MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 4 febbraio 2013, n. 23 Regolamento relativo all’aggiornamento del decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973, recante:

.. le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale".

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 20
aprile 1973, n. 104 concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, come modificato dall’articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14
gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e
successive modificazioni ed in particolare l’articolo 6 recante
deroghe per sostanze non incluse nell’elenco dell’Unione delle
sostanze autorizzate ad essere utilizzate nella fabbricazione degli
strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia
plastica;
Vista la richiesta di autorizzazione all’impiego dell’additivo con
funzione biocida "Silver Zeolite A" nella fabbricazione di
poliolefine e poliesteri, quali rivestimenti dei formaggi a crosta
non edibile, presentata sia a livello comunitario che in Italia dalla
societa’ AgPOLYMER s.a.s. di Torino;
Visto l’elenco provvisorio di additivi istituito ai sensi
dell’articolo 7 del citato regolamento (UE) n. 10/2011 e pubblicato
sul sito della Directorate General for Health & Consumers dalla
Commissione europea con la denominazione "Provisional list of
additives used in Plastics";
Visti i pareri espressi dall’Istituto superiore di sanita’ in data
20 aprile 2011 e 20 aprile 2012;
Ritenuto di dover provvedere all’aggiornamento del citato decreto
del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 in attesa dell’adozione
delle Decisioni comunitarie in merito all’inserimento della sostanza
nella lista positiva comunitaria di cui all’allegato I del citato
regolamento (UE) n. 10/2011;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita’
che si e’ espresso nella seduta del 18 ottobre 2011;
Vista la comunicazione alla Commissione dell’Unione europea
effettuata in data 26 aprile 2012 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 dicembre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 30 gennaio 2013;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973
recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti,
utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari
o con sostanze d’uso personale"

1. All’articolo 9, comma 5 del decreto del Ministro della sanita’
21 marzo 1973, dopo la lettera c), e’ aggiunta la seguente lettera
d):
"d) gli additivi con funzione biocida riportati nell’allegato II,
sezione I, parte C, alle condizioni e limitazioni eventualmente
indicate per le singole voci";
2. Nell’allegato II, Sezione I: "MATERIE PLASTICHE" del decreto del
Ministro della sanita’ 21 marzo 1973, dopo la Parte B, e’ aggiunta la
seguente Parte C:
"Parte C: Additivi con funzione biocida.

|=================|=================================================|
| Nome | Condizioni, limitazioni e tolleranze d’impiego |
|=================|=================================================|
|Silver zeolite A |Dose massima d’impiego non superiore al 3% e solo|
|(contenuto in |per poliolefine e poliesteri utilizzati quali |
|argento tra 2-5%)|rivestimenti dei formaggi interi a crosta non |
| |edibile. LMS 0,05 mg/kg (come argento) |
|=================|=================================================|

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano fino alla
data di adozione delle decisioni comunitarie in merito alle sostanze
che figurano nell’elenco provvisorio di cui all’articolo 7, comma 1
del regolamento (UE) n. 10/2011.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1 non si applicano ai
materiali ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in un
altro Stato dell’Unione europea e a quelli originari dei Paesi
contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, nonche’ della
Turchia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 4 febbraio 2013

Il Ministro: Balduzzi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro registro n. 3, foglio n. 206

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 26 novembre 2012 Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato INOX, registrato al n. 15582, a nome dell’Impresa Dow AgroSciences Italia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL DIRETTORE GENERALE
per l’igiene e la sicurezza
degli alimenti e della nutrizione

