Corte Costituzionale, Sentenza n. 283, ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 1,
lettera r), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee
d’Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di
ineleggibilita’ e di incompatibilita’ con la carica di consigliere
regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto
speciale), promosso dalla Corte di cassazione, sezione prima civile,
nel procedimento vertente tra C.N. e L.T. e altri, con ordinanza del
14 settembre 2009, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 2009 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie
speciale, dell’anno 2010.
Visti gli atti di costituzione di C.N., di L.T., P.L., M.V. e
G.B., di P.P., nonche’ l’atto di intervento della Regione Valle
d’Aosta.
Udito nell’udienza pubblica del 22 giugno 2010 il Giudice
relatore Alfonso Quaranta;
Uditi gli avvocati Laura Formentin ed Enrico Lubrano per C.N.,
Domenico Palmas per L.T., P.L., M.V. e G.B., Roberto Longhin per P.P.
e Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d’Aosta.

Ritenuto in fatto

1. – La Corte di cassazione, sezione prima civile, con ordinanza
del 14 settembre 2009, ha sollevato questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera r), della legge della
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste 7 agosto 2007, n. 20
(Disciplina delle cause di ineleggibilita’ e di incompatibilita’ con
la carica di consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma
secondo, dello Statuto speciale), in riferimento agli articoli 3 e 51
della Costituzione.
L’ordinanza di rimessione e’ stata pronunciata nell’ambito del
giudizio proposto contro la sentenza della Corte d’appello di Torino
che annullava la delibera di convalida dell’elezione del Sig. C.N.,
adottata il 1° luglio 2008 dal Consiglio regionale della Valle
d’Aosta, e dichiarava la situazione di ineleggibilita’ di
quest’ultimo al momento della consultazione elettorale, in quanto
svolgeva le funzioni di legale rappresentante di una struttura
sanitaria privata che aveva stipulato una convenzione con l’Azienda
regionale sanitaria della Valle d’Aosta, in ragione di accreditamento
istituzionale.
Dopo aver specificato le ragioni della rilevanza nel giudizio a
quo della questione, la Corte remittente, quanto alla non manifesta
infondatezza della stessa, ha affermato che le disposizioni che
prevedono l’ineleggibilita’ o l’incompatibilita’ a cariche elettive
sono scrutinabili sotto il profilo del vaglio di ragionevolezza, dal
momento che esse rispondono a specifiche e differenti finalita’ che
non ne consentono la previsione discrezionale, o promiscua, da parte
del legislatore.
L’ineleggibilita’ costituisce, infatti, una grave deroga al
diritto di elettorato passivo tutelato dall’art. 51 Cost. e deve
essere prevista in relazione a condizioni personali tassative, quali
la condanna penale definitiva per determinati reati, oppure la
titolarita’ di un ufficio o di una carica che possa determinare una
captatio benevolentiae, o indurre un metus publicae potestatis.
Diversamente, l’incompatibilita’ sottende un conflitto di
interessi o, quanto meno, un giudizio di inopportunita’ in ordine
all’esercizio contemporaneo della carica elettiva e di altra, privata
o pubblica, ricoperta dal candidato. In presenza di una causa di
incompatibilita’ non si produce l’invalidita’ dell’elezione, ma
l’eletto e’ chiamato ad effettuare l’opzione nei termini previsti
dalla legge.
Il giudice a quo ricorda, quindi, come la Corte costituzionale
abbia piu’ volte affermato che le cause di ineleggibilita’ sono di
stretta interpretazione e devono essere volte alla soddisfazione di
effettive esigenze di pubblico interesse (sono richiamate le sentenze
n. 25 del 2008, n. 306 del 2003, n. 53 del 1990).
L’articolo 51 Cost., infatti, stabilisce come regola
l’eleggibilita’ e solo come eccezione l’ineleggibilita’ (e’
richiamata, «per affinita’ di oggetto», la sentenza n. 27 del 2009).
Ad avviso della Corte di cassazione, peculiare rilievo
assumerebbe la sentenza di questa Corte n. 25 del 2008, che ha
riguardato altra disposizione contenuta nella legge regionale n. 20
del 2007, e, segnatamente, nell’art. 2, commi 1, lettera s), e 2,
lettera e).
Il remittente ritiene di non poter procedere ad
un’interpretazione adeguatrice della norma censurata e che, quindi,
la stessa debba essere sottoposta al vaglio di legittimita’
costituzionale sul seguente punto: «se la qualita’ di legale
rappresentante di una struttura socio-sanitaria privata, che
intrattenga rapporti contrattuali con l’Azienda USL regionale
giustifichi la deroga assoluta al diritto di elettorato passivo,
sotto forma di causa di ineleggibilita’ non rimovibile ex post».
Infine la Corte di cassazione osserva che gli argomenti addotti
dai difensori delle parti resistenti, quali le dimensioni limitate
della Regione e gli effetti sulla liberta’ di voto, non possono
essere presi in esame dalla stessa in quanto esorbitano dalla
valutazione della non manifesta infondatezza.
2. – In data 5 gennaio 2010, si e’ costituito il Sig. P.P., primo
