[1] Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.
Categoria: Diritto
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2010, n. 54
Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell’articolo 6 della legge 6 giugno 2006, n. 69.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 85 del 13-4-2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Visto l’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; Visti gli articoli 6, comma 1 e 29, comma 1, della legge 6 giugno 2009, n. 69; Visto l’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15; Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; Sentite le organizzazioni sindacali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’Adunanza del 27 agosto 2009; Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 6 giugno 2009, n. 69; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) uffici all’estero: rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di I categoria; b) titolare dell’ufficio all’estero: il capo di rappresentanza diplomatica e il capo di ufficio consolare di I categoria; c) esperto amministrativo capo: dirigente amministrativo di prima fascia; d) esperto amministrativo: dirigente amministrativo di seconda fascia; e) commissario amministrativo: direttore amministrativo, consolare e sociale degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari; f) commissario amministrativo aggiunto: funzionario amministrativo, consolare e sociale degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari; g) vice commissario amministrativo: funzionario aggiunto amministrativo-contabile; h) CCVT: Conto corrente valuta tesoro.
Avvertenza:
II testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo
– L’art. 87 della Costituzione, conferisce, tra
l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
– Si riporta l’art. 17, comma 2 della legge 23 agosto
1988, n. 400 recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari».
– Si riporta l’art. 18, comma 2-bis del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222 recante «Interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l’equita’ sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
ottobre 2007, n. 229:
«2-bis. Per il perseguimento delle finalita’
istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in
coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui
all’art. 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ed ai fini della razionalizzazione della
spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari di 1ª categoria sono dotati di autonomia
gestionale e finanziaria, secondo modalita’ disciplinate
con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400».
– Si riporta l’art. 6 comma 1 e l’art. 29 comma 1 della
legge 6 giugno 2009, n. 69 recante «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’
nonche’ in materia di processo civile», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, S.O.:
«Art. 6 (Misure per la semplificazione della gestione
amministrativa e finanziaria delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari). – 1. Con
regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
degli affari esteri e del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e con il Ministro per la
semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti
in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I
categoria, di cui all’art. 18, comma 2-bis, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
nell’osservanza dei principi di cui all’art. 20, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, nonche’ dei seguenti criteri:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti
relativi ai trasferimenti finanziari all’estero e alla loro
gestione;
b) semplificazione e razionalizzazione della
struttura e della gestione del bilancio delle sedi
all’estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;
c) garanzia di opportune procedure di verifica e
controllo delle attivita’ svolte nell’ambito dell’autonomia
gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con
particolare riferimento alla gestione contabile e delle
risorse umane.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:
a) il comma 15 dell’art. 1 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80;
b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto
legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;
c) l’art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni;
d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell’art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
e) il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120».
«Art. 29 (Disposizioni relative alle sedi diplomatiche
e consolari). – 1. All’art. 60 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e’ aggiunto, in fine, il seguente
comma: «15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma
15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse
al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze
diplomatiche e consolari nonche’ agli interventi di
emergenza per la tutela dei cittadini italiani all’estero,
puo’ assumere impegni superiori a quanto previsto dal
predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite
complessivo annuo anche a valere sulle altre unita’
previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero».
– Si riporta l’art. 20, comma 4 della legge 15 marzo
1997, n. 59 e successive modificazioni recante «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
S.O.:
«4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un’unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita’;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l’adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell’efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu’
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell’azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita’ di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l’interesse pubblico non puo’
essere perseguito senza l’esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta’,
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell’autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita’ e della tutela dell’affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche’ delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita’, ad uno o piu’
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita’, le modalita’ di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture
tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi
ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 recante «Ordinamento dell’amministrazione degli
affari esteri e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
febbraio 1967, n. 44, S.O.
– La legge 6 febbraio 1985, n. 15 recante «Disciplina
delle spese da effettuarsi all’estero dal Ministero degli
affari esteri», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
febbraio 1985, n. 39.
– La legge 26 febbraio 1987, n. 49 recante «Nuova
disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in
via di sviluppo», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1987, n. 49, S.O.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1987,
n. 59», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1999, n. 193.