Visto l’art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall’art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato»,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della
salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011
concernente la disciplina transitoria dell’assetto organizzativo del
Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d’immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche’ la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione
di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 9 l /414/CEE ed in particolare l’art. 80 concernente
«misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011,
544/2011, 545/2011, 54612011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e decreto
ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle direttive
1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione,
all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n.
790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda presentata in data 28 settembre 2012 dall’impresa
Dow AgroSciences Italia con sede legale in Milano, via F. Albani, 65,
intesa ad ottenere l’autorizrazione all’immissione in commercio del
prodotto fitosanitario denominato INOX, contenete la sostanza attiva
meptyldinocap, uguale al prodotto di riferimento denominato Karathane
Star registrato al n. 12886 con D.D. in data 12 aprile 2007,
modificato successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 24
aprile 2012, dell’Impresa medesima;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell’ufficio ha
accertato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che:
il prodotto e’ uguale al citato prodotto di riferimento Karathane
Star registrato al n. 12886;
Vista la decisione della Commissione 2006/58/CE del 31 agosto 2006
che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli
presentati per un esame particolareggiato finalizzato alla possibile
iscrizione di alcune sostanze attive tra cui meptildinocap
nell’allegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista l’ultima decisione di esecuzione della Commissione
2012/191/UE del 10 aprile 2012 che consente agli Stati membri di
prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per alcune nuove
sostanze attive tra cui il meptildinocap;
Considerato che per il prodotto fitosanitario l’Impresa ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;
Considerato altresi’ che il prodotto di riferimento e’ stato
valutato secondo i principi uniformi di cui all’Allegato VI del
decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme
all’Allegato III;
Ritenuto di limitare la validita’ dell’autorizzazione al 31 maggio
2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;
Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio
2014, l’impresa Dow AgroSciences Italia con sede legale in Milano,
via F. Albani, 65, e’ autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato INOX con la composizione e alle
condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto.
E’ fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto frtosanitario, anche
in conformita’ a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e’ confezionato nelle taglie da L 0,01 – 0,05 – 0,1 –
0.25 – 0,5 – 1- 3 – 5 – 10.
Il prodotto e’ preparato presso lo stabilimento dell’Impresa:
Dow AgroSciences Italia Srl – Mozzanica (Bergamo);
Diacheni spa Caravaggio (Bergamo);
Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi);
Isagro S.p.a. Aprilia (Latina);
Torre Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) – (Siena);
Althaller Italia Srl – S. Colombano al Lambro (Milano).
Il prodotto suddetto e’ registrato al n. 15582.
E’ approvata quale parte integrante del presente decreto
l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara’ notificato, in via amministrativa,
all’Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: Borrello

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50…

…della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’
nella pubblica amministrazione ed in particolare l’articolo 1, commi
49 e 50, che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti
legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di
attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di
responsabilita’ amministrativa di vertice nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo l, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e
negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico
esercitanti funzioni amministrative, attivita’ di produzione di beni
e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di
servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle
pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione
e gestione, nonche’ a modificare la disciplina vigente in materia di
incompatibilita’ tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi
pubblici elettivi o la titolarita’ di interessi privati che possano
porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni
pubbliche affidate;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di
responsabilita’ amministrativa di vertice nelle pubbliche
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato
in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel
presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e
23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ dalle
altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o
in aspettativa.
2. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ivi comprese le autorita’ amministrative indipendenti;
b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non
territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati,
istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che
conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa
nominati;
c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le
societa’ e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni
amministrative, attivita’ di produzione di beni e servizi a favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici,
sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. da parte di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano
riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei
componenti degli organi;
d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le
societa’ e gli altri enti di diritto privato, anche privi di
personalita’ giuridica, nei confronti dei quali l’amministrazione che
conferisce l’incarico:
1) svolga funzioni di regolazione dell’attivita’ principale che
comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o
concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di
controllo o di certificazione;
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
3) finanzi le attivita’ attraverso rapporti convenzionali,
quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di
concessione di beni pubblici;
e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette,
amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento
stabile di attivita’ di consulenza a favore dell’ente;
f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone
che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo
politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali
Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di
cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare,
Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle
regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra
enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti
di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e
locali;
g) per «inconferibilita’», la preclusione, permanente o
temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a
coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro
che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto
attivita’ professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano
stati componenti di organi di indirizzo politico;
h) per «incompatibilita’», l’obbligo per il soggetto cui viene
conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza
nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche
in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di
attivita’ professionali ovvero l’assunzione della carica di
componente di organi di indirizzo politico;
i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di
livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo
Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle
pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in
controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni
all’amministrazione o all’ente che conferisce l’incarico, che non
comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di
amministrazione e gestione;
j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di
funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano
l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e
gestione, nonche’ gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito
degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad
altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
appartenenti ai ruoli dell’ amministrazione che conferisce l’incarico
ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di
funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano
l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e
gestione, nonche’ gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito
degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non
muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non
dipendenti di pubbliche amministrazioni;
l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti
privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con
deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili,
di altro organo di indirizzo delle attivita’ dell’ente, comunque
denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in
controllo pubblico.

