DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 222 Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010,

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 12 del 16-1-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della
Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle
universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega
al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema
universitario e, in particolare, l’articolo 16, comma 2;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;
Uditi i pareri interlocutorio e definitivo resi dalla sezione
consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato,
rispettivamente, nelle Adunanze del 25 febbraio 2011 e 21 aprile
2011;
Acquisiti i pareri della 7ª Commissione del Senato della Repubblica
in data 13 luglio 2011 e della VII Commissione della Camera dei
deputati in data 14 luglio 2011, nonche’ i rilievi sulle conseguenze
di carattere finanziario della V Commissione della Camera dei
deputati in data 29 giugno 2011;
Considerato che il Consiglio di Stato ha formulato un rilievo in
relazione all’articolo 3, comma 5;
Ritenuto di poter accogliere il predetto rilievo nella parte in cui
stigmatizza il divieto di divulgazione dei titoli e delle
pubblicazioni, modificando il comma 5 dell’articolo 3 nel senso
indicato dalla 7ª Commissione del Senato, e di non poter accogliere
il rilievo nella parte in cui stigmatizza l’informatizzazione
dell’intera procedura, poiche’ la stessa e’ in linea con la
disciplina vigente in materia di dematerializzazione dei documenti e
per evitare l’aggravio della procedura, con conseguenti maggiori
oneri per la finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per Ministro e Ministero, il Ministro e il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
b) per legge, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni;
c) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei
professori associati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
d) per abilitazione, l’abilitazione scientifica nazionale di cui
all’articolo 16, comma 1, della legge;
e) per settori concorsuali, macrosettori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari, i settori concorsuali, i macrosettori
concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all’articolo
15, comma 1, della legge;
f) per area disciplinare, l’area disciplinare di cui all’articolo
16, comma 3, lettera b), determinata ai sensi dell’articolo 1, comma
1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del
Consiglio universitario nazionale;
g) per commissione, la commissione nazionale di cui all’articolo
16, comma 3, lettera f), della legge;
h) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
i) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita’
italiane;
l) per ANVUR, l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema
universitario e della ricerca;
m) per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della
ricerca.

Art. 2 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conseguimento dell’abilitazione attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.

Art. 3

Abilitazione scientifica nazionale

1. Le procedure per il conseguimento dell’abilitazione sono indette
inderogabilmente con cadenza annuale con decreto del competente
Direttore generale del Ministero, per ciascun settore concorsuale e
distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori
universitari.
2. Il decreto di cui comma 1 e’ adottato nel mese di ottobre di
ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dell’Unione europea, nonche’ sui siti del Ministero,
dell’Unione europea e di tutte le universita’ italiane. Il decreto
stabilisce le modalita’ per la presentazione delle domande e della
relativa documentazione. Le domande sono presentate nel termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui
agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, la durata
dell’abilitazione e’ di quattro anni dal suo conseguimento.
4. Il mancato conseguimento dell’abilitazione preclude la
partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio
successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia
ovvero della fascia superiore.
5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e
dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via telematica
con procedura validata dal Comitato di cui all’articolo 7, comma 6.
Nella redazione del predetto elenco il candidato specifica quali sono
le pubblicazioni soggette a copyright. L’elenco dei titoli e delle
pubblicazioni di ciascun candidato e’ pubblicato nel sito del
Ministero, dell’Unione europea e dell’Universita’ sede della
procedura di abilitazione. La consultazione delle pubblicazioni
soggette a copyright, da parte dei commissari e degli esperti
revisori di cui all’articolo 8, comma 3, avviene nel rispetto della
normativa vigente a tutela dell’attivita’ editoriale e del diritto
d’autore.

Art. 4

Criteri di valutazione

1. Il Ministro, con proprio decreto, sentiti il CUN, l’ANVUR e il
CEPR, definisce criteri e parametri differenziati per funzioni e per
area disciplinare, tenendo presente la specificita’ delle aree, ai
fini della valutazione dei candidati di cui all’articolo 8, comma 4.
Con lo stesso decreto puo’ essere previsto un numero massimo di
pubblicazioni che ciascun candidato puo’ presentare ai fini del
conseguimento dell’abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare. In ogni caso tale numero non puo’ essere inferiore
a dodici.
2. Ogni cinque anni si procede alla verifica dell’adeguatezza e
congruita’ dei criteri e parametri di cui al comma 1, sentiti il CUN,
l’ANVUR e il CEPR. La revisione o l’adeguamento degli stessi e’
disposta con decreto del Ministro anche tenendo conto dei risultati
della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all’articolo
5, comma 5, della legge.

Art. 5 Sedi delle procedure 1. Le procedure per il conseguimento dell’abilitazione si svolgono presso le universita’ individuate, mediante sorteggio effettuato, per ciascun settore concorsuale, nell’ambito di una lista di quelle aventi strutture idonee ad ospitare la Commissione di abilitazione e dotate delle necessarie risorse finanziarie. La lista e’ formata dal Ministero, su proposta della CRUI, e aggiornata ogni due anni. La sede sorteggiata per ciascuna procedura e’ indicata nel decreto di cui all’articolo 3, comma 1. Il competente Direttore generale del Ministero, puo’, su richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, disporre modifiche sull’assegnazione della procedura alla sede. 2. Le universita’ individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l’espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Per ciascuna procedura di abilitazione l’universita’ nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicita’ previste dal presente regolamento, relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede. 4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell’ateneo ove si espleta la procedura per l’attribuzione dell’abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario.

