LEGGE 25 settembre 2012, n. 173 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di…

…interpretazione dell’articolo 10, fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 10-10-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese,
firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione
dell’articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008.

Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 17 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 25 settembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Severino LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2117): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) (Governo Berlusconi IV) in data 20 aprile 2010. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l’11 maggio 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 18 maggio 2010; il 21 dicembre 2010; il 22 e 30 marzo 2011. Esaminato in Aula ed approvato il 30 marzo 2011. Camera dei deputati (atto n. 4250): Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 5 aprile 2011 con pareri delle commissioni I, V e VII. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 13 aprile 2011; il 5 e 26 ottobre 2011; il 20 dicembre 2011. Esaminato in Aula il 5 settembre 2012 ed approvato il 6 settembre 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 12 marzo 2012, n. 180 Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l’istituzione del Fondo di solidarieta’ per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e…

…riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 247 del 22-10-2012

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l’articolo 17, comma 3; Visto l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un’organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu’ decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema; Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui e’ stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all’adozione di specifici regolamenti settoriali; Visto l’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale; Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e’ stato convenuto di istituire presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarieta’ per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito"; Visto il regolamento recante l’istituzione del "Fondo di solidarieta’ per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, del 28 aprile 2000, n. 158; Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l’istituzione del "Fondo di solidarieta’ per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito"; Visto il regolamento concernente modifiche al regolamento recante l’istituzione del "Fondo di solidarieta’ per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226; Visto il Protocollo in tema di "Mercato del lavoro e occupazione", stipulato in data 16 dicembre 2009 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2010, con il quale le parti firmatarie dei citati accordi del 28 febbraio 1998 e 5 maggio 2005, hanno inteso apportare talune modifiche al Regolamento istitutivo del fondo; Sentite nelle riunioni del 15 marzo 2010 le organizzazioni individuate nelle parti firmatarie del citato Protocollo del 16 dicembre 2009; Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 158 del 28 aprile 2000; Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di Sezione del 20 dicembre 2010; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 12 marzo 2012; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Al regolamento approvato con decreto 28 aprile 2000, n. 158 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4: 1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all’articolo 11-bis del presente decreto;"; 2) alla lettera c), e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a), da destinare alla sezione emergenziale di cui all’articolo 11-bis del presente decreto."; 3) la lettera e) e’ sostituita dalla seguente: "e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonche’ sull’andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita’, anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate fra le prestazioni di cui all’articolo 5, lettere a) e c);". b) all’articolo 5, comma 1, dopo la lettera b), e’ aggiunta la seguente: "b-bis) in via emergenziale: all’erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente articolo, dei trattamenti di cui all’articolo 11-bis del presente decreto."; c) all’articolo 6, comma 1, l’alinea e’ sostituito dal seguente: "Per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b-bis), del presente decreto e’ dovuto al Fondo:"; d) all’articolo 7: 1) al comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: "c) per le prestazioni di cui all’ articolo 5, comma 1, lettere b) e b-bis), del presente decreto, all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali."; 2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: "4. Alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e lettere b) e b-bis), del presente decreto, nell’ambito dei processi di cui all’articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria". e) all’articolo 10: 1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: "2. Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attivita’ lavorativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), del presente decreto, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita’ in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria, in quanto compatibili."; 2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: "4. Nei casi di sospensione temporanea dell’attivita’ di lavoro, l’assegno ordinario e’ calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato e’ inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato e’ compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato e’ superiore a detto ultimo limite."; f) dopo l’articolo 11 e’ aggiunto il seguente: "Articolo 11-bis Sezione emergenziale" 1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto, per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto: a) all’erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria; b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari. 2. L’accesso alle predette prestazioni e’ condizionato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche’ all’ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale. 3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge e finche’ permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8, di una somma, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, fino al raggiungimento delle seguenti misure: a) 80% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000; b) 70% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000; c) 60% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000. 4. In caso di erogazione della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Fondo provvede al versamento della contribuzione correlata calcolata sull’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria. 5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo e’ dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare e’ pari alla meta’ delle prestazioni erogate dal Fondo. 6. Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilita’ del Fondo. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell’attivita’ non sia stata disposta o sia cessata. 7. Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al precedente comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato Amministratore ai sensi dell’articolo 4, lettera b), del presente decreto, la differenza resta a carico del datore di lavoro; 8. Qualora un’azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andra’ a favore dell’azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera a) del comma 1. 9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 sono erogate senza oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) e al comma 5 del presente articolo.".

