DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2010 Nomina a Ministro dello sviluppo economico dell’on. Paolo ROMANI.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 234 del 6-10-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 92 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il proprio decreto in data 5 maggio 2010 con il quale l’on.
dott. Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri, e’
stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero dello sviluppo
economico;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L’on. Paolo ROMANI, deputato al Parlamento, e’ nominato Ministro
dello sviluppo economico, cessando contestualmente dalla carica di
Sottosegretario di Stato al medesimo Dicastero.
Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Dato a Roma, addi’ 4 ottobre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Registro n. 15, foglio n. 205

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 25 novembre 2009, n. 57 Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria n. 22 del 25 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 7 dicembre 2006, n.
41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modifiche
ed integrazioni

1. Al comma 3 dell’articolo 7 della l. r. 41/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, dopo le parole: «dal Direttore generale
del Dipartimento regionale competente per materia,» sono inserite le
seguenti: «dal Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale,».
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 41/2006, e’
inserito il seguente:
«4-bis. Il Comitato nomina a maggioranza i direttori dei
Dipartimenti interaziendali eventualmente costituiti fra tutte le
Aziende sanitarie ed Enti equiparati facenti parte dell’area, su
proposta dei direttori delle strutture complesse e semplici dei
Dipartimenti che li compongono. Alla nomina non partecipa l’Assessore
regionale competente per materia.».

Art. 2 Modifica dell’articolo 13 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo la lettera a) del comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono inserite le seguenti: «a-bis. il direttore generale del Dipartimento regionale competente; a-ter. il direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale;».

Art. 3

Modifica dell’articolo 21 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
ed integrazioni

1. Dopo la lettera j) del comma 4 dell’articolo 21 della l.r.
41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e’ inserita la
seguente:
«j-bis) un medico di medicina generale convenzionato con la ASL
di competenza, indicato dalle Organizzazioni sindacali di
categoria.».

Art. 4

Modifica dell’articolo 22 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
ed integrazioni

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 41/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti
periodi:
«Ai fini della nomina a direttore sanitario sono considerati
utili anche i periodi durante i quali venga svolta qualificata
attivita’ presso organismi che operino in campo sanitario e
sociosanitario formalmente costituiti dalla Regione, da strutture o
enti sanitari. Ai fini della nomina a direttore amministrativo e’
riconosciuta altresi’ l’attivita’ di direzione tecnica o
amministrativa svolta in enti o strutture pubbliche o private di
media o grande dimensione, anche non operanti in ambito sanitario,
purche’ la durata complessiva dell’attivita’ sia stata di almeno
cinque anni, abbia comportato l’assunzione di responsabilita’
dirigenziale in ordine ai risultati dell’ente, struttura o azienda di
appartenenza e siano state acquisite comprovate esperienze di natura
giuridico amministrativa.».

Art. 5

Modifiche dell’articolo 41 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
ed integrazioni

1. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 41/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, dopo le parole: «Ad ogni Dipartimento» e’
inserita la seguente: «sanitario».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 41/2006, sono
inseriti i seguenti:
«1-bis. Il direttore del Dipartimento amministrativo o tecnico e’
nominato, con atto motivato, dal direttore generale dell’Azienda.
1-ter. Il direttore del Dipartimento interaziendale e’ nominato
dal Comitato dell’area ottimale interessata, qualora afferente a
tutte le Aziende sanitarie ed Enti equiparati facenti parte
dell’area, o dai direttori generali delle Aziende sanitarie ed Enti
equiparati interessati. Qualora il Dipartimento interaziendale sia
sanitario la nomina e’ effettuata su proposta del Comitato di
Dipartimento.
1-quater. Il direttore del Dipartimento di interesse regionale e’
nominato dalla Giunta regionale, su proposta dei direttori generali
delle Aziende sanitarie ed Enti equiparati le cui strutture facciano
parte del Dipartimento.».

Art. 6 Inserimento dell’articolo 43 bis della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo l’articolo 43 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e’ inserito il seguente: «Art. 43-bis (Attivita’ di vigilanza, ispezione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro). – 1. Le attivita’ di vigilanza, ispezione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulle strutture gestite direttamente dalle Aziende sanitarie locali sono svolte dalle Unita’ Operative di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di un’Azienda sanitaria locale diversa da quella cui compete la gestione delle strutture stesse. 2. La Giunta regionale individua le Unita’ Operative di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro competenti a effettuare le attivita’ di vigilanza, ispezione e controllo di cui al comma 1.».

