DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2012 Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento per n. 11.542 docenti e personale educativo in favore del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per gli anni…

…scolastici 2013/2014 e 2014/2015

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 247 del 22-10-2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e’ stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», in particolare l’art. 1, comma 523, il quale
nell’elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di
limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il
comparto scuola;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»;
Visto l’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in
tema di «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» che esclude il
comparto scuola dal blocco delle assunzioni, da cui deriva, in
assenza di disposizioni normative diverse, l’inapplicabilita’ al
medesimo comparto dei limiti assunzionali di cui alle disposizioni di
legge richiamate, fermo restando l’assoggettamento alla specifica
disciplina di settore e alla programmazione del fabbisogno
corrispondente alle effettive esigenze di funzionalita’ e di
ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei
servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica
perseguiti;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ed in particolare l’art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare l’art. 9 che
reca disposizioni in materia di contenimento della spesa di impiego
pubblico;
Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 concernente
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito,
con modificazioni, in legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in
particolare l’art. 19 che reca disposizioni in materia di
razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Visto l’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni che disciplina il
reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche e, in
particolare, il comma 4, dello stesso articolo, secondo cui le
determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono
adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell’art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il sopra richiamato art. 35, comma 4, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 che subordina l’avvio delle procedure concorsuali per
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con
organico superiore alle 200 unita’, all’emanazione di apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2011, con il quale e’ stata
definita, tra l’altro, la programmazione triennale per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale docente ed educativo per gli anni
scolastici compresi nel triennio 2011/2013, prevedendo per ciascuno
degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, le assunzioni nel numero
massimo di 22.000 unita’ di personale docente ed educativo, previa
verifica da parte del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, della concreta fattibilita’ del piano nel rispetto
degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo
restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui
all’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 concernente
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l’art. 2,
riguardante la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazione che, al comma 4, dispone che per il comparto scuola
continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di
settore;
Vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, Direzione generale per il Personale scolastico, del 4
giugno 2012, n. AOODGPER.4259, concernente la richiesta di
autorizzazione a bandire procedure concorsuali per n. 11.892 posti di
docenti e personale educativo, di cui n.7.488 unita’ riferite
all’anno scolastico 2013/2014 e n.4.404 unita’ riferite all’anno
scolastico 2014/2015;
Viste le successive comunicazioni del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, Direzione generale per il Personale
scolastico, pervenute per posta elettronica il 31 luglio 2012, con le
quali, tra l’altro, si definisce in n. 11.542 unita’ il contingente
di docenti ed educatori per i quali si richiede l’autorizzazione a
bandire le sopra esposte procedure concorsuali;
Ritenuto di poter autorizzare l’avvio delle suddette procedure di
reclutamento in favore del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, ai sensi del citato comma 4,
dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
e’ autorizzato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, per gli anni
scolastici 2013/2014 e 2014/2015, le procedure di reclutamento di
11.542 docenti e personale educativo.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente
articolo possono essere avviate tenendo conto dell’effettiva e
concreta vacanza dei posti in organico relativi alle singole
posizioni alla data di emanazione del relativo bando di concorso.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 12 settembre 2012

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Patroni Griffi

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 271

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

ECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 2012 Sospensione del sig. F F dalla carica di consigliere regionale della Regione Lazio.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 251 del 26-10-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 15, commi 4 bis e 4 ter, della legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive modificazioni;
Vista la nota della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo
di Roma – Prot. n. 168080/2012 dell’8 ottobre 2012 con la quale e’
stata comunicata l’emanazione, in data 1 ottobre 2012, da parte del
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma,
dell’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in
carcere (art. 285 c.p.p.) nei confronti del Sig. Franco Fiorito,
Consigliere regionale della Regione Lazio, per le fattispecie
delittuose di cui agli articoli 110, 81 e 314 del codice penale;
Vista la medesima nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Roma – dell’8 ottobre 2012, con la quale venivano inviati
gli atti trasmessi dal GIP presso il Tribunale di Roma relativi al
fascicolo processuale n. 44714/2012 R.G.N.R. e n. 22716/2012
R.G.G.I.P. a carico del Signor F F, Consigliere Regionale
della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 15, comma 4 ter, della citata
legge n. 55/90;
Vista l’ordinanza con la quale e’ stata disposta l’applicazione
della misura cautelare della custodia in carcere, emessa in data 1
ottobre 2012 dal GIP presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell’art.
285 del codice di procedura penale, nei confronti del consigliere
regionale della Regione Lazio Sig. F F, per i reati di cui
agli articoli 110, 81 e 314 c.p.;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4 bis, dispone la
sospensione di diritto dalla carica di "….consigliere regionale"
quando e’ disposta, tra l’altro, l’applicazione della misura
cautelare della custodia in carcere, di cui all’articolo 285 del
codice di procedura penale;
Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi
abrogativi operati dall’art. 274 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli enti
locali, e’ tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri
regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella
sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;
Rilevato, pertanto, che dalla data del 1º ottobre 2012 decorre la
sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4 bis, della legge
n. 55/90;

Attesa la necessita’ e l’urgenza di provvedere, il che esclude in
radice l’applicabilita’ degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come
sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di
Cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
ed il Ministro dell’interno;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 2012 e’ accertata la sospensione del
Sig. Franco Fiorito dalla carica di consigliere regionale della
Regione Lazio, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19
marzo 1990, n. 55.
In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 9 ottobre 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Monti

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Gnudi

Il Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Santa Margherita d’Adige.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 265 del 13-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Santa Margherita d’Adige (Padova); Considerato altresi’ che, in data 7 settembre 2012, il sindaco e’ deceduto; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Il consiglio comunale di Santa Margherita d’Adige (Padova) e’ sciolto. Dato a Roma, addi’ 29 ottobre 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 9 novembre 2012, n. 195 Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 270 del 19-11-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare il
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la
tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti,
fatto a New York il 18 dicembre 2002.

Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 28 del Protocollo stesso.

Art. 3 Clausola di neutralita’ finanziaria 1. Le spese connesse all’istituzione e al funzionamento del Sottocomitato sulla prevenzione, di cui agli articoli 5 e seguenti del Protocollo, sono poste interamente a carico delle Nazioni Unite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. I componenti del Sottocomitato, di cui agli articoli 5 e seguenti del Protocollo, non ricevono alcun compenso, indennita’, rimborso spese o emolumento, comunque denominati, a carico della finanza pubblica. 3. Il meccanismo nazionale di prevenzione, di cui agli articoli 17 e seguenti del Protocollo, e’ costituito e mantenuto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 9 novembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3354):
Presentato dall’On. Pietro Marcenaro in data 11 giugno 2012.
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri emigrazione), in
sede referente, il 20 giugno 2012. Con pareri delle commissioni 1ª
(Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio).
Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 4 luglio
2012 e 1° e 7 agosto 2012.
Esaminato in Aula il 13 giugno 2012 ed approvato il 18 settembre
2012.
Camera dei deputati (atto n. 5466):
Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in
sede referente, il 24 settembre 2012 con pareri delle Commissioni I,
II e V.
Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 3, 10, 12,
16 e 24 ottobre 2012.
Esaminato in Aula e approvato il 24 ottobre 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.