DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni volte a promuovere l’occupazione, in particolare
giovanile, e la coesione sociale, al fine di favorire immediate
opportunita’ di impiego, in considerazione della gravita’ della
situazione occupazionale;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza,
considerata la particolare congiuntura economica, di adottare
disposizioni in materia di IVA e altri interventi urgenti per il
sistema produttivo, nonche’ di adottare misure idonee a promuovere
gli investimenti e ad assicurare il rispetto degli impegni assunti in
sede internazionale e comunitaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro per la coesione
territoriale;
Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori
giovani)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani
fino a 29 anni di eta’ e in attesa dell’adozione di ulteriori misure
da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova
programmazione comunitaria 2014-2020, e’ istituito in via
sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16, un
incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al
comma 2, nel rispetto dell’articolo 40 del Regolamento (CE) n.
800/2008.
2. L’assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di
eta’ compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle
seguenti condizioni:
a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi;
b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o
professionale;
c) vivano soli con una o piu’ persone a carico.
3. Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al comma 1 devono
comportare un incremento occupazionale netto e devono essere
effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e in ogni caso non antecedente a quella
di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015.
4. L’incentivo e’ pari a un terzo della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed e’
corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle
denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve
le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in
agricoltura. Il valore mensile dell’incentivo non puo’ comunque
superare l’importo di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto
ai sensi del presente articolo.
5. L’incentivo di cui al comma 1 e’ corrisposto, per un periodo di
12 mesi, ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per
lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo
indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e
3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di
lavoro hanno comunque gia’ beneficiato dell’incentivo di cui al comma
4. Alla trasformazione di cui al presente comma deve comunque
corrispondere un’ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo in
tal caso, per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni
soggettive di cui al comma 2, ai fini del rispetto della condizione
di cui al comma 3.
6. L’incremento occupazionale di cui al comma 3 e’ calcolato sulla
base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in
ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei
dodici mesi precedenti all’assunzione. I dipendenti con contratto di
lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore
pattuite e l’orario normale di lavoro.
7. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa’ controllate
o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
8. All’incentivo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28
giugno 2012, n. 92.
9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l’Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di
ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all’incentivo e
di consentire la fruizione dell’incentivo stesso; entro il medesimo
termine l’Inps, con propria circolare, disciplina le modalita’
attuative del presente incentivo.
10. L’incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere
dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di cui al
comma 12.
11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Inps
provvedono a dare diffusione dell’avvenuta approvazione degli atti di
cui al comma 10.
12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento
dell’incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono
determinate:
a) nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2013, 150 milioni
di euro per l’anno 2014, 150 milioni di euro per l’anno 2015 e 100
milioni di euro per l’anno 2016, per le regioni del Mezzogiorno, a
valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo
di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia’ destinate
ai Programmi operativi 2007/2013, nonche’, per garantirne il
tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo
di rotazione gia’ destinate agli interventi del Piano di Azione
Coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione.
Le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate alle finalita’ di cui al presente articolo ai
sensi del comma 13;
b) nella misura di 48 milioni di euro per l’anno 2013, 98 milioni
di euro per l’anno 2014, 98 milioni di euro per l’anno 2015 e 50
milioni di euro per l’anno 2016, per le restanti regioni, ripartiti
tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi
strutturali. La regione interessata all’attivazione dell’incentivo
finanziato dalle risorse di cui alla presente lettera e’ tenuta a
farne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Ministro per la coesione territoriale.
13. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze con indicazione degli importi
destinati per singola Regione.
14. L’incentivo di cui al presente articolo e’ riconosciuto
dall’Inps in base all’ordine cronologico riferito alla data di
assunzione piu’ risalente in relazione alle domande pervenute e, nel
caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’Inps non
prende in considerazione ulteriori domande con riferimento alla
Regione per la quale e’ stata verificata tale insufficienza di
risorse, fornendo immediata comunicazione. L’Inps provvede al
monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla
durata dell’incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e
delle finanze.
15. A valere sulle risorse programmate nell’ambito dei Programmi
operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome anche
non rientranti nel Mezzogiorno, possono prevedere l’ulteriore
finanziamento dell’incentivo di cui al presente articolo. In tal caso
l’incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il
quale si dispone l’attivazione dell’incentivo medesimo, e comunque
intervenute non oltre il 30 giugno 2014.
16. La decisione regionale di attivare l’incentivo di cui al
presente articolo deve indicare l’ammontare massimo di risorse
dedicate all’incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero
dell’economia e delle finanze e all’Inps. Sulla base delle predette
comunicazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a
versare all’entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate
nell’ambito dei programmi regionali imputandole, nelle more della
rendicontazione comunitaria, alle disponibilita’ di tesoreria del
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Le
predette risorse sono riassegnate per le suddette finalita’ di spesa
al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione degli
importi destinati per singola Regione anche ai fini dell’attuazione
della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14.
17. La decisione regionale di cui al comma 15 non puo’ prevedere
requisiti aggiuntivi rispetto a quanto gia’ previsto nel presente
articolo.
18. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Inps
provvedono a dare diffusione dell’avvenuta approvazione degli atti di
cui al comma 15.
19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di cui al
comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare l’incentivo,
l’Inps ne da’ apposita diffusione.
20. L’Inps fornisce alle Regioni le informazioni dettagliate
necessarie alla certificazione alla Commissione europea delle spese
connesse all’attuazione dell’incentivo.
21. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
provvedera’ ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 9 del
Regolamento (CE) n. 800/2008.
22. In relazione alla prossima scadenza del Regolamento (CE) n.
800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica
la compatibilita’ delle disposizioni di cui al presente articolo alle
nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione
e propone le misure necessarie all’eventuale adeguamento.

Art. 2

(Interventi straordinari per favorire l’occupazione, in particolare
giovanile)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure di
carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31 dicembre
2015, volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che
coinvolge in particolare i soggetti giovani.
2. In considerazione della situazione occupazionale richiamata al
comma 1, che richiede l’adozione di misure volte a restituire
all’apprendistato il ruolo di modalita’ tipica di entrata dei giovani
nel mercato del lavoro, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare
il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle
microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione
della Commissione del 6 maggio 2003, anche in vista di una disciplina
maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta
formativa pubblica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167. Nell’ambito delle linee guida di cui al
precedente periodo, possono in particolare essere adottate le
seguenti disposizioni derogatorie dello stesso decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167:
a) il piano formativo individuale di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a) e’ obbligatorio esclusivamente in relazione alla
formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali
e specialistiche;
b) la registrazione della formazione e della qualifica
professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita e’
effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di
libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante
"Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino";
c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel
rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria
sede legale.
3. Decorso inutilmente il termine per l’adozione delle linee guida
di cui al comma 2, in relazione alle assunzioni con contratto di
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate
dall’entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015,
trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere a), b)
e c) del medesimo comma 2. Resta comunque salva la possibilita’ di
una diversa disciplina in seguito all’adozione delle richiamate linee
guida ovvero in seguito all’adozione di disposizioni di specie da
parte delle singole regioni.
4. Fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini formativi e di
orientamento nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
dove non e’ stata adottata la relativa disciplina, e’ ammesso secondo
le disposizioni contenute nell’articolo 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196 e nel decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e
la durata massima dei tirocini prevista dall’articolo 7 del predetto
decreto interministeriale e’ prorogabile di un mese.
5. Il comma 4 trova applicazione anche per i tirocini instaurati
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le quali, in attuazione
dei principi e criteri contenuti nell’accordo del 24 gennaio 2013 tra
Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante
"Linee guida in materia di tirocini", provvedono alla corresponsione
dei rimborsi spese ivi previsti. A tal fine le amministrazioni
provvedono mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio
destinati alle spese per incarichi e consulenze come determinati ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa.
6. In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 e’ istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con
dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013,
2014, 2015, volto a consentire alle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennita’ per la
partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento di cui
all’articolo 1, comma 34, lettera d) della legge 28 giugno 2012, n.
92, per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia
un’amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non
sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere
attingendo ai fondi gia’ destinati alle esigenze formative di tale
amministrazione.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono adottate le modalita’ attuative del comma 6.
8. Gli interventi straordinari di cui ai commi da 1 a 7 del
presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal
fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una
specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo del
medesimo articolo 1.
9. All’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, le parole: "entro due anni dalla data di assunzione" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 maggio 2015".
10. Al fine di promuovere l’alternanza tra studio e lavoro e’
autorizzata la spesa di 3 milioni per l’anno 2013 e di 7,6 milioni di
euro per l’anno 2014 da destinare al sostegno delle attivita’ di
tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di
laurea nell’anno accademico 2013-2014.
11. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ della ricerca,
con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le
modalita’ per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui
al comma 10 tra le universita’ statali che attivano tirocini della
durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati.
12. Le universita’ provvedono all’attribuzione agli studenti delle
risorse assegnate ai sensi del comma 11 , sulla base di graduatorie
formate secondo i seguenti criteri di premialita’:
a) regolarita’ del percorso di studi;
b) votazione media degli esami;
c) condizioni economiche dello studente individuate sulla base
dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni.
13. Ciascuna universita’ assegna le risorse agli studenti utilmente
collocati in graduatoria fino all’esaurimento delle stesse, dando
priorita’ agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di
laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale
importo e’ assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella
misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro ente
pubblico ovvero soggetto privato in qualita’ di soggetto ospitante.
14. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ della ricerca di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto
da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge fissa i criteri e le modalita’ per definire
piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di
tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre
strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati
agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo
grado, con priorita’ per quelli degli istituti tecnici e degli
istituti professionali, sulla base di criteri che ne premino
l’impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati anche i
criteri per l’attribuzione di crediti formativi agli studenti che
svolgono i suddetti tirocini. Dall’attuazione delle misure di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

Art. 3

(Misure urgenti per l’occupazione giovanile e contro la poverta’ nel
Mezzogiorno- Carta per l’inclusione)

