MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 21 dicembre 2012, n. 260 Regolamento recante norme per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 137, comma 2…

…del Codice del consumo

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante il Codice del consumo;
Visto in particolare l’articolo 137, comma 2, del Codice del
consumo, recante i requisiti cui e’ subordinata l’iscrizione
nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale tenuto dal Ministero dello
sviluppo economico, da comprovare con la presentazione di
documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite
con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dell’industria del commercio e
dell’artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, con cui sono state adottate,
ai sensi dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, le
prescrizioni e le procedure ancora applicate per l’iscrizione nel
predetto elenco;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto
2011, n. 156, recante regolamento relativo alla designazione e nomina
dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta
delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 23;
Visto in particolare l’articolo 3 e gli allegati C e D del citato
decreto ministeriale n. 156 del 2011 che stabiliscono, fra l’altro,
per la designazione dei componenti del consiglio delle camere di
commercio, le procedure per la determinazione della consistenza delle
associazioni dei consumatori e i dati da fornire a tal fine,
collegandoli anche al predetto elenco nazionale;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 novembre 2012;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 25351 del 13 dicembre 2012 e il successivo
nulla osta della Presidenza medesima comunicato con nota n. 6723 del
17 dicembre 2012;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

a) "Codice del consumo": il decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e successive modificazioni;
b) "elenco": l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli
utenti rappresentative al livello nazionale di cui all’articolo 137,
comma 2, del Codice del consumo;
c) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
d) "Direzione generale": la Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
e) "associazione" o "associazioni": l’associazione o le
associazioni dei consumatori e degli utenti;
f) "quote": le quote di iscrizione versate direttamente
all’associazione per gli scopi statutari ai sensi dell’articolo 137,
comma 2, lettera b) del Codice del consumo.

Art. 2

Tenuta dell’elenco

1. L’elenco e’ tenuto presso il Ministero, in continuita’ con
l’elenco istituito ai sensi dell’articolo 5 dell’abrogata legge 30
luglio 1998, n. 281.
2. L’elenco, pubblicato sul sito internet istituzionale del
Ministero, e’ tenuto dalla Direzione generale, competente per
l’iscrizione nell’elenco, per l’istruttoria delle domande e per i
controlli per l’accertamento del possesso dei requisiti da parte
delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Art. 3