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche», e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. S.O.
Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari di I categoria, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, di seguito denominati: «uffici all’estero». 2. Gli istituti italiani di cultura sono disciplinati dalla normativa specifica. 3. La gestione dei fondi per attivita’ di cooperazione allo sviluppo trasferiti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e’ disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 25.
Note all’art. 2:
– Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967 e della legge n. 49 del 1987 si
veda nelle note alle premesse.
Art. 3 Funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all’estero 1. Il titolare dell’ufficio all’estero, sulla base delle linee di indirizzo annuali, individua e coordina le attivita’ dell’ufficio. Tenuto conto delle risultanze della gestione contabile, presenta al Ministero il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dal commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, ove presente. Il bilancio preventivo e’ accompagnato dalla relazione programmatica annuale, che indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie per il loro conseguimento. 2. Il commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto preposto al settore amministrativo-contabile, ne coordina le attivita’; predispone ipotesi di programmazione per il reperimento e l’impiego delle risorse finanziarie dell’ufficio; e’ responsabile delle procedure attinenti alla gestione amministrativo-contabile dell’ufficio, in particolare per quanto riguarda le fasi della spesa escluso il pagamento, nell’ambito delle linee di azione individuate dal titolare dell’ufficio nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza. 3. In caso di assenza o impedimento del commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, le relative responsabilita’ sono attribuite al titolare dell’ufficio all’estero. 4. Il vice commissario amministrativo contabile e’ agente contabile. 5. Nel caso in cui non siano in servizio presso l’ufficio all’estero, tenuto conto della particolare situazione degli organici in alcuni paesi, almeno due dipendenti cui attribuire separatamente le funzioni di cassiere e di consegnatario, dette funzioni possono essere affidate al medesimo dipendente di ruolo, in deroga all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. 6. Il collaboratore contabile partecipa a tutte le attivita’ amministrativo-contabili ed assicura, in via temporanea gli adempimenti inerenti a tali attivita’ ove nella sede non sia presente il vice commissario amministrativo-contabile. 7. In caso di assenza o impedimento dell’agente contabile o del consegnatario le relative funzioni possono essere temporaneamente affidate, mediante provvedimento del titolare dell’ufficio, ad altro dipendente di ruolo che assume con l’incarico le responsabilita’ relative. 8. Le denominazioni e le specifiche professionali riferite ai profili del personale destinatario del CCNL sono individuati, nell’ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi della normativa vigente in materia, in sede di contrattazione integrativa di Ministero.
Art. 4 Modalita’ della gestione finanziaria l. La gestione finanziaria degli uffici all’estero avviene secondo i principi della gestione di cassa. 2. L’elaborazione, la trasmissione, l’archiviazione e la conservazione dei documenti e delle comunicazioni relative alla gestione avvengono, di regola, in coerenza con i principi dell’amministrazione digitale stabiliti dalla legislazione vigente, secondo le modalita’ ed i criteri per la gestione elettronica dei flussi documentali e per la dematerializzazione degli atti amministrativi e contabili del Ministero degli affari esteri.
Art. 5
Esercizio finanziario e bilancio di previsione
1. L’esercizio finanziario degli uffici all’estero ha la durata di
un anno e coincide con l’anno solare.
2. La gestione si svolge in base al bilancio annuale di previsione.
Esso e’ trasmesso dagli uffici all’estero al Ministero degli affari
esteri entro il 31 ottobre dell’anno precedente quello cui si
riferisce il bilancio, dandone comunicazione mediante evidenze
informatiche all’ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
degli affari esteri. Salvo diverse comunicazioni del Ministero degli
affari esteri, che pervengano entro il 20 ottobre, il bilancio deve
essere redatto prevedendo una dotazione finanziaria non superiore a
quella concessa nell’anno precedente quello al quale si riferisce il
bilancio.
3. Il bilancio preventivo e’ corredato dalla relazione
programmatica annuale di cui all’articolo 6, comma 8.
