Regolamento (CE) n. 1117/2009 della Commissione, del 20 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

21.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 307/1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti
(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007
nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei
risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay
round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione
dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti
e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo
regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato
del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale
21.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 307/1

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:307:0001:0002:IT:PDF

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 aprile 2009, n. 101

Modifiche al regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio pari opportunita’ e per la valutazione della congruita’ sui contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2007, n. 277.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n.16 del 22 aprile 2009) IL PRESIDENTE Premesso che con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580 e’ stato istituito il Servizio pari opportunita’ e politiche giovanili, nel quale sono confluite competenze gia’ del Servizio pari opportunita’ e del Servizio attivita’ ricreative, sportive e politiche giovanili (oggi Servizio attivita’ ricreative e sportive); Atteso che con proprio decreto 27 agosto 2008, n. 0217/Pres. le competenze in materia di pari opportunita’ e politiche giovanili sono state delegate all’Assessore regionale al lavoro, universita’ e ricerca e che conseguentemente il Servizio pari opportunita’ e politiche giovanili e’ stato incardinato nella Direzione centrale lavoro, universita’ e ricerca, dalla quale dipende gerarchicamente e funzionalmente; Visto l’art. 15, comma 5-bis, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e successive modifiche, che autorizza l’Amministrazione regionale a sostenere spese per la realizzazione diretta di iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani; Visto l’art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006 – 2008 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche, in base al quale l’Amministrazione regionale realizza proprie iniziative per attuare politiche di pari opportunita’ tra donna e uomo; Visto l’art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizione collegate alla legge finanziaria 2003) esuccessive modifiche, recante disposizioni’ in merito all’acquisto di beni e servizi; Visti l’art. 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette per finalita’ istituzionali) e successive modifiche, che autorizza l’Amministrazione regionale a sostenere spese dirette, l’art. 184 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994) e l’art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) che prevedono tipologie di spesa analoghe; Richiamato il regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio Pari Opportunita’ e per la valutazione della congruita’ sui contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo, emanato con proprio decreto 10 settembre 2007, n. 0277/Pres.; Considerato che appare opportuno, oltre che necessario, estendere l’applicazione di detto regolamento a tutte le attivita’ del neo costituito Servizio pari opportunita’ e politiche giovanili, provvedendo contestualmente a una revisione approfondita dell’articolato, con l’inserimento di norme adeguate al fine di consentire una piu’ agile gestione per l’acquisizione in economia di beni e servizi, fermi restando i principi della vigente normativa in materia, con specifico riferimento ai limiti di valore e alle procedure poste a salvaguardia di un corretto rapporto tra pubblica amministrazione e soggetti fornitori; Preso atto che appare necessario procedere anche a delle modificazioni formali per adeguare il testo del regolamento alle necessita’ del neo istituito Servizio; Visto lo schema di regolamento predisposto dalla Direzione centrale lavoro, universita’ e ricerca – Servizio pari opportunita’ e politiche giovanili; Ritenuto di poter procedere all’approvazione del regolamento di cui si tratta, nella considerazione che corrisponde alle esigenze operative del Servizio pari opportunita’ e politiche giovanili e ai principi della normativa di settore; Richiamata la legge di contabilita’ regionale 8 agosto 2007, n. 21; Visto l’art. 42 dello Statuto d’autonomia; Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli – Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di autonomia); Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2009 n. 776; Decreta: 1. E’ emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento recante «Modifiche al regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio Pari opportunita’ e per la valutazione della congruita’ sui contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2007, n. 277», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0477&tmstp=1259566637267

