Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2009

Testo: ORDINANZA MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 8 aprile 2009 n. 40

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui e’ stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l’art. 205, comma 1, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalita’ organizzative degli scrutini ed esami;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1 «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita’» ed in particolare l’art. 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e l’art. 3, comma 1 e l’art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato, tra l’altro, l’art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, che ha sostituito i primi due periodi dell’art. 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Visto l’art. 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita’»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili con la legge 11 gennaio 2007, n. 1, nonche’ con il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalita’ e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d’Aosta;

Visto il decreto del presidente della provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalita’ di svolgimento della terza prova scritta «Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalita’ di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale n. 429 in data 20 novembre 2000, concernente le «Caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima»;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l’art. 21;

Visto il decreto ministeriale n. 26 del 3 marzo 2009, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell’esame di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6 «Modalita’ e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita’ di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2009, n. 7 «Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2008/2009»;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2009, n. 8 «Norme per lo svolgimento per l’anno scolastico 2008-2009 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate»;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico;

Vista l’ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5, concernente i criteri di valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l’art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall’art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista l’ordinanza ministeriale n. 67 del 28 luglio 2008 sul calendario scolastico nazionale per l’anno scolastico 2008/2009;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 «Norme per la parita’ scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche’ riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53», come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico-operativa per gli esami di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;

Vista la circolare ministeriale 3 giugno 2002, prot. n. 9680 «Esame di Stato – Nulla osta per candidati esterni detenuti»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la circolare ministeriale n. 5 del 17 gennaio 2007;

Vista la circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007;

Vista la circolare ministeriale n. 90 del 26 ottobre 2007;

Vista la circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;

Visto il D.I. 29 novembre 2007, concernente percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’art. 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ed in particolare l’art. 64, comma 4-bis, che ha modificato l’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che e’ in corso di adozione il regolamento concernente il «Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita’ applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;

Tenuto conto del fatto che i tempi occorrenti per addivenire alla definitiva approvazione del menzionato regolamento potrebbero rendere difficoltosa l’attuazione delle relative nuove disposizioni, in particolare quelle relative all’esame di Stato 2008/2009;

Tenuto conto, altresi’, dell’avanzato svolgimento dell’anno scolastico e della legittima aspettativa degli alunni a sostenere l’esame di Stato secondo le regole in vigore;

Ritenuto conseguentemente necessario, per il corrente anno scolastico 2008/2009, che l’ammissione degli alunni agli esami resti regolata dalla vigente normativa in materia, in particolare dal decreto ministeriale 22 maggio 2007, art. 1, comma 3, secondo cui «A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del “sei”»;

Ordina:

Art. 1.

Inizio della sessione di esame

1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Per l’anno scolastico 2008/2009, la sessione inizia il giorno 25 giugno 2009.

Art. 2.

Candidati interni

1. Sono ammessi all’esame di Stato:

a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 1). Per il corrente anno scolastico, gli alunni devono aver saldato i debiti contratti nell’anno scolastico 2006/2007 nel passaggio dalla terzultima alla penultima classe (art. 2, comma 1, e art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42);

b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2;

c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c), siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2.

Per il corrente anno scolastico, per i motivi indicati in premessa, si intendono valutati positivamente gli alunni che nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso conseguano almeno la media del «sei» (art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42).

Le deliberazioni di non ammissione all’esame sono puntualmente motivate.

Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalita’ da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.

L’esito della valutazione e’ pubblicato all’albo dell’istituto sede d’esame, con la sola indicazione «ammesso» o «non ammesso». I voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, in sede di scrutinio finale, sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.

A partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; pertanto, ai fini dell’esame del corrente anno scolastico, il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all’ultimo anno di corso e, in caso di ammissione per abbreviazione, su quello riferito al penultimo anno. Esso comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all’esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5).

2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all’ultima classe hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall’esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell’educazione fisica.

La valutazione sul comportamento, in sede di scrutinio finale della penultima classe, se inferiore a sei decimi, comporta, di per se’, la non ammissione, per abbreviazione, all’esame di Stato (art. 2, comma 3, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 gennaio 2009).

3. I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235).

Art. 3.

Candidati esterni

1. Sono ammessi all’esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di eta’ entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo scolastico;

b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’eta’;

c) compiano il ventitreesimo anno di eta’ entro l’anno solare in cui si svolge l’esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale;

e) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualita’ di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

2. Sono ammessi all’esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d’arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) compiano il diciannovesimo anno di eta’ entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;

b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall’eta’;

c) compiano il ventitreesimo anno di eta’ entro l’anno solare in cui si svolge l’esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;

d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;

e) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualita’ di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresi’, di aver svolto esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall’ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l’esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell’istituto; in particolare, l’esperienza lavorativa deve consistere in un’attivita’ caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.

L’esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni e’ ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.

4. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico commerciale, se in possesso di promozione o idoneita’ a classe terminale dei seguenti indirizzi ad oggi non piu’ esistenti (amministrativo, mercantile, commercio con l’estero, amministrazione industriale) possono sostenere le prove degli esami di Stato unicamente per l’indirizzo giuridico-economico-aziendale dell’attuale ordinamento, senza sottoporsi ad esame preliminare. Se in possesso di idoneita’ o promozione a classe non terminale, sostengono, invece, esame preliminare sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione o idoneita’ alla classe successiva nonche’ su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.

5. E’ consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istituto tecnico per le attivita’ sociali – indirizzo dirigenti di comunita’ e di istituto tecnico per il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato svolgimento del tirocinio e la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma prevista dall’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le attivita’ sociali – indirizzo dirigenti di comunita’, il mancato svolgimento del tirocinio di psicologia e pedagogia e’ consentito solo con riferimento al segmento formativo proprio della classe terminale.

Per i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari di quelli che sostengono esami di idoneita’, tale carenza non e’ ammessa in relazione agli anni precedenti l’ultimo (terza e quarta classe), anche atteso che il superamento di detti esami costituisce titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.

6. L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneita’ all’ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all’Unione europea di tipo o livello equivalente, e’ subordinata, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3, al superamento dell’esame preliminare di cui all’art. 7 della presente ordinanza.

7. I candidati esterni, provenienti da Paesi dell’Unione europea, che non siano in possesso di promozione o idoneita’ all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneita’ alla classe successiva, nonche’ su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Il requisito dell’adempimento dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall’ordinamento italiano per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui all’art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificato dall’art. 64, comma 4-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, e al D.I. 29 novembre 2007.

8. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 7, l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), in qualita’ di candidati esterni, previo superamento, qualora non abbiano conseguito la promozione o l’idoneita’ all’ultima classe, dell’esame preliminare di cui all’art. 7 della presente ordinanza.

Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali (ivi compresa l’intesa tra Italia e Svizzera, di cui allo scambio di lettere firmato a Roma il 12 ottobre 2006, entrata in vigore il 15 gennaio 2008).

9. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

10. Non e’ consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione gia’ sostenuti con esito positivo.

11. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all’indirizzo sperimentale prescelto e presente nell’istituto scolastico sede d’esame. Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati esterni hanno facolta’ di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.

I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove e’ attivato il c.d. «Progetto Sirio» dell’istruzione tecnica. Qualora ne fosse consentita l’ammissione nelle commissioni del citato indirizzo «Sirio», i medesimi sostengono l’esame di Stato sui programmi del corso ordinario.

12. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo ordinamento o «non assistite» (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni «assistite» dette anche coordinate (es. P.N.I.), i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

Art. 4.

Sedi degli esami

1. Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti da essi frequentati. Per gli alunni interni la sede d’esame e’ l’istituto da essi frequentato.

2. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall’art. 362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari.

3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati e’ fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

4. Per i candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Le relative documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati direttamente al direttore generale dell’ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.

Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l’obbligo di trasmetterle immediatamente all’unico organo individuato dalla legge come competente. Cosi’ parimenti procederanno gli uffici scolastici regionali, trasmettendo sollecitamente al competente ufficio scolastico regionale le domande impropriamente ricevute.

La mancata osservanza della disposizione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilita’ penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

5. I direttori generali, verificato il possesso dei requisiti di ammissione agli esami – compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 – provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. I direttori generali danno comunicazione agli interessati dell’esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione.

Per i candidati esterni agli esami di Stato per l’indirizzo dirigenti di comunita’ presso gli istituti tecnici per le attivita’ sociali e per l’indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di cui al presente articolo, commi 20 e 21.

6. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono assegnati non piu’ di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4, comma 2), verificano in primo luogo che, con l’assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il limite, previsto dall’art. 1, capoverso art. 4, comma 9, della legge citata n. 1/2007, del cinquanta per cento dei candidati interni.

Valutano, poi, l’esistenza di idonea ricettivita’ dell’istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell’indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti, anche di classi non terminali del medesimo istituto, per l’effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni.

I direttori generali regionali verificano che gli istituti non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza.

7. Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni agli istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50% degli esterni rispetto agli interni e del vincolo dei trentacinque candidati per classe, il direttore generale puo’ costituire (nel rispetto del vincolo di trentacinque candidati per classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, commissioni apposite con soli candidati esterni. In particolare, presso ciascuna istituzione scolastica statale potra’ essere costituita soltanto una classe/commissione di soli candidati esterni.

Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potra’ essere costituita, presso le istituzioni scolastiche statali, esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

8. In particolare, nell’assegnazione delle domande dei candidati esterni, i direttori generali, seguono la procedura di cui alla circolare ministeriale n. 90 del 26 ottobre 2007, come modificata dalla circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008, rispettando, inizialmente, l’ordine delle preferenze espresse dai candidati esterni a livello comunale.

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l’assegnazione agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto dall’interessato, si procede, sempre ai sensi della citata circolare ministeriale n. 90/2007, come modificata dalla circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008, alla ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie.

Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande ne’ agli istituti richiesti ne’ ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i direttori generali regionali procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialita’ di cui al decreto-legge n. 147/2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Da ultimo, nell’impossibilita’ di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all’ambito regionale, seguendo la stessa procedura gia’ utilizzata precedentemente.

Nell’ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l’indirizzo di studi prescelto, il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale della regione di residenza del candidato – acquisita ogni utile notizia – provvede a trasmettere la domanda ad altro ufficio scolastico regionale per l’assegnazione di sede, dandone comunicazione all’interessato.

9. I candidati esterni sostengono gli esami preliminari, ove prescritti, presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi di esame.

10. Il candidato esterno che abbia necessita’ di sostenere l’esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica, dovra’ presentare al direttore generale dell’ufficio scolastico della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga al superamento dell’ambito organizzativo regionale di cui al decreto-legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Nella richiesta sono individuati il comune e l’istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto. Se il candidato e’ minorenne, la dichiarazione e’ resa dall’esercente la potesta’ parentale.

Il direttore generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sara’ data comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione positiva, il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale comunica l’autorizzazione all’effettuazione degli esami fuori regione al direttore generale dell’ufficio scolastico della regione ove e’ ubicata la localita’ indicata dal candidato, informandone l’interessato, e trasmettendo la relativa domanda. Il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale ricevente l’autorizzazione provvede all’assegnazione della domanda.

L’interessato e’ informato dell’istituto di assegnazione.

11. Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o gia’ esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravita’ ed eccezionalita’, abbia necessita’ di sostenere l’esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, dovra’ presentare al direttore generale dell’ufficio scolastico regionale apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga all’obbligo previsto dal decreto-legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.

Nella richiesta sono individuati il comune e l’istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto. Se il candidato e’ minorenne, la dichiarazione e’ resa dall’esercente la potesta’ parentale.

