DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2014 Scioglimento del Consiglio comunale di Africo e nomina della commissione straordinaria

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Africo (Reggio Calabria) gli organi
elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del
6 e 7 maggio 2012;
Considerato che, dall’esito di approfonditi accertamenti, sono
emerse forme di ingerenza della criminalita’ organizzata che hanno
esposto l’amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo
il buon andamento e l’imparzialita’ dell’attivita’ comunale;
Rilevato, altresi’, che la permeabilita’ dell’ente ai
condizionamenti esterni della criminalita’ organizzata ha arrecato
grave pregiudizio agli interessi della collettivita’ e ha determinato
la perdita di credibilita’ dell’istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave
inquinamento e deterioramento dell’amministrazione comunale di
Africo, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio
comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere
tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l’interesse pubblico
e per assicurare il risanamento dell’ente locale;
Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2014;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Africo (Reggio Calabria) e’ sciolto.

Art. 2

La gestione del comune di Africo (Reggio Calabria) e’ affidata, per
la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta
da:
dr.ssa Franca Tancredi – viceprefetto;
dr. Roberto Micucci – viceprefetto aggiunto;
dr. Vito Laino – funzionario economico finanziario.

Art. 3

La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita,
fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le
attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al
sindaco nonche’ ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime
cariche.
Dato a Sesto, addi’ 1° agosto 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell’interno

Registrato alla Corte dei conti l’8 agosto 2014
Ministero interno, foglio n. 1786

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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina
dell’attivita’ di Governo e l’ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente
l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, concernente l’«Ordinamento delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 23 dicembre 2004, n. 300, recante l’istituzione di un
attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione
civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008 recante l’istituzione della Consulta nazionale del
volontariato di protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2009
n. 74, con il quale, nell’abrogare il predetto decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2004, e’ stata dettata una
nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerenze
del Dipartimento della protezione civile;
Ravvisata la necessita’ di indirizzare il sistema premiale della
protezione civile verso un piu’ marcato riconoscimento della
meritoria partecipazione nelle aree d’intervento;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1

Finalita’

1. L’attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della
protezione civile segnala la meritoria partecipazione alle operazioni
di protezione civile e il contributo recato ad elevare l’immagine del
Sistema nazionale attraverso significative capacita’ propositive e
gestionali o singolari doti di altruismo e abnegazione.
2. Il presente decreto disciplina le condizioni, le modalita’ e le
procedure per la concessione dell’attestazione di cui al comma 1.

Art. 2

Concessione

1. Gli eventi per i quali e’ possibile avviare la proposta di
conferimento dell’attestazione di cui al presente decreto, sono
quelli di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, per i
quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’art.
5, comma 1, della medesima legge.
2. L’attestazione di pubblica benemerenza puo’ essere concessa:
a) a titolo collettivo, alle amministrazioni ed enti pubblici e
privati, alle istituzioni ed alle organizzazioni costituenti le
componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di
protezione civile che ne abbiano fatto richiesta in relazione alla
propria partecipazione alle attivita’ di soccorso, assistenza e
solidarieta’ a seguito degli eventi di cui al comma 1;
b) a titolo individuale, ai cittadini italiani o stranieri
appartenenti agli organismi di cui alla lettera a), che siano stati
allo scopo segnalati dagli organismi stessi, per essersi
particolarmente distinti in occasione della partecipazione agli
eventi di cui al comma 1.
3. L’attestazione di pubblica benemerenza puo’ essere conferita
alla memoria, qualora l’avente diritto sia perito nel corso delle
operazioni di cui al comma 1 o a seguito di accadimenti occorsi in
tali circostanze.
4. Gli eventi di cui al comma 1 devono comunque riferirsi a stati
di emergenza dichiarati definitivamente conclusi.
5. L’attestazione di pubblica benemerenza e’ conferita dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del
Dipartimento della protezione civile, il quale provvede al rilascio e
all’inoltro dei diplomi.
6. Le caratteristiche materiali dei diplomi e delle insegne saranno
stabilite con successivo decreto attuativo del Capo del Dipartimento
della protezione civile.