dei non eletti subentrato al Sig. C.N. e controricorrente nel
giudizio principale, ed ha chiesto di dichiarare inammissibile –
tenuto conto della discrezionalita’ del legislatore – o, comunque,
non fondata, la questione in esame.
In primo luogo, la suddetta parte privata ha dedotto che il
diritto di elettorato passivo non e’ un diritto incondizionato.
La disposizione censurata ravvisa una condizione di
ineleggibilita’ nella qualita’ di legale rappresentante di una
struttura sanitaria privata convenzionata con l’USL con la quale
intrattiene rapporti contrattuali. Ed infatti, da un lato, sarebbe
evidente il possibile conflitto di interessi; dall’altro, sarebbe
parimenti evidente la posizione di potere – specie in una piccola
realta’ qual’e’ quella valdostana – che puo’ consentire al suddetto
soggetto di influire sull’esito del voto, potendo esercitare una
indebita influenza distorsiva e condizionante sulle libere scelte
degli elettori.
Non sarebbe leso, pertanto, ne’ il principio di ragionevolezza,
ne’ l’art. 51 Cost., tenuto conto del bilanciamento di interessi
sotteso alla previsione in questione. Non appare irragionevole,
infatti, la preoccupazione che possa essere influenzata la scelta
dell’elettore, con un eventuale pericolo per la deformazione del
risultato elettorale.
La qualita’ soggettiva del legale rappresentante di una struttura
sanitaria privata che operi contrattualmente con l’unica USL della
Regione Valle d’Aosta, presa in considerazione dal legislatore
regionale, si collocherebbe, in una posizione di interferenza e di
conflitto potenziale tale da rendere necessario disciplinare come
«ineleggibilita’», in senso tecnico, la fattispecie di cui alla
lettera r) in esame, proprio a tutela dei principi di imparzialita’ e
di buon andamento dell’amministrazione.
La difesa della parte privata rileva che analoga previsione e’
presente nell’art. 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e che
anche altre Regioni a statuto speciale e Province autonome hanno
analoghe previsioni.
In proposito sono richiamati, in particolare:
a) l’art. 10 della legge della Regione Siciliana 20 marzo
1951, n. 29 (Elezione dei deputati dell’Assemblea regionale
siciliana), come sostituito dall’art. 1, comma 3, della legge della
Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di
ineleggibilita’ e di incompatibilita’ dei deputati regionali);
b) l’art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilita’ e
incompatibilita’ relativi alla carica di consigliere regionale e di
membro della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 12, secondo
comma, dello Statuto);
c) l’art. 12 della legge della Provincia autonoma di Trento
30 novembre 1994, n. 3 (Elezione diretta del sindaco e modifica del
sistema di elezione dei consigli comunali nonche’ modifiche alla
legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1).
Infine, e’ richiamata la sentenza di questa Corte n. 27 del 2009.
3. – Lo stesso 5 gennaio 2010, si e’ costituita la Regione Valle
d’Aosta/Vallee d’Aoste, chiedendo che la questione di
costituzionalita’ sia dichiarata inammissibile oppure non fondata, e
riservando le deduzioni difensive a successiva memoria.
4. – In data 5 febbraio 2010, si e’ costituito il Sig. C.N., che
ha chiesto di accogliere la questione sottoposta all’esame della
Corte.
Ad avviso della parte privata la norma censurata sarebbe del
tutto irragionevole.
L’art. 51 Cost. prevede il libero accesso di tutti i cittadini
alle cariche elettive, mentre l’ineleggibilita’ costituisce una
«situazione limite».
Tradizionalmente, il legislatore ha ritenuto di ricollegare la
previsione di cause di ineleggibilita’ a particolari condizioni
personali o alla titolarita’ di uffici o cariche che la legge ritenga
possano determinare il rischio di un’indebita influenza distorsiva
sulle libere scelte degli elettori.
In tal senso, e’ richiamato l’art. 2, comma 1, lettera a), della
legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo
122, primo comma, della Costituzione).
La parte privata ricorda, quindi, che l’art. 51 Cost. sottende un
bilanciamento di interessi tra il diritto elettorale passivo e la
tutela delle cariche pubbliche, che deve essere operato tenuto conto
che le cause di ineleggibilita’ sono di stretta interpretazione e
volte a soddisfare esigenze di pubblico interesse.
Diversamente, la ratio delle cause di incompatibilita’ va
ravvisata nella inconciliabilita’ tra la cura dell’interesse
dell’ente ed il diverso, potenzialmente contrastante, interesse
dell’eletto, ragione per la quale l’eletto e’ chiamato a scegliere
tra le due cariche.
Le differenze tra i due istituti non possono essere ignorate dal
legislatore, ne’ questi ultimi possono essere accomunati senza
violare l’art. 3 Cost.
Ne deriva, ad avviso della difesa del Sig. C.N., che l’utilizzo
di una causa di ineleggibilita’ o di incompatibilita’ per il
perseguimento di un fine diverso dalla rispettiva ratio ispiratrice
non puo’ ritenersi costituzionalmente legittimo, poiche’ introduce
una limitazione non giustificata del diritto di elettorato passivo, e