Art. 2

Ambito di applicazioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli
incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ivi compresi gli enti pubblici, nonche’ negli enti di diritto
privato in controllo pubblico.
2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali
di incarichi dirigenziali e’ assimilato quello di funzioni
dirigenziali a personale non dirigenziale, nonche’ di tali incarichi
a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo
110, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3

Inconferibilita’ di incarichi in caso di condanna per reati contro la
pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non
passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere
attribuiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni
statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello
nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque
denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello
nazionale, regionale e locale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in
controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio
sanitario nazionale.
2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all’articolo 3,
comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l’inconferibilita’ di cui
al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta
la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici
ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito
di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro
autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea,
l’inconferibilita’ ha la stessa durata dell’interdizione. Negli altri
casi l’inconferibilita’ degli incarichi ha la durata di 5 anni.
3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo
I del titolo II del libro II del codice penale, l’inconferibilita’ ha
carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena
accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia
intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di
procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro
autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea,
l’inconferibilita’ ha la stessa durata dell’interdizione. Negli altri
casi l’inconferibilita’ ha una durata pari al doppio della pena
inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.
4. Nei casi di cui all’ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le
ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di
ruolo, per la durata del periodo di inconferibilita’, possono essere
conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l’esercizio
delle competenze di amministrazione e gestione. E’ in ogni caso
escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla
gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi
e forniture, nonche’ alla concessione o all’erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che
comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui
l’amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili
con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a
disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di
inconferibilita’ dell’incarico.
5. La situazione di inconferibilita’ cessa di diritto ove venga
pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di
proscioglimento.
6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di
cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno
all’amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in
controllo pubblico cui e’ stato conferito uno degli incarichi di cui
al comma 1, sono sospesi l’incarico e l’efficacia del contratto di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con
l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in
controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta
alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la
stessa durata dell’inconferibilita’ stabilita nei commi 2 e 3. Fatto
salvo il termine finale del contratto, all’esito della sospensione
l’amministrazione valuta la persistenza dell’interesse all’esecuzione
dell’incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e’ equiparata
alla sentenza di condanna.

Art. 4

Inconferibilita’ di incarichi nelle amministrazioni statali,
regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto
privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi
e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati
dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico
ovvero abbiano svolto in proprio attivita’ professionali, se queste
sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione
o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni
statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello
nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle
pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi
allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i
poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5

Inconferibilita’ di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie
locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o
finanziati

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono
essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano
svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Art. 6

Inconferibilita’ di incarichi a componenti di organo politico di
livello nazionale

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri,
Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario
straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20
luglio 2004, n. 215.
2. La vigilanza sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e’
esercitata dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e
dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della
medesima legge n. 215 del 2004.

Art. 7

Inconferibilita’ di incarichi a componenti di organo politico di
livello regionale e locale

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti
della giunta o del consiglio della regione che conferisce l’incarico,
ovvero nell’anno precedente siano stati componenti della giunta o del
consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore
ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa
tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione,
oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di
diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero
da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non
possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
b) gli incarichi dirigenziali nell’amministrazione regionale;
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello
regionale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in
controllo pubblico di livello regionale.
2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti
della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della
forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a
coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o
del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni
avente la medesima popolazione, nella stessa regione
dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, nonche’ a
coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti
di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni
e loro forme associative della stessa regione, non possono essere
conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni
di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione;
b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di
cui alla lettera a);
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello
provinciale o comunale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in
controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con
popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa
tra comuni avente la medesima popolazione.
3. Le inconferibilita’ di cui al presente articolo non si applicano
ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di
diritto privato in controllo pubblico che, all’atto di assunzione
della carica politica, erano titolari di incarichi.

Art. 8

Inconferibilita’ di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie
locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono
essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati
candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in
collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono
essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano
esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di
Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o
in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale
che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del
servizio sanitario nazionale.
3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono
essere conferiti a coloro che nell’anno precedente abbiano esercitato
la funzione di parlamentare.
4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono
essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto
parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero
abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente
di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga
funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio
sanitario regionale.
5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono
essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto
parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni
avente la medesima popolazione, il cui territorio e’ compreso nel
territorio della ASL.

Art. 9

Incompatibilita’ tra incarichi e cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati nonche’ tra gli stessi incarichi e le
attivita’ professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi
dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni,
che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attivita’ svolte
dagli enti di diritto privato regolati o finanziati
dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili
con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di
incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi
dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni,
gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e
amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo
pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte
del soggetto incaricato, di un’attivita’ professionale, se questa e’
regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o
ente che conferisce l’incarico.

Art. 10

Incompatibilita’ tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie
locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
e lo svolgimento di attivita’ professionali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una
medesima regione sono incompatibili:
a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto
incaricato, di attivita’ professionale, se questa e’ regolata o
finanziata dal servizio sanitario regionale.
2. L’incompatibilita’ sussiste altresi’ allorche’ gli incarichi, le
cariche e le attivita’ professionali indicate nel presente
articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine
entro il secondo grado.

