REGIONE LOMBARDIA REGOLAMENTO REGIONALE 25 gennaio 2010, n. 2

Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunita’ montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunita’ montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2010

(Pubblicato nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia n. 4 del 29 gennaio 2010)

LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Emana

il seguente regolamento regionale:
Art. 1

Modifiche al regolamento regionale n. 2/2009

1. Al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle
unioni di comuni lombarde e alle comunita’ montane e incentivazione
alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell’art. 20 della
legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunita’
montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e
sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali)»
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’art. 3 e’ sostituito dal seguente:
«1. Le unioni accedono ai contributi regionali di cui
all’art. 1, comma 1, se in possesso del requisito di cui all’art. 18,
comma 2, della legge regionale n. 19/2008, unitamente all’esercizio,
da parte di tutti i comuni aderenti, di un altro servizio scelto tra
quelli elencati nella tabella 1 dell’Allegato A del presente
regolamento. Per ogni servizio, ulteriore rispetto a quelli di cui al
precedente periodo, e’ parimenti richiesta l’adesione da parte di
tutti i comuni ai fini dell’accesso ai relativi contributi regionali.
»;
b) dopo il comma 2 dell’art. 3 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini dell’accesso ai contributi regionali da parte
delle comunita’ montane, i comuni extra doganali sono esclusi dal
computo dei comuni che devono aderire alla gestione unitaria dei
servizi.»;
c) al comma 1 dell’art. 10 sono aggiunte, in fine, le parole:
«quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta
regionale.» e, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Per la
provincia di Milano, la struttura regionale alla quale presentare la
domanda e’ quella competente per i rapporti con gli enti locali.»;
d) il comma 2 dell’art. 10 e’ sostituito dal seguente:
«2. La scheda di cui all’art. 8 e la domanda per la
concessione del contributo straordinario di cui all’art. 7 sono
presentate alle STER competenti per provincia entro e non oltre il 15
settembre di ogni anno, quando non diversamente stabilito con
deliberazione della Giunta regionale. Per la provincia di Milano, la
struttura regionale alla quale presentare la scheda di cui al
presente comma e la domanda di contributo e’ quella competente per i
rapporti con gli enti locali.»;
e) il comma 1 dell’art. 11 e’ sostituito dal seguente:
«1. L’unione puo’ presentare domanda di contributo annuale
ordinario se la scheda di cui all’art. 8 e’ stata ammessa dalla
struttura competente per l’istruttoria e dopo l’avvio in forma
associata dei servizi per i quali e’ richiesto il contributo
ordinario. »;
f) dopo la lettera c) del comma 2 dell’art. 11 e’ aggiunta la
seguente:
«c)-bis. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art.
12, quando l’unione ha avviato la gestione associata senza richiedere
il contributo straordinario. »;
g) il comma i dell’art. 13 e’ sostituito dal seguente:
«1. Se nel corso dell’attivita’ istruttoria a cura delle
strutture di cui all’art. 10, commi 1 e 2, la domanda, la scheda di
cui all’art. 8 o anche la documentazione allegata risultano
incomplete o insufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti
previsti dalla legge regionale n. 19/2008 e dal presente regolamento,
la struttura regionale competente comunica agli enti richiedenti i
motivi che ostano all’ammissione, parziale o totale, al contributo.»;
h) al comma 4 dell’art. 13 le parole «struttura competente
presso le STER» sono sostituite dalle parole «struttura di cui al
comma 1 »;
i) al comma 1 dell’art. 14 le parole «Le strutture presso le
STER» sono sostituite dalle parole «Le strutture di cui all’art. 13,
comma 1 »;
j) dopo il primo periodo del comma 1 dell’art. 18 e’ aggiunto
il seguente: «Per la provincia di Milano, l’istruttoria e l’adozione
del provvedimento di revoca del contributo spettano alla struttura
regionale competente per i rapporti con gli enti locali.»;
k) al comma 2 dell’art. 22 sono soppresse le parole «entro il
15 ottobre 2009»;
l) dopo il comma 4 dell’art. 22 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Le modifiche agli allegati, successive alla data di
entrata in vigore del regolamento recante modifiche al regolamento
regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni
lombarde e alle comunita’ montane e incentivazione alla fusione dei
piccoli comuni, in attuazione dell’art. 20 della legge regionale 27
giugno 2008, n. 19 «Riordino delle comunita’ montane della Lombardia,
disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio
associato di funzioni e servizi comunali»), sono approvate con
deliberazione della Giunta regionale.»;
m) dopo il comma 2 dell’art. 23 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Possono presentare domanda di contributo
straordinario di avvio e di contributo ordinario 2010 entro il
termine di cui al comma 2:
a) le comunita’ montane;
b) le associazioni di comuni destinatarie di contributi ai
sensi dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni
abrogate o prive di efficacia per effetto della legge regionale n.
19/2008 che, entro il 30 giugno 2010, costituiscono unioni di comuni
lombarde con almeno un terzo dei comuni aderenti all’associazione;
l’unione di comuni lombarda beneficia della possibilita’ di
adeguamento del contributo, di cui all’art. 24, comma 7 della legge
regionale n. 19/2008, se il numero dei comuni aderenti e’ almeno pari
a quello dell’associazione originaria.
2-ter. Ai fini del saldo del contributo straordinario ammesso
a seguito della presentazione della domanda di cui al comma 1,
l’unione si adegua a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, come
sostituito dal regolamento di cui all’art. 22, comma 4-bis, entro il
15 settembre 2011.»;
n) alla tabella 1 dell’allegato A sono apportate le seguenti
modifiche:
1) nella colonna attivita’ obbligatorie, riga 8, le parole
«trasporto anziani e servizi infermieristici» sono sostituite dalle
seguenti: «trasporto anziani»;
2) nella colonna Servizi, riga 9, la parola «OBBLIGATORIO» e’
sostituita dalle seguenti «Compatibilmente con quanto previsto dalla
normativa vigente»;
3) nella colonna «PESO», riga 9, il valore «4» e’ sostituito
dal seguente: «10»;
4) nella colonna attivita’ obbligatorie, riga 24, le parole
«rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie» sono
sostituite dalle seguenti: «rilascio delle concessioni o
autorizzazioni»;
o) la prima tabella della scheda riepilogativa di cui
all’allewgato B e’ sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente regolamento regionale e’ pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione lombarda.
Milano, 25 gennaio 2010

