei dati personali e delle informazioni gia’
archiviate nell’apparecchiatura terminale, fornendo
all’utente indicazioni chiare e comprensibili circa le
modalita’ di espressione del proprio consenso, in
particolare mediante le opzioni dei programmi per la
navigazione nella rete internet o altre applicazioni;
l) individuazione, per i rispettivi profili di
competenza, del Garante per la protezione dei dati
personali e della Direzione nazionale antimafia quali
autorita’ nazionali ai fini dell’articolo 15, paragrafo
1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE;
m) adozione di misure volte a promuovere investimenti
efficienti e innovazione nelle infrastrutture di
comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni
che attribuiscano all’autorita’ di regolazione la facolta’
di disporre la condivisione o la coubicazione delle
infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano
adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti
sostenuti dalle imprese;
n) previsione di procedure tempestive, non
discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del
diritto di installazione di infrastrutture al fine di
promuovere un efficiente livello di concorrenza;
o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per
i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento
dell’obiettivo di coerenza del quadro regolamentare di
settore dell’Unione europea e nel rispetto delle
specificita’ delle condizioni di tali mercati;
p) promozione di un efficiente livello di concorrenza
infrastrutturale, al fine di conseguire un’effettiva
concorrenza nei servizi al dettaglio;
q) definizione del riparto di attribuzioni tra
Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per
la protezione dei dati personali, nell’adempimento delle
funzioni previste dalle direttive di cui al comma 2, nel
rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei
compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva
la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri in materia di diritto d’autore sulle reti di
comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni
e le attivita’ culturali;
r) revisione delle sanzioni e degli illeciti gia’
previsti nelle materie di cui al comma 2 del presente
articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui
al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28
marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto
dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del
comma 1 dell’articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96,
prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione
delle norme introdotte dall’articolo 2 della citata
direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del
sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al
citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante
depenalizzazione;
s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni
incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.
5. All’articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto
periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in
favore dell’ente gestore» sono sostituite dalle seguenti:
«in favore del titolare dell’archivio».
6. Dall’esercizio della presente delega non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della
presente delega con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente."
"Art. 24. (Disposizioni finali)
1. Nell’esercizio delle deleghe di cui alla presente
legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e
2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti
legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica ai fini dell’acquisizione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
secondo le procedure di cui all’articolo 1 della medesima
legge.
2. Il decreto legislativo di cui all’articolo 7 e’
adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.".
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
La direttiva 2002/58/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 31
luglio 2002, n. L 201.
La direttiva 2009/136/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
18 dicembre 2009, n. L 337.
La direttiva 2009/140/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
18 dicembre 2009, n. L 337.