Decisione della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

2.12.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315/11

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari
per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono
introdotti nella Comunità e che modifica le direttive
89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ( 1 ), in particolare
l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, ultima frase,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997,
che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari
per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono
introdotti nella Comunità ( 2 ), in particolare l’articolo 6,
paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2009/821/CE della Commissione, del
28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti
d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalitÃ
relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della
Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema
TRACES ( 3 ), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri
riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e
97/78/CE. Detto elenco figura nell’allegato I di tale decisione.
(2) L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV), servizio ispettivo
della Commissione, ha effettuato un controllo presso il
posto d’ispezione frontaliero all’aeroporto di Copenaghen
(Danimarca): il suo esito è stato soddisfacente. In relazione
al citato posto d’ispezione frontaliero è pertanto
opportuno inserire un centro d’ispezione aggiuntivo
nell’elenco di cui all’allegato I della decisione
2009/821/CE.
(3) In seguito alle comunicazioni trasmesse dalla Danimarca,
dalla Francia, dall’Italia e dal Portogallo, nell’elenco dei
posti d’ispezione frontalieri dei suddetti Stati membri di
cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE occorre
aggiungere determinate categorie di animali o prodotti
di origine animale che possono essere controllati presso
alcuni posti d’ispezione frontalieri già riconosciuti a
norma della citata decisione.
(4) Sulla base dei risultati delle ispezioni dell’UAV, in forza
della decisione 2009/821/CE e in seguito alle comunicazioni
trasmesse dalla Francia, dall’Irlanda e dall’Italia,
dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri dei suddetti
Stati membri di cui all’allegato I della decisione
2009/821/CE vanno soppresse determinate categorie di
animali e prodotti di origine animale che possono essere
controllati presso alcuni posti d’ispezione frontalieri giÃ
riconosciuti a norma della citata decisione.
(5) In seguito a una comunicazione trasmessa dalla Lettonia,
va modificato l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di
tale paese per tener conto della sospensione di uno dei
suoi posti d’ispezione frontalieri.
(6) Sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Belgio, dalla
Germania e dalla Francia, occorre sopprimere dall’elenco
dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della
decisione 2009/821/CE alcuni posti d’ispezione frontalieri
di tali Stati membri.
(7) In seguito a una comunicazione trasmessa dall’Italia, va
modificato l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale
Stato membro per tener conto della modifica della denominazione
di uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri.
(8) Inoltre il Belgio ha comunicato la chiusura della struttura
OCHZ presso il posto d’ispezione frontaliero di Zeebrugge
e l’istituzione di una nuova struttura per i controlli.
(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione
2009/821/CE.
(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0011:0014:IT:PDF

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2009

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi il 4 settembre 2009 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 5-12-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 ottobre 2009, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione alle eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi il 4 settembre 2009;
Considerato che i medesimi eventi hanno causato la perdita di una
vita umana, l’esondazione di corsi d’acqua, allagamenti, fenomeni
franosi, danni alle infrastrutture e ad edifici pubblici e privati,
nonche’ una situazione di grave compromissione delle attivita’
produttive e turistiche;
Vista la necessita’ di procedere alla realizzazione, in termini di
somma urgenza, di tutte le iniziative finalizzate alla rimozione
delle situazioni di pericolo ed al ritorno alle normali condizioni di
vita;
Ravvisata la necessita’ di disporre l’attuazione dei primi
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare le situazioni di
criticita’ in atto mediante il compimento di una serie di iniziative
volte ad assicurare il primo soccorso alle popolazioni colpite
nonche’ la messa in sicurezza dei territori e delle strutture
interessati dagli eventi in questione, anche propedeutiche
all’emanazione di successive ordinanze di protezione civile;
Visto altresi’ il permanere dello stato di emergenza determinato
dai precedenti eventi calamitosi che hanno interessato tutto il
territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, di cui alle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309/2003, n.
3339/2004, n. 3405/2005, n. 3495/2006, n. 3610/2007, n. 3709/2008 e
n. 3734/2009 e successive modificazioni;
Acquisita l’intesa della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. L’assessore alla protezione civile della regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia e’ nominato Commissario delegato per il
superamento dell’emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.
2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati
indifferibili, urgenti e di pubblica utilita’.
3. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni
danneggiati dagli eventi calamitosi di cui in premessa, provvede
all’accertamento dei danni, a rimuovere le situazioni di pericolo,
all’adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a
fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi citati in
premessa, anche avvalendosi di soggetti attuatori.
4. Il Commissario delegato, sulla base delle risorse disponibili,
anche per piani stralcio, provvede in particolare:
a) all’erogazione di contributi per la ripresa delle attivita’
produttive e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle
popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo
modalita’ attuative fissate con provvedimenti del Commissario
delegato stesso;
b) agli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza,
avvalendosi, per il tramite della Protezione civile della Regione,
degli Enti territoriali e non territoriali, delle amministrazioni
periferiche dello Stato, nonche’ di uno o piu’ soggetti cui affidare
specifici settori di intervento, ovvero, in qualita’ di soggetti
attuatori, dei comuni interessati dai predetti eventi calamitosi, i
quali agiscono, per quanto concerne l’attivita’ di gestione, sulla
base di specifiche direttive impartite dal medesimo Commissario
delegato;
c) alla individuazione ed esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonche’ al
ripristino delle infrastrutture e dei beni pubblici e privati
distrutti e danneggiati;
d) all’espletamento, in via generale, di tutte le altre
iniziative comunque necessarie al superamento del contesto
emergenziale in rassegna.