FORMIGONI

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare
nella seduta dell’11 gennaio 2010 e approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 8/11019 del 20 gennaio 2010).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2010 Rideterminazione delle risorse da attribuire da parte dello Stato alla regione Liguria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazional

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 del 29-12-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata
legge n. 59/1997;
Visti, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto
legislativo n. 112/1998;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui e’
stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma
dell’art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112/1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi
dell’art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale
nazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e le risorse
finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle
regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita’;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
novembre 2000 recante i criteri di ripartizione e la ripartizione tra
le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e
strumentali per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita’;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
dicembre 2000 recante «Trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
alla regione Liguria e agli enti locali della regione»;
Visto il Protocollo d’intesa, sottoscritto il 10 marzo 2008, tra il
Ministro delle infrastrutture, il presidente della regione Liguria,
il presidente dell’ANAS e i rappresentanti delle province di La
Spezia, Genova, Savona e Imperia per riclassificare come strade
statali alcuni tratti di viabilita’ ricadenti nel territorio della
regione Liguria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
dicembre 2008 con il quale sono state modificate le tabelle di
individuazione della rete stradale di interesse nazionale, gia’
individuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e
della rete stradale d’interesse regionale di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000;
Visto il documento di sintesi finale del Tavolo tecnico, istituito
tra le sopra citate amministrazioni per l’attuazione del Protocollo
d’intesa 10 ottobre 2008, trasmesso dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in data 27 febbraio 2009;
Viste le note 19 maggio 2009, 15 giugno 2009 e 3 settembre 2009
della regione Liguria con cui si comunicano la nuova ripartizione
delle competenze e delle risorse a seguito delle modifiche disposte
con il citato decreto del 16 dicembre 2008 e si richiede, altresi’,
di procedere ad una rettifica della tabella di individuazione della
rete stradale di interesse regionale;
Considerato che occorre provvedere, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e
2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre
2008 alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire
dallo Stato alla regione secondo i criteri e le modalita’ definite al
comma 3 del medesimo articolo e con i criteri di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000;
Sentita la regione interessata;
Acquisito in data 8 luglio 2010 il parere della Conferenza
unificata Stato, regioni, citta’ e autonomie locali di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della commissione parlamentare per la
semplificazione della legislazione ai sensi all’art. 7, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno ed
il Ministro per pubblica amministrazione e l’innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008 recante delega al Ministro per i rapporti con le regioni,
all’art. 2, lettera d), per la definizione delle iniziative inerenti
all’attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli
adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Decreta:

