DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 2014, n. 178 Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita’ europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce….

…gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 10 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante
delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – legge di delegazione
europea 2013;
Visto il piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione
delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale
(Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT), di cui alla
comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento
europeo 21 maggio 2003, n. 251;
Visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20
dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze
FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita’ europea;
Visto il regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17
ottobre 2008, recante modalita’ d’applicazione del regolamento (CE)
n. 2173/2005 del Consiglio relativo all’istituzione di un sistema di
licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita’ europea;
Visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli
operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione,
del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e
la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come
previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della
Commissione, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate
relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla
natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformita’ al
regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, che istituisce un codice doganale comunitario;
Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell’Unione, con particolare riferimento alle disposizioni contenute
nell’articolo 288;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 57, che
istituisce presso gli uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di
importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle
attivita’ istruttorie, anche di competenza di amministrazioni
diverse, connesse alle predette operazioni, nonche’ i commi 58 e 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
novembre 2010, n. 242, recante la definizione dei termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono
all’assolvimento delle operazioni doganali di importazione e di
esportazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2014;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 10 luglio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 19 settembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze,
della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativo all’istituzione di un sistema di licenze Forest Law
Enforcement, Governance and Trade per le importazioni di legname
nella Comunita’ europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che
stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e
prodotti da esso derivati.
2. Ai fini del presente decreto legislativo la definizione di
«dichiarazione in dogana» e’ quella prevista dalle vigenti
disposizioni dell’Unione europea in materia.

Art. 2

Autorita’ competente

1. L’autorita’ nazionale competente preposta all’attuazione dei
regolamenti (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e n. 995/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, e’ il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, di seguito denominata Autorita’
nazionale competente, che si avvale del Corpo forestale dello Stato,
il quale effettua anche i controlli previsti dai due regolamenti.
2. L’autorita’ nazionale competente, cura i rapporti con la
Commissione europea, con le organizzazioni indipendenti di cui
all’articolo 2, primo paragrafo, n. 14), del regolamento (CE) n.
2173/2005 e con gli organismi di controllo di cui all’articolo 8 del
regolamento (UE) n. 995/2010.
3. L’autorita’ nazionale competente assicura il necessario
coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nell’attuazione del
regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010,
anche con il supporto della Consulta di cui all’articolo 5 del
presente decreto legislativo.
4. L’autorita’ nazionale competente, informata la Consulta di cui
all’articolo 5 del presente decreto legislativo, trasmette alla
Commissione europea, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione di
cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2173/2005 riferita
all’anno civile precedente, e con cadenza biennale, entro il 30
aprile, una relazione sull’applicazione del regolamento (UE) n.
995/2010, nel corso del biennio precedente.
5. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui al
comma 4, l’autorita’ nazionale competente riceve dall’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, entro il 1° febbraio di ogni anno, le
informazioni richieste dall’articolo 8 del regolamento (CE) n.
2173/2005. Tali informazioni sono espressamente previste nell’ambito
delle realizzazioni dell’interoperabilita’ per l’attuazione dello
sportello unico doganale.

Art. 3

Disposizioni sul sistema di licenze FLEGT

1. Una licenza Forest Law Enforcement, Governance and Trade, di
seguito denominata FLEGT, relativa a ciascun carico, e’ messa a
disposizione dell’autorita’ nazionale competente, preventivamente o
contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana per
detto carico, ai fini del controllo e dell’immissione in libera
pratica nell’Unione europea.
2. L’autorita’ nazionale competente e l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli possono richiedere che la licenza sia tradotta in lingua
italiana a spese dell’importatore.
3. L’Autorita’ nazionale competente e l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli definiscono le modalita’ per concorrere all’attuazione del
regolamento (CE) n. 2173/2005, secondo i principi dello sportello
unico doganale.
4. Nelle more della realizzazione dell’interoperabilita’ prevista
dallo sportello unico doganale e delle conseguenti modalita’ per
l’effettuazione concomitante dei controlli, le strutture
dell’autorita’ nazionale competente collaborano con quelle
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’effettuazione delle
verifiche merceologiche dei carichi.
5. Al fine di assicurare l’integrale copertura degli oneri relativi
alle procedure di controllo, gli importatori versano un contributo
finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui
si applica il sistema di licenze FLEGT.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite l’entita’, determinata sulla base
del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e le
modalita’ di versamento dei contributi di cui al comma 5.

