Istituzione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all’articolo 1 possono essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui all’articolo 1 le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovani affinche’ contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.

3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e’ operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l’efficacia.

Nota all’art. 1:

– La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca «Disposizioni in materia di ricorrenze festive» ed e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.

Regolamento recanti norme per l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e delle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi

Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 6 marzo 2009, n. 32

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi, che, con effetto dal 1° dicembre 2008, abroga e sostituisce la direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969;

Visto il regolamento (CEE) n. 918/1983 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali e in particolare l’articolo 45 del medesimo regolamento, come sostituito dal regolamento (CE) n. 274/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che prevede che le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da Paesi terzi sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione purche’ le medesime importazioni siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto;

Visto l’articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza ad adottare regolamenti per stabilire, al fine dell’adeguamento alle disposizioni adottate dai competenti organi comunitari, condizioni, modalita’ e formalita’ per l’ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall’articolo 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965 e dal predetto regolamento (CEE) n. 918/1983;

Visto l’articolo 14, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965, che stabilisce che gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie in materia di franchigie dai diritti doganali siano stabiliti con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1998, n. 500, recante le norme per l’esenzione dai diritti doganali per gli oggetti ed i generi di consumo importati a seguito dei viaggiatori;

Ritenuta la necessita’ di adeguare la normativa nazionale alle summenzionate disposizioni comunitarie;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo, ed in particolare l’articolo 23 che ha istituito il Ministero dell’economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con note n. 3-1463/UCL, del 4 febbraio 2009, e n. 3-2141/UCL del 17 febbraio 2009;

Adotta

il presente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste nel presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) importazioni di natura non commerciale: le importazioni che, contemporaneamente, presentano carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci, riservate all’uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate, che non riflettono, per la loro natura o quantita’, alcun intento di carattere commerciale;

b) bagagli personali: i bagagli che il viaggiatore e’ in grado di presentare all’Ufficio doganale al momento del suo arrivo nonche’ quelli che presenta a tale ufficio in un secondo tempo, a condizione che comprovi che sono stati registrati come bagaglio al seguito, al momento della partenza, presso il vettore che ha provveduto al trasporto del viaggiatore;

c) zona di frontiera: fatte salve le relative convenzioni, il territorio dei comuni che ricadono, anche parzialmente, nella zona avente una profondita’ in linea d’aria di 15 chilometri dalla frontiera con Paesi non comunitari;

d) lavoratore frontaliero: la persona che, per la sua abituale attivita’, deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoro;

e) viaggiatori aerei e viaggiatori via mare: tutti i passeggeri che effettuano viaggi aerei o marittimi, fatta eccezione per l’aviazione privata da diporto o la navigazione privata da diporto;

f) aviazione privata da diporto e navigazione privata da diporto: l’uso di un aeromobile o di un battello marittimo da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che ha un contratto di locazione o altro titolo, per scopi non commerciali e diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorita’ pubbliche.

2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:

a) il Principato di Monaco non e’ considerato Paese terzo e, limitatamente alle accise, la Repubblica di San Marino non e’ considerata Paese terzo;

b) l’isola di Man e’ considerata territorio in cui si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa.

Art. 2.

Soglie monetarie

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, sono importate in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, dall’accisa e dai dazi doganali le merci che i viaggiatori, provenienti da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa, portano con se’ nel proprio bagaglio personale, a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il valore delle stesse merci non superi complessivamente 300,00 euro per viaggiatore. L’importo di cui al presente comma e’ aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare.

2. Per i viaggiatori di eta’ inferiore a quindici anni le soglie monetarie di cui al comma 1 sono ridotte a 150,00 euro per viaggiatore indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato.

3. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1, il valore delle singole merci non puo’ essere frazionato.

4. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1 non si tiene conto del valore del bagaglio personale di un viaggiatore che viene importato temporaneamente o reimportato a seguito di esportazione temporanea ne’ del valore dei medicinali corrispondenti alle sue necessita’ personali. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1 non si tiene conto, altresi’, dei prodotti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2.