4. Il Ministero degli affari esteri comunica l’approvazione del
bilancio preventivo entro il 31 dicembre, comunicando contestualmente
l’ammontare della dotazione finanziaria assegnata. Nel caso in cui,
per eccezionali circostanze, l’approvazione non pervenga entro detto
termine, l’ufficio, che abbia comunque inviato entro i termini
prescritti il bilancio preventivo, e’ autorizzato all’erogazione
delle spese fisse e continuative di natura obbligatoria.
5. La gestione finanziaria e’ unica come unico e’ il relativo
bilancio di previsione.
6. I bilanci di previsione degli uffici consolari di I categoria,
che ai sensi del decreto del Presidente 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, dipendono da altro ufficio all’estero,
devono essere allegati al bilancio di questi ultimi, che a loro volta
sono tenuti a redigere un bilancio di previsione consolidato,
riassuntivo delle diverse gestioni.
Art. 6 Criteri di formazione del bilancio di previsione 1. Il bilancio di previsione e’ formulato in termini finanziari di cassa, secondo il modello di cui all’allegato A. Esso e’ articolato in titoli ed in conti ed e’ redatto in euro utilizzando, nel caso di necessita’ di conversione da altre valute delle poste di bilancio, il cambio vigente il giorno della redazione del bilancio stesso, quale risulta dal sito web della Banca d’Italia. 2. Il conto comprende un solo oggetto ovvero piu’ oggetti strettamente collegati e deve comunque essere omogeneo e chiaramente definito. 3. Per ciascun conto di entrata e di spesa il bilancio indica l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e l’ammontare delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio. 4. Nel bilancio di previsione e’ iscritto come prima posta dell’entrata o della spesa l’avanzo o il disavanzo di cassa presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente cui il bilancio di previsione si riferisce. 5. Le poste iscritte in bilancio devono essere suffragate da programmi e dall’analisi delle concrete capacita’ operative degli uffici all’estero illustrate nella relazione di cui al comma 8. 6. Il bilancio di previsione e’ predisposto dal commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, nel rispetto degli obiettivi individuati dal titolare dell’ufficio e tenuto conto delle risultanze della gestione contabile. In caso di assenza nella sede del predetto funzionario, il bilancio e’ predisposto dal titolare che si avvale del personale addetto al settore amministrativo-contabile. 7. Il bilancio di previsione predisposto con le procedure di cui al comma 6 e’ firmato dal titolare dell’ufficio unitamente al commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, ove presente. 8. Il bilancio e’ accompagnato da apposita relazione programmatica del titolare dell’ufficio all’estero che evidenzi in particolare gli obiettivi dell’azione da svolgere mediante l’impiego degli stanziamenti di bilancio e i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell’esercizio precedente.
Note all’art. 6:
– Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, si vede nelle note alle
premesse.
Art. 7 Integrita’ ed universalita’ del bilancio 1. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. 2. E’ vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio. 3. Le norme del presente regolamento non si applicano alle entrate di pertinenza dello Stato di cui all’articolo 46 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, cui continua ad applicarsi la normativa vigente. Tali entrate sono pertanto iscritte in bilancio, in entrata ed in uscita, come una specifica voce delle partite di giro.
Note all’art. 7:
– Si riporta l’art. 46 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’
generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 novembre 1923, n. 275:
«Art. 46. – Le somme di spettanza dello Stato
introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della
riscossione debbono essere integralmente versate nelle
casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai
regolamenti».
Art. 8 Classificazione delle entrate e delle spese 1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli: Titolo I: Entrate di parte corrente derivanti da trasferimenti dello Stato italiano. Titolo II: Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati. Titolo III: Entrate diverse. Titolo IV: Entrate in conto capitale. Titolo V: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale. Titolo VI: Partite di giro. Titolo VII: Anticipazioni. Le spese sono ripartite nei seguenti Titoli: Titolo I: Spese di funzionamento. Titolo II: Spese per attivita’ d’istituto. Titolo III: Spese in conto capitale. Titolo IV: Spese per il trattamento economico del personale. Titolo V: Partite di giro. Titolo VI: Anticipazioni. 2. Il modello di bilancio di cui all’allegato A del presente regolamento e’ basato sulla classificazione di cui al comma 1. 3. Tale modello e’ vincolante, agli effetti della redazione del bilancio di previsione e dell’autorizzazione di spesa, per la ripartizione in Titoli, mentre ha valore indicativo per la specificazione in conti, che possono essere modificati in relazione ad esigenze sopravvenute, con provvedimento del Direttore generale per gli affari amministrativi, il bilancio ed il patrimonio del Ministero degli affari esteri, in coerenza con il piano dei conti. 4. Le entrate in conto capitale di cui al Titolo IV sono destinate esclusivamente al finanziamento delle spese in conto capitale di cui al corrispondente Titolo III delle spese.