Art. 4

Registro degli operatori

1. Al fine di consentire la predisposizione del programma dei
controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 da parte
dell’autorita’ nazionale competente, e’ istituito il registro degli
operatori. Alla tenuta del Registro il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
2. Ai fini della valutazione del rischio di cui all’articolo 10 del
regolamento (UE) n. 995/2010, l’Autorita’ nazionale competente riceve
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 1° febbraio di
ogni anno, i dati dei destinatari indicati nella dichiarazione
doganale di importazione relativi all’anno precedente, completi di
ogni altra utile informazione sulle singole importazioni da essi
effettuate, riguardanti i codici della nomenclatura combinata
riportati nell’allegato al regolamento (UE) n. 995/2010. Tali
informazioni sono espressamente previste nell’ambito delle
realizzazioni dell’interoperabilita’ per l’attuazione dello sportello
unico doganale.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche sulla base dei dati del registro delle imprese di cui
all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono individuati
i requisiti per l’iscrizione al registro, le modalita’ di gestione,
il corrispettivo dovuto per l’iscrizione al medesimo e le relative
modalita’ di versamento.

Art. 5

Consulta FLEGT e Timber Regulation

1. Al fine di favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi
pubblici e collettivi nelle attivita’ di attuazione del regolamento
(CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010 e’ istituita la
Consulta FLEGT – regolamento legno, di seguito denominata Consulta.
2. Alla Consulta partecipano:
a) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
b) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
c) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
d) due rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
e) due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano;
f) due rappresentanti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
g) rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore, individuati con le modalita’ stabilite
con il decreto di cui al comma 3;
h) rappresentanti delle Associazioni ambientaliste maggiormente
rappresentative, individuati con le modalita’ stabilite con il
decreto di cui al comma 3;
i) ogni altro soggetto pubblico o privato che la Consulta stessa
ritenga utile coinvolgere, secondo le modalita’ stabilite con il
decreto di cui al comma 3.
3. La Consulta e’ istituita con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ed e’ convocata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ogni qual volta risulti necessario e comunque
almeno una volta l’anno.
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare garantisce il necessario supporto tecnico della Consulta e ne
assicura i compiti di segreteria. Al funzionamento della Consulta si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti della Consulta
di cui al presente articolo, non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare con proprio decreto, di concerto con il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, approva il regolamento di
funzionamento, ad esito della sua prima riunione di insediamento.
6. Al fine di meglio raccordare le attivita’ di controllo sul
taglio e commercio di legname con quelle connesse alla protezione e
gestione sostenibile delle foreste a scala globale e nazionale ed
alla valorizzazione dei servizi ecosistemici da esse forniti, la
Consulta fornisce supporto all’autorita’ nazionale competente per la
soluzione di criticita’, per la ricerca di priorita’ ed in generale
per le attivita’ che fanno capo alla stessa Autorita’ nazionale
competente, esprimendo pareri non vincolanti, in particolare sui
seguenti argomenti:
a) partecipazione delle amministrazioni e dei portatori di
interesse alle attivita’ connesse all’attuazione dei regolamenti;
b) esame di eventuali criticita’ che dovessero emergere nelle
attivita’ di attuazione dei regolamenti;
c) ricerca delle soluzioni ai problemi tecnici riguardanti
l’esercizio delle attivita’ prospettate dagli aderenti, al fine di
dare coerenza di comportamento, in particolare in materia di
interpretazione normativa, esame di procedure informatiche e
telematiche, impostazione di campagne promozionali e di
comunicazione;
d) promozione di accordi volontari di partenariato con Paesi
terzi;
e) scambio di informazioni e dati conoscitivi tra i soggetti
coinvolti nell’attuazione dei regolamenti anche promuovendo la
realizzazione di banche dati.