5. Non e’ riscossa l’IVA e l’accisa per le merci importate da ciascun viaggiatore qualora l’importo delle imposte da esigere non superi, complessivamente, 10,00 euro; per quanto concerne i dazi doganali trova applicazione l’articolo 868 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993.

Art. 3.

Prodotti particolari

1. Relativamente ai prodotti del tabacco e ai prodotti alcolici, l’esenzione dall’IVA, dall’accisa e dai dazi doganali e’ accordata entro i limiti dei quantitativi massimi indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.

2. Relativamente ai prodotti carburanti, l’esenzione dall’IVA, dall’accisa e dai dazi doganali e’ accordata limitatamente ai quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile avente capacita’ massima di 10,0 litri.

3. I viaggiatori di eta’ inferiore a 17 anni sono esclusi dall’esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella A.

Art. 4.

Disposizioni particolari per i residenti delle zone di frontiera

1. Per le importazioni di merci effettuate dalle persone che hanno la loro residenza nelle zone di frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme

comunitarie in materia di IVA o di accisa verso l’Unione europea, le soglie monetarie di cui all’articolo 2, comma 1, sono ridotte a 50,00 euro.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, l’esenzione dall’IVA, dall’accisa e dai dazi doganali sui prodotti del tabacco e sui prodotti alcolici, e’ accordata entro i limiti dei quantitativi massimi ridotti indicati nella tabella B allegata al presente regolamento. Per i medesimi soggetti l’esenzione dall’IVA, dall’accisa e dai dazi doganali sui prodotti carburanti e’ accordata limitatamente ai soli quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto.

3. I soggetti di cui al comma 1, di eta’ inferiore a diciassette anni, sono esclusi dall’esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella B.

Art. 5.

Abrogazione

1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1998, n. 500, e’ abrogato.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1 – Allegato 2

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– Si riporta il testo dell’art. 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983:

«Art. 45.- Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, purche’ tali importazioni siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma di disposizioni del diritto nazionale adottate in conformita’ della direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi.

Le merci importate nei territori elencati all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto sono soggette alle stesse disposizioni in materia di franchigia doganale delle merci importate in qualsiasi altra parte del territorio dello Stato membro interessato.».

– Si riporta il testo dei commi 1 e 2, dell’art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723:

«1. Con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformita’ alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalita’ e formalita’ per l’ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall’art. 12 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983.

2. Con successivi regolamenti, approvati con decreti del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie.».

– Si riporta il testo dell’art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723:

«Art. 12. – 1. Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 918/1983 del Consiglio, del 28 marzo 1983, e senza pregiudizio delle maggiori facilitazioni stabilite dagli accordi internazionali, e’ concessa l’importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento, delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso.

2. Non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto le importazioni di merci per le quali l’esenzione dal predetto tributo e’ disposta, con carattere di obbligatorieta’, dalle direttive del Consiglio delle Comunita’ europee adottate in materia di armonizzazione delle disposizioni riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari riscosse all’importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori, ovvero le franchigie applicabili all’importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale, o quelle applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, nonche’ dalle direttive del Consiglio delle Comunita’ europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell’art. 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.».

– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

– Si riporta il testo dell’art. 868 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993:

«Art. 868. – Gli Stati membri possono dispensare dal contabilizzare importi di dazi inferiori a 10 ECU.

Non si procede al ricupero a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione quando l’importo da ricuperare sia inferiore, per pratica, a 10 ECU.».

Disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite. (Deliberazione n. 34/09/CSP)

Testo: DELIBERAZIONE AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 19 febbraio 2009 N. 34

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2009)

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 febbraio 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e successive modificazioni;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro sull’inquinamento acustico»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche’ delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Visto il regolamento in materia di pubblicita’ radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e le successive modifiche e integrazioni approvate dalle delibere n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, n. 34/05/CSP dell’8 marzo 2005, n. 105/05/CSP del 28 luglio 2005, n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, n. 162/07/CSP dell’8 novembre 2007 e 12/08/CSP del 31 gennaio 2008;

Vista, in particolare, la delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, con la quale al fine di salvaguardare l’effettivita’ del divieto di diffusione di messaggi pubblicitari e televendite con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, e’ stato integrato il vigente regolamento in materia di pubblicita’ radiotelevisiva e televendite, inserendo nella norma relativa alla riconoscibilita’ dei messaggi pubblicitari una apposita disposizione coerente con quanto disposto dall’art. 4, comma 1, lettera c), del testo unico della radiotelevisione in materia di potenza sonora dei messaggi pubblicitari e televendite;

Vista la delibera n. 157/06/CSP del 25 ottobre 2006 recante «Misure urgenti per l’osservanza delle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite»;

Vista la delibera n. 50/07/CSP del 24 luglio 2007 recante «Costituzione del tavolo tecnico per la fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite di cui alla delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006»;

Rilevato che il presidio sanzionatorio al divieto di diversificare la potenza sonora dei messaggi pubblicitari rispetto al resto dei programmi, quale posto dall’art. 4, comma 1, lettera c) della legge n. 112/04 e trasfuso nella medesima disposizione del testo unico della radiotelevisione, e’ rinvenibile all’art. 51, comma 1, dello stesso testo unico, che per le violazioni delle disposizioni in materia di pubblicita’, sponsorizzazioni e televendite di cui all’art. 4, comma 1, del citato testo unico e ai regolamenti dell’Autorita’ prevede il trattamento sanzionatorio (lettera b)) e afferma la competenza dell’Autorita’ ponendo specifiche norme procedimentali (lettera c);

Considerata la difficolta’ interpretativa – rimarcata dalla stessa Autorita’ garante della concorrenza e del mercato nell’applicazione dell’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 223/1990, in combinato disposto con l’art. 12, comma 2, legge n. 447/1995 – della individuazione della nozione di «potenza sonora ordinaria dei programmi» e la conseguente opportunita’ di definirne il contenuto attraverso una regolamentazione «tecnica»;

Considerato che l’Autorita’, stante la complessita’ di elaborazione della regolamentazione tecnica definitiva, ha rilevato la necessita’ di costituire un tavolo tecnico aperto a tutti i soggetti interessati, avvalendosi anche della collaborazione dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione del Ministero delle comunicazioni, onde pervenire alla elaborazione di una proposta volta a individuare eventuali integrazioni e/o modifiche relativamente alla fissazione dei parametri tecnici ed alla metodologia di rilevamento del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e televendite adottate in via temporanea dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 157/06/CSP, a definire, ove necessario, le modalita’ per eseguire prove e test tecnici di supporto e verifica alle attivita’ di cui al punto precedente ed a pervenire a parametri tecnici e a metodologie di riferimento il piu’ possibile condivise in vista del provvedimento finale;

Visti gli esiti dei lavori del tavolo tecnico per la fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite, e ritenuto che nel corso di tali lavori siano stati acquisiti gli elementi utili per definire la regolamentazione in oggetto;

Considerato che durante i lavori del tavolo tecnico le emittenti hanno eccepito l’inadeguatezza della metodologia proposta nell’allegato della Delibera 157/06/CSP sia in relazione alla durata troppo breve del periodo di tempo sottoposto a rilevazione, sia per la scelta per la determinazione del livello sonoro medio dei programmi di una «finestra» di programmazione immediatamente precedente il messaggio pubblicitario, ritenuta non rappresentativa in quanto potenzialmente comprensiva di eventuali silenzi o passaggi, nonche’ le difficolta’ nell’applicazione del rispetto della norma poiche’ gli attuali sistemi di messa in onda non permettono di prevedere in modo preciso la potenza sonora dei programmi, ed in particolare di quelli trasmessi in diretta;

