DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2011, n. 92

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di delega delle funzioni amministrative del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 146 del 25-6-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano; Visto il parere favorevole n. 5625 espresso dal Consiglio di Stato in data 13 gennaio 2011; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall’articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Delega delle funzioni amministrative e organizzative di supporto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento 1. Dopo l’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e’ aggiunto il seguente: «Art. 19-ter 1. A decorrere dal 1° giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono delegate alla Provincia autonoma di Trento, con riferimento al proprio territorio, le funzioni riguardanti l’attivita’ amministrativa e organizzativa di supporto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. Tali funzioni ricomprendono l’attivita’ di competenza del personale tecnico amministrativo assegnato al predetto Tribunale, ivi compreso il segretario generale, nonche’ la gestione dei beni mobili e degli immobili necessari al funzionamento del TRGA, escluse le spese per il personale di magistratura. 2. Spettano al personale tecnico amministrativo di cui al presente articolo le attribuzioni che le norme statali demandano al personale statale dei tribunali amministrativi regionali che riveste le corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza funzionale del medesimo dal personale di magistratura. Il segretario generale e’ nominato dalla Giunta provinciale previa intesa con il Presidente del Tribunale di cui al comma 1, individuandolo fra il personale con qualifica di dirigente. 3. Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici di segreteria del Tribunale puo’, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere di essere inquadrato, con effetto dalla data indicata al comma 1, nel ruolo del personale della Provincia autonoma di Trento, fatto salvo l’assenso dell’Amministrazione di appartenenza. L’inquadramento avviene sulla base della tabella di equiparazione prevista nell’Allegato A al presente decreto. Al personale inquadrato nei ruoli provinciali e’ attribuito il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti; la differenza tra il trattamento economico in godimento presso l’ente di appartenenza e quello attribuito per effetto dell’inquadramento nel ruolo provinciale e’ conservato a titolo di assegno personale riassorbibile. Fino a diversa disposizione del competente contratto collettivo provinciale di lavoro al personale assegnato al TRGA continua ad essere corrisposta l’indennita’ di amministrazione con le modalita’ e negli importi previsti per i dipendenti dei TAR. 4. Il personale di cui al comma 3 che non richieda di essere inquadrato nei ruoli della Provincia, qualora in posizione di comando, e’ restituito all’Amministrazione di appartenenza entro 60 giorni, ovvero se dipendente dello Stato e’ assegnato anche fuori ruolo al Commissariato del Governo della provincia di Trento previa richiesta da presentare entro il termine previsto dal comma 3. Al personale inquadrato nel ruolo della Provincia autonoma di Trento gia’ dipendente dello Stato al momento della decorrenza della delega di cui al comma 1 e’ garantita la facolta’ di rientrare nelle amministrazioni di precedente appartenenza in caso di revoca della predetta delega. 5. La Provincia assicura l’assegnazione al TRGA di Trento di una dotazione di personale, individuata d’intesa con il Presidente del Tribunale medesimo, nel limite massimo di tre unita’ equivalenti di personale tecnico amministrativo per ogni magistrato assegnato, oltre al segretario generale. 6. Le somme spettanti alla Provincia di Trento ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto speciale per l’esercizio delle funzioni delegate dal presente articolo sono determinate con specifica intesa tra Stato e Provincia autonoma, anche riferita a un periodo pluriennale, che tenga conto della media annua delle spese sostenute dallo Stato per le medesime funzioni nel triennio precedente. 7. Ai fini dell’esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo la Provincia autonoma di Trento, fermo restando quanto disposto dal comma 2, applica la normativa provinciale in materia di personale, di contabilita’ e di attivita’ contrattuale avvalendosi a tal fine delle competenti strutture provinciali.». 2. Con riferimento al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e con effetto dalla data di cui all’articolo 19-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come introdotto dal comma 1, cessa di applicarsi il secondo comma dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, come sostituito dall’articolo 5 del decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, in materia di nomina del segretario generale. 3. Il terzo comma dell’articolo 15 e la tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono abrogati. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 19 maggio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2011, n. 109

