Esercizio del diritto di voto per le elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia da parte dei cittadini dell’Unione Europea residente in Italia

Testo: CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO 22 gennaio 2009, n. 2

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2009)

Ai prefetti della Repubblica italiana

Al Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento

Al Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano

Al Presidente della regione autonoma Valle d’Aosta – Servizi di prefettura

Con comunicato stampa del 6 giugno 2008, il Consiglio dell’Unione europea ha reso noto che le prossime elezioni del Parlamento europeo avranno luogo tra il 4 e il 7 giugno 2009.

Per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni dettate in materia dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 483/1994, modificato dalla legge n. 128 del 1998.

Con la suddetta normativa, com’e’ noto, e’ stata recepita nel nostro Paese la direttiva comunitaria n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993, che prevede l’elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. Il principio che sottende la direttiva e’ quello della «cittadinanza dell’Unione», in un’ottica di integrazione europea, con il conseguente diritto di voto esercitabile, su domanda, per l’elezione dei membri dei Parlamento europeo spettanti al Paese di residenza.

Pertanto, i cittadini dell’Unione residenti in Italia, compresi i cittadini dei Paesi di recente adesione, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia devono presentare al sindaco del comune di residenza domanda di iscrizione nell’apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune.

Tale domanda deve essere presentata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/1994, convertito dalla legge n. 483/1994, entro il novantesimo giorno anteriore a quello della votazione e cioe’ entro il 9 marzo 2009 (considerando data della votazione domenica 7 giugno 2009).

Si trasmette, al riguardo, uno schema di domanda che potra’ essere utilizzato allo scopo (allegato a).

Per quanto attiene al contenuto e ai requisiti della domanda di iscrizione nella lista aggiunta, si precisa che la dichiarazione di possesso della capacita’ elettorale nello stato di origine non deve essere comprovata da alcuna attestazione rilasciata dall’autorita’ nazionale competente; inoltre, la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell’elettorato attivo va fatta dal cittadino dell’Unione con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacita’ elettorale nello stato di origine.

In ogni caso, anche se la legge n. 128/1998 ha soppresso l’obbligo per il cittadino dell’Unione di dichiarare l’assenza di provvedimenti giudiziari che comportino, in Italia, la perdita dell’elettorato attivo, il comune di residenza e’ tenuto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 408/1994, a verificare tale requisito mediante tempestiva istruttoria presso il casellario giudiziale.

Si rammenta che i cittadini dell’Unione gia’ iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee possono esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia senza dover presentare una nuova istanza.

A questo proposito, si ricorda che l’eventuale trasferimento di residenza in altri comuni italiani di cittadini comunitari gia’ iscritti nella suddetta lista aggiunta determina l’iscrizione d’ufficio dei medesimi nelle liste aggiunte del comune di nuova residenza, ovviamente dopo il positivo espletamento dell’istruttoria di rito.

Le SS. LL. adotteranno ogni utile iniziativa al fine di garantire la celere definizione delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che ne abbiano diritto, vigilando sulla tempestivita’ e correttezza dei prescritti adempimenti da parte dei comuni.

Sensibilizzeranno, altresi’, i sindaci dei comuni delle rispettive province affinche’ promuovano ogni opportuna attivita’, a livello locale, diretta a pubblicizzare al massimo la facolta’ per i cittadini comunitari di votare per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

Inoltre, per aderire ad analoga raccomandazione rivolta agli Stati membri dalla Commissione europea, le SS. LL. inviteranno i comuni ad inviare lettere personali contenenti lo schema di domanda e le informazioni per la sua presentazione.

Infine, per facilitare la suddetta, doverosa attivita’ di divulgazione, si trasmette una bozza di manifesto, tradotto in piu’ lingue, che potra’ essere utilizzato dai comuni (allegato b).

L’allegato a), l’allegato b) e l’esempio di lettera personale tradotti in piu’ lingue sono disponibili sul sito internet di questo Ministero all’indirizzo http://elezioni.interno.it

Si ringrazia per la collaborazione e si chiede di dare assicurazione con lo stesso mezzo.

Recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori Legge n. 38 del 23 Aprile 2009, G.U. n. 95 del 24 Aprile 2009 Testo coordinato G.U. n. 95 del 24 Aprile 2009

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

Modifiche al codice penale

1. All’articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 5) e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies; »;

b) dopo il numero 5) e’ inserito il seguente: «5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa.».

Art. 2.