Art. 6

Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore
universitario di prima e di seconda fascia

1. Per l’espletamento delle procedure di cui all’articolo 3, comma
1, con decreto adottato ogni due anni dal competente Direttore
generale del Ministero, nel mese di maggio, e’ avviato il
procedimento preordinato alla formazione, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle
disponibilita’ di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale
per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri.
2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero
costituisce un’apposita lista composta per ciascun settore
concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore
concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi
inclusi. Quattro dei membri della commissione sono individuati
mediante sorteggio all’interno della lista medesima. Ai membri delle
Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennita’.
3. Gli aspiranti commissari, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 1, presentano
esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi
dell’articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il
possesso della positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7,
della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente
la complessiva attivita’ scientifica svolta, con particolare
riferimento all’ultimo quinquennio. Possono candidarsi
all’inserimento nella lista i professori ordinari di universita’
italiane.
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri
di qualificazione scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai
sensi del decreto di cui all’articolo 4, comma 1, ai candidati
all’abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il
quale e’ stata presentata domanda.
5. L’accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari
e’ effettuata dall’ANVUR per ciascuna area disciplinare, nell’ambito
delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, e nell’ambito delle risorse previste a
legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica
il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
6. Se il numero dei professori inseriti nella lista di cui al comma
2 e’ inferiore a otto, si provvede all’integrazione della stessa,
fino a raggiungere il predetto numero, mediante sorteggio degli altri
aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore
concorsuale che, all’atto della presentazione della domanda ai sensi
del comma 2, non hanno manifestato l’indisponibilita’ a fare parte di
commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello
indicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente
non consente comunque di raggiungere il numero di otto unita’
occorrente per la formazione della lista, la stessa e’ integrata fino
a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori
ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario,
al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. Non si
procede al sorteggio quando il numero delle unita’ disponibili e’
pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I
professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo
periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti agli
aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo livello di
qualificazione scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il
sorteggio dei commissari e’ quindi effettuato nell’ambito della lista
cosi’ integrata.
7. Il quinto commissario e’ individuato mediante sorteggio
all’interno di un’apposita lista, predisposta dall’ANVUR, composta da
almeno quattro studiosi od esperti di livello pari a quello degli
aspiranti commissari di cui al comma 2, in servizio presso
universita’ di un Paese aderente all’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), diverso dall’Italia.
Nella redazione della lista, l’ANVUR assicura il rispetto delle
condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, e delle tabelle di
corrispondenza di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della
legge. L’ANVUR assicura, altresi’, la coerenza del curriculum degli
aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui all’articolo
16, comma 3, lettera h), della legge e rende pubblico per via
telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. Ai
commissari in servizio all’estero individuati ai sensi del presente
comma e’ corrisposto un compenso determinato con decreto di natura
non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, il cui onere e’ ricompreso tra quelli
relativi al funzionamento di ciascuna commissione ai sensi del comma
4 dell’articolo 5.
8. E’ fatto divieto che di ciascuna commissione faccia parte piu’
di un commissario in servizio presso la medesima universita’. I
commissari non possono fare parte contemporaneamente di piu’ di una
commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di
commissioni per il conferimento dell’abilitazione relative a
qualunque settore concorsuale.
9. Il sorteggio nell’ambito dei componenti della lista di cui al
comma 2 assicura per quanto possibile la presenza, in ciascuna
commissione, di almeno un componente per ciascun settore
scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al
quale afferiscono almeno trenta professori ordinari.
10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente
Direttore generale del Ministero definisce con decreto, anche
avvalendosi di procedure informatizzate, l’elenco dei soggetti
inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni
di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9.
11. I commissari in servizio presso atenei italiani possono, a
richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attivita’
didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti
impedimenti devono essere motivate. Le stesse hanno effetto a
decorrere dall’adozione del decreto di accettazione da parte del
competente Direttore generale del Ministero.
13. La commissione di cui al comma 1 e’ nominata con decreto del
competente Direttore generale del Ministero, nel mese di settembre, e
resta in carica due anni.
14. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito
del Ministero.

Art. 7 Operazioni di sorteggio 1. Formata la lista secondo le modalita’ di cui all’articolo 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, i componenti della commissione per l’abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento delle seguenti operazioni: a) collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome, di tutti i componenti della lista; b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d’ordine; in caso di omonimia l’ordine di priorita’ e’ definito mediante apposito sorteggio. 2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all’articolo 6, comma 9, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nell’ipotesi in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari e’ inferiore a quattro, si procede all’integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nell’ipotesi in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari di cui al primo periodo e’ superiore a quattro, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di quattro commissari nell’ambito dei componenti cosi’ sorteggiati. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al sorteggio dei componenti della lista di cui all’articolo 6, comma 7. 4. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 quali componenti di due o piu’ commissioni devono optare per una sola di esse entro dieci giorni dalla comunicazione per via telematica da parte del Ministero dei risultati del sorteggio. Nel caso di mancato esercizio dell’opzione nel termine di cui al primo periodo la commissione di appartenenza e’ individuata mediante sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo commissario nell’altra o nelle altre commissioni. 5. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalita’ di cui al presente articolo. Sono fatti salvi gli atti della commissione compiuti prima della sostituzione, ad eccezione di quelli che sono espressione di un giudizio tecnico-discrezionale individuale del componente sostituito. 6. Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non piu’ di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed e’ nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all’articolo 3, comma 2, decorre il termine previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.

