REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 13 marzo 2009, n. 4

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Veneto».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 23 del 17 marzo 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifica all’art. 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto».
1. L’art. 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 come
modificato dall’art. 3 della legge regionale 30 giugno2006, n. 10 e’
cosi sostituito:
«Art. 9 (Licenze di pesca). – 1. Per esercitare la pesca nelle
acque della Regione e’ necessario, oltre al consenso dell’eventuale
concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla
provincia di residenza in conformita’ a quanto stabilito dalle leggi
statali e regionali nonche’ nel rispetto delle norme sulla disciplina
delle tasse sulle concessioni regionali.
2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle
province autonome di Trento e Bolzano ha validita’ sul territorio
regionale del Veneto.
3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca
dilettantistico-sportiva (tipo B1) e’ costituita dall’attestazione
del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono
riportati i dati anagrafici del pescatore nonche’ la causale del
versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione
regionale devono essere esibite unitamente ad un valido documento di
identita’ e hanno validita’ dalla data di effettuazione del
versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell’anno
successivo.
4. Nelle acque classificate salmonicole e’ necessario essere
muniti del tesserino regionale rilasciato dalla provincia di
residenza, avente validita’ annuale, nel quale il titolare deve
indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il
numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti
provinciali. Le province rilasciano il tesserino regionale ai
pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta.
Ciascun pescatore puo’ essere in possesso di un solo tesserino
regionale.
5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa
autorizzazione della provincia, il pescatore munito di tesserino di
associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al
comma 4, puo’ essere esonerato dall’obbligo del tesserino regionale.
6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul
tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla
concessione, mediante segnatura di apposita casella.
7. Il tesserino regionale puo’ essere ottenuto previo versamento
di un importo stabilito dalla Giunta regionale, sentite le province.
8. La tassa annuale non e’ dovuta nel caso in cui non si eserciti
la pesca.
9. Non sono tenuti all’obbligo della licenza, oltre le persone
esentate dalle vigenti leggi dello Stato:
a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca
sportiva durante l’esercizio della loro attivita’ e nell’ambito degli
stessi impianti;
b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, e’
autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche
in deroga ai divieti vigenti;
c) il personale delle province o dalle stesse incaricato alle
operazioni di cui al comma 3 dell’art. 16;
d) i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca
scientifica rilasciato dalla provincia o dalla Regione in caso di
attivita’ che interessi piu’ province.
10. I regolamenti provinciali possono prevedere modalita’ e
criteri per il rilascio di permessi temporanei all’esercizio della
pesca dilettantistico-sportiva con validita’ non superiore ai sette
giorni. In caso di rilascio a titolo oneroso, gli importi sono
introitati dalla province e vengono destinati agli interventi in
materia di pesca dilettantistico-sportiva che competono alle stesse
ai sensi della presente legge.».

Art. 2
Modifica all’art. 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto».
1. L’art. 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e’ cosi
sostituito:
«Art. 10 (Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e
anziani). – 1. Per i minori compresi tra i quattordici e i diciotto
anni di eta’, viene concessa una riduzione dell’ottanta per cento
della tassa di concessione regionale. Le ricevute di versamento
ridotto, effettuate prima del compimento del diciottesimo anno di
eta’, hanno validita’ dalla data di effettuazione del versamento fino
alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell’anno successivo.
2. I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto
il settantesimo anno di eta’, residenti in Veneto, possono esercitare
la pesca dilettantistico – sportiva senza aver provveduto al
versamento della tassa di concessione regionale purche’ muniti di
idoneo documento di riconoscimento.».

Art. 3
Modifica all’art. 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto».
1. L’art. 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e’ cosi’
sostituito:
«Art. 11 (Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per i
residenti all’estero). – 1. I cittadini italiani residenti all’estero
possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva muniti
dell’attestazione di versamento della tassa di concessione prevista
per la licenza di pesca di tipo B secondo le modalita’ e con le
condizioni previste per i residenti nella provincia.
2. I pescatori stranieri residenti all’estero possono esercitare
la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell’attestazione di
versamento della tassa di concessione per licenza di pesca di tipo D,
di cui al decreto legislativo 22giugno 1991, n. 230, con validita’ di
mesi tre, da esibire unitamente a un documento di identita’.».

