Legge Regionale n. 8 del 03-03-2009 Regione Molise. Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 5
del 16 marzo 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del
servizio idrico integrato, secondo i principi di efficienza e di riduzione
della spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.

ARTICOLO 2

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

1. L’ambito territoriale ottimale per l’organizzazione e la gestione del
servizio idrico integrato coincide con l’intero territorio regionale, così
come disposto dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 1999,
n. 5.

ARTICOLO 3

Attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato

1. Tutte le funzioni e i compiti assegnati all’Autorità di ambito dalla legge
regionale n. 5/1999, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da altra
normativa di settore sono svolti dalla Regione.
2. Per la partecipazione degli enti locali alle attività di cui al comma 1, è
istituito il Comitato di ambito per il servizio idrico integrato, di seguito
denominato Comitato di ambito, con funzioni consultive e propositive.
3. L’Autorità di ambito istituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999 è
soppressa e cessa di operare a decorrere dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Molise del decreto del Presidente della
Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 2.

ARTICOLO 4

Comitato di ambito

1. Il Comitato di ambito è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è
composto:

a) dall’assessore regionale competente in materia di servizio idrico
integrato;
b) dai presidenti delle Province;
c) dai sindaci dei comuni di Campobasso e di Isernia;
d) dai sindaci di quindici Comuni individuati dall’Assemblea dei
rappresentanti di tutti i Comuni della regione.

2. L’Assemblea, costituita dai sindaci o rispettivi assessori da loro
delegati, è convocata dal Presidente della Giunta regionale ed è presieduta,
nell’ordine, dal rappresentante del comune di Campobasso, dal rappresentante
del comune di Isernia o, in assenza di entrambi, dal rappresentante del Comune
con maggiore popolazione risultante dall’ultimo censimento.
3. L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente, in prima
convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda
convocazione, almeno un terzo dei componenti.
4. Per garantire la rappresentatività territoriale, i quindici Comuni di cui
al comma 1, lettera d), sono individuati nel numero di due per ognuno dei sei
ambiti territoriali delle Comunità montane e nel numero di tre per i restanti
Comuni non appartenenti ai predetti ambiti, con esclusione dei comuni di
Campobasso e di Isernia.
5. L’individuazione di cui al comma 4 è effettuata dall’Assemblea, su proposta
formulata dai rappresentanti di ciascuno dei gruppi di Comuni di cui allo
stesso comma
4 con le seguenti modalità:
a) i rappresentanti di ognuno dei sei ambiti territoriali comunitari
propongono un Comune scelto a maggioranza espressa in termini di
rappresentanza della popolazione risultante dall’ultimo censimento ed un
Comune scelto a maggioranza espressa in termini numerici tra quelli con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
b) i rappresentanti dei restanti Comuni, con esclusione di Campobasso e di
Isernia, propongono un Comune scelto a maggioranza espressa in termini di
rappresentanza della popolazione risultante dall’ultimo censimento e due
Comuni scelti a maggioranza espressa in termini numerici, di cui almeno uno
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
6. L’individuazione di cui al comma 5 resta ferma per tre anni. Alla scadenza,
l’Assemblea provvede a una nuova individuazione garantendo la rotazione dei
Comuni individuati a maggioranza espressa in termini numerici.
7. In fase di prima attuazione della presente legge l’Assemblea è convocata,
nel termine di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, dal Presidente in
carica dell’Autorità di ambito istituita ai sensi della legge regionale n.
5/1999, che la presiede. Entro lo stesso termine l’Assemblea effettua, con le
procedure di cui ai precedenti commi, l’individuazione dei quindici Comuni
componenti del Comitato di ambito.

ARTICOLO 5

Poteri sostitutivi

1. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7 dell’articolo 4, il
Presidente della Giunta regionale, previa assegnazione di un congruo termine,
provvede in sostituzione del Presidente dell’Autorità di ambito o
dell’Assemblea.
2. La procedura sostitutiva di cui al comma 1 si applica altresì, decorso il
termine di quarantacinque giorni dalla data della prima Assemblea convocata
dal Presidente della Giunta regionale, per le successive individuazioni
previste al comma 6 dell’articolo 4.