Art. 6

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque
importa nel territorio dello Stato legno o prodotti derivati
esportati dai paesi aderenti a un accordo di partenariato, di cui
all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2173/2005 in mancanza della
licenza FLEGT, e’ punito con l’ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o
con l’arresto da un mese ad un anno.
2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, l’operatore che
commercializza, ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo, lettera
b), del regolamento (UE) n. 995/2010, legno o prodotti da esso
derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel Paese di
produzione, e’ punito con l’ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con
l’arresto da un mese ad un anno.
3. Se dai fatti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
deriva un danno di particolare gravita’ per l’ambiente, le pene
dell’ammenda e dell’arresto si applicano congiuntamente.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che, nel
commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra
anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli
appositi registri di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione
(UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto
in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta
diligenza di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010,
anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di
controllo riconosciuti dalla Commissione europea, e’ punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni
100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un
massimo di euro 1.000.000, per la quale non e’ ammesso il pagamento
in misura ridotta, di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che nel
commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non tiene o non
conserva per cinque anni o non mette a disposizione i registri di cui
all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della
Commissione del 6 luglio 2012, e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il commerciante, di cui
all’articolo 2, primo paragrafo, lettera d), del regolamento (UE) n.
995/2010, che non conserva per almeno cinque anni i nominativi e gli
indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti
da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e
quantitative delle singole forniture, ovvero non fornisce le suddette
informazioni richieste dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, e’ punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non si
iscrive al registro di cui all’articolo 4 del presente decreto e’
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
1.200.
8. L’autorita’ amministrativa che riceve il rapporto di cui
all’articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
che irroga la sanzione per le violazioni disciplinate dai commi 4, 5,
6 e 7 del presente articolo, e’ il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
9. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 e’
sempre disposta la confisca del legno e dei prodotti da esso
derivati.
10. Per il legno e i prodotti da esso derivati, di cui al comma 9,
oggetto del provvedimento di confisca, viene disposta la
conservazione a fini didattici o scientifici o la distruzione o la
vendita mediante asta pubblica, secondo i criteri individuati con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all’esecuzione dei compiti affidati con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
2. I proventi derivanti dal contributo di cui al comma 5
dell’articolo 3 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, nel programma «Tutela e conservazione della fauna e
della flora e salvaguardia della biodiversita’», afferente la
missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. I proventi derivanti dall’iscrizione al registro di cui
all’articolo 4, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, al programma «Tutela e conservazione della fauna e
della flora e salvaguardia della biodiversita’», afferente la
missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali per il miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza delle attivita’ di controllo di cui
all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010. Il Ministero
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di
competenza statale e quelli derivanti dalla vendita mediante asta
pubblica della merce confiscata di cui all’articolo 6, comma 10, sono
versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al programma
«Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia
della biodiversita’», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell’ambiente» dello stato di previsione
della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle
attivita’ di controllo di cui al presente decreto legislativo. Il
Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 ottobre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Galletti, Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Mogherini, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Orlando, Ministro della giustizia

Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2014, n. 194 Regolamento recante modalita’ di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro…

…dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
introdotto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e, in particolare, il comma 6, lettere a) e b) del
medesimo articolo 62;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, recante "Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al
codice fiscale dei contribuenti", e successive modificazioni;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e
censimento degli italiani all’estero";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante
"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24
della legge 23 agosto 1988, n. 400";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989,
n. 323, recante "Regolamento per l’esecuzione della legge 27 ottobre
1988, n. 470, sull’anagrafe e il censimento degli italiani
all’estero";
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante
"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera
mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive
modificazioni, e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile";
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell’amministrazione digitale", e successive modificazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’11 luglio 2007 relativo alle statistiche comunitarie
in materia di migrazione e di protezione internazionale;
Visto il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione
e delle abitazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione del 30
novembre 2009 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche
tecniche delle variabili e delle loro classificazioni;
Visti il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio e, in particolare, l’articolo 13 che disciplina il
Programma Statistico europeo, relativo alle statistiche europee e che
abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto
statistico delle Comunita’ europee di dati statistici protetti dal
segreto, il Regolamento (CE) n. 322/1997 del Consiglio, relativo alle
statistiche comunitarie, e la Decisione 89/382/CEE, Euratom del
Consiglio che istituisce un comitato del programma statistico delle
Comunita’ europee;
Visto il Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 novembre 2013 relativo alle statistiche demografiche
europee;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 166, recante "Approvazione del Regolamento recante il riordino
dell’Istituto nazionale di statistica" e, in particolare, l’articolo
2, comma 2, lettera c)";
Visto l’articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2013)", e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
agosto 2013, n. 109, recante "Disposizioni per la prima attuazione
dell’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che
istituisce l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)";
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari";
Sentito l’Istituto Nazionale di Statistica, che si e’ espresso con
pareri del 26 febbraio 2014 e del 12 giugno 2014;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, che si e’ espresso con nota in data 17 aprile 2014;
Acquisita l’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale;
Acquisita l’intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 5
agosto 2014;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 settembre
2014;
Su proposta del Ministero dell’interno, del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Subentro alle anagrafi tenute dai comuni