Art. 7 Inserimento del Capo I del Titolo IV della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo il Titolo IV «Personale del Servizio Sanitario Regionale» della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e’ inserito il seguente: «CAPO I Ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Regionale».

Art. 8 Inserimento dell’articolo 44 bis della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo l’articolo 44 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni e’ inserito il seguente: «Art. 44-bis (Ruoli nominativi del personale del Servizio Sanitario Regionale, definizione e funzione). – 1. I ruoli nominativi del personale del Servizio Sanitario Regionale rivestono natura dichiarativa e riproduttiva della posizione matricolare dei singoli dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le Aziende sanitarie, Enti equiparati di cui all’articolo 2, lettera e), della l.r. 41/2006, e Agenzia Sanitaria Regionale. 2. I ruoli registrano, sulla base dei dati forniti dalle Aziende sanitarie, Enti equiparati e Agenzia Sanitaria Regionale che ne sono responsabili, i dati matricolari di ciascun dipendente in servizio a tempo indeterminato e costituiscono lo strumento informativo per effettuare i sorteggi dei componenti delle commissioni concorsuali.».

Art. 9

Inserimento dell’articolo 44 ter della l.r. 41/2006 e successive
modifiche ed integrazioni

1. Dopo l’articolo 44 bis della l.r. 41/2006 e successive
modifiche ed integrazioni e’ inserito il seguente:
«Art. 44-ter (Declaratoria dei ruoli nominativi del personale del
Servizio Sanitario Regionale). – 1. Il personale del Servizio
Sanitario Regionale e’ iscritto nei seguenti ruoli di cui alla
normativa nazionale e contrattuale vigente:
a) ruolo sanitario;
b) ruolo professionale;
c) ruolo tecnico;
d) ruolo amministrativo.».

Art. 10 Inserimento dell’articolo 44 quater della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo l’articolo 44 ter della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni e’ inserito il seguente: «Art. 44-quater (Pubblicazione dei ruoli). – 1. I ruoli sono pubblicati annualmente con decreto del dirigente della struttura regionale competente, previa acquisizione dei dati matricolari dei dipendenti predisposti dalle Aziende sanitarie, Enti equiparati di cui all’articolo 2, lettera e), della l.r. 41/2006, e Agenzia Sanitaria Regionale.».

Art. 11

Inserimento del Capo II del Titolo IV della l.r. 41/2006 e successive
modifiche ed integrazioni

1. Dopo il Capo I del Titolo IV «Personale del Servizio Sanitario
Regionale» della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
e’ inserito il seguente:

«CAPO II

Valorizzazione, nomina e formazione
del personale sanitario regionale».

Art. 12

Modifica dell’articolo 48 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
ed integrazioni

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 41/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, e’ inserito il seguente:
«2 bis. La procedura selettiva e’ ripetuta una sola volta nel
caso in cui le domande di partecipazione alla selezione siano
inferiori a tre.».

Art. 13 Modifica dell’articolo 49 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni 1. Il punto 2 della lettera f) del comma 3 dell’articolo 49 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente: «2. l’attivita’ in ambito extraregionale deve essere svolta in coerenza con le linee di indirizzo regionali in materia di mobilita’;».

Art. 14 Modifiche dell’articolo 50 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni 1. Al comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «e’ consentito a dipendenti del Servizio Sanitario Regionale» sono aggiunte le parole «e ai sanitari convenzionati di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni». 2. Al comma 2 dell’articolo 50 della l.r. 41/2006, le parole «di dipendenti ammessi» sono sostituite dalle seguenti «di personale ammesso di cui al comma 1».

Art. 15 Modifica dell’articolo 54 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo il comma 5 dell’articolo 54 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e’ aggiunto il seguente: «5-bis. Nelle farmacie aperte al pubblico l’impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida, finalizzato a rilevamenti di prima istanza, e’ effettuato secondo modalita’ stabilite con provvedimento della Giunta regionale sentiti l’Ordine dei farmacisti e le organizzazioni di rappresentanza delle farmacie.».