Note all’art. 1:
Il testo dell’articolo 4, del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003 , come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
"Art. 4. (Definizioni).
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati;
b) «dato personale», qualunque informazione relativa a
persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
c) «dati identificativi», i dati personali che
permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti, o la qualita’ di imputato
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente
ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita’,
alle modalita’ del trattamento di dati personali e agli
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
g) «responsabile», la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a
compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i) «interessato», la persona fisica, cui si riferiscono
i dati personali;
l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu’ soggetti determinati diversi
dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito
di trattamento, non puo’ essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
o) «blocco», la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di
dati personali, ripartito in una o piu’ unita’ dislocate in
uno o piu’ siti;
q) «Garante», l’autorita’ di cui all’articolo 153,
istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre,
per:
a) «comunicazione elettronica», ogni informazione
scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti
tramite un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni
trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione,
salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un
abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) chiamata, la connessione istituita da un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico che
consente la comunicazione bidirezionale;
c) reti di comunicazione elettronica, i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi
gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
d) rete pubblica di comunicazioni, una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) «abbonato», qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi
necessariamente abbonata;
h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato
sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o
della relativa fatturazione;
i) «dati relativi all’ubicazione», ogni dato trattato
in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio
di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che
richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, oltre a quanto e’ necessario per la trasmissione
di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi,
voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete
pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresi’,
per:
a) «misure minime», il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza che configurano il livello minimo di protezione
richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31;
b) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i
programmi per elaboratori e qualunque dispositivo
elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il
trattamento;
c) «autenticazione informatica», l’insieme degli
strumenti elettronici e delle procedure per la verifica
anche indiretta dell’identita’;
d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da questa
conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
l’autenticazione informatica;
e) «parola chiave», componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in
forma elettronica;
f) «profilo di autorizzazione», l’insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che
consente di individuare a quali dati essa puo’ accedere,
nonche’ i trattamenti ad essa consentiti;
g) «sistema di autorizzazione», l’insieme degli
strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati
e alle modalita’ di trattamento degli stessi, in funzione
del profilo di autorizzazione del richiedente.
g-bis) violazione di dati personali: violazione della
sicurezza che comporta anche accidentalmente la
distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non
autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi,
memorizzati o comunque elaborati nel contesto della
fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al
pubblico.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «scopi storici», le finalita’ di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato;
b) «scopi statistici», le finalita’ di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
mezzo di sistemi informativi statistici;
c) «scopi scientifici», le finalita’ di studio e di
indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle
conoscenze scientifiche in uno specifico settore.".
Il testo dell’articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
"Art. 32. (Obblighi relativi ai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi
dell’articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia
affidata l’erogazione del predetto servizio, misure
tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli
adempimenti di cui all’articolo 32-bis.
1-bis. Ferma restando l’osservanza degli obblighi di
cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle
reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati
personali siano accessibili soltanto al personale
autorizzato per fini legalmente autorizzati.
1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono
la protezione dei dati relativi al traffico ed
all’ubicazione e degli altri dati personali archiviati o
trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o
alterazione anche accidentale e da archiviazione,
trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o
illeciti, nonche’ assicurano l’attuazione di una politica
di sicurezza.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati
personali richiede anche l’adozione di misure che
riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su
richiesta di uno dei fornitori, la controversia e’ definita
dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni secondo
le modalita’ previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e,
ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare
rischio di violazione della sicurezza della rete,
indicando, quando il rischio e’ al di fuori dell’ambito di
applicazione delle misure che il fornitore stesso e’ tenuto
ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i
possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga
informativa e’ resa al Garante e all’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni.".
Il testo dell’articolo 121 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
"Art. 121. (Servizi interessati).
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al
trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese
quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e
di identificazione.".
Il testo dell’articolo 122 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
"Art. 122. (Informazioni raccolte nei riguardi
dell’abbonato o dell’utente).
1. L’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio
terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a
informazioni gia’ archiviate sono consentiti unicamente a
condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il
proprio consenso dopo essere stato informato con le
modalita’ semplificate di cui all’articolo 13, comma 3.
Cio’ non vieta l’eventuale archiviazione tecnica o
l’accesso alle informazioni gia’ archiviate se finalizzati
unicamente ad effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o
nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
servizio della societa’ dell’informazione esplicitamente
richiesto dal contraente o dall’utente a erogare tale
servizio. Ai fini della determinazione delle modalita’
semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche
conto delle proposte formulate dalle associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale dei
consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche
allo scopo di garantire l’utilizzo di metodologie che
assicurino l’effettiva consapevolezza del contraente o
dell’utente.
2. Ai fini dell’espressione del consenso di cui al
comma 1, possono essere utilizzate specifiche
configurazioni di programmi informatici o di dispositivi
che siano di facile e chiara utilizzabilita’ per il
contraente o l’utente.
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, e’ vietato
l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere
a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un
contraente o di un utente, per archiviare informazioni o
per monitorare le operazioni dell’utente.".
Il testo dell’articolo 123, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003 , citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi’
recita:
"Art. 123. (Dati relativi al traffico)
(Omissis).
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico puo’ trattare i dati di
cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a
fini di commercializzazione di servizi di comunicazione
elettronica o per la fornitura di servizi a valore
aggiunto, solo se l’abbonato o l’utente cui i dati si
riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio
consenso, che e’ revocabile in ogni momento.
(Omissis).".
Il testo dell’articolo 130 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003 , come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
"Art. 130. (Comunicazioni indesiderate).
1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e
21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l’uso di
sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di
chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale e’ consentito con il consenso del contraente o
utente.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le
finalita’ ivi indicate, mediante posta elettronica,
telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging
Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori
comunicazioni per le finalita’ di cui ai medesimi commi
effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono
consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonche’ ai sensi
di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo.
3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129,
il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1,
mediante l’impiego del telefono e della pasta cartacea per
le finalita’ di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), e’
consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il
diritto di opposizione, con modalita’ semplificate e anche
in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione
della quale e’ intestatario e degli altri dati personali di
cui all’articolo 129, comma 1, in un registro pubblico
delle opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e’ istituito
con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,
nonche’, per i relativi profili di competenza, il parere
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, che si
esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti
criteri e principi generali:
a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del
registro ad un ente o organismo pubblico titolare di
competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l’ente o organismo deputato
all’istituzione e alla gestione del registro vi provveda
con le risorse umane e strumentali di cui dispone o
affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se
ne assumono interamente gli oneri finanziari e
organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del
registro per effettuare le comunicazioni corrispondono
tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di
funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio provvedimento, determina tali
tariffe;
c) previsione che le modalita’ tecniche di
funzionamento del registro consentano ad ogni utente di
chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e’
intestatario secondo modalita’ semplificate ed anche in via
telematica o telefonica;
d) previsione di modalita’ tecniche di funzionamento e
di accesso al registro mediante interrogazioni selettive
che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel
registro stesso, prevedendo il tracciamento delle
operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi
agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalita’
dell’iscrizione al registro, senza distinzione di settore
di attivita’ o di categoria merceologica, e del relativo
aggiornamento, nonche’ del correlativo periodo massimo di
utilizzabilita’ dei dati verificati nel registro medesimo,
prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia
revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di
facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di
dati per le finalita’ di cui all’articolo 7, comma 4,
lettera b), di garantire la presentazione
dell’identificazione della linea chiamante e di fornire
all’utente idonee informative, in particolare sulla
possibilita’ e sulle modalita’ di iscrizione nel registro
per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l’iscrizione nel registro non
precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e
trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e il controllo
sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui
al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti
al Garante.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il
titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita
diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di
posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto
della vendita di un prodotto o di un servizio, puo’ non
richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si
tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale
uso, inizialmente o in occasione di successive
comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e
in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata
per le finalita’ di cui al presente comma, e’ informato
della possibilita’ di opporsi in ogni momento al
trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. E’ vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per
le finalita’ di cui al comma 1 o, comunque, a scopo
promozionale, effettuato camuffando o celando l’identita’
del mittente o in violazione dell’articolo 8 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo
recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i
diritti di cui all’articolo 7, oppure esortando i
destinatari a visitare siti web che violino il predetto
articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni
di cui al presente articolo il Garante puo’, provvedendo ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera b), altresi’
prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre
misure praticabili relativamente alle coordinate di posta
elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni."
Il testo dell’articolo 164-bis, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal
presente decreto, cosi’ recita:
"Art. 164-bis. (Casi di minore gravita’ e ipotesi
aggravate)
1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161,
162, 162-ter, 163 e 164 e’ di minore gravita’, avuto
altresi’ riguardo alla natura anche economica o sociale
dell’attivita’ svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti
dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due
quinti.
(Omissis).".
Il testo dell’articolo 168 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
"Art. 168. (Falsita’ nelle dichiarazioni e
notificazioni al Garante).
1. Chiunque, nelle comunicazioni di cui all’articolo
32-bis, commi 1 e 8, nella notificazione di cui
all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o
dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta
falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, e’ punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.".
Il decreto legislativo n. 196 del 2003 e’ citato nelle
note alle premesse.