Art. 9
Pareggio del bilancio di previsione
1. Le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro
complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e,
pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.
Art. 10 Dotazione finanziaria ministeriale di parte corrente 1. La dotazione finanziaria assegnata di parte corrente degli uffici all’estero non puo’ essere superiore a quella indicata nello stesso bilancio. 2. La dotazione finanziaria di parte corrente assegnata per ogni singolo anno non puo’ comunque essere inferiore all’ottanta per cento di quella assegnata nell’anno precedente al netto di eventuali dotazioni aggiuntive per particolari esigenze, a meno che: a) l’ufficio all’estero abbia indicato nel proprio bilancio preventivo una cifra inferiore a tale limite; b) sia stato emanato un provvedimento di soppressione o ristrutturazione dell’ufficio all’estero interessato con decorrenza nell’anno cui la dotazione finanziaria si riferisce; c) siano intervenute riduzioni degli stanziamenti sui capitoli di bilancio interessati.
Art. 11 Dotazione finanziaria ministeriale in conto capitale 1. La dotazione finanziaria in conto capitale degli uffici all’estero non puo’ essere superiore a quella indicata nello stesso bilancio. 2. L’ammontare della dotazione finanziaria in conto capitale e’ stabilita per ogni esercizio sulla base del bilancio di previsione dell’ufficio all’estero e compatibilmente con gli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati.
Art. 12
Variazioni e storni di bilancio
1. Le variazioni di bilancio di carattere compensativo, che
comportino storni da un titolo all’altro, sono disposte dal titolare
dell’ufficio all’estero con proprio decreto e comunicate al Ministero
per l’autorizzazione. Trascorsi comunque quindici giorni dall’invio
della comunicazione senza che siano pervenute indicazioni contrarie
dal Ministero la compensazione si intende autorizzata.
2. Le variazioni di bilancio di carattere compensativo, che
comportino storni da un conto all’altro dello stesso titolo, sono
disposte dal titolare dell’ufficio all’estero con proprio decreto e
non sono soggette ad alcuna autorizzazione.
3. La disciplina di cui al comma 1 si applica ai Titoli I e II
delle spese. Per quanto riguarda le spese in conto capitale di cui al
Titolo III, le variazioni di bilancio di natura compensativa tra
titoli di cui al comma 1 sono ammesse esclusivamente in aumento con
corrispondente diminuzione delle poste iscritte ai Titoli I e II.
4. La disciplina di cui al comma 2 si applica esclusivamente ai
Titoli I, II e III delle spese.
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Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2010, recante nomina di un supplente olandese del Comitato delle regioni
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2010
recante nomina di un supplente olandese del Comitato delle regioni
(2010/241/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare
l’articolo 305,
vista la proposta del governo olandese,
considerando quanto segue:
(1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1014/UE e la decisione 2010/29/UE recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015 ( 1 ).
(2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto
vacante a seguito della fine del mandato del sig. Harry DIJKSMA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato supplente al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
il sig. M.F.A. (René) van DIESSEN, Gedeputeerde (Deputy Queen’s Commissioner) della provincia di Flevoland.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. Á. MORATINOSIT 29.4.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107/19
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:107:0019:0019:IT:PDF
REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 17 del 24-4-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 173 del 9 ottobre 2009)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. E’ istituito il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), quale
organo di rappresentanza delle autonomie locali della regione e di
consultazione e coordinamento fra queste e la Regione Emilia-Romagna.