Regolamento recante attuazione dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia del territorio, dell’Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 163 del 15-7-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e il relativo regolamento di
organizzazione, approvato, da ultimo, con il decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 1° ottobre 2004 che individua gli
uffici di livello dirigenziale non generale della Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito
dalla legge 4 aprile 1935, n. 568, recante provvedimenti per la
Guardia di finanza, e successive modificazioni, ed in particolare gli
articoli 23 e 33 che istituiscono, rispettivamente, il «Fondo di
previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri» e
la Cassa ufficiali, attribuendo loro la personalita’ giuridica;
Visti l’articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189 e
l’articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che
dispongono che la Guardia di finanza e’ una forza di polizia ad
ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e
finanziaria, che dipende direttamente e a tutti gli effetti dal
Ministro dell’economia e delle finanze, e le disposizioni che
regolano l’assetto organizzativo, centrale e periferico, dello stesso
Corpo costituite dall’articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 e
dalle determinazioni del Comandate generale;
Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive
modificazioni, che all’articolo 1 istituisce il Fondo di assistenza
per i finanzieri, attribuendogli la personalita’ giuridica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n.
211, che istituisce il «Fondo di previdenza per il personale del
Ministero delle finanze», ente di diritto pubblico;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
che disciplina l’attivita’ di Governo e l’ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’articolo
17, comma 3, concernente l’adozione di regolamenti con decreti
ministeriali nei casi previsti dalla legge;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare il comma 4 dell’articolo
2, come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che determina le modalita’ di fissazione dei termini di conclusione
dei procedimenti superiori a novanta giorni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, che riforma l’organizzazione del Governo, ed in
particolare gli articoli da 23 a 25, relativi all’ordinamento del
Ministero dell’economia e delle finanze, e gli articoli da 56 a 65
relativi all’ordinamento delle agenzie fiscali ed ai loro rapporti
con il ministero vigilante;
Visti il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n.
301, che riordina la Scuola superiore dell’economia e delle finanze
che, all’articolo 1 dello stesso decreto, viene definita come una
istituzione di alta cultura e formazione, posta alle dirette
dipendenze del Ministro, con autonomia organizzativa e contabile e di
bilancio, e il decreto del Rettore 22 dicembre 2000, approvato con
decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente la
disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola superiore
dell’economia e delle finanze, e sue successive modificazioni ed
integrazioni, e il decreto del Rettore 20 giugno 2002, recante il
regolamento didattico e di ricerca della Scuola superiore
dell’economia e delle finanze, e sue successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, di
riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in
materia di processo civile che, tra l’altro, modifica ed integra
alcuni articoli della citata legge n. 241/1990, ed, in particolare,
l’articolo 7 della stessa legge n. 69/2009;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle
finanze e il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, che individua le
attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei
dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – serie generale – 1° aprile 2010, n. 76),
recante le linee di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 7 della
citata legge n. 69/2009;
Visto il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate
approvato con delibera del Comitato direttivo del 30 novembre 2000,
n. 4;
Visti il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle dogane,
deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e le sue
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di amministrazione dell’Agenzia del
territorio, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e
le sue successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e
l’Agenzia del territorio hanno personalita’ giuridica di diritto
pubblico ed autonomia regolamentare ai sensi dell’articolo 61 del
citato decreto legislativo n. 300/1999;
Considerato che l’articolo 2, comma 2, della citata legge n.
241/1990, dispone che i procedimenti amministrativi di competenza
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni salvo il diverso
termine previsto da disposizioni di legge o dai provvedimenti
previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2;
Ritenuto di dover procedere all’emanazione di un unico regolamento
che determini i termini di conclusione del procedimenti superiori a
90 giorni relativi ai dipartimenti in cui si articola il Ministero
dell’economia e delle finanze, alla Scuola superiore dell’economia e
delle finanze, all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
all’Agenzia delle entrate, all’Agenzia delle dogane, all’Agenzia del
territorio, al Fondo di previdenza per il personale del Ministero
delle finanze, alla Guardia di finanza e ai fondi previdenziali e
assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza
(Cassa ufficiali; «Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri» e Fondo di assistenza per i finanzieri);
Ritenuta la sussistenza delle ragioni per fissare, per i
procedimenti contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto,
termini di conclusione superiori ai novanta giorni, tenendo conto
della sostenibilita’ dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e
della particolare complessita’ del procedimento, criteri previsti
dall’articolo 2, comma 4, della citata legge n. 241/1990;
Ritenuto di non ricomprendere negli elenchi dei procedimenti le
procedure relative al rapporto di lavoro del personale
«contrattualizzato,» regolati dalla contrattazione collettiva di
settore e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e di ricomprendere in tali elenchi i procedimenti
relativi al personale della Guardia di finanza che e’ assoggettato al
regime di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 165/2001;
Ritenuto, a titolo meramente ricognitivo, su indicazione delle
amministrazioni interessate e ferme restando le loro prerogative,
nelle more dell’adozione dei provvedimenti applicativi dell’articolo
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di individuare contestualmente
alla determinazione dei termini del procedimento, anche le unita’
organizzative responsabili dello stesso, al fine di evitare le
incertezze derivanti dall’adozione, in tempi diversi, di decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che determinino i termini dei
procedimenti, e di un altro atto che, per ciascuna amministrazione,
individui le unita’ organizzative responsabili degli stessi
procedimenti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri in
data 13 dicembre 2010;
Udito il parere n. 287/2011 del Consiglio di Stato, Sezione
consultiva per gli atti normativi, espresso nell’Adunanza dell’11
febbraio 2011;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri in
data 5 maggio 2011;
Sulla proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze, per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione
normativa;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, che attua l’articolo 2, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, si applica ai procedimenti
amministrativi di competenza del Ministero dell’economia e delle
finanze, della Scuola superiore dell’economia e delle finanze,
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dell’Agenzia
delle entrate, dell’Agenzia delle dogane, dell’Agenzia del
territorio, del Fondo di previdenza per il personale del Ministero
delle finanze, della Guardia di finanza e dei fondi previdenziali e
assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza
(Cassa ufficiali; Fondo di previdenza per il personale appartenenti
ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri e Fondo di
assistenza per i finanzieri).
2. I termini conclusivi dei procedimenti superiori a 90 giorni sono
determinati, per ciascuna amministrazione, nelle allegate tabelle, di
seguito elencate, che costituiscono parte integrante del presente
regolamento:
a) Tabella A – Ministero dell’economia e delle finanze;
b) Tabella B – Scuola superiore dell’economia e delle finanze;
c) Tabella C – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
d) Tabella D – Agenzia delle entrate:
e) Tabella E – Agenzia delle dogane;
f) Tabella F – Agenzia del territorio;
g) Tabella G – Fondo di previdenza per il personale del Ministero
delle finanze;
h) Tabella H -Guardia di finanza;
i) Tabella I – Fondi previdenziali e assistenziali del personale
dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali – Fondo di
previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri – Fondo di assistenza per i
finanzieri).
3. Continuano ad essere regolati dalla stessa fonte normativa i
termini conclusivi di procedimenti determinati da leggi,
decreti-legge, decreti legislativi e regolamenti comunitari.

Art. 2 Modifiche al decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289 1. Nell’articolo 17, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, concernente il regolamento relativo all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita’ di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, le parole «duecentosettanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

Art. 3

Unita’ organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

1. Nelle more dell’adozione, da parte delle amministrazioni
indicate nell’articolo 1, comma 1, del presente decreto, dei
provvedimenti applicativi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, le unita’ organizzative responsabili dei procedimenti
amministrativi sono quelle indicate, a titolo meramente ricognitivo,
per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle.

Art. 4

Disposizioni finali

1. L’attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e l’innovazione
Brunetta

Il Ministro
per la semplificazione normativa
Calderoli

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6,
Economia e finanze, foglio n. 267

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 27 luglio 2011, n. 125 Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell’iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilita’ o indiretta.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 180 del 4-8-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Non hanno diritto alla pensione di reversibilita’ o indiretta
ovvero all’indennita’ una tantum i familiari superstiti che sono
stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di
cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale in danno
dell’iscritto o del pensionato.
2. I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di una pensione
di reversibilita’ o indiretta perdono il diritto al relativo
trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 27 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3333):
Presentato dall’on. Antonino Lo Presti il 18 marzo 2010.
Assegnato alla XI commissione (lavoro pubblico e privato), in
sede referente, il 30 marzo 2010 con pareri delle commissioni I, II,
V.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, l’8 e il 29
aprile 2010; il 12 e 19 maggio 2010; il 9 giugno 2010.
Esaminato in aula il 26 ottobre 2010 ed approvato, con
modificazioni, il 27 ottobre 2010.
Senato della Repubblica(atto n. 2417):
Assegnato alla 11ª commissione (lavoro e previdenza sociale) in
sede referente, il 3 novembre 2010 con pareri delle commissioni 1ª,
2ª e 5ª.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 23
novembre 2010; il 25 gennaio 2011; il 1° e 16 febbraio 2011; il 23 e
30 marzo 2011; il 24 maggio 2011; il 29 giugno 2011.
Nuovamente assegnato alla 11ª commissione (lavoro e previdenza
sociale), in sede deliberante, il 12 luglio 2011 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, ed
approvato, il 20 luglio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 142

