REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 novembre 2008, n. 63 Gestione dell’aeroporto civile di Bolzano.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 9 dicembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4217 del 10
novembre 2008;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalita’, la durata e
le altre condizioni della gestione dell’aeroporto civile di Bolzano,
in esecuzione dell’art. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1974,
n. 37, e successive modifiche; disciplina inoltre i rapporti tra la
societa’ di gestione, la provincia autonoma di Bolzano, l’Ente
nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e le altre amministrazioni
coinvolte nella gestione dell’aeroporto, con riferimento alle
rispettive competenze. In particolare esso disciplina:
a) lo sfruttamento dell’area destinata all’aeroporto di Bolzano
per lo svolgimento di compiti e servizi necessari per consentire
l’operativita’ dell’aeroporto di Bolzano nei confronti
dell’aviazione;
b) l’utilizzo dell’infrastruttura aeroportuale;
c) la gestione dei servizi di assistenza a terra;
d) gli standard qualitativi dei servizi.

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «provincia»: la provincia autonoma di Bolzano;
b) «aeroporto»: l’area sita nei comuni di Bolzano e Laives,
destinata all’atterraggio, al decollo e alle manovre di aeromobili,
inclusi gli impianti annessi necessari alle esigenze del traffico
aereo e quelli per il servizio degli aeromobili, nonche’ gli impianti
necessari a fornire assistenza ai servizi aerei;
c) «gestore»: soggetto incaricato dalla provincia della
gestione totale dell’aeroporto, del coordinamento delle attivita’ dei
vari operatori presenti nell’aeroporto, nonche’ della gestione dei
servizi di assistenza a terra;
d) «concessione»: il provvedimento della provincia per
l’affidamento della gestione;
e) «assessore alla mobilita»: l’assessore o assessora
competente in materia di comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale;
f) «servizi di linea»: i servizi di trasporto aereo regolari
con tratta ed orario definiti, destinati a soddisfare le esigenze di
mobilita’ da o verso la provincia di Bolzano;
g) «vettore aereo»: qualsiasi impresa di trasporti aerei munita
di valida licenza di esercizio.

Art. 3 Rapporti cori organismi statali 1. I rapporti con gli organi statali, ai quali sono riservate tutte le attivita’ di competenza esclusiva dello Stato, tra cui in particolare l’ordine e la sicurezza pubblica e la difesa civile, ed il relativo coordinamento, sono disciplinati con apposito atto.

Art. 4
Compiti del gestore
1. Al gestore compete la gestione funzionale e lo sfruttamento
economico dell’aeroporto. Questi:
a) deve garantire la piena funzionalita’ dell’aeroporto;
b) e’ responsabile della manutenzione e di ogni intervento
relativo ad opere edili o di genio civile;
c) e’ responsabile della sicurezza, che assicura mediante
l’attivazione di tutte le misure e cautele suggerite dalla tecnica e
dalla pratica atte ad evitare sinistri o l’intrusione di terzi;
d) svolge i servizi di cui all’art. 5;
e) e’ competente per l’attivita’ di marketing nei confronti dei
clienti, di operatori turistici e vettori aerei.
2. Nello svolgimento dei compiti affidati, il gestore deve
attenersi alle direttive impartite dalla provincia.

Art. 5
Servizi affidati al gestore
1. Il gestore deve garantire la fornitura dei servizi di
assistenza a terra, e cioe’ i servizi di handling e quanto necessario
alla piena funzionalita’ dell’aeroporto, cosi’ come definito nel
contratto di servizio di cui all’art. 9.

Art. 6
Concessione
1. La provincia affida al gestore i compiti ed i servizi di cui
agli articoli 4 e 5, previo accertamento dei requisiti di idoneita’
giuridica, economica, finanziaria e tecnica di cui all’art. 7.
2. La concessione deve contenere:
a) le generalita’ del concessionario;
b) la durata della concessione.
3. Alla concessione sono allegati:
a) il contratto di servizio di cui all’art. 9;
b) l’atto di definizione degli standard di cui all’art. 15.
4. La durata della concessione non puo’ essere superiore ad
anni 20.

