REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 27 luglio 2009, n. 12 Revisione dello statuto della Regione Emilia-Romagna «Riduzione del numero dei componenti l’assemblea legislativa».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 17 del 24-4-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 130 del 27 luglio 2009)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Ha approvato

Nessuna richiesta di referendum e’ stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modifica all’art. 29

1. L’art. 29, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2005, n.
13, Statuto della Regione Emilia-Romagna, e’ sostituito dal seguente:
«2. L’Assemblea e’ composta da cinquanta componenti, compreso
il Presidente della Giunta regionale.».
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 luglio 2009

ERRANI

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2009 Nomina del dott. Nando Pasquali a Commissario straordinario del Governo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 112 del 15-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, ed in particolare l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come sostituito dall’art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, che prevede l’individuazione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia, nonche’, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, degli interventi relativi alla produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari; Visto, in particolare, l’art. 4, comma 2, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che prevede che, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, uno o piu’ Commissari straordinari del Governo ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’atto di intesa rilasciato dalla regione Campania in data 5 novembre 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, d’intesa con la regione Campania, con la quale sono stati individuati gli interventi urgenti relativi alla produzione di energia elettrica nell’isola di Capri (Napoli), da realizzare ai sensi dell’art. 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78; Visto l’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che, per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e’ necessario definire gli ambiti di competenza e responsabilita’ propri dell’organo chiamato ad assolvere agli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi stessi, nonche’ assicurare all’organo straordinario medesimo il supporto per l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, sulla base della cooperazione delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati alla realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento, con conseguenti sinergie funzionali nelle procedure incardinate presso tale organo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, d’intesa con la regione Campania, con la quale il dott. Nando Pasquali e’ nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti per la produzione di energia elettrica nell’isola di Capri (Napoli); Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 Nomina del Commissario straordinario 1. Il dott. Nando Pasquali e’ nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti relativi alla produzione di energia elettrica nell’isola di Capri (Napoli), di cui all’art. 2, come da deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009, adottata ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 2 Individuazione degli interventi 1. Ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009, adottata su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, d’intesa con la regione Campania, vengono individuate le opere di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, comune di Capri (Napoli), come interventi relativi alla produzione di energia elettrica per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere realizzati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 3 Supporto al Commissario straordinario 1. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario puo’ avvalersi: a) delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle facenti capo al Ministro per la semplificazione normativa, in particolare per le funzioni di indirizzo, impulso, controllo e vigilanza; b) delle strutture del Ministero dello sviluppo economico; c) delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento al Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale; d) delle strutture del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; e) delle strutture delle altre amministrazioni pubbliche volta per volta competenti; f) delle strutture del concessionario del pubblico servizio di trasmissione dell’energia elettrica; g) delle strutture del Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A.; h) delle strutture del soggetto titolare dell’impianto, SIPPIC S.p.A. 2. Il Commissario straordinario puo’ demandare il compimento di alcuni atti di sua competenza a componenti delle strutture sopra indicate, previa indicazione dei criteri, limiti e modalita’ di adozione degli atti in questione; puo’, altresi’, individuare, per lo svolgimento di specifiche attivita’, tecnici esterni, di comprovata esperienza e professionalita’, i cui compensi sono a carico dei soggetti indicati al comma precedente nell’ambito delle risorse esistenti. 3. Con riferimento agli atti, provvedimenti e attivita’ per i quali non siano decorsi i termini previsti dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il Commissario straordinario esercita esclusivamente attivita’ di vigilanza. 4. Al Commissario straordinario puo’ essere attribuito un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, nell’ambito delle risorse esistenti, previa convenzione tra i soggetti di cui al comma 1 per la ripartizione degli oneri derivanti dal presente provvedimento. 5. Le modalita’ di copertura dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 2 sono definite attraverso una convenzione stipulata tra i soggetti di cui alle lettere g) ed h) del comma 1, sulla base di uno schema predisposto dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 4