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Universita’ degli studi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 195 del 23-8-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed in
particolare l’articolo 79, comma 1;
Visto l’articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione,
prevista dall’articolo 107, primo comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita’

1. Il presente decreto:
a) specifica i contenuti della delega di funzioni amministrative e
legislative statali in materia di Universita’ degli studi di Trento,
di seguito in questo decreto denominata «Universita’», alla provincia
autonoma di Trento, di seguito nel presente decreto denominata
«provincia», e definisce i criteri e le modalita’ per l’esercizio
delle medesime funzioni;
b) definisce le specifiche norme relative all’Universita’, con
particolare riferimento al suo assetto statutario;
c) determina le modalita’ per assicurare la piena integrazione e
partecipazione dell’Universita’ al sistema delle Universita’ italiane
e dell’ambito europeo ed internazionale.

Art. 2 Funzioni delegate alla Provincia 1. Le funzioni in materia di Universita’ degli Studi di Trento delegate con l’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono esercitate dalla Provincia in armonia con la Costituzione, i principi dell’ordinamento giuridico e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di universita’, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, dal presente decreto nonche’ dai vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali. 2. Nell’ambito della delega di cui al comma 1 la legge provinciale provvede, in particolare, a disciplinare: a) il sistema della programmazione finanziaria e del finanziamento provinciale dell’Universita’ per l’attuazione dei Piani strategici di Ateneo approvati dall’Universita’ stessa compatibilmente con gli indirizzi generali contenuti nelle leggi e negli atti provinciali di pianificazione generale. Nella programmazione finanziaria disciplinata dalla legge provinciale rientrano anche gli indirizzi e i criteri relativi alla valutazione della sostenibilita’/compatibilita’ finanziaria dei piani di Ateneo, il finanziamento e le altre misure di sostegno a favore dell’Universita’ per il perseguimento delle proprie finalita’, l’attuazione degli obiettivi e per la definizione degli strumenti regolamentari ed operativi che saranno adottati dall’Universita’ medesima per la promozione del suo carattere internazionale e residenziale. Per il funzionamento dell’Universita’ e per le attivita’ di didattica e di ricerca le predette risorse non possono comunque essere stabilite in misura inferiore a quella spettante all’Universita’ ai sensi dell’articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, (Istituzione di nuove universita’) ed alle altre universita’ statali italiane in base ai parametri utilizzati per i medesimi periodi temporali dai competenti organi dello Stato nonche’ a quelle assegnate, ai sensi della vigente legislazione provinciale, dalla Provincia all’Universita’ medesima per il finanziamento di iniziative di natura ricorrente; b) i criteri e le procedure per la definizione delle risorse finanziarie e strumentali da assegnare all’Universita’ sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) e’ previsto un riferimento temporale pluriennale; 2) e’ prevista una quota base, disciplinata nel rispetto di quanto disposto alla lettera a), destinata al finanziamento delle spese di funzionamento dell’Universita’; 3) e’ disciplinata una quota premiale, in relazione ai risultati raggiunti dall’Ateneo nell’ambito dei propri compiti istituzionali, tra i quali sono ricompresi anche il trasferimento tecnologico e i servizi, assicurando comunque un livello minimo non inferiore a quello utilizzato a livello nazionale per analoghe finalita’; 4) e’ disciplinata una quota programmatica, destinata all’attuazione dei progetti di sviluppo dell’Universita’ come individuati dalla programmazione strategica provinciale e dell’Ateneo, con riferimento anche alle correlate spese di investimento per beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali; 5) e’ disciplinato il finanziamento per l’edilizia universitaria nonche’ la facolta’ della Provincia di conferire beni, anche immobili, alla Fondazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera l): 6) e’ disciplinato, ferma restando la potesta’ legislativa spettante alla Provincia nella materia secondo il proprio ordinamento statutario, il finanziamento delle spese per il diritto allo studio, ivi comprese quelle in conto capitale non correlate a progetti di innovazione e sviluppo di cui ai punti precedenti. c) gli indirizzi e i criteri generali per la definizione della disciplina, tra l’altro, del sistema di erogazione dei fondi, del regime di tesoreria e del relativo modello di funzionamento e dei controlli sulla gestione e i risultati dei bilanci. La legge provinciale puo’ altresi’ prevedere la facolta’ dell’Universita’ di utilizzare i beni della Provincia e di avvalersi dell’attivita’ e dei beni delle societa’ e degli altri enti strumentali della Provincia, nonche’ di partecipare al loro capitale sociale; d) i criteri e le modalita’, fondati sull’utilizzazione di indicatori applicati ad un insieme di Universita’ di riferimento, anche operanti in altri stati, per assicurare la valutazione, sul piano finanziario, organizzativo e funzionale, dei risultati ottenuti con i finanziamenti di cui alla lettera b) e per l’adozione delle misure correttive da assumersi con gli atti di programmazione successivi, sulla base di quanto disposto da questo comma, nel rispetto comunque dell’autonomia di valutazione e di programmazione di competenza dell’Universita’ secondo quanto disposto dal suo Statuto e da questo decreto. Per la valutazione la Provincia si avvale dell’Agenzia nazionale costituita per la valutazione delle universita’ statali. Puo’ avvalersi, in aggiunta, anche di ulteriori organismi, operanti in ambito europeo o estero. Indicatori, universita’ di riferimento e organismo di valutazione sono individuati dalla Provincia, sentita l’Universita’ e il Ministero competente in materia di universita’. Il Ministero e l’Universita’ si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della proposta: trascorso inutilmente tale termine la Provincia puo’ assumere il provvedimento. Ove il provvedimento sia adottato non conformandosi alle osservazioni presentate, esso deve specificatamente motivare ogni scostamento; e) i criteri, gli strumenti e le modalita’ per l’attuazione del diritto allo studio, perseguendo sia l’offerta di pari opportunita’ con il superamento degli ostacoli di’ ordine economico e sociale al pieno sviluppo della persona, sia il pieno sostegno alle persone piu’ capaci e meritevoli sotto il profilo dei risultati raggiunti, al fine del perseguimento di obiettivi di eccellenza; f) la promozione, fermo restando il rispetto dell’autonomia dell’Universita’, della collaborazione tra la stessa e le altre universita’, gli enti di ricerca ed altri soggetti, pubblici e privati, sia operanti nel territorio provinciale che in ambito nazionale ed internazionale; g) la promozione, fermo restando il rispetto dell’autonomia dell’Universita’, della collaborazione tra la stessa e il sistema educativo di istruzione e formazione. 3. In relazione a quanto disposto dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, e nelle more dell’adozione del bilancio consolidato, spetta alla Provincia stabilire, d’intesa con l’Universita’, gli obblighi e i vincoli per l’attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all’Universita’. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro il 31 maggio dell’anno di riferimento, trovano applicazione per l’Universita’ le disposizioni previste a livello statale. 4. La Provincia esercita, tra l’altro, le funzioni spettanti, in base alla legge statale, agli organi centrali dello Stato in materia di regolamenti di Ateneo. 5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo in ordine al finanziamento dell’Universita’ degli studi di Trento a carico del bilancio della Provincia, per la quantificazione degli oneri inerenti la delega relativa all’Universita’ degli studi di Trento ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, comma 122, secondo periodo, della legge n. 191 del 2009, la spesa e’ determinata in base alla media delle assegnazioni di competenza attribuite all’Universita’ per le medesime funzioni nel triennio 2007 – 2009 come indicate nella Tabella allegata. L’assunzione degli oneri a carico della provincia per l’esercizio di tale funzione e’ limitata, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto, come modificato con l’articolo 2, comma 107, lett. h), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, all’importo di 100 milioni di euro annui, decurtato delle spese sostenute dalla medesima provincia per il finanziamento di iniziative e di progetti relativi ai territori confinanti, pari a 40 milioni di euro annui. Gli oneri, a richiesta della provincia o dello Stato, possono essere aggiornati con cadenza quinquennale, mediante intesa tra la provincia e le Amministrazioni statali competenti, con il coordinamento del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e previa valutazione del Ministero dell’economia e delle finanze, tenuto conto dell’evoluzione della spesa dello Stato in favore delle Universita’ statali. Nel caso in cui gli oneri inerenti la delega relativa all’Universita’ di Trento risultino inferiori all’importo da porre a carico della provincia ai sensi del predetto articolo 79, comma 1, lettera c) dello Statuto, lo Stato recupera la differenza a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla provincia medesima. Nel caso in cui i predetti oneri risultino superiori all’importo da porre a carico della provincia ai sensi dell’articolo 79, comma 1, lettera c) dello Statuto, lo Stato rimborsa la quota eccedente entro l’anno successivo a quello di riferimento.