1. L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra
gradualmente alle anagrafi tenute dai comuni secondo il piano di
subentro e le modalita’, idonee a garantire l’integrita’,
l’univocita’ e la sicurezza dei dati, descritti nell’Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente regolamento. Nel subentro
sono compresi i dati informatizzati relativi alle situazioni
anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate
in formato elettronico.
2. I dati anagrafici inviati dai comuni ai fini del subentro sono
sottoposti ai seguenti controlli formali da parte del Ministero
dell’interno:
a) validazione del codice fiscale previo confronto con l’anagrafe
tributaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605;
b) verifica di congruita’ con i dati contenuti nell’ANPR al
momento del subentro.
3. Il Ministero dell’Interno e l’Istituto nazionale di statistica,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definiscono
standard e indicatori finalizzati a monitorare la qualita’ dei dati
registrati nell’ANPR nella fase di subentro.
4. L’ANPR rende disponibile ai comuni, a seguito del subentro, i
dati necessari all’allineamento delle banche dati eventualmente
conservate dagli stessi.

Art. 2

Dati contenuti nell’ANPR
e modalita’ di conservazione

1. Nell’ANPR sono contenuti i dati del cittadino, della famiglia
anagrafica e della convivenza di cui agli articoli 20, 21 e 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e
successive modificazioni, i dati dei cittadini italiani residenti
all’estero, registrati dai Comuni ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, nonche’ il domicilio
digitale, di cui all’articolo 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
2. I campi relativi ai dati di cui al comma 1 sono descritti
nell’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente
regolamento.
3. L’ANPR conserva le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle
situazioni anagrafiche pregresse.
4. L’ANPR conserva, in una distinta sezione, le schede anagrafiche
relative alle persone cancellate.

Art. 3

Garanzie e misure di sicurezza
nel trattamento dei dati personali

1. I dati contenuti nell’ANPR sono trattati secondo le modalita’ e
le misure di sicurezza per la protezione dei dati descritte
nell’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente
regolamento, adottate nel quadro delle piu’ ampie misure di cui agli
articoli da 31 a 36 e all’allegato B del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
2. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell’ANPR, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo
n. 196 del 2003, e’ il Ministero dell’interno, il quale provvede alla
conservazione, alla comunicazione dei dati, nonche’ all’adozione
delle misure di sicurezza di cui al comma 1.
3. Il sindaco, nell’esercizio delle attribuzioni di cui
all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, e’ titolare del trattamento dei dati di
propria competenza, limitatamente alla registrazione dei dati stessi.
4. La societa’ di cui all’articolo 1, comma 306, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e’ designata responsabile del trattamento dei
dati dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 29 del decreto
legislativo n. 196, del 2003.

Art. 4

Servizi resi disponibili dall’ANPR ai Comuni

1. L’ANPR rende disponibili ai Comuni per i quali e’ completato il
subentro di cui all’articolo 1, i servizi descritti nell’Allegato D,
che costituisce parte integrante del presente regolamento, secondo le
modalita’ indicate nell’Allegato C.

Art. 5

Servizi resi disponibili dall’ANPR
alle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e gli organismi che erogano pubblici servizi,
fruiscono dei servizi di cui all’Allegato D, per l’espletamento dei
propri compiti istituzionali, secondo le modalita’ indicate
nell’Allegato C.
2. L’ANPR rende disponibili all’Istituto nazionale di statistica,
mediante i servizi previsti nell’Allegato D, i dati di cui
all’articolo 2, concernenti la popolazione, il movimento naturale e i
trasferimenti di residenza, necessari alla produzione delle
statistiche ufficiali sulla popolazione e sulla dinamica demografica,
nel rispetto della normativa nazionale e della legislazione
dell’Unione Europea.
3. Il Ministero dell’interno – Direzione Centrale per i Servizi
Demografici verifica i presupposti e le condizioni di legittimita’
dell’accesso ai servizi di cui al presente articolo.
4. Il comune, anche mediante le convenzioni previste dall’articolo
62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici
della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo
altresi’ agli elenchi di cui all’articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. La verifica dei
presupposti e delle condizioni di legittimita’ dell’accesso ai dati
e’ svolta dal sindaco.

