LEGGE 14 settembre 2011, n. 148 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 216 del 16-9-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo,
e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita’ di
cui all’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e’
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi per
riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari
al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza,
con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la
necessita’ di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei
circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno
2011;
b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di
territori a circondari limitrofi, l’assetto territoriale degli uffici
giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto
dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei
carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della
specificita’ territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo
alla situazione infrastrutturale, e del tasso d’impatto della
criminalita’ organizzata, nonche’ della necessita’ di razionalizzare
il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
c) ridefinire l’assetto territoriale degli uffici requirenti non
distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi
presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di
provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilita’ di
accorpare piu’ uffici di procura anche indipendentemente
dall’eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in
tali casi, che l’ufficio di procura accorpante possa svolgere le
funzioni requirenti in piu’ tribunali e che l’accorpamento sia
finalizzato a esigenze di funzionalita’ ed efficienza che consentano
una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche
per raggiungere economia di specializzazione ed una piu’ agevole
trattazione dei procedimenti;
d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle
sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai
tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);
e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell’attuazione
di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio
delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra
uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da
rilevante differenza di dimensioni;
f) garantire che, all’esito degli interventi di riorganizzazione,
ciascun distretto di corte d’appello, incluse le sue sezioni
distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con
relative procure della Repubblica;
g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo
entrino di diritto a far parte dell’organico, rispettivamente, dei
tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui
sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni
distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in
sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;
h) prevedere che l’assegnazione dei magistrati e del personale
prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro
ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, ne’ costituisca
trasferimento ad altri effetti;
i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia
le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di
magistratura e amministrativo;
l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace
dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo
in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b),
dell’analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso
gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura
non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di
procura limitrofa e la restante parte presso l’ufficio del giudice di
pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;
n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito
internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del
giudice di pace da sopprimere o accorpare;
o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di
cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati
tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici
del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche
tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle
spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle
relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo
che sara’ messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico
dell’amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione
dell’organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi
entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonche’ la
formazione del personale amministrativo;
p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di
cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche
consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facolta’ di
mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di
pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);
q) dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente
trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento
ai fini dell’espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle
Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono
resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri
stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o
successivamente, la scadenza di quest’ultimo e’ prorogata di sessanta
giorni.
5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due
anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 2 e
nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, puo’ adottare
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
medesimi.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 14 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2887):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro dell’economia e finanze (Tremonti) il 13 agosto 2011.
Assegnato alla 5ª Commissione (bilancio), in sede referente, il
17 agosto 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª,
11ª, 13ª e 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 18
e 23 agosto 2011.
Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente, il 23, 24, 25,
30 e 31 agosto 2011; il 1°, 2, 3 e 4 settembre 2011.
Esaminato in aula il 5 e 6 settembre 2011 ed approvato il 7
settembre 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4612):
Assegnato alla V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione),
in sede referente, l’8 settembre 2011 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, l’8, 9, 10 e 12
settembre 2011.
Esaminato in aula il 12 e 13 settembre 2011 ed approvato il 14
settembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 23 settembre 2011, n. 169 Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 243 del 18-10-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Contributi in favore della Societa’ internazionale per lo studio del
medioevo latino e della Fondazione Ezio Franceschini

1. Per sostenere le attivita’ di ricerca storica, filologica e
bibliografica sulla cultura latina del medioevo italiano ed europeo,
e’ concesso alla Societa’ internazionale per lo studio del medioevo
latino (SISMEL), con sede in Firenze, un contributo annuo di 600.000
euro a decorrere dall’anno 2012.
2. E’ concesso alla Fondazione Ezio Franceschini, con sede in
Firenze, un contributo annuo di 450.000 euro a decorrere dall’anno
2012.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2, utilizzabili esclusivamente
per lo svolgimento delle attivita’ istituzionali, sono versati dal
Ministero per i beni e le attivita’ culturali entro il 30 giugno di
ciascun anno. La SISMEL e la Fondazione Ezio Franceschini, entro il
30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, trasmettono
al Ministero per i beni e le attivita’ culturali una relazione
sull’impiego dei contributi medesimi.

Art. 2 Contributo in favore dell’Istituto storico italiano per il medio evo 1. E’ concesso all’Istituto storico italiano per il medio evo, con sede in Roma, un contributo annuo di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2012. 2. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attivita’ istituzionali, e’ versato dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. L’Istituto storico italiano per il medio evo, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attivita’ culturali una relazione sull’impiego del contributo medesimo.

Art. 3

Contributo in favore del Centro italiano di studi
sull’alto medioevo

1. E’ concesso alla Fondazione Centro italiano di studi sull’alto
medioevo, con sede in Spoleto, un contributo annuo di 450.000 euro a
decorrere dall’anno 2012.
2. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per
lo svolgimento delle attivita’ istituzionali, e’ versato dal
Ministero per i beni e le attivita’ culturali entro il 30 giugno di
ciascun anno. La Fondazione Centro italiano di studi sull’alto
medioevo, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di
riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attivita’
culturali una relazione sull’impiego del contributo medesimo.