Funzioni di controllo e vigilanza
da parte dei Ministri competenti

1. I Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
per la semplificazione normativa, di seguito indicati come «Ministri
vigilanti», svolgono funzioni di controllo e di vigilanza
sull’attivita’ del Commissario straordinario, anche con riferimento
alle attivita’ di cui al presente articolo.
2. Il Commissario straordinario trasmette ai Ministri vigilanti un
crono-programma delle attivita’ relative agli interventi oggetto del
presente provvedimento e riferisce sullo stato di avanzamento degli
stessi con cadenza almeno mensile, salvo specifiche richieste in
relazione ai tempi e alle modalita’ di svolgimento dei suoi compiti.
3. Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, i Ministri
vigilanti esercitano poteri di indirizzo e di impulso nei confronti
del Commissario straordinario, nonche’, ove necessario, poteri anche
sostitutivi di coordinamento delle amministrazioni pubbliche
coinvolte nei procedimenti di autorizzazione relativi agli interventi
oggetto del presente provvedimento.
4. I Ministri vigilanti possono proporre la revoca del Commissario
straordinario in caso di gravi inadempienze nello svolgimento dei
suoi compiti, in particolare in relazione alle finalita’ di
semplificazione e accelerazione di cui all’art. 4 del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 5 Termine dell’attivita’ del Commissario straordinario 1. Il mandato del Commissario straordinario, in relazione agli interventi oggetto del presente provvedimento, ha durata sino al 31 dicembre 2010. 2. Tale durata potra’ essere prorogata su istanza del Commissario straordinario per gravi motivi, preventivamente valutati dai Ministri vigilanti, e comunque per cause non imputabili al Commissario stesso. Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, comunicato al Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi’ 20 novembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dello sviluppo economico Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 1, foglio n. 195

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-15&task=dettaglio&numgu=112&redaz=10A05715&tmstp=1274340203204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Pennabilli e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 106 del 8-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di
Pennabilli (Rimini);
Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati
contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da dieci
consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non
puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei
servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Pennabilli (Rimini), e’ sciolto.

Art. 2 La dottoressa Giovanna Longhi e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 27 aprile 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2010 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3877).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 117 del 21-5-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010 e n. 3870 del 21 aprile 2010; Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto l’art. 6, comma 2, lettere a) e b) del sopra citato decreto-legge, nonche’ gli articoli 151, comma 7 e 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; Visto il decreto del Ministro dell’interno 17 dicembre 2009 recante: «Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 degli enti locali; Considerato che, in conseguenza delle gravose attivita’ amministrative in cui e’ stata impegnata la provincia dell’Aquila per fronteggiare l’emergenza, si rende necessario prorogare di sessanta giorni, il termine per l’approvazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2009; Viste le note del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno e della provincia dell’Aquila del 21 aprile 2010; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile; Viste le note della Prefettura di Ascoli Piceno del 24 febbraio e del 2 marzo 2010; Viste le note del vice commissario delegato – Sindaco del Comune dell’Aquila del 19 e 21 aprile 2010; Vista la nota del gabinetto del Ministro dell’interno del 29 marzo 2010; Vista la nota dell’Ufficio legislativo del Ministero della difesa del 22 aprile 2010; Viste le note dell’Ufficio legislativo- economia del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 e del 30 aprile 2010; Vista la nota dell’Agenzia del territorio del 6 maggio 2010; D’intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, venga richiesto il subentro dello Stato nel debito residuo derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobile adibito ad abitazione principale distrutto ed il prezzo di cessione dell’immobile stabilito dall’Agenzia del territorio risulti superiore al finanziamento residuo, la relativa eccedenza sara’ versata al soggetto debitore non moroso che ha richiesto il subentro dello Stato nel finanziamento preesistente, a titolo di corrispettivo della cessione dell’immobile.

Art. 2 1. In ragione delle particolari problematiche connesse con l’esigenza di evitare ogni soluzione di continuita’ nelle attivita’ di soccorso ed assistenza alla popolazione e di ricostruzione degli immobili colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in cui e’ impegnata la provincia dell’Aquila, la stessa e’ autorizzata, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 151, comma 7 e 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto del Ministro dell’interno 17 dicembre 2009, a differire, al 30 giugno 2010, la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione relativo all’anno 2009. La provincia dell’Aquila puo’ procedere al riequilibrio dell’eventuale disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2009 con la procedura di cui all’art. 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 3 1. All’art. 7, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009, le parole: «euro 8.410,06» sono sostituite dalle seguenti: «euro 11.160,16».