Art. 4
Modifica all’art. 12 della legge regionale 28aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto».
1. Il comma 6 dell’art. 12 della legge regionale 28 aprile 1998,
n. 19 e’ cosi’ sostituito:
«6. E’ vietata l’immissione e la reimmissione nelle acque
interne di qualsiasi specie acquatica senza l’autorizzazione della
provincia.».

Art. 5
Modifica all’art. 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto».
1. Il comma 5 dell’art. 13 della legge regionale 28 aprile 1998.
n. 19 e’ cosi’ sostituito:
«5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le province hanno
facolta’ di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a
modificazioni delle misure di cattura dei pesci.».

Art. 6
Modifica all’art. 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto»
1. Dopo il comma 3 dell’art. l6 della legge regionale 28 aprile
1998, n. 19 e’ aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico
assicurate dalle province o dagli eventuali concessionari ai sensi
della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del
richiedente l’intervento.».

Art. 7
Modifica all’art. 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto»
1. All’art. 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole «che violano gli obblighi di cui
all’art. 9, comma 3» sono sostituite con le parole «che violano gli
obblighi di cui all’art. 9, comma 5»;
b) al comma 3 le parole «sul tesserino regionale e su quello di
cui all’art. 9, comma 3» sono sostituite con le parole «sul tesserino
regionale e su quello di cui all’art. 9 comma 5»;
c) al comma 5 dopo le parole «per qualsiasi semina» sono
aggiunte le parole «o reimmissione» e dopo le parole «qualora la
semina» sono aggiunte le parole «o reimmissione»;
d) dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente comma:
«8-bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistico
sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono
stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno
solare, le province dispongono la sospensione dell’esercizio della
pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e
di un anno.».
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 13 marzo 2009
GALAN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0499&tmstp=1255513775045

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 9 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

Nomina di un componente effettivo della commissione cassa integrazione guadagni per l’industria della provincia di Rieti, in rappresentanza della sede provinciale dell’INPS.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
di Roma

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente i provvedimenti
per la garanzia del salario;
Visto il proprio decreto n. 46 del 30 giugno 2009 di ricostituzione
della commissione provinciale cassa integrazione guadagni ordinaria
di Rieti, con il quale era stato nominata la dott.ssa Maria Cristina
Russomanno (membro effettivo) e il sig. Fiorenzo Gianni (membro
supplente) in rappresentanza della sede provinciale dell’INPS di
Rieti con potere esclusivamente consultivo;
Vista la nota del 10 agosto 2009, della sede provinciale dell’INPS
di Rieti, con la quale vengono comunicati i nominativi (effettivo e
supplente) da inserire nella Commissione cassa integrazione guadagni
ordinari della provincia di Rieti;
Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Carconi e’ nominato membro effettivo, con potere
esclusivamente consultivo, in seno alla commissione cassa
integrazione guadagni per l’industria della provincia di Rieti, in
rappresentanza della sede provinciale dell’INPS.
La dott.ssa Maria Cristina Russomanno e’ nominata membro supplente.

Roma, 9 settembre 2009

Il direttore regionale: Necci

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A11805&tmstp=1256279374250

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2009 Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3816).

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 del 16-10-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e’ stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell’11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell’8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell’11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009 e n. 3799 del 6 agosto 2009; Viste le note del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 e 17 settembre 2009, nonche’ le note del Commissario delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno del 20 luglio e 1° settembre 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale e’ stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza relativo alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009, recante: «Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni urgenti in materia»; Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 settembre 2009; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 2008, con il quale e’ stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’ la nota del 28 settembre 2009 del Commissario delegato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734 nonche’ le note del presidente della regione Siciliana del 20 luglio 2009; Visto l’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, con cui e’ stato nominato il Commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009; Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l’art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008, con il quale e’ stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e’ stato prorogato lo stato d’emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie, e l’art. 6, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3375, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale gli stati d’emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2009, nonche’ l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni e la nota del sindaco di San Giuliano di Puglia del 23 settembre 2009; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Commissario delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno e’ autorizzato al trattamento dei sedimenti dragati dai corsi d’acqua con processi di selezione, vagliatura e detossicizzazione approvati da ISPRA e dall’Istituto Superiore di Sanita’, al fine di renderli conformi ai requisiti previsti dal decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 ed essere avviati a riutilizzo con il ricorso alle procedure ordinarie e comunque nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 5, comma 2, ed al punto 12.2.3 del medesimo decreto ministeriale del 5 febbraio 1998. I medesimi sedimenti, conformi ai parametri di colonna B del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere destinati come copertura giornaliera di discariche per rifiuti inerti, pericolosi e non pericolosi.