Art. 1

Trasferimento di beni

1. Sono trasferiti, entro il primo giorno del secondo mese
successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale, le strade ed i tronchi di strade interessati dalle
modifiche apportate alle tabelle di individuazione della rete
stradale nazionale e di interesse locale di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2008, con le
rettifiche di cui al successivo art. 3 del presente decreto, con le
pertinenze e gli accessori relativi, nonche’ gli immobili di cui
allegato elenco (allegato 1) che forma parte integrante del presente
provvedimento.
2. Per l’attribuzione dei beni di cui al presente decreto si
applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalita’ contenuti
nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successivi
aggiornamenti, e nei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 febbraio 2000 e 12 ottobre 2000 e successivi
aggiornamenti.

Art. 2 Risorse economiche 1. La tabella A e la tabella E allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, recante «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Liguria ed agli enti locali della regione» sono modificate, alle voci «manutenzione ordinaria» e «spese in conto capitale» in materia di viabilita’, sulla base di quanto riportato nell’allegata tabella (allegato 2) che forma parte integrante del presente provvedimento. 2. Con decorrenza dalla data del materiale trasferimento delle tratte stradali, oggetto del presente provvedimento, alla regione Liguria e alle province della medesima regione competono le risorse finanziarie corrispondenti, secondo i nuovi importi individuati nell’allegato 2 di cui al comma 1, mentre ad «ANAS S.p.a.» competono le somme residue non piu’ oggetto di trasferimento ai suddetti enti. 3. Nel caso di decorrenza infrannuale, il rateo annuale sara’ oggetto di compensazione diretta tra ANAS, la regione Liguria e le province della medesima regione. Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno provvederanno al trasferimento delle risorse finanziarie rimodulate ai sensi dei commi 1 e 2 con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di trasferimento delle tratte stradali, subordinatamente al ricevimento della comunicazione dell’avvenuta compensazione di cui al periodo precedente. 4. In ogni caso, la data del trasferimento di cui al comma 2 dovra’ essere tempestivamente notificata al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno, previa redazione e sottoscrizione dei relativi verbali di consegna. 5. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio entro il mese di gennaio dell’anno successivo alla data di consegna delle tratte stradali.

Art. 3 Rettifiche alla rete stradale d’interesse della regione Liguria 1. La tabella di individuazione della rete stradale d’interesse regionale indicante le strade ed i tronchi stradali ricadenti nella regione Liguria, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2008, e’ rettificata secondo quanto riportato nella tabella 3, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4 Norma transitoria 1. Restano di competenza ed a carico della regione o delle province competenti l’ultimazione dei lavori per i quali alla data di cui all’art. 1 sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione. Resta altresi’ di competenza e a carico dell’amministrazione regionale o provinciale il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla predetta data di trasferimento delle competenze. Roma, 5 novembre 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Fitto

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 214

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 292 del 15-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica
la direttiva 95/16/CE;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008 ed in particolare
l’articolo 1, l’allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 1994 ed in particolare
l’articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle
attivita’ amministrative finalizzate alla marcatura CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, concernente regolamento recante norme per l’attuazione della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonche’ della relativa licenza di esercizio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 12 aprile 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 30 luglio 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e
delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e
dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita’