Art. 4 1. In ragione della prosecuzione delle attivita’ di ricostruzione nei territori di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i contratti di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2010, nel limite delle risorse destinate per l’anno 2010 all’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta da parte del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5 1. Il Ministero della difesa e’ autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 2010 l’impiego di personale gia’ destinato, ai sensi dell’art. 16 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, nel limite di 350 unita’, alla vigilanza ed alla protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all’art. 1 della medesima ordinanza n. 3754 del 2009. 2. Nel costo degli interventi di cui al comma 1, stimato in euro 2.109.492, sono comprese le spese di funzionamento dei mezzi, per l’utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n, 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 6 1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa a carico del Fondo per la protezione civile, in deroga all’art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all’art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i compensi da attribuire, anche in deroga all’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le attivita’ di responsabile unico del procedimento, di redazione dei progetti, di direzione dei lavori, di collaudo, di coordinamento della sicurezza, di collaborazione con tali figure e per le attivita’ espletate a supporto delle attivita’ predette dal personale dell’Ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell’art. 6 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3771, relativamente agli interventi alloggiativi ed infrastrutturali conseguenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009 sono determinati in via forfettaria, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, in misura ridotta entro il limite complessivo dello 0,5 per cento dell’importo totale dei lavori, stabilito dall’art. 61, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, intendendosi conseguentemente abrogati l’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009 e l’art. 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843 del 19 gennaio 2010.

Art. 7 1. Al fine di una piu’ corretta risoluzione delle problematiche tecnico-scientifiche relative alla ricostruzione, in particolare dei centri storici, la struttura tecnica di missione si avvale del supporto tecnico-scientifico del Consorzio interuniversitario ReLUIS. Tale attivita’ e’ ricompresa nell’ambito delle convenzioni gia’ sottoscritte e delle disponibilita’ massime allo scopo gia’ finalizzate.

Art. 8

1. Con riferimento alle determinazioni dei compenti enti locali per
assicurare nella fase dell’emergenza la migliore sistemazione
alloggiativa alla popolazione rimasta priva di abitazione a causa del
sisma del 6 aprile 2009 mediante la consegna di moduli abitativi
provvisori (MAP), l’uso dei citati moduli continua ad essere
autorizzato anche nelle more del completamento delle ordinarie
procedure per il rilascio del certificato di collaudo e di
agibilita’, nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza ed
igienico-sanitari anche in deroga al decreto del Ministro della
sanita’ 5 luglio 1975.

Art. 9 1. Dopo il comma 1 dell’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 e’ aggiunto il seguente comma: «2. Il rimborso di cui al comma 1 e’ riconosciuto anche ai soggetti debitamente autorizzati impiegati nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, i cui beni siano stati distrutti o danneggiati per situazioni riconducibili all’avvenuto impiego nelle aree interessate dagli eventi sismici, tenuto conto degli eventuali concorrenti indennizzi assicurativi».

Art. 10 1. In ragione delle rappresentate difficolta’ tecnico-operative connesse all’espletamento delle complesse e numerose attivita’ affidate all’Agenzia del territorio dalla normativa emergenziale adottata per fronteggiare gli eventi sismici del 6 aprile 2009, ed al fine di assicurare il completamento delle attivita’ finalizzate al riconoscimento dell’indennita’ di provvisoria occupazione o di espropriazione in relazione alle numerose aree interessate dal progetto C.A.S.E. e dai progetti M.A.P., M.U.S.P. e M.E.P., nonche’ in relazione agli interventi finalizzati a risolvere le accresciute esigenze di operativita’ dell’aeroporto dei parchi in localita’ Preturo (L’Aquila) di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3766 dell’8 maggio 2009, il termine di sei mesi previsto dall’art. 2, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gia’ prorogato ai sensi dell’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, e’ ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2010, in deroga a quanto disposto dal citato art. 2, comma 6, del decreto-legge 39 del 2009.

Art. 11 1. Gli enti locali di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e la provincia dell’Aquila, sono autorizzati a ripianare il disavanzo di amministrazione 2009 in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell’art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dall’anno 2013 ed entro il biennio successivo. 2. Agli enti locali di cui al primo comma, che non hanno rispettato il patto di stabilita’ interno 2009, non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 61, comma 10, e 77-bis, commi 20 e 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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