DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 44 Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, ed in
particolare l’articolo 12, contenente principi e criteri direttivi
per l’attuazione della direttiva 2011/61/UE;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77;
Visto il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla parte I del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
«d) ‘IVASS’: L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;»;
b) la lettera i) e’ sostituita dalla seguente:
«i) ‘societa’ di investimento a capitale variabile'(Sicav): l’Oicr
aperto costituito in forma di societa’ per azioni a capitale
variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto
mediante l’offerta di proprie azioni;»;
c) dopo la lettera i) e’ inserita la seguente:
«i-bis) ‘societa’ di investimento a capitale fisso’ (Sicaf): l’Oicr
chiuso costituito in forma di societa’ per azioni a capitale fisso
con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto
esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;»;
d) le lettere da j) a m-sexies) sono sostituite dalle seguenti:
« j) ‘fondo comune di investimento’: l’Oicr costituito in forma di
patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un
gestore;
k) ‘Organismo di investimento collettivo del risparmio’ (Oicr):
l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione
collettiva del risparmio, il cui patrimonio e’ raccolto tra una
pluralita’ di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o
azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in
autonomia dai medesimi nonche’ investito in strumenti finanziari,
crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una
politica di investimento predeterminata;
k-bis) ‘Oicr aperto’: l’Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di
chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio
dello stesso, secondo le modalita’ e con la frequenza previste dal
regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d’offerta
dell’Oicr;
k-ter)’Oicr chiuso’: l’Oicr diverso da quello aperto;
l) ‘Oicr italiani’: i fondi comuni d’investimento, le Sicav e le
Sicaf;
m) ‘Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
italiani’ (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la
Sicav rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva
2009/65/CE;
m-bis) ‘Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
UE’ (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell’ambito di applicazione della
direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell’UE diverso
dall’Italia;
m-ter) ‘Oicr alternativo italiano’ (FIA italiano): il fondo comune
di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell’ambito di
applicazione della direttiva 2011/61/UE;
m-quater)’FIA italiano riservato’: il FIA italiano la cui
partecipazione e’ riservata a investitori professionali e alle
categorie di investitori individuate dal regolamento di cui
all’articolo 39;
m-quinquies) ‘Oicr alternativi UE (FIA UE)’: gli Oicr rientranti
nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in
uno Stato dell’UE diverso dall’Italia;
m-sexies) ‘Oicr alternativi non UE (FIA non UE)’: gli Oicr
rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE,
costituiti in uno Stato non appartenente all’UE;»;
e) dopo la lettera m-sexies) sono inserite le seguenti:
«m-septies)’fondo europeo per il venture capital’ (EuVECA): l’Oicr
rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n.
345/2013;
m-octies) ‘fondo europeo per l’imprenditoria sociale’ (EuSEF);
l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n.
346/2013;
m-novies) ‘Oicr feeder’: l’Oicr che investe le proprie attivita’
totalmente o in prevalenza nell’Oicr master;
m-decies) ‘Oicr master’: l’Oicr nel quale uno o piu’ Oicrfeeder
investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita’;
m-undecies) ‘investitori professionali’: i clienti professionali ai
sensi dell’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
m-duodecies) ‘investitori al dettaglio’: gli investitori che non
sono investitori professionali;»;
f) la lettera n) e’ sostituita dalla seguente:
«n) ‘gestione collettiva del risparmio’: il servizio che si
realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi;»;
g) le lettere da o-bis) a r) sono sostituite dalle seguenti:
«o-bis) ‘societa’ di gestione UE’: la societa’ autorizzata ai sensi
della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia,
che esercita l’attivita’ di gestione di uno o piu’ OICVM;
p) ‘gestore di FIA UE’ (GEFIA UE): la societa’ autorizzata ai sensi
della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia,
che esercita l’attivita’ di gestione di uno o piu’ FIA;
q) ‘gestore di FIA non UE’ (GEFIA non UE): la societa’ autorizzata
ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non
appartenente all’UE, che esercita l’attivita’ di gestione di uno o
piu’ FIA;
q-bis) ‘gestore’: la Sgr, la Sicav e la Sicaf che gestiscono
direttamente i propri patrimoni, la societa’ di gestione UE, il GEFIA
UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF.
q-ter)’depositario di Oicr’: il soggetto autorizzato nel paese di
origine dell’Oicr ad assumere l’incarico di depositario;
q-quater) ‘depositario dell’Oicr master o dell’Oicrfeeder’: il
depositario dell’Oicr master o dell’Oicr feeder ovvero, se l’Oicr
master o l’Oicr feeder e’ unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato
nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) ‘quote e azioni di Oicr’: le quote dei fondi comuni di
investimento, le azioni di Sicav e le azioni e altri strumenti
finanziari partecipativi di Sicaf;
r) ‘soggetti abilitati’: le Sim, le imprese di investimento
comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento
extracomunitarie, le Sgr, le societa’ di gestione UE con succursale
in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i
GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell’UE diverso dall’Italia con succursale in Italia, nonche’
gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto
dall’articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane, le
banche comunitarie con succursale in Italia e le banche
extracomunitarie, autorizzate all’esercizio dei servizi o delle
attivita’ di investimento;»;
h) alla lettera r-bis) le parole: «societa’ di gestione
armonizzata» sono sostituite dalle seguenti: «societa’ di gestione
UE».
2. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, la parola: «Isvap» e’ sostituita dalla seguente:
«IVASS».
3. Dopo l’articolo 4-quater del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e’ inserito il seguente:
«Art. 4-quinquies (Individuazione delle autorita’ nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai
fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE)
n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale
(EuSEF). – 1. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive
attribuzioni e le finalita’ indicate dall’articolo 5, sono le
autorita’ nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n.
345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013. La Banca d’Italia e la
Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di
esse e’ competente a ricevere ai sensi del presente articolo.
2. La Banca d’Italia, sentita la Consob, registra e cancella i
gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi dell’articolo 14 del
regolamento (UE) n. 345/2013 e dell’articolo 15 del regolamento (UE)
n. 346/2013. Tali gestori sono iscritti in una sezione distinta
dell’albo di cui all’articolo 35, tenuto dalla Banca d’Italia. Si
applicano gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35-undecies e la relativa
disciplina di attuazione in quanto compatibile con il regolamento
(UE) n. 345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013.
3. La Banca d’Italia e’ l’autorita’ competente a ricevere dai
gestori italiani di EuVECA e di EuSEF la comunicazione prescritta
dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall’articolo 16
del regolamento (UE) n. 346/2013. Essa riceve inoltre la
comunicazione circa l’intenzione di prevedere un nuovo domicilio per
lo stabilimento di un Oicr, prevista dall’articolo 16 del regolamento
(UE) n. 345/2013 e dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013.
4. La Consob effettua le notifiche previste dall’articolo 16 del
regolamento (UE) n. 345/2013 e dall’articolo 17 del regolamento (UE)
n. 346/2013 nei confronti delle autorita’ competenti degli Stati
membri in cui i gestori italiani di EuVECAe di EuSEF registrati ai
sensi del comma 2 intendono commercializzare i relativi Oicr in
conformita’ con la disciplina dei regolamenti stessi.
5. I gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro
diverso dall’Italia che soddisfano i requisiti previsti nei
regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 e che intendono
commercializzare in Italia gli Oicr dagli stessi gestiti effettuano,
per il tramite della competente autorita’ dello Stato d’origine, la
notifica prescritta dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013
e dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013, una volta
ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti. La Consob
e’ l’autorita’ competente a ricevere tale notifica.
6. Nel caso di superamento della soglia di cui all’articolo 3,
paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, ai gestori
indicati dai commi 2 e 5 si applicano le disposizioni previste per il
gestore dal presente decreto legislativo e dalle relative
disposizioni di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di
EuVECA o EuSEF puo’ essere mantenuta solo ove previsto dai suddetti
regolamenti dell’UE.
7. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonche’ dei
regolamenti indicati al comma 1, la Banca d’Italia e la Consob
dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita’
dell’articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto
legislativo.».

Art. 2

Modifiche alla parte II, titolo I, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti relativi all’attivita’ di investimento,
avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del
rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca
d’Italia puo’ prevedere l’applicazione ai FIA italiani riservati di
limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per
assicurare la stabilita’ e l’integrita’ del mercato finanziario;
3) gli schemi tipo e le modalita’ di redazione dei prospetti
contabili che le societa’ di gestione del risparmio, le Sicav e le
Sicaf redigono periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr;
5) i criteri e le modalita’ da adottare per la valutazione dei beni
e dei valori in cui e’ investito il patrimonio e la periodicita’
della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in
mercati regolamentati, la Banca d’Italia puo’ prevedere il ricorso a
esperti indipendenti e richiederne l’intervento anche in sede di
acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;
6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni
in cui e’ investito il patrimonio dell’Oicr e del calcolo del valore
delle relative quote o azioni.»;
b) al comma 2, lettera a), dopo il numero 3) e’ inserito il
seguente:
«3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli
investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;»;
c) al comma 2-quater, lettera d), il numero 1), e’ sostituito dal
seguente:
«1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di
assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli
articoli 106 e 113 del testo unico bancario, le societa’ di cui
all’articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta
elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro
corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di
gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni
sovranazionali a carattere pubblico;».
2. All’articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «o delle Sicav»
sono sostituite dalle seguenti: «, delle Sicav o delle Sicaf»;
b) al comma 4 le parole: «o delle Sicav» sono sostituite dalle
seguenti: «, delle Sicav o delle Sicaf»;
c) al comma 5 le parole: «o le Sicav» sono sostituite dalle
seguenti: «, le Sicav o le Sicaf».
3. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le parole: «e alle Sicav» sono sostituite dalle
seguenti: «, alle Sicav e alle Sicaf».
4. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le parole: «di societa’ di gestione armonizzate» sono
sostituite dalle seguenti: «di societa’ di gestione UE e di GEFIA
UE».
5. All’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, dopo la parola: «Sicav» sono inserite le seguenti: «e
Sicaf».
6. All’articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «delle Sicav» sono aggiunte le
seguenti: «e delle Sicaf»;
b) al comma 2 dopo le parole: «le Sicav» sono inserite le seguenti:
«e le Sicaf».
7. All’articolo 15, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: «Sicav» sono inserite le
seguenti: «o Sicaf».
8. All’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le parole: «o in una Sicav» sono sostituite dalle
seguenti: «, in una Sicav o in una Sicaf».
9. All’articolo 17 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «ed alle Sicav» sono
sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav e alle Sicaf»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «e nelle Sicav» sono
sostituite dalle seguenti: «, nelle Sicav e nelle Sicaf».
10. All’articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del
pubblico i servizi previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere d) ed
f). Le Sgr possono, altresi’, prestare professionalmente nei
confronti del pubblico il servizio previsto dall’articolo 1, comma 5,
lettera e), qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di
FIA. Le societa’ di gestione UE possono prestare professionalmente
nei confronti del pubblico i servizi previsti dall’articolo 1, comma
5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro
d’origine.».

Art. 3

Modifiche alla parte II, titolo II, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58

1. All’articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «societa’ di gestione
armonizzata» sono sostituite dalle seguenti: «societa’ di gestione
UE»;
b) al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «societa’ di
gestione armonizzata» sono sostituite dalle seguenti: «societa’ di
gestione UE».
2. All’articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) dalle Sgr, dalle societa’ di gestione UE, dalle Sicav, dalle
Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di
Oicr.»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «le societa’ di gestione
armonizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le societa’ di gestione
UE e i GEFIA UE e non UE».
3. L’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e’ sostituito dal seguente:
«1. Per l’offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr,
le societa’ di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE,
gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto
dall’articolo 106 del testo unico bancario e le banche si avvalgono
di promotori finanziari. I promotori finanziari di cui si avvalgono
le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le
societa’ di gestione UE, i GEFIA UE e non UE, le banche comunitarie
ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle
regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della
Repubblica.».