Art. 8 Lavori delle commissioni 1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l’universita’ in cui si espletano le procedure di abilitazione, elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella prima riunione la commissione definisce, altresi’, le modalita’ organizzative per l’espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la pubblicita’ sul sito dell’universita’ per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione e per tutta la durata dei lavori. La successiva riunione della commissione puo’ tenersi solo a partire dall’ottavo giorno successivo alla pubblicazione. 2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1, le commissioni accedono per via telematica alla lista delle domande, all’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonche’ alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell’articolo 3, comma 5. Per garantire la riservatezza dei dati l’accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari. 3. La commissione nello svolgimento dei lavori puo’ avvalersi della facolta’ di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. La facolta’ e’ esercitata su proposta di uno o piu’ commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. 4. La commissione attribuisce l’abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivita’ di ricerca e sviluppo svolte. L’eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 3 e’ adeguatamente motivato. 5. La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti. 6. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Se i lavori non sono conclusi nel termine di cui al primo periodo, il competente Direttore generale del Ministero assegna un termine non superiore a sessanta giorni per la conclusione degli stessi. Decorso anche tale termine, il Direttore generale avvia la procedura di sostituzione della commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilita’ di bilancio degli atenei, con le modalita’ di cui all’articolo 7 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell’articolo 6, assegnando un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. E’ facolta’ della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita. Ai membri della Commissione non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennita’. 7. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonche’ la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero. 8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cui all’articolo 6, comma 7, e i pareri pro veritate di cui al comma 3 possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall’italiano. 9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi individuali espressi dal commissario e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di 120 giorni.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, le procedure per la formazione
delle commissioni e per il conseguimento dell’abilitazione sono
avviate, rispettivamente, entro trenta e novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per le procedure di cui al comma 1, e comunque non oltre il 30
giugno 2012, non e’ richiesto il possesso del requisito della
positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 3, ai fini della
candidatura a componente delle commissioni.
3. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione, e comunque
non oltre il 30 giugno 2012, qualora l’ANVUR non abbia provveduto in
tempo utile a formare la lista di studiosi ed esperti in servizio
all’estero di cui all’articolo 6, comma 7, in relazione a uno
specifico settore concorsuale, la commissione nazionale,
relativamente al settore che ne risulti privo, e’ integralmente
composta, secondo le modalita’ previste dagli articoli 6 e 7 per
l’individuazione dei commissari di cui all’articolo 6, comma 2. Al
fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all’articolo
6, comma 9, anche nell’ipotesi di cui al presente comma, si procede
al sorteggio per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari,
ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno
trenta professori ordinari. Nel caso in cui il numero dei predetti
settori scientifico-disciplinari e’ inferiore a cinque, si procede
all’integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i
restanti componenti della lista. Nel caso in cui il numero dei
settori scientifico-disciplinari e’ superiore a cinque, si procede al
sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e,
successivamente, al sorteggio di cinque commissari nell’ambito dei
componenti cosi’ sorteggiati.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e’ abrogato il comma 5 dell’articolo 1 della legge 4
novembre 2005, n. 230.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 14 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Gelmini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE E
MIN. LAVORO, registro n. 15, foglio n. 144

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 232 Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 33 del 9-2-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, e 117, sesto comma, della
Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia
di organizzazione delle universita’, di personale accademico e
reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e
l’efficienza del sistema universitario;
Visto in particolare l’articolo 8, comma 1, della legge n. 240 del
2010 che prevede l’adozione di un regolamento, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione
della disciplina del trattamento economico dei professori e dei
ricercatori universitari gia’ in servizio e di quelli vincitori di
concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge
medesima;
Visto altresi’ l’articolo 8, comma 3, della legge n. 240 del 2010
che prevede l’adozione di un regolamento, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della
rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
della progressione economica e dei relativi importi, anche su base
premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della
legge medesima;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni,
e in particolare, l’articolo 1, comma 9;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare,
l’articolo 17, comma 125;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare,
l’articolo 5, comma 9;
Visto l’articolo 1 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37;
Visto l’articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72;
Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79, e in particolare, l’articolo
8;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e, in particolare,
l’articolo 1, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 36,
38 e 39;
Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 26 luglio 2011;
Acquisiti i pareri della V Commissione e delle Commissioni riunite
I e VII della Camera dei deputati, espressi rispettivamente in data
28 settembre 2011 e 20 ottobre 2011, nonche’ della 7° Commissione del
Senato della Repubblica in data 9 novembre 2011;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la revisione del trattamento
economico dei professori e dei ricercatori universitari gia’ in
servizio e di coloro i quali sono risultati vincitori di concorsi
indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nonche’ il trattamento economico dei professori e dei
ricercatori assunti ai sensi della medesima legge.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per professori e ricercatori universitari gia’ in servizio, i
professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data
di entrata in vigore della predetta legge;
b) per vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in
vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i professori destinatari
di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, anche in
virtu’ di quanto previsto ai sensi dell’articolo 29, comma 4, della
predetta legge n. 240 del 2010 e i ricercatori nominati in ruolo
all’esito di procedure di valutazione comparativa indette fino
all’entrata in vigore della medesima legge;
c) per professori assunti ai sensi della legge n. 240 del 2010, i
professori assunti secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24,
commi 5 e 6, della medesima legge;
d) per professori e ricercatori assunti secondo il regime
previgente, i professori e ricercatori universitari di ruolo di cui
alle lettere a) e b);
e) per "Legge", la legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2

Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori
assunti secondo il regime previgente

1. La progressione biennale per classi e scatti di stipendio in cui
si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), come
determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e’ trasformata in
progressione triennale articolata per classi, secondo le tabelle di
corrispondenza di cui all’allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente regolamento.
2. La trasformazione della progressione biennale in progressione
triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella
classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata
in vigore della Legge, fermo restando quanto previsto dall’articolo
9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In sede di primo
inquadramento nel nuovo regime e’ attribuito il trattamento
stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se il trattamento
stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento e’ piu’ elevato
di quello spettante nella nuova progressione triennale, come
risultante dalle tabelle di cui all’allegato 1, al fine di assicurare
l’invarianza complessiva della progressione, il relativo importo
resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi.
Resta fermo quanto previsto in ordine all’assegno aggiuntivo
dall’articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica n. 382
del 1980, e successive modificazioni, e dall’articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e in ordine all’indennita’
integrativa speciale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni.
3. L’attribuzione delle classi stipendiali successive e’
subordinata ad apposita richiesta e all’esito positivo della
valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall’articolo
6, comma 14, della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel
quale sorge il relativo diritto.
4. I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori di cui
all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che alla data di entrata in
vigore della Legge non hanno ancora effettuato ovvero completato il
periodo di straordinariato o di conferma ai sensi degli articoli 6,
23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980,
alla scadenza del predetto periodo accedono rispettivamente alle
procedure preordinate alla nomina a professore ordinario o alla
conferma nel ruolo degli associati o dei ricercatori e, in caso di
esito positivo delle stesse, sono inquadrati nella classe della
progressione biennale spettante ai sensi degli articoli 36, 38 e 39
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tenendo
conto della ricostruzione di carriera eventualmente richiesta ai
sensi dell’articolo 103 del medesimo decreto n. 382 del 1980.
5. La trasformazione della progressione biennale in progressione
triennale del personale di cui al comma 4 avviene al momento in cui
viene maturato il primo passaggio nella classe o scatto successivi a
quelli di inquadramento ai sensi del medesimo comma 4, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. L’inquadramento nel nuovo regime avviene con le
modalita’ di cui al comma 2. Per l’attribuzione delle classe
stipendiali successive si applica quanto previsto al comma 3.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ ai
professori e ricercatori nominati in ruolo ai sensi dell’articolo 1,
comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive
modificazioni, e dell’articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio
1997, n. 127, a seguito di procedure avviate fino alla data di
entrata in vigore della Legge.