Art. 7 Requisiti 1. La concessione di cui all’art. 6 puo’ essere rilasciata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) onorabilita’; b) capacita’ finanziaria; c) competenza professionale.

Art. 8 Affidamento in house 1. E’ consentito l’affidamento in house, a condizione che la provincia eserciti il controllo analogo in ragione dei principi fissati in materia.

Art. 9
Rapporti con la provincia
1. Il rapporto tra il gestore e la provincia e’ disciplinato dal
contratto di servizio contenente la disciplina dei relativi diritti
ed obblighi ed in particolare:
a) lo svolgimento in dettaglio dei servizi e dei compiti;
b) l’erogazione dei servizi;
c) i livelli qualitativi e di sicurezza;
d) gli standard qualitativi di cui all’art. 15.
2. Allo scopo di garantire l’utilizzo ottimale ed una gestione
efficiente dell’infrastruttura, dei servizi, dei compiti e delle
risorse finanziarie disponibili, il gestore deve presentare
all’approvazione della provincia un piano d’impresa, comprendente i
programmi di finanziamento e di investimento nonche’ di svolgimento
dei servizi e compiti affidati.
3. Nel contratto di servizio e’ definito il corrispettivo che la
provincia riconosce per lo svolgimento dei servizi e dei compiti
affidati al gestore, tenuto conto degli introiti e delle royalty
dovuti per l’erogazione dei servizi di cui all’art. 5. Tale
corrispettivo corrisponde a quello riconosciuto ad aeroporti di pari
categoria e traffico e deve comunque consentire il perseguimento
dell’equilibrio economico-finanziario in relazione alla qualita’ del
servizio da prestare.

Art. 10
Validita’
1. La provincia, in qualsiasi momento, puo’ verificare o
richiedere all’impresa di comprovare il possesso ed il mantenimento
dei requisiti dichiarati all’atto del conferimento della concessione.
2. Se nel corso dell’istruttoria viene accertata una carenza
nell’organizzazione dell’impresa, la provincia puo’ confermare la
concessione per un periodo corrispondente al tempo necessario alla
riorganizzazione dell’impresa e comunque non superiore al periodo di
dodici mesi, purche’ non sia compromessa la sicurezza del servizio.
3. Il gestore deve richiedere alla provincia l’autorizzazione
prima di procedere a modifiche della configurazione giuridica
dell’impresa e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o
acquisizione del controllo societario da parte di un altro soggetto.
4. Al fine di verificare l’effettivo adempimento e il rispetto di
quanto stabilito dal presente articolo, la provincia provvede
periodicamente al riesame della posizione del gestore, ferma restando
comunque la possibilita’ di procedere, in qualsiasi momento, ad
apposite verifiche circa l’osservanza e la sussistenza dei suddetti
obblighi e requisiti.

Art. 11
Revoca
1. La concessione e’ revocata qualora:
a) non sussistano i requisiti richiesti per il conferimento;
b) siano state commesse gravi irregolarita’ nell’esercizio dei
servizi previsti nel contratto di servizio di cui all’art. 9;
c) non siano stati attuati i provvedimenti adottati dalla
provincia ai sensi del presente regolamento;
d) non siano stati ottemperati gli obblighi previsti dal
contratto di servizio di cui all’art. 9;
e) nei confronti del gestore risulti attivata una procedura
concorsuale;
f) venga accertata l’impossibilita’ di realizzare, entro un
ragionevole lasso di tempo, una soddisfacente ristrutturazione, cosi’
come richiesto dalla provincia in sede di verifica ai sensi dell’art.
10.

Art. 12 Utilizzo 1. Il gestore deve mettere l’aeroporto a disposizione dell’aviazione. 2. Il gestore, sulla base di quanto disposto dalla provincia, determina il corrispettivo dovuto dall’aviazione per l’utilizzo dei servizi erogati e procede alla riscossione dello stesso.