Art. 3

Requisiti

1. L’attestazione di pubblica benemerenza a titolo individuale di
cui all’art. 2, comma 2, lettera b), e’ conferibile a coloro che
abbiano soddisfatto entrambi i seguenti requisiti:
a) aver svolto un’attivita’ significativa, per un periodo non
inferiore a cinque anni, presso l’organismo di appartenenza che
effettua la segnalazione;
b) aver partecipato alle attivita’ connesse all’emergenza per cui
viene segnalato, presso il luogo dell’evento, per un periodo non
inferiore a 15 giorni, anche non continuativi.
2. L’istanza di un ulteriore conferimento a titolo individuale non
puo’ essere avanzata prima che siano trascorsi tre anni dalla data
dell’ultimo decreto concessivo.

Art. 4

Modalita’ di concessione

1. Il procedimento concessivo dell’attestazione di pubblica
benemerenza di cui al presente decreto si avvia a seguito di formale
richiesta avanzata dagli organismi di cui all’art. 2, comma 2,
lettera a).
2. Il Dipartimento della protezione civile predispone adeguati
strumenti informativi per disciplinare le modalita’ d’inoltro delle
istanze di conferimento.
3. L’organismo segnalante e’ il solo responsabile della correttezza
dei dati inoltrati.
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentita la
commissione permanente di cui all’art. 5, puo’ comunque proporre il
conferimento dell’attestazione di pubblica benemerenza, a titolo
onorifico, a organismi nazionali ovvero a individui, associazioni ed
enti stranieri che abbiano illustrato, con singoli atti o con
prolungato impegno, lo spirito e i valori della protezione civile.

Art. 5

Commissione permanente

1. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile e’
istituita una commissione permanente incaricata di esaminare le
proposte di conferimento delle attestazioni di cui al presente
decreto e di sottoporre al Capo del Dipartimento della protezione
civile le candidature valutate positivamente.
2. La commissione, che opera a titolo gratuito, e’ composta da:
a) tre esperti, di cui uno con funzioni di presidente,
individuati tra funzionari e ufficiali in servizio o a riposo
dell’amministrazione civile, delle Forze armate e dei Corpi armati
dello Stato che svolgano o abbiano svolto mansioni nel settore
onorifico, nonche’ fra cultori della materia d’indubbia
autorevolezza;
b) un dirigente del Dipartimento della protezione civile, con
funzioni di vicepresidente, che designa un proprio sostituto e
individua il segretario della commissione, scelto fra il personale
del Dipartimento;
c) un componente della Consulta nazionale del volontariato di
protezione civile, designato dalla Consulta stessa;
d) un rappresentante designato dallo Stato Maggiore della difesa;
e) un rappresentante designato dal Ministero dell’interno;
f) un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome e un
rappresentante degli enti locali, designati dalla Conferenza
unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 6

Albo generale

1. Il Dipartimento della protezione civile cura la tenuta,
l’aggiornamento e la pubblica consultazione di un albo generale degli
insigniti.

Art. 7

Oneri

1. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla distribuzione
dei diplomi gravano sulla pertinente unita’ previsionale di base del
centro di responsabilita’ n. 13 «Protezione civile» del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. L’acquisto delle insegne e’ a carico della persona o
dell’organismo insigniti, fatti salvi i conferimenti alla memoria e
quelli legati alla cortesia internazionale, i cui oneri gravano sui
fondi di cui al comma 1.
3. La realizzazione delle insegne delle attestazioni di pubblica
benemerenza deve rispettare scrupolosamente le specifiche tecniche
contenute nelle tavole allegate al successivo decreto del Capo del
dipartimento.
4. Dal presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8

Disposizioni transitorie

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre
2008 e’ abrogato. Resta salva l’efficacia delle relative disposizioni
in riferimento alle benemerenze gia’ concesse entro la data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con
provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
individuate le caratteristiche delle insegne, i criteri di
conferimento, nonche’ ogni eventuale altro aspetto di natura
procedurale.