Art. 2

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza il Commissario delegato provvede all’approvazione dei
progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, per gli
interventi di rispettiva competenza; per i soggetti attuatori,
l’approvazione dei progetti avviene tramite conferenza dei servizi,
convocata dallo stesso Commissario delegato.
2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a
maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di
un’amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non
dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera
prescindendo dalla sua presenza, e dall’adeguatezza dei poteri di
rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in
sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena
di inammissibilita’, le specifiche indicazioni progettuali necessarie
al fine dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da
un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico
territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della
salute dei cittadini, la determinazione e’ subordinata, in deroga
all’art. 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche e integrazioni, all’assenso del Ministro
competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta e,
qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di
servizi di cui al comma 1, in deroga all’art. 17, comma 24 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle
amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e,
qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessita’
di varianti urbanistiche, per l’adozione delle stesse si prescinde
dalla notifica ai proprietari dei terreni interessati dal vincolo
preordinato all’esproprio; i tempi previsti dalla normativa vigente
per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a
dieci giorni. Dell’avvenuta adozione della variante e’ data
comunicazione agli interessati a cura del comune.
5. Per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi
di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, o i soggetti
attuatori, provvedono, una volta emesso il decreto di occupazione
d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione
dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso
dei suoli.
Art. 3

1. Per gli adempimenti di propria competenza, il Commissario
delegato si avvale della Protezione civile della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia, della collaborazione degli enti territoriali e
non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, che
opereranno sulla base di specifiche direttive emanate dal Commissario
delegato medesimo.
2. Gli enti e le societa’ erogatori di servizi pubblici, nonche’
quelli gestori di infrastrutture destinate al pubblico servizio
provvedono a porre in essere, con fondi propri, nella qualita’ di
soggetti attuatori del commissario delegato, sulla base delle
procedure e delle deroghe di cui alla presente ordinanza, individuate
specificamente dal commissario medesimo, la riparazione dei danni
causati dall’evento calamitoso, la rimozione del pericolo e la
prevenzione dei rischi.
3. Per la durata dello stato d’emergenza, al fine di garantire il
necessario supporto giuridico e amministrativo alle attivita’ da
porre in essere per il superamento dell’emergenza, il Commissario
delegato si avvale della Commissione tecnico-consultiva istituita ai
sensi dell’art. 1, comma 9 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3339 del 20 febbraio 2004, cosi’ come
modificata dall’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3696 del 4 agosto 2008, che opera anche con
riferimento ai contesti emergenziali di cui alle ordinanze n.
3405/2005 e n. 3495/2006, n. 3610/2007, n. 3709/2008 e n. 3734/2009 e
successive modificazioni, e fino al termine dei relativi stati
d’emergenza.