Art. 13 Contabilita’ 1. Il gestore deve utilizzare una contabilita’ che evidenzia l’imputazione dei costi relativi a tutti i processi industriali relativi alla sua attivita’. 2. I dati contabili sono comunicati annualmente alla provincia, corredati di tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell’efficienza della spesa e del rispetto del tendenziale equilibrio tra costi e ricavi. 3. Il gestore deve trasmettere tutti i dati necessari per determinare le effettive entrate, percepite a qualsiasi titolo. Tali dati devono essere certificati dai revisori e dalle revisore dei conti o dal collegio sindacale. In ogni caso il gestore deve consentire ogni verifica ed esibire ogni documentazione, con facolta’ di estrazione dei dati da parte della provincia o di soggetti all’uopo incaricati.

Art. 14
Prospetto informativo
1. Il gestore, sulla base delle indicazioni e prescrizioni della
provincia, elabora un prospetto informativo, secondo le modalita’
definite nel contratto di servizio di cui all’art. 9.

Art. 15 Sistema di qualita’ 1. Con il contratto di servizio di cui all’art. 9 sono imposti al gestore: a) standard qualitativi dei servizi; b) standard di volume di traffico, nel rispetto delle limitazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela dell’ambiente. 2. Gli standard sono definiti dalla provincia in coerenza con il piano d’impresa di cui all’art. 9.

Art. 16
Sanzioni
1. La provincia verifica il rispetto degli obblighi assunti dal
gestore ed il raggiungimento degli standard di cui all’art. 15,
secondo le modalita’ definite nel contratto di servizio di cui
all’art. 9.
2. A tal fine sono parametri di riferimento:
a) lo sviluppo del volume di traffico;
b) la soddisfazione dell’utenza attraverso sondaggi sulla
clientela, con l’uso di apposite schede di intervista;
c) il funzionamento dell’infrastruttura.
3. Il mancato raggiungimento degli standard definiti dalla
provincia non comporta nessuna decurtazione del corrispettivo se cio’
non e’ prevedibile ne’ influenzabile da parte del gestore. Il gestore
sara’ in ogni caso tenuto a raggiungere, entro un ragionevole tempo,
gli standard richiesti.
4. Il contratto di servizio di cui all’art. 9 prevede apposite
sanzioni pecuniarie nell’ipotesi di inadempimento agli obblighi
assunti dal gestore.

Art. 17
Comitato tecnico di gestione
1. E’ costituito il «Comitato tecnico di gestione», di cui fanno
parte due rappresentanti della provincia e un o una rappresentante
del gestore.

Art. 18
Infrastruttura aeroportuale
1. Il gestore puo’ prevedere, per mezzo del piano d’impresa di
cui all’art. 7, i lavori necessari alla manutenzione, all’adeguamento
e al potenziamento dell’infrastruttura aeroportuale, incluse le
pertinenze ad essa funzionali e necessarie per lo svolgimento dei
compiti e dei servizi assegnati. La provincia puo’ approvare anche
solo parte delle opere previste nel piano d’impresa oppure integrare
le stesse.
2. La provincia puo’ incaricare dell’esecuzione delle opere
necessarie direttamente il gestore, purche’ sussistano i necessari
presupposti, eseguire direttamente i lavori o affidarli ad altra
societa’ da essa controllata.
3. La ripartizione della spesa necessaria all’esecuzione dei
lavori viene stabilita mediante protocollo d’intesa tra il gestore e
la provincia.
4. Tutti gli interventi gravanti sull’infrastruttura aeroportuale
devono essere preventivamente concordati con il Ministero dei
trasporti e con l’ENAC.

Art. 19
Attuazione
1. Tutti gli atti necessari all’attuazione del presente
regolamento sono adottati dall’assessore alla mobilita’.

Art. 20
Norma transitoria
1. All’attuale gestore dell’aeroporto, che svolge i compiti e i
servizi previsti dal presente regolamento dal 28 marzo 1999, la
concessione di cui all’art. 6 e’ rilasciata per una durata non
superiore a venti anni, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti
previsti dal presente regolamento e a condizione che alla provincia
siano riconosciuti i poteri di cui all’art. 8, comma 2.

Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Bolzano, 13 novembre 2008
DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2008, registro n. 1,
foglio n. 31

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0154&tmstp=1256888425038

DECRETO-LEGGE 4 novembre 2009, n. 152 Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche’ delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 257 del 4-11-2009

testo in vigore dal: 4-11-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 3 agosto 2009, n. 108, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali; Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche’ la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell’interno, della giustizia e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione 1. Il termine indicato all’articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, relativo agli interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia e agli interventi di sminamento umanitario anche in altre aree e territori, e’ prorogato al 31 dicembre 2009. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 6.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e la spesa ulteriore di euro 500.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. 2. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 108 del 2009, relativo alla erogazione del contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 300.000. 3. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 12, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO in favore dell’Afghanistan. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 1.000.000. 4. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 13, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione dell’Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa ulteriore di euro 160.000. 5. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 14, della legge n. 108 del 2009, relativo agli interventi di ricostruzione, di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani nei territori bellici e al regime del trattamento economico per il personale inviato in missione. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa ulteriore di euro 2.927.905. 6. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 16, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD, gli Uffici dei rappresentanti speciali dell’Unione europea, nonche’ le Ambasciate italiane a Kabul e a Baghdad, e alla disciplina del relativo trattamento economico. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa ulteriore di euro 47.200. 7. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 18, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace nell’Africa subsahariana. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa ulteriore di euro 1.300.000. 8. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione dell’Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan. Alle attivita’ di cui al presente comma si applica l’art. 1, commi da 21 a 27, della legge n. 108 del 2009. 9. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, commi 15 e 19, della legge n. 108 del 2009. 10. Per quanto non diversamente previsto alle attivita’, alle iniziative e ai programmi di cui al presente articolo si applica l’articolo 1, commi da 1 a 10, della legge n. 108 del 2009. Per quanto non diversamente previsto alle attivita’ e alle iniziative di cui al comma 8 si applica l’articolo 1, commi da 21 a 27, della legge n. 108 del 2009. 11. Per le finalita’ e nei limiti temporali di cui ai commi 1, 5, 6 e 8, il Ministero degli affari esteri puo’ conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche’ a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita’ e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all’articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’ in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita’ tra uomo e donna, a persone di nazionalita’ locale, ovvero di nazionalita’ italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita’ richieste. 12. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.244.991 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita’ di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.

Art. 2.