Art. 3 Disposizioni riguardanti l’Universita’ 1. L’Universita’ e’ disciplinata dal proprio Statuto, definito nel rispetto della Costituzione e di quanto disposto dal presente decreto. Il predetto Statuto e’ altresi’ definito in armonia con i principi fondamentali delle leggi statali in materia di universita’ e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) il perseguimento di una pluralita’ di finalita’, nello svolgimento di ciascuna delle quali l’Universita’ deve tendere al raggiungimento di livelli di qualita’ allineati ai migliori standard internazionali; b) la particolare rilevanza assegnata allo sviluppo di aree scientifiche, in ambito sia umanistico che scientifico-tecnologico, secondo un approccio del tipo research-intensive, con la presenza di Scuole di dottorato orientate al raggiungimento di livelli di elevata qualita’ aventi come riferimento parametri europei, quali quelli adottati dalle principali agenzie di finanziamento alla ricerca, aperte alla partecipazione competitiva di tutti i ricercatori europei; c) la definizione di un modello organizzativo, funzionale e di governo dell’Universita’ in cui ciascuna articolazione o struttura e’ chiamata ad un esercizio di auto-valutazione, di individuazione delle funzioni nelle quali ritiene di potere eccellere in un quadro comparativo internazionale e di conseguente definizione degli obiettivi sui quali ottenere risorse ed essere successivamente valutata; d) l’attribuzione agli organi centrali dell’Ateneo della valutazione della congruenza fra obiettivi e risorse a disposizione della struttura da un lato e obiettivi complessivi dell’Universita’ e risorse attivabili dall’altro; e) l’adozione di un progetto strategico che stabilisce per ciascuna articolazione dell’Ateneo e per ciascuna struttura una composizione adeguata fra le diverse finalita’ perseguite dall’Universita’ e la successiva valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il metodo di valutazione e’ congruente con gli obiettivi e le funzioni da valutare e si ispira, in coerenza al loro specifico scopo, al principio del giudizio indipendente dei pari per le attivita’ scientifiche ovvero a quello degli utilizzatori dei servizi e delle prestazioni dell’Universita’; f) la individuazione di una struttura amministrativa dell’Ateneo ispirata a principi di responsabilita’, di semplificazione delle procedure, agilita’ e flessibilita’, volti a sostenere e facilitare il conseguimento degli obiettivi; g) il perseguimento dell’attrazione di studenti meritevoli e di risorse umane altamente qualificate, come elemento base per il perseguimento dell’alta qualita’ di cui alla lettera a); h) la valorizzazione del capitale umano esistente nonche’ il riconoscimento della capacita’ e del merito in tutte le componenti che operano al suo interno, incentivando risultati coerenti con le strategie e le finalita’ dell’Ateneo e promuovendo politiche idonee a garantire il radicamento nella realta’ universitaria anche attraverso la residenzialita’; i) la previsione delle modalita’ che assicurano il raccordo dell’attivita’ dell’Universita’ con le altre universita’ nell’ambito del sistema universitario italiano e in quello europeo ed internazionale nonche’ con il sistema educativo dell’istruzione e della formazione; j) il perseguimento del principio costituzionale delle pari opportunita’ tra persone dell’uno e dell’altro sesso. 2. Lo Statuto dell’Universita’ prevede, tra l’altro, nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma l: a) gli organi, la composizione, le procedure di elezione o nomina, i requisiti e le cause di ineleggibilita’ e incompatibilita’, la durata in carica e le relative attribuzioni, secondo i principi di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione nonche’ di chiara individuazione dei poteri e delle correlate responsabilita’, in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi: 1) semplificazione degli organi di governo, che implica una composizione degli stessi con un numero limitato di membri; 2) previsione dell’istituzione dell’Organo di amministrazione, del Presidente, del Rettore e dell’Organo di governo scientifico, rispettando il principio della distinzione dei ruoli e delle responsabilita’; 3) previsione che i componenti degli organi accademici che hanno il compito di assegnare le risorse siano diversi dai responsabili delle strutture che utilizzano le risorse medesime per la realizzazione dei piani scientifici e didattici; tali strutture utilizzatrici rispondono a quelle assegnanti della qualita’ del loro operato e del raggiungimento degli obiettivi, sulla base della valutazione di organismi di controllo indipendenti, alla quale possono seguire effetti sanzionatori, nel rispetto del principio di responsabilita’; 4) individuazione delle qualita’ e delle competenze necessarie per ricoprire le cariche di governo dell’Ateneo; 5) previsione che l’Organo di Amministrazione approvi i piani di sviluppo scientifici e didattici formulati dal Rettore; garantisca la stabilita’ finanziaria dell’Ateneo; approvi i bilanci consuntivi e preventivi; indirizzi e controlli l’utilizzo delle risorse disponibili rispetto agli obiettivi programmati ed approvi la relazione annuale del Rettore sull’attivita’ dell’Ateneo. Esso e’ formato da un numero dispari (inferiore a dieci) di membri. I membri devono possedere elevate doti di professionalita’ e conoscenza del sistema universitario e della ricerca. Le candidature all’OdA sono vagliate da un Comitato per le candidature. I membri dell’OdA devono avere scadenze sfalsate in modo che non sia possibile rinnovare contemporaneamente una maggioranza dei membri stessi. I componenti dell’OdA devono rappresentare l’interesse dell’Ateneo nel suo complesso. L’OdA ed il suo Presidente sono nominati dalla Provincia, previo parere vincolante del Comitato per le candidature. Lo Statuto prevede, tra l’altro, i requisiti per la candidatura, le eventuali cause di ineleggibilita’ o incompatibilita’ con la carica, le modalita’ e le procedure di presentazione e di esame delle stesse, di formulazione del parere e i relativi termini. Lo Statuto medesimo puo’ prevedere altresi’ che fino a tre componenti, in possesso dei requisiti previsti e sui quali vi sia il parere favorevole del Comitato predetto, possano essere scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle strutture accademiche indicate dallo Statuto medesimo, individuandoli anche tra i laureati presso l’Universita’ degli studi di Trento non appartenenti al corpo docente dell’Universita’ medesima. Fanno parte di diritto dell’OdA il Rettore, il Presidente del Consiglio degli Studenti e un componente nominato dal Ministero dell’ istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Il Presidente assicura il collegamento con la provincia ed opera per il reperimento delle risorse necessarie all’Universita’, di concerto con il Rettore e con l’ausilio dei membri dell’OdA; 6) previsione che il Comitato per le candidature sia formato da persone in possesso di comprovata ed adeguata competenza professionale ed esperienza in incarichi di carattere scientifico o di amministrazione di strutture complesse, che non si trovino comunque in condizione di conflitto di interesse – come sara’ specificato dallo Statuto – con l’Universita’ o con gli enti di ricerca disciplinati dalla legge provinciale o con la provincia e i suoi enti strumentali. Ad essa e’ demandata la valutazione dei titoli e delle competenze relative alle candidature per ricoprire il ruolo di membro dell’OdA dell’Universita’. I membri del Comitato per le candidature (da 3 ad un massimo di 5) sono nominati dalla Provincia, previa intesa con l’Universita’, secondo modalita’ previste dallo