2. La presente legge, ai sensi dell’art. 23, comma 9, dello
Statuto, ne disciplina la composizione, le modalita’ di formazione e
di funzionamento, nonche’ le modalita’ di svolgimento dei compiti di
cui al comma 2 del medesimo articolo.
Art. 2 Composizione 1. Il Consiglio delle autonomie locali e’ composto da componenti di diritto e componenti elettivi. 2. Sono componenti di diritto: a) i presidenti delle Province; b) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con piu’ di 50.000 abitanti. 3. Sono componenti elettivi ventidue sindaci di Comuni non capoluogo fino a 50.000 abitanti, di cui la meta’ appartenenti a Comuni montani, come individuati ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), eletti secondo le procedure di cui all’art. 3. 4. Il CAL ha sede presso l’Assemblea legislativa regionale.
Art. 3 Elezione dei rappresentanti dei comuni con meno di 50.000 abitanti 1. Ai fini dell’elezione dei componenti del CAL di cui all’art. 2, comma 3, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l’assemblea dei sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti. 2. L’assemblea dei sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nel Consiglio. 3. L’elezione avviene a scrutinio segreto, sulla base di una lista di candidati composta da tutti i sindaci aventi diritto al voto, che ne facciano richiede in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione. L’assemblea e’ valida qualunque sia il numero degli intervenuti e i componenti sono ammessi a votare per un periodo di almeno otto ore. E’ presieduta dal Presidente dell’Assemblea legislativa o da un consigliere regionale da lui delegate che nomina due sindaci in veste di scrutatori. 4. I sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in lista. Il voto e’ valido ogni volta che sia chiara l’individuazione del candidato votato e la scheda non presenti segni evidenti di riconoscimento dell’elettore. 5. Al termine delle votazioni il Presidente dell’Assemblea legislativa procede allo scrutinio e dichiara eletti i ventidue candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Se nel numero degli eletti non e’ compreso il numero previsto dei sindaci di Comuni montani, il Presidente dichiara eletti i sindaci di Comuni montani che hanno ricevuto il maggior numero di voti, in sostituzione degli ultimi risultati eletti, fino a raggiungere obbligatoriamente la composizione di cui all’art. 2, comma 3. Qualora non vengano rispettate le proporzioni tra i componenti elettivi si procede a nuova votazione. Quindi determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti, con indicazione della eventuale qualifica di Comune montano, a parita’ di cifre individuali prevale il piu’ anziano di eta’. Quindi trasmette gli atti dell’assemblea al Presidente della Regione. 6. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di sindaco viene espunto dalla graduatoria. 7. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti del CAL e lo trasmette al Presidente dell’Assemblea legislativa regionale, il quale convoca la seduta di insediamento del CAL entro trenta giorni. 8. La seduta di insediamento e’ presieduta dal componente piu’ anziano di eta’ fino all’elezione del Presidente.
Art. 4 Organizzazione 1. Il CAL nella sua prima seduta elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l’attivita’, secondo le previsioni del regolamento interno previsto dall’art. 23, comma 8, dello Statuto. 2. Il regolamento disciplina altresi’ la nomina e la composizione di un Comitato di Presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell’organizzazione dei lavori. 3. Il Consiglio si articola in commissioni permanenti per materia, le cui potesta’ ed attivita’ sono disciplinate dal regolamento interno in correlazione con le disposizioni del regolamento dell’Assemblea legislativa. Il regolamento interno prevede il quorum strutturale e funzionale delle commissioni. Il Comitato di Presidenza stabilisce i casi in cui il parere, in relazione alla rilevanza dell’atto sottoposto, e’ rilasciato direttamente dalla commissione. Anche in tali casi si pronuncia comunque l’intero Consiglio se lo richiede un terzo dei componenti la commissione, purche’ entro i termini previsti dal regolamento dell’Assemblea legislativa. 4. Il CAL e’ convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti. 5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. 6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti di diritto del CAL possono delegare alla partecipazione alle commissioni un assessore della propria Giunta.