Il direttore generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sara’ data comunicazione al candidato con la precisazione dell’istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale assegna la domanda all’istituto individuato nell’ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l’interessato.

12. Il Capo dell’Istituto al quale e’ stata assegnata l’istanza, ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicita’ delle dichiarazioni sostitutive.

13. Il Dirigente scolastico, tenuto conto che ad ogni singola classe/commissione d’esame sono assegnati non piu’ di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4, comma 2) verifica in primo luogo che, con l’accoglimento di domande di candidati esterni – assegnati all’Istituto da parte del direttore generale, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 147/2007 – non venga superato il limite massimo, previsto dall’art. 1, capoverso art. 4, comma 9, della legge citata n. 1/2007, del 50 per cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe terminale.

14. Il Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame e’ tenuto a verificare la completezza e la regolarita’ delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.

15. Indirizzi di studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul territorio nazionale.

15.1. Qualora, per l’esiguita’ del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo del comune, della provincia o della regione, i Direttori Generali regionali dispongono che gli eventuali esami preliminari e le prove dell’esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole statali, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della provincia.

15.2 In tale situazione, i Direttori generali degli uffici scolastici regionali procedono alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni, individuando gli istituti statali in base:

– alla piu’ elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell’istituto, in relazione all’indirizzo di esame dei candidati esterni;

– alla maggiore possibilita’ di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto o di altri in ambito provinciale. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale possono essere istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni.

I commissari interni sono designati dal dirigente scolastico dell’istituto statale, al quale sono state trasmesse le domande, secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalita’ di nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le commissioni d’esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto. In caso di assoluta necessita’, il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d’istituto degli aspiranti a supplenze.

Il Dirigente scolastico comunica al direttore generale dell’ufficio scolastico regionale le materie per le quali non e’ stato possibile procedere ad alcuna designazione del commissario interno. Il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale dovra’ reperire i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente per la prova scritta affidata a commissario interno.

Il Presidente e i commissari esterni sono nominati dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale.

Per gli esami preliminari, il Dirigente scolastico al quale sono state trasmesse le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d’esame, composte dai docenti delle discipline dell’ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso di assoluta necessita’, il medesimo dirigente scolastico puo’ nominare anche personale incluso nelle graduatorie d’istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Il Dirigente scolastico comunica al direttore generale dell’ufficio scolastico regionale le materie per le quali non e’ stato possibile procedere ad alcuna designazione. Il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale dovra’ reperire i commissari mancanti.

Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame.

Il rilascio di certificazioni rientra nella competenza del Dirigente scolastico dell’istituto statale presso il quale i candidati esterni hanno sostenuto l’esame, con l’avvertenza che sui diplomi, accanto alla denominazione dell’istituto, deve essere apposta la specifica “Solo sede d’esame”. Resta fermo che il rilascio del diploma compete al Presidente della commissione ovvero, su sua delega, al Dirigente scolastico.

Il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale da’ comunicazione agli interessati dell’istituto al quale sono stati assegnati. Al fine di valutare la congruita’ dei programmi di esame presentati dai candidati, l’Istituto di assegnazione acquisisce i programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il quale il candidato intende sostenere l’esame.

16. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati, sempreche’ non si arrechi pregiudizio alla corretta organizzazione e al regolare svolgimento degli esami, possibilmente allo stesso istituto, tenendo presente che i candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati non possono sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

17. I Direttori generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunita’, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

18. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame e’ individuata dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale al quale e’ presentata la domanda di ammissione agli esami.

19. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d’esame stabilite per i candidati.

20. Candidati esterni agli esami per l’indirizzo di Dirigente di comunita’ 20.1 – Presentazione delle domande Gli interessati presentano domanda al direttore generale dell’ufficio scolastico della regione di residenza, con indicazione, in ordine preferenziale, delle istituzioni scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per le attivita’ sociali, con lo specifico indirizzo («Dirigente di comunita’») e con classi terminali, ubicato nella regione di residenza.

20.2 – Modalita’ di assegnazione

Il direttore generale procede all’assegnazione delle domande nel rispetto delle indicazioni generali soprariportate e delle indicazioni di cui alla circolare ministeriale n. 90/2007, come modificata dalla circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008, osservando il limite di trentacinque candidati per classe. Puo’ costituire commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.

20.3 – Individuazione a livello provinciale dell’istituto sede d’esame.

Nel caso di impossibilita’ di assegnazione di tutte le domande a Istituto Tecnico per le Attivita’ Sociali (ITAS) con lo specifico indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il direttore generale individua quale sede di esame uno o piu’ istituti statali per provincia con le seguenti caratteristiche:

1) ITAS con lo specifico indirizzo («Dirigenti di comunita’»), senza classi terminali;

2) ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di classi terminali;

3) altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico.

Per l’individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico, il direttore generale, d’intesa con il Dirigente scolastico interessato, tiene presente:

– la piu’ elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell’istituto, in relazione all’indirizzo di esame dei candidati esterni;

– la maggiore possibilita’ di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e per gli esami di Stato;

– la materiale capienza dei locali.

Dopo avere cosi’ individuato gli istituti statali da utilizzare quale sede di esame, il direttore generale costituisce apposite commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto del limite di trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni previste dalla legge.

Ai candidati e’ data tempestiva comunicazione della avvenuta assegnazione.

20.4 – Programma d’esame

Per i candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo di dirigenti di comunita’ il punto di riferimento per i programmi e’ costituito dall’attivita’ didattica delle classi terminali di assegnazione e dal documento del 15 maggio. Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di commissioni apposite;

in tale evenienza, la classe di riferimento e’ individuata dal Dirigente scolastico.

Per i candidati esterni che sostengono, invece, l’esame presso istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello specifico indirizzo, il punto di riferimento di cui sopra e’ costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito internet: http://www.istruzione.it area tematica: Esami di Stato – quadro normativo 1999/2000).

20.5 – Diplomi e certificazioni

Per i candidati esterni che non sostengono l’esame di Stato presso un ITAS con lo specifico indirizzo i diplomi e le relative certificazioni, accanto alla denominazione dell’istituto, recheranno l’apposizione specifica: «Solo sede d’esame».

Resta fermo che i predetti diplomi devono recare la dicitura di DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA’ SOCIALI – SPECIALIZZAZIONE:

DIRIGENTE DI COMUNITA’.

21. Corsi ad indirizzo linguistico

I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la domanda al Direttore generale dell’ufficio scolastico della regione di residenza, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. Il Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale provvede ad assegnare le domande, nel rispetto dei commi 6 e 7 del presente articolo, seguendo inizialmente l’ordine di preferenza relativo agli istituti scolastici statali e/o paritari indicato dai candidati esterni per il comune di residenza.

Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte nel comune di residenza, il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale le assegna ad altri licei linguistici ubicati nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettivita’ negli altri licei linguistici del comune di residenza, il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale assegna, nel comune di residenza, le domande ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso in cui cio’ non sia possibile, l’assegnazione e’ disposta ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di ricettivita’ negli altri licei linguistici della provincia, il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale procede alla assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso in cui non risulti possibile l’assegnazione delle domande in ambito provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il direttore generale assegna le domande in ambito regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine, presso istituti statali o paritari in cui funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno facolta’ di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dell’indirizzo linguistico attivato nella istituzione scolastica sede di esami.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2008. La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore generale della regione di residenza, deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell’esame preliminare e dell’esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all’esame di cui all’art. 3. La domanda dei predetti candidati esterni deve essere stata corredata, altresi’, della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui all’art. 22.

2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all’art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, puo’ essere perfezionata entro il 31 maggio 2009.

3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori generali degli uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2009. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell’accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell’istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico. Si precisa, altresi’, che il suddetto termine e’ di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno,comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalita’ di cui al precedente art. 2.

5. Le domande dei candidati interni di cui all’art. 2, comma 2, devono essere presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2009.

6. Per gli alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell’ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio e’ differito al 20 marzo 2009; cosi’, parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l’ultima.

7. L’accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all’art. 3 e’ di competenza del Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame – cui e’ stato assegnato dal Direttore Generale il candidato esterno – che e’ tenuto a verificare la completezza e la regolarita’ delle domande e dei relativi allegati.

Il Dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.

8. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale puo’ prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2008.

L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonche’ i successivi adempimenti, sono disposti dal Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale.

Art. 6.

Documento del Consiglio di classe

1. I consigli di classe dell’ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d’esame, un apposito documento relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso.

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonche’ ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.

3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo una terza area professionalizzante che si realizza mediante attivita’ integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attivita’ poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell’area di professionalizzazione ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacita’, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.

4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da piu’ classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 e’ integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si e’ scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da piu’ classi.

5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, nonche’ alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

7. Il documento e’ immediatamente affisso all’albo dell’istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse puo’ estrarne copia.

Art. 7.

Esame preliminare dei candidati esterni

1. L’ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l’idoneita’ all’ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente all’Unione europea di tipo e livello equivalente, e’ subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneita’ alla classe successiva, nonche’ su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. L’esame preliminare e’ sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato e’ stato assegnato.

2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale, di cui all’art. 3 comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) e quelli in possesso di promozione o idoneita’ all’ultima classe di altro corso di studio sostengono l’esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso gia’ seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultimo anno.

3. I candidati provenienti da Paesi dell’Unione europea, che non siano in possesso di promozione all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dall’art. 3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell’adempimento dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall’ordinamento italiano per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

4. I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato nelle ipotesi previste dall’art. 3, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), previo superamento dell’esame preliminare di cui al precedente comma 1, qualora non abbiano conseguito la promozione o l’idoneita’ all’ultima classe.

5. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarita’ dell’indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell’istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l’esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione all’ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il Dirigente scolastico cura la compatibilita’ dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.

6. L’esame preliminare e’ sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno e’ stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, e’ integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l’ultimo. Nel caso di costituzione presso le istituzioni scolastiche statali di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 4.

7. Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.

8. Ferma restando la responsabilita’ collegiale, il consiglio di classe puo’ svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

9. Il candidato e’ ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

10. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

11. I candidati esterni provvisti di idoneita’ o di promozione all’ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturita’ o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere l’esame preliminare.

12. L’esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneita’ all’ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l’esame si riferisce. L’esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all’esame di Stato, puo’ valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d’esame di cui all’art. 4, come idoneita’ ad una delle classi precedenti l’ultima.

13. Il disposto di cui al comma 12 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

Art. 8.

Credito scolastico

1. Premesso che i punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al decreto ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007, che hanno sostituito le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 e che, pertanto, i punteggi attribuiti sulla base delle precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe;

che la valutazione sul comportamento concorre dal corrente anno scolastico alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all’articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A (allegata al citato decreto ministeriale n. 42/2007) e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione.

2. L’attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all’art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.

3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all’art. 2, comma 2, il credito scolastico per l’anno non frequentato e’ attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998.

4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso e’ attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell’ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita’ (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l’ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturita’, il credito scolastico e’ attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l’alunno sia in possesso di idoneita’ o promozione alla classe quarta, otterra’ il relativo credito acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.

5. Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell’attribuzione del credito scolastico, tengono conto della valutazione conseguita dagli alunni nelle attivita’ che si svolgono nell’area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella nelle discipline coinvolte nelle attivita’ medesime.

6. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, puo’ motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno e’ pubblicato all’albo dell’istituto.

8. Ai candidati esterni il credito scolastico e’ attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui all’art. 7, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame. Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico e’ pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame.

Si precisa che il punteggio attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andra’ moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.

9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturita’ o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe, che, pero’, non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico e’ attribuito dalla Commissione d’esame nella misura di punti 3 sia per l’ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneita’ alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno.

10. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneita’ all’ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno e’ il credito gia’ maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al decreto ministeriale n. 42/2007) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come sopra), dalla Commissione d’esame in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita’, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso ne’ di promozione, ne’ di idoneita’ ne’ abbiano sostenuto esami preliminari, il credito scolastico e’ attribuito nella misura di punti 3 per anno.

11. Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneita’ all’ultima classe del corso di studi per il quale sostengono l’esame di Stato ma non l’esame preliminare, il credito scolastico per l’ultimo anno e’ attribuito dalla Commissione d’esame nella misura ottenuta per il penultimo anno (decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, art. 11, comma 10).

12. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione o il Consiglio di classe per coloro che sostengono l’esame preliminare possono aumentare il punteggio nella misura massima di punti uno, fermo restando il limite massimo di punti venticinque (decreto ministeriale n. 42/2007, art. 1, comma 4).

13. I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attivita’ didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attivita’ medesime.

14. L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, in coerenza con quanto previsto all’art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attivita’ alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero altre attivita’, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purche’ certificato e valutato dalla scuola secondo modalita’ deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potra’ far valere tali attivita’ come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000.

Art. 9.

Crediti formativi

1. Per l’anno scolastico 2008/2009, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.

2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’istituto sede di esame entro il 15 maggio 2009 per consentirne l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E’ ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le modalita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nei casi di attivita’ svolte presso pubbliche amministrazioni.

3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perche’ possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l’inizio degli esami stessi.

Art. 10.

Commissioni d’esame

1. Per l’anno scolastico 2008/2009, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale in data 17 gennaio 2007, n. 6, in applicazione della legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente modalita’ e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita’ di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Art. 11.

Sostituzione dei componenti le commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d’esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

2. Non e’ consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operativita’ delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, secondo le disposizioni di cui all’art. 16 del citato decreto ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007.

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame nei casi di assenze successive all’espletamento delle prove scritte.

Art. 12.

Diario delle operazioni e delle prove

1. Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l’istituto di assegnazione, il 23 giugno 2009 alle ore 8,30.

2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente piu’ anziano di eta’, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, se l’assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, o al Dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario interno.

3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalita’ di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.

4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attivita’ delle commissioni determinando, in particolare, l’ordine di successione tra le due commissioni per l’inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di valutazione degli elaborati e valutazione finale. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l’educazione fisica viene insegnata per squadre, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente avra’ cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.

Il presidente determinera’ il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.

5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalita’ delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformita’ di criteri operativi e di valutazione, il Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale convoca in apposite riunioni i presidenti delle medesime commissioni unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell’inizio della correzione degli elaborati. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.

6. La riunione preliminare di ciascuna commissione e’ finalizzata agli adempimenti di cui all’art. 13 della presente Ordinanza.

7. Il calendario delle prove per l’anno scolastico 2008/2009 e’ il seguente:

– prima prova scritta: 25 giugno 2009, ore 8,30;

– seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 26 giugno 2009, ore 8,30. Per gli esami nei licei artistici e negli istituti d’arte lo svolgimento della seconda prova continua nei due giorni feriali seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti. Poiche’ uno dei giorni dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa puo’ essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l’esame in detto giorno;

– terza prova scritta: 29 giugno 2009: ciascuna commissione, entro il 27 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all’art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l’orario d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’Istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. La mattina del 29 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente;

proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessita’ della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per i licei artistici e gli istituti d’arte la prova puo’ svolgersi anche in due giorni. Per i licei artistici e gli istituti d’arte le relative commissioni definiscono collegialmente la struttura della terza prova scritta entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta. La terza prova scritta inizia il giorno successivo alla definizione della struttura della prova medesima.

Qualora la terza prova scritta cada nel giorno festivo del Santo Patrono, essa sara’ effettuata martedi’ 30 giugno 2009 (a titolo di esempio, tale e’ il caso della citta’ di Roma).

– Per quanto sopra, conseguentemente, la quarta prova scritta, prevista per il giorno successivo a quello dello svolgimento della terza prova scritta, viene effettuata il giorno mercoledi’ 1° luglio 2009.

La Commissione terra’ in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilita’ di riservare alle stesse tempi piu’ lunghi di quelli ordinari. Al candidato sara’ consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno.

8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformita’ di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.

9. Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni, nonche’ quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. E’ altresi’ determinata la data di pubblicazione dei risultati, che deve essere unica per le due classi/commissioni.

Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano uno o piu’ commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio.

10. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non puo’ essere di norma superiore a cinque.

11. Prima dell’inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare, la commissione completa l’esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall’art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all’avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalita’ stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998:

– titolo dell’argomento;

– esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in forma multimediale;

– esecuzione di un brano musicale per gli indirizzi pedagogico musicali.

12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione da’ notizia mediante affissione all’albo dell’istituto sede di esame.

13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 7 luglio 2009, alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 8 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d’arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all’effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedi’ successivo.

14. L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perche’ impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.

Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l’espletamento della prova scritta suppletiva.

15. L’eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, e’ effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l’art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalita’ da seguire sono quelle previste dalla presente ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per la valutazione delle prove scritte e del colloquio.

16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione.

17. Quanto altro possa occorrere, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, e’ stabilito dal presidente della commissione d’esame.

Art. 13.

Riunione preliminare

1. Per garantire la funzionalita’ della commissione stessa in tutto l’arco dei lavori, il Presidente puo’ delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni o interni.

2. Il presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due commissioni verra’ riportato nella verbalizzazione di entrambe le commissioni abbinate.

3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione e’ obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d’esame che abbia istruito privatamente uno o piu’ candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilita’ dal competente Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale.

4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l’assenza di rapporti di parentela e di affinita’ entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinita’ entro il quarto grado, dovra’ farlo presente al Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale competente, il quale provvedera’ al necessario spostamento.

Il Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale competente provvedera’ in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione.

Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.

I Presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito ad espletare l’incarico devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinita’ entro il quarto grado ne’ di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonche’ la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

a) elenco dei candidati;

b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui all’art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell’esame;

c) certificazioni relative ai crediti formativi;

d) copia dei verbali delle operazioni di cui all’art. 8, relative all’attribuzione e motivazione del credito scolastico;

e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell’abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonche’ attestazione in cui si indichi l’assenza di ripetenze nei due anni predetti, e l’indicazione del credito scolastico attribuito;

f) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneita’ all’ultima classe, esito dell’esame preliminare ed indicazione del credito scolastico attribuito;

g) documento finale del consiglio di classe di cui all’art. 6;

h) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all’art. 17;

i) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attivita’ svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.

6. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita’ insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell’art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l’adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d’esame con riserva.

Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita’ sanabili da parte dell’istituto sede d’esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe.

Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita’ sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

7. Nella medesima seduta, relativamente ai candidati esterni in possesso di ammissione all’ultima classe, la commissione provvede, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione da riportare a verbale, il punteggio relativo al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi. L’esito delle attribuzioni e’ pubblicato all’albo dell’istituto sede di esame il giorno della prima prova scritta.

8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalita’ di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all’avvio del colloquio, di cui all’art. 12, comma 11 della presente ordinanza.

9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell’art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresi’, i criteri di conduzione e di valutazione nonche’ le modalita’ di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall’art. 16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

Art. 14.
Plichi prima e seconda prova scritta

1. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali devono confermare alla Struttura tecnico-operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall’art. 17, comma 2.

Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Direttori generali degli uffici scolastici regionali, alla struttura tecnico-operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali dovranno, altresi’, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.

3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori generali degli uffici scolastici regionali alla Struttura tecnico-operativa di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.

4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai direttori generali degli uffici scolastici regionali, con le motivazioni, alla Struttura tecnico-operativa di questo Ministero.

Art. 15.

Prove scritte

1. Per l’anno scolastico 2008/2009 valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalita’ di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonche’ le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l’anno scolastico 2008/2009.

2. Per l’anno scolastico 2008/2009, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali puo’ vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte.

La disciplina o discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale recante, per l’anno scolastico 2008/2009, le materie oggetto della seconda prova scritta, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalita’ di svolgimento della prova medesima.

3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda piu’ di una lingua, la scelta e’ demandata al candidato, il quale deve utilizzare per la terza prova scritta una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta e’ da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.

4. La terza prova e’ predisposta dalla commissione secondo le modalita’ di cui all’art. 12, comma 7, della presente ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacita’, delle esperienze realizzate nell’area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.

5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non puo’ essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 358/1998, ferma restando la responsabilita’ collegiale dell’intera commissione. L’organizzazione dei lavori per aree disciplinari puo’ essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l’osservanza della procedura di cui all’art. 13, comma 9.

7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall’intera commissione a maggioranza. Se sono proposti piu’ di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio piu’ alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all’eventuale arrotondamento al numero intero piu’ approssimato. Di tali operazioni e’ dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non e’ ammessa l’astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresi’ contenere l’indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all’art. 13 del regolamento. In considerazione dell’incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l’intera scala dei punteggi prevista.

8. Il punteggio complessivo delle prove scritte e’ pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. E’ facolta’ di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il colloquio del candidato interessato.

9. Nei corsi sperimentali di ordinamento con prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonche’ in quelli dei licei scientifici e degli istituti tecnici in cui e’ stata aggiunta una seconda lingua straniera, detta disciplina puo’ costituire oggetto d’esame sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

10. Qualora la materia interessata al corso sperimentale di ordinamento sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici) la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.

11. Per l’anno scolastico 2008-2009, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. «Progetto Sirio» dell’istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti – tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, lauree, esami di abilitazione all’esercizio di libere professioni – siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall’esame su tali materie nell’ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima e la seconda prova scritta.

Art. 16.

Colloquio

1. Il colloquio deve svolgersi in un’unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione. Non possono sostenere il colloquio piu’ candidati contemporaneamente.

2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l’anno scolastico, anche con l’ausilio degli insegnanti della classe. Negli indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente puo’ iniziare il colloquio mediante l’esecuzione di un brano sul proprio strumento musicale. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformita’ dell’art. 1, capoverso art. 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l’ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. E’ d’obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non puo’ considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline.

4. A tal fine, la commissione deve curare l’equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l’argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte.

5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacita’, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell’area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.

6. Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali, ai sensi della circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007, siano stati designati commissari interni i tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline, si richiama l’obbligo del Presidente di salvaguardare la composizione numerica della commissione – non piu’ di sei commissari – in tutte le fasi di svolgimento degli esami medesimi, ivi comprese quella relativa alla valutazione delle tre prove scritte e quella dell’attribuzione del punteggio finale. Per conseguenza, i commissari di lingue straniere, fermo restando in relazione alle scelte dei candidati il diretto coinvolgimento di ciascuno di essi nell’esame sulla lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una sola proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero piu’ approssimato.

7. Nei predetti corsi, di cui al comma 6, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera secondo le disposizioni dettate con la circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007, lo studente sceglie la lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare.

Diversamente, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui alla predetta circolare n. 15/2007, sono oggetto del colloquio tutte le discipline linguistiche studiate dai singoli candidati e rappresentate in commissione.

8. La commissione d’esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non puo’ essere attribuito un punteggio inferiore a 20.

9. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall’intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall’art. 13, comma 10 e con l’osservanza della procedura di cui all’art. 15, comma 7.

Art. 17.

Esami dei candidati in situazione di handicap

1. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attivita’ svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame puo’ avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione puo’ provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attivita’ scolastica ordinaria.

Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

3. I tempi piu’ lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell’art. 16 della legge n. 104 del 3 febbraio 1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravita’ dell’handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalita’ di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, puo’ deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, e’ attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2.

Art. 18.