determina la violazione del principio di eguaglianza.
Sono, quindi, richiamate, in particolare, alcune sentenze di
questa Corte che hanno operato una distinzione tra i casi in cui il
legislatore puo’ stabilire rispettivamente una causa di
ineleggibilita’ ovvero di incompatibilita’.
5. – Il 9 febbraio 2010 si sono costituiti i Signori L.T., P.L.,
M.V. e G.B. altri controricorrenti nel giudizio principale, chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.
L’inammissibilita’ della questione viene argomentata sul rilievo
secondo cui l’ordinanza di rimessione pur invocando, quali parametri
che si assumono lesi dalla norma impugnata gli artt. 3 e 51 Cost.,
non illustra con chiarezza le ragione della asserita violazione.
Nel merito, si deduce che la norma censurata e’ conforme ai
principi enunciati dalla Corte costituzionale, secondo i quali le
norme che stabiliscono fattispecie di ineleggibilita’ devono avere
portata generale ed astratta e devono essere formulate in termini
precisi e chiari.
La norma in esame risponde, altresi’, al principio di
ragionevolezza, in quanto la volonta’ del legislatore valdostano non
e’ stata quella di evitare una situazione di conflitto di interessi,
ma e’ stata quella di evitare una potenziale alterazione della
competizione elettorale.
Mentre, infatti, per i legali rappresentanti e per i direttori,
quindi per i ruoli apicali, delle strutture sanitarie private e’
prevista l’ineleggibilita’, per altre figure – sempre comprese nelle
strutture sanitarie private che intrattengono rapporti contrattuali
con l’Azienda USL, ma non in ruoli apicali, quali i dirigenti
sanitari – e’ prevista l’incompatibilita’.
Il legislatore valdostano – come si evince, altresi’, dai lavori
preparatori della normativa in oggetto – mostra, quindi, di avere ben
chiara la. differenza tra il ruolo delle figure apicali ed il ruolo
di chi, pur svolgendo funzioni dirigenziali nell’ambito della
struttura sanitaria privata, non puo’ determinarne gli indirizzi
complessivi. Conseguentemente, ha ben distinto la posizione dei
primi, prevedendo per essi un caso di ineleggibilita’, da quella dei
secondi, prevedendo per essi un’ipotesi di incompatibilita’.
Si ricorda, inoltre, da un lato, che la norma impugnata ricalca
la previsione dell’art. 2, comma 1, n. 9, della legge 23 aprile 1981,
n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita’ ed incompatibilita’ alle
cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e
circoscrizionale e in materia di incompatibilita’ degli addetti al
Servizio sanitario nazionale); dall’altro, che l’art. 60, comma 1, n.
9, del d.lgs. n. 267 del 2000 – dopo la sentenza di questa Corte n.
27 del 2009 – contiene una previsione sostanzialmente uguale a quella
contenuta nella legge regionale valdostana.
La norma impugnata, sempre sotto il profilo della ragionevolezza,
e’ stata adottata tenendo conto – in armonia con quanto previsto
dall’art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 165 del 2004 – delle
peculiarita’ della Regione.
La Valle d’Aosta «e’ una Regione di 120.000 abitanti, nella quale
accanto alla Azienda regionale USL, unica struttura sanitaria
pubblica presente, totalmente finanziata dalla Regione, vi sono poche
strutture sanitarie private, che operano quasi esclusivamente in
rapporto contrattuale con l’Azienda regionale USL». Il legislatore
regionale, ben consapevole di tale situazione, ha quindi
ragionevolmente previsto la ineleggibilita’ di chi ricopra le cariche
di vertice nelle strutture sanitarie private in questione.
6. – La Regione Valle d’Aosta ha depositato una memoria, in data
31 maggio 2010, con la quale ha esposto le proprie argomentazioni.
In primo luogo, la difesa regionale ritiene che l’ordinanza di
remissione sia carente, in quanto non offre adeguate motivazioni in
ordine alla assunta violazione degli artt. 3 e 51 Cost. Non sarebbe
quindi rispettato, dando luogo ad inammissibilita’, il principio di
autosufficienza dell’atto con cui viene sollevata questione di
legittimita’ costituzionale.
In secondo luogo, la questione si paleserebbe inammissibile anche
in quanto si chiede alla Corte costituzionale una pronuncia additiva
non a rime obbligate.
Nel merito la questione sarebbe non fondata per le seguenti
ragioni: a) la discrezionalita’ della Regione Valle d’Aosta nel
disciplinare le cause di ineleggibilita’ ed incompatibilita’ dei
consiglieri regionali, come e’ dato evincere dall’art. 15 dello
statuto di autonomia; b) la ragionevolezza della norma, tenuto conto,
altresi’, che i poteri spettanti al direttore e al legale
rappresentante di una struttura sanitaria privata, contrattualmente
legata alla ASL, possono essere assimilati a quelli esercitati dagli
organi apicali di quest’ultima.
Infine la Regione Valle d’Aosta ritiene che il richiamo
effettuato nell’ordinanza di remissione alle sentenze n. 27 del 2009
e n. 25 del 2008 di questa Corte sia inconferente.
7. – In data 1° giugno 2010 anche i controricorrenti L.T. e altri
hanno depositato una memoria, insistendo nelle conclusioni gia’
rassegnate e contrastando le argomentazioni difensive svolte da C.N.