Art. 4 Disposizioni concernenti l’Edizione nazionale dei testi mediolatini d’Italia 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e’ istituita l’Edizione nazionale dei testi mediolatini d’Italia (ENTMI), disciplinata dalle disposizioni del presente articolo. Essa succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, all’Edizione nazionale dei testi mediolatini, istituita con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali 16 gennaio 2001. 2. L’ENTMI cura la pubblicazione, in edizione critica, dei testi composti in Italia in lingua latina fra il V e il XV secolo, secondo il programma deliberato dalla commissione scientifica di cui al comma 3, lettera d), e comunicato al Ministero per i beni e le attivita’ culturali. A questo fine essa attribuisce gli incarichi e puo’ acquisire le dotazioni materiali e scientifiche necessarie. 3. Sono organi dell’ENTMI: a) il presidente; b) il vicepresidente, scelto dal presidente dell’Istituto storico italiano per il medio evo, sentito il consiglio direttivo del medesimo Istituto; c) il segretario tesoriere; d) la commissione scientifica. 4. L’incarico di componente della commissione scientifica dura sei anni ed e’ rinnovabile. Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b), i componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, su proposta del presidente dell’ENTMI, previa deliberazione motivata della commissione scientifica in carica. 5. In sede di prima attuazione, la commissione scientifica dell’ENTMI e’ costituita dai componenti della commissione scientifica dell’Edizione nazionale dei testi mediolatini, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza del terzo e del quinto anno successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al rinnovo di un terzo della commissione scientifica, iniziando dai componenti piu’ anziani per nomina e, a parita’ di data di nomina, piu’ anziani per eta’. 6. La commissione scientifica elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario tesoriere. Il mandato del presidente, del vicepresidente e del segretario tesoriere dura tre anni ed e’ rinnovabile. 7. La commissione scientifica delibera e aggiorna il programma di attivita’ dell’ENTMI, affida a propri componenti o a studiosi italiani o stranieri la predisposizione delle edizioni critiche di cui al comma 2 e la revisione degli elaborati presentati, deliberandone il compenso. 8. La commissione scientifica si riunisce almeno una volta all’anno per deliberare sul programma di attivita’, sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione dell’anno precedente, che sono trasmessi al Ministero per i beni e le attivita’ culturali entro il 30 aprile di ogni anno. Essa puo’ nominare al proprio interno un comitato esecutivo, determinandone le competenze. 9. Al presidente, al vicepresidente, al segretario tesoriere e ai componenti della commissione scientifica e del comitato esecutivo non possono essere attribuiti gettoni di presenza o compensi comunque denominati, salvo quanto previsto dal comma 7. E’ ammesso il rimborso delle spese documentate. 10. All’ENTMI e’ attribuito un contributo annuo di 70.000 euro a decorrere dall’anno 2012, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attivita’ istituzionali di cui al comma 2. L’ENTMI puo’ ricevere altresi’ contributi dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati. 11. Si applicano le disposizioni dell’articolo 3, comma 7, della legge 1° dicembre 1997, n. 420.

Art. 5 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 2.070.000 euro a decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6 Disposizioni finali 1. Gli enti e le istituzioni di cui alla presente legge, nello svolgimento delle attivita’ di ricerca e di organizzazione e promozione degli studi sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo, secondo i rispettivi statuti, curano il coordinamento delle iniziative da ciascuno promosse adottando le opportune forme di consultazione, di programmazione e di collaborazione, anche sulla base di convenzioni eventualmente stipulate fra essi e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri. 2. Resta fermo che gli enti e le istituzioni di cui alla presente legge possono ricevere contributi da amministrazioni statali, regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 23 settembre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Palma LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2774): Presentato dall’on. Emerenzio Barbieri e altri il 6 ottobre 2009. Assegnato alle commissioni VII (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 20 ottobre 2009, con pareri delle commissioni I, V e questioni regionali. Esaminato dalla commissione VII, in sede referente, il 12 novembre 2009, il 17 marzo 2010, il 14 e 29 aprile 2010, il 16 giugno 2010, il 29 luglio 2010, il 12 ottobre 2010 e il 1° e 2 dicembre 2010. Esaminato in aula il 31 gennaio 2011 ed approvato il 2 febbraio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2548): Assegnato alla commissione 7ª (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 9 febbraio 2011, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, e questioni regionali. Esaminato dalla commissione 7ª, in sede referente, il 16 febbraio 2011, il 1°, 9 e 23 marzo 2011, il 17 maggio 2011, il 21 giugno 2011 e il 19 luglio 2011. Relazione scritta annunciata il 21 luglio 2011 (atto n. 2548/A) relatore on. De Eccher. Esaminato in aula il 5 settembre 2011 ed approvato il 13 settembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 31 ottobre 2011, n. 190 Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 269 del 18-11-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Accettazione degli emendamenti 1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 66-2 del 15 dicembre 2010, contenuti nell’Allegato alla presente legge. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ incaricato dell’esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l’Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti agli emendamenti di cui al comma 1.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data agli emendamenti di cui
all’articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in
vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo XXVIII dello
statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della
legge 23 marzo 1947, n. 132.