Art. 2.

1. L’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009, e’ abrogato.

Art. 3. 1. Il Commissario delegato di cui all’art. 1 dell’ordinanza di protezione civile n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni e’ autorizzato a derogare all’art. 252, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli interventi previsti dall’Accordo di programma del 31 marzo 2008, compresi nel sito di interesse nazionale di Porto Marghera-Venezia.

Art. 4.

1. Il presidente della regione Siciliana, Commissario delegato ai
sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, e’ autorizzato, per il
superamento della situazione emergenziale determinatasi a seguito
degli eventi atmosferici dei mesi di novembre e dicembre 2008, ad
utilizzare le risorse finanziarie disponibili sul Fondo regionale di
protezione civile di cui all’art. 138, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, annualita’ 2007, in deroga a quanto ivi
previsto.

Art. 5. 1. All’art. 3, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009 cosi come sostituito dall’art. 11, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3791 del 15 luglio 2009, e’ aggiunto il seguente periodo: «nonche’ al rimborso delle spese sostenute per l’affitto di un alloggio da destinare a sede di servizio, in luogo delle spese da sostenere per l’alloggio di lavoro alberghiero».

Art. 6.

1. Per l’attuazione dell’art. 6, comma 2, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375 del 10 settembre 2004,
e successive modificazioni ed integrazioni e’ autorizzata la spesa di
euro 750.000,00, a carico del Fondo di protezione civile.

Art. 7.

1. All’art. 1, comma 6, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3745 del 5 marzo 2009, le parole «a favore del Fondo
di protezione civile», sono sostituite dalle seguenti, «a favore
della contabilita’ speciale n. 5146, intestata al Capo della Missione
Amministrativo Finanziaria ex ordinanza del Presidente del Consiglio
n. 3756/2009».
2. All’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3804 del 28 agosto 2009, dopo le parole:
«Relativamente ai canoni ed alle somme gia’ dovuti e non corrisposti
ai consorzi, i comuni provvedono» sono aggiunte le seguenti parole:
«in ogni caso» e dopo le parole: «secondo quanto disposto
dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del
5 febbraio 2009.» e’ aggiunto il seguente periodo: «Solo
successivamente ai predetti pagamenti potranno essere ripetute le
somme accertate come non dovute».

Art. 8.

1. Al fine di contenere le spese derivanti dagli adempimenti di
natura amministrativa connesse agli interventi post-sisma nel comune
di San Giuliano di Puglia, i privati ed i consorzi impegnati
nell’attuazione del Piano di ricostruzione sono tenuti ad avvalersi
dei soggetti individuati dal sindaco del medesimo comune mediante la
stipula di apposite convenzioni.
2. Nelle ipotesi in cui i soggetti privati ed i consorzi non si
avvalgono delle convenzioni di cui al comma 1, il sindaco di San
Giuliano e’ autorizzato a decurtare dal contributo richiesto, la
somma spesa in eccedenza.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-16&task=dettaglio&numgu=241&redaz=09A12196&tmstp=1256290992225

REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2009, n. 7

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Regolamento regionale recante: «Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)»

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 25 del 25 giugno 2009)
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-11630 del 22
giugno 2009;

Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita’
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 11,
comma 3 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in
materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione
interna e conferimento di funzioni agli enti locali), la navigazione
sulle acque del lago di Viverone onde garantire la sicurezza della
navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell’ecosistema
lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle
comunita’ locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la
protezione dei beni culturali ed ambientali.