Considerato in diritto

1. – La Corte di cassazione, sezione prima civile, con ordinanza
del 14 settembre 2009, ha sollevato questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera r), della legge della
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste 7 agosto 2007, n. 20
(Disciplina delle cause di ineleggibilita’ e di incompatibilita’ con
la carica di consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma
secondo, dello Statuto speciale), in riferimento agli articoli 3 e 51
della Costituzione.
2. – La disposizione impugnata stabilisce che non sono eleggibili
alla carica di consigliere regionale, tra gli altri, «il legale
rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria
privata che intrattenga rapporti contrattuali con l’Azienda regionale
Usl della Valle d’Aosta».
Tale causa di ineleggibilita’, come sancito dal successivo art.
3, comma 1, della medesima legge regionale, non ha effetto «se
l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento,
revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non
retribuita, non oltre sei mesi dalla data di scadenza naturale della
legislatura».
Diversamente, l’art. 8, comma 4, della medesima legge stabilisce
che in presenza di una delle cause di incompatibilita’ disciplinate
dal precedente art. 5, l’eletto al Consiglio regionale deve
dichiarare, entro otto giorni dalla data di convalida delle elezioni,
quale carica presceglie.
3. – In punto di fatto, la vicenda che ha dato origine alla
questione attiene alla partecipazione alla elezione per il rinnovo
del Consiglio regionale della Valle d’Aosta del legale rappresentante
di una struttura privata che aveva stipulato una convenzione con
l’unica Azienda sanitaria locale della Regione, in ragione di
accreditamento istituzionale.
L’ordinanza di rimessione e’ stata pronunciata nell’ambito del
giudizio vertente sul ricorso proposto dall’interessato, Sig. C.N.,
eletto al Consiglio regionale, contro la sentenza della Corte
d’Appello di Torino del 19 settembre 2008, n. 1258, che ha annullato
la delibera adottata dal Consiglio regionale di convalida della sua
elezione, sul presupposto della ineleggibilita’ in cui egli si
trovava al momento della competizione elettorale.
3.1. – Il 5 gennaio 2010, si e’ costituito il primo dei non
eletti, il Sig. P.P. (subentrato al soggetto dichiarato decaduto)
controricorrente nel giudizio principale, che ha chiesto che sia
dichiarata inammissibile – in ragione della discrezionalita’ del
legislatore – o, comunque, non fondata la questione in esame.
La suddetta parte privata ha dedotto che il diritto di elettorato
passivo non e’ incondizionato. Nella specie, non sarebbero lesi ne’
il principio di ragionevolezza, ne’ l’art. 51 Cost., tenuto conto del
bilanciamento di interessi sotteso alla previsione normativa in
questione.
3.2. – Lo stesso 5 gennaio 2010, si e’ costituita in giudizio la
Regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o non fondata, riservando le deduzioni
difensive a successiva memoria.
3.3. – In data 5 febbraio 2010, si e’ costituito C.N., ricorrente
nel giudizio a quo, il quale ha chiesto l’accoglimento della
questione.
A suo avviso, infatti, la norma censurata sarebbe irragionevole,
in rapporto a quanto prescritto dall’art. 51 Cost., il quale prevede
il libero accesso di tutti i cittadini alle cariche elettive, mentre
l’ineleggibilita’ costituisce soltanto una «situazione limite» e le
norme che prevedono cause di ineleggibilita’ sono di stretta
interpretazione.
Al contrario, la ratio delle cause di incompatibilita’ deve
essere ravvisata nella inconciliabilita’ tra la cura dell’interesse
dell’organo elettivo ed il diverso, potenzialmente contrastante,
interesse dell’eletto, ragione per cui quest’ultimo e’ chiamato ad
una scelta tra le due cariche.
Le differenze tra i due istituti, a giudizio dell’interessato,
non possono essere ignorate dal legislatore, ne’ e’ possibile
accomunare gli stessi senza violare l’art. 3 Cost.
3.4. – Il successivo 9 febbraio 2010 si sono costituiti i Signori
L.T., P.L., M.V. e G.B., parti resistenti nel giudizio principale,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non
fondata.
L’inammissibilita’ della questione, viene eccepita sul rilievo
secondo cui l’ordinanza di rimessione, pur invocando, quali parametri
che si assumono lesi dalla norma impugnata gli artt. 3 e 51 Cost.,
non illustrerebbe con chiarezza le ragioni della asserita violazione.
Nel merito, si deduce, tra l’altro, che la norma censurata
sarebbe conforme ai principi enunciati da questa Corte, secondo i
quali le norme che stabiliscono fattispecie di ineleggibilita’ devono
avere portata generale ed astratta e devono essere formulate in
termini precisi e chiari.
3.5. – In prossimita’ dell’udienza pubblica, il 31 maggio 2010,
la Regione Valle d’Aosta ha depositato una memoria con la quale ha
esposto dettagliatamente le proprie difese.
La difesa regionale ritiene che la questione sia inammissibile,
da un lato, in quanto l’ordinanza di remissione non sarebbe
adeguatamente motivata in ordine alla dedotta violazione degli artt.
3 e 51 Cost.; dall’altro, in quanto si chiederebbe a questa Corte una
pronuncia additiva non a rime obbligate.
Nel merito, la questione sarebbe non fondata sia per la
dicrezionalita’ attribuita, in materia, al legislatore valdostano,
sia per la ragionevolezza della norma censurata.
3.6. – Anche i Signori L.T. e altri hanno depositato memoria, il
1° giugno 2010, insistendo nelle conclusioni gia’ rassegnate e
contrastando le argomentazioni difensive svolte dal soggetto
dichiarato decaduto dalla conseguita elezione.
4. – Cio’ premesso, va osservato che, ad avviso della Corte
remittente, la norma in esame violerebbe gli artt. 3 e 51 Cost., in
quanto si prevede un’ipotesi di ineleggibilita’, in presenza della
quale e’ sancita la decadenza dell’eletto e non gia’ l’esercizio del
diritto di opzione da parte di questi tra le due cariche, come
stabilito con riferimento alla sussistenza di cause di
incompatibilita’.
Di conseguenza, il remittente chiede a questa Corte di valutare
«se la qualita’ di legale rappresentante di una struttura
socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con
l’Azienda USL regionale giustifichi la deroga assoluta al diritto di
elettorato passivo, sotto forma di causa di ineleggibilita’ non
rimuovibile ex post», rilevando, in sostanza che la disposizione
censurata violerebbe i suindicati parametri costituzionali.
5. – In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di
inammissibilita’ della questione sollevata dalle parti private
resistenti sotto il profilo secondo cui il giudice a quo, pur
invocando − quali parametri che si assumono violati − gli artt. 3 e
51 Cost., non illustrerebbe con chiarezza le ragioni della asserita
violazione.
Contrariamente a tale assunto, deve, infatti, rilevarsi che
l’ordinanza della Corte di cassazione indica in modo adeguatamente
specifico le ragioni relative sia alla rilevanza, sia alla non
manifesta infondatezza della questione di costituzionalita’
sollevata.
6. – Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione
di inammissibilita’ proposta dalla difesa della Regione, e da quella
del resistente Sig. P.P., sotto il profilo che, nella specie, sarebbe
stata richiesta una non consentita pronuncia additiva, come si
desumerebbe, in primo luogo, dal fatto che la Corte di cassazione
afferma che «la questione si pone per contrasto con gli articoli 3 e