Art. 11

Incompatibilita’ tra incarichi amministrativi di vertice e di
amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli
organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e
locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni
statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente
pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili
con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro,
Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario
del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400, o di parlamentare.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni
regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di
livello regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della
regione che ha conferito l’incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di
una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un
ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di
una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione nonche’ gli incarichi di amministratore di ente pubblico
di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della
provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha
conferito l’incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della
provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o
di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione,
ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha
conferito l’incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti
di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,
nonche’ di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima
popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12

Incompatibilita’ tra incarichi dirigenziali interni e esterni e
cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle
amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato
in controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il
mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente
dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso
ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assunzione e
il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di presidente
e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in
controllo pubblico che ha conferito l’incarico.
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato
in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono
incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della carica
di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di
cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di
parlamentare.
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato
in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della
regione interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di
una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti
di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato
in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono
incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della
regione;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di
una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione, ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione
locale che ha conferito l’incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti
di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,
nonche’ di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima
popolazione della stessa regione.

Art. 13

Incompatibilita’ tra incarichi di amministratore di ente di diritto
privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi
di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e
locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di
diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale,
regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente
del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario
di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui
all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di
parlamentare.
2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di
diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono
incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della
regione interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di
una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti
di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,
nonche’ di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima
popolazione della medesima regione.
3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di
diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono
incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della carica
di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma
associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima
regione.

Art. 14

Incompatibilita’ tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie
locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico
nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono
incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri,
Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario
straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di
diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni
di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario
nazionale o di parlamentare.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una
regione sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della
regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale
che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del
servizio sanitario regionale;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di
una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti
di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,
nonche’ di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima
popolazione della stessa regione.

Art. 15

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di
inconferibilita’ e incompatibilita’ nelle pubbliche amministrazioni
e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna
amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in
controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche
attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che
nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in
controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente
decreto sulla inconferibilita’ e incompatibilita’ degli incarichi. A
tale fine il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o
l’insorgere delle situazioni di inconferibilita’ o incompatibilita’
di cui al presente decreto.
2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle
disposizioni del presente decreto all’Autorita’ nazionale
anticorruzione, all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato
ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio
2004, n. 215, nonche’ alla Corte dei conti, per l’accertamento di
eventuali responsabilita’ amministrative.
3. Il provvedimento di revoca dell’incarico amministrativo di
vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate
le funzioni di responsabile, comunque motivato, e’ comunicato
all’Autorita’ nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, puo’
formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia
correlata alle attivita’ svolte dal responsabile in materia di
prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa
efficace.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 3 aprile 2013, n. 55 Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213…

…della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto il Titolo V della Costituzione;
Visto l’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni,
concernente gli obblighi dei contribuenti in relazione alla
fatturazione;
Visto l’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, nella parte in cui demanda all’Istituto
nazionale di statistica il compito di pubblicare annualmente l’elenco
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e successive
modificazioni, concernente l’attuazione della direttiva 2001/115/CE
che semplifica ed armonizza le modalita’ di fatturazione in materia
di IVA;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante delega al governo
per l’attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo
in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119
della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, con particolare
riferimento all’articolo 1 recante principi fondamentali di
coordinamento e di armonizzazione dei sistemi contabili per gli
obiettivi di finanza pubblica;
Visti i commi da 209 a 214 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, volti a semplificare il
procedimento di fatturazione nei rapporti con le amministrazioni
pubbliche, introducendo l’obbligo di emissione, trasmissione,
conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica,
nonche’ l’elaborazione dei relativi dati ai fini del monitoraggio
della finanza pubblica;
Viste le modifiche apportate al comma 209 ed al comma 214
dell’articolo 1 della citata legge n. 244 del 24 dicembre 2007 a
seguito di quanto disposto dall’articolo 10 comma 13-duodecies del
decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 214
del 22 dicembre 2011;
Visto l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante il codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3
maggio 2008, n. 103, recante la individuazione del gestore del
sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonche’ delle
relative attribuzioni e competenze;
Ritenuta la necessita’ di attuare le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007, e
successive modificazioni, in coerenza con il quadro giuridico
stabilito con la legge n. 42 del 2009;
Ritenuto altresi’ che le predette disposizioni della legge n. 244
del 2007 sono essenziali per l’attuazione dei principi costituzionali
in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario stabiliti
dall’articolo 117 della Costituzione;
Ritenuto di dover assicurare la compatibilita’ delle disposizioni
di cui al presente regolamento con le determinazioni assunte
dall’Unione Europea in materia di fatturazione elettronica;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, recante la disciplina dell’attivita’ di
Governo;
Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la quale ha espresso
parere favorevole;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30 agosto 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota 3/2079/UCL del 28 febbraio 2013;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica,
attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell’articolo 1,
commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione
nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell’articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del presente
regolamento, singolarmente ovvero nel loro complesso, sono definite
«amministrazioni».
3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le
amministrazioni si adeguano nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2