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 84.481.907 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto
2009, n. 108.
2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 40.529.448 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), compreso l’impiego di unita’ navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n.
108 del 2009.
3. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 1.804.039 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all’articolo 2, comma 3, della
legge n. 108 del 2009.
4. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 26.833.717 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di
cui all’articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 2009, di seguito
elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise.
5. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 5.156.192 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all’articolo 2, comma 5, della legge n. 108 del 2009.
6. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 169.596 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui
all’articolo 2, comma 6, della legge n. 108 del 2009.
7. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 131.382 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 108 del 2009.
8. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 36.522 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite e dell’Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all’articolo
2, comma 8, della legge n. 108 del 2009.
9. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 84.068 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione
europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD
CONGO, di cui all’articolo 2, comma 9, della legge n. 108 del 2009.
10. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 41.348 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro
(UNFICYP), di cui all’articolo 2, comma 10, della legge n. 108 del
2009.
11. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 84.304 per la prosecuzione delle
attivita’ di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all’articolo 2, comma 11, della legge n. 108 del 2009.
12. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 219.607 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza
dell’Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui
all’articolo 2, comma 12, della legge n. 108 del 2009.
13. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 33.324 per la proroga della
partecipazione di personale militare all’operazione militare
dell’Unione europea denominata Atalanta e la spesa di euro 4.707.722
per la partecipazione all’operazione della NATO per il contrasto
della pirateria, di cui all’articolo 2, comma 13, della legge n. 108
del 2009.
14. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 4.310.077 per l’impiego di personale
militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze
connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui
all’articolo 2, comma 14, della legge n. 108 del 2009.
15. E’ autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di euro 23.788 per la
cessione e posa in opera, a titolo gratuito, a cura del Ministero
della difesa, di materiali di addestramento a favore delle Forze
armate della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
16. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 1.250.963 per la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell’area balcanica, di cui all’articolo 2, comma 16,
della legge n. 108 del 2009.
17. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 427.060 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo) e di euro 16.170 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all’articolo 2, comma 17,
della legge n. 108 del 2009.
18. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 35.020 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in
Palestina, denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all’articolo 2, comma
19, della legge n. 108 del 2009.
19. E’ autorizzata, a decorrere dal l° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 283.410 per la proroga della
partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri e della Polizia
di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European
Union Police Mission (EUPM), di cui all’articolo 2, comma 20, della
legge n. 108 del 2009.
20. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 1.246.246 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione in Libia, di cui all’articolo 2, comma 21, della legge n.
108 del 2009, e per garantire la manutenzione ordinaria e
l’efficienza delle unita’ navali cedute dal Governo italiano al
Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione
sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba
libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno
dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
21. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 422.455 e di euro 158.856 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di
finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International
Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui
all’articolo 2, comma 22, della legge n. 108 del 2009.
22. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 195.382 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui all’articolo 2, comma 23, della legge n. 108
del 2009.
23. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 42.597 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il
valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission
in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’articolo 2, comma 24, della legge
n. 108 del 2009.
24. E’ autorizzata, a decorrere dal l° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 70.301 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle
unita’ di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal
Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati
Arabi Uniti, di cui all’articolo 2, comma 25, della legge n. 108 del
2009.
25. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 99.339 per la proroga della
partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del
Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del
Ministero della giustizia alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge n. 108 del 2009.
26. Sono autorizzate, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 122.522 per la proroga della
partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana
ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la
spesa di euro 10.025 per la proroga della partecipazione di personale
appartenente al corpo militare dell’Associazione dei cavalieri
italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint
Enterprise nei Balcani, di cui all’articolo 2, comma 28, della legge
n. 108 del 2009.

Art. 3.

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo
3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108.
2. Al fine di agevolare le prime operazioni di soccorso medico,
relativamente all’impiego in missioni internazionali o in altre
situazioni di potenziale esposizione a pericolo, la tessera di
riconoscimento del personale militare, rilasciata in formato
elettronico ai sensi dell’articolo 66, comma 8, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contiene, previo consenso
dell’interessato e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le
terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le
trasfusioni. La medesima tessera di riconoscimento puo’ contenere
anche il consenso del militare per la donazione degli organi.
3. All’articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole: «ai figli superstiti» sono inserite le seguenti: «,
ai genitori,».
4. Le somme iscritte in bilancio per l’esercizio finanziario 2009
ai sensi dell’articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 e
dell’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, non impegnate al 31 dicembre 2009, sono mantenute in bilancio nel
conto residui, per essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2010.
5. L’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si
interpreta nel senso che le disposizioni dell’articolo 82, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i
requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per
l’accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di
reversibilita’ o indirette.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l’articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza
impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto,
che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni
banditi dal medesimo Corpo.
7. Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale
interforze della rappresentanza militare, nonche’ dei consigli
centrali, intermedi e di base dell’Esercito, della Marina,
dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio
permanente e volontario, e’ prorogato fino al 30 luglio 2011.

Art. 4.
Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-04&task=dettaglio&numgu=257&redaz=009G0168&tmstp=1257584864844

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2008, n. 67 ( Modifica del regolamento di esecuzione relativo all’ordinamento del commercio.)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4/I-II del 20 gennaio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4288 del 17 novembre 2008 E m a n a: il seguente regolamento: Art. 1 Modifica dell’art. l del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, concernente il «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il ”Nuovo regolamento del commercio”». 1. Il comma 3 dell’art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e’ cosi’ sostituito: 3) Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, punti cassa, esclusa unicamente l’area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e spazi tra le casse e l’uscita connessi con il disbrigo e l’asporto della merce acquistata. Piu’ esercizi presenti all’interno dello stesso edificio, ferma restando la divisione con parete tra i rispettivi locali, come previsto dall’art. 8 della legge, possono usufruire di un’unica area casse, realizzata in uno spazio comune distinto dai locali destinati alla vendita al dettaglio e collocata prima della zona di uscita dall’edificio. Il consumatore puo’ accedere attraverso uno spazio comune antistante l’area casse, a tutti i singoli esercizi commerciali, effettuando infine un unico pagamento presso l’area casse per tutte le merci acquistate. Solo l’area occupata dalle casse e non l’intero spazio comune nel quale le stesse sono collocate, e’ considerata superficie di vendita da attribuire ai singoli esercizi in modo proporzionale alla loro superficie di vendita. Il titolare deve indicare su apposita pianta dell’esercizio l’esatta ubicazione delle casse e degli spazi di disbrigo ed asporto. Ogni variazione va immediatamente segnalata all’autorita’ competente in base alla tipologia dell’esercizio. La Giunta provinciale individua le tipologie di esercizio di commercio al dettaglio per le quali il comune puo’ autorizzare come superficie di vendita un’area esterna al locale di vendita. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare. Bolzano, 24 novembre 2008 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2008, registro n. 1, foglio n. 37

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0109&tmstp=1257585499800

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo 2009, n. 77

Legge Regionale n. 20/2006, art. 10. Regolamento recante norme concernenti interventi per l’incentivazione della cooperazione sociale in attuazione dell’art. 10 della legge regionale n. 20/2006.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia dell’8 aprile 2009)
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale n. 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in
materia di cooperazione sociale), con particolare riferimento
all’art. 10, comma 2, il quale prevede che spettano alla Regione
funzioni di regolamentazione, anche con riferimento alla
determinazione delle condizioni per l’applicazione degli interventi
contributivi a favore delle cooperative sociali contemplati all’art.
14 della legge regionale in parola, al fine di garantirne l’armonia
con la normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato;
Visto il regolamento emanato con proprio decreto 25 febbraio
2008, n. 067/Pres., recante norme concernenti interventi per
l’incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell’art.
10 della legge regionale n. 20/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria);
Ritenuto di abrogare il regolamento emanato con proprio decreto
n. 067/Pres./2008 e di sostituirlo con un nuovo testo regolamentare
con cui si stabiliscono regimi di aiuto in applicazione del
summenzionato regolamento (CE) n. 800/2008;
Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 gennaio 2009, n.
55, con cui e’ stato approvato in via preliminare il Regolamento
recante norme concernenti interventi per l’incentivazione della
cooperazione sociale, in attuazione dell’art. 10 della legge
regionale n. 20/2006 nel testo allegato alla deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
Visto il parere della competente II Commissione permanente del
Consiglio regionale, di cui alle note di data 17 febbraio 2009 del
Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della II
Commissione permanente del Consiglio regionale, espresso nella seduta
del 17 febbraio 2009 ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge
regionale n. 20/ 2006;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali di cui
all’estratto del processo verbale n. 6/2009 relativo alla riunione n.
3 del 18 febbraio 2009, espresso ai sensi dell’art. 34, comma 2,
lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e
norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia);
Ritenuto di procedere all’emanazione del Regolamento recante
norme concernenti interventi per l’incentivazione della cooperazione
sociale, in attuazione dell’art. 10 della legge regionale n. 20/2006;
Visto l’art. 42 dello Statuto speciale della Regione;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione
della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di
autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera
r);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009, n.
525;
Decreta:
1. E’ emanato il «Regolamento recante norme concernenti
interventi per l’incentivazione della cooperazione sociale, in
attuazione dell’art. 10 della legge regionale n. 20/2006», nel testo
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0404&tmstp=1258100416681