51 della Costituzione, nella parte in cui la norma in questione
commina l’ineleggibilita’ nei confronti del legale rappresentante e
dei direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che
intrattenga rapporti contrattuali con l’Azienda regionale USL della
Valle d’Aosta – rimuovibile, ai sensi dell’art. 3 della medesima
legge, non oltre sei mesi dalla data di scadenza della legislatura –
anziche’ stabilire una causa di incompatibilita’, sanabile con
l’opzione da effettuare entro otto giorni dalla data di convalida
dell’elezione, ai sensi dell’art. 8, quarto comma, della stessa
legge». A cio’ va aggiunto che, nel dispositivo dell’ordinanza di
rimessione, la medesima Corte ha chiesto la declaratoria di
illegittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera r), della
legge regionale in esame, per contrasto, «nei sensi di cui in
motivazione», con gli artt. 3 e 51 della Costituzione.
L’eccezione non e’ fondata.
Il giudice a quo, in effetti, non chiede un intervento di questa
Corte che possa ritenersi manipolativo della norma impugnata, in
quanto viene prospettato soltanto che vi sarebbe stata una erronea
valutazione, da parte del legislatore valdostano, circa la natura
della situazione in cui versa il legale rappresentante di una
struttura sanitaria privata convenzionata con il servizio regionale
di sanita’.
Il predetto legislatore erroneamente avrebbe qualificato come
causa di ineleggibilita’ quella che, a dire del remittente, sarebbe,
invece, sostanzialmente, una causa di incompatibilita’. E dalla piu’
esatta qualificazione giuridica di tale situazione deriverebbero,
secondo l’impostazione dell’ordinanza di rimessione, conseguenze
previste dalla normativa regionale attinente al procedimento
elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale, nel senso che,
dopo la sua elezione, l’interessato dovrebbe soltanto optare tra il
mantenimento della carica di legale rappresentante della struttura
sanitaria e quella di consigliere regionale.
D’altronde, in numerose fattispecie (sentenze n. 129 del 1975, n.
45 del 1977, n. 129 del 1977, n. 171 del 1984, n. 450 del 2000)
questa Corte ha riconosciuto l’illegittimita’ costituzionale di
disposizioni che avevano previsto come cause di ineleggibilita’
situazioni integranti, invece, vere e proprie cause di
incompatibilita’, senza alcuna preliminare rilevanza della eventuale
estraneita’ di tali pronunce al potere decisorio della Corte, sotto
il profilo secondo cui sarebbero state richieste sentenze additive di
tipo manipolativo, non consentite in sede di giudizio di
costituzionalita’.
Questa Corte ha, dunque, affermato, in rapporto a specifiche
fattispecie sottoposte al suo esame, che determinate situazioni,
qualificate dalla legge come cause di ineleggibilita’, debbano essere
ridotte, invece, a situazioni di incompatibilita’ attraverso la
declaratoria di illegittimita’ costituzionale di norme che abbiano,
viceversa, disposto la decadenza dell’eletto, in luogo della
eliminazione ex post del contrasto di interessi mediante l’opzione da
parte dell’interessato tra le due cariche, da effettuare in un
termine breve.
7. – Nel merito, la questione non e’ fondata.
Al riguardo, va premesso che costituisce principio costantemente
affermato dalla giurisprudenza costituzionale quello secondo cui la
eleggibilita’ costituisce la regola, mentre la ineleggibilita’
rappresenta una eccezione; sicche’ le norme che disciplinano
quest’ultima sono di stretta interpretazione.
Analogamente e’ a dirsi per le cause di incompatibilita’. Le une
e le altre, in definitiva, introducono limitazioni al diritto di
elettorato passivo.
Diverse, pero’, sono le ragioni giustificative dei due istituti.
La differenza tra ineleggibilita’ e incompatibilita’ e’ data dal
fatto che la prima situazione e’ idonea a provocare effetti
distorsivi nella parita’ di condizioni tra i vari candidati nel senso
che – avvalendosi della particolare situazione in cui versa il
soggetto «non eleggibile» – egli puo’ variamente influenzare a suo
favore il corpo elettorale. La seconda, invece, e’ una situazione che
non ha riflessi nella parita’ di condizioni tra i candidati, ma
attiene alla concreta possibilita’, per l’eletto, di esercitare
pienamente le funzioni connesse alla carica anche per motivi
concernenti il conflitto di interessi nel quale il soggetto verrebbe
a trovarsi se fosse eletto. Di qui la conseguenza che il soggetto
ineleggibile deve eliminare ex ante la situazione di ineleggibilita’
nella quale versa, mentre il soggetto soltanto incompatibile deve
optare, ex post, cioe’ ad elezione avvenuta, tra il mantenimento
della precedente carica e il munus pubblico derivante dalla
conseguita elezione.
8. – Tanto premesso, e’ anche opportuno delineare, sia pure in
sintesi, la ricostruzione del quadro normativo, statale e regionale,
in cui si inserisce la norma impugnata.
Se, infatti, da un lato, come questa Corte ha gia’ avuto modo di
affermare, il principio di ragionevolezza opera con particolare
rigore nella materia elettorale (sentenza n. 376 del 2004),
dall’altro, non di meno, occorre ricordare che, in primo luogo,
sussiste un’esigenza di tendenziale uniformita’ sul piano nazionale
della disciplina dell’elettorato passivo (cosi’ la citata sentenza),
e, in secondo luogo, che la costante giurisprudenza costituzionale ha
subordinato la possibilita’ di introdurre discipline regionali
differenziate, rispetto a quella nazionale, solo in presenza di
particolari situazioni ambientali che giustifichino normative
autonome (da ultimo, sentenza n. 143 del 2010).
Tali discipline, pertanto, possono considerarsi legittime, sul
piano costituzionale, solo se trovano ragionevole fondamento in
situazioni idonee a giustificare il peculiare trattamento
riconosciuto dalle relative disposizioni (citata sentenza n. 143 del
2010).
9. – Punto di partenza dell’indagine e’ la considerazione che,
con riferimento alla legislazione statale in materia elettorale, non
e’ senza significato che si rinvengano disposizioni analoghe a quella
ora censurata.
Assume, in tal senso, rilievo quanto disposto dall’art. 2, comma
1, numero 9, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di
ineleggibilita’ ed incompatibilita’ alle cariche di consigliere
regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di
incompatibilita’ degli addetti al Servizio sanitario nazionale) che –
pur essendo stata abrogata dall’art. 274, comma 1, lettera l), del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) – continua ad essere operante,
per espressa disposizione della norma abrogatrice, per le elezioni
regionali.
Il citato articolo 2, comma 1, numero 9, prevede che non sono
eleggibili alle suddette cariche i legali rappresentanti ed i
dirigenti delle strutture convenzionate con gli enti locali il cui
territorio coincide con quello dell’unita’ sanitaria locale con cui
sono convenzionate o lo ricomprende o degli enti che concorrono a
costituire la stessa unita’ sanitaria locale.
Detta norma e’ stata sottoposta al vaglio di questa Corte, la
quale (sentenza n. 510 del 1989) ha riconosciuto la «ragionevolezza
della disposizione, di cui al n. 8 dell’art. 2 della legge impugnata,
che limita l’ineleggibilita’ a coloro che rivestono uffici direttivi
nelle U.S.L., in quanto, avvalendosi del prestigio e delle occasioni
inerenti alla loro posizione, hanno la possibilita’ di condizionare
istituzionalmente il voto di settori significativi dell’elettorato.