1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2, al fine di
favorire l’occupazione giovanile e l’attivazione dei giovani, a
valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo
di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia’ destinate
ai Programmi operativi 2007/2013, nonche’, per garantirne il
tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo
di rotazione gia’ destinate agli interventi del Piano di Azione
Coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione
europea, si attiveranno le seguenti ulteriori misure nei territori
del Mezzogiorno mediante versamento all’entrata del bilancio dello
Stato quanto a 108 milioni di euro per l’anno 2013, a 108 milioni di
euro per l’anno 2014 e a 112 milioni di euro per l’anno 2015 per
essere riassegnate alle finalita’ di cui alle successive lettere:
a) per le misure per l’autoimpiego e autoimprenditorialita’
previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nel limite
di 26 milioni di euro per l’anno 2013, 26 milioni di euro per l’anno
2014 e 28 milioni di euro per l’anno 2015;
b) per l’azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla
promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da
soggetti delle categorie svantaggiate per l’infrastrutturazione
sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, nel
limite di 26 milioni di euro per l’anno 2013, 26 milioni di euro per
l’anno 2014 e 28 milioni di euro per l’anno 2015;
c) per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non
lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attivita’ di
formazione, di eta’ compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o
domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano
la percezione di una indennita’ di partecipazione, conformemente a
quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56
milioni di euro per l’anno 2013, 56 milioni di euro per l’anno 2014 e
56 milioni di euro per l’anno 2015.
2. Tenuto conto della particolare incidenza della poverta’ assoluta
nel Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle
risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183 gia’ destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche’, per
garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del
medesimo Fondo di rotazione gia’ destinate agli interventi del Piano
di Azione Coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge
12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della
Commissione europea, la sperimentazione di cui all’articolo 60 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e’ estesa, nei limiti di 100
milioni di euro per l’anno 2014 e di 67 milioni di euro per l’anno
2015, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano
gia’ coperti. Tale sperimentazione costituisce l’avvio del programma
"Promozione dell’inclusione sociale".
3. Le risorse di cui al comma 2 sono versate dal Ministero
dell’economia e delle finanze all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate al Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le risorse sono ripartite con
provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministro
per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui
all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n.
328, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale
destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per
un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della
popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun
ambito. Le regioni interessate dalla sperimentazione comunicano al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’articolazione degli
ambiti territoriali di competenza entro trenta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto.
4. L’estensione della sperimentazione e’ realizzata nelle forme e
secondo le modalita’ stabilite in applicazione dell’articolo 60,
comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi
requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate,
d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli ambiti
territoriali di competenza.
5. Ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti
dell’ambito territoriale di sua applicazione possono essere disposti
da Regioni e Province autonome, anche se non rientranti nel
Mezzogiorno.

Art. 4

(Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di
riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi
strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione)

1. Al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla
riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi
strutturali 2007/2013, di cui all’articolo 1, comma 12, lettera a),
all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, le Amministrazioni
titolari dei programmi operativi interessati, provvedono ad attivare,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
le necessarie procedure di modifica dei programmi, sulla base della
vigente normativa comunitaria.
2. Al medesimo fine, per la parte riguardante le risorse derivanti
dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Gruppo di Azione
Coesione di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale
del 1° agosto 2012, ai sensi del punto 3 della delibera CIPE 3 agosto
2012, n. 96, provvede a determinare, anche sulla base degli esiti del
monitoraggio sull’attuazione delle predette misure, le occorrenti
rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del Piano di Azione
Coesione. Dell’ammontare della rimodulazione di cui al presente
comma, si tiene conto nel riparto delle risorse da assegnare a valere
sui fondi strutturali per il periodo 2014-2020.
3. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle
risorse allocate sul Piano di Azione e Coesione secondo i
cronoprogrammi approvati, il predetto Gruppo di Azione procede
periodicamente, in partenariato con le amministrazioni interessate,
alla verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e
alle conseguenti rimodulazioni del Piano di Azione Coesione che si
rendessero necessarie anche a seguito dell’attivita’ di monitoraggio
anche al fine di eventuali riprogrammazioni.
4. L’operativita’ delle misure di cui di cui all’articolo 1, comma
12, lettera a), all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto
decorre dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di
riprogrammazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 5

(Misure per l’attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la
ricollocazione dei lavoratori

destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga")
1. In considerazione della necessita’ di dare tempestiva ed
efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta
"Garanzia per i Giovani" (Youth Guarantee), nonche’ di promuovere la
ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di
integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli
ammortizzatori sociali cosiddetti "in deroga" alla legislazione
vigente, e’ istituita presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un’apposita struttura di missione. La struttura
opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo
di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l’impiego e
cessa comunque al 31 dicembre 2015.
2. Al fine di realizzare le attivita’ di cui al comma 1, la
struttura di missione, in particolare:
a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce
con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle
relative politiche occupazionali;
b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello
locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva
mirati alle finalita’ di cui al medesimo comma 1;
c) individua i criteri per l’utilizzo delle relative risorse
economiche;
d) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro
S.p.A. e dell’ISFOL;
e) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e
l’adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei
medesimi obiettivi;
f) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni
pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare,
in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;
g) valuta gli interventi e le attivita’ espletate in termini di
efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di
premialita’ in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;
h) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per
integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo
dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a
tal fine linee-guida per la banca dati di cui all’articolo 8;
i) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone
periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con proposte di miglioramento dell’azione amministrativa.
3. La struttura di missione e’ coordinata dal Segretario Generale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un Dirigente
Generale a tal fine designato ed e’ composta dal Presidente
dell’ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore
Generale dell’INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del
medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al comma 1,
da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da
due rappresentanti designati dall’Unione Province Italiane e da un
rappresentante designato dall’Unione italiana delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. La partecipazione
alla struttura di missione non da’ luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti o indennita’ di alcun tipo, ma soltanto al
rimborso di eventuali e documentate spese di missione.
4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di
missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di
previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una
dotazione di euro 40 mila per l’anno 2013, e euro 100 mila per
ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la
formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 6

(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)

1. Al fine di favorire organici raccordi tra i percorsi di
istruzione e formazione professionale regionale e quelli degli
istituti professionali statali, anche in deroga a quanto previsto
dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, gli istituti professionali
possono utilizzare, nel primo biennio e nel primo anno del secondo
biennio, spazi di flessibilita’ entro il 25 per cento dell’orario
annuale delle lezioni per svolgere percorsi di istruzione e
formazione professionale in regime di sussidiarieta’ integrativa, in
attuazione di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1-quinquies,
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L’utilizzazione
degli spazi di flessibilita’ deve avvenire nei limiti degli assetti
ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza
determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza
pubblica.

Art. 7

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato
in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:
"1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e’ richiesto:
a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata
non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel
caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto
di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4
dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) in ogni altra ipotesi individuata dai contrati collettivi, anche
aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano
nazionale.";
b) all’articolo 4, il comma 2-bis e’ abrogato;
c) all’articolo 5:
1) al comma 2, dopo le parole "se il rapporto di lavoro", sono
inserite le seguenti ",instaurato anche ai sensi dell’articolo 1,
comma 1-bis,";
2) il comma 2-bis e’ abrogato;
3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente "3. Qualora il lavoratore
venga riassunto a termine, ai sensi dell’articolo 1, entro un periodo
di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino
a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si
considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati
nelle attivita’ stagionali di cui al comma 4-ter nonche’ in relazione
alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano
nazionale.";
d) all’articolo 10:
1) al comma 1, dopo la lettera c bis), e’ inserita la seguente: "c
ter) i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223";
2) il comma 6 e’ abrogato;
3) al comma 7, le parole: "stipulato ai sensi dell’articolo 1,
comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "stipulato ai sensi
dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis".
2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come
modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 34, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
"2-bis. In ogni caso, il contratto di lavoro intermittente e’
ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non
superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di
tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il
relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno
e indeterminato.";
b) all’articolo 35, comma 3-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione
qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente
assolti, si evidenzi la volonta’ di non occultare la prestazione di
lavoro.";
c) all’articolo 61, comma 1, le parole: "esecutivi o ripetitivi"
sono sostituite dalle seguenti: "esecutivi e ripetitivi";
d) all’articolo 62 sono eliminate le seguenti parole: ", ai fini
della prova";
e) all’articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: "di
natura meramente occasionale";
f) all’articolo 72, il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente: "In
considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di
specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilita’,
di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori
sociali per i quali e’ prevista una contribuzione figurativa,
utilizzati nell’ambito di progetti promossi da amministrazioni
pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto, puo’ stabilire specifiche condizioni, modalita’ e
importi dei buoni orari";
3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), si computano
esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate
successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione.
4. Il comma 6 dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e
successive modificazioni e’ sostituito dal seguente: "6. La procedura
di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di
licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui
all’articolo 2110 del codice civile, nonche’ per i licenziamenti e le
interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui
all’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La
stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione
attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare
anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti
giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha
trasmesso la convocazione per l’incontro, fatta salva l’ipotesi in
cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la
discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce
il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui
al comma 3, il datore di lavoro puo’ comunicare il licenziamento al
lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al
tentativo di conciliazione e’ valutata dal giudice ai sensi
dell’articolo 116 del codice di procedura civile.".
5. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 3, al secondo periodo, in fine, dopo la parola:
"trattamento" sono aggiunte le seguenti: "nonche’ sugli effetti
determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali";
2) al comma 22, il periodo: "decorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge" e’ sostituito dal seguente:
"al 1° gennaio 2014";
b) all’articolo 2, dopo il comma 10, e’ inserito il seguente:
"10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a
tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono
dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 e’
concesso, per ogni mensilita’ di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento
dell’indennita’ mensile residua che sarebbe stata corrisposta al
lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma
e’ escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso
o diverso settore di attivita’ che, al momento del licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli
dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto
di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la
propria responsabilita’, all’atto della richiesta di avviamento, che
non ricorrono le menzionate condizioni ostative".
c) all’articolo 3:
1) al comma 4, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 ottobre 2013";
2) al medesimo comma 4 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine
di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati
dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si
provvede mediante la attivazione del fondo di solidarieta’ residuale
di cui ai commi 19 e seguenti.";
3) al comma 14, al primo periodo, le parole: "nel termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2013,";
4) al comma 19, le parole: "entro il 31 marzo 2013," sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2013,";
5) ai commi 42, 44 e 45, le parole "entro il 30 giugno 2013" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2013".
d) all’articolo 4:
1) dopo il comma 23, e’ inserito il seguente: "23-bis. Le
disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in
quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto, di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in
partecipazione di cui all’articolo 2549, secondo comma, del codice
civile";
2) il numero 1) della lettera c) del comma 33 e’ abrogato.
6. Nelle more dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 42,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi
istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all’articolo 6, comma
2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e’ prorogato al
31 dicembre 2013.
7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all’articolo 4,
dopo l’alinea, e’ inserita la seguente lettera: "a) conservazione
dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivita’
lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al
reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di
reddito non si applica ai soggetti di cui all’articolo 8, commi 2 e
3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.".