ARTICOLO 6

Funzionamento del Comitato di ambito

1. Il Comitato di ambito è presieduto dall’Assessore regionale e, in caso di
impedimento o di assenza, dal Vice-Presidente individuato dal Comitato stesso
nella prima seduta valida.
2. I Presidenti delle Province ed i Sindaci, in caso di impedimento, delegano
di volta in volta un Assessore a partecipare al Comitato di ambito.
3. Il Comitato di ambito è convocato dal Presidente quando sia necessario
acquisire il parere ai sensi dell’articolo 7, comma 1, quando il Presidente ne
ritenga opportuna la consultazione o quando ne facciano richiesta almeno
cinque componenti.
4. Il Comitato di ambito delibera validamente con la presenza della
maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei
rappresentanti degli enti locali.
5. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di
organizzazione del servizio idrico integrato, o un funzionario dallo stesso
indicato in caso di impedimento, svolge le funzioni di segretario del Comitato
di ambito.

ARTICOLO 7

Funzioni del Comitato di ambito

1. Il Comitato di ambito esprime il proprio parere alla Giunta regionale ai
fini:
a) dell’approvazione del piano d’ambito, costituito dalla ricognizione delle
infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale ed
organizzativo e dal piano economico-finanziario, e dei suoi successivi
aggiornamenti;
b) dell’approvazione della convenzione e del relativo disciplinare per
regolare i rapporti con i gestori del servizio idrico integrato;
c) della scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato;
d) della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e della
sua eventuale modulazione ed articolazione;
e) della definizione della programmazione regionale relativa alle
infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali.
2. Il Comitato di ambito, inoltre, può essere consultato e può formulare
proposte su qualsiasi questione attinente all’organizzazione e alla gestione
del servizio idrico integrato.
3. Il Comitato di ambito esprime il proprio parere nel termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale la
Giunta regionale può procedere prescindendone.
4. Eventuali discostamenti dai pareri espressi dal Comitato di ambito sono
puntualmente motivati dalla Giunta regionale.
5. Le deliberazioni assunte dal Comitato di ambito sono comunicate per
estratto a tutti i sindaci e sono pubblicate integralmente sul sito della
Regione.

ARTICOLO 8

Struttura tecnica

1. Le funzioni tecnico-amministrative sono svolte dalla struttura regionale
competente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato. Con
atto di organizzazione si provvede ad individuarne la nuova articolazione
sulla base delle funzioni assegnate con la presente legge, individuando anche
l’unità operativa organica di supporto al Comitato di ambito.

ARTICOLO 9

Liquidazione dell’Autorità di ambito costituita ai sensi della legge regionale
n. 5/1999

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Direttore generale della Direzione regionale competente in materia di
organizzazione del servizio idrico integrato provvede, avvalendosi della
collaborazione del dirigente di cui all’articolo 8, comma 1, e dell’eventuale
supporto di un esperto esterno, alla redazione di un conto patrimoniale
straordinario al fine di determinare, attraverso la rappresentazione contabile
del complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza
dell’Autorità di ambito istituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999 ed
il relativo risultato finale differenziale, la consistenza netta della
dotazione patrimoniale. Lo stesso Direttore generale propone la dismissione
dei rapporti contrattuali e di ogni altro rapporto che non risulti funzionale
alla prosecuzione da parte della Regione delle attività di cui alla presente
legge.
2. Nei successivi trenta giorni la Giunta regionale approva il conto
patrimoniale straordinario e demanda al Presidente il trasferimento alla
Regione Molise della consistenza netta della dotazione patrimoniale
dell’Autorità di ambito mantenendo, ove possibile, i vincoli di destinazione
previsti nel bilancio dell’Autorità stessa. Il Presidente della Giunta
Regionale provvede con proprio decreto entro i successivi quindici giorni. 3.
La Regione Molise subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Autorit
di ambito residuanti.

ARTICOLO 10

Destinazione delle economie

1. Le economie a carattere permanente derivanti dall’attuazione della presente
legge, come accertate dalla Giunta regionale e comunicate al Ministro
dell’Economia e delle finanze, sono destinate al potenziamento degli
interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e
delle infrastrutture di supporto nel territorio regionale, nonché al
contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali, ai sensi
dell’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge n. 244/ 2007.