Ed e’ evidente che alla base della disposizione contenuta nel
successivo n. 9 dello stesso art. 2 e’ la medesima ratio, in quanto
il dirigente delle strutture convenzionate viene a trovarsi in una
uguale posizione di prestigio rispetto agli assistiti».
La successiva legislazione speciale sanitaria, contenuta nel
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, ha confermato che
versano in situazione di ineleggibilita’ «a membro dei consigli
comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle
Regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano
cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei
periodi di durata dei predetti organi», il direttore generale, i
direttori amministrativi e i direttori sanitari (art. 3, comma 9).
Infine, il d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 60, comma 1, numeri 8 e
9), in tema di elezioni comunali e provinciali, ha disposto la non
eleggibilita’ a sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale e circoscrizionale, da un lato, del direttore
generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario
delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere; dall’altro, dei «legali
rappresentanti» e dei dirigenti delle strutture convenzionate per i
consigli dei comuni, il cui territorio coincide con il territorio
dell’unita’ sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo
ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire la medesima
unita’ sanitaria locale.
10. – Alla luce della suindicata ricognizione normativa,
l’ineleggibilita’ dei vertici delle Aziende sanitarie locali e delle
strutture sanitarie private che operano in regime di convenzione o di
accreditamento, costituisce un dato di sistema della legislazione
statale e configura, dunque, un principio generale dell’ordinamento
giuridico elettorale, il quale tiene conto e attribuisce rilievo, da
una parte, al ruolo della Regione in tema di servizi sanitari, e,
dall’altra, al parallelismo esistente tra le suddette cariche
operanti in modo analogo nelle strutture sia pubbliche che private
(sentenza n. 27 del 2009).
D’altronde, questa Corte, con specifico riferimento alla potesta’
legislativa esclusiva di una Regione a statuto speciale (quella
Siciliana), proprio in tema di ineleggibilita’ ed incompatibilita’,
ha in piu’ occasioni affermato che «la disciplina regionale d’accesso
alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi
della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformita’ in
tutto il territorio nazionale discendente dalla identita’ di
interessi che Comuni e Province rappresentano riguardo alle
rispettive comunita’ locali, quale che sia la Regione di
appartenenza» (cosi’ la sentenza n. 288 del 2007, che ha richiamato
le sentenze n. 235 del 1988, n. 20 del 1985, n. 171 del 1984, n. 26
del 1965 e n. 105 del 1957). Nondimeno, con la stessa sentenza n. 288
del 2007 sopra citata, la Corte ha richiamato anche il proprio
orientamento secondo cui discipline legislative differenziate possono
essere ammissibili, ma solo «in presenza di situazioni concernenti
categorie di soggetti, le quali siano esclusive» per le Regioni a
statuto speciale, «ovvero si presentino diverse, messe a raffronto
con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante
territorio nazionale ed in ogni caso per motivi adeguati e
ragionevoli, e finalizzati alla tutela di un interesse generale».
Evenienza questa che non puo’ ritenersi sussistente nel presente
giudizio di costituzionalita’, che riguarda la legislazione
elettorale della Valle d’Aosta e, in particolare, la disciplina della
ineleggibilita’ alla carica di consigliere regionale.
11. – Sotto altro, non meno importante, aspetto assumono rilievo
nella materia in questione anche ulteriori disposizioni contenute
nella stessa legge regionale della Valle d’Aosta n. 20 del 2007.
Come questa Corte ha precisato nella sentenza n. 25 del 2008, le
disposizioni di cui si tratta, contenute nella citata legge, sono
state adottate dalla predetta Regione in applicazione dell’art. 15
del vigente statuto speciale approvato con la legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei
presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano) e successive modifiche.
Ai sensi di tale disposizione statutaria, sussiste, infatti, la
potesta’ legislativa primaria della Regione in materia di
ineleggibilita’ e di incompatibilita’ alla carica di consigliere
regionale; competenza che deve essere esercitata, tuttavia, in
armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico
della Repubblica, nonche’ in conformita’ con quanto previsto dallo
statuto stesso.
Cio’ premesso, occorre ricordare come l’originaria Unita’
sanitaria locale della Valle d’Aosta sia stata trasformata in Azienda
dalla legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda
regionale dell’Unita’ sanitaria locale della Valle d’Aosta: organi di
gestione) e come, successivamente, essa sia stata denominata «Azienda
regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta» dall’art. 9, comma 3,
della legge 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione
dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il
miglioramento della qualita’ e dell’appropriatezza delle prestazioni
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate
nella Regione).
Tale Azienda sanitaria ha competenza sull’intero territorio della
Regione ed e’ dotata di personalita’ giuridica pubblica, oltre che di
autonomia imprenditoriale (art. 9, comma 3, citata legge reg. n. 5
del 2000).
Sempre la legge ora citata, all’art. 13, commi 2 e 3, stabilisce
che al direttore generale dell’azienda si applicano le cause di
ineleggibilita’ e di incompatibilita’ previste dalle vigenti
disposizioni statali. Le medesime disposizioni si applicano anche al
direttore amministrativo e al direttore sanitario dell’azienda
stessa.
La disciplina regionale sopra citata non si discosta, dunque, da
quanto previsto dal richiamato art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 502 del
1992.
La legislazione regionale stabilisce, altresi’, che, qualora il
direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore
sanitario dell’Azienda sanitaria regionale della Valle d’Aosta si
siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare le
loro funzioni nella suddetta Azienda per un periodo di cinque anni,
decorrenti dalla data di svolgimento delle elezioni (art. 4 della
legge reg. n. 20 del 2007), analogamente a quanto previsto dal
suddetto art. 3, comma 9, del citato d.lgs. n. 502 del 1992.
Diversamente da quanto sopra previsto, il dirigente dell’area
sanitaria della medesima Azienda sanitaria regionale (art. 30 della
legge reg. n. 5 del 2000) e il dirigente sanitario di struttura
sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti
contrattuali con l’azienda stessa, versano in situazione di
incompatibilita’ con la carica di consigliere regionale (art. 5,
comma 1, lettera p, della legge reg. n. 20 del 2007).
Dal suddetto quadro della legislazione della Regione valdostana,
si ricava che sia per le posizioni apicali dell’unica Azienda
sanitaria regionale ivi esistente, sia per quelle delle strutture
sanitarie o socio-sanitarie private in regime di accreditamento con
tale azienda, vige il medesimo regime di ineleggibilita’ alla carica
di consigliere regionale. Diversamente, per le figure professionali
intermedie e’ sancita soltanto l’incompatibilita’, rimuovibile ex
post nel termine stabilito dal gia’ citato art. 8, comma 4, della
