REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. 50 Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 22 del 5-6-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l’art. 122, primo comma, della Costituzione; Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione); Visto il parere espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunita’ nella seduta del 27 luglio 2009; Considerato quanto segue: 1. che il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali e’ disciplinato dalla legge regionale 13 maggio 2004, n.25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale); 2. che il Consiglio regionale con l’approvazione dell’ordine del giorno del 27giugno 2007 si e’ impegnato a prevedere una significativa riduzione del numero dei consiglieri regionali; 3. che il Consiglio regionale con deliberazione 18 dicembre 2007, n. 131, ha istituito una Commissione speciale per l’attuazione dell’ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007, attribuendole, fra gli altri, il compito di predispone gli atti necessari all’attuazione dei punti 1 e 2 dell’ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007 ed eventuali atti correlati e/o conseguenti; 4. che il Consiglio regionale con deliberazione 10 dicembre 2008, n. 89, ha istituito una Commissione speciale per la normativa elettorale, con il compito di svolgere l’esame referente delle proposte di legge in materia di riforma del sistema elettorale regionale gia’ presentate in Consiglio regionale o che potranno essere eventualmente presentate entro il termine di attivita’ della Commissione stessa; 5. che, alla luce del dibattito realizzatosi in questi mesi in ambito consiliare, si ritiene necessario procedere ad una modifica della legge elettorale vigente, attraverso l’introduzione di alcune modiche che realizzino la riduzione del numero dei consiglieri, l’incompatibilita’ fra la carica di assessore e quella di consigliere, la revisione del numero massimo dei candidati regionali, la revisione della soglia di accesso ai seggi, la modifica del sistema di assegnazione dei seggi ai gruppi di liste; 6. che il parere della Commissione regionale per le pari opportunita’ non si configura come un complesso organico di emendamenti rispetto all’impianto normativo della proposta di legge; Si approva la presente legge Art. 1 Modifiche all’art. 2 della legge regionale n. 25/2004 1. Al comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale) il numero: «63« e’ sostituito dalla seguente parola: «cinquantatre».

Art. 2

Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 25/2004
e decorrenza delle stesse

1. Al comma 3 dell’art. 8 della legge regionale n. 25/2004 il
periodo: «Leliste provinciali sono formate da uno o due candidati
regionali» e’ sostituito dal seguente: «Le liste provinciali sono
formate da uno o piu’ candidati regionali il cui numero non puo’
essere superiore a cinque".
2. Al comma 2 dell’art. 10 della legge regionale n. 25/2004 il
periodo: «Nelle candidature regionali quando le liste indicano due
candidati» e’ sostituito dal seguente: «Nelle candidature regionali
quando le liste indicano piu’ candidati, nel numero massimo di
cinque».
3. Il comma 1 dell’art. 18 della legge regionale n. 25/2004 e’
sostituito dal seguente:
«1. I gruppi di liste, uniti o no in coalizione, possono
accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale
regionale pari almeno al 4 per cento dei voti complessivi e siano
collegati a candidati Presidente della Giunta regionale che abbiano
ottenuto almeno il 4 per cento dei voti complessivi nella relativa
elezione.».
4. Il comma 2 dell’art. 19 della legge regionale n. 25/2004 e’
sostituito dal seguente:
«2. Per l’assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di liste di
cui al comma 1, si divide la cifra elettorale regionale di ciascun
gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza
del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati ai
gruppi di liste cui corrispondono nell’ordine i piu’ alti quozienti
ottenuti da tali divisioni. A parita’ di quoziente, nelle cifre
intere e decimali, il seggio e’ attribuito al gruppo di liste che ha
ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parita’ di quest’ultima,
per sorteggio.».
5. Dopo l’art. 24 della legge regionale n. 25/2004 e’ inserito il
seguente:
«Art. 24-bis (Incompatibilita’ fra la carica di assessore e
quella di consigliere). – 1. La carica di assessore regionale e’
incompatibile con quella di consigliere regionale.
2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di
consigliere.».
6. Al comma 1 dell’art. 25 della legge regionale n. 25/2004,
prima della parola: «incompatibilita’» e’ inserita la seguente:
«ulteriori».
7. La presente legge entra in vigore alla data dell’entrata in
vigore della modifica statutaria che rende conformi allo Statuto la
disposizione di cui all’art. 1 sul numero dei consiglieri regionali e
la disposizione di cui al comma 5, del presente articolo, sulla
incompatibilita’ degli assessori regionali.
La presente legge e’ pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 5 agosto 2009

MARTINI

La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 29 luglio 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=22&redaz=009R0806&tmstp=1276154612718

REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2009, n. 52 Regolamento di attuazione della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 23 del 12-6-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 33 del 16 settembre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana

il seguente regolamento

Preambolo

Visto l’art. 117, comma sesto della Costituzione;
Visto l’art. 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la
gestione ed il controllo del potenziale viticolo) e in particolare
l’art. 18;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella
seduta del 2 luglio 2009;
Visto il parere della direzione generale della Presidenza di cui
all’art. 16 del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio
2009, n. 1;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 13
luglio 2009, n. 612;
Visto il parere della Commissione consiliare competente espresso
nella seduta del 22 luglio 2009;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso
nella seduta del 24 luglio 2009;
Visto l’ulteriore parere della direzione generale della
Presidenza di cui all’art. 16, comma 4 del regolamento interno della
Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 agosto 2009, n.
724;
Considerato quanto segue
1. la corretta e uniforme attivazione degli interventi sul
potenziale viticolo e la gestione degli albi dei vigneti per vini a
denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne per vini a
indicazione geografica tipica (IGT) rendono opportuno definire con
precisione, in linea con i regolamenti comunitari, i termini tecnici
utilizzati nel presente regolamento;
2. il registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto,
di seguito indicato registro dei diritti, e’ lo strumento per
assicurare la corretta gestione del potenziale viticolo in Toscana e
pertanto tutti i diritti di impianto e reimpianto, compreso i diritti
di reimpianto anticipati e quelli acquisiti mediante trasferimento,
devono risultare iscritti nello stesso;
3. il ruolo strategico del registro dei diritti determina la
necessita’ di garantirne il contenuto e pertanto l’iscrizione nel
registro viene effettuata dagli enti competenti previa
certificazione. Fanno eccezione i diritti di reimpianto anticipato,
la cui iscrizione avviene automaticamente a seguito della
presentazione della dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui
all’art. 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in
materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa
agricola) con la quale il conduttore comunica l’intenzione di voler
procedere ad un reimpianto con estirpazione successiva;
4. nell’ottica della semplificazione amministrativa, la
registrazione dell’uscita dei diritti dal registro dei diritti
avviene sulla base delle dichiarazioni di avvenuto impianto
rilasciate dal conduttore;
5. la corretta gestione del registro dei diritti e dello
schedario viticolo presuppone la definizione da parte della struttura
della Giunta regionale competente di precise modalita’ di gestione
che e’ opportuno siano oggetto di apposito provvedimento
dirigenziale;
6. la riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto,
di seguito indicata con riserva regionale, e’ uno strumento
necessario per la gestione a livello regionale di diritti di impianto
e reimpianto facenti capo direttamente alla Regione, in quanto
esistenti sul territorio ma non appartenenti ad alcun conduttore; si
rende pertanto necessario individuare i diritti che confluiscono
nella riserva regionale e le condizioni generali per la loro
concessione;
7. la concessione di diritti della riserva regionale puo’
essere finalizzata alla conservazione di vigneti di particolare
pregio sotto il profilo storico, ambientale e paesaggistico; e’
necessario, pertanto, che siano individuati i criteri e le
caratteristiche dei vigneti che possono usufruire di tale
opportunita’ e sia definita la procedura per la loro assegnazione;
8. il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22
ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM) stabilisce il principio per cui deve essere garantito il
non aumento del potenziale viticolo in caso di trasferimento di un
diritto di reimpianto e in caso di concessione di un diritto di
reimpianto dalla riserva, in particolare se tale trasferimento e tale
concessione sono relativi a diritti di impianto provenienti dalla
estirpazione di superfici non irrigue e siano destinati alla
realizzazione di superfici irrigue. A tal fine e’ stata fissata a
livello regionale una resa media unica dei diritti di reimpianto,
calcolata tenendo conto della resa effettiva della produzione di vino
regionale nelle ultime cinque campagne vendemmiali, ed e’ stato
ritenuto congruo, nel passaggio da superficie non irrigua a irrigua,
applicare un coefficiente di riduzione pari al 10 per cento della
superficie;
9. il reg. (CE) 1234/2007 prevede che la concessione dei
diritti di reimpianto a partire dalla riserva regionale possa
avvenire dietro il pagamento di un corrispettivo ad eccezione dei
giovani conduttori aventi specifici requisiti, per i quali la
concessione puo’ avvenire a titolo gratuito. Pertanto si rende
necessario stabilire il valore di un diritto di reimpianto prelevato
dalla riserva. Inoltre al fine di agevolare la realizzazione di
vigneti nelle zone di montagna e fortemente terrazzate il
corrispettivo da versare per la concessione di un diritto della
riserva in tali zone e’ stato ridotto;
10. ai sensi della legge regionale n. 9/2009 le domande e le
dichiarazioni relative ai procedimenti sul potenziale viticolo e
sulla gestione degli albi DO ed elenchi IGT sono presentate alla
Agenzia regionale toscana per l’erogazione in agricoltura (ARTEA)
tramite la DUA. Si e’ ritenuto opportuno stabilire i contenuti
essenziali di tali domande e dichiarazioni, rimandando ad ARTEA la
predisposizione della modulistica, d’intesa con la competente
struttura della Giunta regionale e nel quadro delle disposizioni
regionali afferenti alla semplificazione amministrativa e al sistema
informativo regionale;
11. per quanto riguarda la realizzazione di impianti destinati
alla sperimentazione vitivinicola e’ necessario definire i contenuti
dei progetti in base ai quali si chiede di realizzare le superfici
vitate stesse, nonche’ le modalita’ di acquisizione del parere
dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore
agricolo forestale (ARSIA);
12. il reg. (CE) 1234/2007 prevede che vengano concessi diritti
di reimpianto anticipato a chi s’impegna a estirpare una superficie
vitata equivalente entro tre anni dall’impianto. Si e’ reso
necessario pertanto prevedere la creazione del diritto di reimpianto
anticipato e la sua iscrizione all’interno del registro dei diritti;
13. il reg. (CE) 1234/2007 prevede all’art. 85-decies, comma 5
la possibilita’ di trasferire i diritti di reimpianto parzialmente o
totalmente ad un’altra azienda in specifici casi e stabilisce la
necessita’ di garantire che tale trasferimento avvenga nel rispetto
della normativa vigente. Sono pertanto individuate le procedure
finalizzate al controllo, in particolare per quanto concerne il
trasferimento di diritti provenienti dalle altre regioni italiane;
14. gli interventi di sovrainnesto e di ripristino della
densita’ di impianto persa a seguito di fallanze influiscono sugli
elementi strutturali dell’impianto. E’ pertanto necessario, al fine
di garantire l’aggiornamento dello schedario, definire le modalita’
con cui le aziende procedono alla comunicazione degli interventi
effettuati;
15. i principi sulla gestione degli albi DO e degli elenchi IGT
sono stabiliti a livello nazionale. Si rende necessario tuttavia
specificare alcuni aspetti relativi alla gestione degli albi DO e
degli elenchi IGT. In particolare e’ stabilito che il rispetto della
base ampelografica, intesa come rapporto percentuale fra i vitigni,
deve essere garantito a livello di unita’ tecnica-economica (UTE)
sulle superfici vitate oggetto di rivendicazione;
16. al fine di assicurare il coordinamento delle attivita’ di
controllo svolte dalle province con l’esigenza di disporre di uno
schedario viticolo aggiornato, e’ necessario che le province
comunichino ad ARTEA l’esito dei controlli effettuati, affinche’
ARTEA proceda all’aggiornamento dello schedario;
17. in considerazione che la legge regionale n. 9/2009 prevede
che lo schedario viticolo sia tenuto da ARTEA, si rende necessario
individuare in ARTEA il soggetto per la verifica della corrispondenza
fra la situazione strutturale risultante dallo schedario e la
situazione reale, nel rispetto del regolamento (CE) n. 436/2009 della
Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalita’ di applicazione
del reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario
viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il
controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei
prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
18. e’ necessario stabilire delle disposizioni transitorie per
la gestione dei procedimenti amministrativi avviati prima
dell’entrata in vigore del regolamento e non ancora conclusi. Sono
pertanto definite le modalita’ di gestione dei suddetti procedimenti
in attesa di autorizzazione;
19. di accogliere il parere della II commissione consiliare –
Agricoltura – espresso nella seduta del 22 luglio 2009 e di adeguare
conseguentemente il testo;
si approva il presente regolamento
Art. 1

Oggetto e definizioni
(art. 18, legge regionale n. 9/2009)