Art. 3

Trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo
determinato assunti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
successive modificazioni

1. Per i professori universitari di prima e di seconda fascia di
cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), e’ abolito il periodo,
rispettivamente, di straordinariato e di conferma. Per i predetti
professori e’ altresi’ abolita la ricostruzione di carriera prevista
dall’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382.
2. Il trattamento economico dei professori di cui al comma 1 si
articola in una progressione triennale per classi secondo le tabelle
di cui all’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente
regolamento.
3. L’attribuzione della nuova classe stipendiale e’ subordinata ad
apposita richiesta e all’esito positivo della valutazione, da
effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 14,
della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il
relativo diritto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ ai
professori nominati in ruolo ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della
legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e
dell’articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con
procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore
della Legge.
5. Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore
di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia
a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in
godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello
iniziale della nuova qualifica, la differenza e’ conservata con
assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la
successiva progressione economica.
6. Il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui
all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della Legge e’ corrisposto
ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 24, secondo la tabella di
cui all’allegato 3, che costituisce parte integrante del presente
regolamento.

Art. 4 Opzione dei professori universitari assunti secondo il regime previgente 1. I professori di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), possono optare per il regime di cui all’articolo 3. 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’opzione puo’ essere esercitata entro il termine di tre mesi dalla data in cui e’ maturato il diritto all’attribuzione della nuova classe stipendiale ai sensi dell’articolo 2. A coloro che hanno esercitato l’opzione e’ attribuito il trattamento economico secondo la tabella di cui all’allegato 4, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Per i professori di prima fascia ai quali e’ attribuita ai sensi dell’articolo 2 la classe 0 o 1, l’opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata nel medesimo termine di cui al primo periodo, ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 2 del regime di appartenenza. Per i professori di seconda fascia ai quali e’ attribuita la classe 0 ai sensi dell’articolo 2, l’opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata nel medesimo termine di cui al primo periodo ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 1 del regime di appartenenza. 3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i professori di prima e seconda fascia di cui all’articolo 2, comma 4, l’opzione di cui al comma 1 puo’ essere esercitata a condizione, rispettivamente, di aver conseguito la nomina a ordinario o superato il giudizio di conferma e dopo l’inquadramento nella classe della progressione biennale spettante all’esito della eventuale richiesta di ricostruzione di carriera ai sensi dell’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. L’opzione e’ esercitata entro il termine di tre mesi dalla data dell’inquadramento nella classe triennale spettante ai sensi dell’articolo 2, commi 4 e 5. Per i professori ordinari inquadrati nelle classi 0 o 1 e per i professori associati inquadrati nella classe 0, ai sensi dell’articolo 2, l’effetto dell’opzione, eventualmente esercitata nel termine di cui al periodo precedente, decorre dal termine previsto dal comma 2, terzo e quarto periodo del presente articolo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ ai professori di cui all’articolo 2, comma 6.

Art. 5 Norma finale 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le tabelle di cui agli allegati 1, 2 , 3 e 4 sono aggiornate ai sensi delI’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 15 dicembre 2011 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Profumo, Ministro dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.Salute e Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 381

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 3 febbraio 2012, n. 26 Regolamento riguardante le modalita’ di accesso al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 70 del 23-3-2012

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di
contabilita’ e finanza pubblica" e in particolare gli articoli 6, 13,
14 e 15, che recano disposizioni per l’accesso e la costituzione
della banca dati delle amministrazioni pubbliche e il funzionamento
della banca dati delle amministrazioni pubbliche e il funzionamento
della banca dati SIOPE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni
e, in particolare, l’articolo 19, commi 2 e 3, che prevede che la
comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti,
pubblici e privati, e’ ammessa quando e’ prevista da una norma di
legge o di regolamento;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale) e, in particolare, l’articolo 50,
concernente la disponibilita’ dei dati delle pubbliche
amministrazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" che al
Titolo II – bis disciplina i diritti e gli obblighi dell’utente e del
costitutore di una banca dati;
Considerata, a fronte delle numerose richieste di accesso ai
contenuti della banca dati da parte di diversi soggetti, sia pubblici
che privati, la necessita’ di definire le modalita’ di consultazione
e cessione dei dati SIOPE, al fine di consentire alle singole
amministrazioni pubbliche di confrontare i propri dati con quelli di
altre Amministrazioni, di favorire l’individuazione delle procedure
piu’ congrue ed efficaci ad attuare forme di autocontrollo
gestionale;
Ritenuto opportuno rendere disponibile a tutte le Amministrazioni
pubbliche una base informativa di finanza pubblica comune e
condivisa, utile per la realizzazione del federalismo fiscale e per
la predisposizione delle manovre di bilancio;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che ha espresso parere favorevole
nella seduta del 29 aprile 2009;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei
dati personali espresso nella riunione del 26 febbraio 2009;
Udito il parere n. 3643/2011 reso dal Consiglio di Stato – Sezione
consultiva per gli atti normativi ,nell’adunanza del 30 agosto 2011;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuata con nota n. 112286 del 9 novembre 2011;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Gestione del SIOPE

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e’ il titolare dei dati conservati
nel SIOPE.
2. La Banca d’Italia e’ responsabile della gestione e sviluppo
della banca dati, del trattamento dei dati conservati nel SIOPE e
provvede all’attivita’ necessaria a consentire l’accesso alle
informazioni codificate, in conformita’ alle disposizioni previste
dal presente regolamento e sulla base delle indicazioni del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato non risponde delle analisi e delle
elaborazioni effettuate da altri soggetti sulla base dei dati SIOPE.

