DECRETO-LEGGE 16 novembre 2012, n. 194 Disposizioni integrative per assicurare la tempestivita’ delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 269 del 17-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni integrative per assicurare la tempestivita’ delle
procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi
sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 novembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Le disposizioni del presente decreto operano per lo specifico
fine di completare quelle di cui all’articolo 11, comma 7, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, allo scopo di garantire la
tempestivita’ delle procedure del finanziamento di cui al predetto
comma ad ulteriori categorie di soggetti danneggiati dal sisma del
maggio 2012.
2. Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa di cui
al comma 7 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012 gia’
rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, il
finanziamento di cui al predetto comma 7 dell’articolo 11 puo’ essere
altresi’ chiesto ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito
ivi previsti, previa integrazione della convenzione di cui al
medesimo comma 7 del citato articolo 11:
a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni
subiti in relazione alle attivita’ dagli stessi rispettivamente
svolte, ai contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 6
giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, ovvero all’articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo,
nonche’ dagli esercenti attivita’ agricole di cui all’articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e
premi di cui al comma 6 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 174 del
2012, nonche’ per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30
giugno 2013;
b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di
una unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale classificata
nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il
pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), per accedere al
finanziamento di cui al comma 7 dell’articolo 11 del decreto-legge n.
174 del 2012, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo
comma 7 la documentazione prevista dal comma 9 dell’articolo 11 del
citato decreto-legge n. 174 del 2012. A questi fini, per i soggetti
di cui al comma 2, lettera a), l’autodichiarazione, nella parte
riguardante la "ripresa piena dell’attivita’", si intende riferita
alla loro attivita’ di lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa
parte di autodichiarazione e’ omessa dai soggetti di cui al comma 2,
lettera b).
4. Salvo quanto previsto dal presente decreto, trovano in ogni caso
applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche’ da 10 a
13 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012.

Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 16 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 14 novembre 2012, n. 201 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 276 del 26-11-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009.

Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 11 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4 e 8 dell’Accordo di cui all’articolo 1 valutati in euro 35.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 37.940 a decorrere dall’anno 2014, e dalle rimanenti spese di cui all’articolo 4 pari a euro 172.320 a decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 4 e 8 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attivita’ di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 14 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Severino LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3286): Presentato dal Ministro degli affari esteri Terzi di Sant’Agata l’8 maggio 2012. Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 22 maggio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5 ª e 7 ª. Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 5 giugno 2012 e il 1° agosto 2012. Esaminato in Aula ed approvato il 7 agosto 2012. Camera dei deputati (atto n. 5422): Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 5 settembre 2012 con pareri delle Commissioni I, V e VII. Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 settembre 2012 e il 3 ottobre 2012. Esaminato in Aula il 15 ottobre 2012 ed approvato il 17 ottobre 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012, n. 208 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l’applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251…

…sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 283 del 4-12-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell’articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare, l’articolo 27, che dispone l’emanazione del regolamento di applicazione del citato provvedimento mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento recante norme per l’applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed in particolare, l’istituzione del Ministero dello sviluppo economico, subentrato nelle competenze del Ministero delle attivita’ produttive che, a sua volta, era subentrato nelle competenze in materia del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato; Ritenuto necessario apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, per adeguarne le disposizioni al progresso tecnico ed all’adesione dell’Italia alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, sottoscritta a Vienna il 15 novembre 1972, e successive modificazioni; Esperita la procedura d’informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica della direttiva 83/189/CEE, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni; Considerato che il Comitato centrale metrico e’ stato soppresso dai commi 36 e 37 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e che le modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, per la loro natura, non sono tali da richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologici primari; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell’Adunanza del 7 giugno 2012; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012; Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 11, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente: «3-bis. I metodi ufficiali di analisi, di cui all’allegato II previsto dal comma 1, sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare, anche in relazione all’evoluzione delle norme di cui al comma 3.»; b) all’articolo 12, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Il marchio di identificazione e l’indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso previsti dall’articolo 4 del decreto possono essere impressi anche mediante tecnologia laser. 5-ter. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare sono stabilite le disposizioni tecniche di dettaglio indispensabili all’attuazione del presente regolamento relativamente alle modalita’ per l’applicazione della tecnologia laser, nonche’ per la sicurezza informatica e per l’esecuzione di controlli in relazione all’utilizzo di tale tecnologia.»; c) all’articolo 25, comma 7, lettera c), le parole: «apposta ai fini dell’esportazione.» sono sostituite dalle seguenti: «apposta ai fini dell’esportazione, salvo il caso in cui si tratta di marchi o indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui l’Italia sia firmataria.»; d) all’articolo 34, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il marchio di cui all’articolo 13 del decreto e’ costituito dall’immagine di profilo della testa dell’Italia turrita all’interno di un cerchio sotto cui e’ un cartiglio riportante la sigla della provincia. 2. Il marchio di cui al comma 1 e’ realizzato in una serie di tre diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate nell’allegato VII. 2-bis. Il marchio di cui al comma 1 puo’ essere apposto anche con tecnologia laser.»; e) all’articolo 35, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nel caso di applicazione del marchio su tutti gli oggetti ai sensi del comma 3, gli interessati possono richiedere, ai laboratori all’uopo abilitati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, l’apposizione del marchio di cui al comma 2 dell’articolo 34 come marchio ufficiale a convalida dei marchi e delle indicazioni apposti in relazione alle prescrizioni di convenzioni o accordi internazionali di cui l’Italia sia firmataria. 3-ter. I marchi o indicazioni di cui al comma 3-bis possono essere apposti anche con tecnologia laser.»; f) all’articolo 35, il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Le spese per il saggio e per l’applicazione dei marchi previsti dall’articolo 34 sulle materie prime e sugli oggetti sono a carico del richiedente.»; g) l’allegato VII e’ sostituito dall’allegato al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 26 settembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Passera, Ministro dello sviluppo economico Cancellieri, Ministro dell’interno Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 114

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Giugliano in Campania e nomina del commissario straordinario.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 287 del 10-12-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile
2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Giugliano
in Campania (Napoli);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 8 ottobre
2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Giugliano in Campania (Napoli) e’ sciolto.

Art. 2

Il dott. Maurizio Valiante e’ nominato commissario straordinario
per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 23 novembre 2012

NAPOLITANO

Cancellieri, Ministro dell’interno

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