1. Con il presente regolamento si provvede alle necessarie
modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162, conseguenti alle modifiche della direttiva 95/16/CE del 29
giugno 1995, in materia di ascensori, operate dalla direttiva
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio
2006.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, le successive
modifiche degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162, in attuazione di direttive comunitarie, sono
adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi
dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 2 Modifiche all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 1. L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e’ sostituito dal seguente: «Art. 1 (Ambito di applicazione). – 1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonche’ ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell’allegato IV. 2. Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d’applicazione del presente regolamento. 3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocita’ di spostamento non supera 0,15 m/s, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11; b) gli ascensori da cantiere; c) gli impianti a fune, comprese le funicolari; d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine; e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori; f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni; h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto; i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine; l) i treni a cremagliera; m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.».

Art. 3 Modifiche all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 1. L’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e’ sostituito dal seguente: «Art. 2 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale e’ superiore a 15 gradi, destinato al trasporto: 1) di persone, 2) di persone e cose, 3) soltanto di cose, se il supporto del carico e’ accessibile, ossia se una persona puo’ entrarvi senza difficolta’, ed e’ munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico; b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull’orizzontale e’ superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico; c) supporto del carico: la parte dell’ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle; d) installatore dell’ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazione dell’ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformita’; e) commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorche’ l’installatore mette per la prima volta l’ascensore a disposizione dell’utente; f) commercializzazione di un componente di sicurezza: la prima immissione sul mercato dell’Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego; g) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell’allegato IV; h) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformita’; i) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall’ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l’ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. E’ permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarita’ di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza; l) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell’ascensore o del componente di sicurezza; m) modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare: 1) il cambiamento della velocita’; 2) il cambiamento della portata; 3) il cambiamento della corsa; 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico; 5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali; n) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione europea e da quest’ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee e trasposte in una norma nazionale; o) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.».

Art. 4 Modifiche all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 1. L’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e’ sostituito dal seguente: «Art. 11 (Ambito di applicazione). – 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, nonche’ agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato. 2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera 0,15 m/s: a) per miniere e per navi; b) aventi corsa inferiore a 2 m; c) azionati a mano; d) che non sono installati stabilmente; e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.".

Art. 5 Modifiche all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 1. L’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e’ sostituito dal seguente: «Art. 12 (Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato). – 1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto, e’ soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto. 2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformita’ dell’impianto di cui all’articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all’articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, contiene: a) l’indirizzo dello stabile ove e’ installato l’impianto; b) la velocita’, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento; c) il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17; d) la copia della dichiarazione di conformita’ di cui all’articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all’articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17; e) l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto; f) l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, che abbia accettato l’incarico. 3. L’ufficio competente del comune assegna all’impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche. 4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), il proprietario, previo adeguamento dell’impianto, per la parte modificata o sostituita nonche’ per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonche’ al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche. 5. E’ fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo. 6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l’eventuale accertamento di responsabilita’ civile, nonche’ penale a carico del proprietario dell’immobile e/o dell’installatore e/o del fabbricante, il comune ordina l’immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento. 7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell’inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell’esercizio delle loro funzioni.».

Art. 6 Modifiche all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 1. All’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera 0,15 m/s».

Art. 7

Modifiche all’articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensore» e’
sostituita con la parola: «impianto».
2. All’articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole «lettera i)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettera m)».

Art. 8

Modifiche all’articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «dell’ascensore o del
montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei
montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla
definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera
0,15 m/s».
2. All’articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensori» e’
sostituita dalle seguenti: «ascensori, compresi gli apparecchi di
sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui
velocita’ di spostamento non supera 0.15 m/s,».

