Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003 Legge n. 73 del 29 Maggio 2009, G.U. n. 143 del 23 Giugno

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 47.990 per l’anno 2009 e di euro 53.530 a decorrere dall’anno 2010. Al relativo onere si provvede, per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette il testo dell’Accordo)

Cassazione sez V tributaria n. 29146 dell’11.12.2008 Spese di giudizio, compensazione, soccombenza, giurisprudenza successiva, tributario (2009-06-18)

Ritenuto in fatto

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto a Gian Paolo T., consulente fiscale, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001;

che il contribuente non si è costituito.

Considerato in diritto

che il ricorso – con i cui due motivi si censura la sentenza impugnata per violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo e per vizio di motivazione – è manifestamente fondato, in quanto la ratio decidendi della sentenza impugnata (che ha negato la sussistenza di struttura organizzativa pur avendo accertato che il contribuente esercitava la professione “con l’ausilio di un solo collaboratore”) non è conforme al consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, in base al quale, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (ex plurimis, cfr. Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 e 5011 del 2007);

che, in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che sussistono giusti motivi, in considerazione della circostanza che la giurisprudenza richiamata si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 aprile 2009, n. 96

Modifiche al Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell’attivita’ sportiva nelle scuole ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2006, n. 140.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 21-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 15 del 15 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 «Testo unico in
materia di sport e tempo libero»;
Visto, in particolare, l’art. 20 della citata legge regionale n.
8/2003, che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere
contributi a sostegno di progetti volti a promuovere l’attivita’
sportiva nelle scuole primarie e secondarie;
Visto il proprio decreto 4 maggio 2006, n. 0140/Pres. recante il
«Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione
dell’attivita’ sportiva nelle scuole ai sensi dell’art. 20 della
legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport
e tempo libero)»;
Visto, in particolare, l’art. 6, comma 1, del Regolamento
medesimo che, conformemente alla disposizione normativa ex articolo
20, comma 3, della legge regionale n. 8/2003, ha fissato al 31 maggio
di ogni anno il termine finale di presentazione delle domande di
contributo;
Visto l’art. 6, comma 92, della legge regionale 23 gennaio 2007,
n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e
annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge
finanziaria 2007)», che ha modificato l’art. 20, comma 3, della
predetta legge regionale n. 8/2003, disponendo che il termine per la
presentazione delle domande di contributo in argomento, venga fissato
annualmente con apposito bando da pubblicarsi sul Bollettino
ufficiale della Regione, sostituendo quindi la precedente previsione
del termine fisso di presentazione delle domande al 31maggio di
ciascun anno;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n.
1580, con la quale, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del Regolamento di
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali,
approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e
successive modificazioni ed integrazioni, si e’ definito il nuovo
assetto organizzativo delle strutture a livello di Servizio, tra cui
quello del Servizio attivita’ ricreative e sportive;
Rilevata la necessita’, per quanto sopra esposto, di apportare le
conseguenti modifiche al testo del regolamento approvato con proprio
decreto n. 0140/Pres./2006, al fine di renderle coerenti con le sopra
indicate modifiche normative;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 42 della Statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2009, n.
718;

Decreta:

1. E’ emanato il Regolamento recante «Modifiche al regolamento per la
concessione dei contributi per la promozione dell’attivita’ sportiva
nelle scuole ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 3aprile
2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero) emanato
con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2006, n. 140», nel
testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare
come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-21&task=dettaglio&numgu=45&redaz=009R0410&tmstp=1259051002458

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Carinola e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 130 del 7-6-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile
2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Carinola
(Caserta);
Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al
protocollo dell’ente, da dieci consiglieri sui sedici assegnati al
comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Carinola (Caserta) e’ sciolto.

Art. 2 La dott.ssa Vittoria Ciaramella e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 19 maggio 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-07&task=dettaglio&numgu=130&redaz=10A06848&tmstp=1275982945028