Art. 4

1. Relativamente alle emergenze in atto di cui alla presente
ordinanza e di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3309/2003,
n. 3405/2005 e n. 3495/2006, n. 3610/2007, n. 3709/2008 e n.
3734/2009 e successive modificazioni, al fine soddisfare con la
massima urgenza le straordinarie esigenze di messa in sicurezza del
territorio, mediante la realizzazione delle relative opere di
ripristino e degli interventi di prevenzione del rischio
idrogeologico, nonche’ al fine di rafforzare il Centro Funzionale di
cui alla legge n. 267/1998, il Commissario delegato si avvale del
personale in servizio presso la Protezione civile della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia anche ai sensi delle sopra citate
ordinanze di protezione civile.
2. Gli oneri conseguenti all’applicazione del comma 1, nel limite
massimo dell’1,5%, sono posti a carico delle risorse di cui all’art.
7; l’eventuale eccedenza sara’ posta a carico del Fondo regionale per
la Protezione civile, di cui all’art. 33 della legge regionale del
Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64.
3. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1 il Commissario
delegato, in relazione alle situazioni di criticita’ di cui alla
presente ordinanza, puo’ autorizzare il personale della protezione
civile della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia impiegato ad
effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di
70 ore mensili pro capite, oltre i limiti previsti dalla vigente
legislazione, con oneri a carico delle risorse di cui all’art. 7.
4. Fino alla scadenza degli stati emergenziali di cui alla presente
ordinanza di protezione civile ed alle citate ordinanze n. 3309/2003,
n. 3405/2005, n. 3495/2006, n. 3610/2007, n. 3709/2008 e n. 3734/2009
relative agli interventi di messa in sicurezza del territorio della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, effettuati dal personale
della Protezione civile della Regione, il Commissario delegato
autorizza tutto il personale in servizio presso la medesima
Protezione civile della Regione a fruire delle ferie e delle
festivita’ soppresse e di permessi maturati e non utilizzati, fino al
31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui gli stessi sono
maturati, anche in deroga agli articoli 13, primo comma, lett. a) e
19 del Contratto collettivo integrativo 1998/2001 – area non
dirigenziale – contratto stralcio, nonche’ all’art. 5 del Contratto
collettivo regionale di lavoro, Area della Dirigenza del personale
regionale del comparto unico per il quadriennio normativo 1998-2001.

Art. 5

1. In considerazione dei ripetuti eventi calamitosi che hanno
colpito il territorio regionale negli ultimi anni, di cui alla
presente ordinanza ed alle OPCM n. 3309/2003, n. 3339/2004, n.
3405/2005, n. 3495/2006, n. 3610/2007, n. 3709/2008 e n. 3734/2009,
per il rafforzamento della gestione coordinata e coesa delle
emergenze di protezione civile, nonche’ al fine di elevare il livello
di tutela della pubblica incolumita’ nel territorio regionale, la
protezione civile, in deroga alla vigente normativa statale e
regionale, anche in merito al pagamento dei diritti e contributi di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, realizza le
dorsali di connessione radio digitali a larga banda e le reti radio
digitali multiaccesso TETRA e a larga banda WIMAX di Protezione
civile, e ogni qualsiasi rete radio per finalita’ di protezione
civile anche per il collegamento della Sala Operativa regionale e
Centro Funzionale di Protezione civile di Palmanova con i Comuni
della Regione e con le Centrali operative Statali e del Soccorso
presenti in Regione. Le reti, come sopra costituite, saranno
opportunamente integrate con le necessita’ operative della Rete
nazionale di dorsale di protezione civile e le relative reti locali
regionali.
2. L’Assessore regionale alla protezione civile, in qualita’ di
Commissario delegato, provvede anche alla realizzazione degli
interventi e delle opere infrastrutturali atti ad implementare nel
piu’ breve tempo possibile la funzionalita’ della Sala operativa
regionale e del Centro operativo di protezione civile di Palmanova
ovvero del sistema regionale integrato di protezione civile, di cui
alla legge n. 225/92 ed alla legge regionale n. 64/86, nonche’ del
Centro funzionale di protezione civile di cui alla legge n. 267/98, a
maggior tutela dell’incolumita’ della popolazione regionale ed a
salvaguardia dell’integrita’ del territorio e dei beni rispetto al
verificarsi di eventi calamitosi, ovvero al rischio degli stessi; a
tale fine, il decreto di approvazione dei progetti definitivi o
esecutivi degli interventi e delle opere infrastrutturali costituisce
dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza e indifferibilita’ degli
stessi, variante agli strumenti urbanistici comunali, nonche’
approvazione del vincolo preordinato all’esproprio per l’attivazione
delle procedure espropriative.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo, la protezione civile si avvale delle risorse finanziarie
all’uopo disponibili ai sensi delle ordinanze di protezione civile n.
3309/03, n. 3339/04, n. 3405/05, n. 3495/05, n. 3610/07, n. 3709/2008
e n. 3734/2009 e successive modificazioni, nonche’ delle risorse
all’uopo disponibili nell’ambito del Fondo regionale per la
protezione civile di cui all’art. 33 della legge regionale n. 64/86 e
degli stanziamenti di pertinenza della Protezione civile della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge n.
388/2000.