Assenze dei candidati – Sessione suppletiva

1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell’assoluta impossibilita’ di partecipare alla prove scritte, e’ data facolta’ di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l’invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalita’ di cui al precedente art. 14.

2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facolta’ di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d’arte il termine e’ fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d’inizio della prova stessa.

3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalita’ di cui al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000.

4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall’art. 12, comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l’esame di Stato in un’apposita sessione straordinaria.

5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne da’ comunicazione agli interessati e al Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale competente.

6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori generali degli uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalita’ di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

7. La commissione puo’ disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purche’ non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.

8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d’esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

9. Qualora nello stesso istituto operino piu’ commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale ad un’unica commissione.

Quest’ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresi’, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.

Art. 19.

Verbalizzazione

1. La commissione verbalizza tutte le attivita’ che caratterizzano lo svolgimento dell’esame nonche’ l’andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.

2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attivita’ della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

Art. 20.

Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

1. Ciascuna commissione d’esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.

2. A ciascun candidato e’ assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che e’ il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

3. Per superare l’esame di Stato e’ sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.

4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d’esame puo’ motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell’art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d’esame pari ad almeno 70 punti. Ai sensi dell’art. 12, comma 15, per l’attribuzione del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all’art. 15, comma 7 e all’art. 16, comma 6 e comma 9. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione puo’ essere attribuita la lode dalla Commissione. La lode e’ attribuita con l’unanimita’ dei voti.

5. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 6. La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le attivita’ caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica degli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli «ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito».

6. Il modello di certificazione e’ quello di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26.

7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione puo’ provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l’esame.

8. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono, prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell’art. 14 del Regolamento per il successivo invio all’Osservatorio nazionale istituito presso l’Istituto nazionale per la valutazione del Sistema dell’Istruzione. Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate. La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari.

9. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad osservazioni sull’andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente, va inviata al competente Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale perche’ lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione allo svolgimento dell’esame stesso.

10. Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.

11. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

12. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti degli Istituti Statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio.

Tali certificati sono considerati validi anche per l’iscrizione all’Universita’, purche’ successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.

13. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell’esame di stato, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con l’annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell’originale.

14. In ogni caso valgono disposizioni di cui al Capo III – semplificazione della documentazione amministrativa – del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 21.

Pubblicazione dei risultati

Conformemente al parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui alla nota prot. 7277/62850 del 31 marzo 2009, espresso su richiesta di questo Ministero:

1. L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, e’ pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame.

3. Per i candidati di cui all’art. 17, comma 4, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato (come precisato nel suddetto comma 4, art. 17) solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

Art. 22.

Versamento tassa erariale e contributo

1. Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, e’ dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

2. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.

3. Il pagamento della tassa erariale, nonche’ dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore generale.

4. In caso eventuale di cambio di assegnazione di istituto, il contributo gia’ versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entita’ inferiore.

Art. 23.

Validita’ dei diplomi

1. Con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta e le materie affidate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, sono indicati i titoli di studio che si conseguono al termine dei relativi corsi di studio.

Art. 24.

Accesso ai documenti scolastici e trasparenza

1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e’ responsabile della loro custodia e dell’accoglimento delle richieste di accesso e dell’eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che e’ custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all’apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verra’ inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.

2. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto1990, n. 241, e successive disposizioni.

Art. 25.

Termini

1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell’ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.

Art. 26.

Esami nella regione Valle d’Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano

1. Per la regione Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalita’ e dei criteri di valutazione delle prove dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione, ai sensi dell’art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52.

2. Nella provincia autonoma di Bolzano, le modalita’ di svolgimento della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal decreto del presidente della provincia n. 14 del 7 aprile 2005, avente per oggetto: «Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige».

Art. 27.

Disposizioni organizzative

1. Ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa e di una piu’ celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli uffici scolastici regionali potranno valutare l’opportunita’ di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli Uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.

Attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, recanti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatesi nella provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 apr

Testo: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2009 n. 3760

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, del 15 aprile 2009, n. 3755 e del 21 aprile 2009, n. 3757, recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;

Visto l’art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 che rinvia l’attuazione delle disposizioni ivi previste ad apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l’art. 2, comma 3, del sopra citato decreto-legge che prevede che il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un’apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti;

Ravvisata la necessita’ di provvedere all’approvazione del piano degli interventi, al fine di attuare i primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in atto;

Tenuto conto che le disposizioni contenute nella presente ordinanza non ineriscono ad aspetti di natura finanziaria;

D’intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per assicurare il coordinamento delle funzioni pubbliche coinvolte nella fase di approvazione degli interventi di cui all’art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e dei conseguenti progetti preliminari, il Commissario delegato indice, ove necessario, apposite conferenze di servizi decisorie assicurando la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati al governo del territorio.

2. In considerazione del preminente interesse pubblico delle opere di cui all’art. 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Commissario delegato convoca, una volta definito il piano degli interventi ed i conseguenti progetti preliminari delle opere da realizzare, la conferenza di servizi, da tenersi nei successivi tre giorni, per l’approvazione del progetto e per l’acquisizione, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. La convocazione della conferenza di servizi e’ effettuata tramite telefax o altro mezzo telematico o informatico idoneo.

3. Qualora alla conferenza di servizi uno o piu’ rappresentanti di Amministrazioni invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilita’, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie al fine dell’assenso.

4. La conferenza di servizi adotta la propria determinazione a maggioranza dei presenti.

5. In sede di svolgimento della conferenza di servizi i soggetti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita’, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuno tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte, indicando le condizioni e gli elementi necessari per il consenso.

6. Per i progetti di interventi e di opere per cui e’ prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di 15 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro sette giorni dalla convocazione.

7. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e’ rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Presidente della Regione Abruzzo che si esprime entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, in deroga alla procedura prevista dall’art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale e degli enti locali, la decisione e’ rimessa alla Giunta regionale, che si esprime entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta del Commissario.

8. Il Commissario delegato, per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente ordinanza, provvede con le deroghe di cui all’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.

Art. 2.

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenza delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, stipulata per l’attuazione dell’art. 2 del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39 il Commissario delegato puo’ avvalersi dell’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per chiarimenti tecnici, indicazioni e pareri nella selezione dei concorrenti, nella predisposizione dei contratti e nella gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici.

2. Per l’efficace attuazione dei compiti di competenza l’Autorita’ di vigilanza organizza un’apposita struttura di riferimento composta da proprio personale fino a dieci unita’, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Indicazione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale di magistratura in seno al consiglio di presidenza della corte dei conti, per il quadriennio 2009/2013

Testo: DECRETO CORTE DEI CONTI 7 aprile 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 8 della legge 27 aprile 1982, n. 186, cui fa rinvio l’art. 10, comma 10, della legge 13 aprile 1998, n. 117, relativo alle cause di ineleggibilita’;

Visto l’art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che ha disciplinato la composizione e la competenza del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, come risulta modificato dall’art. 11, commi 7 e 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62;

Visto l’art. 11, comma 10, secondo periodo, della citata legge 4 marzo 2009, n. 15;

Preso atto del parere interpretativo n. 954/2009 reso dal Consiglio di Stato – I Sezione, nell’adunanza del 1° aprile 2009;

Considerato che il Consiglio di presidenza in carica si e’ insediato il 7 aprile 2005, per la durata di quattro anni;

Considerato, altresi’, che fanno parte dell’unico collegio elettorale tutti i magistrati in servizio alla data fissata per le elezioni, con la sola esclusione di quelli ai quali sono state inflitte le sanzioni disciplinari previste dall’art. 8 della menzionata legge n. 186 del 1982;

Decreta:
Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale di magistratura in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti per il quadriennio 2009/2013.

Le elezioni avranno luogo mercoledi’ 6 maggio 2009, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e giovedi’ 7 maggio 2009, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, in Roma, viale Mazzini n. 105, nell’aula delle Sezioni riunite.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella Repubblica italiana

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il governo della Repubblica Italiana ed il governo degli Stati Uniti D’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo

Testo: LEGGE 3 marzo 2009, n. 20

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2009)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e Verbale d’intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con scambio di note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 28 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in complessivi 2,5 milioni di euro per l’anno 2009 e 24,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI O LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Soggetti

1. Fatto salvo quanto in essa diversamente stabilito, la presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, ad eccezione del paragrafo 3 di questo articolo, uno Stato contraente puo’ assoggettare ad imposizione:

(a) i propri residenti (definiti ai sensi dell’articolo 4 (Residenti);

e

(b) i propri cittadini a motivo della cittadinanza, come se tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America non esistesse alcuna Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non pregiudicano:

(a) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 9 (Imprese associate), dei paragrafi 5 e 6 dell’articolo 18 (Pensioni, ecc.) e degli articoli 23 (Eliminazione della doppia imposizione), 24 (Non discriminazione), e 25 (Procedura amichevole); e

(b) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi degli articoli 19 (Funzioni pubbliche), 20 (Professori ed insegnanti), 21 (Studenti e apprendisti) e 27 (Agenti diplomatici e funzionari consolari), nei confronti delle persone fisiche che non sono cittadini di, ne’ possiedono lo status di immigrante in, detto Stato.

Articolo 2.

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente.

2. Le imposte attuali alle quali si applica la presente Convenzione sono:

(a) per quanto concerne l’Italia:

(i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

(ii) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche; e

(iii) l’imposta regionale sulle attivita’ produttive, ma soltanto la parte di tale imposta che e’ considerata imposta sul reddito in conformita’ al paragrafo 2(c) dell’articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione);

ancorche’ riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate come «imposta italiana»).

(b) per quanto concerne gli Stati Uniti: le imposte federali sul reddito previste dall’«Internal Revenue Code» (con l’esclusione dei contributi previdenziali), ed i tributi federali (excise taxes) applicati sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri ed in relazione a fondazioni private (qui di seguito indicate come «imposta statunitense»);

3. La Convenzione si applichera’ anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali e si trasmetteranno le pubblicazioni ufficiali importanti concernenti l’applicazione della presente Convenzione, ivi comprese le istruzioni, i regolamenti, le risoluzioni o le decisioni giudiziarie.

Articolo 3.

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le societa’, un patrimonio ereditario (estate), un’associazione commerciale (trust), le societa’ di persone ed ogni altra associazione di persone;

(b) il termine «societa’» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e’ considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;

(c) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;

(d) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attivita’ di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui tale trasporto si effettui esclusivamente tra localita’ situate nell’altro Stato contraente;

(e) l’espressione «autorita’ competente» designa:

(i) in Italia: il Ministero delle finanze; e

(ii) negli Stati Uniti: il Segretario di Stato per il Tesoro o un suo delegato;

(f) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e’ considerata come zona all’interno della quale l’Italia, in conformita’ alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche’ delle acque sovrastanti;

(g) il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d’America, e comprende i relativi Stati ed il Distretto di Columbia; detto termine comprende inoltre il relativo mare territoriale e qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e’ considerata come zona all’interno della quale gli Stati Uniti, in conformita’ alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercitano diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche’ delle acque sovrastanti; tuttavia, il termine non comprende Porto Rico, le Isole Vergini, Guam od altri possedimenti o territori degli Stati Uniti;

(h) il termine «nazionali» designa:

(i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;

(ii) le persone giuridiche, societa’ di persone ed associazioni costituite in conformita’ alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;

(i) l’espressione «ente governativo riconosciuto» designa:

(i) una persona o associazione di persone che costituisce un ente governativo di uno Stato contraente, o di una suddivisione politica o amministrativa o di un ente locale di uno Stato contraente;

(ii) una persona che e’ interamente posseduta, direttamente o indirettamente, da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale di uno Stato contraente, a condizione che (A) sia organizzata in conformita’ alla legislazione dello Stato contraente, (B) i suoi profitti siano accreditati sul suo conto senza che nessuna parte del suo reddito vada a beneficio di privati, e (C) all’atto dello scioglimento, i suoi beni siano assegnati allo Stato contraente, suddivisione politica o amministrativa o ente locale; e

(iii) un fondo o trust pensionistico di una persona di cui al sub-paragrafo (i) o (ii) costituito e gestito esclusivamente per amministrare o elargire indennita’ pensionistiche di cui all’articolo 19 (Funzioni pubbliche);

a condizione che l’ente di cui ai commi (ii) e (iii) non eserciti attivita’ commerciali.