Art. 2 Accesso diretto al SIOPE 1. Accedono direttamente a tutte le informazioni presenti nella banca dati: a) le amministrazioni pubbliche che partecipano alla rilevazione al fine di consentire il monitoraggio ed il controllo della propria gestione, anche attraverso il confronto con la situazione contabile di altri enti, nonche’ la programmazione degli interventi sul territorio; b) gli organi costituzionali, le amministrazioni pubbliche che svolgono funzioni di controllo e vigilanza in materia di finanza pubblica, l’ISTAT e le Associazioni degli enti che partecipano alla rilevazione al fine di consentire lo svolgimento dei loro compiti istituzionali; c) i cassieri e i tesorieri, limitatamente ai dati degli enti per i quali provvedono alla trasmissione dei dati codificati, al fine di consentire la verifica delle informazioni inviate.

Art. 3 Modalita’ per l’accesso diretto 1. L’accesso diretto alla Banca dati e’ effettuato mediante l’utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta d’identita’ elettronica (CIE) nonche’ della Carta Regionale dei Servizi (CRS) ove compatibile con le regole tecniche previste dalla normativa vigente per CNS e CIE. Nelle more della diffusione dei certificati digitali e’ consentito l’accesso anche mediante userid e password rilasciate dalla Banca d’Italia. 2. Ciascun soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c), dispone di due utenze e, tramite il proprio rappresentante legale, comunica alla Filiale della Banca d’Italia competente per territorio il nominativo, il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica del personale incaricato ad accedere all’archivio e se intende servirsi del certificato digitale ovvero di userid e password. Ulteriori utenze possono essere richieste seguendo le indicazioni di cui al comma 3. Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome sono presentate dal responsabile finanziario. 3. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), chiedono di accedere ai dati SIOPE al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunicando, tramite il proprio rappresentante legale, il nominativo, il codice fiscale, la sede di appartenenza e l’indirizzo di posta elettronica del personale incaricato ad accedere all’archivio e se intendono servirsi del certificato digitale ovvero di userid e password. 4. Con le stesse modalita’ previste per la richiesta di utenza e’ obbligatorio comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di lavoro del personale autorizzato all’accesso alla banca dati.

Art. 4

Accesso ai dati della tesoreria unica

1. Gli enti ed organismi pubblici soggetti al sistema di tesoreria
unica accedono alle informazioni riguardanti la movimentazione della
propria contabilita’ speciale con le modalita’ previste all’articolo
3. A tale scopo all’interno del sito SIOPE e’ istituita una specifica
sezione.

Art. 5

Utilizzo delle utenze

1. La userid e la password sono strettamente personali ed il loro
uso e’ consentito solo agli utenti autorizzati per le finalita’
indicate all’articolo 2. L’utente si obbliga a custodirle e a
salvaguardarne la segretezza.
2. In caso di furto o smarrimento della userid e/o della password,
l’utente si obbliga a darne comunicazione nel piu’ breve tempo
possibile, mediante invio di un messaggio di posta elettronica
all’indirizzo siope@bancaditalia.it richiedendo l’assegnazione di una
nuova userid e/o di una nuova password.

Art. 6

Accesso indiretto al SIOPE

1. Per accesso indiretto si intende quello di volta in volta
richiesto dagli enti e dalle istituzioni di ricerca, nell’ambito di
attivita’ di studio ed analisi riguardanti l’attivita’ finanziaria
delle amministrazioni pubbliche, per acquisire dati, anche relativi a
singoli enti.
2. Le richieste di accesso indiretto, firmate dal rappresentante
legale del soggetto richiedente o da un suo delegato, devono essere
inviate al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
specificando il motivo della richiesta ed il nominativo della persona
incaricata della gestione dei dati.
3. Nel sito www.siope.tesoro.it e’ pubblicato l’elenco delle
richieste di accesso indiretto al SIOPE e il relativo oggetto.

Art. 7 Disposizioni finali e transitorie 1. Non e’ consentito l’utilizzo dei dati SIOPE per finalita’ diverse da quelle previste nel presente regolamento e per costituire nuove ed autonome banche dati pubbliche ad eccezione della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Conservano l’accesso alla banca dati i soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. I tempi e le modalita’ di accesso degli enti ed organismi pubblici di cui all’articolo 4 sono stabiliti con successive circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato da comunicare agli enti e ai soggetti interessati. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 febbraio 2012 Il Ministro: Monti Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 79

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012, n. 43 Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 93 del 20-4-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto
serra;
Visto il regolamento (CE) n.1493/2007 della Commissione, del 17
dicembre 2007, che determina, conformemente a quanto stabilito dal
regolamento (CE) n. 842/2006, il formato della relazione che deve
essere presentata alla Commissione dai produttori, importatori ed
esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n.1494/2007 della Commissione, del 17
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal
regolamento (CE) n. 842/2006, la forma delle etichette e i requisiti
di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n.1497/2007 della Commissione, del 18
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle
perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti
taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n.1516/2007 della Commissione, del 19
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle
perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas
fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2
aprile 2008, che stabilisce, in conformita’ a quanto stabilito dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per
il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del
personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti
taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2
aprile 2008, che stabilisce, in conformita’ a quanto stabilito dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per
il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del
personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione
antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad
effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2
aprile 2008, che stabilisce, in conformita’ a quanto stabilito dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per
il riconoscimento reciproco della certificazione del personale
addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai
commutatori ad alta tensione;
Visto il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2
aprile 2008, che stabilisce, in conformita’ a quanto stabilito dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per
il riconoscimento reciproco della certificazione del personale
addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad
effetto serra dalle apparecchiature;
Visto il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2
aprile 2008, che stabilisce, in conformita’ a quanto stabilito dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi per i programmi di
formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli
attestati di formazione del personale per quanto concerne gli
impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2
aprile 2008, che stabilisce, in conformita’ a quanto stabilito dal
regolamento (CE) n. 42/2006, il formato della notifica dei programmi
di formazione e certificazione degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, ed in particolare gli articoli 142 e
143;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, ed in particolare
l’articolo 28 che istituisce, sotto la vigilanza del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione
della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di attuazione
delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonche’ allo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione
ambientale;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in
particolare gli articoli 46 e 47 in materia di dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorieta’;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l’articolo
4 che da’ attuazione al capo II del regolamento (CE) n.765/2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22
dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25
gennaio 2010, recante prescrizioni relative all’organizzazione ed al
funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a
svolgere attivita’ di accreditamento in conformita’ al regolamento
(CE) n. 765/2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22
dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26
gennaio 2010, recante designazione di ‘ACCREDIA’ quale unico
organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita’ di
accreditamento e vigilanza del mercato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27
luglio 2010, di costituzione della Commissione interministeriale di
sorveglianza presso l’Autorita’ nazionale italiana per
l’accreditamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del sopracitato
decreto ministeriale del 22 dicembre 2009;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30 agosto 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1