Art. 6

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente
ordinanza il Commissario delegato e’ autorizzato, ove ritenuto
indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, alle
seguenti disposizioni normative:
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14-bis, 14-ter,
14-quater, 16, 17 e 20;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 79, 81, 98,
99 e 151;
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
legge 11 febbraio 1992, n. 157;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e
successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20 e 21;
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 146
e 159;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
e integrazioni, articoli 6, 69, 100, 101, 105, 106, 107, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 177, 178, 181, 182, 183, 185, 186, 187,
188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253,
255 comma 1 e 266;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 33,
37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114,
118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133,
141, 143, 144, 153, 182, 240, 241, 242, 243;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
1° aprile 1998, n. 148;
decreto del Ministro per le politiche agricole 17 aprile 1998;
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
3 agosto 2005;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n.
30;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n.
43;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 giugno 1993, n.
35, art. 6;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996,
n. 42, art. 69;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1997, n.
21;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 marzo 2000, n. 7,
e successive modifiche, articoli 13, 14, 15, 22, 22-bis, 22-terties,
22-quater, 22-quinquies, 22-sexies, 23, 24, 30, 32;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n.
14, e successive modificazioni, articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 67, 68,
70, nonche’ delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres, per le parti strettamente
collegate;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n.
16;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n.
26;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n.
28;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n.
11;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 2007, n.
9;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n.
5;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6;
contratto collettivo di lavoro – quadriennio giuridico 1998 -2001
– area non dirigenziale – art. 12;
contratto collettivo regionale di lavoro del personale del
comparto unico – non dirigenti – quadriennio normativo (II fase)
2002-2005 biennio economico 2004-2005;
contratto collettivo regionale di lavoro del personale del
comparto unico – non dirigenti – quadriennio normativo 2006-2009
biennio economico 2006-2007;
decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n.
1/pres.;
decreto del presidente della giunta regionale 8 luglio 1996, n.
245/pres.

Art. 7

1. Per la realizzazione delle opere finalizzate alla messa in
sicurezza del territorio nella Val Canale e Canal del Ferro, si
provvede inizialmente con le risorse all’uopo stanziate a valere sul
Fondo regionale per la protezione civile di cui all’art. 33 della
legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e a carico del Fondo della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ove
sara’ opportunamente integrato dal Ministero dell’economia e delle
finanze per la copertura degli oneri di cui alla presente ordinanza
di protezione civile, nonche’ mediante l’utilizzo delle economie
rivenienti ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3309/03,
n. 3339/04.
2. Le risorse del Fondo della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 confluiranno nel Fondo
regionale per la protezione civile di cui all’art. 33 della legge
regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
3. Per il perseguimento delle finalita’ di messa in sicurezza del
territorio, negli ambiti territoriali in cui siano gia’ in corso
interventi connessi a precedenti emergenze, o comunque funzionalmente
correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario
delegato puo’ procedere all’unificazione complessiva delle attivita’,
per la cui attuazione coordinata sono autorizzate, ove necessario, le
deroghe alla normativa indicata all’art. 6, all’uopo utilizzando le
risorse disponibili.
4. Il Commissario delegato, d’intesa con la Regione, per la
realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente
ordinanza e’ autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su
future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili
sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni
normative regionali, nonche’ ulteriori e diverse fonti di
finanziamento regionali, comunitarie e statali.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=284&redaz=09A14536&tmstp=1260201007985