Statuto; 7) attribuzione al Rettore della legale rappresentanza e della responsabilita’ della gestione dell’Universita’, della formulazione dei piani di sviluppo scientifici-didattici, dell’indirizzo e della vigilanza sulla loro attuazione. Egli e’ coadiuvato nella programmazione e nella gestione dall’Organo di governo scientifico. E’ eletto sulla base di candidature. La presentazione delle candidature e’ formulata in modo tale da non escludere docenti di altre universita’. Il Rettore e’ eletto nell’ambito di una rosa di candidati vagliata da un Comitato di selezione disciplinato dallo Statuto. Il medesimo Statuto prevede anche le norme che assicurano il rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di eleggibilita’ e durata in carica del Rettore nonche’ le disposizioni che consentono la nomina del Comitato di selezione entro un termine temporale prefissato; 8) previsione che il Presidente, oltre ai compiti ad esso specificatamente assegnati da questo decreto e dallo Statuto ed a quelli connessi con il funzionamento dell’Organo di amministrazione, svolga la funzione di impulso e di proposta sulle deliberazioni dell’Organo riguardanti i bilanci e la gestione amministrativo-finanziaria generale dell’ente nonche’ di indirizzo e vigilanza sulla loro attuazione. Curi altresi’, d’intesa con il Rettore, la definizione delle proposte e degli atti individuati dallo Statuto medesimo, con particolare riguardo a quelli riguardanti gli accordi di carattere generale aventi contenuto prevalentemente finanziario o amministrativo ed ai rapporti di carattere istituzionale, aventi le predette caratteristiche, con altri enti, anche nazionali ed esteri. Lo Statuto disciplina i poteri di sottoscrizione degli atti da parte del Presidente, individuandoli in relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti ad esso o all’Organo di amministrazione dallo Statuto medesimo o dal presente decreto. 9) previsione che l’Organo di governo scientifico cooperi con il Rettore per la definizione dei piani di sviluppo scientifici e didattici, per l’attuazione delle scelte strategiche, per l’allocazione delle risorse, per il reclutamento dei docenti sulla base delle proposte dalle singole strutture dell’Ateneo. La sua composizione e’ disciplinata sulla base di una combinazione tra componente elettiva e componente nominata da parte del Rettore, in modo da assicurare coerenza di governo ed equilibrata presenza delle diverse aree scientifiche. Nell’Organo di governo scientifico e’ prevista una rappresentanza studentesca per la trattazione di tutte le tematiche relative alla didattica e ai servizi per gli studenti; 10) istituzione di un Organo di valutazione che valuti la qualita’ dell’operato dell’Universita’, anche in relazione al piano strategico di Ateneo. Esso e’ composto prevalentemente da membri esterni all’Universita’, le cui candidature sono proposte dal Presidente dell’OdA. L’Organo di Valutazione opera per conto dell’OdA e per gli organi di valutazione e controllo nazionali; 11) istituzione di un Organo di rappresentanza degli studenti che abbia il compito di esprimere pareri ed elaborare proposte su tutte le questioni che riguardano la didattica, le tasse universitarie, il diritto allo studio, le politiche di valorizzazione del merito, la mobilita’ internazionale degli studenti e le azioni di sostegno post-laurea. L’Organo assembleare elegge al suo interno un Presidente, che e’ membro di diritto dell’Organo di amministrazione; 12) istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, scelti fra persone di comprovata competenza ed esperienza. Lo Statuto prevede i casi di ineleggibilita’ e di incompatibilita’, i requisiti necessari, le modalita’ di nomina e la durata in carica. E’ prevista altresi’ la rinnovabilita’ dell’incarico per una sola volta e il divieto di conferimento dell’incarico a personale dipendente dell’Universita’. Il Collegio dei revisori e’ composto da tre membri nominati uno dalla Provincia, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze e uno dall’Universita’. Il Presidente del Collegio e’ il membro nominato dalla provincia; 13) previsione di una sede assembleare pubblica, convocata di norma annualmente, aperta a rappresentanze politiche, sociali, economiche ed istituzionali locali, con il compito di fornire pareri sugli indirizzi generali, al fine di assicurare forme di partecipazione per la comunita’ trentina; 14) previsione delle procedure di composizione delle diverse posizioni nel caso di formale dissenso tra gli organi dell’Ateneo in ordine all’approvazione dei bilanci, del piano strategico o della relazione annuale del Rettore nonche’, in generale, di tutti gli atti per i quali e’ prevista l’intesa tra piu’ organi, disciplinandone anche gli effetti; b) la definizione del modello organizzativo coerente con i principi e criteri direttivi previsti da questo decreto. L’articolazione interna dell’Ateneo e’ definita dallo Statuto e attua il principio dell’approccio unitario a didattica e ricerca, al fine anche di superare la separazione di funzioni. E’ previsto altresi’ che la struttura tecnico-gestionale sia diretta da un Direttore generale, nominato dall’OdA su proposta del Rettore d’intesa con il Presidente dell’OdA; c) la definizione, fermo restando quanto previsto da questo decreto in materia di specifici regolamenti di Ateneo, degli ambiti nei quali opera l’autonomia regolamentare dell’Ateneo, ampliandola rispetto a quella previgente, al fine di rendere l’organizzazione piu’ dinamica e flessibile, con standard di servizio allineati a quelli internazionali. Tali regolamenti disciplinano, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di universita’ nonche’ in materia di contrattazione integrativa, dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e del presente comma nonche’ dei vincoli di compatibilita’ finanziaria previsti dalla legge provinciale di recepimento dell’intesa di cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, le modalita’ di reclutamento e di gestione dei rapporti di lavoro e l’istituzione di un significativo sistema premiale che possa efficacemente motivare e riconoscere i risultati raggiunti; d) l’adozione del piano strategico pluriennale di Ateneo, approvato dall’Organo di amministrazione su proposta del Rettore, d’intesa con l’Organo di governo scientifico. Il predetto piano individua, tra l’altro, gli obiettivi e i programmi di sviluppo; e) la valutazione successiva (ex-post), che verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano strategico di cui alla lettera d) e in particolare i livelli di qualita’ conseguiti. Il metodo di valutazione deve essere congruente con gli obiettivi e le funzioni da valutare ed e’ definito nel rispetto dei principi e criteri direttivi recati da questo articolo; f) la definizione dei principi e dei criteri generali di programmazione degli organici e di gestione del personale docente, dei ricercatori e del personale dirigente e tecnico-amministrativo nonche’ del personale non strutturato, che assicurino comunque il rispetto dei vincoli di compatibilita’ finanziaria stabiliti sulla base della legge provinciale, dei requisiti previsti dalla legislazione statale e l’attuazione dei principi di imparzialita’ e non discriminazione, di valutazione del merito, di chiara individuazione delle attribuzioni e delle correlate responsabilita’ del personale a cui siano assegnate funzioni direttive e funzioni di coordinamento; g) la previsione dei criteri generali e delle modalita’ per la programmazione e per la chiamata dei docenti provenienti da altre universita’ estere ovvero per l’utilizzazione congiunta di docenti di universita’ estere, in attuazione delle finalita’ di