Art. 2 1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 12 marzo 2012 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero p. Il Ministro dell’economia e delle finanze il Vice Ministro delegato Grilli Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. SALUTE e Min. Lavoro, registro n. 11, foglio n. 289

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2012 Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002 concernente i coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 251 del 26-10-2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare gli articoli 35, 36 e 37;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 21 della citata legge 6 dicembre
1991, n. 394, che affida al Corpo forestale dello Stato la
sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo internazionale e
nazionale e, al tempo stesso, rinvia ad un apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del
Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’agricoltura e
foreste, l’individuazione delle strutture e del personale del Corpo
forestale dello Stato da dislocare presso gli enti parco ed il
relativo rapporto di dipendenza funzionale di dette strutture per
l’espletamento dei servizi di sorveglianza di cui all’art. 21
predetto;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2002, n.
216, concernente i coordinamenti territoriali del Corpo forestale
dello Stato, emesso in attuazione del disposto del citato art. 21
della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto in particolare, il dettato dell’art. 1, comma 1, del
richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
luglio 2002, il quale dispone che «presso ogni ente parco nazionale,
costituito o adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni o integrazioni, i cui territori non ricadono
nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome, e’
dislocato, ai sensi dell’art. 21 della legge medesima, un
coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per
l’ambiente, con circoscrizione coincidente con la perimetrazione del
parco stesso»;
Visto,inoltre, il dettato dell’art. 1, comma 3, del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2002 il quale,
tra l’altro, dispone che «Il personale dei ruoli del Corpo forestale
dello Stato, degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli
ispettori e’ dislocato presso ogni coordinamento territoriale, in
ciascuna delle circoscrizioni coincidenti con il territorio dei
parchi nazionali, secondo quanto indicato nella tabella B allegata»;
Considerato che per svolgere in modo ottimale i compiti attribuiti
ai coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato per
l’ambiente e’ necessario prevedere l’impiego, presso gli stessi,
anche di personale del ruolo direttivo dei funzionari e dei ruoli del
personale che svolge attivita’ tecnico-scientifica,
tecnico-strumentale ed amministrativa del Corpo forestale dello
Stato;
Vista la nota n. GAB-2012-2432 del 9 febbraio 2012 con la quale e’
stato richiesto al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il concerto, ai sensi dell’art. 21 della legge 6 dicembre
1991, n. 394;
Vista la nota n. 4863 del 23 marzo 2012 con la quale il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ha formalizzato il
proprio concerto,

Decreta:

Art. 1

1. All’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 luglio 2002, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Ad ogni coordinamento territoriale, oltre al funzionario
preposto, e’ assegnato personale dei ruoli del Corpo forestale dello
Stato la cui specifica formazione sara’ assicurata mediante corsi di
specializzazione organizzati di intesa con il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio sulle materie di cui all’allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto. Il personale del
Corpo forestale dello Stato dei ruoli direttivo dei funzionari,
ispettori, sovrintendenti e degli assistenti e agenti e’ dislocato
presso ogni coordinamento territoriale, in ciascuna delle
circoscrizioni coincidenti con il territorio dei parchi nazionali,
secondo quanto indicato nella tabella B allegata.».

Art. 2 1. All’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi: «3-bis. Presso ogni coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato, in relazione e nel rispetto del numero totale di personale fissato nella tabella B allegata, sono, altresi’, dislocate da tre a sei unita’ del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attivita’ tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa. 3-ter. Il Corpo forestale dello Stato provvede alla dislocazione del proprio personale presso ciascun coordinamento territoriale previa informativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ente parco nazionale interessato.». Il presente decreto sara’ inviato ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato sella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 maggio 2012 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Catricala’ Il Ministro dell’ambiente e della tutele del territorio e del mare Clini Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Catania Registrato alla Corte dei conti l’11 settembre 2012 Registro n. 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 107

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Murello.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 265 del 13-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio
2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Murello
(Cuneo);
Considerato altresi’ che, in data 26 settembre 2012, il sindaco e’
deceduto;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Murello (Cuneo) e’ sciolto.
Dato a Roma, addi’ 29 ottobre 2012

NAPOLITANO

Cancellieri, Ministro dell’interno

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