Requisiti e modalita’ per l’iscrizione

1. Le associazioni che intendono iscriversi nell’elenco presentano
domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente
l’indicazione della denominazione dell’associazione e della sede
legale e redatta nelle forme e nei modi previsti dall’articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche ed integrazioni, secondo la modulistica a tal
fine pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero,
attestando il possesso dei requisiti indicati dall’articolo 137 del
codice del consumo.
2. La domanda e’ corredata dai seguenti documenti:
a) copia autentica dell’atto costitutivo dell’associazione
comprovante che la costituzione dell’associazione, quale associazione
nazionale di consumatori ed utenti, sia avvenuta almeno tre anni
prima della data di presentazione della domanda;
b) copia autentica dello statuto vigente alla data di
presentazione della domanda di iscrizione e delle eventuali modifiche
statutarie intervenute nell’ultimo triennio comprovanti per l’intero
triennio un ordinamento a base democratica e, come scopo esclusivo,
la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, senza fini di
lucro, nonche’, con riferimento al medesimo periodo, dei verbali
delle assemblee degli iscritti, dei regolamenti che disciplinano le
elezioni e degli atti relativi alle elezioni dei rappresentanti e
degli organi direttivi dell’associazione;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa dal
legale rappresentante dell’associazione in conformita’ al modulo a
tal fine pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero e
concernente la tenuta, presso la propria sede legale o altra sede
espressamente indicata in tale dichiarazione, di un unico elenco
nazionale degli iscritti, aggiornato annualmente, con l’indicazione
delle quote versate dagli associati, la regolare tenuta dei libri
contabili nonche’ il numero totale degli iscritti alla data di
presentazione della domanda e, in ogni caso, alla data del 31
dicembre anteriore a quella di presentazione della domanda e la loro
ripartizione per regioni e province autonome anche ai fini della
verifica del requisito relativo alla presenza sul territorio di cui
alla lettera c) del comma 2 o al comma 5 dell’articolo 137 del codice
del consumo; resta ferma la necessita’ di indicare nell’elenco anche
la ripartizione degli iscritti per circoscrizione di Camera di
commercio, ai soli fini degli eventuali controlli connessi
all’applicazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156;
d) per ciascuno dei tre anni anteriori a quello di iscrizione,
copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite
contenente l’indicazione delle quote versate dagli associati o, in
relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del
rendiconto economico contenente anch’esso l’indicazione delle quote
versate dagli associati;
e) relazione sull’attivita’ svolta dall’associazione nel triennio
precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, ed ogni altra
documentazione atta a comprovare la continuita’ e rilevanza
dell’attivita’ ed a fornire notizie sull’articolazione territoriale e
sulle sedi operative, con l’indicazione dei responsabili delle
principali sedi locali dell’associazione stessa e, fatto salvo il
pluralismo delle scelte organizzative con conseguenti eventuali
indicazioni negative, di dati e documenti relativamente ai seguenti
indicatori:
1) disponibilita’ di un sito internet aggiornato e con adeguati
contenuti informativi sia relativamente all’organizzazione ed al
funzionamento dell’associazione, sia relativamente alle tematiche di
interesse dei consumatori;
2) tipologia e numero delle attivita’ di comunicazione, quali
pubblicazioni sia in formato cartaceo che in formato digitale;
3) numero e articolazione territoriale degli sportelli di
assistenza e consulenza ovvero tipologia, modalita’ e numero di
contatti relativamente alle forme di consulenza ed assistenza a
distanza;
4) numero dei pareri e delle consulenze comunque fornite ai
consumatori;
5) numero dei reclami presentati per conto di consumatori o per
la cui presentazione e’ stata fornita assistenza;
6) tipologia, numero e esiti delle attivita’ di assistenza
connesse alla tutela giurisdizionale e extragiurisdizionale dei
diritti dei consumatori;
7) tipologia e numero delle iniziative pubbliche di interesse
dei consumatori, quali convegni, seminari, manifestazioni,
organizzati dall’associazione o cui l’associazione ha partecipato con
relazioni o interventi;
8) tipologia e numero degli accordi, dei protocolli di intesa e
di altre forme di partecipazione, nell’interesse dei consumatori, ad
attivita’ ovvero organi consultivi di pubbliche amministrazioni o
gestori di pubblici servizi;
f) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai legali
rappresentanti dell’associazione attestante che gli stessi rivestono
