REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 dicembre 2008, n. 69 Modifica del regolamento di esecuzione sull’ordinamento del commercio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 27 gennaio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4399 del 24 novembre 2008; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. La lettera c) del comma 1 dell’art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’ cosi’ sostituita: «c) miglioramento del servizio da rendere agli utenti, da attuarsi prevedendo tipologie strutturali degli impianti, adeguati alle esigenze dell’utenza;». 2. La lettera f) del comma 1 dell’art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’ abrogato. 3. La lettera b) del comma 2 dell’art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’ cosi’ sostituito: «b) analisi critica delle disfunzioni e degli squilibri emergenti e formulazione di indicazioni operative per la razionalizzazione della rete attraverso operazioni di trasferimento, ristrutturazione e chiusura di impianti;».

Art. 2
1. Il comma 1dell’art. 20 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’ cosi’
sostituito:
«1. Per impianto di distribuzione di carburanti si intende un
complesso unitario costituito da uno o piu’ apparecchi di erogazione
di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature e
accessori, nonche’ da almeno un locale ufficio, da un deposito e da
un locale per i servizi igienici. I distributori di carburante ad uso
privato interno e quelli situati in localita’ montane o isolate e
funzionanti esclusivamente con apparecchiatura self-service a
pagamento anticipato (pre-payment), non necessitano di locali
ufficio, deposito e servizi igienici.».
2. Il comma 2 dell’art. 20 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’
cosi’ sostituito:
«2. La domanda di autorizzazione all’installazione e al
trasferimento e alla modifica di impianti, deve essere presentata
assieme ad un’autocertificazione corredata della documentazione
prescritta e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro
tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato,
iscritto al relativo albo professionale o abilitato ai sensi delle
specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione europea,
attestanti il rispetto delle prescrizioni, delle disposizioni e degli
indirizzi di cui all’art. 16, comma 2, della legge.».
3. Il comma 4 dell’art. 20 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’
cosi’ sostituito:
«4. L’autorizzazione all’esercizio degli impianti di
distribuzione di carburanti, con esclusione di quelli privati
interni, consente di porre in vendita in locali attrezzati e nel
rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, tutti i prodotti
indicati nella tabella speciale riservata ad essi. Consente inoltre
gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei
veicoli a motore di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. La
superficie di vendita non puo’ essere superiore a quella delle
piccole strutture di vendita di cui all’art. 4 della legge.».
4. Il comma 5-bis dell’art. 20 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’
abrogato.

Art. 3 1. Il comma 1 dell’art. 20-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’ cosi’ sostituito: «1. Per garantire l’ampliamento della rete distributiva del gas metano, tutti i nuovi impianti da realizzarsi in zone servite dalla rete di gas metano, anche a seguito di trasferimento, devono prevedere l’erogazione del gas metano. Qualora la zona non sia servita dalla rete di gas metano, l’impianto deve prevedere l’erogazione del gas di petrolio liquefatto (GPL) o di altri prodotti a basso impatto ambientale. L’installazione di distributori per l’erogazione del gas metano, ovvero del gas di petrolio liquefatto (GPL) e di altri carburanti a basso impatto ambientale costituisce criterio di priorita’, in caso di domande concorrenti, per la realizzazione di nuovi impianti in localita’ montane o isolate. L’obbligo di installazione del gas metano o del gas di petrolio liquefatto non sussiste nel caso di impianti aventi funzione di pubblica utilita’ o comunque realizzati in comuni montani o nelle localita’ isolate privi o carenti di impianti di distribuzione di carburante. Le disposizioni di cui sopra hanno carattere transitorio e trovano applicazione per un periodo di tre anni dalla data della loro entrata in vigore, salvo proroga da parte della Giunta provinciale.».

Art. 4
1. La lettera f) del comma 1 dell’art. 22 del decreto del
Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e
successive modifiche, e’ abrogato.

Art. 5 1. Le domande di autorizzazione all’installazione e al trasferimento e alla modifica di impianti presentate prima della data di entrata del presente regolamento, sono esaminate e decise sulla base delle previdenti disposizioni. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 1° dicembre 2008 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2009, registro n. 1, foglio n. 1 (Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0140&tmstp=1258100416680

LEGGE 13 ottobre 2009, n. 161

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunita’ europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 265 del 13-11-2009

testo in vigore dal: 14-11-2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P r o m u l g a la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunita’ europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita’ a quanto disposto dall’articolo 18, paragrafo 1,
dell’Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 13 ottobre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2541):
Presentato dal Ministro degli affari esteri on. Franco Frattini.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in
sede referente, il 13 luglio 2009 con pareri delle commissioni I, IV,
V, VII, IX, X, e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 15 luglio 2009 ed il 28 luglio
2009.
Esaminato in aula ed approvato il 29 luglio 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1738):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in
sede referente, il 31 luglio 2009 con pareri delle commissioni 1ª,
4ª, 5ª , 7ª , 8ª, 10ª e 14ª.
Esaminato dalla commissione 3ª il 16 settembre 2009 ed il 23
settembre 2009.
Esaminato in aula ed approvato il 23 settembre 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-13&task=dettaglio&numgu=265&redaz=009G0160&tmstp=1258452371736

Regolamento (CE) n. 1075/09 della Commissione, del 9/11/09,recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero,fissati dal regolamento (CE) n. 877/09,per la campagna 2009/10

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

10.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 292/3

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli
scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi
terzi ( 2 ), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, secondo
comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali
applicabili all’importazione di zucchero bianco, di
zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna
2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n.
877/2009 della Commissione ( 3 ). Tali prezzi e dazi
sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n.
1068/2009 della Commissione ( 4 ).
(2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione
risulta necessario modificare gli importi in vigore,
in conformità delle norme e delle modalità previste dal
regolamento (CE) n. 951/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all’importazione
dei prodotti contemplati dall’articolo 36 del regolamento
(CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n.
877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano
nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:292:0003:0004:IT:PDF

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

Sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 304/4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.11.2009

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina
di bilancio e la sana gestione finanziaria ( 1 ), in particolare
il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione ( 2 ), in particolare
l’articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare
ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze
delle rilevanti trasformazioni strutturali del commercio
mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato
del lavoro.
(2) L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente
di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo
massimo di 500 milioni di EUR.
(3) La Germania ha presentato una richiesta di mobilitazione
del FEG in relazione ai licenziamenti effettuati da Nokia
GmbH il 6 febbraio 2009. Tale richiesta è conforme ai
requisiti per la determinazione dei contributi finanziari
stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n.
1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare
un importo pari a 5 553 850 EUR.
(4) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG
per fornire un contributo finanziario in relazione alla
richiesta presentata dalla Germania,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito
per l’esercizio 2009, una somma pari a 5 553 850 EUR in
stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito
del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0004:0004:IT:PDF