Art. 8

(Banca dati politiche attive e passive)

1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di
tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire
una immediata attivazione della Garanzia per i Giovani di cui
all’articolo 5, e’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle strutture del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente del Ministero stesso, la "Banca dati delle politiche attive e
passive".
2. La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le informazioni
concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi
erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le
opportunita’ di impiego.
3. Alla costituzione della Banca dati delle politiche attive e
passive, che costituisce una componente del sistema informativo
lavoro di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 dicembre
1997, n. 469 e della borsa continua nazionale del lavoro di cui
all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le
Province autonome, l’Istituto Nazionale di Previdenza sociale, Italia
Lavoro s.p.a., il Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca
scientifica, le Universita’ pubbliche e private e le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilita’ e
scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati
percettori di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2; l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei
laureati delle universita’ di cui all’articolo 1-bis del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonche’ la dorsale informativa di
cui all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
5. Per una migliore organizzazione dei servizi e degli interventi
di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e’ autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati per far confluire i dati in loro possesso nella
Banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui
al comma 4.

Art. 9

(Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni,
trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi
di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori
con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non
trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati
dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei
contratti collettivi di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni,
hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi
dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto con esclusione di
qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e
assicurativi.
2. Il comma 4-bis, dell’articolo 306 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e’ sostituito dal seguente: "4-bis. Le ammende
previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene,
salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente decreto nonche’ da atti aventi forza di legge
sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale
della Direzione generale per l’Attivita’ Ispettiva del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei
prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale
superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a
decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni
derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per
la meta’ del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di
vigilanza nonche’ di prevenzione e promozione in materia di salute e
sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del
lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".
3. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.
167, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma
professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini
contrattuali, e’ possibile la trasformazione del contratto in
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal
caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato
non puo’ eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva
di cui al presente decreto legislativo".
4. Al comma 2-bis dell’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148 sono inserite, in fine, le seguenti parole: ",
subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale
del lavoro competente per territorio".
5. Le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 4-bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le
comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi
previste sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi
di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei
lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del
lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali
sostitutive o esclusive, nonche’ nei confronti della Prefettura –
Ufficio territoriale del Governo e delle Province.
6. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 2 marzo 2012, n. 24, dopo le parole: "presso un
utilizzatore," sono inserite le seguenti: "e ferma restando
l’integrale applicabilita’ delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81".
7. All’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "deve presentare" sono aggiunte le
seguenti: ", previa verifica, presso il centro per l’impiego
competente, della indisponibilita’ di un lavoratore presente sul
territorio nazionale, idoneamente documentata,";
b) il comma 4 e’ abrogato.
8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i
corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini
formativi di cui all’articolo 44-bis, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e’ determinato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il
30 giugno dell’anno successivo al triennio. In sede di prima
applicazione della presente disposizione, le rappresentanze
diplomatiche e consolari, nelle more dell’emanazione del decreto
triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30
giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale,
rilasciano i visti di cui all’articolo 44-bis, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa
verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di
tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel
decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di
programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza
stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo’
provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel
limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato. Lo
straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del
visto di studio che intende frequentare corsi di formazione
professionali ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 puo’ essere
autorizzato all’ingresso nel territorio nazionale, nell’ambito del
contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente
disposizione. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa
autorizzate ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, all’esito
delle attivita’ solutorie di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d),
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
33 del 28 dicembre 2012, sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l’accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati, di cui all’articolo 23, comma 11,
della legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti
variazioni di bilancio.
10. All’articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109,
dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:
"11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia
rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro,
previa verifica da parte dello sportello unico per l’immigrazione
della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento
delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31
dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un
permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e
amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono
archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10
del presente articolo.
11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di
una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore
sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di
cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in
relazione al lavoratore, al quale e’ rilasciato un permesso di attesa
occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da
parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli
illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.
11-quater. Nell’ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di
lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta
responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla
data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli
uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per
legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione
di emersione, ai fini dell’applicazione del comma 10 del presente
articolo.".
11. All’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i
seguenti:
"3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in
forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1,
ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra
loro da un vincolo di parentela o di affinita’ entro il terzo grado,
possono procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori
dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le
relative aziende.
3-ter. L’assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis puo’
essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete,
quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sono definite le modalita’ con le quali si procede alle
assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle
obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono
dal rapporto di lavoro instaurato con le modalita’ disciplinate dai
commi 3-bis e 3-ter.".
12. All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n.78, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n.122, dopo le parole: "settore sociale" sono inserite le
seguenti: "nonche’ per le spese sostenute per lo svolgimento di
attivita’ sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui
all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n.276.".
13. All’articolo 2463-bis del codice civile, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "che non abbiano compiuto i trentacinque
anni di eta’ alla data della costituzione" sono soppresse;
b) al comma 2, punto 6), le parole: ", i quali devono essere scelti
tra i soci" sono soppresse;
c) il comma 4 e’ soppresso.
14. All’articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;
b) al comma 4-bis le parole: "societa’ a responsabilita’ limitata a
capitale ridotto" sono sostituite dalle seguenti: "societa’ a
responsabilita’ limitata semplificata".
15. Le societa’ a responsabilita’ limitata a capitale ridotto
iscritte al registro delle imprese ai sensi dell’articolo 44 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono qualificate societa’ a responsabilita’
limitata semplificata.
16. All’articolo 25, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e’ soppressa;
b) alla lettera h) punto 1), nel primo periodo le parole "uguali o
superiori al 20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "uguali o
superiori al 15 per cento";
c) alla lettera h) punto 2) dopo le parole "in Italia o all’estero"
sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, in percentuale uguale o
superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270";
d) alla lettera h) punto 3) dopo le parole "varieta’ vegetale" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un
programma per elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche’ tali
privative siano".".

Art. 10

(Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali)

1. Sino alla nomina degli altri componenti della Commissione per la
vigilanza sui fondi pensione di cui all’articolo 18, comma 3, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella composizione
ridotta dall’articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2001, n. 214, il componente in carica alla data di entrata
in vigore del presente decreto, continua ad assicurare lo svolgimento
di tutte le funzioni demandate da norme di legge e di regolamento
alla predetta Commissione.
2. All’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora i fondi
pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta
delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in
relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti
istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del
finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in
corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono
inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la
possibilita’ che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi
interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle
gestioni."
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le attivita’ di cui
all’articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono gestite
direttamente dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che
subentra nei relativi rapporti attivi e passivi. Entro il 30 giugno
2014 l’INAIL provvede a fornire all’INPS il rendiconto di chiusura al
31 dicembre 2013 delle gestioni delle relative attivita’ ai fini
delle conseguenti regolazioni contabili.
4. L’INPS provvede alle attivita’ di cui al comma 3 con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. All’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n.
33, dopo il sesto comma, e’ inserito il seguente: «Il limite di
reddito per il diritto alla pensione di inabilita’ in favore dei
mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge
30 marzo 1971, n. 118, e’ calcolato con riferimento al reddito agli
effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri
componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa
parte».
6. La disposizione del settimo comma dell’articolo 14-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, introdotta dal
comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilita’ in
relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e
ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere
dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si
fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data
di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi
con i criteri di cui al comma 5.
7. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213, dopo le parole: "diversi da quelli destinati al finanziamento
del servizio sanitario nazionale" sono inserite le seguenti: ", delle
politiche sociali e per le non autosufficienze".