Art. 6

Accesso all’ANPR da parte del cittadino

1. Il cittadino registrato nell’ANPR puo’ esercitare il diritto di
accesso ai propri dati personali e gli altri diritti di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 presso gli
uffici anagrafici, anche consolari, ovvero tramite sito web
dell’ANPR, in modalita’ diretta e sicura, e previa identificazione
informatica ai sensi dell’articolo 64 del citato decreto legislativo
n. 82 del 2005 e trasmissione dei dati in modalita’ protetta.

Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente
regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Renzi

Il Ministro dell’interno
Alfano

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne – Prev. n. 3258

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 25 febbraio 2015, n. 40 Regolamento recante requisiti di accesso e modalita’ di svolgimento del concorso per orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 145 e 148…

…del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» ed in
particolare l’articolo 148 che prevede disposizioni relative al
personale della banda musicale del medesimo Corpo;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l’articolo 6, comma 4, lettere c) e d), della legge 31 marzo
2000, n. 78, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di
svolgimento dei concorsi pubblici, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
212, «Regolamento recante disciplina per la definizione degli
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012,
n. 64, recante «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei
vigili del Fuoco, ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78,
recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita’ fisica,
psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per
l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008, n.
163, «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per
l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.
Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217.»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n. 197,
recante «Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di
eta’ per l’ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Direttore generale della protezione civile e
dei servizi antincendi n. 29/29923 del 18 dicembre 1995, concernente
istituzione della Banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del
Fuoco;
Considerato che, a norma dell’articolo 145, comma 2, del decreto
legislativo n. 217/2005, con regolamento del Ministro dell’interno,
da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di eta’ e di idoneita’
fisica, psichica e attitudinale per l’accesso al ruolo dei vigili del
fuoco in qualita’ di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai
regolamenti di cui all’articolo 5 comma 1, lettere b) e c) del
decreto legislativo 3 ottobre 2005, n. 217, e le modalita’ di
svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 dello stesso articolo;
Considerato altresi’, che a norma dell’articolo 148, del decreto
legislativo n. 217/2005, le disposizioni degli articoli 145, 146 e
147 si applicano, in quanto compatibili, al personale della banda
musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del 24
luglio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, cosi’ come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri con nota n.Dagl/4.3.13.3/19 del 29 gennaio 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

1. La banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di
seguito denominata banda musicale, costituita da personale del Corpo
stesso, e’ un complesso organico destinato a partecipare alle
celebrazioni istituzionali nonche’ a rappresentare il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco in occasione di manifestazioni pubbliche.
2. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 148 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplina lo svolgimento del
concorso pubblico per titoli per l’accesso al ruolo dei vigili del
fuoco in qualita’ di orchestrale della banda musicale di cui al comma
1.
3. Nella tabella I, che costituisce parte integrante del presente
regolamento, sono indicati gli strumenti musicali che compongono la
banda musicale, ivi compreso il posto da maestro-direttore. I singoli
bandi di concorso individuano i posti disponibili relativi agli
strumenti musicali di cui alla tabella I.

Art. 2

Titoli

1. I titoli musicali e culturali ammessi a valutazione, con a
fianco indicato il punteggio attribuito, sono:
a) diploma accademico di primo livello nello strumento musicale
per il quale si concorre per i posti da orchestrale ovvero diploma
accademico di secondo livello in discipline musicali per il posto da
orchestrale con funzioni di maestro-direttore, conseguiti presso gli
istituti superiori musicali e coreutici di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212: punti 5,00;
b) ulteriore diploma accademico di primo livello in uno degli
strumenti che compongono la banda musicale, aggiuntivo rispetto a
quello per il quale si concorre: punti 2,00;
c) servizio temporaneo nella banda musicale, come personale
volontario di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139 nell’ultimo quinquennio dalla data di scadenza del bando
di concorso: punti 0,50 ogni 40 giorni, fino a un massimo di punti
5,00;
d) partecipazione, in qualita’ di orchestrale in formazioni
musicali bandistiche di altre pubbliche Amministrazioni: punti 0,50
all’anno per un massimo di punti 1,00;
e) incarichi di insegnamento musicale presso gli Istituti
superiori musicali e coreutici o altri tipi di scuola superiore
pubblica: punti 0,25 a trimestre, fino a un massimo di punti 1,00.
2. I titoli di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di
scadenza del bando di concorso.
3. Sulla base del punteggio riportato nei titoli, la commissione
formula le graduatorie di merito per strumento.

