Legge Regionale n. 3 del 12-02-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia.

Modifica dell’articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n.
11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della
genitorialità), riguardante interventi di sostegno al mantenimento
dei minori.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 7
del 18 febbraio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica della legge regionale 11/2006)

1. L’articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi
regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), come inserito
dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 28/2006 e modificato
dall’articolo 10, commi 27 e 28, della legge regionale 17/2008, è sostituito
dal seguente:

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2. Il regolamento di cui al comma 4 dell’articolo 9 bis della legge regionale
11/2006, come sostituito dal comma 1, è emanato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 bis della legge
regionale 11/2006, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unità di
bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4525 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 7 del 06-04-2009 Regione Lazio.

Modifica alla legge regionale 27 febbraio 2009, n. 2 (Istituzione
del centro di accesso unico alla disabilità (Caud). Modifica alla
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di
autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che
prestano servizi socio-assistenziali))

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 14
del 14 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica all’articolo 5 della l.r. 2/2009)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 2/2009 è così sostituito:
“1. Dopo la lettera b), del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 41/2003 è
aggiunta la seguente:
“b bis) Comunità alloggio-gruppo appartamento rientrante nelle strutture di
tipo familiare di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), a bassa intensit
assistenziale, parzialmente autogestita, con limitata capacità ricettiva,
destinata a soggetti maggiorenni in situazioni di disabilità fisica, psichica
o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la
presenza di operatori in maniera continuativa.”.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 12 del 28-04-2009 Regione Liguria.

Disposizioni relative all’assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 7
del 29 aprile 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Personale dedicato alla ricerca)

1. Il personale dedicato alla ricerca in attività presso gli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e le Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Regionale è assimilabile a quello dedicato all’assistenza
sanitaria, sulla base di tabelle di equiparazione stabilite con deliberazione
della Giunta regionale.

ARTICOLO 2

(Ulteriori modifiche all’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 14/2007, già sostituito dal
comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), è sostituito dal
seguente:

Legge Regionale n. 4 del 02-03-2009 Regione Marche. Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 22
del 5 marzo 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

(Modifica all’articolo 28)

1. Dopo il quarto periodo del comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale
15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale
della Regione), è inserito il seguente: “Sulla base dei medesimi parametri è
definito il trattamento economico dei dirigenti dei servizi nel caso in cui
alla Regione sia affidato il coordinamento di una delle commissioni istituite
nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai
medesimi dirigenti sia affidato l’incarico di coordinamento della relativa
commissione tecnica.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it