Art. 2
Circolazione delle unita’ di navigazione
1. E’ vietata la navigazione alle unita’ a motore dal 2 novembre
al 15 marzo e dalle ore 21 alle ore 7 nel restante periodo dell’anno.
2. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla
riva (segnalata da apposite boe sferiche gialle), la navigazione e’
consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole
a vela, alle unita’ intente alla pesca professionale e
dilettantistica nonche’ alle unita’ a motore delle scuole veliche
durante l’attivita’ didattica. Le unita’ a motore intente alla pesca
professionale e dilettantistica, devono essere condotte ad una
velocita’ consona all’esercizio della pesca alla traina.
3. Alle ulteriori unita’ a motore e’ consentito l’attraversamento
della fascia di cui al comma 2, ad una velocita’ non superiore ai 4
km/h (2 nodi circa), utilizzando esclusivamente appositi corridoi di
navigazione autorizzati dalla competente autorita’.
4. Oltre la fascia lacuale, di cui al comma 2, la velocita’ delle
unita’ di navigazione non puo’ superare il limite massimo di 20 km/h
(11 nodi circa).
5. E’ fatto obbligo ai conducenti delle unita’ di navigazione di
condurre il mezzo in modo tale da non costituire pericolo per le
persone e per le altre unita’, tenendo conto della densita’ del
traffico, della visibilita’ e dello stato del lago.
6. E’ vietata la navigazione alle unita’ a motore nello specchio
d’acqua compreso nel territorio del Comune di Azeglio (Torino),
nonche’ entro la fascia ad esso esterna riva segnalata da apposite
boe sferiche gialle poste a cura della struttura regionale competente
in materia di navigazione interna.
7. Sono vietati l’ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di
ogni altro tipo di aeromobili o di mezzi atti al volo libero da
diporto o sportivo, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.
8. E’ vietata la raccolta della flora acquatica.
9. E’ vietata la navigazione alle unita’ mono o bimotore aventi
potenza totale superiore a 80,9 kW (110 CV) per motore a due tempi e
135 kW (185 CV) per motore a quattro tempi, nonche’ di lunghezza
superiore a 6.50 metri e una stazza lorda superiore alle 1,5
tonnellate per entrambe le tipologie.
10. E’ vietata la navigazione alle unita’ da competizione.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 10 non si
applicano:
a) alle unita’ in servizio della Protezione civile, dei Vigili
del Fuoco, della Guardia di Finanza, delle Forze dell’Ordine, della
provincia, dei comuni rivieraschi territorialmente competenti nonche’
della Regione Piemonte;
b) alle unita’ operative appositamente autorizzate dai comuni
rivieraschi territorialmente competenti;
c) alle unita’ in servizio di trasporto pubblico di linea e
non;
d) alle unita’, autorizzate dai comuni rivieraschi
territorialmente competenti, adibite a operazioni di controllo,
assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
12. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
unita’ di navigazione a propulsione elettrica condotte esclusivamente
per la pratica della pesca.
13. Alle unita’ con targa temporanea, oltre la fascia lacuale di
cui al comma 2, e’ ammesso il superamento della velocita’ massima di
20 km/h (11 nodi circa), in deroga a quanto disposto dal comma 4.

Art. 3
Norme di comportamento in navigazione
1. Il conduttore deve regolare la velocita’ del natante in modo
da poter adempiere, in ogni memento, ai suoi doveri in relazione alle
condizioni della navigazione e deve eseguire tempestivamente ogni
manovra in maniera da non generare confusioni.
2. Tutte le unita’ di navigazione che governano hanno l’obbligo
di tenersi almeno a metri 50 dalle unita’ in servizio di trasporto
pubblico di linea e non nonche’ di osservare particolare prudenza in
prossimita’ degli scali del servizio medesimo, dei porti, delle
scuole a vela (Federazione Italiana Vela), motonautiche (Federazione
Italiana Motonautica), sci nautico (Federazione Italiana Sci Nautico)
e nelle aree lacuali destinate per specifiche attivita’ (sci nautico,
moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.).
3. A tutte le unita’ di navigazione e’ consentito
l’attraversamento delle rotte delle unita’ in servizio di trasporto
pubblico di linea e non evitando tuttavia, in modo assoluto, di
costituire ostacolo alla navigazione delle unita’ stesse.
4. E’ vietato:
a) ostacolare la rotta, l’entrata e l’uscita dai porti nonche’
l’approdo ai pontili delle unita’ in servizio di trasporto pubblico
di linea e non;
b) ostacolare le unita’ di navigazione impegnate in operazioni
di pesca professionale nonche’ le unita’ o i soggetti impegnati in
manifestazioni autorizzate, ai sensi dell’art. 13;
c) seguire nella scia a distanza inferiore a 50 metri le unita’
trainanti sciatori nautici;
d) seguire o incrociare nella scia, a distanza inferiore a 50
metri, le unita’ non a motore;
e) e’ vietato avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai
luoghi o dalle boe segnalanti la presenza di subacquei;
f) eseguire cambiamenti di rotta e di velocita’ che possono
creare pericoli di collisione.