Art. 9

Forme di pubblicita’

1. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e reso disponibile nel sito istituzionale
del Dipartimento della protezione civile.
Roma, 5 maggio 2014

Il Presidente: Renzi

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2014
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esterni,
Reg.ne – Prev. n. 1714

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MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 8 luglio 2014, n. 137 Regolamento recante: «Attuazione della norma transitoria n. 1 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre…

…professionalita’ sanitarie – biologi, chimici e psicologi – operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l’assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile. Validita’ 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2009», reso esecutivo con decreto 3 ottobre 2012, n. 202

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IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, recante norme sulla disciplina dell’assistenza sanitaria al
personale navigante marittimo e dell’aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 22 febbraio 1984, con
il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e
delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia
assicurate al personale di cui sopra;
Visto l’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i
rapporti con il personale sanitario per l’assistenza sanitaria e
medico-legale al personale navigante sono disciplinati con
regolamento ministeriale in conformita’, per la parte compatibile,
alle disposizioni di cui all’articolo 8 del medesimo decreto
legislativo;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l’istituzione
del Ministero della salute;
Visto l’articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183
recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e
pluriennale dello Stato" (Legge di stabilita’ per il 2012);
Visto il decreto del Ministero della salute 3 ottobre 2012, n. 202
con il quale e’ stato reso esecutivo l’Accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della
salute e i medici ambulatoriali e le altre professionalita’ sanitarie
operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della
salute per l’assistenza sanitaria e medico legale al personale
navigante, marittimo e dell’aviazione civile per il periodo 1°
gennaio 2006 – 31 dicembre 2009, e in particolare la norma
transitoria n. 1 che rinvia ad una successiva contrattazione, da
svolgersi entro 9 mesi dalla pubblicazione dell’accordo, "la
definizione dell’incremento della quota variabile, di cui
all’articolo 20, comma 1 lettera B.1 e all’articolo 49 comma 1
lettera B.1";
Considerato che in data 23 aprile 2013 e’ stato sottoscritto con le
organizzazioni sindacali interessate l’Accordo collettivo nazionale
integrativo recante "Attuazione della norma transitoria n.1
dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il
Ministero della salute e i medici ambulatoriali – generici e
specialisti – e le altre professionalita’ sanitarie – biologi,
chimici e psicologi – operanti negli ambulatori direttamente gestiti
dal Ministero della salute per l’assistenza sanitaria e medico legale
al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile. Validita’
2006 – 2009" reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202;
Visto il parere favorevole del Ministero dell’economia e delle
finanze espresso con nota n. 86688 del 31 ottobre 2013;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell’Adunanza del 23 gennaio 2014;
Visto il parere favorevole espresso dal Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri
con nota n. 4062 del 24 aprile 2014, a seguito della comunicazione
effettuata dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 17,
comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 11691
del 6 marzo 2014;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. E’ reso esecutivo l’Accordo collettivo nazionale integrativo
recante "Attuazione della norma transitoria n.1 dell’A.C.N. per la
disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici
ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalita’
sanitarie – biologi, chimici e psicologi – operanti negli ambulatori
direttamente gestiti dal Ministero della salute per l’assistenza
sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e
dell’aviazione civile. Validita’ 2006-2009 reso esecutivo con D.M. 3
ottobre 2012, n. 202" riportato nel testo allegato A, che e’ parte
integrante del presente decreto.
2. Dall’applicazione del presente regolamento, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e’
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 8 luglio 2014

Il Ministro: Lorenzin

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, foglio n. 4052

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LEGGE 17 ottobre 2014, n. 158 Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di
Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a
Londra il 13 marzo 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 12 dell’Accordo
stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 17 ottobre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Mogherini, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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