Finalita’

1. Il presente decreto disciplina le modalita’ di attuazione del
regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti della Commissione
europea di esecuzione dello stesso con riferimento a:
a) l’individuazione delle autorita’ competenti di cui agli
articoli 3, paragrafo 6, e 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
842/2006;
b) le procedure per la designazione degli organismi di
certificazione e valutazione delle persone e delle imprese di cui
agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 303/2008, agli articoli
10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli 5 e 6 del
regolamento (CE) n. 305/2008 e agli articoli 4 e 5 del regolamento
(CE) n. 306/2008;
c) le procedure per la designazione degli organismi di
attestazione delle persone di cui all’articolo 3 del regolamento (CE)
n. 307/2008;
d) il rilascio dei certificati provvisori alle persone e alle
imprese di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e
agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008;
e) l’acquisizione dei dati sulle emissioni di cui all’articolo 6,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006;
f) i registri di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 303/2008, all’articolo 10, comma 3, del
regolamento (CE) n. 304/2008, all’articolo 5, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 305/2008 e all’articolo 4, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 306/2008;
g) l’etichettatura delle apparecchiature di cui all’articolo 7
del regolamento (CE) n. 842/2006.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 1493/2007. 2. Con riferimento alla definizione di operatore di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto e’ considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. 3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) Organismo di accreditamento: l’organismo designato dall’articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, recante designazione di ‘ACCREDIA’, quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita’ di accreditamento e vigilanza del mercato; b) accreditamento: attestazione da parte dell’Organismo di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita’ soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita’ di valutazione della conformita’; c) schema di accreditamento: insieme di regole e procedure definite, nonche’ di attivita’ svolte dall’Organismo di accreditamento per la concessione, l’estensione ed il mantenimento degli accreditamenti per le diverse categorie di attivita’ certificative coperte da accreditamento e contraddistinte da differenziazioni significative ai fini delle procedure di accreditamento; d) certificato di accreditamento: documento attestante l’accreditamento di un organismo di valutazione della conformita’ a svolgere attivita’ di certificazione di persone e servizi previste agli allegati A, B e C che formano parte integrante del presente decreto; e) valutazione della conformita’: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate; f) organismo di valutazione della conformita’: un organismo che svolge attivita’ di valutazione della conformita’, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; g) schema di certificazione: insieme di regole e procedure definite, nonche’ attivita’ svolte dagli organismi di valutazione della conformita’ per l’attestazione di conformita’ di un servizio o di una persona; h) organismo di certificazione: organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, per il rilascio dei certificati alle persone che svolgono le attivita’ di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), e alle imprese che svolgono le attivita’ di cui all’articolo 8, comma 2; i) organismo di valutazione: organismo avente il compito di organizzare le prove d’esame per le persone che svolgono le attivita’ di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d); l) organismo di attestazione: organismo avente il compito di erogare un corso di formazione e rilasciare il relativo attestato alle persone che svolgono le attivita’ di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e); m) tariffario: documento che definisce le tariffe applicate dagli organismi di certificazione per la concessione, il mantenimento e il rinnovo dei certificati; n) Camera di commercio competente: la Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove e’ iscritta la sede legale dell’impresa o ove risiede la persona fisica; o) Registro: registro telematico nazionale di cui all’articolo 13.

Art. 3 Autorita’ Competenti 1. Ai fini di quanto previsto all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, l’autorita’ competente e’ il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 2. Ai fini di quanto previsto all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006, l’autorita’ competente e’ il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 3. Le Camere di commercio competenti rilasciano i certificati provvisori previsti dagli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e dagli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008.

Art. 4

Organismo di Accreditamento

1. L’Organismo di accreditamento di cui all’articolo 2, comma 3,
lettera a), rilascia i certificati di accreditamento di cui
all’articolo 6, comma 1, ai fini della designazione da parte del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
degli organismi di certificazione di cui agli articoli 10 e 11 del
regolamento (CE) n. 303/2008, 10 e 11 del regolamento (CE) n.
304/2008, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 305/2008 e 4 e 5 del
regolamento (CE) n. 306/2008.
2. Le specifiche modalita’ per lo svolgimento delle attivita’ di
accreditamento sono definite mediante un protocollo d’intesa fra il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
l’Organismo di accreditamento di cui all’articolo 2, comma 3, lettera
a).