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 275, comma 3, secondo periodo, le parole:« all’articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche’ in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale,»;

a-bis) all’articolo 275, comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.

b) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale.».

Art. 3.
Modifiche all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

1. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:
«1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita’ di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purche’ siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualita’ di collegamenti con la criminalita’ organizzata, terroristica o eversiva, altresi’ nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita’, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonche’ nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purche’ non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita’ organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all’articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all’articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalita’ condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata;

b) al comma 2-bis, le parole: “di cui al comma 1, quarto periodo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1-ter”».

Art. 4.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis e’ aggiunto il seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».

Art. 5.

(Abrogato)

Art. 6.

Piano straordinario di controllo del territorio

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’interno e dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».

2. In attesa dell’adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all’entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulla quota di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessita’ di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell’interno e nel limite di 3 milioni di euro per l’anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all’articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-bis. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.

3. (Abrogato).

4. (Abrogato).

5. (Abrogato).

6. (Abrogato).

7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza e’ limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.».

Art. 6-bis.

Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri

1. Nell’anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalita’ e al fine di garantire la funzionalita’ e l’operativita’ dei comandi, degli enti e delle unita’, l’Arma dei carabinieri puo’ procedere all’immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all’articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l’applicazione dell’articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l’Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.

Art. 7.

Modifiche al codice penale

1. Dopo l’articolo 612 del codice penale e` inserito il seguente:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena e’ aumentata fino alla meta’ se il fatto e’ commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita’ di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita’ di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e` connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.».

Art. 8.

Ammonimento

1. Fino a quando non e’ proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa puo’ esporre i fatti all’autorita’ di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta e’ trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e’ stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e’ rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale e’ aumentata se il fatto e’ commesso da soggetto gia’ ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e’ commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Art. 9.

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo’ prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice puo’, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita’ e puo’ imporre limitazioni.».

«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). – 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorita’ di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi’ comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
b) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;
c) al comma 5-bis dell’articolo 398:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l’abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»;
d) al comma 4-ter dell’articolo 498:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Art. 10.

Modifica all’articolo 342-ter del codice civile

1. All’articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: « sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 11.

Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori

1. Le forze dell’ordine, i presıdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Art. 12.

Numero verde

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunita e’ istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalita’ di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell’articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonche’ di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell’ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

Art. 12-bis.

Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.

Art. 12-ter.

Categorie dei dati da conservare di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all’evoluzione tecnologica che comportano diverse necessita’ di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o «libero non risponde» o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalita’ indicati nei commi 2 e 3.

2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.

3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobile, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. (Abrogato).

2. (Abrogato).

3. Per le finalita’ di cui all’articolo 12 e’ autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all’articolo 4, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze ha autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Cassazione civile, sez. I, sentenza 15.05.2009 n. 11291 Separazione, assegno divorzile, criteri di quantificazione (2009-06-22)

La Sezione I Civile

Fatto

Con sentenza n. 637 del 16.12.2004 – 26.02.2005, il Tribunale di Verona pronunciava la separazione personale dei coniugi P. E. G. e B. B., ricorrente, addebitandola alla G., cui affidava il figlio minore, nato il omissis, ed assegnava la casa coniugale; imponeva, inoltre, al B. di corrispondere alla moglie euro 1.500,00 mensili quale contributo per il minore, oltre al pagamento del 100% delle spese della retta scolastica presso la scuola privata e del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche e sportive), compensando per giusti motivi, le spese processuali.

Con sentenza del 20.06 – 19.07.2005, la Corte di appello di Venezia respingeva l’appello principale della G. e, in parziale accoglimento del gravame incidentale del B., compensava nella misura del 50% le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo la residua parte a carico della prima.

La Corte osservava e riteneva tra l’altro ed in sintesi:

a) quanto all’appello principale della G., che doveva essere confermata la statuizione di addebito della separazione personale all’appellante e, conseguentemente, escluso il suo diritto all’assegno di mantenimento, dal momento che:

1. le produzioni documentali e l’istruttoria svolta dimostravano che la medesima G. aveva intrattenuto una relazione extraconiugale, con modalità esteriori tali pure da arrecare danno al prestigio e, comunque, alla sensibilità del marito, come evidenziato dalla documentazione anche fotografica e cinematografica prodotta dal B. e confermata dai testi assunti