Art. 11

(Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre
misure urgenti)

1. All’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter le parole "1° luglio 2013" sono sostituite dalle
seguenti "1° ottobre 2013";
b) il comma 1-quater e’ abrogato.
2. In attuazione dell’accordo dell’Eurogruppo del 27 novembre 2012
la Banca d’Italia, all’atto del versamento al bilancio dello Stato
degli utili di gestione, comunica annualmente al Ministero
dell’economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro la quota di
tali utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci
presenti nel portafoglio Securities Markets Programme attribuibili
all’Italia. La quota degli utili di cui al periodo precedente,
relativa ai redditi provenienti dai titoli greci detenuti come
investimento di portafoglio ai sensi dell’accordo dell’Eurogruppo del
21 febbraio 2012 per il periodo 2012-2014, e’ pari a 4,1 milioni di
euro.
3. Le predette quote sono riassegnate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per far
fronte agli impegni previsti dall’Accordo di cui al comma 2.
4. Nelle more della procedura di cui al comma 3, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze puo’ essere autorizzato il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione
di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il
termine di novanta giorni dal pagamento
5. E’ autorizzato un contributo in favore del Chernobyl Shelter
Fund istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo
Sviluppo per l’importo complessivo 25.100.000 di euro. Il contributo
e’ versato in cinque rate annuali, di cui la prima, per l’anno 2013,
di 2.000.000 euro, e le successive di 5.775.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2014 al 2017.
6. All’articolo 1, comma 171, lettera e), della legge 24 dicembre
2012 n. 228, le parole: «per euro 58.000.000,00» sono sostituite
dalla seguenti: «per euro 58.017.000,00» .
7. L’articolo 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e’
abrogato.
8. L’articolo 6-novies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 6-novies (Detassazione di contributi, indennizzi e
risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) 1. Per i
soggetti che hanno sede o unita’ locali nel territorio dei comuni di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
di cui all’articolo 67-septies del decreto- legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto
degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e
i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e
indipendentemente dalle modalita’ di fruizione e contabilizzazione
non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle
imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive.
2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
in qualita’ di commissari delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 4,
del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano
l’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli
eventuali indennizzi assicurativi, mediante l’istituzione e la cura
del registro degli aiuti concessi di cui all’articolo 1, comma 373,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche.
L’agevolazione e’ concessa nei limiti e alle condizioni previste
dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C
(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.».
9. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei
servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012, cosi’ come identificati
dall’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e
quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e
pianificare le attivita’ di rimozione delle stesse per:
a) le aree interessate anche dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013
che ha colpito il territorio di alcuni comuni gia’ interessati dagli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle
conseguenze della citata tromba d’aria;
b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti
dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato
dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attivita’ di
demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai
comuni interessati, nonche’ da altri soggetti competenti, o comunque
svolti sui incarico dei medesimi comuni.
10. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti
amianto generate dagli eventi di cui al comma 9, il Presidente della
Regione Emilia Romagna in qualita’ di Commissario delegato, provvede,
anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle
procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti aventi ad
oggetto rispettivamente:
a) l’elaborazione del piano di lavoro previsto dall’articolo 256
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la
rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui al comma 9 e il
loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;
b) lo smaltimento dei materiali di cui al comma 9, con la
previsione che l’aggiudicatario si impegnera’ ad applicare le
medesime condizioni economiche alle attivita’ di smaltimento di
materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in
conseguenza degli eventi di cui al comma 9.
11. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 9 e 10 provvede
il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualita’ di Commissario
delegato per gli eventi di cui al comma 9 e per gli eventi sismici
del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili
rispettivamente del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e
dell’ordinanza n. 83 del 27 maggio 2013 negli ambiti di rispettiva
competenza.
12. Al decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l’articolo 3-bis
e’ aggiunto il seguente articolo:
«Art. 3-ter (Disposizioni in materia di addizionale regionale
all’IRPEF nelle Regioni a statuto speciale) 1. Al fine di consentire
la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri
derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidita’ di cui agli
articoli 2, comma 3, lettera a) e 3, comma 5, lettera a), le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in
deroga alle disposizioni dell’articolo 50, comma 3, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall’articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere
dall’anno 2014, possono maggiorare fino ad un massimo di 1 punto
percentuale l’aliquota base dell’addizionale regionale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche, stabilita nella misura dell’1,23
per cento dall’articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»
13. La quota dell’anticipazione di euro 1.452.600.000, attribuita
alla Regione Campania con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze 14 maggio 2013, n. 41831, non utilizzata per il pagamento dei
debiti di cui all’articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e’
destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura della parte
del piano di rientro, di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, non finanziata con le risorse di cui al
primo periodo del comma 9 dell’articolo 16 del medesimo decreto legge
n. 83 del 2012 e di cui al comma 9-bis dell’articolo 1 del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla regione Campania.
14. Il prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di
cui all’articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 e’
erogato subordinatamente all’approvazione del predetto piano da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
dell’economia e delle finanze e alla verifica della congruita’ della
copertura annuale del rimborso del prestito stesso, maggiorata degli
interessi, da parte del Tavolo tecnico di cui al comma 8
dell’articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2012, nonche’ alla
sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento del tesoro e la Regione Campania.
15. Per la regione Campania, a decorrere dal 2014, e’ disposta
l’applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all’articolo 2,
comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed il relativo gettito
fiscale e’ finalizzato prioritariamente all’ammortamento dei prestiti
di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013 e, in via
residuale, all’ammortamento del corrispondente prestito di cui al
comma 13 destinato al piano di rientro di cui all’articolo 16, comma
5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per l’intera durata
dell’ammortamento dei medesimi prestiti.
16. Al comma 9-bis dell’articolo 1 del decreto legge n. 174 del
2012 sono aggiunte infine le seguenti parole "ovvero per la regione
Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5
dell’articolo 16 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134".
17. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di
salvaguardare i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, il
Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’ autorizzato, per
l’anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul fondo
unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e
successive modificazioni, a favore delle medesime fondazioni.
18. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013,
la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
e’ fissata al 100 per cento.
19. Per l’anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce
effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il
versamento in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto
complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata di
acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i
sostituti d’imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto
tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.
20. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la
misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle societa’ e’
aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione produce effetti
esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il
versamento in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto
complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata di
acconto.
21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per
quello successivo, il versamento di acconto di cui all’articolo 35,
comma 1, del decreto legge 18 marzo 1976 n. 46, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e’ fissato nella
misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2013, la disposizione di cui al primo periodo produce
effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando
il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto
complessivamente dovuto e l’importo versato alla prima scadenza.
22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni ed integrazioni, dopo l’articolo 62-ter e’ inserito il
seguente:
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei
prodotti da fumo) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti
contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo
dei tabacchi lavorati nonche’ i dispostivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono
assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per
cento del prezzo di vendita al pubblico.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, e’
assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in
possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei
depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall’articolo 3 del decreto
ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e’ tenuto alla preventiva
prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10
giugno 1982, n. 348, a garanzia dell’imposta dovuta per ciascun
periodo di imposta.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le
modalita’ di presentazione dell’istanza ai fini dell’autorizzazione
di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di
vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonche’ le
modalita’ di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta
dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento
dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di
comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico,
in conformita’, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i
tabacchi lavorati.
5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del
commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti
medesimi e’ consentita, in deroga all’articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresi’ per il
tramite delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge 22
dicembre 1957, n. 1293.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e’
soggetta alla vigilanza dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi
delle disposizioni, per quanto applicabili, dell’articolo 18. Si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di
perdita di uno o piu’ requisiti soggettivi di cui al comma 2, o
qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di
violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento
dell’imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto
e’ disposta la revoca dell’autorizzazione.".
23. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, dopo il comma 10, e’ aggiunto il seguente:
" 10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i
profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei
prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative
anche normative a tutela della salute.".

Art. 12

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 12, lettera b), 2,
commi 6 e 10, 7, comma 7 e 11, commi 1, 5, 20 e 21, pari a 1.114,5
milioni di euro per l’anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l’anno
2014, a 315,775 milioni di euro per l’anno 2015, a 56,775 milioni di
euro per l’anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l’anno 2017 e a 1
milione di euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede:
a) quanto a 65 milioni di euro per l’anno 2013, a 77 milioni di
euro per l’anno 2014 e a 78 milioni di euro per l’anno 2015 mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo
amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n.
59;
b) quanto a 98 milioni di euro per l’anno 2013, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 864,6 milioni di euro per l’anno 2013, a 117 milioni di
euro per l’anno 2014, a 112 milioni di euro per l’anno 2015, a 51
milioni di euro per l’anno 2016 e a 1 milione di euro a decorrere
dall’anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall’articolo 11, commi da 18 a 22;
d) quanto a 84,9 milioni di euro per l’anno 2013 e a 202 milioni di
euro per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui al l’articolo 1, comma 139, della
legge 24 dicembre 2012, n.228;
e) quanto a 150 milioni di euro per l’anno 2014 e a 120 milioni di
euro per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 515, della legge 24
dicembre 2012 n. 228;
f) quanto a 7,6 milioni di euro per l’anno 2014, mediante
corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento ordinario
delle Universita’;
g) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2013 e a 5,775 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, mediante
corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 28 giugno 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Giovannini, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze

Trigilia, Ministro per la coesione
territoriale

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91 Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare
disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio
dei beni e delle attivita’ culturali, con particolare riferimento
alla necessita’ indifferibile di garantire misure immediate di
tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale italiano,
in particolare per il sito Unesco delle "Aree archeologiche di
Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", per la prosecuzione delle
attivita’ di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio
culturale italiano, per l’attuazione del progetto "Nuovi Uffizi" e
per la realizzazione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e
della Shoah;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ e urgenza di
emanare disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle
attivita’ musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rilanciare
il settore, ponendo rimedio a condizione di difficolta’
economico-finanziaria e patrimoniale di taluni enti lirici e
ripristinando immediatamente condizioni minime di programmazione e
attrattivita’ nel territorio italiano per l’industria di produzione
cinematografica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, dell’economia e delle finanze, dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e per gli affari regionali e le
autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande
progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione
ambientale e la valorizzazione delle aree interessate
dall’itinerario turistico-culturale dell’area pompeiana e stabiese,
nonche’ per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta,
del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso
turistico-culturale delle residenze borboniche
1. Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela
dell’area archeologica di Pompei, di rafforzare l’efficacia delle
azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione
del sito affidati all’attuazione del Grande Progetto Pompei approvato
dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29
marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di
interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di
cui all’articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo, nomina con proprio
decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un responsabile unico della realizzazione del
Grande Progetto e del programma straordinario, denominato "direttore
generale di progetto". Con successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, viene definito il compenso da
corrispondersi al "direttore generale di progetto" nel rispetto
dell’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le
funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente
in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario
finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell’ambito
del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il "direttore
generale di progetto":
a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi
di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro
della realizzazione del "Grande Progetto Pompei";
b) assicura l’efficace e tempestivo svolgimento delle procedure
di gara dirette all’affidamento dei lavori e all’appalto dei servizi
e delle forniture necessari alla realizzazione del "Grande Progetto
Pompei", assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a
individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare
gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei
relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per
lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla
progettazione e all’attuazione degli interventi dall’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti per lo sviluppo di
impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e
successive modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per
l’accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera, alle
sue funzioni di centrale di committenza di cui all’articolo 55-bis
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche’ di altri
soggetti terzi;
c) assicura la piu’ efficace gestione del servizio di pubblica
fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la
documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed
esecuzione dei relativi contratti;
d) assume direttive atte a migliorare l’efficace conduzione del
sito, definendo obiettivi e modalita’ per assicurare il rafforzamento
delle competenze e del contributo del complesso del personale della
Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di
fruizione e valorizzazione del sito;
e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo
e amministrativo alle attivita’ di tutela e di valorizzazione di
competenza della Soprintendenza;
f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c) sentito il
Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto
interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di garantire la
coerenza con le funzioni di coordinamento istituzionale, impulso
all’attuazione e riferimento unitario per i collegamenti con la
politica di coesione e per i rapporti con la Commissione Europea di
detto Comitato;
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si
provvede alla costituzione di una apposita struttura di supporto al
direttore generale di progetto, con sede nell’area archeologica di
Pompei. La struttura e’ composta da un contingente di personale,
anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti
unita’, proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo o delle altre amministrazioni
statali, appartenente ai profili professionali tecnico e
amministrativo, nonche’ da cinque esperti in materia giuridica,
economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il
personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento
economico fondamentale ed accessorio dell’amministrazione di
provenienza, i cui oneri sono posti a carico della Struttura
medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed
accessorio avente carattere fisso e continuativo. Con il medesimo
decreto sono ulteriormente specificati i compiti del direttore
generale di progetto nell’ambito di quelli indicati al comma 1, le
dotazioni di mezzi e di personale e la durata dell’incarico.
L’incarico di "direttore generale di progetto", non determina un
incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo. Nelle
more dell’effettiva operativita’ dell’assetto organizzativo e
funzionale previsto dal presente decreto il Comitato di pilotaggio
del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19
dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei
assicurano, in continuita’ con l’azione finora svolta, il
proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le decisioni di
accelerazione gia’ assunte, l’attuazione del Grande progetto Pompei e
degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e
in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le funzioni
rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte del "direttore
generale di progetto".
3. Il direttore generale di progetto e la struttura di supporto
operano nel rispetto delle competenze della soprintendenza speciale
per i beni archeologici di Pompei, con la sola eccezione delle
funzioni e delle competenze indicate al comma 1.
4. Al fine di consentire il rilancio economico-sociale e la
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal
piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata", nonche’ di potenziare l’attrattivita’
turistica dell’intera area, e’ costituita l’Unita’ "Grande Pompei".
L’Unita’ assicura lo svolgimento in collaborazione delle attivita’ di
interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai sensi
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e la convergenza in un’unica sede decisionale di tutte
le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani,
dei progetti e degli interventi strumentali al conseguimento degli
obiettivi sopra indicati.
5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 e’ preposto
all’Unita’ "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza legale. La
stessa Unita’ e’ dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 2 e’ prevista l’istituzione di un Comitato di gestione con il
compito di pervenire, entro 12 mesi dalla data di conversione del
presente decreto, sulla base della proposta presentata dal direttore
generale di progetto, di cui al comma 6, all’approvazione di un
"Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di
gestione di cui al comma 4. Il Comitato di gestione svolge anche le
funzioni di "Conferenza di servizi permanente", ed e’ composto, anche
eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro per i beni e
le attivita’ culturali e del turismo, dal Ministro per la coesione
territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente
della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai
legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. Nella
Conferenza di servizi sono assunte le determinazioni di ciascun
soggetto partecipante, che sono obbligatoriamente espresse
all’interno della Conferenza, ai sensi e con gli effetti previsti
dagli articoli 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le determinazioni assunte all’interno
della Conferenza sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro
parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque
denominato necessario per la realizzazione degli interventi
approvati. L’Unita’ "Grande Pompei" assume le decisioni relative alla
progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi
inclusi nel piano strategico di cui al comma 6. Il medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri detta la disciplina
organizzativa e contabile dell’Unita’, le modalita’ di
rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi e
risorse umane nel limite massimo di dieci unita’, in posizione di
comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del
Comitato di gestione. Il personale di cui al periodo precedente
mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio
dell’amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico
dell’Unita’ medesima, ad esclusione del trattamento economico
fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo.
L’Unita’ si avvale altresi’ della struttura di cui al comma 2.
6. L’Unita’, su proposta del direttore generale di progetto,
approva un piano strategico, comprendente: l’analisi di fattibilita’
istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo complesso;
il crono-programma. che definisce la tempistica di realizzazione del
piano e degli interventi individuati; la valutazione delle loro
condizioni di fattibilita’ con riferimento al loro avanzamento
progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le
fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano
prevede, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti
necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai
siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati
e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di
aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di
rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di
territorio e della priorita’ del recupero. Il piano prevede altresi’
azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni
liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato
pubblico-privato, nonche’ il coinvolgimento di cooperative sociali,
associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale o fondazioni, aventi
tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del
patrimonio culturale. Il piano puo’ prevedere, inoltre, l’utilizzo
dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura".
L’Unita’ predispone altresi’ un accordo di valorizzazione, ai sensi
dell’articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti
pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco
"Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata",
promuovendo l’integrazione, nel processo di valorizzazione, delle
infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All’accordo
partecipano, altresi’, i Prefetti delle Province di Napoli e di
Caserta, nonche’ l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
7. Il direttore generale di progetto, in qualita’ di legale
rappresentante dell’Unita’, e’ autorizzato a ricevere donazioni ed
erogazioni liberali, da parte di soggetti privati, finalizzati agli
interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell’area
archeologica di Pompei.
8. All’onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo,
pari a euro 200.000 per l’anno 2013 e 800.000, per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell’articolo 15.
9. All’articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: "a) la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e
Stabia";
b) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: "d) la
soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale delle citta’ di Napoli e
della Reggia di Caserta".
10. Fino all’adeguamento della disciplina organizzativa degli
Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e
la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta’ di Napoli. Per
rafforzare le attivita’ di accoglienza del pubblico e di
valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo,
possono essere impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle
attivita’ e dei servizi per la cultura di cui al progetto "Mille
giovani per la cultura".
11. Al fine di consentire l’istituzione di una soprintendenza per i
beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei dirigenti di
seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo e’ determinata nel numero di 163 unita’. E’ fatta salva
la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione
delle disposizioni dell’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24
giugno 2013, n. 71.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma
11, pari a euro 109.500,00 annui, a decorrere dall’anno 2014, si
provvede ai sensi dell’articolo 15.
13. Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo
provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, alla definizione di un apposito
accordo di valorizzazione, ai sensi dell’articolo 112 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con
la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che
intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando
la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati,
al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo, un piano strategico di
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze
borboniche, promuovendo l’integrazione, nel processo di
valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi
collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e interventi di
promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e
sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato
pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali,
associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale o fondazioni, aventi
tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del
patrimonio culturale. Il piano puo’ prevedere, inoltre, l’utilizzo
dei giovani tirocinanti nei settori delle attivita’ e dei servizi per
la cultura, di cui al progetto "Mille giovani per la cultura".
All’accordo partecipano, altresi’, l’Agenzia del demanio, i Prefetti
delle Province di Napoli e di Caserta, nonche’ l’Agenzia nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita’ organizzata, di cui al Titolo II del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, al fine di verificare la possibilita’ di un proficuo
utilizzo e impiego, per la realizzazione delle finalita’ perseguite
dall’accordo di valorizzazione del percorso turistico-culturale
integrato di cui al presente articolo, dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita’ organizzata.

Art. 2

Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita’ di inventariazione
e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per
l’attuazione del progetto "500 giovani per la cultura".
1. Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo,
d’ora innanzi "Ministero", attua un programma straordinario
finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attivita’ di
inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio
culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l’accesso e la
fruizione da parte del pubblico. Per la realizzazione del progetto e’
autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2014,
alimentata anche con eventuali finanziamenti europei. Il programma si
conforma ai criteri e alle linee direttive elaborati, anche in
attuazione dell’articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio,
dall’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione,
dall’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche
italiane e per le informazioni bibliografiche e dall’Istituto
centrale per gli archivi del Ministero. Il programma prevede
l’implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la
produzione di risorse digitali basate sulla digitalizzazione di
immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse
componenti, prioritariamente nel Sistema bibliotecario nazionale, nel
Sistema archivistico nazionale, nel Sistema generale del catalogo,
nel Portale della cultura italiana, anche tramite accordi con le
Regioni, le Universita’, gli Istituti culturali e gli altri enti e
istituzioni culturali. Lo svolgimento del programma si inserisce nel
quadro delle indicazioni dell’agenda digitale europea, di cui alla
comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2
del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette a favorire
lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a
incentivare cittadini e imprese all’utilizzo di servizi digitali e a
promuovere la crescita di capacita’ elaborative adeguate a sostenere
lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Per il supporto
tecnologico e strumentale finalizzato alla progettazione e
all’attuazione del programma il Ministero puo’ avvalersi, mediante
apposita convenzione, dell’Agenzia per l’Italia digitale di cui
all’articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che svolgera’
tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente, nonche’ di altri soggetti pubblici o
privati in possesso delle idonee qualificazioni tecniche e
organizzative.
2. Il programma e’ attuato presso gli istituti e i luoghi della
cultura statali sotto la direzione dei titolari degli istituti
medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
un’apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di
cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla
data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle
discipline afferenti al programma, da formare, per la durata di
dodici mesi, nelle attivita’ di inventariazione e di digitalizzazione
presso gli istituti e i luoghi della cultura statali.
3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo si
adeguano agli standard dei dati aperti e accessibili, cosi’ come
definiti in base alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e
conseguenti disposizioni attuative, nonche’ in base agli atti
dell’Unione Europea in materia di digitalizzazione e accessibilita’
in rete dei materiali culturali e in materia di conservazione
digitale.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari
a euro 2.500.000 per l’anno 2014, si provvede ai sensi dell’articolo
15.