2. Ai fini dell’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse e’ attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4.

Residenti

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtu’ della legislazione di detto Stato, e’ assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del suo luogo di costituzione, o di ogni altro criterio di natura analoga, a condizione, tuttavia, che:

(a) tale espressione non comprenda le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito ricavato da fonti situate in detto Stato; e

(b) nel caso di redditi realizzati o pagati da una societa’ di persone, da un patrimonio ereditario (estate) o da un’associazione commerciale (trust), tale espressione si applichi soltanto nei limiti in cui il reddito derivante da tale societa’ di persone, patrimonio ereditario o associazione commerciale venga assoggettato ad imposizione in detto Stato, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiari.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e’ considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e’ determinata nel seguente modo:

(a) detta persona e’ considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente; in entrambi gli Stati, e’ considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu’ strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si puo’ determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e’ considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e’ considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita’:

(d) se detta persona ha la nazionalita’ di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita’ di alcuno di essi, le autorita’ competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e’ considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorita’ competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo e per determinare le modalita’ di applicazione della Convenzione nei confronti di detta persona.

Articolo 5.

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita’.

2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

(a) una sede di direzione;

(b) una succursale;

(c) un ufficio;

(d) una officina;

(e) un laboratorio;

(f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; e

(g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:

(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;

(b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

(c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;

(d) una sede fissa di affari e’ utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;

(e) una sede fissa di affari e’ utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicita’, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita’ analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5) – e’ considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attivita’ di detta persona sia limitata all’acquisto di beni o merci per l’impresa.

5. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita’ per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attivita’ di agenti indipendenti.

6. Il fatto che una societa’ residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa’ residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita’ in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se’ motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa’ una stabile organizzazione dell’altra.

Articolo 6.

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili, compresi i redditi delle attivita’ agricole o forestali, situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L’espressione «beni immobili» («real property») ha il significato che ad essa e’ attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche’ i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta’ fondiaria.

Sono altresi’ considerati «beni immobili» l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento, o la concessione dello sfruttamento, di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, nonche’ da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un’impresa nonche’ ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7.

Utili delle imprese

1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attivita’, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attivita’ identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione e da altre imprese associate.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese attribuibili alle attivita’ svolte dalla stessa stabile organizzazione, compresa una ragionevole quota delle spese di direzione e delle spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Nessun utile puo’ essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa.

5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

6. Nell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7 (Utili delle imprese), del paragrafo 4 dell’articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 5 dell’articolo 11 (Interessi), del paragrafo 5 dell’articolo 12 (Canoni), del paragrafo 2 dell’articolo 13 (Utili di capitale), dell’articolo 14 (Professioni indipendenti) e del paragrafo 2 dell’articolo 22 (Altri redditi), i redditi o gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione o base fissa durante la sua esistenza sono imponibili nello Stato contraente in cui tale stabile organizzazione o base fissa e’ situata anche se i pagamenti sono differiti fino a quando tale stabile organizzazione o base fissa abbia cessato di esistere.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8.

Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili derivanti di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9.

Imprese associate

1. Allorche’:

a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente. alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorche’ uno Stato contraente include tra gli utili di un’impresa di detto Stato – e di conseguenza assoggetta a tassazione – gli utili per i quali un’impresa dell’altro Stato contraente e’ stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili cosi inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede ad un aggiustamento adeguato dell’ammontare dell’imposta prelevata su quegli utili. Per determinare tali aggiustamenti, si dovra’ tenere conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e, in ogni caso, essi dovranno effettuarsi unicamente in conformita’ alla procedura amichevole di cui all’articolo 25 (Procedura amichevole).

Articolo 10.

Dividendi

1. I dividendi pagati da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa’ che paga i dividendi e’ residente ed in conformita’ alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario dei dividendi e’ un residente dell’altro Stato contraente l’imposta cosi’ applicata non puo’ eccedere:

(a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo e’ una societa’ che ha posseduto almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della societa’ che paga i dividendi per un periodo di 12 mesi avente termine alla data alla quale i dividendi sono dichiarati, e

(b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Questo paragrafo non riguarda l’imposizione della societa’ per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche’ i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e’ residente la societa’ distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui e’ residente la societa’ che paga i dividendi, un’attivita’ commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una societa’ che e’ residente di uno Stato contraente e non residente dell’altro Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non puo’ applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa’, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne’ prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa’, ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 6, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Una persona giuridica che e’ residente di uno degli Stati ed ha una stabile organizzazione nell’altro Stato o che e’ assoggettata ad imposizione nell’altro Stato su base netta sui propri redditi che sono imponibili nell’altro Stato ai sensi dell’articolo 6 (Redditi immobiliari) o ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 13 (Utili di capitale) puo’ essere assoggettata in detto altro Stato ad un’imposta aggiuntiva rispetto alle imposte previste dalle altre disposizioni della presente Convenzione. Detta imposta, tuttavia, puo’ essere applicata solamente alla parte degli utili d’impresa della persona giuridica attribuibili alla stabile organizzazione, ed alla parte di reddito di cui alla frase precedente che e’ soggetta ad imposta ai sensi dell’articolo 6 (Redditi immobiliari) o ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 13 (Utili di capitale), che, per quanto riguarda l’Italia, e’ costituita da un importo analogo all’ammontare equivalente dei dividendi e, per quanto riguarda gli Stati Uniti, e’ costituita dall’ammontare equivalente dei dividendi di tali utili o redditi.

7. L’imposta di cui al paragrafo 6 non puo’ essere applicata con un’aliquota eccedente l’aliquota indicata al paragrafo 2 (a).

8. Nonostante il paragrafo 2, i dividendi non sono imponibili nello Stato contraente di cui la societa’ che paga i dividendi e’ residente se il beneficiario effettivo dei dividendi e’ un residente dell’altro Stato contraente che sia un ente governativo riconosciuto che detiene, direttamente o indirettamente, meno del 25% delle azioni con diritto di voto della societa’ che paga i dividendi.

9. Il sub-paragrafo (a) del paragrafo 2 non si applica nel caso di dividendi pagati da una RIC (Regulated Investment Company – Societa’ per investimenti regolamentati) statunitense oppure da una REIT (Real Estate Investment Trust – Fondo comune d’investimento immobiliare) statunitense. Nel caso di dividendi di una RIC, si applica il sub-paragrafo (b) del paragrafo 2. Nel caso di dividendi pagati da una REIT, il sub-paragrafo (b) del paragrafo 2 si applica soltanto se:

(a) il beneficiario effettivo dei dividendi e’ una persona fisica che possiede una partecipazione non superiore al 10 per cento nella REIT;

(b) i dividendi sono pagati in relazione ad una categoria di azioni quotate in Borsa e il beneficiario effettivo dei dividendi e’ una persona che possiede una partecipazione non superiore al 5 per cento di qualsiasi categoria di azioni della REIT; oppure

(c) il beneficiario effettivo dei dividendi e’ una persona che possiede una partecipazione non superiore al 10 per cento nella REIT e la REIT e’ diversificata.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento delle azioni o di altri diritti in relazione ai quali sono pagati i dividendi sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di detta costituzione o di detto trasferimento.

Articolo 11.

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita’ alla legislazione di detto Stato, ma se l’effettivo beneficiario degli interessi e un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta cosi applicata non puo’ eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante quanto previsto al paragrafo 2, gli interessi non sono tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono se:

(a) il beneficiario effettivo degli interessi e’ un residente dell’altro Stato contraente che e’ un ente governativo riconosciuto che detiene, direttamente o indirettamente, meno del 25 per cento del capitale della persona che paga gli interessi;

(b) gli interessi sono pagati in relazione a prestiti garantiti o assicurati da un ente governativo riconosciuto di detto Stato contraente o dell’altro Stato contraente e sono percepiti da un residente dell’altro Stato contraente che ne e’ l’effettivo beneficiario;

(c) gli interessi sono pagati o maturati in relazione ad una vendita a credito di beni, merci o servizi forniti da un’impresa ad un’altra impresa; o

(d) gli interessi sono pagati o maturati in rapporto alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

4. Ai fini del presente articolo, il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e dei crediti di qualsiasi natura, nonche’ ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. I redditi di cui all’articolo 10 (Dividendi) non sono considerati interessi ai fini della presente Convenzione.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un’attivita’ industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e’ lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.

Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessita’ viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pacati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e’ imponibile in conformita’ della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

8. Nel caso degli Stati Uniti, l’eventuale eccedenza dell’ammontare degli interessi imputabili agli utili di una societa’ residente dell’altro Stato contraente che sono attribuibili ad una stabile organizzazione negli Stati Uniti oppure assoggettati ad imposta negli Stati Uniti ai sensi dell’articolo 6 (Redditi immobiliari) o del paragrafo 1 dell’articolo 13 (Utili di capitale) in relazione agli interessi pagati da detta stabile organizzazione o attivita’ commerciale o industriale negli Stati Uniti, si considera proveniente dagli Stati Uniti e percepita da un residente dell’altro Stato contraente, che ne e’ il beneficiario effettivo. L’imposta applicata ai sensi del presente articolo su tali interessi non puo’ eccedere l’aliquota indicata al paragrafo 2.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei crediti in relazione ai quali sono pagati gli interessi sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di detta costituzione o di detto trasferimento.

Articolo 12.

C a n o n i

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita’ alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne e’ l’effettivo beneficiario, l’imposta cosi applicata non puo’ eccedere

(a) il 5 per cento dell’ammontare lordo nel caso di canoni corrisposti per l’uso o la concessione in uso di software per computer, o di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

e

(b) l’8 per cento dell’ammontare lordo in tutti gli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell’altro Stato per l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ad esclusione dei canoni relativi al software per computer, alle pellicole cinematografiche, alle pellicole, ai nastri magnetici o ad altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive) sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente e’ il beneficiario effettivo dei canoni.

4. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software per computer, le pellicole cinematografiche, le pellicole, i nastri magnetici o altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, od altri analoghi diritti o beni, nonche’ per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni un’attivita’ commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e’ lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.

Tuttavia, quando la persona che paga i canoni, sia essa residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessita e’ stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione o la base fissa. Nonostante le precedenti disposizioni del presente paragrafo, i canoni relativi all’uso o alla concessione in uso di diritti o beni in uno Stato contraente possono considerarsi provenienti da detto Stato.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e’ imponibile in conformita’ della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei diritti in relazione ai quali sono pagati i canoni sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di detta costituzione o di detto trasferimento.

Articolo 13.

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta’ aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili che un’impresa di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di navi o di aeromobili utilizzati da detta impresa in traffico internazionale, o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante e’ residente.

Articolo 14.

Professioni indipendenti

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dalla prestazione di servizi personali a carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tali servizi non siano prestati nell’altro Stato contraente e la persona fisica disponga abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per l’esercizio delle sue attivita’, ma in tal caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.

2. L’espressione «servizi personali a carattere indipendente» comprende, pur senza esservi limitata, le attivita’ di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonche’ le attivita’ indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15.

Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16 (Compensi e gettoni di presenza), 18 (Pensioni, ecc.), 19 (Funzioni pubbliche), 20 (Professori ed insegnanti) e 21 (Studenti ed apprendisti), i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attivita’ dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita’ non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attivita’ e’ quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attivita’ dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

(a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato;

(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e’ residente dell’altro Stato; e

(c) l’onere delle remunerazioni non e’ sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato regolarmente svolto a bordo di navi o aeromobili utilizzati da un’impresa di uno Stato contraente in traffico internazionale sono imponibili in detto Stato.

Articolo 16.

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita’ di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa’ residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17.

Artisti e sportivi

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato contraente in qualita’ di artista dello spettacolo, come artista di teatro, di cinema, della radio o della televisione, o come musicista, o in qualita’ di sportivo, che sarebbero esenti da imposizione in detto altro Stato contraente ai sensi delle disposizioni degli articoli 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato), sono imponibili in detto altro Stato se:

(a) l’ammontare degli introiti lordi percepiti da tale artista o sportivo, comprese le spese rimborsategli o sostenute per suo conto, in relazione a tale attivita’ eccede ventimila dollari USA ($ 20.000) o il suo equivalente in lire italiane nell’anno fiscale considerato;
o

(b) detto artista o sportivo soggiorna in tale altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 90 giorni nell’anno fiscale considerato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo svolge personalmente ed in tale qualita’, e’ attribuito non a lui stesso ma ad un’altra persona, detto reddito puo’ essere tassato nello Stato contraente in cui le prestazioni dell’artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7 (Utili delle imprese), 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato). Ai fini di quanto precede, il reddito di un artista o di uno sportivo non si considera attribuito ad un’altra persona se l’artista o lo sportivo prova che ne’ egli, ne persone a lui legate da vincoli di parentela partecipano direttamente o indirettamente agli utili di detta altra persona in qualsiasi maniera ivi compresa la percezione di compensi differiti, di gratifiche, di onorari, di dividendi, di utili derivanti dalla partecipazione a societa’ di persone o altre distribuzioni di utili.

Articolo 18.

Pensioni, ecc.

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche), le pensioni e le altre remunerazioni analoghe ricevute in qualita’ di beneficiario da un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le somme pagate da uno Stato contraente, in base a disposizioni sulla sicurezza sociale od analoga legislazione di detto Stato, ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell’altro Stato contraente, le remunerazioni forfetarie o le indennita’ di fine rapporto ricevute dopo tale cambio di residenza e pagate in relazione ad un impiego svolto nel primo Stato mentre era ivi residente, sono imponibili soltanto nel primo Stato. Ai fini del presente paragrafo, l’espressione «indennita’ di fine rapporto» comprende i pagamenti effettuati all’atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona.

4. Le annualita’ ricevute in qualita’ di beneficiario da un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato. Il termine «annualita’» di cui al presente paragrafo designa le somme fisse pagate periodicamente a date stabilite vita natural durante oppure per un determinato numero di anni, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro (diversi dai servizi resi).

5. Gli assegni alimentari per il coniuge e gli assegni per il mantenimento dei figli pagati ad un residente di uno Stato contraente da un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato. Tuttavia, detti pagamenti non sono imponibili in alcuno dei due Stati se alla persona che effettua i pagamenti stessi non e’ concessa a tal titolo alcuna deduzione nello Stato di cui e’ residente. Il termine «assegni alimentari per il coniuge» di cui al presente paragrafo designa i pagamenti periodici, effettuati in base ad un accordo scritto di separazione o ad una sentenza di divorzio, di separazione o di mantenimento obbligatorio, i quali siano imponibili in capo al percipiente in conformita’ alla legislazione dello Stato di cui egli e residente. Il termine «assegni per il mantenimento dei figli» di cui al presente paragrafo designa i pagamenti periodici per il mantenimento di un figlio minore effettuati in base ad un accordo scritto di separazione o ad una sentenza di divorzio, di separazione o di mantenimento obbligatorio.

6. Ai fini della presente Convenzione, quando una persona fisica, che partecipa ad un fondo pensione costituito e riconosciuto in conformita’ alla legislazione di uno degli Stati contraenti, svolge un’attivita’ nell’altro Stato contraente:

(a) i contributi versati al fondo da o per conto della persona fisica durante il periodo in cui detta persona svolge tale attivita’ nell’altro Stato sono deducibili (o suscettibili di esclusione) dal computo del suo reddito imponibile in detto Stato. Le somme maturate in base al fondo o i pagamenti effettuati a favore del fondo da o per conto del suo datore di lavoro durante detto periodo non sono considerati come parte del reddito imponibile del dipendente e sono ammessi in deduzione nel computo degli utili del datore di lavoro in detto altro Stato.

(b) Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto se:

(i) i contributi versati da o per conto della persona fisica a favore del fondo pensione (o di altro analogo fondo che abbia sostituito il primo) sono stati versati prima dell’arrivo di detta persona nell’altro Stato; e

(ii) l’autorita’ competente dell’altro Stato abbia approvato che il fondo pensione corrisponde in linea generale ad un fondo pensione riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato.

Le somme corrisposte in virtu’ del presente paragrafo non possono eccedere le somme che sarebbero riconosciute dall’altro Stato ai propri residenti in relazione a contributi versati, o a somme altrimenti maturate in base ad un fondo pensione riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato.

Articolo 19.

Funzioni pubbliche

l. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:

i) abbia la nazionalita’ di detto Stato e non abbia la nazionalita’ dell’altro Stato; o

ii) non sia divenuto residente di detto Stato soltanto allo scopo di rendervi i servizi;

a condizione che le disposizioni della clausola ii) non si applichino al coniuge o ai figli a carico di una persona fisica che percepisce remunerazioni cui si applicano le disposizioni della lettera a) e che non rientra nelle ipotesi della clausola (i) o (ii).

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 18 (Pensioni, ecc.):

a) le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento di fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato;

b) tuttavia, dette pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita’.

3. Le disposizioni degli articoli 14 (Professioni indipendenti), 15 (Lavoro subordinato) 16 (Compensi e gettoni di presenza), 17 (Artisti e sportivi) o 18 (Pensioni, ecc.) si applicano, a seconda del caso, alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di una attivita’ industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20.

Professori ed insegnanti

1. Un professore od un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita’, collegio, scuola od altro istituto d’istruzione riconosciuto, o presso una istituzione medica finanziata principalmente dal governo e che e’, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente, e’ esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attivita’ di insegnamento o di ricerca.

2. Il presente articolo non si applica al reddito derivante da attivita’ di ricerca qualora la ricerca e’ effettuata non nel pubblico interesse, ma principalmente nell’interesse privato di una o piu’ persone determinate.

Articolo 21.

Studenti ed apprendisti

Le somme che uno studente o un apprendista il quale e’, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato soltanto allo scopo di compiervi i suoi studi presso un istituto di istruzione riconosciuto, o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 22.

Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6 (Redditi immobiliari), nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente un’attivita’ industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili nell’altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei diritti produttivi del reddito sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di detta costituzione o di detto trasferimento.

Articolo 23.

Eliminazione della doppia imposizione

1. Si conviene che la doppia imposizione sara’ eliminata in conformita’ ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. (a) In conformita’ alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della legislazione degli Stati Uniti (cosi’ come puo’ essere di volta in volta modificata, senza intaccare il principio generale qui esposto), gli Stati Uniti riconoscono ai residenti o ai cittadini statunitensi nei confronti dell’imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell’imposta sul reddito pagata in Italia; e, nel caso di una societa’ statunitense che possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto di una societa’ residente dell’Italia dalla quale essa riceve dividendi in un qualsiasi anno tassabile, gli Stati Uniti riconoscono nei confronti dell’imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell’imposta sul reddito pagata in Italia da detta societa’ sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi. Tale corrispondente ammontare e’ calcolato sulla base dell’ammontare dell’imposta pagata in Italia, ma non deve eccedere le limitazioni previste dalla legislazione degli Stati Uniti (ai fini di limitare il credito nei confronti dell’imposta degli Stati Uniti sul reddito derivante da fonti situate al di fuori degli Stati Uniti).

(b) Ai fini dell’applicazione del credito statunitense con riferimento all’imposta pagata in Italia, le imposte di cui ai paragrafi 2 (b) (i), 2 (b) (ii) e 3 dell’articolo 2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito. Inoltre, ai fini dell’applicazione del credito statunitense con riferimento all’imposta pagata in Italia, la parte dell’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate) cosi come descritta al sub-paragrafo (c) del presente paragrafo si considera un’imposta sul reddito.

(c) La parte dell’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate) che e’ considerata un’imposta sul reddito e’ calcolata moltiplicando il coefficiente applicabile per l’ammontare totale dell’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate) che e’ pagata o maturata in Italia.

(i) L’espressione «coefficiente applicabile» designa la base rettificata divisa per la base imponibile totale su cui si applica effettivamente l’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate).

(ii) L’espressione «base rettificata» designa il maggiore di:

(A) zero (0), oppure

(B) la base imponibile totale su cui si applica effettivamente l’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate), meno l’ammontare totale del costo del lavoro e degli interessi passivi non altrimenti considerati nella determinazione della base imponibile totale su cui si applica effettivamente l’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate).

3. Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili negli Stati Uniti ai sensi della Convenzione (senza tenere conto del paragrafo 2 (b) dell’articolo 1 (Soggetti) ), l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione, puo’ includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito (a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente). In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte cosi’ calcolate l’imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti, ma l’ammontare della deduzione non puo’ eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara’ accordata ove l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. Ai fini dell’applicazione del credito italiano con riferimento all’imposta pagata negli Stati Uniti, le imposte di cui ai paragrafi 2 (a) e 3 dell’articolo 2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito.

4. Se un cittadino statunitense e’ residente in Italia:

(a) in relazione ad elementi di reddito che, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, sono esenti dall’imposta statunitense o che sono assoggettati ad un’aliquota ridotta dell’imposta statunitense allorche’ ottenuti da un residente in Italia che non sia un cittadino degli Stati Uniti, l’Italia riconosce un credito nei confronti dell’imposta italiana per un ammontare non eccedente l’imposta che sarebbe dovuta negli Stati Uniti se il residente dell’Italia non fosse un cittadino degli Stati Uniti;

(b) al fine di calcolare l’imposta statunitense sugli elementi di reddito di cui al sub-paragrafo (a), gli Stati Uniti riconoscono un credito nei confronti dell’imposta statunitense sul reddito pari all’imposta sul reddito pagata in Italia in base al credito di cui al sub-paragrafo (a); il credito cosi’ concesso non deve ridurre quella parte dell’imposta statunitense che e’ accreditabile nei confronti dell’imposta italiana in conformita’ al sub-paragrafo (a); e

(c) al solo scopo di eliminare la doppia imposizione negli Stati Uniti ai sensi del sub-paragrafo (b), gli elementi di reddito di cui al sub-paragrafo (a) si considerano provenienti dall’Italia fino a concorrenza dell’ammontare necessario per eliminare la doppia imposizione su detti redditi ai sensi del sub-paragrafo (b).

5. Nel caso di una persona fisica che sia residente e cittadino di uno Stato contraente e che sia altresi’ cittadino dell’altro Stato contraente, le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 1 (Soggetti) si applicano alle remunerazioni di cui al paragrafo 1 (b) (i) dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche), ma tali remunerazioni sono considerate dallo Stato contraente dove sono resi i servizi connessi alle remunerazioni come redditi derivanti da fonti situate nell’altro Stato.

Articolo 24.