tale carica, non hanno subito alcuna condanna, passata in giudicato,
in relazione all’attivita’ dell’associazione medesima e che altresi’
non rivestono la qualifica di imprenditori o di amministratori di
imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per
gli stessi settori in cui opera l’associazione;
g) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa dal
legale rappresentante attestante che l’associazione non svolge
attivita’ di promozione o pubblicita’ commerciale avente per oggetto
beni o servizi prodotti da terzi e non ha connessione di interessi
con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere
tali preclusioni; se l’associazione ha ricevuto nell’ultimo triennio
eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha
stipulato accordi o convenzioni con le stesse, nella dichiarazione
tali contributi, accordi e convenzioni devono essere espressamente e
dettagliatamente indicati, evidenziando per i contributi anche le
relative informazioni contenute nei bilanci e rendiconti e fornendo,
ai fini delle valutazioni dell’amministrazione, ogni elemento utile a
dimostrare che tali contributi, accordi e convenzioni non determinano
connessioni di interessi incompatibili e sono finalizzati
esclusivamente a esigenze di tutela dei consumatori e a favore degli
iscritti, ivi compresi gli elementi circa la trasparenza e
completezza dell’informazione in merito fornita agli associati ed
alla generalita’ dei consumatori.
3. Le associazioni hanno l’obbligo di conservare per un periodo di
cinque anni tutta la documentazione connessa al possesso dei
requisiti per l’iscrizione nell’elenco e di presentarla alla
Direzione generale, per gli eventuali controlli o in caso di
contenzioso.
4. Per iscritti all’associazione si intendono coloro che hanno
espressamente manifestato la volonta’ di aderirvi. Ai soli fini del
raggiungimento e del mantenimento dei requisiti per l’iscrizione
nell’elenco di cui al presente regolamento sono computate
esclusivamente le iscrizioni comprovate dal pagamento di una quota
associativa di importo non meramente simbolico effettivamente
corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio
anteriore alla relativa dichiarazione ovvero, nel caso tale pagamento
sia effettuato in contanti, confermato dalla corrispondenza con gli
importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta
nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di
conferma espressa dell’adesione.
5. In relazione alla liberta’ di associazione ed a tutela del
pluralismo associativo, ai fini di cui al comma 4 anche gli eventuali
iscritti a piu’ associazioni possono essere considerati per il
raggiungimento dei requisiti da parte di ciascuna delle associazioni
cui aderiscono. Per evitare duplicazioni di rappresentanza e elusione
dei requisiti per l’iscrizione, i controlli a campione per la
verifica dell’effettiva adesione degli iscritti alle diverse
associazioni sono intensificati relativamente alle associazioni che,
anche se specializzate per tematica o settore di tutela degli utenti
e consumatori, risultano collegate fra loro sulla base della
coincidenza di una significativa percentuale di iscritti o di sedi o
di esponenti degli organi associativi o sulla base delle prescrizioni
contenute nei rispettivi statuti.
6. Per la base di calcolo dell’aliquota di iscritti
all’associazione rispetto alla popolazione presente sul territorio
nazionale, regionale o provinciale, di cui alla lettera c) del comma
2 o al comma 5 dell’articolo 137 del codice del consumo, fa fede
l’ultimo censimento ISTAT disponibile.
7. Per le associazioni costituite in forma di federazione di
associazioni o le analoghe aggregazioni di secondo livello, ivi
comprese le federazioni nazionali di associazioni settoriali o
territoriali, i requisiti di cui all’articolo 137 del Codice del
consumo devono essere posseduti dall’associazione federale che
richiede l’iscrizione e da tutte le associazioni federate, salvo che
per il numero degli iscritti e per la presenza sul territorio di
almeno cinque regioni o province autonome, che possono essere
dimostrati con riferimento al numero complessivo degli iscritti ed
alle attivita’ di tutte le associazioni federate, ferma restando la
tenuta di un elenco nazionale unitario degli iscritti in cui ciascuno
di essi e’ considerato una sola volta, anche se iscritto a piu’
associazioni federate, escludendo le duplicazioni di cui al comma 5.
Il requisito della triennalita’ della costituzione e dell’attivita’
e’ riferito alla sola associazione federale o ad almeno una delle
associazioni nazionali federate.
8. L’iscrizione dell’associazione derivante dalla fusione o dalla
federazione di associazioni gia’ iscritte nell’elenco e’ sempre
consentita con modalita’ semplificate, su semplice comunicazione dei
rispettivi rappresentanti legali, corredata del relativo atto di
fusione o federativo.