internazionalizzazione dell’attivita’ dell’Ateneo; h) l’attuazione del principio di trasparenza dell’attivita’ dell’Universita’ e dell’accessibilita’ alle informazioni, riguardanti anche i relativi costi, attinenti alle attivita’ ed ai progetti di ricerca e di didattica di Ateneo ed ai risultati conseguiti; i) i criteri e le modalita’ per assicurare e sviluppare la collaborazione dell’Universita’ con altre universita’ anche estere e con altri soggetti, pubblici e privati, per attivita’ e progetti didattici e di ricerca, nonche’ per autorizzare gli organi competenti dell’Universita’ medesima a costituire, in concorso con altri enti pubblici e privati, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, forme associative o partecipative, anche dotate di personalita’ giuridica, finalizzate alla realizzazione dei propri fini istituzionali, anche sviluppando reti e sistemi di cooperazione; l) la facolta’ dell’Universita’ di istituire, in armonia con i principi fondamentali della legislazione statale nella materia, una Fondazione mediante la costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad assicurare la progressiva autonomia finanziaria dell’Universita’ stessa in particolare per progetti di innovazione didattica e di ricerca. Lo Statuto della Fondazione puo’ prevedere, tra l’altro, che tutte le cariche per la gestione ed il controllo siano svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute da amministratori e sindaci per l’esercizio delle funzioni, e che alla costituzione del Fondo concorrano, in particolare: 1) beni immobili appartenenti al patrimonio dell’Universita’; 2) altri beni trasferiti alla Fondazione da enti pubblici o privati; 3) una quota delle somme spettanti all’Universita’ a titolo premiale per l’ottenimento di risultati favorevoli; 4) una quota dell’avanzo di amministrazione; 5) donazioni di enti pubblici e di soggetti privati; m) i criteri e le modalita’ per promuovere, sviluppare e sostenere il sistematico raccordo tra l’Universita’ e sistema delle imprese e delle professioni nonche’ il mercato del lavoro a livello locale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento all’ambito europeo, al fine di valorizzare, anche in termini di opportunita’ offerte e di monitoraggio sistematico dei risultati, le risorse umane formatesi nell’attivita’ di didattica e di ricerca dell’Universita’ stessa; n) il sistema contabile adottato e i relativi principi contabili di riferimento, fermi restando i principi di armonizzazione dei sistemi contabili previsti dalle leggi statali; o) le modalita’ e la procedura per le successive modificazioni statutarie, prevedendo anche forme semplificate per le modifiche di carattere non sostanziale, da individuare sulla base di criteri oggettivi; 3. Per il controllo di legittimita’ sugli atti si applicano le disposizioni previste dalle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli atti della provincia. In relazione a quanto disposto dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, spetta alla provincia svolgere le attivita’ di controllo successivo sulla gestione, ivi compresa la funzione di vigilanza sulle attivita’ di trasmissione dei dati ai fini di monitoraggio dei conti pubblici nazionali, dando notizia degli esiti alla competente Sezione della Corte dei conti. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4 Approvazione del nuovo Statuto dell’Universita’ 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ costituita dal Rettore con proprio decreto, adottato di concerto con il Presidente, una apposita Commissione con il compito della predisposizione del progetto di Statuto dell’Universita’. Essa e’ composta dallo stesso Presidente e dal Rettore dell’Universita’ nonche’ da altri cinque componenti, non facenti parte del Senato accademico, individuati dal Rettore medesimo d’intesa: a) tre con il Presidente; b) uno con la Provincia; c) uno con il Ministero competente in materia di universita’. 2. I componenti non di diritto della Commissione sono individuati tra persone in possesso di qualificata competenza scientifica, tecnico amministrativa ovvero professionale, e comprovata e coerente esperienza – rispetto ai compiti attribuiti alla Commissione prevista da questo articolo – acquisita in posizione di docente universitario, di professionista iscritto ad albi nazionali disciplinati dalla legge statale ovvero di dirigente di strutture complesse dipendenti da enti pubblici o privati, per almeno quindici anni. La Commissione e’ presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. Nell’ambito della Commissione e’ attribuito al Rettore, di concerto con il Presidente stesso, il compito di formulare le proposte iniziali da sottoporre alla trattazione ed alla approvazione della Commissione medesima. Il Presidente del Consiglio degli studenti, oppure un altro componente eventualmente a cio’ designato dal Consiglio medesimo, e’ invitato a partecipare ai lavori della Commissione per esprimere pareri e proposte quando si tratti delle parti del progetto di Statuto che riguardano la didattica, le tasse universitarie, il diritto allo studio, le politiche di valorizzazione del merito, la mobilita’ internazionale degli studenti e le azioni di sostegno post-laurea. 3. La Commissione garantisce idonee forme di consultazione del Senato accademico, della Commissione per la ricerca scientifica, del Consiglio di Amministrazione, delle Facolta’, dei Dipartimenti e del Consiglio degli Studenti nonche’ del personale docente, dei ricercatori, del personale dirigente e tecnico-amministrativo, del personale non strutturato e degli studenti. A tal fine la Commissione assicura altresi’ ai predetti soggetti e strutture la possibilita’ di presentare progetti e proposte sulla base di un programma dei lavori della Commissione medesima, comunicato con congruo anticipo rispetto all’avvio delle consultazioni. 4. Gli enti competenti alla definizione delle intese per la nomina di componenti la Commissione di cui al comma 1 hanno l’obbligo di trasmettere il curriculum della persona designata, atto a comprovare il possesso dei requisiti previsti, entro venti giorni dalla entrata in vigore di questo decreto. Il Rettore provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi dieci giorni. Nel caso in cui gli enti competenti non esprimano l’intesa di rispettiva competenza nel termine stabilito dal comma 1, il Rettore provvede comunque alla costituzione della Commissione, salva successiva integrazione della stessa ad ogni intesa successivamente avvenuta. 5. Lo Statuto e’ predisposto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla Commissione di cui al comma 1 ed e’ adottato, in conformita’ alla proposta della Commissione, con decreto del Rettore, previa approvazione del Senato accademico. In caso di mancata adozione dello Statuto entro il termine previsto da questo articolo, si applica quanto previsto dall’articolo 2 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (norme in materia di organizzazione delle universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario), intendendosi sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi della provincia. Il provvedimento e lo Statuto sono trasmessi, entro cinque giorni dall’adozione, alla provincia autonoma di Trento che esercita il controllo previsto dall’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. l68, sentito il Ministero competente in materia di universita’, che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso il predetto termine sia trascorso inutilmente il procedimento di controllo puo’ essere completato dalla Provincia prescindendo dal parere medesimo. 6. Lo Statuto prevede altresi’ le norme transitorie per la sua prima attuazione.