Art. 16 Modifiche dell’articolo 59 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e’ aggiunta la seguente: «h-bis) definire, ai fini dell’attuazione del Programma triennale di sviluppo della Societa’ dell’informazione in Liguria, il passaggio dei flussi informativi dalle Aziende sanitarie erogatrici alle Aziende sanitarie di residenza degli assistiti.». 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 41/2006, e’ aggiunto il seguente: «2-bis. La Giunta regionale integra le disposizioni del regolamento regionale 16 maggio 2006, n. 1 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)) disciplinando le modalita’ di raccolta e trattamento dei dati anagrafici e sanitari cui alla lettera h-bis) nel rispetto delle disposizioni vigenti, in modo da garantire la tutela della riservatezza dei dati personali.».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 178 Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 256 del 2-11-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.
166;
Visto l’articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Acquisito il parere dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell’articolo 154 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 17 maggio 2010;
Ritenuto di non potersi uniformare ai pareri delle Commissioni
parlamentari nella parte in cui prevedono l’applicazione di un regime
transitorio in quanto fino all’attuazione del nuovo regime non puo’
che applicarsi il sistema precedentemente previsto dall’ordinamento
italiano, l’unico, allo stato compatibile con la normativa europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Codice, il Codice in materia di protezione dei dati personali
approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni;
b) abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi
telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi,
o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui
numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all’articolo
129 del Codice;
c) operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica,
che, in qualita’ di titolare ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di
cui all’articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante
l’impiego del telefono;
d) registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui
all’articolo 130, comma 3-bis, del Codice;
e) elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all’articolo 129 del
Codice;
f) Ministero dello sviluppo economico, il Dipartimento per le
comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico;
g) gestore del registro pubblico, il Ministero dello sviluppo
economico o il soggetto terzo al quale potra’ essere affidata la
realizzazione e la gestione del servizio.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni
di cui all’articolo 130, comma 3-bis, del Codice.
2. Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni
riportate in elenchi di abbonati di cui all’articolo 129 del Codice.
3. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti, per i
fini di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, di dati
aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del
pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati
o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui
all’articolo 7, comma 4, lettera b), e degli articoli 13, 23 e 24 del
Codice.

Art. 3 Istituzione del registro 1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell’articolo 130, comma 3-bis, del Codice, e sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 4, il registro pubblico delle opposizioni. 2. Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singoli soggetti ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di abbonati di cui all’articolo 2, comma 2, iscrivendosi al registro di cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni effettuato mediante l’impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 4

Realizzazione e gestione del registro

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla
realizzazione e gestione del registro anche affidandone la
realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono
interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto
di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di
servizio, nel rispetto del Codice e del presente regolamento,
prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per
quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di
vigilanza e controllo di cui all’articolo 12, comma 1:
a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento
del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell’affidatario;
b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei
provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico,
basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del
registro;
c) la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le
garanzie da prestare e la responsabilita’ dell’affidatario, le penali
per il caso di inadempimento;
d) l’obbligo dell’affidatario di garantire la continuita’ del
servizio e il trasferimento di tutti i dati nell’eventuale fase di
subentro di un nuovo affidatario;
e) l’obbligo di consentire l’esercizio di attivita’ di vigilanza
e controllo per i profili attinenti al rispetto dell’atto di
affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero dello
sviluppo economico.
2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro
devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente regolamento anche in caso di affidamento a
terzi. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico o il
soggetto affidatario del contratto di servizio:
a) trenta giorni dal predetto termine iniziale provvede allo
svolgimento e conclusione della consultazione dei principali
operatori;
b) sessanta giorni dal predetto termine iniziale provvede,
anche sulla base dell’esito della consultazione di cui alla lettera
a), alla predisposizione e attivazione delle modalita’ tecniche ed
operative di funzionamento ed accesso al registro da parte degli
operatori;
c) novanta giorni dal predetto termine iniziale provvede alla
predisposizione ed attivazione delle modalita’ tecniche ed operative
di iscrizione al registro da parte degli abbonati.
3. Ai sensi dell’articolo 20-bis, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, il registro e’ istituito con il completamento
di tutte le fasi della procedura descritta nel comma 2.

Art. 5

Soggetti obbligati all’accesso e modalita’ di adesione al servizio

1. Ciascun operatore, per effettuare i trattamenti di dati per fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
mediante l’impiego del telefono, presenta istanza presso il gestore
del registro pubblico, comprensiva di:
a) documentazione attestante l’identita’ dell’operatore, per le
persone fisiche, documento di identita’ in corso di validita’ del
soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non
riconosciuti, documento di identita’ del legale rappresentante pro
tempore ed atto costitutivo e statuto;
b) dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione
della linea chiamante di cui al successivo articolo 9, ovvero, nel
caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle
chiamate o degli inoltri, l’indicazione dei dati identificativi di
ogni soggetto che curera’ materialmente i contatti con gli abbonati;
c) l’elenco o gli elenchi aggiornati di abbonati a disposizione
del pubblico che costituiscono la fonte dei dati personali che
l’operatore intende trattare.
2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall’effettivo
ricevimento dell’istanza assegna le credenziali di autenticazione e i
profili di autorizzazione all’operatore, e pubblica gli estremi
identificativi dell’operatore, comprensivi dei riferimenti di
contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al
registro pubblico per un periodo non superiore a dodici mesi
dall’ultima consultazione del medesimo registro. L’operatore comunica
al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati
comunicati al momento del deposito dell’istanza di accesso al
registro. La validita’ dell’iscrizione al registro cessa decorsi
dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro.