Art. 5 Organismi di certificazione 1. Gli organismi di valutazione della conformita’ in possesso del pertinente certificato di accreditamento di cui all’articolo 6, comma 1, vengono designati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare quali organismi di certificazione, previa approvazione da parte dello stesso Ministero del loro tariffario. A tale fine, trasmettono al Ministero copia del certificato di accreditamento e il tariffario che intendono applicare per il rilascio dei certificati a cui l’accreditamento si riferisce, contenente le informazioni di cui agli allegati A.2.3 e B.2.2 che formano parte integrante del presente decreto. Il Ministero approva il tariffario entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione. In caso di osservazioni o richieste di modifica da parte del Ministero, tale termine decorre dal ricevimento del documento modificato secondo le richieste. 2. Gli organismi di certificazione designati di cui al comma 1 devono iscriversi alla sezione di cui all’articolo 13, comma 3, lettera a), del Registro, entro 60 giorni dalla sua istituzione. L’iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalita’ di cui all’articolo 13, comma 7. 3. Gli organismi di certificazione inseriscono per via telematica nelle sezioni del Registro di cui all’articolo 13, comma 3, lettere b) e c), le informazioni relative: a) alle persone o alle imprese che hanno ottenuto il pertinente certificato; b) al rinnovo delle certificazioni; c) alla sospensione o revoca dei certificati sulla base delle condizioni ivi previste. 4. Gli organismi di certificazione trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale sulle attivita’ da loro svolte. 5. Gli organismi di certificazione svolgono anche la funzione di organismo di valutazione, fatta salva la possibilita’ per gli stessi di qualificare organismi di valutazione terzi sulla base dello schema di certificazione di cui all’Allegato A.2.1 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 6 Certificati di accreditamento degli organismi di valutazione della conformita’ 1. L’Organismo di accreditamento di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), rilascia uno o piu’ dei certificati di accreditamento di cui all’allegato A.1, che forma parte integrante del presente decreto, agli organismi di valutazione della conformita’ interessati ad essere designati quali organismi di certificazione delle persone e uno o piu’ dei certificati di accreditamento, di cui all’allegato B.1, che forma parte integrante del presente decreto, agli organismi di valutazione della conformita’ interessati ad essere designati quali organismi di certificazione delle imprese, previa approvazione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dei pertinenti schemi di accreditamento. 2. Ai fini di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Organismo di accreditamento trasmette i pertinenti schemi di accreditamento al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che approva gli stessi entro i successivi 60 giorni.

Art. 7

Organismi di attestazione

1. Gli organismi di attestazione di cui all’articolo 2, comma 3,
sono in possesso della certificazione di cui all’allegato C, che
forma parte integrante del presente decreto, rilasciata da un
organismo di valutazione della conformita’, in possesso del
certificato di accreditamento ivi indicato.
2. Gli organismi di valutazione della conformita’ in possesso del
certificato di accreditamento di cui al comma 1 devono iscriversi al
Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione alla sezione di cui
all’articolo 13, comma 3, lettera a). L’iscrizione viene effettuata
presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via
telematica, con le modalita’ di cui all’articolo 13, comma 7.
3. Gli organismi di attestazione trasmettono all’organismo di
valutazione della conformita’ di cui al comma 2, che ha rilasciato
loro la pertinente certificazione, i nominativi delle persone che
hanno ottenuto l’attestato.
4. Gli organismi di valutazione della conformita’ di cui al comma 2
inseriscono per via telematica, nelle sezioni del Registro di cui
all’articolo 13, comma 3, lettere a) e d), le informazioni relative:
a) agli organismi di attestazione che hanno ottenuto la
certificazione;
b) alle persone che hanno ottenuto l’attestato;
c) alla sospensione o revoca della certificazione agli organismi
di attestazione sulla base delle condizioni ivi previste.
5. Gli organismi di valutazione della conformita’ di cui al comma 2
trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare una relazione annuale sulle attivita’ svolte dagli
organismi di attestazione.

Art. 8 Obbligo di iscrizione al Registro 1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione: a) persone che svolgono una o piu’ delle seguenti attivita’ su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; b) persone che svolgono una o piu’ delle seguenti attivita’ su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE. 2. Le imprese che svolgono le seguenti attivita’ devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione: a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra; b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore. 3. Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalita’ di cui all’articolo 13, comma 7. 4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attivita’ di cui ai commi 1 e 2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L’iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalita’ di cui all’articolo 13, comma 7. 5. L’iscrizione al Registro e’ condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati di cui all’articolo 9.

Art. 9 Obbligo di certificazione e attestazione 1. Le persone che svolgono le attivita’ di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008. 2. Le persone che svolgono le attivita’ di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un certificato provvisorio di cui all’articolo 10, comma 1, devono conseguire, entro sei mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio, il certificato di cui al comma 1. 3. Le persone che svolgono l’attivita’ di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, a seguito del completamento di un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell’allegato del regolamento (CE) n. 307/2008. L’attestazione va rilasciata entro 5 giorni lavorativi dal completamento del corso di formazione. 4. Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, l’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova quest’ultimo su domanda dell’interessato. 5. Le imprese possono svolgere le attivita’ di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1. Tale certificato viene rilasciato all’impresa nel caso in cui quest’ultima soddisfi i requisiti di cui all’Allegato B.2.1, che forma parte integrante del presente decreto. Le imprese devono conseguire il certificato entro sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all’articolo 10, comma 2. 6. L’obbligo di certificazione non si applica alle seguenti attivita’ effettuate nel luogo di produzione: a) fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 2, comma 3, del regolamento (CE) n. 303/2008; b) fabbricazione e riparazione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 304/2008.

Art. 10 Certificati provvisori 1. Le persone che svolgono le attivita’ di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza e’ data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il certificato di cui all’articolo 9, comma 1. Il certificato provvisorio riporta le attivita’ contemplate nonche’, ove applicabile, la categoria di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008, e la data di scadenza. 2. Le imprese che svolgono le attivita’ di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza e’ data dal termine entro cui tali imprese devono conseguire il certificato di cui all’articolo 9, comma 5. Il certificato provvisorio riporta le attivita’ che il titolare e’ autorizzato a svolgere e la data di scadenza. 3. Le persone che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 1, presentano una domanda alla Camera di commercio competente secondo le modalita’ di cui all’articolo 13, comma 7. Tale domanda e’ presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed e’ corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente possiede un’esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attivita’ di cui al comma 1, acquisita prima della data di entrata in vigore del presente decreto e specificando, ove applicabile, la categoria di certificato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008 per la quale l’esperienza professionale e’ posseduta. 4. Le imprese che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 2, presentano una domanda alla Camera di commercio competente con le modalita’ di cui all’articolo 13, comma 7. Tale domanda e’ presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed e’ corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente impiega personale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma 1 o di un certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, per le attivita’ per cui e’ richiesto il possesso di un certificato. 5. La Camera di commercio competente rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del Registro di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio.