ARTICOLO 11

Personale dell’Autorità di ambito

1. Allo scopo di non disperdere le esperienze e le professionalità acquisite,
la Regione Molise subentra nei contratti a tempo determinato con il personale
non dirigenziale, in servizio presso l’Autorità di ambito alla data di entrata
in vigore della presente legge, assunto alla data del 1° gennaio 2008 e
rientrante nei limiti delle previsioni contenute nella pianta organica
approvata dalla stessa Autorità, sui posti liberi e disponibili di pari
qualifica e profilo della dotazione organica regionale, adeguata di
conseguenza ove necessario per effetto di quanto disposto dall’articolo 3,
comma 1.
2. Il personale trasferito dall’Autorità di ambito viene assegnato, con il
decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 2,
alla struttura regionale competente in materia di organizzazione del servizio
idrico integrato.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare ogni procedura intesa a non
disperdere le esperienze e le professionalità acquisite dal personale di cui
al comma 1, procedendo prioritariamente, ove consentito dalle vigenti
disposizioni concernenti misure di coordinamento della finanza pubblica, alla
stabilizzazione a domanda del medesimo personale che risulti in servizio a
tempo determinato da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della
presente legge presso l’Autorità di ambito, purché sia stato assunto a seguito
della procedura selettiva esperita dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per supportare l’attuazione del

Legge Regionale n. 12 del 07-04-2009 Regione Piemonte. Promozione delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche storiche non autoctone presenti sul territorio regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 15
del 16 aprile 2009
Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. Ferma restando la tutela e valorizzazione della lingua piemontese,
dell’originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello
delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, di cui alla
deliberazione legislativa relativa a ’Tutela, valorizzazione e promozione del
patrimonio linguistico del Piemonte approvata in data 31 marzo 2009, la
Regione promuove e realizza progetti per lo studio delle lingue e delle
tradizioni culturali degli appartenenti alle altre minoranze linguistiche,
stabilmente presenti sul territorio regionale, riconosciute ai sensi
dell’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche).

ARTICOLO 2

(Studi e attività formative)

1. La Regione, al fine di tutelare la storia e le tradizioni delle minoranze
linguistiche di cui all’articolo 1, promuove d’intesa con le università degli
studi del Piemonte e l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte del
Ministero della pubblica istruzione:
a) attività di formazione ed aggiornamento, al fine di provvedere ad
un’effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e culturale presente sul
territorio regionale;
b) ricerche e studi sul patrimonio linguistico di cui al presente comma
mediante l’istituzione di apposite borse di studio.

ARTICOLO 3

(Informazione e attività culturali)

1. La Regione promuove, d’intesa con le emittenti pubbliche e private,
l’attuazione di trasmissioni culturali e di informazione che promuovono la
lingua e la cultura delle minoranze linguistiche di cui all’articolo 1, al
fine di garantirne la divulgazione e la conoscenza.
2. La Regione promuove altresì pubblicazioni di testi, documenti e materiali
didattici che siano rappresentativi del patrimonio linguistico e della cultura
delle suddette minoranze.
3. Le associazioni culturali delle minoranze linguistiche di cui all’articolo
1 presentano domanda di contributo secondo le procedure fissate dall’articolo
8 della deliberazione legislativa di cui all’articolo 1.

ARTICOLO 4

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge, nell’anno finanziario 2009, è
autorizzata la spesa pari a 200.000,00 euro, in termini di competenza e di
cassa, alla copertura della quale si provvede nell’ambito dell’unit
previsionale di base (UPB) DB18041 del bilancio di previsione, unità che
presenta la necessaria copertura finanziaria.
2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio
2010-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le
modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge
regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 2 del 17-03-2009 Regione Sicilia. Disposizioni in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 12
del 20 marzo 2009
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Disposizioni in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole
minori

1. L’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie
locali, per l’esercizio finanziario 2009, provvede all’erogazione
dell’indennità in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle
isole minori, prevista dall’articolo 27, comma 1, della legge regionale 5
gennaio 1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle
modalità previste nello stesso articolo, quantificata complessivamente in 400
migliaia di euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 76, comma 4,
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. A valere sulle medesime risorse previste per l’esercizio finanziario 2009
l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie
locali è autorizzato ad erogare l’indennità di cui al comma 1 relativa
all’anno 2008, quantificata complessivamente in 400 migliaia di euro.