legge reg. n. 20 del 2007.
Si deve osservare, inoltre, come lo stesso art. 2 della medesima
legge ora citata, alle lettere n), o), p), e q), preveda numerose
altre ipotesi nelle quali la situazione di soggetti che abbiano la
«legale rappresentanza», tra l’altro, di enti pubblici non economici,
agenzie, aziende dipendenti dalla Regione o partecipate dalla stessa,
integra una causa di ineleggibilita’ rimuovibile soltanto prima delle
elezioni e non gia’ una causa di incompatibilita’ sottoposta, come si
e’ precisato, ad un diverso regime giuridico.
12. – Alle considerazioni che precedono va aggiunto che in altre
Regioni a statuto speciale e nella Provincia autonoma di Trento, sono
previste analoghe ipotesi di ineleggibilita’ a componenti dei
consigli e delle assemblee elettive.
In particolare, la legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951,
n. 29 (Elezione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana),
all’art. 8, comma 1, lettera l), come sostituito dall’art. 1 della
legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di
ineleggibilita’ e di incompatibilita’ dei deputati regionali),
stabilisce l’ineleggibilita’ a deputato regionale dei direttori
generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari delle
aziende unita’ sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle
aziende policlinico universitarie esistenti nel territorio della
Regione, nonche’ degli amministratori straordinari delle suddette
aziende. Al successivo art. 10, comma 1, lettera g) – anch’esso
sostituito dalla legge reg. n. 22 del 2007 – la stessa legge reg. n.
29 del 1951 prevede che non sono, del pari, eleggibili «i legali
rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con la
Regione, di cui agli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n.
833».
Identica disposizione si rinviene poi nell’art. 2, comma 1,
lettera l), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio
2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilita’ e
incompatibilita’ relativi alla carica di consigliere regionale e di
membro della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 12, secondo
comma, dello Statuto).
A sua volta, l’art. 12, comma 1, lettera i), della legge della
Provincia autonoma di Trento 30 novembre 1994, n. 3 (Elezione diretta
del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali
nonche’ modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n.1), prevede
che non sono eleggibili a consigliere comunale «i legali
rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con il
Servizio sanitario provinciale».
13. – Pur riguardando la questione ora oggetto di controversia
una Regione a statuto speciale, occorre ricordare che, quanto alle
Regioni a statuto ordinario, la legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del
Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle
Regioni), ha modificato l’art. 122 Cost., prevedendo che «i casi di
ineleggibilita’ e di incompatibilita’ del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale, nonche’ dei consiglieri regionali
sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli organi elettivi» (sentenza n. 2 del 2004).
In attuazione della suddetta novella costituzionale, lo Stato ha
adottato la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione
dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione), la quale ha
fissato i principi fondamentali che le Regioni a statuto ordinario
devono osservare. In particolare, l’art. 2, comma 1, lettera a),
della citata legge ha stabilito che tali Regioni possono prevedere i
casi di ineleggibilita’ «qualora le attivita’ o le funzioni svolte
dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle
regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera
decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parita’ di
accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati».
La citata statuizione deve essere letta in uno con la previsione
di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della medesima legge, che
stabilisce la «inefficacia delle cause di ineleggibilita’ qualora gli
interessati cessino dalle attivita’ o dalle funzioni che determinano
l’ineleggibilita’, non oltre il giorno fissato per la presentazione
delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito,
ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di
lavoro, pubblico o privato, del candidato».
Nel dettare la disciplina in materia, diverse Regioni hanno
rinviato alla legislazione statale vigente in materia di
ineleggibilita’, introducendo in tal modo nel proprio interno una
normativa analoga a quella sopra richiamata.
14. – Dall’esame della suindicata legislazione, sia statale che
regionale, emerge, pertanto, che la Regione Valle d’Aosta si e’
dotata di una normativa in materia coerente con quella statale, da un
lato, soddisfacendo l’esigenza di una disciplina tendenzialmente
unitaria a livello nazionale in materia di ineleggibilita’;
dall’altro, superando il vaglio di ragionevolezza, tenuto conto delle
peculiarita’ dell’azienda sanitaria regionale cui si e’ innanzi fatto
riferimento.
15. – Alla luce delle considerazioni fin qui svolte non e’
dubitabile che la posizione delle autorita’ di vertice delle
strutture sanitarie private, le quali operino in stretta
collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche della Regione,
consenta di influire in vario modo sugli orientamenti degli elettori,
sicche’ possono essere ravvisati, in concreto, pericoli di captatio
benevolentiae o di metus publicae potestatis.
D’altra parte, la scelta tra la previsione di una ipotesi di
ineleggibilita’ o, in alternativa, di una ipotesi di incompatibilita’
appartiene a quella discrezionalita’ legislativa che, nella specie,
non risulta esercitata in modo irragionevole.
16. – Ne’ elementi a favore dell’illegittimita’ della norma
impugnata possono trarsi dalla sentenza di questa Corte n. 25 del
2008, relativa ad una diversa fattispecie. La suddetta pronuncia ha
affermato che le peculiarita’ che caratterizzano la figura del
Rettore dell’Universita’ della Valle d’Aosta consentivano di ritenere
ragionevole la prevista ineleggibilita’ al fine di evitare che dette
peculiarita’ potessero dare luogo ad interferenze sulla consultazione
elettorale regionale, avuto riguardo alla posizione del Rettore, sia
per le funzioni che e’ chiamato ad esercitare, sia per le modalita’
della sua nomina, nonche’ per le interazioni con gli altri organi
dell’Universita’. Al contrario, questa Corte ha ritenuto che, per
quanto concerne i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di
contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle
d’Aosta, proprio in ragione del ruolo e delle funzioni degli stessi,
non sussistessero analoghe esigenze di interesse pubblico o adeguate
motivazioni idonee a legittimare restrizioni al diritto di elettorato
passivo dei soggetti sopra indicati.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzione
dell’art. 2, comma 1, lettera r), della legge della Regione autonoma
Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle
cause di ineleggibilita’ e di incompatibilita’ con la carica di
consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma secondo,
dello Statuto speciale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e
51 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione prima
civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Quaranta