Art. 4 Sci nautico e altri sport al traino 1. L’esercizio dello sci nautico puo’ essere effettuato: a) per conto proprio; b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico; c) dalle scuole di sci nautico, societa’ sportive ed altri sodalizi nautici. 2. Nell’esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero), per conto terzi (a mezzo di unita’ noleggiate o locate al pubblico), si osservano le seguenti norme: a) la pratica dello sci nautico e’ consentita dalle ore 9 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti dalla costa almeno 100 metri; b) i conduttori delle unita’ sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito; c) sulle unita’, oltre al conducente ed all’accompagnatore esperto di nuoto, puo’ essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell’imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati; d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni, nonche’ entro appositi corridoi di lancio concessi dall’autorita’ competente, oppure oltre i 100 metri dalla costa; e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 metri; f) le unita’ adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonche’ devono essere dotate di un’adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per ciascun sciatore trainato; g) la distanza laterale di sicurezza di un autoscafo trainante uno sciatore, con gli altri natanti, non deve essere inferiore ai 50 metri; h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio; i) e’ ammesso il superamento del limite massimo di 20 km/h (11 nodi circa) ed il raggiungimento della velocita’ massima di 45 km/h (25 nodi circa); l) le unita’ adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivi di traino e specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia. m) il conduttore deve avere con se patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull’unita’. 3. Chiunque intenda posizionare corridoi di lancio, trampolini di salto, campi di slalom, dovra’ preventivamente chiedere apposita autorizzazione all’autorita’ competente. 4. Le scuole di sci nautico, le societa’ sportive e gli altri sodalizi nautici, nell’esercizio delle specialita’ «Discipline classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocita’ e wakeboard», osservano le seguenti norme: a) all’interno di apposite aree debitamente autorizzate dalla competente autorita’, alla Federazione Italiana Sci Nautico, dalle ore 8 sino al tramonto, con tempo favorevole, e’ ammesso il superamento della velocita’ massima di cui al comma 2, lettera i). In deroga a quanto previsto dall’art. 2, comma 10 possono raggiungere e navigare in tali aree solo unita’ mono motore a quattro tempi riconosciute dalla Federazione Italiana Sci Nautico idonee all’impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle specialita’ di che trattasi; b) all’interno di dette aree potranno essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attivita’ sportiva; c) tali aree non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimita’ delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimita’ dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non, nonche’ devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne; d) per l’attivita’ agonistica e di addestramento svolta al di fuori delle aree, di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al comma 3; e) le unita’ di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla Federazione Italiana Sci Nautico ed essere iscritte al Registro nautico della medesima federazione; f) il conduttore deve avere con se patente nautica valida ed essere abilitato dalla Federazione Italiana Sci Nautico quale pilota. 5. Le attivita’ comportanti altre forme di traino (paracadute ascensionale, aquiloni e dispositivi similari) sono consentite previa autorizzazione rilasciata dalla autorita’ indicata dalla legge regionale n. 2/2008.

Art. 5
Moto d’acqua e mezzi similari
1. La navigazione delle moto d’acqua e degli altri mezzi similari
motorizzati puo’ avvenire, nei giorni feriali, alle seguenti
condizioni:
a) dalle ore 9 alle ore 13, nonche’ dalle ore 15 alle ore 19
nelle acque distanti almeno 100 metri dalla costa;
b) ad una velocita’ massima non superiore a 30 km/h (16 nodi
circa);
c) i conduttori delle unita’ devono essere munite di patente
nautica;
d) durante la navigazione il conduttore dovra’
obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio ed
idonea muta di salvataggio;
e) e’ vietata la navigazione lungo le rotte delle unita’ in
servizio pubblico di trasporto di linea e non;
f) e’ vietato seguire la scia delle unita’ di navigazione ad
una distanza inferiore ai 100 metri;
g) e’ vietato il deposito delle moto d’acqua e unita’ similari
su spiaggia o su aree demaniali.
2. Le moto d’acqua e mezzi similari possono attraversare a
motore, per la via piu’ breve (perpendicolarmente alla costa), la
fascia costiera, di cui all’art. 2, comma 2, purche’ l’unita’ sia
condotta ad una velocita’ tale da non permettere che il tubo di
scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall’acqua. La
velocita’ non deve comunque superare i 4 km/h (circa 2 nodi).
3. E’ facolta’ delle amministrazioni locali rivierasche assumere
provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme piu’
restrittive, l’uso delle moto d’acqua e d’altri mezzi similari
nell’ambito del proprio territorio comunale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0557&tmstp=1256715010452

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