1. Il presente regolamento in attuazione dell’art. 18 della legge
regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il
controllo del potenziale viticolo), di seguito indicata con legge,
disciplina gli interventi sul potenziale produttivo viticolo e la
gestione degli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine
(DO) e degli elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica
tipica (IGT).
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) data di realizzazione dei lavori di estirpazione: la data in
cui si completa l’eliminazione di tutti i ceppi che si trovano su una
superficie vitata;
b) data di realizzazione dei lavori di impianto: la data in cui
si completa la messa a dimora di barbatelle di vite o parti di
barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di
uve, per la coltura di piante madri marze o destinate alla
sperimentazione vitivinicola;
c) data di realizzazione dei lavori di sovrainnesto: la data in
cui si completa su una superficie vitata l’innesto di viti gia’
precedentemente innestate;
d) ripristino della densita’ di impianto: il reimpianto di viti
finalizzato a ripristinare la densita’ di impianto iniziale persa a
seguito di fallanze;
e) data di inizio raccolta: la data di inizio della raccolta
delle uve riportata dal produttore negli appositi registri di cui al
titolo III, capo III del regolamento (CE) n. 436/2009 della
Commissione del 26 maggio 2009 recante modalita’ di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario
viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il
controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei
prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
f) unita’ vitata (UV): la superficie continua coltivata a vite
che ricade su una sola particella catastale e che e’ omogenea per le
seguenti caratteristiche: tipo di possesso, destinazione produttiva,
tipo di coltura, forma di allevamento, sesto di impianto, eta’
dell’impianto ed eventualmente vitigno se esattamente localizzato in
modo da consentirne l’individuazione grafica;
g) vigneto o appezzamento vitato: una superficie continua
coltivata a vite, costituita da una o piu’ unita’ vitate contigue ed
omogenee per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso,
destinazione produttiva, tipo di coltura, forma di allevamento, sesto
di impianto ed eta’ dell’impianto. Sono da ritenersi contigue anche
unita’ vitate tra le quali sono incluse superfici a servizio del
vigneto di larghezza non superiore ai tre metri;
h) superficie vitata: ai fini della misurazione dei vigneti la
superficie all’interno del sesto di impianto, da filare a filare e da
vite a vite, aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della
superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in
particolare:
1) superficie vitata ricadente su un’intera particella
catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi e’
l’intera superficie catastale della particella;
2) superficie vitata ricadente solo su una parte della
particella catastale: in questo caso la superficie vitata da
considerarsi e’ quella all’interno del sesto di impianto, da filare a
filare e da vite a vite, aumentata, nelle fasce laterali e nelle
testate, in misura del 50 per cento del sesto d’impianto oppure fino
ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le
capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
3) superficie vitata di filari singoli: la superficie vitata
da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, e’ fino ad un
massimo di 1,5 metri sul lato e di 3 metri sulle testate per le aree
di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente
esistenti;
4) superficie vitata di viti sparse: la superficie vitata di
insidenza media per ceppo che non superi comunque i 5 metri quadrati;
i) superficie irrigua: una superficie vitata sulla quale sia
installato un impianto fisso di irrigazione e sulla quale non venga
praticata la sola irrigazione di soccorso;
l) certificazione: l’operazione effettuata nel sistema
informativo dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in
agricoltura (ARTEA) mediante l’attivazione della funzione «certifica»
da parte di un operatore autorizzato la cui identita’ e’ accertata
mediante accesso al sistema tramite smart-card e registrata con
apposizione di firma digitale o della firma elettronica qualificata
ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale);
m) validazione: l’operazione effettuata nel sistema informativo
ARTEA mediante l’attivazione della funzione «convalida» da parte di
un operatore autorizzato la cui identita’ e’ accertata mediante
accesso al sistema tramite smart-card e registrata con apposizione di
firma digitale o della firma elettronica qualificata ai sensi del
decreto legislativo n. 82/2005;
n) diritto di nuovo impianto: il diritto ad impiantare una
superficie vitata destinata a nuovi impianti nell’ambito di misure di
ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica
utilita’, o a scopi di sperimentazione vitivinicola, o alla coltura
di piante madri per marze o a impianti i cui prodotti vitivinicoli
sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori;
o) resa di riferimento regionale dei diritti di reimpianto: la
resa di riferimento dei diritti di reimpianto, compresi i diritti
della riserva regionale, indipendentemente dalla destinazione
produttiva della superficie vitata dalla quale si sono originati (DO,
IGT, tavola) calcolata pari a 70 quintali di uva per ettaro;
p) viticoltura di montagna e fortemente terrazzata: la
viticoltura esercitata nelle zone di produzione dei vini a DO «Elba»,
«Candia dei Colli Apuani», «Colli di Luni», «Ansonica Costa
dell’Argentario», «Orcia», «Colline Lucchesi», «Montecarlo» e nel
territorio amministrativo delle comunita’ montane.

Art. 2 Registrazione dei procedimenti e modulistica (art. 18, legge regionale n. 9/2009) 1. I procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento sono registrati, da parte degli enti competenti, nel sistema informativo regionale tramite le apposite procedure predisposte da ARTEA e conclusi con la validazione o con la certificazione tramite l’apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 nel quadro delle disposizioni attuative regionali in materia. 2. La modulistica delle domande e delle dichiarazioni prevista dal presente regolamento e’ predisposta da ARTEA d’intesa con la competente struttura della Giunta regionale nel rispetto della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della societa’ dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana) e delle disposizioni regionali sulla semplificazione amministrativa e sul sistema informativo regionale.

Art. 3 Registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto (art. 2, legge regionale n. 9/2009) 1. Nel registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto tenuto da ARTEA ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge regionale n. 9/2009, di seguito indicato con registro dei diritti, sono iscritti tutti i diritti di nuovo impianto e di reimpianto, compresi i diritti di reimpianto anticipato o acquisiti mediante trasferimento, esistenti in Toscana. 2. Con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale sono definite le modalita’ per la gestione del registro dei diritti.

Art. 4 Schedario viticolo (art. 3, legge regionale n. 9/2009) 1. Con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale sono definite le modalita’ per la gestione dello schedario viticolo tenuto da ARTEA ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge regionale n. 9/2009.

Art. 5

Riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto
(art. 4, comma 4, legge regionale n. 9/2009)

1. La riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto, di
seguito indicata con riserva regionale, e’ tenuta dalla competente
struttura della Giunta regionale.
2. Nella riserva regionale confluiscono i seguenti diritti:
a) i diritti di nuovo impianto di cui all’art. 5 della legge,
se non utilizzati entro i periodi prescritti;
b) i diritti di reimpianto scaduti e non utilizzati entro i
periodi prescritti;
c) i diritti di reimpianto conferiti alla riserva regionale
volontariamente dai detentori;
d) i diritti provenienti da altre riserve regionali e
nazionale;
e) i diritti eccedenti quelli fatti valere per la
regolarizzazione delle superfici vitate ai sensi dell’art. 2, comma
6, lettera b) del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo;
f) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva
regionale e non utilizzati entro la fine della seconda campagna
vitivinicola successiva a quella in cui e’ stato autorizzato
l’impianto;
g) altri diritti assegnati alla riserva regionale in
applicazione di norme comunitarie e nazionali.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno la competente struttura
della Giunta regionale, tramite le funzionalita’ del sistema ARTEA,
verifica la consistenza dei diritti scaduti contenuti nel registro
dei diritti e ne da’ comunicazione ai titolari dei medesimi. Entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione i conduttori
titolari dei diritti scaduti possono presentare eventuali
osservazioni. La competente struttura della Giunta regionale si
avvale delle province per la verifica di tali osservazioni.
4. La competente struttura della Giunta regionale provvede alla
registrazione dei diritti di reimpianto nella riserva regionale e
alla cancellazione dei medesimi dal registro dei diritti.

Art. 6

Concessione dei diritti della riserva regionale
dei diritti di impianto e reimpianto
(art. 4, legge regionale n. 9/2009)

1. I diritti di impianto presenti nella riserva regionale sono
utilizzati:
a) per realizzare superfici vitate atte alla produzione di vini
a DO e ad IGT;
b) per produrre vino a DO e ad IGT su superfici che sono giunte
al termine del periodo di sperimentazione vitivinicola e del periodo
di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite.
2. I diritti della riserva regionale sono concessi tenendo conto,
in particolare:
a) delle condizioni di mercato;
b) delle condizioni strutturali e produttive dell’unita’
tecnica-economica (UTE), quali la dimensione della superficie vitata,
la dimensione della superficie vitata iscritta ad albi DO e ad
elenchi IGT e la quantita’ di vino prodotto;
c) delle caratteristiche del conduttore.
3. Ai fini dell’istruttoria necessaria alla concessione dei
diritti della riserva regionale la Regione puo’ avvalersi delle
province competenti per territorio.
4. Con la concessione, il diritto esce dalla riserva regionale e
viene contestualmente iscritto e certificato nel registro dei
diritti.
5. Gli impianti realizzati con diritti prelevati dalla riserva
regionale ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a un
diritto di reimpianto oggetto di trasferimento per un periodo di
almeno cinque campagne a decorrere da quella successiva all’impianto.
6. Gli impianti realizzati con diritti prelevati dalla riserva
regionale ai sensi del presente articolo devono mantenere
l’iscrizione all’albo DO o all’elenco IGT per il quale sono stati
concessi per un periodo di almeno cinque campagne. E’ consentito
iscrivere tali impianti anche ad altri albi DO ed elenchi IGT.
7. Al fine di non incrementare il potenziale produttivo viticolo
nell’utilizzo dei diritti di reimpianto prelevati dalla riserva, ai
sensi dell’art. 85-duodecies, comma 2 del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e dell’art. 65, comma 1 del
regolamento (CE) n. 555 della Commissione, del 27 giugno 2008,
recante le modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008
del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i
paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo, nel passaggio da superficie non irrigua a irrigua si
applica un coefficiente di riduzione pari al 10 per cento della
superficie.
8. Ai sensi dell’art. 85-duodecies, comma 1, lettera b) del reg.
(CE) 1234/2007 il conduttore deve versare alla Regione per la
concessione di un diritto prelevato dalla riserva regionale un
corrispettivo pari a 400 euro a decara o frazione di decara.
L’importo e’ ridotto ad un terzo nel caso di viticoltura di montagna
e fortemente terrazzata.
9. Il corrispettivo di cui al comma 8 puo’ essere soggetto a
variazioni con delibera della Giunta regionale sulla base
dell’andamento del valore di mercato dei diritti di reimpianto.
10. Ai sensi dell’art. 85-duodecies, comma 1, lettera a) del reg.
(CE) 1234/2007 i diritti della riserva regionale sono concessi a
titolo gratuito ai giovani agricoltori di eta’ inferiore a quaranta
anni dotati di sufficiente capacita’ e competenza professionale, che
si sono insidiati per la prima volta in una azienda agricola in
qualita’ di capo dell’azienda nei cinque anni precedenti alla
richiesta di concessione del diritto.

Art. 7 Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto da far valere su superfici vitate di particolare pregio (art. 4, comma 3, legge regionale n. 9/2009) 1. I diritti di impianto della riserva regionale di cui all’art. 4, comma 3 della legge, sono richiesti da conduttore tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’art. 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola). 2. Alla DUA il conduttore allega una relazione sottoscritta da un tecnico abilitato in materie agronomiche nella quale e’ indicato il particolare pregio sotto il profilo storico, ambientale e paesaggistico dell’impianto, integrata dalla documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato. 3. La Regione entro trenta giorni dal ricevimento della DUA di cui al comma 1, chiede un parere vincolante alla provincia competente per UTE. 4. La provincia, entro sessanta giorni dalla richiesta, esprime il parere sulla base di una valutazione complessiva, verificato il possesso di almeno tre dei requisiti di seguito riportati: a) eta’ dell’impianto superiore ai quaranta anni; b) localizzazione dell’impianto in area sottoposta a vincolo paesaggistico; c) impianto realizzato totalmente con viti maritate o impianto promiscuo; d) presenza di terrazzamenti o di altre particolari sistemazioni idraulico agrarie; e) presenza su almeno il 50 per cento del numero dei ceppi di vitigni idonei alla coltivazione in Toscana e dichiarati in estinzione ai sensi della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta’ locali di interesse agrario, zootecnico e forestale). 5. La Regione, acquisito il parere di cui al comma 3, procede entro trenta giorni alla concessione del diritto o al diniego dello stesso in conformita’ al parere acquisito. 6. Con la concessione il diritto esce dalla riserva regionale e viene contestualmente iscritto e certificato nel registro dei diritti. 7. Il diritto concesso ai sensi del presente articolo consente di realizzare un impianto con superficie vitata equivalente. L’eventuale iscrizione di tale superficie ad albi DO e ad elenchi IGT avviene secondo le procedure previste all’art. 10 della legge. 8. Ai sensi dell’art. 85-duodecies, comma 1, lettera b) del reg. (CE) 1234/2007 il conduttore deve il versare alla Regione per la concessione di un diritto prelevato dalla riserva regionale un corrispettivo pari a 400 euro a decara o frazione di decara. L’importo e’ ridotto ad un terzo nel caso di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata. 9. Il corrispettivo di cui al comma 8 puo’ essere soggetto a variazioni con delibera della Giunta regionale sulla base dell’andamento del valore di mercato dei diritti di reimpianto. 10. Ai sensi dell’art. 85-duodecies, comma 1, lettera a) del reg. (CE) 1234/2007 i diritti della riserva regionale sono concessi a titolo gratuito ai giovani agricoltori di eta’ inferiore a quaranta anni dotati di sufficiente capacita’ e competenza professionale, che si sono insidiati per la prima volta in una azienda agricola in qualita’ di capo dell’azienda nei cinque anni precedenti alla richiesta di concessione del diritto.

Art. 8

Concessione di diritti di nuovo impianto
destinati alla coltura di piante madri marze
(art. 5, legge regionale n. 9/2009)

1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione de diritto
di nuovo impianto destinato alla coltura di pianti madri marze,
presenta la DUA ai sensi dell’articolo 5 comma 2 della legge
contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) gli estremi dell’autorizzazione all’attivita’ vivaistica;
b) l’ubicazione catastale dell’impianto;
c) la dimensione dell’impianto;
d) i vitigni da impiantare ed eventuali doni;
e) la categoria del materiale da impiantare come definito dalla
direttiva (CE) n. 11/2002 del Consiglio dell’11 febbraio 2002, che
modifica la direttiva 69/193, CEE relativa alla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga
la direttiva 74/649/CEE;
f) la dichiarazione che gli interventi sono compatibile con le
norme vigenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio con
allegati gli eventuali titoli abilitativi acquisiti.
2. Il diritto concesso e’ iscritto e certificato nel registro dei
diritti.
3. Il conduttore, successivamente alla realizzazione
dell’impianto destinato alla coltura di piante madre marze, presenta
la DUA ai sensi dell’art. 5, comma 7 della legge contenente almeno le
seguenti indicazioni:
a) gli estremi del diritto di nuovo impianto utilizzato
iscritto nel registro dei diritti;
b) l’ubicazione catastale dell’impianto;
c) la dimensione dell’impianto;
d) la data di realizzazione dei lavori di impianto;
e) le caratteristiche dell’impianto effettuato con riferimento
ai sesti di impianto, forme di allevamento, vitigni impiantati con
l’indicazione di eventuali cloni, eventuale indicazione del sistema
di sostegno se gia’ realizzato;
f) la categoria del materiale impiantato come definiti dalla
dir. 02/11 CE.
4. Il conduttore, al termine del periodo produttivo dell’impianto
destinato alla coltura di piante madri marze, presenta la DUA ai
sensi dell’art. 5, comma 8 della legge indicando alternativamente:
a) la superficie vitata che ha estirpato;
b) il diritto che utilizza per una superficie equivalente al
fine di destinare la superficie individuata alla produzione di vino
commercializzabile.
5. Le dichiarazioni di cui comma 3, lettera a) e a comma 4,
lettera b) aggiornano il registro dei diritti.

Art. 9 Concessione di diritti di nuovo impianto destinati a sperimentazione vitivinicola (art. 5, legge regionale n. 9/2009) 1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del diritto di nuovo impianto destinato alla sperimentazione vitivinicola, presenta la DUA ai sensi dell’art. 5, comma 2 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni: a) l’ubicazione catastale dell’impianto; b) la dimensione dell’impianto; c) la dichiarazione che gli interventi sono compatibili con le norme vigenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio con allegati gli eventuali titoli abilitativi acquisiti. 2. Alla DUA di cui al comma 1 deve essere allegato un progetto proposto dalla stessa azienda vitivinicola nella cui UTE viene realizzato l’impianto o da aziende associate, da enti di assistenza tecnica, da consorzi di tutela, da enti pubblici o da istituzioni scientifiche, compresa l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo – forestale (ARSIA), operanti nel campo della vitivinicoltura. Il progetto e’ corredato da una relazione di una istituzione scientifica a carattere pubblico, operante nella ricerca o sperimentazione nel campo della vitivinicoltura, contenente in particolare: a) gli obiettivi; b) la metodologia di sperimentazione; c) i risultati che si prevede di raggiungere; d) il carattere innovativo della sperimentazione proposta; e) il responsabile scientifico; f) le caratteristiche dell’area oggetto di impianto ed in particolare: esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici; g) i lavori di impianto previsti ed in particolare: modellamento delle superfici, modalita’ di lavorazione profonda e successive lavorazioni superficiali, sistema drenante e altre sistemazioni idraulico-agrarie, strutture di sostegno; h) i vitigni da impiantare. 3. L’ARSIA emette il parere di cui all’art. 5, comma 5 della legge entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui TARSIA necessiti di ulteriore documentazione, la richiede al conduttore dell’UTE dove viene realizzato l’impianto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere, dandone comunicazione alla struttura della Giunta regionale competente. 4. Acquisito il parere di cui all’art. 5, comma 5 della legge la struttura della Giunta regionale competente concede i diritti di impianto per sperimentazione vitivinicola, dandone comunicazione al conduttore, al responsabile scientifico, all’ARSIA e alla provincia in cui ricade l’UTE. 5. Il diritto concesso e’ iscritto e certificato nel registro dei diritti. 6. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell’impianto destinato alla sperimentazione vitivinicola presenta la DUA ai sensi dell’art. 5, comma 7 delle legge contenente almeno le seguenti indicazioni: a) gli estremi del diritto di nuovo impianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti; b) l’ubicazione catastale dell’impianto; c) la dimensione dell’impianto; d) la data di realizzazione dei lavori di impianto; e) le caratteristiche dell’impianto effettuato con riferimento ai sesti di impianto, forme di allevamento vitigni impiantati con l’indicazione di eventuali cloni eventuale indicazione del sistema di sostegno se gia’ realizzato. 7. Il conduttore, al termine del periodo di sperimentazione dell’impianto, presenta la DUA ai sensi dellart. 5, comma 8 della legge indicando alternativamente: a) la superficie vitata che ha estirpato; b) il diritto che utilizza per una superficie equivalente al fine di destinare la superficie individuata alla produzione di vino commercializzabile. 8. Le dichiarazioni di cui al comma 6, lettera a) e a comma 7, lettera b) aggiornano il registro dei diritti. 9. Il responsabile scientifico del progetto di sperimentazione trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno (all’ARSIA una relazione concernente lo stato di avanza mento del progetto ed i risultati conseguiti. 10. L’ARSIA tiene un archivio di tutte le perimentazioni vitivinicole operanti in Toscana e annualmente redige e trasmette alla struttura della Giunta regionali competente una relazione sull’andamento e sui risultai conseguiti dalle sperimentazioni vitivinicole.

Art. 10 Concessione di diritti di nuovo impianto nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilita’ (art. 5, legge regionale n. 9/2009) 1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del diritto di nuovo impianto nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilita’, presenta la DUA ai sensi dell’art. 5 della legge che contiene almeno le seguenti indicazioni: a) l’ubicazione catastale dell’impianto; b) la dimensione dell’impianto; c) la dichiarazione che la superficie vitata individuata e’ oggetto di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilita’. 2. Alla DUA di cui al comma 1 deve essere allegato il provvedimento di esproprio o il provvedimento da cui si origina la ricomposizione fondiaria. 3. Il diritto concesso e’ iscritto e certificato nel registro dei diritti.

Art. 11 Estirpazione delle superfici vitate e concessione di diritti di reimpianto (art. 6, legge regionale n. 9/2009) 1. Il conduttore che intende procedere all’estirpazione di una superficie vitata presenta la DUA ai sensi dell’art. 6, comma 1 della legge contenente l’indicazione della superficie vitata che intende estirpare. 2. Il conduttore che intende comunicare l’avvenuta estirpazione e richiedere la concessione del diritto di reimpianto presenta la DUA ai sensi dell’art. 6, comma 5 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni: a) l’ubicazione della superficie vitata che ha estirpato; b) la dimensione della superficie vitata che ha estirpato; c) la data di realizzazione dei lavori di estirpazione. 3. La provincia, effettuati i controlli ai sensi dell’art. 6, comma 6 della legge, concede il diritto di reimpianto attraverso l’iscrizione e la certificazione del diritto nel registro dei diritti.

Art. 12 Reimpianto dei vigneti con diritto iscritto nel registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto (art. 7, legge regionale n. 9/2009) 1. Il conduttore che intende procedere al reimpianto di una superficie vitata presenta la DUA ai sensi dell’art. 7, comma 1 della legge contenente in particolare l’indicazione del diritto di reimpianto, certificato nel registro dei diritti, che intende utilizzare per l’intervento. 2. E’ consentito utilizzare un diritto di reimpianto diverso da quello indicato nella DUA di cui al comma 1. 3. Il conduttore che intende comunicare l’avvenuta realizzazione di un impianto presenta la DUA ai sensi dell’art. 7, comma 6 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni: a) gli estremi del diritto di reimpianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti; b) l’ubicazione catastale dell’impianto; c) la dimensione dell’impianto, evidenziando l’eventuale riduzione della superficie prevista all’art. 14 comma 13; d) la data di realizzazione dei lavori di impianto; e) le caratteristiche dell’impianto in termini di esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici; f) le caratteristiche dell’impianto effettuato con riferimento ai sesti di impianto, forme di allevamento, vitigni impiantati con l’indicazione di eventuali cloni, eventuale indicazione del sistema di sostegno se gia’ realizzato. 4. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera a), aggiorna il registro dei diritti. 5. Nel caso di reimpianto di viti finalizzato al ripristino della densita’ di impianto persa a seguito di fallanze, il conduttore, ai fini dell’aggiornamento dello schedario e della eventuale iscrizione ad albi DO e ad elenchi IGT presenta la DUA ai sensi dell’art. 7, comma 6 delle legge contenente almeno le seguenti indicazioni: a) identificazione dell’impianto; b) percentuale di viti reimpiantate; c) vitigni impiegati con l’indicazione di eventuali cloni; d) data di realizzazione dei lavori.

Art. 13 Reimpianto di superfici vitate con diritto anticipato (art. 7, legge regionale n. 9/2009) 1. Il conduttore che intende procedere al reimpianto di una superficie vitata, a fronte dell’impegno a estirpare una superficie vitata equivalente prima della fine de terzo anno successivo a quello in cui viene impiantato i vigneto, presenta la DUA ai sensi dell’art. 7, comma l della legge, utilizzando l’apposita modulistica contenente l’indicazione della superficie vitata che intende estirpare. 2. Il conduttore allega una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari a 400 euro per ogni decari di superficie vitata da estirpare a titolo di cauzione pei l’impegno assunto a favore della provincia competente per UTE. 3. E’ consentito effettuare l’estirpazione successivi in una UTE diversa da quella in cui viene effettuato i reimpianto. 4. Nel caso in cui la superficie vitata che si intende estirpare ricada in una UTE localizzata nel territorio d una provincia diversa da quella in cui ricade l’UTE in cui il conduttore intende esercitare il diritto di reimpianto, la provincia competente sul reimpianto comunica h DUA alla provincia in cui il conduttore intende effettuare l’estirpazione. In tal caso la polizza fideiussoria allegata alla DUA deve essere rilasciata a favore della provincia in cui viene effettuata l’estirpazione. 5. La dichiarazione di reimpianto con estirpazione successiva determina l’iscrizione di un diritto di reimpianto anticipato nel registro dei diritti allo scadere dei sessanta giorni dalla data di presentazione della DUA di cui al comma 1, salvo un esisto negativo del controllo di cui all’art. 7 comma 4 della legge. 6. Nel caso di cui al comma 4, l’esito del controllo di cui all’art. 7 comma 8 della legge deve essere trasmesso alla provincia in cui viene realizzato l’impianto. 7. Il conduttore comunica l’avvenuta realizzazione dell’impianto tramite la DUA ai sensi dell’art. 7, comma 6 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni: a) gli estremi del diritto di reimpianto anticipato utilizzato iscritto nel registro dei diritti; b) la superficie vitata sulla quale intende procedere alla raccolta delle uve; c) l’ubicazione catastale dell’impianto; d) la dimensione dell’impianto; e) la data di realizzazione dei lavori di impianto; f) le caratteristiche dell’impianto in termini di esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici; g) le caratteristiche dell’impianto effettuato con riferimento ai sesti di impianto, forme di allevamento, vitigni impianti con l’indicazione di eventuali doni, eventuale indicazione del sistema di sostegno se gia’ realizzato. 8. La dichiarazione di cui al comma 7, lettera a) aggiorna il registro dei diritti. 9. Il conduttore comunica l’avvenuta realizzazione dell’estirpazione tramite la DUA ai sensi dell’art. 7, comma 7 della legge contenente l’indicazione della superficie vitata che ha estirpato e la richiesta di svincolo della polizza. Nel caso di cui al comma 4, l’avvenuta estirpazione deve essere comunicata alla provincia in cui ha sede l’UTE in cui e’ stata effettuata l’estirpazione.

Art. 14 Trasferimento dei diritti di reimpianto (art. 18, legge regionale n. 9/2009) 1. Ai sensi dell’art. 85-decies del reg. (CE) 1234/2007 e’ consentito il trasferimento dei diritti di reimpianto: a) in caso di trasferimento della conduzione totale o parziale di una azienda; b) in caso di compravendita di diritti di reimpianto. 2. Non e’ considerato trasferimento di diritto il passaggio di un diritto da una UTE ad un’altra condotta dal medesimo conduttore, anche nel caso in cui la proprieta’ delle due UTE sia diversa. 3. I diritti di reimpianto oggetto di trasferimento devono essere validi e privi di vincoli al trasferimento. 4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il diritto di reimpianto oggetto di trasferimento deve essere esplicitamente citato nell’atto di trasferimento dell’azienda. 5. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la compravendita deve essere effettuata con scrittura privata registrata tra le parti contraenti. 6. Negli atti di cui al comma 4 e al comma 5, devono essere indicati gli estremi identificativi del diritto di reimpianto oggetto di trasferimento. 7. Con i diritti di reimpianto provenienti da un trasferimento di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzate superfici vitate solo se destinate alla produzione di vini a DO o ad IGT. 8. Il diritto acquisito a seguito di trasferimento deve essere registrato nel registro dei diritti su richiesta del conduttore che ha acquisito il diritto. Nel caso in cui il diritto risulti gia’ presente nel registro dei diritti il conduttore chiede la variazione dell’intestazione. 9. La richiesta di variazione di intestazione o richiesta di registrazione di cui al comma 8 sono presentate tramite la DUA allegando l’atto di trasferimento del diritto. 10. Nel caso in cui la provenienza del diritto acquisito sia regionale, la provincia procede al cambio di intestazione salvo motivi ostativi. 11. Nel caso in cui il diritto di reimpianto acquisto provenga da altre Regioni italiane, la provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della DUA di cui comma 9, richiede alla amministrazione di provenienza del diritto il riscontro sulla effettiva sussistenza del diritto di reimpianto e sull’assenza di vincoli al trasferimento. Nel caso di esito positivo della verifica, la provincia iscrive e certifica il diritto di reimpianto nel registro di diritti nel rispetto di quanto previsto al comma 12, dandone contestuale comunicazione all’amministrazione di provenienza del diritto. 12. Ai fini del rispetto del non incremento del potenziale produttivo regionale, come previsto all’art. 85-decies, comma 5 del reg. (CE) 1234/2007, la provincia al momento dell’iscrizione del diritto di reimpianto proveniente da altre Regioni italiane nel registro del diritto, applica un coefficiente di riduzione proporzionale nel caso in cui la resa del diritto di reimpianto sia inferiore a quella media regionale di cui all’art. 1, comma 2, lettera o) 13. Al fine di non incrementare il potenziale produttivo nell’utilizzo dei diritti di reimpianto provenienti da trasferimento, nel passaggio da superficie non irrigua a irrigua si applica un coefficiente di riduzione pari al 10 per cento della superficie.

Art. 15 Superfici vitate per il consumo familiare (art. 8, legge regionale n. 9/2009) 1. Il conduttore che intende procedere all’impianto di una superficie vitata destinata al consumo familiare presenta la DUA o una dichiarazione cartacea ai sensi dell’art. 8, comma 1 della legge. 2. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell’impianto destinato al consumo familiare, presenta la DUA o una dichiarazione cartacea ai sensi dell’art. 8, comma 4 della legge che contiene almeno le seguenti indicazioni: a) l’ubicazione catastale dell’impianto; b) la dimensione dell’impianto; c) le caratteristiche dell’impianto con riferimento ai sesti di impianto, forme di allevamento, vitigni impiantati con l’indicazione di eventuali cloni, eventuale indicazione del sistema di sostegno se gia’ realizzato; d) la data di realizzazione dei lavori di impianto. 3. Il conduttore che estirpa la superficie vitata realizzata ai sensi del comma 1, presenta la DUA o una dichiarazione cartacea ai sensi dell’articolo 8, comma 5 della legge. 4. Le dichiarazioni cartacee di cui al presente articolo sono presentate ad ARTEA.

Art. 16

Sovrainnesto
(art. 9, legge regionale n. 9/2009)

1. Il conduttore che intende procedere al sovrainnesto presenta
la DUA, ai sensi dell’art. 9, comma 1 della legge, contenente
l’indicazione della superficie vitata che intende sovrainnestare.
2. Il conduttore successivamente alla realizzazione
dell’intervento di sovrainnesto presenta la DUA, ai sensi
dell’articolo 9, comma 4 della legge, contenente almeno le seguenti
indicazioni:
a) l’identificazione della superficie vitata;
b) la percentuale di viti sovrainnestate;
c) la base ampelografica della superficie vitata al termine
dell’intervento;
d) la data di realizzazione dei lavori di sovrainnesto.

Art. 17

Albi DO ed elenchi IGT
(art. 10, legge regionale n. 9/2009)

1. Agli albi DO e agli elenchi IGT sono iscritte le singole
unita’ vitate, anche parzialmente, o l’intero appezzamento vitato.
Una unita’ vitata puo’ essere associata ad un solo appezzamento
vitato.
2. Le unita’ vitate possono essere iscritte a piu’ albi DO e piu’
elenchi IGT. Ai soli fini statistici al momento dell’iscrizione il
conduttore indica la DO di base o, in assenza di iscrizioni ad albi
DO, l’IGT di base.
3. Le unita’ vitate, purche’ realizzate con vitigni ammessi dal
disciplinare di produzione, possono essere iscritte ad albi DO e ad
elenchi IGT anche se, nell’ambito dell’UTE, il rapporto percentuale
fra i vitigni e’ diverso da quello stabilito dal disciplinare per la
produzione del vino a DO o IGT, fermo restando l’obbligo, per le
superfici vitate oggetto di rivendicazione delle produzioni, di
rispettare, alla data di inizio della raccolta delle uve, la base
ampelografica ammessa dal disciplinare di produzione, intesa come
rapporto percentuale fra i vitigni a livello di UTE.
4. La composizione ampelografica dei vigneti e’ riferita alla
superficie vitata effettivamente investita da ciascun vitigno e non
al numero dei ceppi.
5. Le superfici vitate iscritte agli albi DO che per tre anni
consecutivi non sono state oggetto di denuncia di produzione delle
uve per nessuna denominazione sono cancellate dagli albi medesimi da
ARTEA, che provvede a darne comunicazione agli interessati.
6. Per ciascuna DO e IGT e relative sottozone e tipologie, le
percentuali massime di produzione di uva nei primi anni di vita
dell’impianto sono, in relazione alla data di impianto, il 60 per
cento per il terzo anno vegetativo e il 100 per cento a partire dal
quarto anno vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti fissati
dai disciplinari di produzione.
7. Per ciascuna DO e IGT e relative sottozone e tipologie, in
caso di sovrainnesto, le percentuali massime di produzione di uva
sono il 60 per cento per il secondo anno vegetativo e il 100 per
cento a partire dal terzo anno vegetativo, fatti salvi eventuali
diversi limiti fissati dai disciplinari di produzione.
8. Qualora l’impianto o il sovrainnesto siano realizzati entro il
mese di luglio, il primo anno vegetativo coincide con l’anno di
impianto o di sovrainnesto.

Art. 18 Iscrizione delle superfici vitate agli albi DO e agli elenchi IGT (art. 10, legge regionale n. 9/2009) 1. La dichiarazione di cui all’art. 10, comma 4, comma 9 e comma 10 della legge e la richiesta di cui all’art. 10, comma 5 della legge, sono presentate tramite la DUA contenente almeno le seguenti indicazioni: a) per ogni unita’ vitata e per ogni appezzamento vitato la DO o la IGT di base ed eventualmente le altre DO e IGT; b) per ciascuna DO e IGT le eventuali sottozone e tipologie; c) limitatamente alle DO la eventuale menzione «vigna» seguita dal toponimo, a condizione che esso figuri nella mappa catastale o sia tradizionalmente utilizzato e riferito ad uno o piu’ appezzamenti contigui. 2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia relativa alla iscrizione di una superficie vitata agli albi DO ed elenchi IGT realizzata a fronte di un diritto di reimpianto originato dall’estirpazione di una superficie vitata iscritta al medesimo albo o elenco, l’iscrizione e’ effettuata con le stesse modalita’ previste dall’art. 10, comma 4 della legge. 3. Le comunicazioni di cui al comma 1 determinano un aggiornamento dell’iscrizione. 4. Qualora le variazioni tecniche di cui all’art. 10, commi 9 e 10 della legge, comunicate con le modalita’ di cui al comma 1, comportino la perdita dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione, il conduttore e’ tenuto a comunicare la sospensione dell’iscrizione per un periodo di tempo non superiore ai cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 o la cancellazione dall’albo DO o dall’elenco IGT.

Art. 19 Controlli (art. 15, legge regionale n. 9/2009). 1. Le province, effettuati i controlli di cui all’art. 15, comma 1 della legge, ne comunicano l’esito ad ARTEA che, se necessario, provvede ad aggiornare lo schedario. 2. In applicazione dell’art. 5 del reg. (CE) n. 436/2009 ARTEA procede per ogni conduttore, almeno ogni cinque anni, alla verifica della corrispondenza tra la situazione strutturale risultante dallo schedario e la situazione reale e, se necessario, provvede ad aggiornare lo schedario, dandone comunicazione alla provincia competente per UTE ai fini della applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 16 e 17 della legge.

Art. 20 Norme transitorie (art. 18, legge regionale n. 9/2009) 1. Le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento restano valide e vengono autorizzate in base alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), alla deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2000, n. 793 (Modalita’ tecnico procedurali per le realizzazione di superfici vitate in Toscana), e sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R (Regolamento per la disciplina della iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per i vini ad indicazione geografica tipica (1GT) e per l’aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi). 2. Le comunicazioni successive all’entrata in vigore del presente regolamento relative a interventi gia’ autorizzati ai sensi della normativa richiamata al comma 1 sono effettuate sulla base delle disposizioni disciplinate dal presente regolamento. 3. E’ facolta’ del conduttore che ha presentato una istanza prima dell’entrata in vigore del presente regolamento ritirare la medesima istanza e procedere con nuove disposizioni.

Art. 21 Abrogazioni (art. 20, legge regionale n. 9/2009) 1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: a) il regolamento emanato con decreto del Preside della Giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R (Regolamento per la disciplina della iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l’aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi); b) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2005, n. 51/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente d Giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R recante «Regolamento per la disciplina della iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l’aggiomento e la tenuta degli albi e degli elenchi»). 2. Ai sensi dell’art. 20, comma 2 della legge dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate: a) la legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo); b) la legge regionale 14 aprile 2003, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 «Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo» e alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 «Norme generali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca»). Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 7 settembre 2009 MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-12&task=dettaglio&numgu=23&redaz=009R0798&tmstp=1276848151835

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Ortezzano.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 160 del 12-7-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Ortezzano (Fermo) ed
il sindaco nella persona della sig.ra Maura Malaspina;
Vista la deliberazione n. 7 dell’ 8 maggio 2010, con la quale il
consiglio comunale ha dichiarato la decadenza della sig.ra Maura
Malaspina dalla carica di sindaco, a seguito dell’avvenuta elezione
del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 53, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ortezzano (Fermo) e’ sciolto.

Dato a Roma, addi’ 21 giugno 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 29 giugno 2010, n. 100 * 03/07/2010 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita’ culturali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 150 del 30-6-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita’ culturali, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a La Valletta, Ambasciata d’Italia, addi’ 29 giugno 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bondi, Ministro per i beni e le attivita’ culturali Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2150): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali (Bondi) il 30 aprile 2010. Assegnato alla 7ª commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 30 aprile 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª e questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 4 e 5 maggio 2010. Esaminato dalla 7ª commissione il 6, 11, 12, 13, 18, 25, 26, 27 e 31 maggio 2010; il 1°, 8, 9 e 16 giugno 2010. Esaminato in aula il 26 maggio 2010 ed il 15 giugno 2010 ed approvato, con modificazioni, il 16 giugno 2010. Camera dei deputati (atto n. 3552): Assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 17 giugno 2010 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, XI e questioni regionali. Esaminato dalla VII commissione il 18, 21 e 22 giugno 2010. Esaminato in aula il 22 giugno 2010 ed approvato, con modificazioni, il 23 giugno 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2150-B): Assegnato alla 7ª commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 24 giugno 2010 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 7ª commissione il 29 giugno 2010. Esaminato in aula ed approvato il 29 giugno 2010.

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