Art. 2

Disposizione finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 28 maggio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Passera, Ministro dello sviluppo
economico

Terzi di Sant’Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 5 giugno 2012 , n. 88 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica….

….italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 149 del 28-6-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di
istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento
degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica
italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a
Caracas il 27 luglio 2007.

Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 11 dell’Accordo
stesso.

Art. 3
Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 5.100
annui, ad anni alterni a decorrere dal 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente
legge e riferisce al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso
si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, provvede, con proprio decreto, alla
riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del
maggior onere risultante dall’attivita’ di monitoraggio, delle
dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito
del programma «Cooperazione in materia culturale» e, comunque, della
missione «L’Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione
del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Si
intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un
ammontare pari all’importo dello scostamento il limite di cui
all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 5 giugno 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Terzi di Sant’Agata, Ministro degli
affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4792):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 21
novembre 2011.
Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in
sede referente, il 20 dicembre 2011 con pareri delle commissioni I, V
e VII.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, l’11 e il 18
gennaio 2012.
Esaminato in aula ed approvato il 18 gennaio 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 3107):
Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri emigrazione), in
sede referente, il 26 gennaio 2012 con pareri delle commissioni 1ª,
5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 31 gennaio
2012 ed il 17 aprile 2012.
Esaminato in aula ed approvato il 17 maggio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.