2. dalla corrispondenza inviata dalla moglie al marito emergeva che, dopo che questi aveva scoperto la sua relazione affettiva, ella gli aveva univocamente espresso la precisa volontà di non intendere, per sua autonoma scelta, proseguire oltre nella convivenza e tanto meno interrompere la relazione sentimentale, nel contempo spiegando al consorte che quella scelta era stata l’unica per lei, che ella non lo voleva più e che anche il suo denaro non la interessava

3. le prove emerse avevano permesso di accertare che il nuovo rapporto sentimentale della G. era iniziato prima della separazione personale dal marito e per converso di escludere che fossero stati gli asseriti pregressi – ma non comprovati – comportamenti del B., di maltrattamento o d’infedeltà, la causa che aveva determinato l’iniziativa della moglie, risoltasi nell’allontanamento dal coniuge.

b) quanto all’appello incidentale del B., che dovevano essere confermati l’entità del contributo di mantenimento del figlio minorenne della coppia, affidato alla madre, ed il concorso paterno nelle spese straordinarie, nella ritenuta misura, considerando le necessità del minore, il fatto che poteva godere appieno dell’abitazione familiare e che, data la situazione economica e la capacità professionale e reddituale di ciascuno dei genitori, la G., fruendo di introiti mensili non superiori ad euro 1.500,00, poteva e doveva anche dare un apporto economico ed il B. fare fronte alle spese straordinarie del figlio.

Avverso questa sentenza notificatale il 6.10.2005, la G. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 5.12.2005, fondato su tre articolati motivi ed illustrato da memoria. Il B. ha resistito con controricorso notificato il 5.01.2006.

Motivi della decisione

Con il ricorso la G. denunzia:

I. “Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa alcuni punti fondamentali della controversia ed in particolare

1.1 Sulla responsabilità delle parti circa la crisi coniugale.

Sostiene che la pronuncia di addebito a sé della separazione è affetta da vizi motivazionali e segnatamente da carenza di motivazione, dato

– che non trovano riscontri probatori oggettivi e certi la sua infedeltà e la relativa durata, sul punto essendo a suo parere insufficienti gli elementi meramente indiziari allegati in causa, dai quali nel periodo compreso tra il omissis ed il omissis, non emergerebbero che alcuni incontri amicali con l’altro uomo, dei quali solo due in casa del medesimo

– che dal contenuto della deposizione resa dal teste B. L. M. risultava che il loro rapporto di amicizia si era evoluto in relazione sentimentale solo dopo che la G. si era separata dal marito

– che in ogni caso si sarebbe trattato solo d’infedeltà episodica, inidonea a minare il rapporto coniugale

– che le risultanze istruttorie dimostravano, invece, i contegni infedeli e vessatori tenuti dal marito in suo danno, dei quali non si era tenuto immotivatamente conto.

1.2 Sulla negazione, in linea di principio, del diritto della ricorrente al mantenimento.

Sostiene che anche il diniego di assegno in suo favore è immotivato e pregiudica pure il figlio, visto che i suoi modesti introiti sono a mala pena sufficienti al proprio mantenimento minimale.

1.3 Sulla determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento e delle contribuzioni accessorie in favore del figlio.

Sottolineato pure che l’entità dell’assegno di mantenimento per il figlio è stata determinata dai giudici di merito in mensili euro 1.500 e non in euro 1.600, come citato nella sentenza impugnata, sostiene che in ordine a tale contributo la pronuncia è affetta da omessa e/o contraddittoria motivazione, dal momento che il suo reddito non le consente alcun apporto economico per il figlio né di concorrere nel 50% delle sue spese straordinarie, con ricadute pregiudizievoli per il minore, al quale non è in condizione di assicurare il pregresso tenore di vita, che tra lei ed il marito sussiste un clamoroso divario reddituale, non verificato eventualmente a mezzo di indagine patrimoniale e che non sono state apprezzate le risultanze istruttorie relative al pregresso elevato tenore di vita.

2. “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto

2.1 Con riferimento agli artt. 147,148 e 155 c.c., in relazione all’esiguità del contributo paterno ed all’omessa valutazione del proprio apporto personale.

2.2 Con riferimento agli artt. 151, 156 e 2697 c.c., relativamente ai presupposti per la separazione, all’addebito, al diniego di assegno in suo favore ed alla quantificazione del contributo per il figlio

3. Omessa pronuncia (ed omessa motivazione) su punti fondamentali della controversia”.

Si duole che la Corte non abbia esaminato o chiarito le ragioni che la avevano indotta a non conglobare le spese straordinarie nel contributo in denaro e, comunque a disattendere, le sue istanze istruttorie ribadite in appello (CTU sui redditi del marito e, ad abundantiam, accertamento fiscale per mezzo della G.d.F.).

Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che essendo connessi consentono esame unitario, sono fondati limitatamente alle censure concernenti la quantificazione del contributo imposto al B. per il mantenimento del figlio minorenne affidato alla madre.

Per tutti gli ulteriori e residui profili, relativi alla separazione, all’addebito ed al conseguente diniego di assegno di mantenimento in favore della G., le censure, si rivelano, invece, prive di pregio. In primo luogo, non risultando impugnato in appello il capo sentenza di primo grado relativo alla separazione, il giudicato (Cass. SU 200115279) che sul punto si è formato preclude l’esame della dedotta censura sui presupposti della statuizione.

Inoltre, in aderenza al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale (tra le altre, Cass. 200725618), i giudici di merito, con puntuali e logiche argomentazioni, avversate da inammissibili, generiche critiche e censure in fatto, hanno ineccepibilmente ritenuto dimostrata l’esistenza di contegni della G., tali da integrare la violazione da parte sua dell’obbligo coniugale di fedeltà e da costituire, date anche le modalità di conduzione, causa di addebito alla stessa della separazione dal coniuge (art. 143, comma secondo, e 151, comma secondo, c.p.c.), non senza pure rilevare che erano rimaste indimostrate le prospettate condotte reprensibili del B. nei confronti della moglie e verificare l’effettiva incidenza della violazione sulla compromissione dell’unione coniugale.

Poiché, poi, l’art. 156 cod. civ., che disciplina gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, prevede al primo comma, la possibilità per il giudice di stabilire il diritto all’assegno di mantenimento a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, irreprensibilmente alla G. è stato negato tale diritto in ragione e con il solo richiamo del dato normativo ostativo.

Invece, i giudici di merito hanno argomentato la quantificazione del contributo di mantenimento del figlio minorenne della coppia con ragioni che, seppur non affette da illogicità, di tal che non si verte in ipotesi di mancanza o di mera apparenza della motivazione, tuttavia risultano mute in ordine al modo di vivere della famiglia e, dunque, non sono aderenti al dettato normativo, che impone di determinare tale contribuzione considerando le esigenze della prole pure in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori (cfr. Cass. 200506197; 200709915).

In particolare, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, culturale, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l’età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell’art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. tra le altre, Cass. 200203974).

Tale conclusione assorbe il terzo motivo di ricorso.

Pertanto si deve cassare la sentenza impugnata relativamente ai profili di censura accolti, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 aprile 2009, n. 94 Legge regionale n. 17/2008, art. 5, comma 72. Regolamento per la gestione del Fondo per il recupero del castello di Colloredo di Monte Albano.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 21-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 16 del 22 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 30 dicembre 2008, n. 17, che
autorizza la nomina di un Commissario straordinario per l’attuazione
del piano di intervento di cui alla legge regionale n. 30 dicembre
1991, n. 66 per il recupero organico del castello di Colloredo di
Monte Albano, ed istituisce presso il tesoriere regionale, ai sensi
dell’art. 25 della legge regionale n. 8 agosto 2007, n. 21 un fondo
speciale da gestire in regime di mandato da parte del Commissario
straordinario per l’attuazione degli interventi di competenza
regionale di cui ai commi 67 e 68 dell’art. 5 della medesima legge
regionale n. 17/2008, denominato «Fondo per il recupero del castello
di Colloredo di Monte Albano» con gestione fuori bilancio,
affidandone la gestione al predetto Commissario straordinario con
modalita’ di gestione da stabilirsi con apposito regolamento;
Ravvisata l’opportunita’ di provvedere all’emanazione del
predetto Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale, recante «Regolamento per la gestione del fondo per il
recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano istituito
dall’art. 5, comma 72, della legge regionale n. 17/2008 (Legge
finanziaria 2009)»;
Visto l’art. 42 dello Statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2009, n.
719;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento per la gestione del fondo per il
recupero del castello di Colloredo di Monte Albano istituito
dall’art. 5, comma 72, della legge regionale n. 30 dicembre 2008, n.
17 (Legge finanziaria 2009)», nel testo allegato al presente decreto
quale parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-21&task=dettaglio&numgu=45&redaz=009R0474&tmstp=1259051002458