Non-discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresi’, nonostante le disposizioni dell’articolo 1 (Soggetti), alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Tuttavia, ai fini dell’imposizione statunitense, i cittadini statunitensi che sono assoggettati ad imposta sulla base dell’utile mondiale, non si trovano nella stessa situazione dei nazionali italiani che non sono residenti degli Stati Uniti.

2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non puo’ essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita’. La presente disposizione non puo’ essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9 (Imprese associate), del paragrafo 7 dell’articolo 11 (Interessi) o del paragrafo 7 dell’articolo 12 (Canoni), gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e’ in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu’ residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Ai fini di questo articolo, nonostante le disposizioni dell’articolo 2 (Imposte considerate), la presente Convenzione si applica alle imposte di ogni genere e denominazione prelevate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 25.

Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo’, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorita’ competente dello Stato contraente di cui e’ residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 24 (Non-discriminazione), a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita’. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L’autorita’ competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e’ in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara’ del suo meglio per regolare il caso di comune accordo con l’autorita’ competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sara’ adempiuto nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti.

3. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficolta’ o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione.

Esse potranno anche consultarsi per l’eliminazione della doppia imposizione in casi non previsti dalla presente Convenzione.

4. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita’ competenti degli Stati contraenti.

5. Qualora le autorita’ competenti non riescano a pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti del presente articolo, il caso puo’, previo accordo delle due autorita’ competenti e del contribuente, essere sottoposto ad arbitrato, a condizione che il contribuente si impegni per iscritto ad ottemperare alle decisioni della commissione arbitrale. Le autorita’ competenti possono fornire alla commissione quelle informazioni che siano necessarie per dare corso alla procedura arbitrale. Il parere della commissione arbitrale e’ vincolante per il contribuente e per entrambi gli Stati in relazione a tale caso. Le procedure sono definite con uno scambio di note tra gli Stati contraenti per via diplomatica, dopo che le autorita’ competenti si saranno consultate. Le disposizioni del presente paragrafo non avranno effetto fino alla data indicata nello scambio di note diplomatiche.

Articolo 26.

Scambio di informazioni

1. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e’ contraria alla Convenzione, nonche’ per evitare le frodi o le evasioni fiscali.

Lo scambio di informazioni non viene limitato dall’articolo 1 (Soggetti). Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita’ (ivi compresi l’autorita’ giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorita’ sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Articolo 27.

Agenti diplomatici e funzionari consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu’ delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28.

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sara’ ratificata secondo le relative procedure di ciascuno Stato contraente e gli strumenti di ratifica verranno scambiati non appena possibile.

2. La Convenzione entrera’ in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore;

(b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al 1° gennaio successivo alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore.

3. Nonostante il paragrafo 2, qualora una persona avente diritto ai benefici previsti dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, firmata a Roma il 17 aprile 1984, e dal Protocollo che chiarisce ed integra detta Convenzione, firmato a Roma il 17 aprile 1984 (congiuntamente, la «precedente Convenzione»), avrebbe avuto diritto, ai sensi della precedente Convenzione, ad uno sgravio fiscale maggiore di quello contemplato dalla presente Convenzione, la Convenzione precedente, a scelta di detta persona, continuera’ ad avere effetto nella sua interezza per un periodo di dodici mesi dalla data in cui le disposizioni della presente Convenzione avrebbero altrimenti effetto in virtu’ del paragrafo 2.

4. Le disposizioni della precedente Convenzione cesseranno di avere effetto allorche’ avranno effetto le corrispondenti disposizioni della presente Convenzione in conformita’ ai paragrafi 2 e 3, e la precedente Convenzione sara’ abrogata a far data dall’ultimo giorno di efficacia della stessa in conformita’ alle precedenti disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 29.

Denuncia

1. La presente Convenzione rimarra’ in vigore finche’ non sara’ denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo’ denunciare la Convenzione trascorsi 5 anni dalla data della sua entrata in vigore, a condizione che sia data preventiva comunicazione attraverso i canali diplomatici almeno sei mesi prima. In questo caso, la convenzione cessera’ di avere effetto:

(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio immediatamente successivo alla scadenza del periodo di sei mesi;

(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sui periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio immediatamente successivo alla scadenza del periodo di sei mesi.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Washington, il 25 di agosto 1999, in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Vedere firme a pag. 13 della Gwzzetta

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PROTOCOLLO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America, desiderosi di concludere un Protocollo a chiarimento ed integrazione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali (qui di seguito «la Convenzione») da firmare contemporaneamente alla firma del presente Protocollo, hanno convenuto le seguenti disposizioni, che formano parte integrante della Convenzione.

Articolo 1.

1. Ai fini del paragrafo 2 (b) dell’articolo 1 (Soggetti) della Convenzione, il termine «cittadino» cosi’ come applicato agli Stati Uniti comprende un ex cittadino o residente a lungo termine la cui perdita di tale status aveva come uno degli scopi principali quello di evitare l’imposizione fiscale, ma limitatamente ad un periodo di 10 anni successivo a tale perdita.

2. Le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 1 (Soggetti) della Convenzione, non pregiudicano:

(a) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 18 (Pensioni, etc.) della Convenzione in favore dei residenti dell’altro Stato contraente che possiedono la nazionalita’ di tale altro Stato, anche se essi possiedono anche la nazionalita’ del detto primo Stato;

(b) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi dell’articolo 4 del presente Protocollo.

3. Ai fini del paragrafo 2 (a) dell’articolo 2 (Imposte considerate) della Convenzione, la Convenzione si applica al tributo (excise tax) prelevato dagli Stati Uniti sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri soltanto nei limiti in cui l’assicuratore straniero non riassicuri detti rischi con una persona che non abbia diritto alla esenzione da tale tributo ai sensi della presente o di altra Convenzione.

4. Ai fini del paragrafo 1 (i) dell’articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione, l’espressione «ente governativo riconosciuto» comprende:

(a) nel caso dell’Italia:

(i) la Banca d’Italia (la Banca centrale);

(ii) l’Istituto per il Commercio con l’Estero; e

(iii) l’Istituto per l’Assicurazione del Credito all’Esportazione;

(b) nel caso degli Stati Uniti:

(i) le Federal Reserve Banks;

(ii) la Export-Import Bank;

(iii) la Overseas Private Investment Corporation;

nonche’ gli istituti finanziari il cui capitale e’ interamente posseduto da uno Stato contraente o da uno stato, una suddivisione politica o amministrativa o ente locale come di volta in volta puo’ essere convenuto dalle autorita’ competenti dei due Stati contraenti.

5. Ai fini del paragrafo 1 dell’articolo 4 (Residenti) della Convenzione:

(a) una persona giuridica costituita in base alle leggi di uno Stato contraente e che sia generalmente esente da imposta in detto Stato nonche’ costituita e mantenuta in detto Stato:

(i) esclusivamente per uno scopo religioso, di beneficenza, pedagogico, scientifico o altro scopo analogo; oppure (ii) allo scopo di concedere pensioni o altri benefici analoghi a lavoratori dipendenti in base ad un piano deve essere considerata residente di detto Stato contraente;

(b) un ente governativo riconosciuto deve essere considerato residente dello Stato contraente in cui e’ costituito;

(c) l’Italia considerera’ residente degli Stati Uniti un cittadino statunitense o uno straniero cui sia stata concessa a norma di legge la residenza permanente (un possessore di «green card» (permesso regolare di soggiorno) soltanto se tale persona e’ effettivamente presente oppure disponga di un’abitazione permanente o soggiorni abitualmente negli Stati Uniti; e

(d) per determinare la residenza di un ente che e’ considerato fiscalmente trasparente in base alla legislazione di ciascuno Stato contraente si applicano le disposizioni del sub-paragrafo 1 (b) dell’articolo 4 (Residenti) della Convenzione.

6. Ai fini del paragrafo 2 dell’articolo 5 (Stabile organizzazione) della Convenzione, un impianto di trivellazione o una nave utilizzati a scopi di esplorazione o sviluppo di risorse naturali costituisce stabile organizzazione in uno Stato contraente soltanto se la permanenza in detto Stato oltrepassa 12 mesi.

7. Ai fini del paragrafo 1 dell’articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) della Convenzione, gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

(a) gli utili derivanti dall’impiego, manutenzione o noleggio di container (compresi i rimorchi, le chiatte e le relative attrezzature per il trasporto di container) utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di beni o merci;

e

(b) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili armati ed equipaggiati e gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo, a condizione in quest’ultimo caso che essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto ad altri utili derivanti dall’esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.

8. Ai fini dell’articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) della Convenzione e nonostante ogni altra disposizione della Convenzione, gli utili che un cittadino degli Stati Uniti non residente dell’Italia o una societa’ statunitense ritraggono dall’esercizio di navi iscritte o di aeromobili registrati in base alla legislazione statunitense, sono esenti da imposte in Italia.

9. Le disposizioni dell’articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione non limitano le disposizioni di legge di ciascuno Stato contraente che consentono la distribuzione, la ripartizione o l’attribuzione di redditi, deduzioni, crediti o benefici tra persone possedute o controllate, direttamente o indirettamente, dagli stessi interessi quando cio’ sia necessario al fine di prevenire le evasioni fiscali o di determinare chiaramente il reddito di una qualsiasi di dette persone.

10. Ai fini del paragrafo 4 dell’articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 5 dell’articolo 11 (Interessi), del paragrafo 5 dell’articolo 12 (Canoni) e del paragrafo 2 dell’articolo 22 (Altri redditi) della Convenzione, resta inteso che l’ultima frase ivi inclusa non puo’ essere interpretata nel senso che i principi di cui agli articoli 7 (Utili delle imprese) e 14 (Professioni indipendenti) della Convenzione non sono considerati.

11. Nonostante le disposizioni dei paragrafi l, 2 e 3 dell’articolo 11 (Interessi) della Convenzione, gli interessi che costituiscono un interesse residuo in relazione ad una REMIC (Real Estate Mortgage Investment Conduit – Fondo d’investimento in mutui ipotecari su immobili) sono imponibili in ciascun Stato in conformita’ alla propria legislazione nazionale.

12. Ai fini del paragrafo 1 dell’articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione:

(a) l’espressione «beni immobili», per quanto concerne l’Italia, comprende:

(i) i beni immobili di cui all’articolo 6 (Redditi immobiliari);

(ii) le azioni o partecipazioni (interest) analoghe in una societa’ o altra associazione di persone, il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia; e

(iii) una partecipazione (interest) nel patrimonio ereditario (estate) di una persona defunta il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia;

(b) l’espressione «beni immobili», per quanto concerne gli Stati Uniti, comprende una partecipazione (interest) in beni immobili degli Stati Uniti;

(c) i beni descritti nel sub-paragrafo (a) del presente paragrafo si considerano situati in Italia ed i beni descritti nel sub-paragrafo (b) del presente paragrafo si considerano situati negli Stati Uniti.

13. Ai fini del paragrafo 3 dell’articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione, gli utili che un’impresa di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di navi o di aeromobili utilizzati dalla stessa impresa in traffico internazionale comprendono:

(a) gli utili derivanti dall’alienazione di container (inclusi i rimorchi, le chiatte e le relative attrezzature per il trasporto dei container) utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di beni o merci; e

(b) gli utili derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili noleggiati armati ed equipaggiati o gli utili derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili noleggiati a scafo nudo, se in quest’ultimo caso gli utili di noleggio costituivano utili occasionali e secondari rispetto ad altri utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili.

14. Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe attribuiti ad un residente di uno Stato contraente, cosi’ come precisato nell’articolo 16 (Compensi e gettoni di presenza) della Convenzione sono imponibili nell’altro Stato contraente soltanto nella misura in cui si riferiscano a prestazioni effettuate in detto altro Stato.