Art. 11

Deroghe transitorie

1. Ai sensi dell’articolo 4.3, lettera a), del regolamento (CE) n.
303/2008, l’obbligo di certificazione di cui all’articolo 9, comma 1,
non si applica, per un periodo massimo di 2 anni, alle persone che
svolgono le attivita’ di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a),
nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acquisizione delle
capacita’ pratiche in vista dell’esame di cui all’articolo 9, comma
1, purche’ l’attivita’ in questione sia svolta sotto la supervisione
di una persona in possesso di un certificato che contempla tale
attivita’.
2. Ai sensi dell’articolo 4.2 del regolamento (CE) n. 304/2008,
dell’articolo 3.2 del regolamento (CE) n. 305/2008 e dell’articolo
2.2 del regolamento (CE) n. 306/2008, l’obbligo di certificazione di
cui all’articolo 9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo
di 1 anno, alle persone che svolgono le attivita’ di cui all’articolo
8, comma 1, lettere b), c) e d), nell’ambito di un apprendistato
finalizzato all’acquisizione delle capacita’ pratiche in vista
dell’esame di cui all’articolo 9, comma 1, purche’ l’attivita’ in
questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso
di un certificato che contempla tale attivita’.
3. Ai sensi dell’articolo 2.2 del regolamento (CE) n. 307/2008,
l’obbligo di attestazione di cui all’articolo 9, comma 3, non si
applica per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono
l’attivita’ di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), iscritte ad
un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di
formazione che contempla l’attivita’ pertinente, purche’ l’attivita’
in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona ritenuta
adeguatamente qualificata.
4. Le persone interessate dichiarano per via telematica alla Camera
di commercio competente di avvalersi di una delle deroghe di cui ai
commi 1, 2 e 3 secondo le modalita’ di cui all’articolo 13, comma 7.
L’istanza e’ corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000, attestante che il richiedente e’ in possesso del requisito
necessario al rilascio della pertinente deroga temporanea.

Art. 12 Esenzioni 1. Non e’ soggetta ad obbligo di certificazione di cui all’articolo 9, comma 1: a) la persona che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un’apparecchiatura nell’ambito di una delle attivita’ di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), qualificato o approvato in base all’allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purche’ tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l’attivita’ pertinente; b) la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e’ inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformita’ all’articolo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall’impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell’autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell’allegato al regolamento (CE) n. 303/2008. 2. Le persone interessate dichiarano alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle esenzioni di cui al comma 1 secondo le modalita’ di cui all’articolo 13, comma 7. L’istanza e’ corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente e’ in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente esenzione.

Art. 13 Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate 1. E’ istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle risorse gia’ destinate a tali finalita’ dalla normativa vigente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro e’ affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalita’ previste dalla legislazione vigente. 2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valutazione della conformita’ e l’Organismo di accreditamento. 3. Il Registro e’ costituito dalle seguenti sezioni: a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all’articolo 5, nonche’ degli organismi di valutazione della conformita’ e di attestazione di cui all’articolo 7; b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all’articolo 10; c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5; d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato in base all’articolo 9, comma 3; e) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12; f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell’articolo 14. 4. L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro versano, alle camere di commercio competenti per territorio, i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi’ come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. 6. Le Camere di commercio rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro, nonche’ le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 9. 7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalita’ per la loro presentazione sono pubblicate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8; b) domande di certificazione provvisoria di cui all’articolo 10; c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli articoli 11 e 12. 8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono effettuati secondo le procedure e le modalita’ predisposte dalle Camere di commercio.

Art. 14 Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro 1. Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006, trasmettono copia del certificato, allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona e’ domiciliata o l’impresa svolge prevalentemente la propria attivita’, che provvede ad includerli nel Registro. 2. Le persone in possesso di un attestato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 307/2008, trasmettono copia dell’attestato allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio dove la persona o l’impresa ha il proprio domicilio o esercita prevalentemente la propria attivita’ che provvede ad includerli nel Registro. 3. Il riconoscimento reciproco non e’ applicabile ai certificati provvisori.

Art. 15 Registro dell’impianto 1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o piu’ di gas fluorurati ad effetto serra tengono il ‘Registro dell’Apparecchiatura’ di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007. 2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o piu’ di gas fluorurati ad effetto serra tengono il ‘Registro del Sistema’ di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007. 3. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori riportano le informazioni previste dall’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006. Il formato del registro e le modalita’ della loro messa a disposizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2 sono messi a disposizione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Art. 16 Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra 1. Ai fini di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonche’ dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o piu’ di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantita’ di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. 2. I dati e il formato relativi alla dichiarazione di cui al comma 1 vengono pubblicati sul sito web del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti che producono, importano o esportano piu’ di una tonnellata all’anno di gas fluorurati ad effetto serra comunicano le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006 in riferimento all’anno civile precedente. 4. Le informazioni di cui al comma 3 sono comunicate per via telematica, tramite il formato elettronico pubblicato sul sito web della Commissione europea, alla Commissione europea stessa e all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 5. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), anche sulla base delle informazioni di cui ai commi 1 e 3, elabora annualmente una relazione sulle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra e la mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195.

Art. 17

Etichettatura

1. Le informazioni presenti sulle etichette dei prodotti e delle
apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui
all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006 devono
essere riportate anche in lingua italiana come ulteriore requisito di
etichettatura applicabile previsto dall’articolo 2, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 1494/2007.

Art. 18 Notifiche alla Commissione europea 1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica alla Commissione europea le informazioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 842/2006 e le informazioni previste dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea.

Art. 19 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 27 gennaio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Clini, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 56

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