Art. 9

Modifiche all’articolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Libretto e targa). – 1. I verbali dalle verifiche
periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in
apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e
straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve
contenere copia delle dichiarazioni di conformita’ di cui
all’articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all’articolo
3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
17, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale
rappresentante al competente ufficio comunale, nonche’ copia della
comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al
suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato
all’impianto.
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la
disponibilita’ del libretto all’atto delle verifiche periodiche o
straordinarie o nel caso del controllo di cui all’articolo 8, comma
1, del presente regolamento ovvero all’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del
proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l’uso
e una targa recante le seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) se del caso, numero massimo di persone.».

Art. 10 Modifiche all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 1. All’articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e dei montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera 0.15 m/s».

Art. 11 Modifiche all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 1. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, comma 1, dopo la parola «prodotti» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis ed 1-ter». 2. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto del Ministro delle attivita’ produttive in data 13 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, e le relative modalita’ di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalita’, almeno ogni due anni. 1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1-bis sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest’ultimo per la parte di competenza relativa all’attivita’ di sorveglianza di cui all’articolo 8, secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008. 1-quater. Il decreto del Ministro delle attivita’ produttive in data 13 febbraio 2004, concernente determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attivita’ produttive e relative modalita’ di pagamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, resta in vigore fino alla data di entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe previsto dal comma 1-bis del presente articolo.».

Art. 12 Modifiche all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 1. All’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, il punto 1.2 e’ sostituito dal seguente: «1.2. Supporto del carico. – Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell’ascensore fissati dall’installatore. Se l’ascensore e’ destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l’accesso e l’uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l’utilizzazione da parte loro.».

Art. 13 Disposizioni finanziarie 1. Le Amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 5 ottobre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Romani, Ministro per lo sviluppo economico Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 320

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2010, n. 224

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle societa’ per azioni, nonche’ alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 24-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 2 e 23, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee (legge
comunitaria 2007);
Vista la direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE
del Consiglio relativamente alla costituzione delle societa’ per
azioni nonche’ alla salvaguardia e alle modificazioni del loro
capitale sociale;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante
attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva
77/91/CEE relativamente alla costituzione delle societa’ per azioni
nonche’ alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale;
Visto l’articolo 7, comma 3-sexies, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice civile

1. L’articolo 2343-ter e’ modificato come segue:
a) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Fuori dai casi in cui e’ applicabile il primo comma, non e’
altresi’ richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo
comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del
capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o
crediti conferiti sia pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio
precedente quello nel quale e’ effettuato il conferimento a
condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la
relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione
dei beni oggetto del conferimento, ovvero;
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una
data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai
principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei
beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un
esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla societa’
e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il
controllo sul soggetto conferente o sulla societa’ medesima, dotato
di adeguata e comprovata professionalita’.»;
b) dopo il quarto comma e’ aggiunto il seguente:
«Ai fini dell’applicazione del secondo comma, lettera a), per
la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi
contabili internazionali adottati dall’Unione europea.».
2. L’articolo 2343-quater e’ modificato nel modo seguente:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni
dalla iscrizione della societa’, se, nel periodo successivo a quello
di cui all’articolo 2343-ter,primo comma, sono intervenuti fatti
eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli
strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare
sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della
societa’ nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il
mercato dei valori o strumenti non e’ piu’ liquido. Gli
amministratori verificano altresi’ nel medesimo termine se,
successivamente al termine dell’esercizio cui si riferisce il
bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell’articolo
2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del
medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da
modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti
alla data di iscrizione della societa’ nel registro delle imprese,
nonche’ i requisiti di professionalita’ ed indipendenza dell’esperto
che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo
comma, lettera b).»;
b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i
fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti
di professionalita’ e indipendenza dell’esperto che ha reso la
valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b),
si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova
valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343.».
3. L’articolo 2357-ter, secondo comma, e’ sostituito dal seguente:
«Finche’ le azioni restano in proprieta’ della societa’, il
diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti
proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto e’ sospeso,
ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo
delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per
le deliberazioni dell’assemblea. Nelle societa’ che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie e’
disciplinato dall’articolo 2368, terzo comma.».
4. L’articolo 2359-bis, terzo comma, e’ sostituito dal seguente:
«In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a
norma dei commi primo e secondo puo’ eccedere la quinta parte del
capitale della societa’ controllante qualora questa sia una societa’
che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi
conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima societa’
controllante o dalle societa’ da essa controllate.».
5. L’articolo 2440 e’ sostituito dal seguente:

« Art. 2440

Conferimenti di beni in natura e di crediti

Se l’aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in
natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342,
terzo e quinto comma, e 2343.
L’aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di
crediti puo’ essere sottoposto, su decisione degli amministratori,
alla disciplina di cui agli articolo 2343-ter e 2343-quater.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2343-ter, primo comma,
rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla
quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi
dell’articolo 2441, sesto comma. Il conferimento e’ eseguito entro
sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora
l’aumento sia deliberato da una societa’ che fa ricorso al mercato
del capitale di rischio.
Qualora trovi applicazione l’articolo 2343-ter, secondo comma, il
conferimento e’ eseguito, nel caso di cui alla lettera a), entro il
termine dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il
bilancio, ovvero, nel caso di cui alla lettera b), entro sei mesi
dalla data cui si riferisce la valutazione.
La verifica prevista dall’articolo 2343-quater, primo comma, e’
eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni
dall’esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di
iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento
del capitale. La dichiarazione di cui all’articolo 2343-quater, terzo
comma, e’ allegata all’attestazione prevista dall’articolo 2444.
Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi
dell’articolo 2343-ter, secondo comma, nel termine indicato al quinto
comma uno o piu’ soci che rappresentino, e che rappresentavano alla
data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del
capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo,
possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli
amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli
amministratori all’esito della verifica prevista dal quinto comma
procedano ai sensi dell’articolo 2343-quater, secondo comma.».
6. L’articolo 2440-bis e’ abrogato.
7. Al sesto comma dell’articolo 2441 le parole: «Il parere del
collegio sindacale e la relazione giurata dell’esperto designato dal
Tribunale nell’ipotesi prevista dal quarto comma devono restare
depositati nella sede della societa’ durante i quindici giorni che
precedono l’assemblea e finche’ questa non abbia deliberato; i soci
possono prenderne visione.» sono sostituite dalle seguenti: «Il
parere del collegio sindacale e, nell’ipotesi prevista dal quarto
comma, la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale
ovvero la documentazione indicata dall’articolo 2343-ter, terzo
comma, devono restare depositati nella sede della societa’ durante i
quindici giorni che precedono l’assemblea e finche’ questa non abbia
deliberato; i soci possono prenderne visione.».
8. All’articolo 2443 dopo il terzo comma e’ aggiunto il seguente:
«Se agli amministratori e’ attribuita la facolta’ di adottare le
deliberazioni di cui all’articolo 2441, quarto comma, qualora essi
decidano di deliberare l’aumento di capitale con conferimenti di beni
in natura o di crediti senza la relazione dell’esperto di cui
all’articolo 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute
nell’articolo 2343-ter, il conferimento non puo’ avere efficacia,
salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del
termine di trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese
della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni
previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all’articolo
2343-quater, terzo comma. Entro detto termine uno o piu’ soci che
rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di
aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale,
nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che
si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova
valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2343. In
mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per
l’iscrizione nel registro delle imprese unitamente all’attestazione
di cui all’articolo 2444 la dichiarazione prevista all’articolo
2343-quater, terzo comma, lettera d).».

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All’articolo 132, comma 3, le parole: «codice civile.» sono
sostituite dalle seguenti: «codice civile, ovvero rivenienti da piani
di compenso approvati ai sensi dell’articolo 114-bis.».
2. L’articolo 172, comma 2, e’ sostituito dal seguente:
«2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se
l’acquisto e’ operato sul mercato regolamentato secondo modalita’
diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque
idonee ad assicurare la parita’ di trattamento tra gli azionisti.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 29 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/