Art. 4

Norme procedimentali

1. La Direzione generale conclude l’istruttoria entro novanta
giorni dalla data di ricevimento della domanda.
2. Qualora la Direzione generale richieda notizie o documenti
all’associazione interessata entro 45 giorni dalla data di
ricevimento della domanda, il termine di cui al comma 1 e’ interrotto
e ricomincia a decorrere per una sola volta dal momento della
ricezione di quanto richiesto. Qualora l’associazione non ottemperi
alla richiesta entro novanta giorni il procedimento e’ concluso con
provvedimento di diniego dell’iscrizione.
3. Entro il termine di quindici giorni dal completamento
dell’istruttoria e’ comunicato all’associazione interessata il
provvedimento finale, adottato con decreto del Direttore generale
competente, ferma restando la necessita’ del preavviso dell’eventuale
provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. Il provvedimento con esito favorevole all’istanza
dell’associazione e’ pubblicato sul sito internet istituzionale del
Ministero.

Art. 5

Aggiornamento elenco

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Direttore
generale competente, pubblicato sul sito internet istituzionale, il
Ministero provvede all’aggiornamento dell’elenco previa verifica del
mantenimento dei requisiti ai sensi dell’articolo 6.

Art. 6

Mantenimento dei requisiti

1. Ai fini dell’aggiornamento di cui all’articolo 5, entro il 30
giugno di ogni anno, le associazioni iscritte nell’elenco fanno
pervenire alla Direzione i seguenti documenti:
a) dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’ e
sostitutive di certificazione rese dal legale rappresentante
dell’associazione secondo la modulistica pubblicata sul sito
istituzionale del Ministero, concernenti l’aggiornamento di tutte le
dichiarazioni e dei documenti presentati nell’anno precedente in fase
di iscrizione o in fase di aggiornamento annuale dell’elenco, con
evidenziazione del numero degli iscritti alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente, nonche’ di tutte le variazioni intervenute, e
corredate di nuova copia autentica dello statuto e della relativa
documentazione nel caso in cui siano intervenute modifiche anche in
tali atti;
b) copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle
uscite dell’esercizio precedente contenente l’indicazione delle quote
versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il
tipo di associazione, del rendiconto economico contenente anch’esso
l’indicazione delle quote versate dagli associati;
c) relazione sull’attivita’ svolta dall’associazione nell’anno
precedente, sottoscritta dal legale rappresentante ed ogni altra
documentazione atta a comprovare la continuita’ dell’attivita’.
2. Per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
prodotte in sede di iscrizione o di aggiornamento annuale
dell’elenco, ivi compresi gli eventuali controlli connessi
all’applicazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, fatte salve comunque
le eventuali verifiche richieste o disposte dall’autorita’
giudiziaria, la Direzione puo’ effettuare accertamenti presso le sedi
dell’associazione o richiedere la trasmissione di documentazione, ivi
compreso l’elenco degli iscritti da cui estrarre un campione per il
quale richiedere copia delle contabili dei versamenti delle quote
associative o delle conferme di adesione.
3. A semplice richiesta della Direzione generale l’elenco di cui al
comma 2 e’ depositato presso la Direzione stessa, per il tempo
strettamente necessario ai controlli, sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta’, resa ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su
apposito supporto digitale, sottoscritto dal legale rappresentante
con firma digitale, a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato,
ovvero consegnato e conservato in busta chiusa sigillata. Il formato
digitale da utilizzare per l’elenco e la tecnica con cui lo stesso e’
eventualmente crittografato sono preventivamente indicate tramite
pubblicazione in un’apposita sezione del sito istituzionale del
Ministero.
4. La decifratura dei dati contenuti negli elenchi di cui al comma
2 inviati in forma crittografata avviene utilizzando una apposita
procedura formalizzata e le modalita’ tecniche preventivamente
indicate sul sito istituzionale del Ministero. L’eventuale apertura
delle buste chiuse e sigillate contenenti gli elenchi di cui al comma
2 non crittografati e’ regolata da una apposita procedura
formalizzata. Effettuati i controlli l’elenco e’ restituito
all’associazione.