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2010.

Il cancelliere: Milana

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2010 Ruolo dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 210 del 8-9-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera e); Visto l’art. 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, il quale prevede che il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche possa essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso organismi internazionali; Visto l’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale prevede che la Missione diplomatica svolge, nell’ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; Visto l’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale attribuisce al Ministero degli affari esteri «le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l’estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale»; Visto l’art. 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo, il quale in relazione alle funzioni di coordinamento in sede internazionale specifica che «nell’esercizio delle sue attribuzioni il Ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attivita’ internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto l’art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche’ gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, siano collocati, salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita’ presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95; Considerato che l’impegno dell’Italia a favore della pace, della sicurezza e del sistema multilaterale e’ obiettivo principale della sua politica estera, riconosciuto a livello internazionale e testimoniato dai contributi finanziari e umani che il nostro Paese assicura alte organizzazioni internazionali; Considerato che tale priorita’ richiede una strategia di rafforzamento della presenza italiana nelle organizzazioni internazionali; D’intesa con il Ministro degli affari esteri; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 luglio 2010; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1 Funzionari internazionali di cittadinanza italiana 1. Lo Stato riconosce il ruolo fondamentale dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana per la presenza dell’Italia nel mondo e ne rispetta l’indipendenza.

Art. 2

Adempimenti delle amministrazioni

1. Lo Stato promuove la partecipazione dei cittadini italiani alla
funzione pubblica internazionale, favorisce la formazione mirata
all’ottenimento delle professionalita’ necessarie e facilita la
diffusione delle opportunita’ di impiego nelle organizzazioni
internazionali in tutti gli ambienti potenzialmente interessati,
incluse le regioni e le autonomie locali, gli enti di ricerca e il
settore privato.
2. Le Amministrazioni dello Stato, d’intesa con il Ministero degli
affari esteri, adottano ogni opportuna iniziativa per incrementare la
presenza italiana nella funzione pubblica internazionale sotto gli
aspetti qualitativo e quantitativo, anche favorendo il distacco, il
collocamento fuori ruolo e la mobilita’ volontaria dei propri
funzionari verso le istituzioni europee e le organizzazioni
internazionali, anche mediante l’applicazione dell’istituto
dell’aspettativa previsto dall’art. 23-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Le Amministrazioni valorizzano tali opportunita’
di crescita professionale nel percorso di carriera dei propri
funzionari.

Art. 3

Coordinamento

1.Il Ministero degli affari uteri coordina la promozione della
presenza di cittadini italiani nelle organizzazioni internazionali e
definisce, anche d’intesa con le Amministrazioni coinvolte, i settori
e le funzioni prioritarie. Il Ministero degli affari esteri verifica,
per ciascuna organizzazione internazionale, che il personale italiano
sia presente in percentuale adeguata rispetto alla misura del
contributo finanziario versato dall’Italia, con particolare
attenzione alle posizioni apicali e allo sviluppo delle pari
opportunita’.

Art. 4 Dialogo e scambio di informazioni 1. Nel rispetto delle normative delle organizzazioni cui appartengono, l’Amministrazione degli affari esteri, tramite gli Uffici centrali e le Rappresentanze diplomatiche e consolari, tutela le legittime aspettative di progressione professionale dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana e intrattiene con loro e con le associazioni che li rappresentano scambi regolari di informazioni e incontri periodici. La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 11, foglio n. 293

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2010, n. 1

Regolamento regionale recante: «Integrazioni all’art. 32 del regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R (Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, comma 1, lettera j) della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 5 del 4 febbraio 2010)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;
Visto il regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-13156 del 1°
febbraio 2010;

Emana

il seguente regolamento:
Regolamento regionale recante: «Integrazioni all’art. 32 del
regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R (Utilizzo del demanio
idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, comma 1, lettera
j) della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)».
Art. 1

Integrazioni all’art. 32
del regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R

1. Dopo il comma 6 dell’art. 32 del regolamento regionale 28
luglio 2009, n. 13/R (Utilizzo del demanio idrico della navigazione
interna piemontese (art. 4, comma 1, lettera j) della legge regionale
17 gennaio 2008, n. 2), e’ aggiunto, infine, il seguente:
«6-bis. I comuni e le gestioni associate competenti, nelle more
dell’approvazione dei piani disciplinanti l’uso del demanio di cui
all’art. 6, comma 3 della legge regionale n. 2/2008, qualora ritenuto
necessario, nell’ambito del riordino dei posti barca esistenti,
possono, per l’anno 2010 e per i soli ormeggi posti nei porti
turistici gia’ definiti di interesse comunale, applicare le tariffe
comunali vigenti nell’anno 2009.».

Art. 2 Urgenza 1. Il presente regolamento e’ dichiarato urgente ai sensi dell’art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 1° febbraio 2010. BRESSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre 2009, n. 343

Legge regionale n. 11/2009, art. 22. Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 35 del 4-9-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante «Misure
urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al
reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro
pubblici», ed in particolare l’art. 22, il quale prevede nei casi di
fine lavoro il riconoscimento di una somma, liquidata in un’unica
soluzione, di entita’ non superiore al 30 per cento del reddito
percepito nell’anno precedente ai collaboratori a progetto di cui
all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), iscritti in via
esclusiva alla gestione separata presso I’Istituto Nazionale
Previdenza Sociale (di seguito denominato INPS) del Friuli-Venezia
Giulia di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
(Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), con
esclusione dei soggetti individuati dall’art. 1, comma 212, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), i quali soddisfino i requisiti reddituali e
contributivi fissati dal medesimo art. 22;
Visti, in particolare, il comma 3 del medesimo art. 22, secondo
cui l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a trasferire le
risorse disponibili per l’erogazione del trattamento di cui sopra
all’INPS che, una volta verificata la sussistenza dei requisiti,
eroga il trattamento fino all’esaurimento delle risorse disponibili,
e il comma 7, in base al quale con regolamento regionale sono
determinati le modalita’ di richiesta, i criteri e le modalita’ di
concessione del trattamento medesimo;
Ritenuto pertanto di dare attuazione alla previsione
dell’articolo 22, comma 7, della legge regionale n. 11/2009;
Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui
all’articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante
«Norme regionali per I’occupazione, la tutela e la qualita’ del
lavoro», che nella seduta del 16 settembre 2009 ha esaminato lo
schema di regolamento all’uopo predisposto esprimendo sul medesimo
parere favorevole;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione
della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di
autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera
r);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2009, n.
2726, con la quale e’ stato approvato il «Regolamento per il
riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai
collaboratori a progetto, ai sensi dell’art. 22 della legge regionale
4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico
regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie,
accelerazione di lavori pubblici»;

Decreta:

1. E’ emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il
«Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al
reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell’art. 22 della
legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di
sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e
delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)», nel testo
allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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