Art. 5 Durata in carica 1. I componenti del CAL decadono nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di presidente di Provincia. La decadenza e’ dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta del Presidente del CAL. 2. Il CAL viene rinnovato per la quota di componenti di cui all’art. 3 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti piu’ della meta’ dei Comuni della regione. 3. Nell’ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all’art. 3, comma 5, rispettando il rapporto tra Comuni montani e non montani. 4. Qualora nel corso della legislatura decadano piu’ della meta’ dei componenti elettivi ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l’assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinche’ si proceda, ai sensi dell’art. 3, a nuove elezioni di tutti i componenti elettivi. 5. Se nella durata del mandato cessa dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione. 6. Se cessa dalla carica un componente di diritto subentra allo stesso il nuovo sindaco presidente di Provincia. 7. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.
Art. 6 Pareri I. Il CAL esprime pareri su richiesta dell’Assemblea legislativa nei casi previsti dall’art. 23, comma 3, dello Statuto e in ogni altro caso in cui essa lo richieda, secondo le disposizioni del regolamento dell’Assemblea stessa, nonche’ alla Giunta regionale su richiesta di questa.
Art. 7 Riunioni congiunte degli organi 1. Il rapporto sullo stato delle autonomie di cui all’art. 9, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), e’ presentato all’Assemblea legislativa e al CAL. In tale occasione, o per la discussione di problematiche relative alle autonomie locali, l’Assemblea legislativa e il CAL possono riunirsi in seduta congiunta, secondo le modalita’ previse dal regolamento dell’Assemblea. 2. Su questioni di rilavante interesse comune della Regione e delle autonomie locali possono essere convocate speciali sessioni di informazione o dibattito, anche su richiesta del Presidente della Regione o del Presidente dell’Assemblea legislativa, che possono intervenire.
Art. 8 Altre attivita’ 1. Il CAL puo’ riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell’indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle autonomie formulare proposte in materia da inviare all’Assemblea legislativa ed alla Giunta regionale e puo’ richiedere specifica incentri. 2. Il CAL provvede ad assolvere le funzioni ad esso assegnate da altre leggi regionali secondo le modalita’ e i termini stabiliti da queste o, in mancanza, dalla presente legge o dal proprio regolamento.
Art. 9 Struttura operativa 1. Il CAL si avvale di una struttura operativa alle dirette dipendenze funzionali del Presidente, composta da personale della Regione. 2. Su proposta del Prendente del CAL, la Regione, mediante convenzione, puo’ definire, con le associazioni delle autonomie locali a livello regionale, le collaborazioni necessarie finalizzate al miglior funzionamento dell’organo. 3. E’ istituito un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento dell’attivita’ dell’organo.
Art. 10
Norma transitoria
1. Il CAL esercita le proprie funzioni a partire dall’entrata in
vigore della presente legge.
2. Fino all’espletamento delle procedure di elezione di cui
all’art. 3 e comunque non oltre il 30 gennaio 2010, l’organo opera
validamente composto dai membri di diritto. Il Presidente della
Giunta regionale adotta tempestivamente il decreto di nomina dei
membri suddetti e lo trasmette al Presidente dell’Assemblea
legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta.
Contestualmente il Presidente della Regione convoca con suo decreto
l’assemblea dei sindaci per l’elezione dei rappresentanti di cui
all’art. 3.
3. Il Presidente del CAL eletto nella prima seduta resta in
carica fino alla seduta successiva agli adempimenti di cui all’art.
3.
4. Il regolamento previsto dall’art. 23, comma 8, dello Statuto
e’ approvato dal Consiglio nella sua composizione definitiva come
prevista dall’art. 2.
5. Nel periodo transitorio, in deroga a quanto previsto dai commi
2 e 3 dell’art. 4, relativi al Comitato di presidenza e alle
commissioni, il Consiglio opera esclusivamente in seduta plenaria.
6. Al funzionamento dell’organo si applicano in quanto
compatibili gli artt. 23 e 24 della legge regionale 27 maggio 1994,
n. 24.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 ottobre 2009
ERRANI
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-24&task=dettaglio&numgu=17&redaz=009R0827&tmstp=1272613646775