Art. 3

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e’ nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile.
2. La commissione e’ presieduta da un dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, in servizio presso il Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ed e’
composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto del
concorso non inferiore a due, e da un segretario. Ove, per esigenze
di servizio non sia disponibile personale del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ovvero da un appartenente ai ruoli della Amministrazione civile
dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile.
4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o
piu’ componenti e del segretario della commissione, puo’ essere
prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con il
decreto di nomina della commissione medesima o con successivo
provvedimento.
5. In relazione al numero dei candidati, la commissione puo’ essere
suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con
l’integrazione di un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria.

Art. 4

Graduatorie finali

1. Sulla base delle graduatorie di merito, l’Amministrazione redige
le graduatorie finali del concorso per strumento, ivi compreso quello
per maestro-direttore, tenuto conto, a parita’ di merito, dei titoli
di preferenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. A parita’ di
punteggio conseguito, costituisce titolo preferenziale la piu’
giovane eta’, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 15
maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.
2. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle
graduatorie finali, tenuto conto delle riserve previste dalla
normativa vigente.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicato sul Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell’interno, con avviso della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
sono approvate le graduatorie finali del concorso.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco
e ammessi a frequentare uno specifico corso di formazione prescritto
per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita’ di
orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.

Art. 5

Requisiti di eta’ e di idoneita’ fisica,
psichica e attitudinale

1. I limiti di eta’ per la partecipazione al concorso per l’accesso
al ruolo dei vigili del fuoco in qualita’ di orchestrale della banda
musicale sono i seguenti:
a) limite minimo di eta’ previsto dall’articolo 1, comma 1, del
decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n. 197;
b) limite massimo, in deroga a quello ordinario per l’accesso al
ruolo dei vigili del fuoco, previsto dall’articolo 1, comma 2,
lettera d), del decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n.
197.
2. I requisiti di idoneita’ fisica e psichica per l’ammissione al
concorso per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita’ di
orchestrale della banda musicale, in deroga a quelli ordinari, sono
quelli indicati all’articolo 3, del decreto del Ministro dell’interno
11 marzo 2008, n. 78.

Art. 6

Accertamento dei requisiti di idoneita’ fisica e psichica

1. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di
idoneita’ fisica e psichica dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale, l’amministrazione ha facolta’ di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla
normativa vigente.

Art. 7

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, del
decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008, n. 163, e, in
quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2015

Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015
Interno, foglio n. 738
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (Ce) N. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

Testo: DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2009, n. 64

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’articolo 14;

Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, concernente attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonche’ dell’assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell’articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, legge comunitaria 2007, ed, in particolare, l’articolo 26 recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie elencati nel regolamento (CE) n. 423/2007 relativo a misure restrittive nei confronti dell’Iran;

Visto il regolamento (CE) 19 aprile 2007, n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come modificato dal regolamento (CE) 20 aprile 2007, n. 441/2007, dal regolamento (CE) 5 giugno 2007, n. 618/2007, dal regolamento (CE) 28 gennaio 2008, n. 116/2008, dal regolamento (CE) 11 marzo 2008, n. 219/2008 e dal regolamento (CE) 10 novembre 2008, n. 1110/2008;

Ritenuta la necessita’ di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2008;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione ed Autorita’ nazionale

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, di seguito denominato: «regolamento», relativo a misure restrittive nei confronti dell’Iran.