Art. 5

Norme per il coordinamento con il
sistema universitario nazionale

l. L’Universita’, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e
3, partecipa:
a) al sistema delle relazioni tra le universita’ italiane ed
europee, secondo quanto previsto per le universita’ statali dalla
legislazione statale e dalle norme dell’Unione europea;
b) al sistema nazionale di valutazione delle attivita’ e dei
risultati;
2. I docenti e i ricercatori dell’Universita’ partecipano, in
condizioni di parita’, con i docenti e i ricercatori degli altri
Atenei italiani alle procedure concorsuali bandite da enti/organi
statali ed europei per l’assegnazione di fondi per la realizzazione
di progetti didattici e di ricerca. Alle medesime condizioni di
parita’ con gli altri Atenei italiani, l’Universita’ puo’ concorrere
all’assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi
quelli relativi alla mobilita’ dei docenti.
3. L’Universita’ partecipa agli organismi nazionali, europei ed
internazionali in materia di didattica e di ricerca nel rispetto
delle rispettive regolamentazioni e continua ad essere valutata
dall’Organismo nazionale competente in materia di valutazione del
sistema universitario, a cui la Provincia – sulla base di apposita
convenzione – puo’ affidare la valutazione dei risultati
dell’Universita’ e degli enti provinciali della ricerca rispetto agli
obiettivi ed ai finanziamenti assegnati con gli atti di
programmazione finanziaria di propria competenza.