ARTICOLO 2

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Palermo, 17 marzo 2009.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Decreto del presidente della giunta regionale n. 10 del 20-03-2009 Regione Toscana. Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 9
del 30 marzo 2009
(Il numero del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 10R)

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l’articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del
servizio civile regionale) ed in particolare l’articolo 19;

Visto il parere del Comitato tecnico di programmazione espresso
nella seduta dell’11 dicembre 2008;

Visti i pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge
regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della
struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17
marzo 2000, n.26 “Riordino della legislazione regionale in materia
di organizzazione e personale”);

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale n. 32 del 15
dicembre 2008;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare “Affari
Istituzionali”, espresso nella seduta del 3 febbraio 2009;

Visti gli ulteriori pareri delle strutture di cui all’articolo 29
della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della
dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla
legge regionale 17 marzo 2000, n.26 “Riordino della legislazione
regionale in materia di organizzazione e personale”);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2009, n. 189;

Considerato quanto segue:

1. la necessità di differenziare gli enti in possesso dei
requisiti per l’iscrizione all’albo di servizio civile regionale tra
enti singoli, pubblici e privati, ed organismi federativi e
associativi dei medesimi enti, in ragione del loro diverso grado di
rappresentatività territoriale;

2. l’opportunità che gli organismi federativi ed associativi
possano attivare un numero maggiore di progetti tenuto conto della
loro vasta diffusione territoriale in contesti anche molto
differenziati tra loro;

3. la necessità di prevedere un numero minimo e massimo di
giovani per progetto per garantirne la fattibilità e per favorire il
finanziamento del maggior numero di progetti;

4. la necessità che i progetti possano essere approvati anche
con un numero inferiore di giovani rispetto a quelli indicati nei
medesimi progetti in relazione alle risorse disponibili ed al numero
complessivo dei progetti presentati;

5. la necessità che sia assicurata la massima snellezza
procedurale nell’iter di selezione dei giovani;

6. la necessità di garantire proporzionalità al trattamento
economico in relazione all’orario di servizio svolto;

7. la necessità di garantire ai giovani nei primi tre mesi di
servizio civile un adeguato livello di preparazione, supporto e
guida tenuto conto delle finalità di formazione civica, sociale,
culturale e professionale del servizio civile e dell’attività da
svolgere nell’arco dei dodici mesi;

8. il prevedibile alto afflusso di domande nella fase
istitutiva dell’albo degli enti di servizio civile regionale e la
conseguente necessità di elevare il termine previsto in via
ordinaria per l’adozione del provvedimento di iscrizione da parte
del competente ufficio della Regione;

9. la necessità di assicurare in prima applicazione l’effettiva
rappresentatività nella Consulta regionale del servizio civile degli
enti iscritti all’albo di servizio civile regionale;

10. di non accogliere l’osservazione di cui al punto 2 del
parere della Prima Commissione consiliare in quanto la causa
ostativa di iscrizione all’albo di servizio civile regionale nei
casi di cui all’articolo 3, comma 2 non rappresenta per gli enti
una causa impeditiva allo svolgimento del servizio civile, essendo
prevista la possibilità per gli stessi enti di scegliere di
effettuare il servizio civile regionale secondo due modalit
alternative: iscrivendosi come ente all’albo regionale di servizio
civile ed indicando le proprie sedi come luoghi di attuazione del
servizio civile oppure essere iscritti all’albo regionale come sedi
di attuazione di progetti promossi da altri enti presenti nell’albo;

11. di accogliere l’osservazione di cui al punto 3 del parere
della Prima Commissione consiliare;

12. di chiarire che, relativamente all’osservazione di cui al
punto 4 del parere della Prima Commissione consiliare, l’articolo
16, comma 2, lett. g) ha natura esclusivamente ricognitiva dei casi
di cessazione già previsti dall’articolo 19 del regolamento. A fini
meramente chiarificatori è aggiunto all’articolo 16, comma 2, lett.
g) il riferimento ai casi di esclusione di cui all’articolo 19;

si approva il presente regolamento

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/