Art. 6 Costi di accesso al registro 1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell’operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l’anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico che lo approva con decreto di cui all’articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice. I proventi delle tariffe d’accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l’avviamento del registro, incluso quanto necessario alla campagna informativa di cui all’articolo 11, e verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal gestore. 2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

Modalita’ e tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico

1. Ciascun abbonato puo’ chiedere al gestore che la numerazione
della quale e’ intestatario, riportata negli elenchi di cui
all’articolo 2, comma 2, sia iscritta nel registro, gratuitamente e
almeno secondo le seguenti modalita’:
a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito
web, del gestore del registro pubblico; in tale caso, l’abbonato e
tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice
fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione
da iscrivere al registro;
b) mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla
lettera a), effettuata dalla linea telefonica con numerazione
corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel
registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal
gestore del registro, il sistema deve funzionare mediante
risponditore automatico, con possibilita’ per l’abbonato di ottenere
comunque un’assistenza telefonica non automatizzata in caso di
difficolta’ o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei
dati;
c) mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del
gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; in
tale caso, fa fede, ai fini di cui all’articolo 8, comma 2, la data
di effettiva ricezione della lettera o del fax da parte del gestore;
d) mediante posta elettronica.
2. Nel caso in cui l’abbonato sia intestatario di piu’ numerazioni
e’ possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro a
condizione di utilizzare le modalita’ di cui alle lettere a), c) o
d), di cui sopra. Dell’avvenuta iscrizione nel registro e’ sempre
data conferma all’abbonato.
3. L’iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei
loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del
telefono, senza distinzione di settore di attivita’ o di categoria
merceologica. L’iscrizione di un abbonato nel registro non osta al
trattamento dei suoi dati per le predette finalita’ da parte di
singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti
diverse dagli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2, purche’ cio’
sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 7, comma 4,
lettera b), 13, 23 e 24 del Codice.
4. Ciascun interessato puo’ aggiornare o modificare i propri dati o
revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalita’
previste per l’iscrizione ad esso. Ogni abbonato puo’ iscriversi o
revocare l’iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza
alcuna limitazione.
5. L’iscrizione dell’abbonato al registro pubblico e’ a tempo
indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte
dell’interessato o di decadenza ai sensi del comma 6. L’iscrizione
dell’abbonato nel registro pubblico e’ riferita unicamente alla
numerazione da esso indicata e ad esso intestata e non puo’
estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.
6. L’iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta
cambi l’intestatario o intervenga la cessazione dell’utenza: a tale
fine e’ assicurato l’aggiornamento automatico del registro, almeno
ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base
di dati unica degli abbonati di cui alla delibera n. 36/02/CONS
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002.
A tale fine, il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di
cui alla delibera 36/02/CONS dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni, stabiliti per la fornitura dei servizi di cui
all’articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, o
acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente,
provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente.
7. L’iscrizione al registro pubblico puo’ avvenire in ogni momento,
senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno
con riferimento alle modalita’ automatizzate. Sono conservate dal
gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro
generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di
iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione
o di aggiornamento o di revoca dell’iscrizione al registro pubblico
da parte degli abbonati, compresi gli invii di corrispondenza con i
relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrita’,
inalterabilita’ e verificabilita’. Tali registrazioni sono protette
dal gestore del registro pubblico contro l’accesso abusivo, in modo
da consentire l’accesso ad esse solo per finalita’ ispettive da parte
del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorita’
giudiziaria.