Art. 2

Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita’ di inventariazione
e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per
l’attuazione del progetto "500 giovani per la cultura".
1. Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo,
d’ora innanzi "Ministero", attua un programma straordinario
finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attivita’ di
inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio
culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l’accesso e la
fruizione da parte del pubblico. Per la realizzazione del progetto e’
autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2014,
alimentata anche con eventuali finanziamenti europei. Il programma si
conforma ai criteri e alle linee direttive elaborati, anche in
attuazione dell’articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio,
dall’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione,
dall’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche
italiane e per le informazioni bibliografiche e dall’Istituto
centrale per gli archivi del Ministero. Il programma prevede
l’implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la
produzione di risorse digitali basate sulla digitalizzazione di
immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse
componenti, prioritariamente nel Sistema bibliotecario nazionale, nel
Sistema archivistico nazionale, nel Sistema generale del catalogo,
nel Portale della cultura italiana, anche tramite accordi con le
Regioni, le Universita’, gli Istituti culturali e gli altri enti e
istituzioni culturali. Lo svolgimento del programma si inserisce nel
quadro delle indicazioni dell’agenda digitale europea, di cui alla
comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2
del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette a favorire
lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a
incentivare cittadini e imprese all’utilizzo di servizi digitali e a
promuovere la crescita di capacita’ elaborative adeguate a sostenere
lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Per il supporto
tecnologico e strumentale finalizzato alla progettazione e
all’attuazione del programma il Ministero puo’ avvalersi, mediante
apposita convenzione, dell’Agenzia per l’Italia digitale di cui
all’articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che svolgera’
tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente, nonche’ di altri soggetti pubblici o
privati in possesso delle idonee qualificazioni tecniche e
organizzative.
2. Il programma e’ attuato presso gli istituti e i luoghi della
cultura statali sotto la direzione dei titolari degli istituti
medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
un’apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di
cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla
data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle
discipline afferenti al programma, da formare, per la durata di
dodici mesi, nelle attivita’ di inventariazione e di digitalizzazione
presso gli istituti e i luoghi della cultura statali.
3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo si
adeguano agli standard dei dati aperti e accessibili, cosi’ come
definiti in base alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e
conseguenti disposizioni attuative, nonche’ in base agli atti
dell’Unione Europea in materia di digitalizzazione e accessibilita’
in rete dei materiali culturali e in materia di conservazione
digitale.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari
a euro 2.500.000 per l’anno 2014, si provvede ai sensi dell’articolo
15.

Art. 3

Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura
al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura

1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico e il
corretto funzionamento degli istituti e dei luoghi di cultura,
nell’elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di
riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.
244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le attivita’
culturali", sono soppresse le seguenti parole: "Decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110". I proventi di cui all’articolo
110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono riassegnati
a decorrere dall’anno 2014, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in
corso del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo.
2. All’articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali, le
parole "dei luoghi medesimi" sono sostituite dalle seguenti: "e al
funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti
o in consegna allo Stato".
3. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 19,2 milioni
di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 12,8 milioni di
euro ai sensi dell’articolo 15 e quanto a 6,4 milioni di euro
mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo ai sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.

Art. 4

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e
degli archivi e per la promozione della recitazione e della
lettura.
1. All’articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, il secondo comma e’ sostituito dal seguente: "Non sono
considerate pubbliche l’esecuzione, la rappresentazione o la
recitazione dell’opera effettuate, senza scopo di lucro,
alternativamente:
a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della
scuola o dell’istituto di ricovero;
b) all’interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione
culturale e di valorizzazione delle opere stesse."
2. Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche
finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con
fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima
pubblicazione e dalle modalita’ della sua distribuzione o messa a
disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei
mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di
settore, predisposti in modo tale da garantire l’accesso aperto,
libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente,
l’interoperabilita’ all’interno e all’esterno dell’Unione Europea e
la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti
preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le
misure necessarie per l’attuazione dell’accesso aperto ai risultati
della ricerca finanziata con fondi pubblici.
3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il
reperimento e l’uso dell’informazione culturale e scientifica, il
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo ed il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca adottano
strategie coordinate per la piena integrazione, interoperabilita’ e
non duplicazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali
quelle riguardanti l’anagrafe nazionale della ricerca, il deposito
legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.
4. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nella presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente".

Art. 5

Disposizioni urgenti per l’attuazione del progetto "Nuovi Uffizi",
per la realizzazione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e
della Shoah e per ulteriori interventi di tutela.
1. E’ autorizzata la spesa di otto milioni di euro, di cui un
milione per l’anno 2013 e sette milioni per l’anno 2014, per la
prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto "Nuovi
Uffizi".
2. E’ autorizzata la spesa di quattro milioni di euro, di cui un
milione per l’anno 2013 e tre milioni per l’anno 2014, quale
contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede
del Museo nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, di cui alla
legge 17 aprile 2003, n. 91.
3. E’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, di cui un milione
per l’anno 2013 e un milione per l’anno 2014, per fare fronte a
interventi indifferibili e urgenti di tutela di beni culturali che
presentano gravi rischi di deterioramento, individuati con apposito
decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari
a 3 milioni per l’anno 2013 e 11 per l’anno 2014, si provvede ai
sensi dell’articolo 15.

Art. 6

Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di
arte contemporanea

1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di
spazi di creazione e produzione di arte contemporanea, entro il 30
giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali
e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, su indicazione dell’Agenzia
del Demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti
interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni vigenti in ordine all’utilizzazione, alla valorizzazione
e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di
proprieta’ dello Stato, non utilizzabili per altre finalita’
istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere
destinati ad ospitare studi di giovani artisti contemporanei italiani
e stranieri.
2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi
al canone di mercato abbattuto del 10 per cento, con oneri di
manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario o del
concessionario, in favore di cooperative di artisti e associazioni
tra artisti, di eta’ compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri,
a cura dell’ente gestore, mediante asta pubblica, con evidenziazione
dei criteri di aggiudicazione. I soggetti collettivi beneficiari
della misura devono dimostrare il possesso in capo ai soci o agli
associati di riconosciute competenze artistiche. L’eventuale
sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente
autorizzata dall’ente gestore.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono definite le modalita’ di utilizzo dei beni di cui al
comma 1 per finalita’ artistiche nonche’ le modalita’ di
sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo,
al fine di sostenere, in tutto o in parte, i costi connessi alla
locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso.
4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti di
cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalita’ e con le
modalita’ di cui al presente articolo, i beni di loro proprieta’.
5. Le risorse derivanti dalle operazioni di locazione o concessione
di cui ai commi 2 e 3 sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere prioritariamente destinate alla riduzione del debito
pubblico. Gli enti territoriali destinano prioritariamente le risorse
rivenienti dalle operazioni di cui al comma 4 alla riduzione del
proprio debito.

Art. 7

Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e
compositori emergenti

1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano,
ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di
fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all’articolo 78 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, esistenti
almeno dal 1° gennaio 2012, e’ riconosciuto un credito imposta nella
misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attivita’ di
sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni
fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita’ di cui al
comma 5 del presente articolo, fino all’importo massimo di 200.000
euro nei tre anni d’imposta.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto
esclusivamente per opere prime o seconde di nuovi talenti definiti
come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.
3. Per accedere al credito d’imposta di cui al comma 1, le imprese
hanno l’obbligo di spendere un importo corrispondente all’ottanta per
cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando
la formazione e l’apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.
4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito
d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento CE n.
1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo
agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). Esse, inoltre, non
devono essere sottoposte a controllo, diretto o indiretto, da parte
di un editore di servizi media audiovisivi.
5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle
imposte sui redditi ed e’ utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle
procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di
spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o
videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell’effettivita’
delle spese sostenute, nonche’ alle procedure di recupero nei casi di
utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta secondo quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono
dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali
e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti
d’imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni
2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 15.
8. I commi 287 e 288 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono abrogati.

Art. 8

Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, sono rese
permanenti.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 45 milioni per l’anno
2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi
dell’articolo 15.
3. L’efficacia dei commi 1 e 2 e’ subordinata, ai sensi
dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
all’autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo provvede a richiedere
l’autorizzazione alla Commissione europea.

Art. 9

Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la
semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica
allo spettacolo dal vivo e al cinema.
1. Il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo,
con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ridetermina, con le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 3, della
legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2014, i criteri per l’erogazione e le modalita’ per la
liquidazione e l’anticipazione dei contributi allo spettacolo dal
vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell’importanza
culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli
indici di affluenza del pubblico nonche’ della regolarita’ gestionale
degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce,
inoltre, che le assegnazioni sono disposte a chiusura di esercizio a
fronte di attivita’ gia’ svolte e rendicontate. L’articolo 1 della
legge 14 novembre 1979, n. 589, e’ abrogato.
2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere
sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni
relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di
vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,
nonche’ di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di
lavoro, di consulenza o di collaborazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed
organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate
anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere
erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione
dell’avvenuto adempimento o aggiornamento.
4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sono abrogati l’articolo 13, secondo comma, lettera e), della legge
30 aprile 1985, n. 163, e l’articolo 2, comma 4, della legge 10
maggio 1983, n. 182. Di conseguenza, i fondi speciali per la
concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per
l’adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle
sale teatrali e musicali, di cui ai predetti articoli, sono
soppressi. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 4 sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato, al netto del compenso dovuto,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, al soggetto
gestore dei fondi medesimi.
6. Sono tenute esenti dall’imposta di bollo, come prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla data
di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti
direzioni generali del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali
e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti:
a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Istituzione del Fondo
unico per lo spettacolo";
b) decreti del Ministro dell’interno 22 febbraio 1996, n. 261, e
del Ministro per i beni e le attivita’ culturali 12 luglio 2005
recanti "Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e
intrattenimento";
c) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, recante "Riforma delle attivita’ cinematografiche";
d) legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni,
recante "Revisione dei film";
e) commi da 325 a 337 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di agevolazioni
fiscali per le attivita’ cinematografiche.
7. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall’applicazione del comma 6 pari ad euro 216.000 a decorrere
dall’anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento annuale previsto a favore del Fondo unico per lo
spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive
modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato a effettuare, con appositi decreti, le relative
variazioni di bilancio.

Art. 10

Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento
dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei
beni e delle attivita’ culturali.
1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalita’ giuridica
di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle
attivita’ culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero
dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, ivi inclusi i
teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e
associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6,
commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura
della riduzione dei consumi intermedi di cui all’articolo 8, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere
dall’anno 2014, e’ pari all’8 per cento. All’onere pari a 4 milioni
di euro, a decorrere dall’anno 2014, si provvede ai sensi
dell’articolo 15.

Art. 11

Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni
lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di
eccellenza.
1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e
di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle
attivita’ delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e
successive modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", che
versino nelle condizioni di cui all’articolo 21 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai
debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati
in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due
esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione,
presentano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di
cui al comma 3, un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli
equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale
che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi
finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:
a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della
fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo
del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi
maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura
sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al
presente comma, la sostenibilita’ del piano di risanamento, nonche’
gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo
patrimoniale che economico-finanziario della fondazione;
b) l’indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi
dallo Stato partecipanti alla fondazione;
c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e
amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31
dicembre 2012;
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo
2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al
comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono
essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il
rimborso del finanziamento;
e) l’entita’ del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di
cui al comma 6, per contribuire all’ammortamento del debito, a
seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e
ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura
strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di
risanamento;
f) l’individuazione di soluzioni idonee a riportare la
fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle
condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto
economico;
g) la cessazione dell’efficacia dei contratti integrativi
aziendali in vigore, l’applicazione esclusiva degli istituti
giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico
fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi
dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari
stabiliti dal piano.
2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a
dare dimostrazione della loro attendibilita’, della fattibilita’ e
appropriatezza delle scelte effettuate, nonche’ dell’accordo
raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative
in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g), sono
approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui
al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta
giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e’ definito il
finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali
integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all’applicazione
del comma 3, lettera c), sono approvate, su proposta motivata del
commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro venti giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e’ nominato un commissario
straordinario del Governo che svolge, con i poteri previsti dal
presente articolo, le seguenti funzioni:
a) riceve i piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai
sensi del comma 1, ne valuta, d’intesa con le fondazioni, le
eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e
modalita’ per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di
cui al comma 1, lettera a) e li propone, previa verifica della loro
adeguatezza e sostenibilita’, all’approvazione del Ministro dei beni
e delle attivita’ culturali e del turismo e del Ministro
dell’economia e delle finanze;
b) sovrintende all’attuazione dei piani di risanamento ed
effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli
stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo, al Ministero
dell’economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte
dei conti;
c) puo’ richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al
fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo,
tenuto conto, ai fini dell’aggiornamento dei piani di risanamento,
dello stato di avanzamento degli stessi;
d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di
risanamento previsto dai piani approvati;
e) puo’ adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e
provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza
delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a
provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni.
4. Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo
assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo
svolgimento dei compiti del commissario straordinario.
5. Con il decreto di cui al comma 3 e’ stabilito il compenso per il
commissario straordinario, nel limite massimo di cui all’articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle
risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al
comma 1, nonche’ la durata dell’incarico.
6. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione
pari a 75 milioni di euro per l’anno 2014 per la concessione a favore
delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a
un massimo di trenta anni.
7. Al fine dell’erogazione delle risorse di cui al comma 6, il
commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal
Ministero dell’economia e delle finanze, nel quale sono, tra l’altro,
indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di
copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalita’ di
erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo,
altresi’, qualora l’ente non adempia nei termini ivi stabiliti al
versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita’ di
recupero delle medesime somme, sia l’applicazione di interessi
moratori. L’erogazione delle somme e’ subordinata alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma
1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015,
si provvede ai sensi dell’articolo 15.
8. Agli oneri derivanti dall’istituzione del fondo di cui al comma
6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l’anno 2014 della "Sezione
per assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi
ed esigibili degli enti locali".
9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per
l’anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro puo’ essere
anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle
disponibilita’ giacenti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulle contabilita’ speciali aperte ai sensi dell’articolo 3,
comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive
modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione
dei piani di spesa approvati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti
del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo,
nonche’ a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria
unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all’articolo
15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a
favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una
situazione di carenza di liquidita’ tale da pregiudicare la gestione
anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:
a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina
del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo e al Ministero dell’economia
e delle finanze l’avvio della negoziazione per la ristrutturazione
del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi
maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31
dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente
alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilita’ finanziaria
del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio
della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che
economico-finanziario, nonche’ l’avvio delle procedure per la
riduzione della dotazione organica del personale tecnico e
amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c);
b) la conclusione dell’accordo di ristrutturazione di cui alla
lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1,
entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del
piano.
10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9,
lettere a) e b), determina l’effetto di cui al comma 14. Le
anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono
rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7.
11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni
e delle attivita’ culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma
9 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi
pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la
successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo.
12. Resta fermo l’obbligo di completamento dei versamenti di cui
all’articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l’anno
2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.
13. Per il personale risultante in eccedenza all’esito della
rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le
fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del
soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano
l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In
caso di ulteriori eccedenze, con uno o piu’ decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni
sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneita’ e
il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico
dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del
presente decreto nella societa’ Ales S.p.A., nell’ambito delle
vacanze di organico e nei limiti delle facolta’ assunzionali di tale
societa’.
14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato
presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il
termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro
l’esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio,
sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del
conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale
musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti,
entro il 31 dicembre 2013, alle seguenti disposizioni:
a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei
seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso e’
stabilito in conformita’ ai criteri stabiliti con decreto del
Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:
1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel
quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata,
con funzioni di rappresentanza giuridica dell’ente; la presente
disposizione non si applica alla Fondazione dell’Accademia nazionale
di Santa Cecilia, che e’ presieduta dal presidente dell’Accademia
stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;
2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai
membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci
privati che versino almeno il cinque per cento del contributo erogato
dallo Stato;
3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato
dal Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo su
proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente puo’ essere
coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore
amministrativo;
4) l’organo monocratico di monitoraggio degli atti adottati
dall’organo di gestione, rinnovabile per non piu’ di due mandati,
nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, con il compito di verificare la
sostenibilita’ economico-finanziaria e la corrispondenza degli atti
adottati dall’organo di gestione con le indicazioni formulate
dall’organo di indirizzo, inviando almeno ogni due mesi una relazione
al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo
sull’attivita’ di validazione svolta, secondo un prospetto definito
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo;
5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri,
rinnovabili per non piu’ di due mandati, di cui uno, con funzioni di
presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i
magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero
dell’economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero
dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;
b) previsione della partecipazione dei soci privati in
proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio
della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento;
c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di
dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita’
statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti
di gestione dell’ente.
16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza
dal 1° gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini
di cui al comma 15 determina l’applicazione dell’articolo 21 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
17. L’organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con
l’obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione
dell’obbligo comporta l’applicazione dell’articolo 21 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita’ personale ai
sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni. La fondazione e’ soggetta al rispetto della
disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista
dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni
lirico-sinfoniche eseguite all’estero sono da imputare in bilancio
con copertura finanziaria specificamente deliberata.
18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in
materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle
fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la
realizzazione delle attivita’, sia all’interno della gestione
dell’ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche,
assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione
delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e
possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal
direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi
individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La
conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito
territoriale degli spettacoli, nonche’ la maggiore offerta al
pubblico giovanile, l’innovazione, la promozione di settore con ogni
idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli
o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di
materiale scenico, e la promozione dell’acquisto o la condivisione di
beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova
produzione musicale.
19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
le fondazioni lirico-sinfoniche e’ instaurato esclusivamente a mezzo
di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le
conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento
economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il
contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del
contratto nazionale di lavoro ed e’ sottoscritto da ciascuna
fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative mediante sottoscrizione di un’ipotesi di accordo da
inviare alla Corte dei conti. L’ipotesi di accordo deve rappresentare
chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione
Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica
l’attendibilita’ dei costi quantificati e la loro compatibilita’ con
gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta
giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende
effettuata positivamente. L’esito della certificazione e’ comunicato
alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se la
certificazione e’ positiva, la fondazione e’ autorizzata a
sottoscrivere definitivamente l’accordo. In caso di certificazione
non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei
conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo e la fondazione
riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di
accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione
prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni
regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle
Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai
sensi dell’articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n.
228. Le fondazioni, con apposita delibera dell’organo di indirizzo,
procedono a rideterminare l’organico necessario all’attivita’
effettivamente realizzata, previa verifica dell’organo di controllo.
La delibera deve garantire l’equilibrio economico-finanziario e la
copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi
carattere di certezza e stabilita’. L’articolo 3, comma 6, primo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel
senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti
di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che
prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza
della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti
di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi
contratti.
20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle
fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita
la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo, e’ attribuita a ciascuna
fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la
competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento della quota di cui al periodo precedente e’
ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai
programmi di attivita’ realizzati da ciascuna fondazione nell’anno
precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di
indicatori di rilevazione della produzione;
b) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo e’
ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della
gestione attraverso la capacita’ di reperire risorse;
c) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo e’
ripartita in considerazione della qualita’ artistica dei programmi.
21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo, sentita la competente commissione consultiva, sono
predeterminati gli indicatori di rilevazione della produzione, i
parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della
gestione, i parametri per la rilevazione della qualita’ artistica dei
programmi, il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione
del contributo di cui al comma 20.

Art. 12

Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di
modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei
privati.
1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono definite le modalita’ di acquisizione delle donazioni
di modico valore (fino all’importo di euro cinquemila) destinate ai
beni e alle attivita’ culturali, secondo i seguenti criteri:
a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere
amministrativo a carico del privato;
b) garanzia della destinazione della liberalita’ allo scopo
indicato dal donante;
c) piena pubblicita’ delle donazioni ricevute e del loro impiego,
mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di
controllo;
d) previsione della possibilita’ di effettuare le liberalita’
mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita’
interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di
controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo individua, in coerenza con l’articolo 9 della
Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle
indicazioni fornite dalla commissione di studio gia’ costituita
presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella
valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni
individuati con decreto del medesimo Ministro.

Art. 13

Disposizioni urgenti per assicurare l’efficace e tempestivo
svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e
per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso
il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo
1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo
svolgimento delle attivita’ di valutazione tecnica previste dalla
normativa vigente, il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo e’ autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per le finanze dello Stato, del Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici, nonche’ di altri Comitati
tecnico-scientifici e organismi consultivi istituiti e nominati con
decreto del medesimo Ministro in numero non superiore a sette.
2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico
della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese
di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a
legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei
limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente
per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi
collegiali non spetta alcun emolumento o indennita’.

Art. 14

Oli lubrificanti e accisa su alcool

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l’aliquota dell’imposta di
consumo sugli oli lubrificanti di cui all’allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, e’ fissata in euro 787,81 per mille
chilogrammi.
2. Nell’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le
aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono
determinate nelle seguenti misure:
a) per l’anno 2014
Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;
b) a decorrere dall’anno 2015
Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.
3. Con determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, e’ incrementato, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da
fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a euro
50.000.000 annui a partire dal medesimo anno.
Il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30
novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali
correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo. In
caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad
adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le
predette maggiori entrate.

Art. 15

Norme finanziarie

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, e’
incrementata di 1,8 milioni di euro per l’anno 2013, 11 milioni di
euro per l’anno 2014, 7,5 milioni di euro per l’anno 2015, 4,5
milioni di euro per l’anno 2016, 13 milioni di euro per l’anno 2017 e
4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.
2. Agli oneri di cui all’articolo 1, commi 8 e 12, pari a 200.000
euro per l’anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall’anno 2017, all’articolo 2,
pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2014, all’articolo 3 pari a
12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, all’articolo 5, pari a 3
milioni di euro per l’anno 2013 e 11 milioni di euro per l’anno 2014,
all’articolo 7, per 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,
2015, 2016, all’articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il 2014 e
90 milioni di euro a decorrere dal 2015, all’articolo 10, pari a 4
milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, all’articolo 11, comma 7
pari a 3 milioni a decorrere dal 2015, all’articolo 14 comma 1 pari a
3,41 milioni di euro per l’anno 2015 e a 1,93 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2016 all’articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni
di euro per il 2014, a 11,5 milioni di euro per il 2015 e a 7,8
milioni di euro a decorrere dal 2016 e al comma 1 del presente
articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l’anno 2013, 11 milioni di
euro per l’anno 2014, 7,5 milioni di euro per l’anno 2015, 4,5
milioni di euro per l’anno 2016, 13 milioni di euro per l’anno 2017 e
4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a euro 3.000.000 per l’anno 2013 mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare;
b) quanto a euro 2.000.000 per l’anno 2013 e euro 8.600.000, per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di cui
all’articolo 11, comma 12;
c) quanto a euro 20.100.000, per l’anno 2014, e euro 61.600.000 a
decorrere dall’anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall’articolo 14 comma 2;
d) quanto a euro 49.599.500 per l’anno 2014, a euro 47.609.500
per l’anno 2015, a euro 49.529.500 per l’anno 2016, a euro 49.029.500
per l’anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall’anno 2018 mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all’articolo
14, comma 3;
e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall’anno 2014, mediante
utilizzo delle maggiori entrate di cui all’articolo 14, comma 1.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 8 agosto 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bray, Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo

D’Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione

Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze

Carrozza, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Delrio, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 2013, n. 109 Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge..

…18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
introdotto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, ed in particolare il comma 6, il quale prevede che con
uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono
definiti i tempi e le modalita’ di attuazione delle disposizioni del
medesimo articolo 62, che istituisce presso il Ministero dell’interno
l’Anagrafe nazionale della popolazione residente;
Visto l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, il quale prevede che in via di prima applicazione il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 62,
comma 6, e’ adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione;
Visto l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, il quale prevede l’adozione di un regolamento ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, lett. a), della legge 23 agosto 1988, n.
400, per apportare le modifiche necessarie all’adeguamento del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle
disposizioni introdotte dall’articolo 2, comma 1, del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
Visto l’articolo 3, comma 4, lett. b), del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente»;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: «Anagrafe e
censimento degli italiani all’estero»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante:
«Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell’Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell’articolo 24
della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989,
n. 323, recante: «Regolamento per l’esecuzione della legge 27 ottobre
1988, n. 470, sull’anagrafe ed il censimento degli italiani
all’estero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 166, di approvazione del «Regolamento recante il riordino
dell’Istituto nazionale di statistica», ed in particolare l’articolo
2, comma 2, lett. c);
Visto il decreto del Ministro dell’interno 19 gennaio 2012, n. 32,
recante: «Nuovo regolamento di gestione dell’INA»;
Sentito l’Istituto nazionale di statistica, che si e’ espresso con
parere del 18 aprile 2013;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, che si e’ espresso con nota in data 24 aprile 2013;
Acquisita l’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale;
Acquisita l’intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 13
giugno 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 25 luglio 2013;
Sulla proposta del Ministro dell’interno e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Costituzione dell’ANPR

1. Ai sensi del presente regolamento l’Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR) e’ costituita dall’Indice nazionale
delle anagrafi (INA), di cui all’articolo 1, comma quinto, della
legge 27 ottobre 1954, n. 1228 e dall’Anagrafe degli Italiani
residenti all’Estero (AIRE), di cui alla legge 27 ottobre 1988, n.
470.
2. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell’articolo 62, comma 6, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da trasmettere per il parere al
Consiglio di Stato, sono disciplinate le ulteriori modalita’ di
attuazione della disposizione di cui al citato art. 62 anche con
riferimento al subentro dell’ANPR alle anagrafi comunali, alle
relative misure di sicurezza, e alle specifiche tecniche concernenti
l’organizzazione e il flusso dei dati.

Art. 2

Modalita’ di funzionamento dell’ANPR

1. L’ANPR subentra ai sistemi informativi di cui all’articolo 1,
comma 1, garantendo l’erogazione dei servizi resi da tali sistemi.
2. L’ANPR rende disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e
ai gestori o esercenti di pubblici servizi l’indirizzo di posta
elettronica certificata indicato dal cittadino quale proprio
domicilio digitale, secondo le modalita’ di cui al decreto del
Ministro dell’interno previsto dall’articolo 3-bis, comma 3, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall’articolo 4
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Le fasi relative all’attuazione dell’ANPR, da completare entro
il 31 dicembre 2014, nonche’ i sistemi di sicurezza, relativi alla
fase di prima attuazione, sono descritti nel documento allegato al
presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.

Art. 3

Convenzioni per l’accesso ai dati contenuti nell’ANPR

1. Le modalita’ di accesso da parte delle pubbliche amministrazioni
e degli organismi che erogano pubblici servizi ai dati e ai servizi
resi disponibili dall’ANPR sono disciplinate da apposite convenzioni
aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate, ai sensi
dell’articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le Amministrazioni pubbliche coinvolte provvedono all’attuazione
del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 23 agosto 2013

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Letta

Il Ministro dell’interno
Alfano

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D’Alia

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 30

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2013, n. 129 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, concernente il regolamento recante l’individuazione delle attivita’….

…di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 117 della Costituzione;
Visto il paragrafo 1 dell’art. 346 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, che consente agli Stati membri di adottare le
misure ritenute necessarie per tutelare gli interessi essenziali
della propria sicurezza;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e, in particolare,
l’articolo 1, che demanda ad uno o piu’ decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri l’individuazione delle attivita’ di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi
incluse le attivita’ strategiche chiave, in relazione alle quali
possono essere esercitati i poteri speciali previsti dal medesimo
articolo;
Visto l’articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 21 del
2012, il quale stabilisce che i decreti di individuazione delle
attivita’ di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di
sicurezza nazionale siano aggiornati almeno ogni tre anni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
novembre 2012, n. 253, concernente il regolamento recante
l’individuazione delle attivita’ di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56;
Visto l’Accordo Quadro fra Francia, Germania, Italia, Spagna,
Svezia e Regno Unito, relativo alle misure per facilitare la
ristrutturazione e le attivita’ dell’industria europea per la difesa,
firmato a Farnbourough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 17
giugno 2003, n. 148, e in particolare l’articolo 7, che prevede il
monitoraggio della proprieta’ delle imprese operanti nel settore
della difesa e della sicurezza, nonche’ la possibilita’ di apporre
limitazioni al trasferimento delle capacita’ strategiche chiave per
motivi di sicurezza nazionale;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 settembre
2013;
Preso atto della comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, dello
sviluppo economico e dell’interno;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Individuazione di attivi di rilevanza strategica
nel settore delle comunicazioni

1. All’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 novembre 2012, n. 253, dopo il comma 2 e’ aggiunto il
seguente:
«2-bis. Ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, rientrano negli
attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le
reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell’accesso agli
utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio
universale e dei servizi a banda larga e ultralarga.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 2 ottobre 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Letta

Il Ministro della difesa
Mauro

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Saccomanni

Il Ministro degli affari esteri
Bonino

Il Ministro dello sviluppo economico
Zanonato

Il Ministro dell’interno
Alfano

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2013
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 149

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.