Art. 7

Sospensione o cancellazione dall’elenco

1. L’accertamento da parte della Direzione generale della mancanza
dei requisiti dichiarati, fatte salve le eventuali sanzioni penali
per falsa dichiarazione, o della perdita anche di uno solo dei
requisiti prescritti comporta la cancellazione dell’associazione
dall’elenco. Nel caso di carenze lievi, se l’associazione manifesta
in modo concreto l’intendimento di recuperare i requisiti perduti, la
Direzione generale adotta in alternativa un provvedimento di
sospensione dell’iscrizione e lo revoca non appena tali requisiti
sono recuperati. Se la sospensione non e’ revocata entro un anno
dalla sua adozione la Direzione generale provvede comunque alla
cancellazione dell’associazione dall’elenco. Per carenza lieve si
intende le carenza temporanea e parziale di un singolo requisito,
quale, la temporanea perdita di iscritti in misura tale da
determinare una carenza non superiore al 5% rispetto al numero minimo
prescritto, ovvero casi isolati, non rilevanti e non reiterati di
connessioni di interesse con imprese, ovvero inadempienze parziali
nella tenuta dell’elenco degli iscritti, ovvero limitati ritardi
nella sostituzione del legale rappresentante che ha perduto i
requisiti, ovvero interruzioni o riduzioni dell’attivita’ tali da
farne venir meno temporaneamente la continuita’.
2. La sospensione o la cancellazione dall’elenco, previa
comunicazione di avvio del relativo procedimento ai fini del suo
svolgimento in contraddittorio con l’associazione interessata, e’
adottata con decreto ministeriale e comunicata alla associazione
stessa.
3. Il provvedimento di sospensione o cancellazione dall’elenco e’
pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero.

Art. 8

Abrogazione e norma transitoria

1. E’ abrogato il decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato 19 gennaio 1999, n. 20.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le
associazioni iscritte all’elenco alla data di entrata in vigore del
regolamento stesso provvedono entro un anno da tale data a
predisporre un unico elenco nazionale dei propri iscritti con i
contenuti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), tenuto con
modalita’ idonee a consentire gli adempimenti di cui all’articolo 6,
commi 2 e 3. I controlli delle dichiarazioni sostitutive relative al
numero degli iscritti mediante richiesta del relativo elenco sono
effettuati nei confronti di tutte le associazioni iscritte all’elenco
alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, entro due anni
da tale data.
3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 3,
comma 4, limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, sono considerate valide anche le iscrizioni
poliennali effettuate mediante pagamento tracciabile nel triennio
precedente a tale data di entrata in vigore. Negli altri casi, ai
fini del computo dell’iscrizione poliennale pregressa agli effetti
del presente regolamento, l’associazione acquisisce entro il predetto
biennio conferma espressa di adesione mediante sottoscrizione di
apposito modulo che tiene a disposizione per i controlli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 dicembre 2012

Il Ministro: Passera
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 1, foglio n. 372

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 26 novembre 2012 Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Kappao 100 CS».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL DIRETTORE GENERALE
per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l’art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall’art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della
salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011
concernente la disciplina transitoria dell’assetto organizzativo del
Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d’immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche’ la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145
del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come
modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l’art. 80 concernente
«misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n.
790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2012 dall’impresa
Helm AG con sede legale in Amburgo (Germania), Nordkanalstrasse 28
D-20097, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in
commercio del prodotto fitosanitario denominato KAPPAO 100 CS,
contenente la sostanza attiva lambda cialotrina, uguale al prodotto
di riferimento denominato Helarat 100 CS registrato al n. 14928 con
D.D. in data 30 novembre 2011, dell’Impresa medesima;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell’ufficio ha
accertato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art.
10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e’ uguale al citato prodotto
di riferimento Helarat 100 CS registrato al n. 14928;
Visto il decreto del 6 agosto 2001 di inclusione della sostanza
attiva lambda-cialotrina, nell’Allegato I del decreto legislativo 17
marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della
direttiva 2000/80/CE della Commissione del 4 dicembre 2000;
Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di
scadenza della sostanza attiva lambda-cialotrina, nell’Allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in
attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10
novembre 2010
Considerato che la direttiva 91/414/CEE e’ stata sostituita dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione
ora e’ considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e
riportata nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;
Considerato che per il prodotto fitosanitario l’Impresa ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;
Considerato altresi’ che il prodotto di riferimento e’ stato
valutato secondo i principi uniformi di cui all’Allegato VI del
decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme
all’Allegato III;
Ritenuto di limitare la validita’ dell’autorizzazione al 31
dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;
Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre
2015, l’impresa Helm AG con sede legale in Amburgo (Germania),
Nordkanalstrasse 28 D-20097, e’ autorizzata ad immettere in commercio
il prodotto fitosanitario denominato KAPPAO 100 CS con la
composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al
presente decreto.
E’ fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche
in conformita’ a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e’ confezionato nelle taglie da ml 250 – 500; L 1 – 5.
Il prodotto e’ importato in confezioni pronte dallo stabilimento
dell’Impresa estera: Agropacksp.-J. U1 Darwin 1 d PL – 43-603
Jaworzno (Polonia).
Il prodotto suddetto e’ registrato al n. 15607.
E’ approvata quale parte integrante del presente decreto
l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara’ notificato, in via amministrativa,
all’Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: Borrello