Considerato che per quanto riguarda i parametri di rilevazione i partecipanti al tavolo tecnico hanno convenuto sulla individuazione di una metodologia il piu’ possibile oggettiva di rilevazione del livello sonoro, raggiungendo un accordo unanime sulla adozione del parametro c.d. psicoacustico del livello sonoro percepito (loudness) come definito dalle Raccomandazioni ITU-R BS1770 e ITU-R BS1771 in tema di loudness e degli strumenti di misura da utilizzare per tale parametro;

Considerato che per la determinazione dei valori numerici per le soglie e la conseguente rilevazione del rispetto della disciplina, non e’ stato possibile raggiungere un accordo unanime tra i partecipanti al tavolo e sono state presentate due proposte, una dalla FRT – Federazione Radio Televisioni, e una dalla societa’ RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Rilevato che la proposta FRT:

a. prevede che il livello ordinario dei programmi (ad esclusione dei segmenti pubblicitari) sia misurato per ogni canale come media con gating attivo su una durata non inferiore a sei ore (in continuo o su misurazioni successive), scelte nella programmazione non immediatamente precedente l’emissione del messaggio pubblicitario in esame, ma separata da almeno trenta minuti, e che per il livello sonoro della pubblicita’ l’intervallo di osservazione minimo (durata) sia riferito a ciascuna unita’ indivisibile (eg: singolo spot pubblicitario, singola trasmissione di televendita);

b. prevede che la differenza numerica tra livello medio di emissione della pubblicita’ e il livello medio ordinario dei programmi non superi un valore di soglia pari a 2.5/1.5 dB;

c. dispone che l’eventuale sanzione scatti quando il superamento di tale limite sia accertato per una congrua percentuale (almeno il 30% delle volte) di un numero significativo di rilevazioni (almeno 30);

Rilevato che la proposta RAI:

a. prevede che la potenza sonora ordinaria dei programmi sia riferita a ciascun canale e sia definita come media con gating delle potenze sonore su una durata temporale pari ad una settimana di programmazione (includendo non solo i programmi ma anche la pubblicita’ e le televendite) per quel canale televisivo (che comprenda il gating);

b. prevede che sia individuato a regime un sistema sanzionatorio fondato su un meccanismo graduale a fronte del quale la verifica del superamento della potenza ordinaria sonora dei programmi sia effettuata in base ad un numero congruo di misure e si ritenga effettivamente accertato tale superamento laddove esso non sia superiore ad una determinata percentuale;

Considerato che la proposta RAI e la proposta FRT, ancorche’ divergenti nella definizione di alcuni parametri, risultano complementari in quanto la prima tiene conto maggiormente di fenomeni di lungo periodo (di tipo «statico») e la seconda tiene conto maggiormente della variabilita’ di fenomeni di breve periodo (di tipo «dinamico»);

Ritenuto opportuno che, dato il suddetto carattere di complementarita’, la metodologia ottimale includa, anche opportunamente modificati, ambedue i metodi di misura proposti, e che, di conseguenza, nel caso in cui le rilevazioni effettuate secondo una delle due (o entrambe) le metodologie proposte mostrino con frequenza predeterminata una differenza numerica tra il livello ordinario della potenza sonora dei programmi e il livello di potenza sonora della pubblicita’ oltre una soglia di tolleranza predeterminata, sia integrata la violazione della disposizione contenuta all’articolo 3, comma 1, del Regolamento in materia di pubblicita’ radiotelevisiva e televendite, con le conseguenze sanzionatorie previste;

Ritenuto di poter accogliere, in considerazione del carattere di rilevante novita’ della regolamentazione del livello sonoro della pubblicita’ e degli impegni contrattuali in essere nel settore, la richiesta di prevedere una sperimentazione nella applicazione della nuova disciplina anche al fine di consentire un graduale adeguamento alla presente normativa da parte delle emittenti e delle case di produzione dei messaggi pubblicitari e permettere l’acquisto, l’installazione, la messa in funzione delle apparecchiature di misura e l’affinamento delle procedure di verifica;