Fattura elettronica, regole tecniche e linee guida

1. Ai fini del presente regolamento, la fattura elettronica reca i
dati e le informazioni indicati e definiti nel documento recante
«Formato della fattura elettronica» che costituisce l’allegato A del
regolamento.
2. La fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso
il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro
del’economia e delle finanze 7 marzo 2008 riporta obbligatoriamente
le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’allegato A al presente
regolamento.
3. Le regole tecniche relative alle modalita’ di emissione della
fattura elettronica, nonche’ alla trasmissione e al ricevimento della
stessa attraverso il Sistema di interscambio, sono quelle del
documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento.
4. La fattura elettronica si considera trasmessa per via
elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del
rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del
documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da
parte del Sistema di interscambio.
5. Le linee guida per la gestione della fattura elettronica da
parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, sono
contenute nel documento che costituisce l’allegato C del presente
regolamento.

Art. 3

Codici degli uffici

1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via
esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del
Sistema di interscambio e ne curano l’inserimento nell’Indice delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito all’articolo 11 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 21
novembre 2000, n. 272, in tempo utile per garantirne l’utilizzo in
sede di trasmissione delle fatture elettroniche; le stesse
amministrazioni curano altresi’, agli stessi fini, l’aggiornamento
periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede ad
assegnare il codice in modo univoco.
2. La fattura elettronica, fra i dati obbligatori di cui
all’articolo 2, comma 2, riporta esclusivamente i codici IPA degli
uffici destinatari di fatture elettroniche di cui al comma 1 del
presente articolo, consultabili sul sito www.indicepa.gov.it.
3. Le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari
di fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell’allegato D
del presente regolamento.

Art. 4

Misure di supporto per le piccole e medie imprese

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del
Programma di razionalizzazione degli acquisti, rende disponibile in
via non onerosa sul proprio portale elettronico, accessibile
all’indirizzo www.acquistinretepa.it, alle piccole e medie imprese
abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) e che forniscono beni e servizi alle amministrazioni, i
servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di
generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di
interscambio e di conservazione, nonche’ i servizi di comunicazione
con il detto Sistema, secondo quanto previsto nel documento che
costituisce l’allegato E del presente regolamento.
2. L’Agenzia per l’Italia digitale, in collaborazione con
Unioncamere e sentite le associazioni di categoria delle imprese e
dei professionisti, mette a disposizione delle piccole e medie
imprese, in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti
informatici «open source» per la fatturazione elettronica.

Art. 5

Intermediari

1. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi
tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e
l’archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le
responsabilita’ fiscali dell’ente emittente la fattura nei confronti
delle PA.
2. Le pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali
intermediari nei confronti di altre pubbliche amministrazioni previo
accordo tra le parti.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dal termine di sei mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto il Sistema di Interscambio viene reso disponibile
alle amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 che,
volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri
fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture
elettroniche secondo le modalita’ del presente regolamento. In tali
casi, la data di effettiva applicazione delle disposizioni del
presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni e’ quella
dalle stesse comunicate al gestore di cui all’articolo 1, comma 212,
della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi stabiliti
dall’articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, decorrono dal termine di dodici mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei
Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza
e assistenza sociale individuati come tali nell’elenco delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall’ISTAT entro il 31 luglio di
ogni anno.
3. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2
decorrono dal termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto nei confronti delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, diverse da quelle indicate nei commi 2 e 4,
nonche’ da quelle di cui all’articolo 1 comma 214 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
4. Con successivo decreto verranno determinate le modalita’ di
applicazione degli obblighi stabiliti all’articolo 1 della legge 24
dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, al momento escluse
dal presente regolamento, alle fatture emesse da parte di soggetti
non residenti in Italia e alle fatture, gia’ trasmesse in modalita’
telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto
del sistema di versamento unificato di cui al decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonche’ al servizio di trasmissione delle
dichiarazioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
5. Le amministrazioni completano il caricamento degli uffici, di
cui all’articolo 3 comma 1, entro 3 mesi dalla data di decorrenza
degli obblighi di cui ai precedenti commi.
6. A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le
amministrazioni in essi indicate non possono accettare fatture che
non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema
di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non
possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino
all’invio delle fatture in formato elettronico.
7. I documenti A, B, C, D, E, allegati al presente regolamento ne
costituiscono sua parte integrante.
Il presente regolamento munito del sigillo di Stato sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 3 aprile 2013

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Grilli

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 129

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.