Art. 8

Modalita’ tecniche di funzionamento e di accesso
al registro da parte degli operatori

1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche,
destinate all’interfaccia con il registro pubblico, agli standard
tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa
consultazione con i principali operatori telefonici. La consultazione
del registro pubblico, da parte degli operatori, deve essere
unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi
derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 130 del
Codice.
2. L’iscrizione al registro e la sua revoca sono effettuate dal
gestore nel piu’ breve tempo tecnicamente possibile e, comunque,
entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della
richiesta dell’abbonato. La consultazione del registro da parte di
ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni.
3. Le modalita’, di consultazione del registro non devono
consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro
stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore
del registro di ricevere l’elenco elettronico dell’operatore,
confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo,
mettendolo nuovamente a disposizione dell’operatore in un’apposita
sezione del sito web o trasmettendolo per posta elettronica
all’operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre i
dati presenti nel registro. Il gestore del registro da’ corso
all’interrogazione selettiva di ciascun operatore entro 24 ore.
4. Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico e’
possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro
confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento, anche
tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.
5. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di
accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati
contenuti nel registro pubblico sono conservate a cura del gestore,
per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le
registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e
di disconnessione dell’operatore, secondo i criteri di completezza,
integrita’, inalterabilita’ e verificabilita’. Tali registrazioni
sono protette dal gestore del registro contro l’accesso abusivo, in
modo da consentire l’accesso ad esse solo per finalita’ ispettive da
parte del Garante per la protezione dei dati personali o
dell’autorita’ giudiziaria.

Art. 9 Obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante 1. Gli operatori che effettuano trattamenti di dati ai sensi del presente regolamento sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti degli abbonati, a garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e a non modificarla.

Art. 10

Obbligo di informativa

1. Anche in assenza di specifica richiesta dell’interessato, gli
operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al
momento della chiamata, indicano con precisione agli interessati che
i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati,
fornendo, altresi’, le indicazioni utili all’eventuale iscrizione
dell’abbonato nel registro delle opposizioni. L’informativa puo’
essere resa con modalita’ semplificate.

Art. 11

Campagna informativa per il consumatore

1. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, nell’ambito delle risorse a tale fine disponibili di
cui al Fondo previsto all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna
informativa rivolta agli abbonati, da attuare nel corso del primo
semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva
realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro
diritti e delle modalita’ di opposizione al trattamento di dati per
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
mediante l’impiego del telefono. Per le medesime finalita’, tutti gli
operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici
accessibili al pubblico mettono a disposizione dei propri abbonati
analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di
opposizione, anche mediante inserimento di specifiche informative nei
documenti di fatturazione.

Art. 12

Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e
sanzioni

1. Il gestore assicura l’accesso al registro da parte del Garante
per la protezione dei dati personali, per l’esecuzione dei controlli
sull’organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonche’
per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo
quanto previsto dal Codice.
2. In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme
previste dal presente regolamento, si applica la sanzione di cui
all’articolo 162, comma 2-quater, del Codice.

Art. 13 Tutela dell’abbonato 1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento l’abbonato si avvale delle forme di tutela di cui alla Parte III del Codice.

Art. 14

Disposizioni transitorie

1. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto
dall’articolo 4, comma 2, e fino all’attivazione del registro, gli
interessati i cui dati personali sono riportati negli elenchi di
abbonati di cui all’articolo 129 del Codice possono comunque, tramite
l’operatore con il quale l’abbonato ha stipulato il contratto
telefonico, esercitare il diritto di opposizione mediante
l’iscrizione dell’opposizione dell’abbonato ai trattamenti per le
finalita’ di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, in
apposito campo di testo collegato alla numerazione di cui e’
intestatario nella base dati unica vigente ai sensi delle delibere
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni n. 36/02/CONS e n.
180/02/CONS.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le regole sancite agli
articoli 5, 7 e 8 e 10 del presente decreto in materia di misure di
sicurezza, di accesso e di consultazione dei dati e di informativa da
parte degli operatori e di iscrizione semplificata e gratuita delle
opposizioni degli abbonati e di conservazione della documentazione e
della registrazione degli eventi di accesso, ed e’ assicurato
l’accesso del Garante per la protezione dei dati personali alla base
dati unica per i controlli e le verifiche che risultino necessarie
secondo quanto previsto dal Codice. La consultazione delle
opposizioni manifestate dall’interessato, e’ resa disponibile agli
operatori, a condizioni non discriminatorie, anche tramite
l’aggiornamento degli elenchi telefonici pubblici on line, mediante
inserzione, in questi ultimi o in una loro sezione, di una specifica
annotazione dell’iscrizione della medesima opposizione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 7 settembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro
dello sviluppo economico

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive,
registro n. 4, foglio n. 229

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Ricadi e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 245 del 19-10-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio
2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Ricadi
(Vibo Valentia);
Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati
contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da dieci
consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non
puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei
servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Ricadi (Vibo Valentia) e’ sciolto.

Art. 2

Il dott. Giuseppe Ranieri e’ nominato commissario straordinario per
la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 4 ottobre 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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