Ritenuto che tali obiettivi possono essere conseguiti attraverso la previsione di periodo di sperimentazione di sei mesi, periodo durante il quale la transizione dalla vecchia alla nuova disciplina potra’ essere monitorata attraverso l’istituzione di un apposito tavolo tecnico con la partecipazione delle emittenti e dei fornitori di contenuti nonche’ delle associazioni rappresentative degli stessi e delle istanze dei consumatori e che, all’esito del suddetto periodo di sperimentazione, l’Autorita’ si riserva di apportate eventuali modifiche dei criteri e delle metodologie di rilevazione adottate con il presente provvedimento;

Ritenuto, altresi’, di poter accogliere la proposta di costituzione di un tavolo permanente di consultazione finalizzato a realizzare nell’ottica della consultazione degli operatori interessati gli adeguamenti tecnici e normativi necessari per permettere le rilevazioni anche ad altri tipi di servizi televisivi operanti su piattaforme innovative (IPTV, DVB-H ), che non e’ stato possibile affrontare durante i lavori del tavolo tecnico a causa delle specificita’ e della complessita’ delle relative implicazioni tecniche;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

Art. 1.

1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite non possono diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza superiore a quella ordinaria dei programmi misurata secondo i parametri tecnici e le metodologie di rilevamento di cui all’allegato A alla presente delibera.

2. Ai fini dell’osservanza del disposto di cui al comma 1 sono adottati i parametri tecnici e la metodologia di rilevamento riportati nell’allegato A alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale, i quali tengono conto delle risultanze del tavolo tecnico per la fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite di cui alla delibera n. 50/07/CSP, citata nelle premesse.

3. Ai fini della verifica del rispetto della presenta delibera, l’Autorita’ si riserva di avvalersi della collaborazione di un ente terzo individuato con successivo provvedimento.

4. In considerazione della rilevante novita’ della disciplina e onde consentire un graduale adeguamento da parte delle emittenti e delle case di produzione dei messaggi pubblicitari nonche’ l’acquisto, l’installazione, la messa in funzione delle apparecchiature di misura e l’affinamento delle procedure di verifica, e’ previsto un periodo di applicazione sperimentale della nuova regolamentazione della durata di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della presente delibera, con sospensione della sua efficacia sanzionatoria.

5. Ai fini di cui al comma 4 e’ istituito presso l’Autorita’ un tavolo tecnico di monitoraggio con la partecipazione delle emittenti e dei fornitori di contenuti nonche’ delle associazioni rappresentative degli stessi e delle istanze dei consumatori, il quale procedera’, altresi’, a rilevazioni soggettive, attraverso apposito panel, del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite per verificare l’impatto delle soglie di tolleranza definite nell’allegato A alla presente delibera. All’esito del periodo di sperimentazione l’Autorita’ si riserva di apportate eventuali modifiche dei parametri di rilevazione di cui all’allegato A alla presente delibera.

6. In caso di violazione della presente delibera si applica quanto previsto dall’art. 51, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. E’ istituito un tavolo permanente di consultazione presso l’Autorita’ avente lo scopo di realizzare gli adeguamenti tecnici e normativi necessari per la definizione delle metodologie di rilevazione anche ad altri tipi di servizi televisivi operanti su piattaforme innovative (IPTV, DVB-H).

8. La presente delibera entra il vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell’Autorita’ e sul sito web dell’Autorita’ http://www.agcom.it/.

Napoli, 19 febbraio 2009

Il presidente: Calabro’

I commissari relatori: Innocenzi Botti – Sortino

Allegato A

Parametri tecnici e metodologie di rilevamento del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e televendite.

1. Il presente allegato fornisce la metodologia adottata dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni per il rilevamento oggettivo della differenza tra i livelli del segnale audio relativo ai programmi televisivi ed il livello medio del segnale audio relativo ad un campione di pubblicita’ o televendita.

2. La potenza sonora (loudness) e’ misurata secondo la Raccomandazione ITU-R BS 1770 che definisce gli algoritmi di misura del segnale audio allo scopo di determinare la loudness unit (LU) del programma e il livello di picco del segnale.