Art. 6 Norme particolari in materia di professori e di ricercatori dell’Universita’ 1. Ai professori e ai ricercatori dell’Universita’, fatto salvo quanto previsto da questo decreto, si applicano le norme statali in materia di stato giuridico, anche con riferimento ai requisiti per il conseguimento dell’idoneita’ e alla mobilita’ tra universita’, in materia di trattamento economico fondamentale e di previdenza e quiescenza, nonche’ i regolamenti di Ateneo. I predetti regolamenti di Ateneo sono definiti nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di universita’ e in materia di contrattazione integrativa, dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 3, comma 1, e comma 2, lettera c), nonche’ dei vincoli di compatibilita’ finanziaria stabiliti dalla legge provinciale di recepimento dell’intesa di cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol. 2. I regolamenti di Ateneo disciplinano, tra l’altro, il reclutamento mediante chiamata di docenti provenienti da universita’ estere, nonche’ di studiosi vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio, fino alla misura del 50 per cento dei posti in organico. 3. Il modello di reclutamento dei professori e dei ricercatori e’ definito da regolamenti di Ateneo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallo Statuto in armonia con i principi fondamentali delle leggi statali in materia. Tra i principi dovranno essere previsti la particolare valorizzazione dell’esperienza internazionale e procedure di tenure-track, attraverso la figura del ricercatore o docente a tempo determinato. E’ altresi’ prevista la possibilita’ di attivare posizioni di utilizzo congiunto di professori e ricercatori tra l’Universita’ degli studi di Trento ed enti di ricerca ed atenei anche stranieri. 4. Per le finalita’ di cui al presente articolo e in armonia con i principi fondamentali delle norme statali sono previsti a livello regolamentare specifici Comitati per il reclutamento (search committee) per il vaglio delle candidature e la valutazione di titoli e referenze, anche servendosi di studiosi esterni (refeeres). Analoghi strumenti e criteri sono altresi’ previsti per i passaggi di ruolo (tenure committee) e per il passaggio all’ordinariato (promotion committee), al fine di rendere efficiente e trasparente la costruzione delle carriere. 5. I regolamenti di Ateneo disciplinano, altresi’, le modalita’ di incentivazione dei professori e dei ricercatori sulla base della modulazione degli impegni e dei risultati conseguiti. 6. I regolamenti di Ateneo, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma l lettere a) e b), possono inoltre disciplinare l’istituzione, a titolo sperimentale, della figura di Research Professor per l’utilizzo di studiosi e ricercatori di elevata qualificazione scientifica dedicati, di norma, ad esclusiva attivita’ di ricerca e nell’ambito dei dottorati di ricerca. Tali regolamenti sono definiti sulla base di uno specifico progetto di sperimentazione; gli stessi definiscono i compiti, le modalita’ di reclutamento e i requisiti richiesti, nonche’ i criteri per la definizione del relativo trattamento economico. I requisiti, i criteri e le modalita’ per il riconoscimento della figura del Research Professor ai fini della carriera accademica e della mobilita’ tra atenei a livello nazionale ed internazionale sono definiti d’intesa tra Universita’ e Ministero. 7. Per quanto concerne il personale ricercatore a progetto e docente a contratto, l’Universita’ puo’ utilizzare tutti gli strumenti di diritto privato concernenti il lavoro dipendente od autonomo, sulla base di regolamenti di Ateneo che ne disciplinano altresi’ la durata e modalita’ di rinnovo.

Art. 7 Norme particolari in materia di personale dirigente, tecnico amministrativo e collaboratori esperti linguistici dell’Universita’ 1. Al personale dirigente, tecnico amministrativo e Collaboratori esperti linguistici (CEL) dell’Universita’ si applicano: a) i Contratti collettivi nazionali di lavoro di Comparto per il personale dirigente e tecnico amministrativo relativamente al trattamento economico fondamentale e l’inquadramento professionale; b) il Contratto collettivo integrativo di lavoro che puo’ essere stipulato al fine di disciplinare un sistema di adeguamento retributivo e di sviluppo di carriera che consentano la valorizzazione della flessibilita’ interna e la differenziazione del trattamento economico in relazione a criteri di merito. Il Contratto e’ stipulato dall’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) con la partecipazione dei rappresentanti dell’Universita’ e delle organizzazioni sindacali del personale della medesima Universita’, secondo la disciplina prevista dalla legge provinciale in materia di contratti collettivi di lavoro e secondo le direttive definite dall’Universita’. I relativi oneri dovranno essere previsti negli atti di indirizzo di cui all’articolo 2, comma 2, lett. a). Gli istituti contrattuali riservati al Contratto collettivo integrativo di lavoro che non fossero da esso disciplinati rimangono disciplinati dal Contratto Collettivo nazionale di lavoro di cui alla lettera a); c) le leggi provinciali in materia di programmazione della spesa, di autorizzazione delle risorse e di attuazione del patto di stabilita’ interno; d) i regolamenti di Ateneo in materia di reclutamento, di stabilizzazione e di gestione del rapporto di lavoro nonche’ di’ contrattazione collettiva integrativa per quanto di competenza dell’Universita’, adottati nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e delle norme provinciali in materia di ordinamento del personale; e) la normativa statale in materia di previdenza e quiescenza. 2. Al personale di cui al comma 1 si applicano, nelle parti compatibili con questo decreto, le norme previste dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di istruzione). 3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, per la conclusione di contratti di lavoro subordinato ed autonomo diversi da quelli a tempo indeterminato l’Universita’ puo’ utilizzare tutti gli strumenti di diritto privato concernenti il lavoro dipendente od autonomo, sulla base di regolamenti di Ateneo, che ne disciplinano altresi’ la durata e le modalita’ di rinnovo.

Art. 8

Norme in materia di diritto allo studio

1. La legge provinciale disciplina la materia del diritto allo
studio nel rispetto della Costituzione, nonche’ dei vincoli derivanti
dall’ordinamento dell’Unione europea, dagli obblighi internazionali e
di quanto disposto dal presente decreto.
2. Sono riservate allo Statuto dell’Universita’ e ai regolamenti di
Ateneo le funzioni e i compiti che la legge statale attribuisce alle
universita’ in materia di diritto allo studio, nel rispetto dei
vincoli posti dalla legge provinciale in materia di finanziamento e
controllo della spesa. La legge provinciale puo’ altresi’ delegare
all’Universita’ funzioni amministrative in materia di diritto allo
studio e assistenza di competenza della Provincia, stabilendone i
principi e i criteri direttivi.
3. I regolamenti d’Ateneo disciplinano altresi’ l’attivita’ di
collaborazione a tempo parziale degli studenti, secondo standard
internazionali, nel rispetto dei principi fondamentali della
legislazione statale in materia e comunque entro il limite di
utilizzo massimo orario previsto per i tirocini formativi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale

Gelmini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Tremonti, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/