Art. 4

Modifiche alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58

1. Nella parte II, titolo III del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, il capo I e’ sostituito dal seguente:
«Capo I – Soggetti autorizzati e attivita’ esercitabili
Art. 32-quater (Riserva di attivita’). – 1. L’esercizio in via
professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio e’
riservato alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, alle societa’ di gestione
UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che
gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente
titolo.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) alle istituzioni sovranazionali, quali la Banca centrale
europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per
gli investimenti, le istituzioni europee di finanziamento allo
sviluppo e le banche sviluppo bilaterali, la Banca Mondiale, il Fondo
Monetario Internazionale, e le altre istituzioni sovranazionali e
organizzazioni internazionali analoghe, quando tali istituzioni o
organizzazioni gestiscono FIA per finalita’ di interesse pubblico;
b) alle Banche centrali nazionali;
c) agli Stati, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti
che gestiscono fondi destinati al finanziamento dei regimi di
sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici;
d) alle societa’ di partecipazione finanziaria, intese come
societa’ che detengono partecipazioni in una o piu’ imprese, con lo
scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire
all’aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso
l’esercizio del controllo, dell’influenza notevole o dei diritti
derivanti da partecipazioni e che:
1) operano per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla
negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione europea; oppure
2) non sono costituite con lo scopo principale di generare utili
per i propri investitori mediante disinvestimenti delle
partecipazioni nelle societa’ controllate, sottoposte a influenza
notevole o partecipate, come comprovato dal loro bilancio e da altri
documenti societari;
e) ai regimi di partecipazione dei lavoratori all’impresa o ai
regimi di risparmio dei lavoratori;
f) alle societa’ di cartolarizzazione dei crediti;
g) alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252.
3. La Banca d’Italia, sentita la Consob, adotta con proprio
regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, nel
rispetto delle disposizioni dell’Unione europea.
Art. 33 (Attivita’ esercitabili). – 1. Le Sgr gestiscono il
patrimonio e i rischi degli Oicr nonche’ amministrano e
commercializzano gli Oicr gestiti.
2. Le Sgr possono altresi’:
a) prestare il servizio di gestione di portafogli;
b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attivita’ connesse o strumentali;
d) prestare i servizi accessori di cui all’articolo 1, comma 6,
lettera a), limitatamente alle quote di Oicr gestiti;
e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;
f) commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in
conformita’ alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita
la Banca d’Italia;
g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini,
qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA.
3. Le Sicav e le Sicaf prestano il servizio di gestione collettiva
del risparmio e le attivita’ previste dal comma 1 in relazione al
patrimonio raccolto mediante l’offerta di azioni proprie; esse
possono altresi’ svolgere le attivita’ connesse e strumentali.
4. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf possono delegare a soggetti terzi
specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui al
presente capo. La delega e’ effettuata con modalita’ tali da evitare
lo svuotamento di attivita’ della societa’ stessa ed e’ esercitata
nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di
funzioni previste in attuazione dell’articolo 6, comma 2-bis, ferma
restando la responsabilita’ della Sgr, della Sicav e della Sicaf nei
confronti degli investitori per l’operato dei soggetti delegati.
5. La Banca d’Italia, sentita la Consob, detta, con proprio
regolamento, disposizioni attuative del presente articolo, nel
rispetto delle disposizioni dell’Unione europea.».
2. Dopo l’articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e’ inserito il seguente capo:
«Capo I-bis – Disciplina dei soggetti autorizzati
Sezione I – Societa’ di gestione del risparmio».
3. All’articolo 34 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
il primo alinea del comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr
all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con
riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonche’ all’esercizio del
servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in
materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di
ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni:».
4. All’articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca
d’Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA.
Le societa’ di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato
le comunicazioni ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater,
sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato
all’albo.».
5. Dopo l’articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono inserite le seguenti sezioni:
«Sezione II – Sicav e Sicaf
Art. 35-bis (Costituzione). – 1. La Banca d’Italia, sentita la
Consob, autorizza la costituzione delle Sicav e delle Sicaf se
ricorrono le seguenti condizioni:
a) e’ adottata la forma di societa’ per azioni nel rispetto delle
disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della societa’ sono
situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale e’ di ammontare non inferiore a quello
determinato in via generale dalla Banca d’Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo hanno i requisiti di professionalita’, indipendenza e
onorabilita’ indicati dall’articolo 13;
e) i titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 15, comma
1, hanno i requisiti di onorabilita’ stabiliti dall’articolo 14 e non
ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall’articolo 15,
comma 2;
f) per le Sicav lo statuto prevede come oggetto esclusivo
l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta
delle proprie azioni; per le Sicaf lo statuto prevede come oggetto
esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari
partecipativi indicati nello statuto stesso;
g) la struttura del gruppo di cui e’ parte la societa’ non e’ tale
da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla societa’
e sono fornite almeno le informazioni richieste ai sensi
dell’articolo 15, comma 5;
h) e’ presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto,
un programma concernente l’attivita’ iniziale nonche’ una relazione
sulla struttura organizzativa.
2. La Banca d’Italia, sentita la Consob, con regolamento:
a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e
le ipotesi di decadenza dalla stessa;
b) individua la documentazione che i soci fondatori sono tenuti a
presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto
del progetto di atto costitutivo e di statuto.
3. La Banca d’Italia attesta la conformita’ del progetto di atto
costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento
e, con riferimento alle Sicav e alle Sicaf diverse dai FIA riservati,
ai criteri generali dalla stessa predeterminati.
4. I soci fondatori della Sicav o della Sicaf procedono alla
costituzione della societa’ ed ad effettuare i versamenti relativi al
capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di
rilascio dell’autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere
interamente versato.
5. La denominazione sociale della Sicav contiene l’indicazione di
societa’ di investimento per azioni a capitale variabile. La
denominazione sociale della Sicaf contiene l’indicazione di societa’
di investimento per azioni a capitale fisso. Tali denominazioni
risultano in tutti i documenti delle societa’. Alla Sicav e alla
Sicaf non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del
codice civile; per le Sicav non sono ammessi i conferimenti in
natura.
6. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, ciascun comparto
costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da
quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav puo’
essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da
OICVM.
Art. 35-ter (Albi). – 1. Le Sicav e le Sicaf autorizzate in Italia
sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d’Italia. L’albo
delle Sicav e’ articolato in due sezioni distinte a seconda che le
Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA.
2. La Banca d’Italia comunica alla Consob le iscrizioni all’albo di
cui al comma 1.
3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella
corrispondenza gli estremi dell’iscrizione all’albo.
Art. 35-quater (Capitale e azioni della Sicav). – 1. Il capitale
della Sicav e’ sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla
societa’, cosi’ come determinato ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
lettera c), n. 5).
2. Alla Sicav non si applicano gli articoli da 2438 a 2447-decies
del codice civile.
3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere
interamente liberate al momento della loro emissione.
4. Le azioni della Sicav possono essere nominative o al portatore
secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore
attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal
numero di azioni di tale categoria possedute.
5. Lo statuto della Sicav indica le modalita’ di determinazione del
valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonche’
la periodicita’ con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate.
6. Lo statuto della Sicav puo’ prevedere:
a) limiti all’emissione di azioni nominative;
b) particolari vincoli di trasferibilita’ delle azioni nominative;
c) l’esistenza di piu’ comparti di investimento per ognuno dei
quali puo’ essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal
caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali
tra i vari comparti;
d) la possibilita’ di emettere frazioni di azioni, fermo restando
che l’attribuzione e l’esercizio dei diritti sociali sono comunque
subordinati al possesso di almeno un’azione, secondo la disciplina
del presente capo.
7. Alla Sicav non si applicano gli articoli 2346, comma sesto,
2348, commi secondo e terzo, 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2351,
2352, comma terzo, 2353, 2354, comma terzo, numeri 3) e 4), 2355-bis
e 2356 del codice civile.
8. La Sicav non puo’ emettere obbligazioni o azioni di risparmio
ne’ acquistare o comunque detenere azioni proprie.
Art. 35-quinquies (Capitale e azioni della Sicaf). – 1. Alla Sicaf
non si applicano gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice
civile.
2. Le azioni della Sicaf possono essere nominative o al portatore
secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore
attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal
numero di azioni di tale categoria possedute.
3. Lo statuto della Sicaf indica le modalita’ di determinazione del
valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari
partecipativi emessi.
4. Lo statuto della Sicaf puo’ prevedere:
a) limiti all’emissione di azioni nominative;
b) particolari vincoli di trasferibilita’ delle azioni nominative;
c) l’esistenza di piu’ comparti di investimento per ognuno dei
quali puo’ essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal
caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali
tra i vari comparti;
d) la possibilita’ di emettere frazioni di azioni, fermo restando
che l’attribuzione e l’esercizio dei diritti sociali sono comunque
subordinati al possesso di almeno un’azione, secondo la disciplina
del presente capo;
e) nel caso di Sicaf riservata e fermo restando quanto previsto
dall’articolo 35-bis, comma 4, la possibilita’ di effettuare i
versamenti relativi alle azioni sottoscritte in piu’ soluzioni, a
seguito dell’impegno dell’azionista a effettuare il versamento a
richiesta della Sicaf stessa in base alle esigenze di investimento.
5. Alle Sicaf non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi
secondo e terzo, e 2353 del codice civile. Alle Sicaf non riservate a
investitori professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all’articolo 39 non si applica, altresi’,
l’articolo 2356 del codice civile.
6. Le Sicaf non possono emettere obbligazioni.
Art. 35-sexies (Assemblea della Sicav). – 1. L’assemblea ordinaria
e l’assemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav sono
regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque
sia la parte del capitale sociale intervenuta.
2. Il voto puo’ essere dato per corrispondenza se cio’ e’ ammesso
dallo statuto. In tal caso l’avviso di convocazione deve contenere
per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in
tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione
dall’assemblea non e’ conforme a quella contenuta nell’avviso di
convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della
regolare costituzione dell’assemblea straordinaria. Con regolamento
del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia
e la Consob, sono stabilite le modalita’ operative per l’esercizio
del voto per corrispondenza.
3. L’avviso previsto dall’articolo 2366, comma secondo, del codice
civile e’ pubblicato anche con le modalita’ previste dallo statuto
per la pubblicazione del valore patrimoniale della societa’ e il
valore unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso
articolo 2366, comma secondo, e’ fissato in trenta giorni.
Art. 35-septies (Modifiche dello statuto). – 1. La Banca d’Italia
approva le modifiche dello statuto della Sicav e della Sicaf non
riservate.
2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della Sicav
e della Sicaf non riservate non possono essere iscritte ai sensi e
per gli effetti previsti dall’articolo 2436 del codice civile, se non
hanno ottenuto l’approvazione nei termini e con le modalita’ previste
dal comma 1. La delibera e’ inviata alla Banca d’Italia entro
quindici giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea; il deposito
previsto dall’articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato
entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di
approvazione della Banca d’Italia. Non si applica l’articolo 2376 del
codice civile.
Art. 35-octies (Scioglimento e liquidazione volontaria). – 1. Alle
Sicav non si applica l’articolo 2484, primo comma, numeri 4) e 5),
del codice civile. Quando il capitale della Sicav si riduce al di
sotto della misura determinata ai sensi dell’articolo 35-bis, comma
1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la
societa’ si scioglie. Il termine e’ sospeso qualora sia iniziata una
procedura di fusione con altra Sicav o una Sicaf.
2. Per le Sicav e le Sicaf, gli atti per i quali e’ prevista la
pubblicita’ dall’articolo 2484, terzo e quarto comma, del codice
civile, sono pubblicati anche con le modalita’ previste dallo statuto
per la pubblicazione del valore patrimoniale della societa’ e
comunicati alla Banca d’Italia nel termine di dieci giorni
dall’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L’emissione ed
il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall’articolo
2484, primo comma, numero 6), del codice civile, dalla data di
assunzione della delibera, nei casi previsti dall’articolo 2484 del
codice civile e, per le Sicav, dal comma 1 del presente articolo, dal
momento dell’assunzione della delibera del consiglio di
amministrazione ovvero dal momento dell’iscrizione presso il registro
delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera
del consiglio di amministrazione e’ trasmessa anche alla Consob nel
medesimo termine.
3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta
all’assemblea straordinaria. Si applicano l’articolo 2487 del codice
civile, ad eccezione del comma 1, lettera c), e l’articolo 97 del
testo unico bancario.
4. Alla Banca d’Italia sono preventivamente comunicati il piano di
smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare
l’attivo della societa’ nel rispetto delle disposizioni stabilite
dalla Banca d’Italia.
5. Il bilancio di liquidazione e’ sottoposto al giudizio del
soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed e’ pubblicato
sui quotidiani indicati nello statuto.
6. Il depositario procede, su istruzione dei liquidatori, al
rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di
liquidazione.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla Sicav e alla
Sicaf si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro
V, titolo V, capo VIII, del codice civile.
Art. 35-novies (Trasformazione). – 1. Le Sicav che hanno la forma
di OICVM non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICVM
italiano. Le Sicav che hanno la forma di FIA e le Sicaf non possono
trasformarsi in un organismo diverso da un Oicr italiano.
Sezione III – Disposizioni comuni e deroghe
Art. 35-decies (Regole di comportamento e diritto di voto). – 1. Le
Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono i propri patrimoni:
a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior
interesse degli Oicr gestiti, dei relativi partecipanti e
dell’integrita’ del mercato;
b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di
conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni
di conflitto, agiscono in modo da assicurare comunque un equo
trattamento degli Oicr gestiti;
c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei
partecipanti agli Oicr gestiti e dispongono di adeguate risorse e
procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi;
d) assicurano la parita’ di trattamento nei confronti di tutti i
partecipanti a uno stesso Oicr gestito nel rispetto delle condizioni
stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, in conformita’ al
diritto dell’Unione europea. In relazione ai FIA riservati,
trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu’ investitori o
categorie di investitori sono consentiti nel rispetto della direttiva
2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative;
e) provvedono, nell’interesse dei partecipanti, all’esercizio dei
diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza
degli Oicr gestiti, salvo diversa disposizione di legge.
Art. 35-undecies (Deroghe per i GEFIA italiani). – 1. Per le
finalita’ indicate dall’articolo 6, comma 01, la Banca d’Italia e la
Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono esentare i
gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui
valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero
500 milioni se gli Oicr gestiti non fanno ricorso alla leva
finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il
diritto di rimborso per 5 anni dopo l’investimento iniziale,
dall’applicazione delle disposizioni attuative dell’articolo 6, commi
1, 2 e 2-bis.».
6. Nella parte II, titolo III del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, i capi II, II-bis e III sono sostituiti dai seguenti:
«Capo II – Oicr italiani
Sezione I – Fondi comuni di investimento
Art. 36 (Fondi comuni di investimento). – 1. Il fondo comune di
investimento e’ gestito dalla societa’ di gestione del risparmio che
lo ha istituito o dalla societa’ di gestione subentrata nella
gestione, in conformita’ alla legge e al regolamento.
2. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento e’
disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d’Italia, sentita la
Consob, determina i criteri generali di redazione del regolamento del
fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenuto minimo, a
integrazione di quanto previsto dall’articolo 39.
3. La Sgr che ha istituito il fondo o la societa’ di gestione che
e’ subentrata nella gestione agiscono in modo indipendente e
nell’interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi
ultimi gli obblighi e le responsabilita’ del mandatario.
4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno
stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli
effetti dal patrimonio della societa’ di gestione del risparmio e da
quello di ciascun partecipante, nonche’ da ogni altro patrimonio
gestito dalla medesima societa’; delle obbligazioni contratte per
conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del
fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei
creditori della societa’ di gestione del risparmio o nell’interesse
della stessa, ne’ quelle dei creditori del depositario o del sub
depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori
dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di
partecipazione dei medesimi. La societa’ di gestione del risparmio
non puo’ in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi,
i beni di pertinenza dei fondi gestiti.
5. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono nominative o al
portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La
Banca d’Italia puo’ stabilire in via generale, sentita la Consob, le
caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario
iniziale delle quote, tenendo conto anche dell’esigenza di assicurare
la portabilita’ delle quote.
Art. 37 (Regolamento del fondo). – 1. Il regolamento di ciascun
fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo,
ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario,
definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i
rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) la denominazione e la durata del fondo;
b) le modalita’ di partecipazione al fondo, i termini e le
modalita’ dell’emissione ed estinzione dei certificati e della
sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche’ le modalita’ di
liquidazione del fondo;
c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i
criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;
d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in
cui e’ possibile investire il patrimonio del fondo;
e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei
risultati della gestione nonche’ le eventuali modalita’ di
ripartizione e distribuzione dei medesimi;
f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della societa’ di
gestione del risparmio;
g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni
spettanti alla societa’ di gestione del risparmio e degli oneri a
carico dei partecipanti;
h) le modalita’ di pubblicita’ del valore delle quote di
partecipazione;
i) se il fondo e’ un fondo feeder.
3. Il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA riservati
prevede che i partecipanti possono riunirsi in assemblea
esclusivamente per deliberare sulla sostituzione del gestore.
L’assemblea e’ convocata dal consiglio di amministrazione della
societa’ di gestione anche su richiesta dei partecipanti che
rappresentano almeno il 5 per cento del valore delle quote in
circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole
della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti
all’assemblea. Il quorum deliberativo non puo’ in ogni caso essere
inferiore al 10 per cento del valore di tutte le quote in
circolazione.
4. La Banca d’Italia approva il regolamento dei fondi diversi dai
FIA riservati e le relative modificazioni, valutandone in particolare
la completezza e la compatibilita’ con i criteri generali determinati
ai sensi degli articoli 36 e 37.
5. La Banca d’Italia individua le ipotesi in cui, in base
all’oggetto dell’investimento, alla categoria di investitori o alle
regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue
modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri
casi il regolamento si intende approvato quando la Banca d’Italia non
adotta un provvedimento di diniego nel termine dalla medesima
preventivamente stabilito.
Sezione II – Sicav e Sicaf in gestione esterna
Art. 38 (Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno). – 1. La
Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione di Sicav
e di Sicaf che designano per la gestione del proprio patrimonio un
gestore esterno quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) e’ adottata la forma di societa’ per azioni nel rispetto delle
disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della societa’ sono
situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale e’ di ammontare non inferiore a quello
determinato in via generale dalla Banca d’Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo posseggono i requisiti di professionalita’ e di
onorabilita’ stabiliti ai sensi dell’articolo 13;
e) i titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 15, comma
1, posseggono i requisiti di onorabilita’ stabiliti ai sensi
dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni per l’adozione del
divieto previsto dall’articolo 15, comma 2;
f) nello statuto e’ previsto:
1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l’investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle
proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo,
l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al
pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari
partecipativi previsti dallo statuto stesso;
2) l’affidamento della gestione dell’intero patrimonio a un gestore
esterno e l’indicazione della societa’ designata;
g) la stipula di un accordo tra il gestore, se diverso da una
Sgr, e il depositario che assicura a quest’ultimo la disponibilita’
delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie
funzioni, secondo quanto previsto nell’articolo 41-bis, comma 2-bis.
2. Si applica l’articolo 35-bis, commi 3, 4, 5 e 6.
Sezione III – Disposizioni comuni
Art. 39 (Struttura degli Oicr italiani). – 1. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la
Banca d’Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono
uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo:
a) all’oggetto dell’investimento;
b) alle categorie di investitori cui e’ destinata l’offerta delle
quote o azioni.
c) alla forma aperta o chiusa e alle modalita’ di partecipazione,
con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso
delle quote, all’eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e
alle procedure da seguire;
d) all’eventuale durata minima e massima;
e) alle condizioni e alle modalita’ con le quali devono essere
effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase
costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le categorie di investitori non professionali nei cui confronti
e’ possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati,
secondo le modalita’ previste dall’articolo 43;
b) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici
che le societa’ di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a
quanto prescritto per le imprese commerciali, nonche’ gli obblighi di
pubblicita’ del rendiconto e dei prospetti periodici;
c) le ipotesi nelle quali la societa’ di gestione del risparmio
deve chiedere l’ammissione alla negoziazione in un mercato
regolamentato delle quote dei fondi;
d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati
nell’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5).
Sezione IV – Strutture master-feeder
Art. 40 (Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture
master-feeder). – 1. La Banca d’Italia autorizza l’investimento
dell’Oicr italiano feeder nell’Oicr master, quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) sussistono accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari
e i revisori legali o le societa’ di revisione legale degli Oicr
master e degli Oicr feeder, che consentono la disponibilita’ dei
documenti e delle informazioni necessari a svolgere i rispettivi
compiti;
b) nel caso in cui l’Oicr master e l’Oicr feeder hanno lo stesso
gestore, quest’ultimo adotta norme interne di comportamento che
assicurano la medesima disponibilita’ di documenti e informazioni di
cui alla lettera a);
c) l’Oicr master e l’Oicr feeder possiedono le caratteristiche
previste dal regolamento di cui al comma 2.
2. La Banca d’Italia, sentita la Consob, disciplina con
regolamento:
a) la procedura di autorizzazione dell’investimento dell’Oicr
feeder nell’Oicr master, nonche’ le informazioni e i documenti da
fornire con l’istanza di autorizzazione;
b) il contenuto degli accordi e delle norme interne di
comportamento di cui al comma 1;
c) i requisiti dell’Oicr master e dell’Oicr feeder, nonche’ le
regole ad essi applicabili;
d) le regole applicabili all’Oicr feeder nel caso di liquidazione,
fusione, scissione, sospensione temporanea del riacquisto, del
rimborso o della sottoscrizione delle quote dell’Oicr master, nonche’
le regole applicabili all’Oicr feeder e all’Oicr master per
coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del loro
valore patrimoniale netto;
e) gli obblighi di comunicazione e lo scambio di informazioni e
documenti tra il gestore, il depositario, il revisore legale o la
societa’ di revisione legale, rispettivamente dell’Oicr master e
dell’Oicr feeder, nonche’ tra tali soggetti e la Banca d’Italia, la
Consob e le autorita’ competenti dell’Oicr master e dell’Oicr feeder
UE e non UE.
3. Agli Oicr master e agli Oicr feeder si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni delle sezioni I, II, III e V del
presente capo.
4. Agli OICVM UE master, che non commercializzano in Italia le
proprie quote nei confronti di soggetti diversi dagli Oicr feeder,
non si applica l’articolo 42, commi 1, 2, 3 e 4. Ai FIA master UE e
non UE si applicano le disposizioni del capo II-ter.
5. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 9, il revisore
legale o la societa’ di revisione legale incaricati della revisione
dell’Oicr feeder indicano nella relativa relazione sulla revisione le
irregolarita’ evidenziate nella relazione di revisione dell’Oicr
master nonche’ l’impatto delle irregolarita’ riscontrate nell’Oicr
feeder. Nel caso in cui gli esercizi sociali dell’Oicr master e
dell’Oicr feeder si chiudano in date diverse, il revisore legale o la
societa’ di revisione legale incaricati della revisione dell’Oicr
master redigono una specifica relazione di revisione con riferimento
alla data di chiusura dell’esercizio dell’Oicr feeder.
6. La Banca d’Italia e la Consob, in conformita’ alle disposizioni
dell’UE, comunicano al gestore dell’Oicr feeder ovvero all’autorita’
competente dell’OICVM feeder UE i provvedimenti assunti per il
mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo nei
confronti dei soggetti individuati dal presente articolo, nonche’ le
informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 8, comma 4, relative al
gestore dell’Oicr master e all’Oicr master.
7. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani
riservati.
Sezione V – Fusione e scissione di organismi di investimento del
risparmio
Art. 40-bis (Fusione e scissione di Oicr). – 1. La Banca d’Italia
autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la
scissione di Oicr italiani sulla base dei relativi progetti, delle
attestazioni di conformita’ rese dai depositari dei fondi coinvolti e
dell’informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire
di pervenire ad un fondato giudizio sull’impatto della fusione
sull’investimento. La Banca d’Italia puo’ individuare le ipotesi, in
base alle caratteristiche degli Oicr oggetto dell’operazione o al
contenuto dell’informativa ai partecipanti, in cui l’autorizzazione
alla fusione o alla scissione di Oicr e’ rilasciata in via generale.