3. I relativi strumenti di misura sono quelli definiti nella Raccomandazione ITU-R BS.1771 che definisce i requisiti tecnici per gli strumenti compatibili con la norma ITU-R BS.1770.

4. Il valore di soglia del gating, tecnica utilizzata per «rimuovere» la parte del segnale inferiore ad una data soglia, e’ fissato a 8 dB sotto la media di ciascun canale televisivo per un periodo uguale a 0.5 secondi

5. L’algoritmo prevede il confronto tra due distinte misurazioni rispettivamente riferite al lungo periodo e al breve periodo.

6. Nella misurazione di lungo periodo il livello ordinario dei programmi (A1) e’ misurato come media su un intervallo di osservazione pari a 7 giorni di programmazione per ciascun canale televisivo e il livello del messaggio pubblicitario o della televendita (B1) e’ misurato su un intervallo di osservazione riferito a ciascuna unita’ indivisibile (eg: singolo spot pubblicitario, singola trasmissione di televendita) con gating attivo. Il livello di emissione di ogni messaggio pubblicitario o televendita (B1) deve essere non superiore al livello ordinario dei programmi (A1) con una soglia di tolleranza pari a 0.5 dB. La verifica del superamento del livello sonoro del messaggio pubblicitario o della televendita (B1) rispetto al livello sonoro del programma (A1), e’ effettuata sulla base di un numero significativo di rilevazioni (almeno 60 misure per B1). Si ritiene accertato il superamento quando in almeno il 5% dei casi misurati il livello sonoro medio del messaggio pubblicitario o della televendita (B1) supera il livello sonoro medio del programma (A1), tenendo conto della soglia di tolleranza di 0,5 dB.

7. Nella misurazione di breve periodo il livello ordinario dei programmi (A2) e’ misurato come media su un intervallo di osservazione pari a 6 ore scelte nella programmazione non immediatamente precedente l’emissione del messaggio pubblicitario in esame, ma separata di almeno trenta minuti e il livello del messaggio pubblicitario o della televendita (B2) e’ misurato su un intervallo di osservazione riferito a ciascuna unita’ indivisibile (eg: singolo spot pubblicitario, singola trasmissione di televendita) con gating attivo. Il livello di emissione di ogni messaggio pubblicitario o televendita (B2) deve essere non superiore al livello ordinario dei programmi (A2) con una soglia di tolleranza pari a 1,5 dB. La verifica del superamento del livello sonoro del messaggio pubblicitario o della televendita (B2) rispetto al livello sonoro del programma (A2), e’ effettuata sulla base di un numero significativo di rilevazioni (almeno 30 misure per B2). Si ritiene accertato il superamento quando in almeno il 10 % dei casi misurati il livello sonoro medio del messaggio pubblicitario o della televendita (B2) supera il livello sonoro medio del programma (A2), tenendo conto della soglia di tolleranza di 1,5 dB.

8. L’infrazione al divieto di cui all’art. 1, comma 1, della delibera n 34/09/CSP da pare dell’emittente o del fornitore di contenuti oggetto della verifica, si intende accertata quando in almeno una delle due misurazioni elencate ai precedenti punti 6 e 7 si verifichi il superamento dei valori ivi indicati.

Determinazione dell’elezione dei componenti del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

Testo: DECRETO CONSIGLIO DI STATO 15 gennaio 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205, recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 recante modifica della disciplina concernente l’elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa;

Considerato che, in relazione alla scadenza del compiuto quadriennio dell’attuale Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, e’ necessario provvedere all’elezione dei nuovi componenti elettivi del medesimo;

Decreta:

L’elezione dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa avra’ luogo in Roma presso la sede del Consiglio di Stato – Piazza Capo di Ferro n. 13 – il giorno domenica 15 marzo 2009, con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 21,00;

Il termine, entro il quale i magistrati che vi abbiano interesse possono comunicare la propria candidatura all’Ufficio Elettorale – Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro n. 13 – e’ fissato all’11 febbraio 2009.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.