2. Relativamente ai beni ed alle tecnologie a duplice uso, l’Autorita’ competente incaricata dell’applicazione del regolamento di cui al comma 1 e’ il Ministero dello sviluppo economico, quale Autorita’ nazionale competente all’applicazione del regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

3. L’Autorita’ competente, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato consultivo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in osservanza del regolamento (CE) n. 423/2007, emette il provvedimento di autorizzazione, diniego, revoca, modifica o sospensione.

Art. 2.

Sanzioni

1. Chiunque viola i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 423/2007 e’ punito con la pena della reclusione da tre a otto anni.

2. Chiunque effettua le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento (CE) n. 423/2007, in assenza o in difformita’ delle autorizzazioni ivi previste, e’ punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

3. Chiunque viola i divieti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 423/2007 e’ punito con la pena della reclusione da due a sei anni. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, tale pena non esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo.

4. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 3.

Obbligo di comunicazione da parte dell’autorita’ giudiziaria

1. L’autorita’ giudiziaria che procede per i reati previsti dall’articolo 2 ne da’ immediata comunicazione all’Autorita’ competente di cui all’articolo 1, comma 2, e, relativamente al reato di cui al comma 3 del predetto articolo 2, anche al Ministero dell’economia e delle finanze, nonche’, ai fini di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al Comitato di sicurezza finanziaria.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee (GUCE).

Note alle premesse:

– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192».

– Si riporta il testo dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art.14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di ”decreto legislativo” e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’ trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’ tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

– Il regolamento (CE) 1334/2000 e’ pubblicato nella G.U.C.E. 30 giugno 2000, n. L 159.

– Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2003, n. 102.

– Si riporta il testo dell’art. 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2002, n. 72, S.O.:

«Art.50 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso). – 1. Il Governo e’ delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, e del Ministro delle attivita’ produttive, con le modalita’ di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonche’ dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e alle altre disposizioni comunitarie, nonche’ agli accordi internazionali gia’ adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell’uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del citato regolamento (CE) n. 1334/2000, e successive modificazioni;

e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, puo’ emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.».

– Si riporta il testo dell’art. 26, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O.:

«Art. 26 (Delega al Governo per introdurre disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran) . – 1. Nel rispetto dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo e’ delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, nel rispetto del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, e secondo le procedure di cui all’art. 1, commi 3, 4, 6 e 8 della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi recanti disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso, nei confronti dell’Iran, nonche’ a stabilire norme recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.

2. L’esercizio della delega deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), e), f) e g), nonche’ dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 423/2007 ed alle altre disposizioni comunitarie che dovessero essere adottate entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente in tema di disciplina dei prodotti e tecnologie a duplice uso;

c) previsione di procedure di autorizzazione alla fornitura di assistenza tecnica e in materia finanziaria pertinenti ai beni e tecnologie a duplice uso e all’esportazione ed importazione di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti dell’Iran;

d) previsione della pena della reclusione da tre a otto anni per i soggetti che violino i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del citato regolamento;

e) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che effettuino le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento in assenza o in difformita’ delle autorizzazioni ivi previste;

f) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che violino i divieti di cui all’art. 7, paragrafo 4, del regolamento.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo le procedure di cui al comma 1, il Governo puo’ emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1.

4. Dall’esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

– Il regolamento (CE) n. 423/2007 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 20 aprile 2007, n. L 103.

– Il regolamento (CE) n. 441/2007 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 21 aprile 2007, n. L 104.

– Il regolamento (CE) n. 618/2007 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 6 giugno 2007, n. L 143.

– Il regolamento (CE) n. 116/2008 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 10 febbraio 2009, n. L 39.

– Il regolamento (CE) n. 219/2008 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 12 marzo 2008, n. L 68.

– Il regolamento (CE) n. 1110/2008 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 11 novembre 2008, n. L 300.

Nota all’art. 1:

– Per il regolamento (CE) n. 423/2007, si veda nelle note alle premesse.

– Si riporta il testo dell’art. 11, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, citato nelle premesse:

«Art. 11 (Comitato consultivo). – 1. Presso l’Autorita’ competente e’ istituito un Comitato consultivo per l’esportazione dei beni a duplice uso.