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 26 novembre 2012 Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato REFRAIN, registrato al n. 15584, a nome dell’Impresa Dow AgroSciences Italia

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL DIRETTORE GENERALE
per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della
salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011
concernente la disciplina transitoria dell’assetto organizzativo del
Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d’immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche’ la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione
di prodotti fitosanitari»;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l’art. 80 concernente
«misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n.
790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda presentata in data 29 settembre 2012 dall’impresa
Dow AgroSciences Italia con sede legale in Milano, via F. Albani, 65,
intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio del
prodotto fitosanitario denominato REFRAIN contenente la sostanza
attiva propizamide, uguale al prodotto di riferimento denominato Kerb
Flo registrato al n. 7930 con D.D. in data 13 luglio 1990 modificato
successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 6 luglio 2012,
dell’Impresa medesima;
Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell’ufficio ha
accertato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e’ uguale al citato prodotto
di riferimento Kerb Flo registrato al n. 7930;
Rilevato pertanto che non e’ richiesto il parere della Commissione
Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all’art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 di recepimento
della direttiva 2003/39/CE relativa all’iscrizione della sostanza
attiva propizamide nell’Allegato I del decreto legislativo 194/95;
Considerato che la direttiva 91/414/CEE e’ stata sostituita dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione
ora e’ considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e
riportata nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;
Considerato che per il prodotto fitosanitario l’Impresa ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;
Considerato altresi’ che il prodotto dovra’ essere rivalutato
secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n. 546/2011 della Commissione, e all’Allegato VI del decreto
legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti
di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all’Allegato III
del decreto legislativo 194/95;
Ritenuto di limitare la validita’ dell’autorizzazione del prodotto
in questione al 31 marzo 2014, data di scadenza dell’approvazione
della sostanza attiva propizamide, fatti salvi gli adempimenti e gli
adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al
regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al
regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;
Considerato altresi’ che per il prodotto fitosanitario di
riferimento e’ stato gia’ presentato un fascicolo conforme ai
requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonche’ ai sensi
dell’art. 3 del citato decreto ministeriale del 16 ottobre 2003,
entro i termini prescritti da quest’ultimo;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo
2014, l’Impresa Dow AgroSciences Italia con sede legale in Milano,
via F. Albani, 65, e’ autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato REFRAIN con la composizione e alle
condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto.
E’ fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche
in conformita’ a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e’ confezionato nelle taglie da L 0,5 – 1 – 1,5 – 3 –
5.
Il prodotto e’ importato in confezioni pronte dallo stabilimento
estero:
Dow AgroSciences S.A.S. – Drusenheim (Francia).
Il prodotto e’ preparato presso lo stabilimento delle Imprese:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) – Italia;
Diachem S.p.A. – Caravaggio (Bergamo);
Torre Srl – Torrenieri (fraz. Montalcino – Siena);
Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi),
nonche’ confezionato presso lo stabilimento dell’impresa:
Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (Milano) –
Italia.
Il prodotto suddetto e’ registrato al n. 15584.
E’ approvata quale parte integrante del presente decreto
l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara’ notificato, in via amministrativa,
all’Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: Borrello

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 22 febbraio 2013, n. 37 Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarieta’ per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi…

…dell’articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare,
l’articolo 2, il quale prevede, ai commi 475 e seguenti,
l’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze di un
Fondo di solidarieta’ per i mutui per l’acquisto della prima casa (di
seguito: «Fondo»);
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare,
l’articolo 2, comma 5-sexies, il quale prevede che il Ministro
dell’economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento
attuativo del Fondo medesimo;
Visto il proprio decreto n. 132 del 21 giugno 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192, «Regolamento recante
norme di attuazione del Fondo di solidarieta’ per l’acquisto della
prima casa, ai sensi dell’articolo 2, comma 475, della legge 24
dicembre 2007, n. 244»;
Vista la legge 28 giugno 2012 n. 92 recante «Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita» e, in particolare, l’articolo 3, comma 48, che prevede
alcune modifiche ai commi da 475 a 479 dell’articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, stabilendo, al successivo comma 49, che le
stesse si applicano esclusivamente alle domande di accesso al Fondo
di solidarieta’ presentate dopo la data di entrata in vigore della
legge stessa;
Ritenuta, pertanto, la necessita’ di adeguare le previsioni del
citato decreto n. 132 del 21 giugno 2010 alle modifiche normative
introdotte dalla predetta legge 28 giugno 2012 n. 92;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi del 22 novembre 2012 (parere n.
4940/2012);
Visti i pareri espressi dalla VI commissione finanze della Camera
dei deputati nella seduta del 29 gennaio 2013 e della VI commissione
finanze e tesoro del Senato della Repubblica nella seduta del 5
febbraio 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. All’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze n. 132 del 21 giugno 2010, il comma 3 e’ sostituito dal
seguente: «3. L’ammissione al beneficio e’ subordinata esclusivamente
all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi riferiti alla
persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula
del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla
richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti
di eta’ con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita’, di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di
dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualita’ dello
stato di disoccupazione;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, n.
3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di
risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualita’ dello
stato di disoccupazione;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi
dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
di invalidita’ civile non inferiore all’80 per cento.
In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al presente comma
possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari».
2. All’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze n. 132 del 21 giugno 2010, dopo il comma 3, sono inseriti i
seguenti commi: «4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo
si applica anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie
garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130;
b) erogati per portabilita’ tramite surroga ai sensi
dell’articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di
nuova erogazione alla data di perfezionamento dell’operazione di
surroga;
c) che hanno gia’ fruito di altre misure di sospensione del
pagamento delle rate purche’ tali misure non determinino
complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a 18
mesi.
5. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non puo’ essere
richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti
caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi
al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario,
ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del
termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica
dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura
esecutiva sull’immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura
del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della
legge n. 244/2007, purche’ tale assicurazione garantisca il rimborso
almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia
efficace nel periodo di sospensione stesso».

Art. 2

1. All’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 1, la previsione di cui
alla lettera a) e’ soppressa.
2. All’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, lettera b), sono
aggiunte le seguenti parole: «ovvero, se non disponibile, la
quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore.»
3. All’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, dopo la lettera b)
sono inserite le seguenti lettere:
«c) per i mutui con opzione di scelta di tasso tra fisso e
variabile, il parametro di indicizzazione vigente al momento della
presentazione della richiesta di sospensione;
d) per i mutui con tassi con parametri in parte fissi ed in parte
variabili, il parametro previsto dalla lettera a) per la quota
regolata a tasso variabile ed il parametro previsto dalla lettera b)
per la quota regolata a tasso fisso.»
4. All’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze n. 132 del 21 giugno 2010, dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti commi:
«3. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad
esaurimento delle stesse.
4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta
l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed
avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive».
5. All’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, le parole «impeditivo
del pagamento della rata di mutuo» e la virgola successiva sono
soppresse.

Art. 3

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano
esclusivamente alla domande di accesso al Fondo presentate dopo
l’entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92.
Il presente regolamento sara’ inviato alla Corte dei Conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 22 febbraio 2013

Il Ministro: Grilli

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
fiananze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 122

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.