2. Le Sgr mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e della
Banca d’Italia una relazione, redatta dal depositario ovvero da un
revisore legale o da una societa’ di revisione legale, che attesta la
correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attivita’ e
delle passivita’ del fondo, dell’eventuale conguaglio in denaro, del
metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla
data di riferimento di tale rapporto.
3. Le Sicav e le Sicaf coinvolte in operazioni di fusione o
scissione applicano gli articoli contenuti nel libro V, titolo V,
capo X, sezioni II e III del codice civile, in quanto compatibili. Il
progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di
quanto richiesto dal regolamento della Banca d’Italia di cui al comma
4, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei medesimi
progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia. In
assenza dell’autorizzazione prevista dal comma 1, non e’ possibile
dare corso alle iscrizioni nel registro delle imprese.
4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, disciplina con
regolamento:
a) la procedura di autorizzazione e le relative condizioni;
b) l’individuazione della data di efficacia dell’operazione e i
criteri di imputazione dei costi dell’operazione;
c) l’informativa da rendere ai partecipanti;
d) le forme ammesse per le fusioni e le scissioni;
e) l’oggetto delle attestazioni di conformita’ e della relazione
previste dai commi 1 e 2;
f) i diritti dei partecipanti.
5. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani
riservati.
Art. 40-ter (Fusione transfrontaliera di OICVM). – 1. Alle fusioni
tra OICVM UE e OICVM italiani e a quelle che coinvolgono OICVM
italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dell’UE
ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre
all’articolo 40-bis, le disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Nel caso in cui l’OICVM risultante dalla fusione o incorporante
non sia un OICVM italiano, l’autorizzazione alla fusione e’
rilasciata dalla Banca d’Italia, secondo quanto previsto dalle
disposizioni dell’Unione europea.
3. Nel caso in cui l’OICVM risultante dalla fusione o incorporante
sia un OICVM italiano, la Banca d’Italia puo’ richiedere per tale
OICVM la modifica dell’informativa ai partecipanti, secondo quanto
previsto dalle disposizioni dell’Unione europea.
4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, definisce con regolamento
le disposizioni di attuazione del presente articolo, nel rispetto
delle disposizioni dell’Unione europea.
Capo II-bis – Operativita’ transfrontaliera dei gestori
Art. 41 (Operativita’ transfrontaliera delle Sgr). – 1. Le Sgr
possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e
non UE, in conformita’ al regolamento previsto dal comma 2.
2. La Banca d’Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento
le norme di attuazione delle disposizioni dell’UE concernenti le
condizioni e le procedure che le Sgr rispettano per:
a) la prestazione negli Stati dell’UE delle attivita’ per le quali
sono autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE e delle relative
disposizioni attuative, ivi inclusa l’istituzione di OICVM;
b) l’operativita’ in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE,
in conformita’ alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle
relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto nel
capo II-ter.
3. La Banca d’Italia, nel regolamento previsto dal comma 2,
definisce altresi’ le condizioni e le procedure in base alle quali le
Sgr sono autorizzate dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob,
per operare in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi
esclusi dall’ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE e
2011/61/UE. Ai fini dell’operativita’ delle Sgr in uno Stato non UE
e’ necessaria la sussistenza di apposite intese di collaborazione con
le competenti autorita’ dello Stato ospitante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.
Art. 41-bis (Societa’ di gestione UE). – 1. Per l’esercizio delle
attivita’ per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni
dell’Unione europea, le societa’ di gestione UE possono stabilire
succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e’
preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia e alla Consob da
parte dell’autorita’ competente dello Stato di origine. La succursale
inizia l’attivita’ decorsi due mesi dalla comunicazione.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 42, le societa’ di gestione
UE possono svolgere le attivita’ per le quali sono autorizzate ai
sensi delle disposizioni dell’Unione europea nel territorio della
Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca
d’Italia e la Consob siano informate dall’autorita’ competente dello
Stato di origine.
3. Le societa’ di gestione UE che intendono gestire un OICVM
italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, nonche’ le
disposizioni di attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c). La
Banca d’Italia approva il regolamento del fondo ai sensi
dell’articolo 37 o autorizza la Sicav a condizione che:
a) il fondo o la Sicav rispetti le norme richiamate nel presente
comma;
b) la societa’ di gestione UE sia autorizzata a gestire nello Stato
di origine un OICVM con caratteristiche analoghe a quello oggetto di
approvazione;
c) la societa’ di gestione UE abbia stipulato con il depositario un
accordo che assicura al depositario la disponibilita’ delle
informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
4. Qualora la Banca d’Italia intenda rifiutare l’approvazione del
regolamento del fondo o l’autorizzazione della Sicav di cui al comma
3, consulta l’autorita’ competente dello Stato di origine della
societa’ di gestione UE.
5. La Banca d’Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento
le condizioni e le procedure che le societa’ di gestione UE devono
rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attivita’
richiamate ai commi 1, 2 e 3 mediante stabilimento di succursali o in
regime di libera prestazione di servizi, nonche’ il contenuto
dell’accordo tra la societa’ di gestione UE e il depositario previsto
nel comma 3, lettera c).
6. Le societa’ di gestione UE che svolgono le attivita’ di cui ai
commi 1 e 3 nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di
succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste
all’articolo 35-decies. Alle societa’ di gestione UE si applica
l’articolo 8, comma 1.
Art. 41-ter (GEFIA UE). – 1. Fermo restando quanto previsto nel
capo II-ter, i GEFIA UE possono svolgere l’attivita’ di gestione
collettiva del risparmio per la quale sono autorizzati ai sensi delle
disposizioni dell’UE nel territorio della Repubblica in libera
prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali, a
condizione che la Banca d’Italia sia informata dall’autorita’
competente dello Stato di origine. La Banca d’Italia trasmette
tempestivamente copia di tale comunicazione alla Consob.
2. I GEFIA UE che intendono gestire un FIA italiano rispettano le
disposizioni previste nel capo II, le disposizioni di attuazione
dell’articolo 6, comma 1, lettera c), e le seguenti condizioni:
a) sono autorizzati a gestire nello Stato di origine FIA con
caratteristiche analoghe a quelli che intendono istituire e gestire
in Italia;
b) hanno stipulato con il depositario un accordo idoneo ad
assicurare a quest’ultimo la disponibilita’ delle informazioni
necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. La Banca d’Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento
il contenuto dell’accordo tra la societa’ di gestione e il
depositario previsto dal comma 2, lettera b).
4. I GEFIA UE che svolgono le attivita’ previste dal comma 1 e dal
capo II-ter nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di
succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste
dall’articolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e
gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi
adottati in attuazione dell’articolo 6, comma 2-bis, lettera l). Ai
GEFIA UE si applica l’articolo 8, comma 1.
Art. 41-quater (GEFIA non UE). – 1. La Banca d’Italia, d’intesa con
la Consob, autorizza i GEFIA non UE alla gestione di FIA italiani e
FIA UE o alla commercializzazione nel territorio dell’UE dei FIA
gestiti, quando l’Italia e’, ai sensi della direttiva 2011/61/UE, lo
Stato di riferimento. La Banca d’Italia trasmette tempestivamente
alla Consob copia della richiesta di autorizzazione delle suddette
societa’. La Banca d’Italia iscrive i GEFIA non UE autorizzati in
un’apposita sezione dell’albo previsto dall’articolo 35. La Banca
d’Italia comunica alla Consob le avvenute iscrizioni.
2. Ai GEFIA non UE autorizzati in un altro Stato dell’UE che
intendono gestire un FIA italiano in libera prestazione di servizi o
mediante stabilimento di succursali si applica, in quanto
compatibile, l’articolo 41-ter.
3. I GEFIA non UE che svolgono le attivita’ previste dal comma 1
nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali,
rispettano le norme di condotta previste dall’articolo 35-decies e
dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia
di gestione dei conflitti di interessi adottate in attuazione
dell’articolo 6, comma 2-bis, lettera l). Alle succursali italiane di
GEFIA non UE si applica l’articolo 8, comma 1.
4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, stabilisce con
regolamento:
a) le condizioni e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione
di cui al comma 1;
b) le norme di attuazione delle disposizioni dell’UE concernenti le
condizioni e le procedure che i GEFIA non UE autorizzati in Italia
rispettano per operare in via transfrontaliera negli Stati dell’UE in
conformita’ alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle
relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto dal
capo II-ter.
Capo II-ter – Commercializzazione di Oicr
Art. 42 (Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di
OICVM UE). – 1. La commercializzazione in Italia di quote o di azioni
di OICVM UE e’ preceduta da una notifica alla Consob da parte
dell’autorita’ dello Stato di origine dell’OICVM, secondo le
procedure previste dalle disposizioni dell’UE e nel rispetto delle
relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob,
sentita la Banca d’Italia. Con il medesimo regolamento la Consob
determina le modalita’ di esercizio in Italia dei diritti degli
investitori, avuto riguardo alle attivita’ concernenti i pagamenti,
il riacquisto e il rimborso delle quote.
2. Alle societa’ di gestione UE che intendono offrire in Italia,
senza stabilimento di succursali, quote di OICVM dalle stesse gestiti
non si applicano le disposizioni dell’articolo 41-bis.
3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, con regolamento:
a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell’ambito
della commercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio
della Repubblica nonche’ le modalita’ con cui tali informazioni
devono essere fornite;
b) determina le modalita’ con cui devono essere resi pubblici il
prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle
quote o delle azioni.
4. La Banca d’Italia e la Consob possono richiedere, nell’ambito
delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la
commercializzazione delle quote o delle azioni indicate nel comma 1
la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti.
Art. 43 (Commercializzazione di FIA riservati). – 1. La
commercializzazione di FIA e’ l’offerta, anche indiretta, su
iniziativa o per conto del gestore, delle quote o azioni del FIA
gestito rivolta ad investitori residenti o aventi sede legale nel
territorio dell’UE.
2. La commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni di
FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr o da
un GEFIA non UE autorizzato in Italia e la commercializzazione in uno
Stato dell’UE diverso dall’Italia, nei confronti di investitori
professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e FIA non
UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia,
sono precedute da una notifica alla Consob. La Consob trasmette
tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni contenute nella
notifica e i documenti ivi allegati.
3. La notifica contiene:
a) la lettera di notifica, corredata del programma di attivita’ che
individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di
origine del FIA;
b) il regolamento o lo statuto del FIA;
c) l’identita’ del depositario del FIA;
d) la descrizione del FIA e le altre informazioni messe a
disposizione degli investitori ai sensi dell’articolo 6, comma 2,
lettera a), n. 3-bis), e della relativa disciplina attuativa;
e) l’indicazione dello Stato d’origine dell’OICR master se l’OICR
oggetto di commercializzazione e’ un OICR feeder;
f) se rilevante, l’indicazione dello Stato dell’UE diverso
dall’Italia in cui le quote o azioni del FIA saranno
commercializzate;
g) le informazioni sulle modalita’ stabilite per impedire la
commercializzazione delle quote o azioni del FIA nei confronti di
investitori al dettaglio. A tal fine, il regolamento o lo statuto e
la documentazione messa a disposizione degli investitori prevedono
che le quote o le azioni dei FIA possono essere commercializzate solo
nei confronti di investitori professionali.
4. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, se non sussistono
motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della
notifica:
a) comunica alla Sgr o al GEFIA non UE che puo’ avviare la
commercializzazione in Italia delle quote o azioni del FIA oggetto
della notifica. Nel caso di commercializzazione in Italia di un FIA
UE, la comunicazione e’ effettuata anche nei confronti dell’autorita’
competente dello Stato d’origine del FIA;
b) trasmette all’autorita’ competente dello Stato dell’UE diverso
dall’Italia in cui la Sgr o il GEFIA non UE intende commercializzare
il FIA il fascicolo di notifica che include la documentazione
prevista dal comma 3 e l’attestato di cui al comma 5. La Consob
informa tempestivamente il gestore dell’avvenuta trasmissione del
fascicolo di notifica.
Il gestore non puo’ avviare la commercializzazione prima della
ricezione di tale comunicazione.
5. La Banca d’Italia esprime la propria intesa sui profili indicati
dalle lettere a), b), c) ed e) del comma 3, e in ordine
all’adeguatezza del gestore a gestire il FIA oggetto di notifica. Nel
caso di commercializzazione in uno Stato membro dell’UE diverso
dall’Italia, la Banca d’Italia, ove rilasci la propria intesa,
attesta che il gestore e’ autorizzato a gestire il FIA oggetto di
notifica.
6. La Consob, sentita la Banca d’Italia, definisce con regolamento
le procedure per la notifica prevista dal comma 2.
7. Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni e dei
documenti indicati nel comma 3, il gestore comunica tali modifiche
alla Consob almeno trenta giorni prima della relativa vigenza o, nel
caso di modifiche che non e’ possibile pianificare, non appena esse
intervengono. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia
le informazioni contenute nella notifica ed i documenti alla stessa
allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la
Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze,
possono disporre il divieto della modifica.
8. La commercializzazione in Italia, a investitori professionali e
alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui
all’articolo 39, delle quote o azioni di FIA italiani riservati, FIA
UE e non UE gestiti da un GEFIA UE o da un GEFIA non UE autorizzato
in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, e’ preceduta da una
notifica alla Consob da parte dell’autorita’ dello Stato membro di
origine per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. La Consob
trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni
contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati. Nel caso
di commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani resta fermo
quanto previsto nell’articolo 41-ter, commi 2 e 3. La Consob, sentita
la Banca d’Italia, definisce con regolamento la procedura per la
notifica prevista dal presente comma.
9. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr, ai
GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano anche ai FIA italiani, ai FIA
UE e ai FIA non UE che gestiscono i propri patrimoni.
Art. 44 (Commercializzazione di FIA non riservati). – 1. Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 35-bis, 37, 38 e 39, la
commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non
riservati alle categorie di investitori di cui all’articolo 43, e’
preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per
ciascun FIA oggetto di commercializzazione.
2. Alla lettera di notifica e’ allegata la seguente documentazione:
a) il prospetto destinato alla pubblicazione;
b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di
commercializzazione;
c) il documento contenente le ulteriori informazioni da mettere a
disposizione prima dell’investimento ai sensi dell’articolo 6, comma
2, lettera a), n. 3-bis), e delle relative disposizioni di
attuazione, da cui risulta l’assenza di trattamenti preferenziali nei
confronti di uno o piu’ investitori o categorie di investitori.
3. La Consob comunica al gestore che puo’ iniziare a
commercializzare agli investitori al dettaglio non rientranti nelle
categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA
italiani riservati, i FIA indicati nella notifica entro 10 giorni
lavorativi dal ricevimento della medesima quando e’ verificata la
completezza, la coerenza e la comprensibilita’ delle informazioni
contenute nella documentazione allegata alla lettera di notifica. Il
gestore non puo’ avviare la commercializzazione agli investitori al
dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono
essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima della
ricezione della comunicazione.
4. La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina la procedura
per la notifica prevista dal comma 1.
5. I gestori di FIA UE e FIA non UE che commercializzano nello
Stato di origine dei FIA medesimi le relative azioni o quote nei
confronti di investitori al dettaglio ed intendono commercializzare
tali FIA in Italia nei confronti di investitori al dettaglio non
rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere
commercializzati i FIA italiani riservati, presentano istanza di
autorizzazione alla Consob. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia
sui profili di cui alle lettere b) e c), autorizza la
commercializzazione se sono rispettate le seguenti condizioni:
a) i gestori hanno completato le procedure previste dall’articolo
43;
b) gli schemi di funzionamento e le norme di contenimento e di
frazionamento del rischio di tali FIA sono compatibili con quelli
previsti per i FIA italiani;
c) la disciplina del depositario di FIA e’ equivalente a quella
applicabile ai FIA italiani non riservati;
d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente trattamenti
preferenziali nei confronti di uno o piu’ investitori o categorie di
investitori ai sensi dell’articolo 35-decies, comma 1, lettera d), e
delle disposizioni dell’UE vigenti che disciplinano la materia;
e) il modulo organizzativo adottato assicura in Italia l’esercizio
dei diritti patrimoniali degli investitori in conformita’ alle
disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca
d’Italia;
f) le informazioni da mettere a disposizione degli investitori al
dettaglio prima dell’investimento risultano complete, coerenti e
comprensibili.
6. La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina con regolamento
le procedure per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal comma
5.
7. All’offerta al pubblico e all’ammissione alle negoziazioni delle
quote o azioni dei FIA commercializzati ai sensi del presente
articolo si applicano le disposizioni previste dalla parte IV, titolo
II, capo I e titolo III, capo I, e le relative norme di attuazione.
8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista dalla parte
IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui offerta l’Italia e’ lo
Stato membro d’origine, la notifica prevista dal comma 1 si considera
effettuata anche ai fini e per gli effetti dell’articolo 94, comma 1,
e la verifica della completezza, coerenza e comprensibilita’ delle
informazioni contenute nel documento di cui al comma 2, lettera c),
e’ effettuata nel corso della procedura prevista dall’articolo
94-bis, comma 2. La comunicazione prevista dal comma 3 e’ effettuata
con il provvedimento di approvazione del prospetto.
9. La Consob e la Banca d’Italia esercitano i poteri previsti dagli
articoli 8 e 10 nei confronti degli organismi esteri indicati al
comma 5 e dei relativi gestori.
Capo II-quater Obblighi delle Sgr i cui FIA acquisiscono
partecipazioni rilevanti e di controllo di societa’ non quotate e di
emittenti
Art. 45 (Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni
rilevanti o di controllo di societa’ non quotate). – 1. Le Sgr
comunicano alla Consob il raggiungimento, il superamento o la
riduzione al di sotto delle soglie del 10%, 20%, 30%, 50% e 75% dei
diritti di voto in una societa’ non quotata in conseguenza
dell’acquisto, della detenzione o della cessione di partecipazioni al
capitale sociale da parte del FIA italiano, del FIA UE o non UE da
esse gestito. Tale comunicazione e’ effettuata entro dieci giorni
lavorativi dalla data dell’operazione.
2. Le Sgr i cui FIA italiani, FIA UE o non UE acquisiscono o
detengono, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per
interposta persona, la maggioranza assoluta dei diritti di voto
esercitabili nell’assemblea di una societa’ non quotata, comunicano
l’acquisizione del controllo, entro dieci giorni lavorativi:
a) alla societa’;
b) agli azionisti le cui identita’ e i cui indirizzi sono a
disposizione della Sgr ovvero possono essere messi a disposizione
tramite la societa’ non quotata ovvero tramite un registro a cui la
Sgr puo’ avere accesso;
c) alla Consob.
3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche:
a) alle Sgr i cui FIA acquisiscono, anche congiuntamente, una
partecipazione rilevante in una societa’ non quotata;
b) alle Sgr che gestiscono uno o piu’ FIA che, individualmente o
congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di una
societa’ non quotata;
c) alle Sgr che cooperano con altre Sgr ovvero con GEFIA UE o non
UE, in base ad un accordo in virtu’ del quale i FIA dalle stesse
gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di una societa’ non
quotata;
d) alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono direttamente i propri
patrimoni che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a),
b) e c).
4. Ai fini del presente articolo, sono considerate societa’ non
quotate le societa’ aventi sede legale nell’Unione europea non aventi
azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse
dalle:
a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite
dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;
b) societa’ veicolo finalizzate all’acquisto, alla detenzione o
all’amministrazione di beni immobili.
5. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva
2011/61/UE, stabilisce con regolamento:
a) le modalita’ di effettuazione delle comunicazioni previste dal
comma 1;
b) il contenuto e le modalita’ di adempimento degli obblighi
informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 2, nonche’
dei rappresentanti dei lavoratori della societa’ non quotata ovvero,
in loro mancanza, dei lavoratori stessi;
c) il contenuto delle informazioni ulteriori da inserire nella
relazione annuale della societa’ non quotata controllata, nonche’ le
modalita’ e i termini con cui la stessa e’ messa a disposizione
dall’organo amministrativo ai rappresentanti dei lavoratori o, in
loro mancanza, ai lavoratori stessi;
d) gli obblighi che le Sgr sono tenute ad osservare al fine di
garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle
attivita’ della societa’ non quotata per un periodo di ventiquattro
mesi dall’acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti.
Art. 46 (Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni di
controllo di un emittente). – 1. Le Sgr i cui FIA italiani, FIA UE e
non UE acquisiscono una partecipazione di controllo al capitale di un
emittente comunicano le informazioni stabilite dalla Consob con
proprio regolamento, secondo le modalita’ e nei termini ivi
stabiliti, nei confronti:
a) dell’emittente;
b) degli azionisti le cui identita’ e i cui indirizzi sono a
disposizione della Sgr ovvero possono essere messi a disposizione
tramite l’emittente ovvero tramite un registro a cui la Sgr puo’
avere accesso;
c) della Consob.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per acquisto di una
partecipazione di controllo si intende l’acquisto da parte di una
Sgr, individualmente o in accordo con altre Sgr, anche indirettamente
per il tramite di fiduciari o per interposta persona, di una
partecipazione che attribuisca diritti di voto in misura pari o
superiore alla soglia del trenta per cento del capitale di
un’emittente avente sede legale in Italia, ovvero alla diversa soglia
determinata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva
2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche d’acquisto, secondo
l’ordinamento dello Stato membro ove ha sede l’emittente.
3. Il presente articolo si applica anche:
a) alle Sgr che gestiscono uno o piu’ FIA italiani, FIA UE o non UE
che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo,
acquisiscono il controllo di un emittente;
b) alle Sgr che cooperano con altre Sgr ovvero con GEFIA UE o non
UE, in base ad un accordo in virtu’ del quale i FIA italiani, i FIA
UE o non UE dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il
controllo di un emittente;
c) alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono direttamente i propri
patrimoni che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a) e
b).
4. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva
2011/61/UE, stabilisce con regolamento:
a) il contenuto e le modalita’ di adempimento degli obblighi
informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 1, nonche’
dei rappresentanti dei lavoratori dell’emittente;
b) ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi;
c) gli obblighi che le Sgr sono tenute ad osservare al fine di
garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle
attivita’ dell’emittente per un periodo di ventiquattro mesi
dall’acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti.
5. Ai fini del presente articolo, sono considerate emittenti le
societa’ aventi azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato
regolamentato, diverse dalle:
a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite
dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;
b) societa’ veicolo finalizzate all’acquisto, alla detenzione o
all’amministrazione di beni immobili.
Capo III – Depositario
Art. 47 (Incarico di depositario). – 1. Per ciascun Oicr il gestore
conferisce l’incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono
affidati i beni dell’Oicr secondo quanto previsto nel presente capo.
2. L’incarico di depositario puo’ essere assunto da banche
autorizzate in Italia, succursali italiane di banche comunitarie, Sim
e succursali italiane di imprese di investimento.
3. La Banca d’Italia autorizza l’esercizio delle funzioni di
depositario e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per
l’assunzione dell’incarico.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza
ritardo alla Banca d’Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie
competenze, sulle irregolarita’ riscontrate nell’amministrazione del
gestore e nella gestione degli Oicr e forniscono, su richiesta della
Banca d’Italia e della Consob, informazioni su atti o fatti di cui
sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di
depositario.
Art. 48 (Compiti del depositario). – 1. Il depositario agisce in
modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti all’Oicr. Esso
adotta ogni misura idonea a prevenire potenziali conflitti di
interesse tra l’esercizio delle funzioni di depositario e le altre
attivita’ svolte.
2. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti
finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprieta’ nonche’
alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono
affidate a soggetti diversi, detiene altresi’ le disponibilita’
liquide degli Oicr.
3. Il depositario, nell’esercizio delle proprie funzioni:
a) accerta la legittimita’ delle operazioni di vendita, emissione,
riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonche’ la
destinazione dei redditi dell’Oicr;
b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti
dell’Oicr o, nel caso di OICVM italiani, su incarico del gestore,
provvede esso stesso a tale calcolo;
c) accerta che nelle operazioni relative all’Oicr la
controprestazione sia rimessa nei termini d’uso;
d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla
legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza;
e) monitora i flussi di liquidita’ dell’Oicr, nel caso in cui la
liquidita’ non sia affidata al medesimo.
4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, emana disposizioni di
attuazione del presente articolo, anche con riferimento
all’individuazione dei soggetti diversi dal depositario cui possono
essere affidate le disponibilita’ liquide, alle modalita’ di deposito
di tali disponibilita’ liquide, nonche’ alle condizioni per la delega
della custodia e il riuso dei beni dell’Oicr da parte del
depositario.
Art. 49 (Responsabilita’ del depositario). – 1. Il depositario e’
responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti all’Oicr di
ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell’inadempimento dei
propri obblighi.
2. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia,
il depositario, se non prova che l’inadempimento e’ stato determinato
da caso fortuito o forza maggiore, e’ tenuto a restituire senza
indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma
di importo corrispondente, salva la responsabilita’ per ogni altra
perdita subita dall’Oicr o dagli investitori in conseguenza del
mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri
obblighi.
3. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al
quale e’ stata delegata la custodia, resta impregiudicata la
responsabilita’ del depositario, fatta salva l’eventuale stipula di
accordi scritti tra il gestore, il depositario e il terzo al quale e’
stata delegata la custodia, volti a determinare l’assunzione in via
esclusiva della responsabilita’ da parte del terzo. Per l’eventuale
stipula di tali accordi il gestore, il depositario e il terzo si
attengono alla disciplina, stabilita dalla Banca d’Italia, sentita la
Consob, che individua i casi in cui tali accordi sono consentiti e il
loro contenuto minimo.
4. In caso di assunzione in via esclusiva della responsabilita’ da
parte del terzo ai sensi del comma 3, esso risponde ai sensi del
comma 2. Resta impregiudicata la responsabilita’ del terzo, qualora
deleghi a sua volta la custodia degli strumenti finanziari a un altro
soggetto, fatta salva la possibilita’ di accordi secondo quanto
previsto dal comma 3.».
7. L’articolo 50 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e’ abrogato.
8. Nella parte II, titolo III del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, i capi III-bis e III-ter sono abrogati.

Art. 5

Modifiche alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58

1. All’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, dopo le parole: «di Sicav» sono inserite le seguenti: «,
di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia».
2. All’articolo 52 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «di societa’ di gestione armonizzate» sono
sostituite dalle seguenti: «di societa’ di gestione UE, di GEFIA UE e
non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia,»;
b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «disposizioni
comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni
dell’Unione europea»;
c) al comma 3-ter le parole: «societa’ di gestione armonizzate»
sono sostituite dalle seguenti: «societa’ di gestione UE, GEFIA UE e
non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia,»; e le
parole: «disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti:
«disposizioni dell’Unione europea».
3. All’articolo 54 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Provvedimenti
ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o
azioni offerte in Italia)»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: «degli Oicr comunitari ed
extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «degli OICVM UE, dei
FIA UE e non UE»;
c) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «un Oicr comunitario
armonizzato» sono sostituite dalle seguenti: «un OICVM UE, un FIA UE
e non UE»; e le parole: «disposizioni comunitarie» sono sostituite
dalle seguenti: «disposizioni dell’Unione europea».
4. All’articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo alinea, le parole: «e delle Sicav» sono
sostituite dalle seguenti: «, delle Sicav e delle Sicaf»;
b) al comma 2 dopo le parole: «imprese di investimento
extracomunitarie» sono inserite le seguenti: «e di GEFIA non UE
autorizzati in Italia»;
c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «e alle Sicav» sono
sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav, alle Sicaf e ai GEFIA non
UE autorizzati in Italia»;
d) al comma 4 le parole: «e alle Sicav» sono sostituite dalle
seguenti: «, alle Sicav e alle Sicaf».
5. All’articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «e delle Sicav» sono sostituite dalle
seguenti: «, delle Sicav e delle Sicaf»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «e alle Sicav» sono
sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav, alle Sicaf»;
c) al comma 4 le parole: «e la Sicav» sono sostituite dalle
seguenti: «, la Sicav e la Sicaf»;
d) al comma 6 dopo le parole: «una Sicav» sono inserite le
seguenti: «o una Sicaf».
6. L’articolo 58 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 58 (Succursali in Italia di imprese di investimento e di
gestori esteri). – 1. Quando a una impresa di investimento
comunitaria, a una societa’ di gestione UE, a un GEFIA UE o a un
GEFIA non UE autorizzato in uno Stato membro dell’UE diverso
dall’Italia e’ revocata l’autorizzazione all’attivita’ da parte
dell’autorita’ competente, le succursali italiane possono essere
sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa
secondo le disposizioni dell’articolo 57, in quanto compatibili.
2. Alle succursali italiane di imprese di investimento
extracomunitarie e di GEFIA non UE autorizzati in Italia si applicano
le disposizioni dell’articolo 57, in quanto compatibili.».
7. All’articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le parole: «di societa’ di gestione armonizzate» sono
sostituite dalle seguenti: «di societa’ di gestione UE, di GEFIA UE e
di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell’UE diverso
dall’Italia».
8. All’articolo 60-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Responsabilita’ delle
Sim, delle Sgr, delle Sicav e delle Sicaf per illecito amministrativo
dipendente da reato)»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: «o di una Sicav» sono
sostituite dalle seguenti: «, di una Sicav o di una Sicaf»;
c) al comma 3 le parole: «o di una Sicav» sono sostituite dalle
seguenti: «, di una Sicav, o di una Sicaf»;
d) al comma 4, primo periodo, le parole: «e Sicav» sono sostituite
dalle seguenti: «, Sicav e Sicaf»;
e) al comma 5 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, di
societa’ di gestione UE, di GEFIA UE, di GEFIA non UE autorizzati in
Italia e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell’UE
diverso dall’Italia».

Art. 6

Modifiche alla parte IV, titolo II, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58

1. All’articolo 93-bis, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) la parola: «fondi» e’ sostituita dalla seguente:
«Oicr»;
b) la lettera d) e’ abrogata.
2. All’articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e’ aggiunto, alla fine, il seguente periodo:«Nel caso di
offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr chiusi per le quali
l’Italia e’ lo Stato membro d’origine, il prospetto e’ pubblicato
quando si e’ conclusa la procedura prevista dall’articolo 43 o
dall’articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.».
3. All’articolo 98 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «disposizioni comunitarie» sono sostituite
dalle seguenti: «disposizioni dell’Unione europea»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Ove l’offerta di strumenti finanziari comunitari sia prevista
in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli eventuali
supplementi approvati dall’autorita’ dello Stato membro d’origine
sono validi, purche’ siano rispettate le procedure di notifica
previste dalle disposizioni dell’Unione europea. Nel caso di offerta
al pubblico di quote o azioni di FIA UE chiusi, il prospetto e’
pubblicato quando si e’ conclusa la procedura prevista dall’articolo
44 e dalle relative disposizioni di attuazione.».
4. All’articolo 98-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. L’offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti
italiani, FIA UE e non UE e’ preceduta da una comunicazione alla
Consob. Nel caso di offerta di OICVM italiani, alla comunicazione
sono allegati il documento contenente le informazioni chiave per gli
investitori e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di
offerta di FIA italiani aperti, FIA UE e non UE, alla comunicazione
e’ allegata la documentazione d’offerta individuata dalla Consob ai
sensi dell’articolo 98-quater, lettera a-bis).»;
b) al comma 5 le parole: «Oicr comunitari armonizzati» sono
sostituite dalla seguente: «OICVM comunitari»;
c) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA
italiani, di FIA UE e non UE aperti, la documentazione d’offerta e’
pubblicata quando si e’ conclusa la procedura prevista dall’articolo
43 o dall’articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.».
5. All’articolo 98-quater, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo alinea le parole: «disposizioni comunitarie» sono
sostituite dalle seguenti: «disposizioni dell’Unione europea»;
b) le lettere a) e a-bis) sono sostituite dalle seguenti:
«a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto
relativo all’offerta di quote o azioni di OICVM italiani, nonche’ le
modalita’ e i termini di pubblicazione del documento contenente le
informazioni chiave per gli investitori e del prospetto, il relativo
regime di consegna ed il loro eventuale aggiornamento;
a-bis) il contenuto della documentazione d’offerta di quote o
azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, il relativo regime di
consegna e di pubblicazione;».
6. All’articolo 98-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, il comma 2 e’ abrogato.

Art. 7

Modifiche alla parte V, titolo II, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58

1. All’articolo 188 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: ‘Sim’ o ‘societa’ di
intermediazione mobiliare’ o ‘impresa di investimento’; ‘Sgr’ o
‘societa’ di gestione del risparmio’; ‘Sicav’ o ‘societa’ di
investimento a capitale variabile’; ‘Sicaf’ o ‘societa’ di
investimento a capitale fisso’; ‘EuVECA’ o ‘fondo europeo per il
venture capital’; ‘EuSEF’ o ‘fondo europeo per l’imprenditoria
sociale’; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua
straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dei servizi o delle attivita’ di investimento o del
servizio di gestione collettiva del risparmio e’ vietato a soggetti
diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle
societa’ di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai
soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013,
relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n.
346/2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale
(EuSEF). Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente
articolo e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove.».
2. All’articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione e i dipendenti di societa’ o enti abilitati, nonche’ dei
depositari, i quali non osservano le disposizioni previste dagli
articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21;
22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma
3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33,
comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4;
37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter,
comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1,
3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46,
commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 65; 79-bis; 187-novies,
ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca
d’Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a
euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di
violazione dell’articolo 18, commi 1 e 2, e dell’articolo 32-quater,
commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell’attivita’ di consulente
finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in
assenza dell’iscrizione negli albi o nel registro di cui,
rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 e 50-quinquies.»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni
richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano anche in
caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli
10 e 15 del regolamento UE n. 1095/2010, ovvero in caso di
inosservanza degli atti dell’AESFEM direttamente applicabili ai
soggetti vigilati adottati ai sensi di quest’ultimo regolamento.»;
c) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai
dipendenti:
a) dei gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA),
in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e
delle relative disposizioni attuative;
b) dei gestori dei fondi europei per l’imprenditoria sociale
(EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli
articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, del regolamento (UE)
n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative.»;
d) al comma 3 le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

Art. 8

Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Depositario»;
b) al comma 1 le parole: «una banca distinta» sono sostituite dalle
seguenti: «un soggetto distinto»; e le parole:«di cui all’articolo
38» sono sostituite dalle seguenti:«di cui all’articolo 47»;
c) al comma 2 le parole:«La banca depositaria» sono sostituite
dalle seguenti:«Il depositario»;
d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative
ai depositari degli Oicr diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47,
48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa
normativa di attuazione. Gli amministratori e i sindaci del
depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarita’
riscontrate nella gestione dei fondi pensione.».

Art. 9

Estensione alle SICAF immobiliari delle disposizioni riguardanti i
fondi comuni di investimento immobiliare

1. Le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di
investimento immobiliare, contenute negli articoli 6 e seguenti del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni; nell’articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248; nell’articolo 1, comma 140, della legge 27
dicembre 2006, n. 296; nell’articolo 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86; nell’articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, si intendono riferite anche alle
societa’ di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in
beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche.
2. Alle societa’ di investimento a capitale fisso (SICAF) diverse
da quelle immobiliari si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84.
3. Alle societa’ di investimento a capitale fisso (SICAF) si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 6 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 10

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600

1. All’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Sui proventi di cui alla lettera g) dell’articolo 44, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio
(OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a
quelli istituiti in Lussemburgo, gia’ autorizzati al collocamento nel
territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente
alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le societa’
di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati
del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo
11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui
all’articolo 23 del presente decreto incaricati della loro
negoziazione, operano una ritenuta del 20 per cento.»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi
distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di
investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di
riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il
costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o
azioni medesime, al netto di una quota dei proventi riferibili alle
obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati
e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di
individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.
Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in
mancanza della documentazione, il costo e’ documentato con una
dichiarazione sostitutiva.»;
c) al comma 6, le parole: «questo caso» sono sostituite dalle
seguenti: «questi casi»;
d) al comma 6-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo la parola: «istituisce» e’ sostituita dalle
seguenti: «istituisce e gestisce»;
2) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente:
«In caso di negoziazione la ritenuta e’ applicata dai soggetti di
cui al citato articolo 23 incaricati della loro negoziazione. Qualora
le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema
di deposito accentrato gestito da una societa’ autorizzata ai sensi
dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e’ applicata dai soggetti di cui
all’articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni
sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al
suddetto sistema di deposito accentrato, nonche’ dai soggetti non
residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.».

Art. 11

Modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77

1. All’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Disposizioni
tributarie sui proventi delle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio di diritto estero»;
b) al comma 1, la parola: «12,50» e’ sostituita dalla seguente:
«20», la parola: «situati» e’ sostituita dalla seguente: «istituiti»
e l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il costo di acquisto
deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della
documentazione, il costo e’ documentato con una dichiarazione
sostitutiva.»;
c) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. La ritenuta del 20 per cento e’ altresi’ applicata dai medesimi
soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all’articolo 44, comma
1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi
derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR
immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e il cui gestore sia
soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e’ istituito
ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri
dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del medesimo testo unico delle
imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel
territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione
all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza
tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote
o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto
delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere
documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il
costo e’ documentato con una dichiarazione sostitutiva.»;
d) dopo il comma 2-bis e’ inserito il seguente:
«2-ter. Nel caso di societa’ di gestione del risparmio italiana che
istituisce e gestisce all’estero organismi di investimento collettivo
del risparmio, la ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e’ applicata
direttamente dalla societa’ di gestione italiana operante all’estero
ai sensi delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. In caso di
negoziazione, la ritenuta e’ applicata dai soggetti indicati
nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, incaricati della loro negoziazione. Qualora
le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema
di deposito accentrato, la ritenuta e’ applicata dai soggetti di cui
all’articolo 23 del predetto decreto presso i quali le quote o azioni
sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al
suddetto sistema di deposito accentrato, nonche’ dai soggetti non
residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. I
soggetti non residenti nominano quale loro rappresentante fiscale in
Italia una banca o una societa’ di intermediazione mobiliare,
residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in
Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero
una societa’ di gestione accentrata di strumenti finanziari
autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante
fiscale risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi
termini e con le stesse responsabilita’ previste per i soggetti di
cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a versare la ritenuta e
a fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell’Amministrazione
finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il
corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta
ritenuta.»;
e) al comma 3, le parole:«questo caso» sono sostituite dalle
seguenti:«questi casi»;
f) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. I proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del
testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione
a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto
estero, diversi dagli OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1
e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia
che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che
vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto,
cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio
ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il costo di acquisto deve
essere documentato dal partecipante e, in mancanza della
documentazione, il costo e’ documentato con una dichiarazione
sostitutiva.»;
g) al comma 7, la parola: «12,50» e’ sostituita dalla seguente:
«20» e le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai
commi 3 e 5»;
h) al comma 8, le parole: «in valori mobiliari»sono sostituite
dalle seguenti: «del risparmio».

Testo Art. 12

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917

1. All’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-quater, le parole: «in quote di fondi di investimento
immobiliare chiusi di cui all’articolo 37 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle
seguenti: «in quote o azioni di organismi di investimento collettivo
del risparmio immobiliari»;
b) al comma 5-quinquies, le parole: «dai fondi immobiliari» sono
sostituite dalle seguenti: «dagli organismi di investimento
collettivo del risparmio immobiliari».

Art. 13

Modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari esteri

1. All’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.
649, le parole: «, nonche’ per i titoli o certificati rappresentativi
delle quote di partecipazione in organismi d’investimento collettivo
immobiliari,» sono soppresse.
2. Sui proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari di diritto estero, i soggetti residenti incaricati del
pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione
delle quote o azioni, operano una ritenuta del 20 per cento. La
ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di
partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi
nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle
quote o azioni ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o di
acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o
di acquisto e’ documentato dal partecipante. In mancanza della
documentazione il costo e’ documentato con una dichiarazione
sostitutiva.
3. La ritenuta e’ applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative
all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del citato testo unico delle
imposte sui redditi;
b) societa’ in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate di cui all’articolo 5 del predetto testo unico;
c) societa’ ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato delle societa’ e degli enti di cui alla
lettera d) del comma 1 del predetto articolo.
Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o
esclusi dall’imposta sul reddito delle societa’, la ritenuta e’
applicata a titolo d’imposta. La ritenuta non e’ operata sui proventi
percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e dagli organismi di
investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e
disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
4. Nel caso in cui le quote o azioni siano collocate all’estero, o
comunque i relativi proventi siano conseguiti all’estero, la ritenuta
e’ applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
intervengono nella loro riscossione. Il contribuente e’ tenuto a
fornire i dati utili ai fini della determinazione della base
imponibile. Qualora tali informazioni non vengano fornite il
sostituto d’imposta e’ tenuto ad applicare la ritenuta sull’intero
importo del flusso messo in pagamento.
5. I redditi conseguiti dall’organismo collettivo del risparmio
immobiliare di diritto estero e rilevati nei rendiconti di gestione
sono imputati per trasparenza ai partecipanti residenti in Italia,
diversi da quelli indicati nel comma 3, dell’articolo 32 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, che
possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio dell’organismo. La percentuale di partecipazione
all’organismo e’ rilevata al termine del periodo d’imposta o, se
inferiore, al termine del periodo di gestione dell’organismo, in
proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini
della verifica della percentuale di partecipazione nell’organismo si
tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o
indirettamente per il tramite di societa’ controllate, di societa’
fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario e’
individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del
codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti
diversi dalle societa’. Si tiene altresi’ conto delle partecipazioni
imputate ai familiari indicati nell’articolo 5, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante e’ tenuto
ad attestare al sostituto d’imposta la percentuale di possesso di
quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma.
6. I redditi degli organismi imputati ai sensi del comma 5
concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante
indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota
di partecipazione. In assenza di informazioni sui redditi conseguiti
dall’organismo, il risultato annuale della gestione dell’organismo
riferibile a ciascuna quota concorre alla formazione del reddito
complessivo del partecipante. Ai redditi imputati non si applica la
ritenuta del 20 per cento sui proventi percepiti.
7. Per i partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3
dell’articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, che possiedono quote di partecipazione in misura
superiore al 5 per cento del patrimonio dell’organismo, ai fini della
determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano
le disposizioni dell’articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In
caso di cessione, il costo e’ aumentato o diminuito, rispettivamente,
dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed e’ altresi’
diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei
proventi distribuiti ai partecipanti. Le plusvalenze realizzate dai
medesimi soggetti mediante la cessione di quote o azioni emesse da
organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari non
conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a
forme di vigilanza, concorrono a formare il reddito per il loro
intero ammontare.

Art. 14

Norme di coordinamento

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera e), e’ aggiunta la seguente:
«e-bis) la ritenuta prevista dal comma 1 dell’articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e la ritenuta
sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto
estero.»;
b) nel comma 4 le parole: «i proventi derivanti dai fondi comuni di
investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, il
60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo,
del comma 1, dell’articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77,»
sono soppresse.
2. All’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola:«costo»sono inserite
le seguenti: «medio ponderato»;
b) al comma 2, ultimo periodo, le parole:«di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;
c) dopo il comma 2-ter e’ aggiunto il seguente:
«2-quater. Nel caso di societa’ di gestione del risparmio estera
che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento
collettivo del risparmio immobiliari, la ritenuta di cui al comma 1
e’ applicata direttamente dalla societa’ di gestione estera operante
nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi
ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati
nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che risponde in solido con l’impresa estera
per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta e
provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e’
tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili
per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la
relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva
nella quale attesti i predetti dati e informazioni. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter.».
3. All’articolo 2, comma 71, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, le parole: «articolo 10-ter, comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 10-ter, commi 1 e 2».

Art. 15

Disposizioni finali e transitorie

1. Salvo quanto diversamente stabilito, le disposizioni attuative
emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente
decreto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le
disposizioni della direttiva 2011/61/UE e con le relative misure di
esecuzione, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di
attuazione del presente decreto nelle corrispondenti materie. Al fine
di assicurare il rispetto delle disposizioni attuative, emanate ai
sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto, che
continuano ad applicarsi, la Banca d’Italia e la Consob, per il
periodo transitorio, conservano tutti i poteri previsti dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, previgente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del presente decreto
gestiscono FIA italiani possono continuare a gestire tali FIA. Entro
il 22 luglio 2014 esse adottano tutte le misure necessarie per
rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE
e ne danno comunicazione alla Banca d’Italia e alla Consob. Tali
societa’ si intendono autorizzate ai sensi della direttiva
2011/61/UE. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno istituito Oicr per i quali svolgono unicamente
l’attivita’ di promozione sono autorizzate a prestare tale attivita’
non oltre il 22 luglio 2014, ovvero, nel caso di Oicr garantiti,
entro sei mesi dalla scadenza della garanzia. Entro tale data, ovvero
entro sei mesi dalla scadenza della garanzia, le Sgr promotrici, in
coordinamento con il gestore, adottano le misure necessarie per
rispettare le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, come modificate dal presente decreto e ne danno comunicazione
alla Banca d’Italia e alla Consob.
3. I soggetti aventi sede nel territorio della Repubblica diversi
dalle Sgr che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
prestano il servizio di gestione collettiva di FIA possono continuare
ad esercitarlo. Entro il 22 luglio 2014 essi adottano tutte le misure
necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della
direttiva 2011/61/UE e presentano domanda di autorizzazione.
4. Gli Oicr italiani riservati a investitori qualificati e gli Oicr
italiani speculativi come definiti dal decreto ministeriale del 24
maggio 1999, n. 228, si considerano FIA italiani riservati ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto. Dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente
decreto, le quote o azioni degli Oicr previsti dal presente comma
potranno essere commercializzate esclusivamente nei confronti di
investitori professionali, come definiti dall’articolo 1, comma 1,
lettera m-undecies), e delle categorie di investitori individuate ai
sensi dell’articolo 39, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto.
5. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del presente decreto
gia’ commercializzano nei confronti di investitori professionali o di
investitori al dettaglio FIA italiani, possono continuare a svolgere
tale attivita’. Entro il 22 luglio 2014 adottano tutte le misure
necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della
direttiva 2011/61/UE. Tali societa’ si considerano abilitate alla
commercializzazione in Italia dei predetti FIA, ai sensi degli
articoli 43 e 44 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
come modificati dal presente decreto.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli articoli 43 e 44
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal
presente decreto, non si applicano alla commercializzazione di quote
o azioni di FIA italiani o di FIA UE oggetto di un’offerta pubblica
quando il relativo prospetto e’ stato pubblicato in conformita’ alla
direttiva 2003/71/CE e delle disposizioni di attuazione nazionali,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La
presente disposizione si applica per il periodo di validita’ del
prospetto.
7. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del presente decreto
gestiscono fondi che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti
(UE) n. 345 e 346 del 2013, ne danno comunicazione alla Banca
d’Italia e alla Consob attestando la sussistenza dei requisiti
medesimi e fornendo l’elenco degli Stati membri in cui ciascun fondo
sara’ commercializzato; esse si intendono registrate e possono
commercializzare tali fondi ai sensi dei citati regolamenti.
8. Gli altri soggetti diversi dalle Sgr aventi sede nel territorio
della Repubblica che, alla data del 22 luglio 2013, prestano il
servizio di gestione collettiva di FIA, possono comunicare alla Banca
d’Italia e alla Consob l’intenzione di registrarsi ai sensi dei
regolamenti (UE) n. 345 e 346 del 2013. La commercializzazione ai
sensi dei citati regolamenti e’ subordinata al rispetto dei requisiti
ivi previsti.
9. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di
attuazione del presente decreto, all’autorizzazione di nuovi gestori
italiani e all’istituzione e commercializzazione di nuovi FIA
italiani continuano ad applicarsi le disposizioni attuative emanate
ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto. Ai
gestori autorizzati o che hanno istituito e commercializzato nuovi
FIA ai sensi del presente comma si applica il regime previsto dai
commi 2, 4 e 5.
10. I FIA UE la cui offerta in Italia e’ stata autorizzata prima
del 22 luglio 2013 possono continuare ad essere commercializzati in
Italia nei confronti degli investitori professionali e degli
investitori che possono sottoscrivere le quote dei fondi riservati e
speculativi ai sensi del decreto ministeriale del 24 maggio 1999, n.
228; si applica il comma 4, secondo periodo. Entro il 22 luglio 2014
i relativi gestori adottano tutte le misure necessarie per rispettare
le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE ed
effettuano, per il tramite della competente autorita’ dello Stato
d’origine, la notifica prescritta dall’articolo 43, comma 7, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, una volta ottenuta l’autorizzazione ai sensi della
direttiva 2011/61/UE. In mancanza, la commercializzazione e’ sospesa.
11. I gestori europei di fondi che soddisfano i requisiti previsti
nei regolamenti (UE) n. 345 e 346 del 2013, la cui offerta in Italia
e’ stata autorizzata prima del 22 luglio 2013, effettuano, per il
tramite della competente autorita’ dello Stato d’origine, la notifica
prescritta dall’articolo 4-quinquies del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, una volta
ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti.
12. Alle istanze di autorizzazione relative a FIA UE pendenti alla
data del 22 luglio 2013 o presentate successivamente, ai sensi
dell’abrogato articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, si applica la procedura di notifica prevista
dall’articolo 32 della direttiva 2011/61/UE. I procedimenti relativi
alle istanze presentate ai sensi del richiamato articolo 42, comma 5,
per i quali non sia ancora stata dichiarata l’estinzione in via
amministrativa, sono estinti.
13. Gli articoli 41, comma 2, lettera b), limitatamente
all’operativita’ negli Stati non UE, e 41-quater del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le relative norme di
attuazione, entrano in vigore a decorrere dalla data prevista
nell’atto delegato adottato dalla Commissione europea ai sensi
dell’articolo 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE. La
presente disciplina transitoria si applica anche agli articoli 43 e
44 del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alle
relative norme di attuazione, limitatamente alle disposizioni
concernenti la commercializzazione di FIA non UE da parte di un
gestore o la commercializzazione di FIA italiani o UE da parte di un
GEFIA non UE.
14. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni
previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, come modificato dal presente decreto.
15. I gestori dei fondi chiusi non riservati esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i cui regolamenti prevedono
che l’assemblea dei partecipanti si pronunci su materie diverse da
quelle previste dall’articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, non sono
tenuti a modificare i regolamenti anzidetti per adeguare le materie
oggetto di delibera dell’assemblea a quanto previsto dal citato
articolo 37, comma 3.
16. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto svolgono l’incarico di depositario adottano tutte le misure
necessarie per rispettare gli articoli 48 e 49 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, e le relative disposizioni di attuazione, e ne danno
comunicazione alla Banca d’Italia:
a) entro il 22 luglio 2014, in relazione a ciascun FIA per il quale
e’ svolto l’incarico di depositario;
b) entro il 22 luglio 2015, in relazione a ciascun OICVM per il
quale e’ svolto l’incarico di depositario.
17. Il depositario di ciascun fondo pensione si adegua alle
disposizioni previste dall’articolo 7 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, come modificato dal presente decreto, entro il
22 luglio 2015.
18. Fino alla data di adeguamento alle disposizioni di cui agli
articoli 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
come modificato dal presente decreto, ai soggetti che svolgono
l’incarico di depositario si applica la disciplina di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
nella sua formulazione previgente al presente decreto.

Art. 16

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Mogherini, Ministro degli affari esteri

Orlando, Ministro della giustizia

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Orlando

non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 14 aprile 2014, n. 64 Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. La Basilica Palladiana, sita nella piazza dei Signori in
Vicenza, e’ dichiarata monumento nazionale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 14 aprile 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 14 aprile 2014, n. 77 Regolamento concernente le modalita’ di transito degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del
Corpo della guardia di finanza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n. 34, concernente "Regolamento recante norme per la determinazione
della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai
sensi dell’articolo 27, comma 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante
"Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma
dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma
dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice
dell’ordinamento militare";
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e in particolare
l’articolo 2, comma 4-bis, il quale prevede che, al fine di
potenziare l’azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino
del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli
esseri umani nonche’ la protezione delle vittime, anche per far
fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali, il
Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, delle legge 23 agosto
1988, n. 400, stabilisce le modalita’ con cui gli ufficiali del ruolo
normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche
specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore
aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 6 marzo 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota prot. n. 3-3281/UCL del 2 aprile 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani in
servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo della
guardia di finanza, in possesso dei requisiti previsti al comma 2,
possono presentare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo
aeronavale del medesimo Corpo secondo le modalita’ stabilite dal
Comando Generale della Guardia di finanza.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 61, comma 2, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, gli ufficiali di cui al
comma 1, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
cui al comma 1 devono essere:
a) in possesso di almeno uno dei seguenti brevetti o
specializzazioni:
1) specializzazione di comandante di stazione navale o di
comandante di unita’ navale;
2) brevetto di pilota militare o brevetto militare di pilota di
elicottero;
3) specialista di elicottero o di aeroplano;
b) stati impiegati per almeno otto anni nell’arco della carriera
o, in alternativa, per almeno un biennio negli ultimi quattro anni,
in un incarico nel comparto aeronavale del Corpo della guardia di
finanza.

Art. 2

1. Gli ufficiali in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1
transitano nel ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza
con il grado e l’anzianita’ posseduta nel ruolo normale del medesimo
Corpo, collocandosi nel ruolo aeronavale dopo i parigrado con uguale
o maggiore anzianita’.
2. Gli ufficiali di cui al comma 1, in soprannumero agli organici
del ruolo normale ovvero la cui promozione sia stata disposta, ai
sensi della vigente normativa, in eccedenza all’organico del proprio
grado nel medesimo ruolo normale, conservano nel ruolo aeronavale la
posizione soprannumeraria ovvero in eccedenza.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 29 e 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 e
all’articolo 909 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i
colonnelli transitati nel ruolo aeronavale sono computati nelle
consistenze organiche del ruolo normale fino al collocamento in
congedo ovvero fino all’atto della promozione al grado superiore.
4. Per l’inclusione nelle aliquote di valutazione per l’avanzamento
al grado immediatamente superiore a quello rivestito all’atto del
transito, agli ufficiali transitati nel ruolo aeronavale ai sensi del
presente decreto non e’ richiesto l’assolvimento dei periodi minimi
di comando e delle attribuzioni specifiche previsti per il grado
rivestito. Nei confronti di tali ufficiali non si applica la
limitazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
5. I colonnelli transitati nel ruolo aeronavale ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, non possono conseguire in tale ruolo
promozioni al grado superiore con decorrenza anteriore alla data del
transito.

Art. 3

1. Il Comandante generale della Guardia di finanza dispone, con
propria determinazione, il transito di cui all’articolo 2 ovvero il
diniego al transito in caso di mancanza dei requisiti previsti
dall’articolo 1, comma 2.

Art. 4

1. Dall’applicazione del presente decreto non possono in ogni caso
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 14 aprile 2014

Il Ministro: Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2014
Ufficio di controllo atti Ministero dell’economia e finanze,
registrazione prev. n. 1558

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2014 Approvazione del progetto di trasferimento e smaltimento della nave da crociera Costa Concordia, proposto dalla Costa Crociere S.p.A. con le prescrizioni assunte dalla Conferenza dei servizi del 25 giugn

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 30 giugno 2014

Visto l’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
20 gennaio 2012 con cui e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel
territorio del comune dell’Isola del Giglio;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11 e, in particolare,
l’art. 2 che, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza
ambientale e ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di
evitare il verificarsi di soluzioni di continuita’ nella gestione di
tale emergenza ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 lo stato di
emergenza di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 20 gennaio 2012;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 e, in particolare,
l’art. 2 con il quale lo stato di emergenza di cui ai precedenti
provvedimenti e’ stato ulteriormente prorogato fino al 31 luglio
2014;
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998
del 20 gennaio 2012, cosi’ come integrata dall’art. 1 dell’Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4003 del 16 febbraio
2012;
Visto, in particolare, l’art. 3, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012, n. 3998;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 2014
con cui, tra l’altro, per consentire l’esame e l’approvazione del
progetto proposto dalla societa’ Costa Crociere S.p.A. per il
trasferimento del relitto della nave da crociera Costa Concordia
presso un porto idoneo per il successivo smaltimento, e’ stato
fissato al 16 giugno 2014 il termine per la Conferenza dei servizi
decisoria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2014
con cui, il predetto termine del 16 giugno 2014 e’ stato prorogato al
26 giugno 2014, onde consentire alle Amministrazioni interessate di
disporre di un maggiore periodo di tempo per approfondire gli
elaborati del progetto presentato da Costa Crociere S.p.A.;
Tenuto conto degli esiti delle sedute della conferenza di servizi
istruttoria tenutesi, presso la sede del Dipartimento della
protezione civile, in data 9 e 16 giugno 2014, alla presenza delle
amministrazioni interessate;
Visti gli esiti della Conferenza dei servizi decisoria convocata,
presso la sede del Dipartimento della protezione civile, in data 25
giugno 2014, per l’esame e l’approvazione del progetto proposto da
Costa Crociere S.p.A. per il trasferimento e successivo smaltimento
del relitto della motonave Costa Concordia;
Dato atto che 17 amministrazioni presenti alla predetta Conferenza
dei servizi decisoria su 19, tra le quali tutte le Amministrazioni
dello Stato, hanno espresso parere favorevole all’approvazione del
progetto presentato da Costa Crociere S.p.A., formulando, come
risulta dal verbale, le proprie prescrizioni;
Dato atto che la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto, nella
predetta Conferenza, hanno espresso parere contrario all’approvazione
del progetto presentato da Costa Crociere S.p.A., esprimendo, come
risulta dal verbale, le proprie motivazioni;
Visto l’art. 5, comma 1, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri» che attribuisce al
«Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed
armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di
questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di’ atti e provvedimenti.»;
Visto l’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 4019 del 27 aprile 2012, nel quale e’ stato
stabilito che, in caso di mancato conseguimento dell’intesa, il
Consiglio dei ministri delibera, anche nell’eventuale esercizio del
proprio potere sostitutivo, entro i successivi sette giorni;
Considerato che ricorrono, nella fattispecie in esame, i
presupposti per procedere nei termini previsti dall’art. 1, comma 2,
della richiamata ordinanza n. 4019/2012;
Ravvisata la necessita’, di avviare le operazioni di trasferimento
per il successivo smaltimento del relitto della motonave Costa
Concordia, nel piu’ breve tempo possibile e comunque prima della
conclusione della stagione estiva;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni suesposte di procedere
all’assunzione delle conseguenti determinazioni;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Per le motivazioni di cui in premessa e’ approvato il progetto di
trasferimento e smaltimento della nave da crociera Costa – Concordia
proposto dalla Costa Crociere S.p.A. con le prescrizioni assunte
dalla Conferenza dei servizi del 25 giugno 2014.
La presente delibera verra’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2014

Il Presidente: Renzi

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