2. Il Comitato consultivo per l’esportazione dei beni a duplice uso, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall’Autorita’ competente, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni nei casi previsti dal presente decreto legislativo. Il termine predetto e’ prorogato di ulteriori novanta giorni qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attivita’ istruttoria. Il Comitato esprime, inoltre, su richiesta dell’Autorita’ competente ovvero di altri Ministeri interessati, pareri su questioni di carattere particolare e/o generale relative all’attivita’ di autorizzazione e di controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse all’aggiornamento della relativa normativa.

3. Il Comitato consultivo e’ composto da un direttore generale del Ministero degli affari esteri che svolge le funzioni di presidente, da un direttore generale del Ministero delle attivita’ produttive – Dipartimento per l’internazionalizzazione che svolge le funzioni di vice presidente, da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, dei quali uno dell’Agenzia delle dogane, e da un rappresentante ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, delle attivita’ produttive -Dipartimento per l’internazionalizzazione, della difesa, dell’interno, delle comunicazioni, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e della salute. I rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle attivita’ produttive – Dipartimento per l’internazionalizzazione, possono esercitare il diritto di voto in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e del vice presidente del Comitato. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal dirigente dell’Autorita’ competente.

Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, quattro esperti tecnici estranei all’Amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso.

4. I componenti del Comitato consultivo, i loro supplenti e gli esperti tecnici sono nominati con decreto del Ministro delle attivita’ produttive; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri o dagli enti di appartenenza entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero delle attivita’ produttive. Il Comitato viene rinnovato ogni cinque anni.

5. Alle riunioni del Comitato consultivo possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta dell’Autorita’ competente o del Presidente del Comitato stesso, anche rappresentanti degli organi preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutano, nonche’ altri esperti anche estranei all’Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio esistenti.

6. Il Comitato consultivo e’ validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

7. Il Ministro delle attivita’ produttive disciplina, con proprio decreto, sentite le altre Amministrazioni di cui al comma 3, le modalita’ di funzionamento del Comitato.».

Nota all’art. 2:

– Per regolamento (CE) n. 423/2007, si veda nelle note alle premesse.

– Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, reca: «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attivita’ dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.».

– Si riporta il testo dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109:

«Art.13 (Disposizioni sanzionatorie). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’art. 5, commi 1, 2, 4 e 5 e’ punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta’ del valore dell’operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

(Omissis)

Nota all’art. 3:

– Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, citato nelle note all’articolo 2:

«Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). – 1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed all’attivita’ di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall’Unione europea, e’ istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato: ”Comitato”.

2. Il Comitato e’ composto dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da undici membri.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d’Italia, dalla Commissione nazionale per le societa’ e la borsa, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e dall’Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Il presidente del Comitato puo’ invitare a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza, secondo le materie all’ordine del giorno. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato e’ integrato da un rappresentante dell’Agenzia del demanio.

4. Il funzionamento del Comitato e’ disciplinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comitato. In ogni caso, ai componenti del Comitato non e’ corrisposto alcun emolumento, indennita’, o rimborso spese.

5. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato. Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte da segreto d’ufficio, fatta salva l’applicazione dell’art. 6, primo comma, lettera a), e dell’art. 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 7 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6. L’autorita’ giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.

7. Il Comitato, con propria delibera, individua gli ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato puo’ richiedere accertamenti agli enti rappresentati nel Comitato, tenuto conto delle rispettive attribuzioni. Il presidente del Comitato puo’ trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell’attivita’ di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

8. Il Comitato chiede all’Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull’attivita’ dalla stessa svolta ai sensi dell’art. 12.

9. Il Comitato puo’ stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d’ufficio di cui al comma 5.

10. Il Comitato formula alle competenti autorita’ internazionali, sia delle Nazioni unite che dell’Unione europea, proposte di designazione di soggetti o enti.

Quando, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dei precedenti commi, sussistono sufficienti elementi per formulare alle competenti autorita’ internazionali, sia delle Nazioni unite che dell’Unione europea, proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attivita’ terroristiche, il presidente del Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell’art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

11. Il Comitato e’ l’autorita’ competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari o dai decreti di cui all’art. 4.

12. Il Comitato formula alle competenti autorita’ internazionali, sia delle Nazioni unite che dell’Unione europea, proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati, sulla base anche delle istanze presentate dai soggetti interessati.

13. Il Comitato formula le proposte per l’adozione dei decreti di cui all’articolo 4.

14. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi innanzi al Comitato e’ di centoventi giorni.».