Art. 3 Aumento della quota 1. In attuazione della risoluzione n. 66-2 del 15 dicembre 2010 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo e’ autorizzato a provvedere all’aumento della quota di partecipazione dell’Italia al Fondo stesso da 7.882,3 milioni di diritti speciali di prelievo a 15.070 milioni di diritti speciali di prelievo.

Art. 4

Versamenti della quota

1. Per i versamenti relativi all’aumento della quota di cui
all’articolo 3, il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad avvalersi della Banca d’Italia, concedendo a tale
Istituto le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i
versamenti da esso effettuati o che venissero effettuati, a valere
sulle sue disponibilita’, in nome e per conto dello Stato.

Art. 5 Rapporti tra Ministero dell’economia e delle finanze e Banca d’Italia 1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla presente legge tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia si provvede attraverso la vigente convenzione stipulata tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia.

Art. 6 Copertura finanziaria 1. Agli eventuali oneri derivanti dall’attivazione della garanzia dello Stato per i rischi di cui all’articolo 4 della presente legge si provvede a norma dell’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell’ambito del programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» della missione «Competitivita’ e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011 e corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 31 ottobre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2739):
Presentato dal Ministro dell’economia e finanze (Tremonti) il 23
maggio 2011.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in
sede referente, il 15 giugno 2011, con pareri delle commissioni 1ª,
5ª e 6ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 28 giugno e
il 13 luglio 2011.
Relazione scritta annunciata il 29 luglio 2011 (atto n. 2739-A)
relatore on. Dini.
Esaminato in aula il 26 luglio ed approvato il 3 agosto 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4589):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in
sede referente, il 6 settembre 2011 con pareri delle commissioni I, V
e VI.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 21
settembre e il 13 ottobre 2011.
Esaminato in aula il 17 ottobre 2011 ed approvato il 20 ottobre
2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2011 Autorizzazione ad assumere unita’ di personale per le esigenze dell’Arma dei carabinieri, del Corpo di polizia penitenziaria, della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato…

…e della Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 del 30-12-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di
competitivita’ economica;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, aggiunto dall’art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191
del 2009 e successivamente modificato dall’art. 9, comma 6, del
richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere
dall’anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco possono procedere, con le modalita’ di cui al comma 10, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa
pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso
dell’anno precedente e per un numero di unita’ non superiore a quelle
cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;
Visto il comma 12 dell’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010
secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova
applicazione quanto previsto dal comma 10 dell’art. 66, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Visto l’art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, il quale richiama la procedura autorizzatoria secondo le
modalita’ di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta
delle amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle
conseguenti economie e dall’individuazione delle unita’ da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita’
di autorizzazione l’emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in
cui e’ previsto che le amministrazioni indicate nell’art. 74, comma
1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all’esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono,
anche con le modalita’ indicate nell’art. 41, comma 10, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, devono apportare,
entro il 30 giugno 2010, un’ulteriore riduzione degli uffici
dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni
organiche, nonche’ delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca;
Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n. 194
del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che
prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi
previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il
divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo
che fino all’emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure
concorsuali e di mobilita’ avviate alla predetta data;
Visto il comma 8-quinques del ripetuto art. 2, del decreto-legge n.
194 del 2009 che prevede l’esclusione dall’applicazione dei commi da
8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni che
abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell’art. 17,
comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del
medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli
Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le
Autorita’ di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia
penitenziaria, per i magistrati, per l’Agenzia italiana del farmaco,
nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche’ per le
strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato
nell’art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;
Viste le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le
relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2010 e
delle risorse finanziarie che si rendono disponibili, asseverate dai
relativi organi di controllo;
Visto l’art. 2, comma 209, della legge n. 191 del 2009 secondo cui
le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012
sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in
rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle
percentuali previste dall’art. 16, comma 1, della legge 23 agosto
2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall’ art. 18, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Considerato che l’onere previsto per le assunzioni richieste non
supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa
citata, tenuto anche conto dell’asseverazione da parte dei competenti
organi di controllo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008, concernente «Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Le amministrazioni di cui alla tabella allegata possono
procedere per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e
integrazioni, all’assunzione a tempo indeterminato delle unita’ di
personale per ciascuna indicate e per un onere a regime
corrispondente all’importo accanto specificato. Per ciascuna
amministrazione e’, altresi’, indicato il limite massimo delle unita’
di personale e dell’ammontare delle risorse disponibili per le
assunzioni relative all’anno 2011.
2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e
non oltre il 30 giugno 2012, per le necessarie verifiche, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi’
fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto.
3. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si
provvede nell’ambito delle disponibilita’ dei pertinenti capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa
(Arma dei carabinieri), del Ministero della giustizia (Corpo di
polizia penitenziaria) del Ministero dell’interno (Polizia di Stato),
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo
forestale dello Stato) e del Ministero dell’economia e delle finanze
(Guardia di finanza).
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 18 ottobre 2011

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione
Brunetta
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 24, foglio n. 244

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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