15. Con riferimento al paragrafo 6 dell’articolo 18 (Pensioni, ecc.), l’espressione «pension plan» nel caso dell’Italia designa i «fondi pensione».

16. Con riferimento all’articolo 19 (Funzioni pubbliche) della Convenzione, resta inteso che le autorita’ competenti degli Stati contraenti possono applicare di comune accordo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche) ai lavoratori dipendenti di organizzazioni che espletano funzioni di natura governativa.

17. Con riferimento agli articoli 20 (Professori ed insegnanti) e 21 (Studenti ed apprendisti) della Convenzione, l’espressione «istituto di istruzione riconosciuto», per quanto concerne gli Stati Uniti, designa un istituto di istruzione accreditato. Un istituto di istruzione si considera accreditato qualora sia ufficialmente riconosciuto da un ente generalmente responsabile dell’accreditamento degli istituti nello specifico settore di studio.

18. Le disposizioni dell’articolo 24 (Non discriminazione) non possono essere interpretate nel senso che impediscano a ciascuno Stato contraente di applicare un’imposta cosi’ come descritta nel paragrafo 6 dell’articolo 10 (Dividendi) o nel paragrafo 8 dell’articolo 11 (Interessi) della Convenzione.

19. Con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione, le autorita’ competenti degli Stati contraenti possono, in particolare, concordare che le condizioni per l’applicazione del paragrafo 10 dell’articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 9 dell’articolo 11 (Interessi) del paragrafo 8 dell’articolo 12 (Canoni) o del paragrafo 3 dell’articolo 22 (Altri redditi) della Convenzione sono soddisfatte.

20. Ai fini dell’articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione, la Convenzione si applica alle imposte di ogni genere prelevate da uno Stato contraente. Resta inteso che le informazioni possono essere comunicate alle persone od autorita’ incaricate della sorveglianza delle attivita’ per le quali si possono scambiare le informazioni ai sensi dell’articolo 26 (Scambio di informazioni), e che dette persone utilizzeranno le informazioni soltanto ai fini di tale sorveglianza e saranno soggette alle limitazioni dell’articolo 26 (Scambio di informazioni).

Articolo 2.

1. Un residente di uno Stato contraente ha diritto ai benefici altrimenti concessi ai residenti di uno Stato contraente ai sensi della Convenzione unicamente nella misura prevista dal presente articolo.

2. Un residente di uno Stato contraente ha diritto a tutti i benefici previsti dalla Convenzione a condizione che detto residente sia:

(a) una persona fisica;

(b) un ente governativo riconosciuto;

(c) una societa’, se:

(i) tutte le azioni ricomprese nella classe o nelle classi di azioni che rappresentano piu’ del 50 per cento del potere di voto e del valore della societa’ stessa sono oggetto di regolare negoziazione in una borsa valori riconosciuta, oppure (ii) almeno il 50 per cento di ciascuna classe di azioni della societa’ e’ detenuto, direttamente o indirettamente, da cinque societa’, o meno, aventi diritto ai benefici ai sensi del punto i), a condizione che, nel caso di possesso indiretto, ciascun possessore intermedio sia una persona avente diritto ai benefici previsti dalla Convenzione ai sensi del presente paragrafo;

(d) considerata nel sub-paragrafo 5 (a) (i) dell’articolo 1 del presente Protocollo;

(e) considerata al sub-paragrafo 5 (a) (ii) dell’articolo 1 del presente Protocollo, a condizione che piu’ del 50 per cento dei beneficiari, soci o partecipanti della persona siano persone fisiche residenti di uno degli Stati contraenti; oppure (f) una persona diversa da una persona fisica, se:

(i) per almeno la meta’ dei giorni dell’anno fiscale le persone di cui ai commi (a), (b), (c), (d) o (e) possiedono, direttamente o indirettamente (tramite una catena di possesso in cui ciascuna persona ha diritto ai benefici previsti dalla Convenzione ai sensi del presente paragrafo), almeno il 50 per cento di ciascuna classe di azioni o altri diritti dei beneficiari nella persona, e

(ii) meno del 50 per cento del reddito lordo della persona per l’anno fiscale e’, direttamente o indirettamente, pagato a o maturato da persone che non sono residenti di uno degli Stati contraenti (a meno che il pagamento sia attribuibile ad una stabile organizzazione situata in uno degli Stati), sotto forma di pagamenti deducibili ai fini dell’imposizione sui redditi nello Stato di residenza di detta persona.

3. (a) Un residente di uno Stato contraente non avente altrimenti diritto ai benefici puo’ usufruire dei benefici previsti dalla presente Convenzione relativamente ad un elemento di reddito proveniente dall’altro Stato, se:

(i) detto residente e’ effettivamente impegnato nella gestione di un’attivita’ commerciale o industriale nel primo Stato;

(ii) il reddito e’ collegato o secondario rispetto all’attivita’ commerciale o industriale, e

(iii) l’attivita’ commerciale o industriale e’ sostanziale in relazione all’attivita’ esercitata nell’altro Stato da cui proviene il reddito.

(b) Ai fini del presente paragrafo, l’attivita’ o la gestione degli investimenti non e’ considerata attivita’ commerciale o industriale effettiva, a meno che detta attivita’ sia di natura bancaria, assicurativa o finanziaria gestita da una banca, una compagnia di assicurazioni o da un operatore di borsa.

(c) Ai fini del presente paragrafo, per determinare se un’attivita’ commerciale o industriale sia sostanziale, si tiene conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze. In ogni caso, tuttavia, un’attivita’ commerciale o industriale e’ considerata sostanziale se, per il precedente anno fiscale, o per la media dei tre precedenti anni fiscali, il valore dell’attivo, il reddito lordo e la spesa relativa alle retribuzioni connessi all’attivita’ commerciale o industriale nel primo Stato sono pari ad almeno 7,5% della quota proporzionale, rispettivamente, del valore dell’attivo, del reddito lordo e della spesa per le retribuzioni del residente (e di altre parti collegate), connessi all’attivita’ da cui si e’ originato il reddito nell’altro Stato, e la media dei tre rapporti eccede il 10 per cento.

(d) Il reddito ricavato e’ collegato ad un’attivita’ commerciale o industriale se l’attivita’ nell’altro Stato da cui proviene il reddito costituisce un settore di attivita’ che formi una parte o sia complementare a detta attivita’ commerciale o industriale. Il reddito e’ secondario in relazione ad un’attivita’ commerciale o industriale se serve a facilitare la gestione dell’attivita’ stessa nell’altro Stato.

4. Un residente di uno Stato contraente non avente altrimenti diritto ai benefici puo’ usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione qualora l’autorita’ competente dello Stato che deve concedere detti benefici stabilisca in tal senso.

5. Ai fini del presente articolo, l’espressione «borsa valori riconosciuta» designa:

(a) il sistema «NASDAQ» (Associazione Nazionale degli Operatori di Borsa per Quotazioni Automatizzate dei Titoli) posseduto dalla «National Association of Securities Dealers Inc.» nonche’ una borsa valori registrata presso la «Securitites and Exchange Commission» statunitense come una borsa valori nazionale ai sensi del «Securities Exchange Act» del 1934; e

(b) una borsa valori costituita ed organizzata in conformita’ alla legislazione italiana;

(c) ogni altra borsa valori reciprocamente riconosciuta dalle competenti autorita’ degli Stati contraenti.

Articolo 3.

1. La Convenzione non limita in alcun modo le esclusioni, esenzioni, deduzioni, crediti o altre facilitazioni attualmente o in futuro concessi:

(a) dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti, o (b) da ogni altro accordo fra gli Stati contraenti.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 (b):

(a) le disposizioni dell’articolo 25 (Procedura amichevole) della presente Convenzione si applicano unicamente alle controversie in merito al fatto che una misura rientri o meno nell’ambito di applicazione della presente Convenzione, e le procedure previste dalla presente Convenzione si applicano esclusivamente a tali controversie: e

(b) a meno che le autorita’ competenti non stabiliscano che una misura fiscale non rientra nell’ambito di applicazione della presente Convenzione, gli obblighi di non discriminazione della Convenzione stessa si applicano unicamente in relazione a detta misura, ad eccezione degli obblighi di trattamento nazionale o della nazione piu’ favorita che possono applicarsi al commercio di beni in base all’Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio. Nessun obbligo di trattamento nazionale o della nazione piu’ favorita previsti da qualsiasi altro accordo si applica in relazione a detta misura.

(c) Ai fini del presente paragrafo, una «misura» e’ una legge, un regolamento, una norma, procedura, decisione, azione amministrativa o altra analoga disposizione o azione.

Articolo 4.

Si conviene che un cittadino statunitense, residente dell’Italia, socio di una societa’ di persone avente la nazionalita’ degli Stati Uniti, avra’ diritto ad un credito rimborsabile, nei confronti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche del socio prelevata dall’Italia nel periodo di imposta, pari alla quota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, prelevata dall’Italia per lo stesso periodo a carico della societa’ di persone, che risulti attribuibile alla partecipazione del socio al reddito della societa’ di persone.

Articolo 5.

Le imposte prelevate alla fonte da uno Stato contraente con le aliquote stabilite dalla legislazione interna saranno rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e’ residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione. La presente disposizione non puo’ essere interpretata nel senso che impedisca all’autorita’ competente di ciascuno Stato contraente di stabilire procedure diverse per l’applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.

Articolo 6.

Ciascuno Stato contraente puo’ prelevare per conto dell’altro Stato contraente le somme necessarie ad assicurare che le agevolazioni concesse dalla Convenzione con riferimento all’imposizione in detto altro Stato non vadano a vantaggio di persone che non ne hanno diritto. Tuttavia, la frase precedente non impone a ciascuno degli Stati contraenti l’obbligo di adottare provvedimenti amministrativi che siano di natura diversa rispetto a quelli adottati nella riscossione delle proprie imposte o che sarebbero contrari al proprio diritto di sovranita’, alla sicurezza o all’ordine pubblico.

Articolo 7.

1. L’autorita’ preposta di uno degli Stati contraenti puo’ richiedere di consultare l’autorita’ competente dell’altro Stato contraente per stabilire se sia opportuno modificare la Convenzione al fine di riflettere cambiamenti della legislazione o della politica di uno dei due Stati contraenti. Qualora le dette consultazioni stabiliscano che l’effetto della Convenzione o la sua applicazione siano stati unilateralmente modificati a motivo della legislazione nazionale emanata da uno Stato contraente in maniera tale che l’equilibrio dei benefici previsti dalla Convenzione sia stato alterato in modo rilevante, le autorita’ si consulteranno allo scopo di modificare la Convenzione per ristabilire un equilibrio adeguato dei benefici stessi.

2. Entro i tre anni successivi all’entrata in vigore della Convenzione, le autorita’ competenti si consulteranno in merito all’attuazione dell’articolo 25 (Procedura amichevole) e, tenendo conto dell’esperienza maturata al riguardo, decideranno sull’opportunita’ di modificare l’articolo 25 (Procedura amichevole) e, tenendo conto dell’esperienza in materia di arbitrato nelle dispute fiscali internazionali, decideranno sull’opportunita’ dello scambio di note diplomatiche di cui al paragrafo 5 dell’articolo 25 (Procedura amichevole), stabilendo in tal caso le relative disposizioni.

Articolo 8.

Qualora uno Stato o un ente locale degli Stati Uniti applichi un’imposta sugli utili di imprese italiane derivanti dall’esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale, l’Italia puo’ applicare la propria imposta regionale sulle attivita’ produttive su tali utili di imprese statunitensi, nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate) e dell’articolo 8 (Navigazione marittima e aerea) della Convenzione.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Washington, il 25 di agosto 1999, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede.