DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2014 Autorizzazione a bandire concorsi ex articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le esigenze della Corte dei conti e dell’Avvocatura generale dello Stato..

… per il triennio 2014/2016.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008) ed in particolare l’art. 1, comma 355, che prevede,
tra l’altro, un reclutamento speciale per i magistrati contabili per
una spesa a regime pari ad 8 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita’ 2014);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive
modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’art. 66, che
disciplina il turn over delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali,
degli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca e gli
enti pubblici di cui all’art. 70 del decreto legislativo n. 165 del
2001;
Visto l’art. 66, comma 11, del citato decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, il quale dispone che i limiti assunzionali, previsti dai
commi 3, 7 e 9 dello stesso articolo, si applicano anche alle
assunzioni del personale non contrattualizzato di cui all’art. 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, in tema di «Reclutamento
del personale» e, in particolare, il comma 4, secondo cui le
determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono
adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell’art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto lo stesso art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001 che, sempre al comma 4, subordina l’avvio delle procedure
concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, con organico
superiore alle 200 unita’, all’emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del
Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
Visto il comma 7, dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, secondo cui «Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le
strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli
uffici giudiziari, il personale di magistratura»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 4, comma 3, del citato decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, in base al quale le amministrazioni dello Stato, prima di
dare avvio a nuove procedure concorsuali, devono verificare
l’avvenuta immissione in ruolo di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti e approvate dal 1° gennaio 2007, nonche’
dell’assenza di idonei collocati nelle medesime;
Visto l’art. 4, comma 3-quinquies, del predetto decreto-legge n.
101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a
tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici;
Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale
il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di
personale;
Vista la nota del Segretariato generale della Corte dei conti, del
7 novembre 2013, n. 1207, nella quale si comunica che ai sensi
dell’art. 4, comma 3, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, non sussistono vincitori ancora da assumere ne’ idonei in
graduatorie vigenti per le qualifiche corrispondenti a quella oggetto
della procedura concorsuale richiesta;
Vista la nota del Segretariato generale della Corte dei conti, del
30 gennaio 2014, n. 179, avente ad oggetto la richiesta di
autorizzazione a bandire procedure concorsuali a tempo indeterminato,
per il triennio 2014-2016 per il reclutamento di: a) personale della
magistratura per complessive n. 18 unita’ di referendari, di cui
numero 13 unita’ a valere sulle risorse finanziarie derivanti dal
regime del turn over definito dall’art. 3, comma 102, della legge n.
244 del 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, e numero 5
unita’ finanziate con le risorse, previste dall’art. 1, comma 355,
della stessa legge n. 244 del 2007, destinate al reclutamento
speciale dei magistrati contabili la cui autorizzazione ad assumere,
limitatamente alle predette 5 unita’, e’ gia’ insita nella medesima
legge; b) numero 9 assistenti amministrativi, posizione economica F3;
Ritenuto in attesa dell’avvio dei concorsi unici di cui al citato
art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, di
autorizzare le procedure concorsuali solo per i referendari;
Vista la nota dell’Avvocatura generale dello Stato del 13 febbraio
2014 n. 66444P, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione a
bandire procedure concorsuali nel triennio 2014-2016 per il
reclutamento di numero 3 procuratori dello Stato, con la precisazione
che i vincitori e gli idonei del concorso precedente hanno preso
servizio il 1° marzo scorso con esaurimento della relativa
graduatoria di merito;
Visto il regime assunzionale vigente, ferma restando, anche dopo
l’autorizzazione a bandire, la necessita’ della preventiva
autorizzazione ad assumere, a conclusione delle procedure concorsuali
autorizzate, con esclusione delle 5 unita’ di referendario a valere
sulle risorse dell’art. 1, comma 355, della stessa legge n. 244 del
2007;
Tenuto conto che la compatibilita’ delle richieste pervenute e’
stata valutata con esito favorevole rispetto al predetto regime delle
assunzioni, nonche’ rispetto alle dotazioni organiche vigenti;
Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione on.le dott.ssa Maria
Anna Madia;

Decreta:

Art. 1

1. La Corte dei conti e’ autorizzata, ai sensi dell’art. 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, nel
triennio 2014-2016, le procedure di reclutamento per complessive n.
18 unita’ di referendari, di cui numero 13 unita’ a valere sulle
risorse finanziarie derivanti dal regime del turn over definito
dall’art. 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, e successive
modificazioni ed integrazioni, e numero 5 unita’ finanziate, a valere
sulle risorse previste dall’art. 1, comma 355, della stessa legge n.
244 del 2007, come da tabella allegata che e’ parte integrante del
presente decreto.

Art. 2

1. L’Avvocatura generale dello Stato e’ autorizzata, ai sensi
dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ad avviare, nel triennio 2014-2016, procedure di reclutamento per
numero 3 procuratori dello Stato a valere sulle risorse finanziarie
derivanti dal regime del turn over definito dall’art. 3, comma 102,
della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni ed
integrazioni, come da tabella allegata che e’ parte integrante del
presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 20 giugno 2014

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni,
Reg.ne – Prev. n. 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2014 Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica ad assumere n. 43 assistenti, n. 19…

…coadiutori e ad assumere, a seguito di mobilita’ intercompartimentale, n. 1 direttore amministrativo-EP/2, n. 1 direttore di ragioneria-EP/1 e n. 1 collaboratore.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle
Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l’art. 2, comma 6,
recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle
suddette istituzioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e’ stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica e, in particolare, l’art. 9 che reca disposizioni in
materia di contenimento delle spese di impiego pubblico;
Visto l’art. 3, comma 102, della sopra richiamata legge n. 244 del
2007, e successive modificazioni, in cui si dispone che per il
quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma
523, della sopra richiamata legge n. 296 del 2006, ad eccezione dei
Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di
quella relativa al personale cessato nell’anno precedente, nonche’
nel limite del 20 per cento delle unita’ cessate nello stesso anno di
riferimento;
Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni, che, nell’elencare le amministrazioni
statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a
tempo indeterminato, non richiama espressamente il comparto scuola e
gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica;
Considerato che, come gia’ previsto in applicazione dell’art. 1,
comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, al comparto scuola e,
per analogia, agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e
coreutica continuano a non applicarsi i limiti assunzionali di cui
alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro
assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una
programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze
di funzionalita’ e di ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di
finanza pubblica perseguiti;
Visto l’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e
successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria
delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 1-quater del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito con legge 3 febbraio 2006, n. 27, il quale dispone che per
il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in attesa
dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 2, comma 7,
lettera e), della suddetta legge n. 508 del 1999, si applicano le
disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo n.
297 del 1994;
Visto l’art. 264, comma 7, del sopra richiamato decreto legislativo
n. 297 del 1994, che stabilisce l’applicazione al personale ATA delle
Accademie e dei Conservatori delle norme relative al personale ATA
delle istituzioni scolastiche, salvo quanto ivi previsto in ordine ai
ruoli provinciali;
Visto l’art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
quale prevede che, in attesa della completa attuazione della suddetta
legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in
materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato
art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive
modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del 22 febbraio
2011, n. 11786, del Dipartimento della funzione pubblica, adottata
d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare,
l’art. 19, comma 01, il quale stabilisce che il regolamento di cui
all’art. 2, comma 7, lettera e), della suddetta legge n. 508 del
1999, e’ emanato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato e, in particolare, l’art.
132 che disciplina la riammissione in servizio;
Considerato che le riammissioni in servizio, nel rispetto della
normativa vigente, sono subordinate alla vacanza del posto e sono
equiparate a nuova assunzione;
Vista la nota del 16 gennaio 2013, n. 470, con la quale il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca –
Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e
coreutica ha richiesto l’autorizzazione ad assumere a tempo
indeterminato, per l’anno 2013, un contingente di 82 unita’ di
personale ATA, di cui 59 nella qualifica di assistente, 19 in quella
di coadiutore, e ad assumere, a seguito di mobilita’
intercompartimentale su posti in organico vacanti, 1 direttore
dell’ufficio di ragioneria EP/1, 1 direttore amministrativo EP/2 e 1
collaboratore, nonche’ a riammettere in servizio 1 assistente
amministrativo;
Vista la nota dell’8 luglio 2013, n. 5946, con la quale il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca –
Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, su sollecitazione del Dipartimento della funzione
pubblica, ha comunicato che i posti vacanti per il profilo di
coadiutore risultano essere 125 e quelli per il profilo di assistente
40, ai quali andranno ad aggiungersi ulteriori posti di assistente
dopo il perfezionamento dei decreti interministeriali di
rideterminazione delle dotazioni organiche, attualmente in itinere;
Considerato che a seguito dell’adozione di alcuni dei citati
decreti interministeriali di rideterminazione delle dotazioni
organiche si sono resi vacanti e disponibili ulteriori tre posti per
il profilo di assistente amministrativo;
Vista la nota del 10 ottobre 2013, n. 45964, della Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, volta
ad ottenere chiarimenti in merito al numero delle sedi vacanti e
disponibili per il profilo di assistente amministrativo che,
dall’istruttoria compiuta dal competente ufficio, risultavano pari a
43;
Vista la nota del 23 ottobre 2013, n. 8730, con la quale il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca –
Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e
coreutica richiede, a fronte delle 60 unita’ di assistente
amministrativo inizialmente richieste, l’autorizzazione
all’immissione in ruolo di un numero di assistenti pari ai posti
effettivamente vacanti in organico;
Vista la nota del 4 dicembre 2013, n. 100114, del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, con la quale si esprime parere favorevole
all’autorizzazione ad assumere 19 coadiutori, 3 unita’ per mobilita’
intercompartimentale, di cui 1 Direttore amministrativo – EP/2, 1
Direttore di ragioneria – EP/1 e 1 collaboratore, e un numero di
assistenti amministrativi pari ai posti che risultino vacanti in
organico;
Vista la nota del 19 dicembre 2013, n. 10643, con la quale il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca –
Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e
coreutica prende atto delle note del Dipartimento della funzione
pubblica e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e
richiede l’autorizzazione a riammettere in servizio 1 unita’ di
assistente amministrativo, e ad assumere 43 unita’ di assistenti
amministrativi, 19 unita’ di coadiutori, 1 unita’ di direttore
amministrativo – EP/2 a seguito di mobilita’ intercompartimentale, 1
unita’ di direttore di ragioneria – EP/1 seguito di mobilita’
intercompartimentale, 1 unita’ di collaboratore seguito di mobilita’
intercompartimentale;
Ritenuto di aderire al citato parere espresso dal Ministero
dell’economia e delle finanze e di poter concedere l’autorizzazione
ad assumere il contingente richiesto, precisando che, date le 43
vacanze di assistenti amministrativi, si puo’ concedere
l’autorizzazione ad assumerne 43 unita’, comprendendo nel numero
anche l’eventuale riammissione in servizio;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica e, in particolare, l’art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2014;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca –
Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e
coreutica e’ autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sui posti
effettivamente vacanti e disponibili, le seguenti unita’ di
personale:
43 assistenti amministrativi;
19 coadiutori;
1 direttore amministrativo – EP/2 (mobilita’ intercompartimentale);
1 direttore di ragioneria – EP/1 (mobilita’ intercompartimentale);
1 collaboratore (mobilita’ intercompartimentale).
Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi’ 27 giugno 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2014
Ufficio controllo Atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esterni,
Reg.ne Prev. n. 2132

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014 Scioglimento del consiglio comunale di Giardinello e nomina della commissione straordinaria

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Giardinello (Palermo) gli organi
elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del
6 e 7 maggio 2012;
Considerato che, dall’esito di approfonditi accertamenti, sono
emerse forme di ingerenza della criminalita’ organizzata che hanno
esposto l’amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo
il buon andamento e l’imparzialita’ dell’attivita’ comunale;
Rilevato, altresi’, che la permeabilita’ dell’ente ai
condizionamenti esterni della criminalita’ organizzata ha arrecato
grave pregiudizio agli interessi della collettivita’ e ha determinato
la perdita di credibilita’ dell’istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave
inquinamento e deterioramento dell’amministrazione comunale di
Giardinello, si rende necessario far luogo allo scioglimento del
consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per
rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l’interesse
pubblico e per assicurare il risanamento dell’ente locale;
Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto, inoltre, di dare adeguata informazione al Presidente
della Regione Siciliana;
Vista la proposta del Ministro dell’Interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell’8 agosto 2014 alla quale e’ stato debitamente invitato
il Presidente della Regione Siciliana.

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Giardinello (Palermo) e’ sciolto.

Art. 2

La gestione del comune di Giardinello (Palermo) e’ affidata, per la
durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:
dott.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola, viceprefetto;
dott.ssa Catia Colautti, viceprefetto aggiunto;
dott.ssa Claudia Poletti, funzionario economico finanziario.

Art. 3

La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita,
fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le
attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al
sindaco nonche’ ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime
cariche.
Dato a Roma addi’ 11 agosto 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell’interno

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2014
Interno, foglio n. 1814

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 25 luglio 2014, n. 136 Regolamento recante modifiche al decreto 28 aprile 2008, n. 98 che disciplina le condizioni e le modalita’ di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia….

…per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche’ composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private;
Visto l’articolo 285 del predetto Codice concernente il Fondo di
garanzia per le vittime della strada;
Visto l’articolo 303 dello stesso Codice concernente il Fondo di
garanzia per le vittime della caccia;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto 28 aprile 2008, n. 98, del Ministro dello sviluppo
economico che, nel dare attuazione alle citate disposizioni del
predetto Codice delle assicurazioni private, mediante un unico testo
regolamentare, per le rilevanti analogie di contenuti e disciplina
intercorrenti tra le due previsioni normative, ha recato condizioni e
modalita’ di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per
le vittime della caccia, nonche’ composizione dei relativi comitati,
ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo n. 209 del
2005;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha fra l’altro
istituito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS),
subentrato nelle competenze dell’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi nell’adunanza del 5 giugno 2014;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 2 luglio 2014 con la quale lo schema di
regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto 28 aprile 2008, n. 98

1. Al decreto 28 aprile 2008, n. 98, del Ministro dello sviluppo
economico, recante condizioni e modalita’ di amministrazione, di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche’
composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 2, la lettera f) e’ sostituita dalla
seguente:
«f) IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.»;
b) all’articolo 2, comma 2, la lettera e) e’ sostituita dalla
seguente:
«e) due rappresentanti delle imprese di assicurazione e
riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle
assicurazioni private designati dall’Associazione di categoria piu’
rappresentativa sul piano nazionale;»;
c) all’articolo 25, comma 2, la lettera d), e’ sostituita dalla
seguente:
«d) un rappresentante delle imprese di assicurazione e
riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle
assicurazioni private designato dall’Associazione di categoria piu’
rappresentativa sul piano nazionale;»;
d) agli articoli 2, comma 2, lettera c); 8, comma 2; 10, comma 1
e 2; 15, comma 2; 25, comma 2, lettera b); 31, comma 2; 33, comma 1;
36, comma 2; 37, comma 3, la parola «ISVAP», e’ sostituita dalla
parola «IVASS».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 25 luglio 2014

Il Ministro: Guidi
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2014
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3369

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