DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 2010 Scioglimento del consiglio provinciale di Vercelli e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 111 del 14-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio
2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi della provincia di
Vercelli;
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 8 marzo 2010,
dal presidente della provincia, divenute irrevocabili a termini di
legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio provinciale di Vercelli e’ sciolto.

Art. 2 Il dott. Leonardo Cerenzia e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell’ente suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente. Dato a Roma, addi’ 21 aprile 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2010

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 106 del 8-5-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto l’art. 66, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008, il quale prevede, per l’anno 2009, che le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unita’ di personale da assumere non puo’ eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita’ cessate nell’anno precedente; Visto l’art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi’ come modificato dall’art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, quali destinatari della norma: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto l’art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita’ di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita’ di autorizzazione l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Visti i commi 1, 5 e 6 dell’art. 74, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l’art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia’ autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei Corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita’, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita’ di cui al comma 4 dell’art. 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi’ fatte salve le assunzioni dell’Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente; Visto il comma 17 del citato art. 17, del decreto-legge n. 78 del 2009, ai sensi del quale il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010, Vista la nota del 17 dicembre 2009, n. 462283, con la quale il Ministero degli affari esteri, chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2008 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili; Considerato che l’onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell’asseverazione da parte dei competenti organi di controllo; Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Il Ministero degli affari esteri puo’ procedere, ai sensi dell’art. 66, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133 all’assunzione a tempo indeterminato di n. 17 unita’ di personale, con un onere a regime di € 687.449,00 rientrante nel 10% della percentuale dei risparmi per cessazioni relative all’anno 2008 che e’ pari ad € 880.390,00. 2. Le assunzioni di cui al comma precedente rimangono soggette alle limitazioni di cui all’art. 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico. 3. Il Ministero degli affari esteri e’ tenuto a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi’ fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 4. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle disponibilita’ del pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 2010 Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 209

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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LEGGE 3 maggio 2010, n. 71

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d’Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 116 del 20-5-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare il
Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e
Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le
frontiere d’Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003.

Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 3 del Protocollo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria 1. All’onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 139.000 per l’anno 2010 e ad euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 3 maggio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1881): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 13 novembre 2009. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 dicembre 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 16 dicembre 2009 ed il 26 gennaio 2010. Esaminato ed approvato il 17 febbraio 2010. Camera dei deputati (atto n. 3226): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 febbraio 2010, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 9 e 18 marzo 2010. Esaminato in aula ed approvato l’8 aprile 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. 51 Norme in materia di qualita’ e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 22 del 5-6-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l’art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l’art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Considerato quanto segue: 1. La disciplina dell’autorizzazione ed accreditamento degli studi e delle strutture sanitarie prevista dalla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedure di accreditamento), ha prodotto la certezza di un sistema di regole sulla qualita’ e sicurezza dei servizi sanitari sia pubblici che privati. 2. Nell’applicazione della legge regionale n. 8/1999 sono tuttavia emerse alcune criticita’ che hanno determinato la necessita’ di una modifica normativa che produca un aggiornamento delle regole in materia di qualita’ e sicurezza delle strutture sanitarie rispetto alle trasformazioni avvenute all’interno del servizio sanitario ed alle evoluzioni intercorse nei sistemi di valutazione della qualita’ a livello nazionale ed internazionale. 3. L’esigenza di un miglioramento del sistema e’ stato espresso con chiarezza anche nell’ambito del piano sanitario regionale 2008-2010 che, nella volonta’ di rafforzare il sistema di garanzie sulla qualita’ e sicurezza delle prestazioni sanitarie a tutela dei cittadini ha posto come linea strategica del triennio l’aggiornamento della normativa regionale in questa materia. 4. Non e’ necessario aggiornare la disciplina della legge regionale n. 8/1999 relativa ai procedimenti per l’esercizio degli studi professionali e delle strutture sanitarie private poiche’ e’ da considerarsi tuttora valida e coerente con il sistema delineato dalle indicazioni strategiche del piano sanitario regionale 2008-2010. 5. E’ necessario invece modificare la disciplina della procedura di verifica dei requisiti di esercizio per le strutture pubbliche, degli standard e delle procedure di accreditamento delle strutture pubbliche e private e prevedere la costituzione di un nuovo sistema di verifica della qualita’ delle strutture accreditate. 6. E’ necessario separare il procedimento di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche da quello di verifica dei requisiti di esercizio al fine di garantire in tempi piu’ rapidi le azioni di accreditamento delle strutture delle aziende sanitarie regionali. 7. E’ necessario prevedere procedure piu’ snelle per favorire una maggiore semplificazione e celerita’ nelle verifiche dei requisiti di esercizio per le aziende sanitarie pubbliche e nell’ambito delle procedure di accreditamento delle strutture pubbliche e private e degli studi professionali. 8. E’ necessario che siano previste procedure di adeguamento ed eventuali interventi sostitutivi nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche che presentino difformita’ rispetto ai requisiti e standard prescritti al fine di garantire la qualita’ e sicurezza delle prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale. 9. E’ opportuno introdurre nel sistema sanitario regionale, oltre all’accreditamento istituzionale, un processo volontario di verifica e di attestazione del livello di qualita’ raggiunto dalle strutture sanitarie pubbliche e private in relazione a processi di miglioramento continuo, al fine di far emergere e stimolare le stesse strutture verso situazioni di eccellenza. 10. E’ opportuno promuovere lo sviluppo professionale continuo dei professionisti stimolando l’utilizzo di tutte quelle iniziative che possano valorizzare il possesso di competenze e capacita’ professionali. 11. E’ necessario prevedere un nuovo sistema di governo dei processi di qualita’ costituito da un organismo all’interno del Consiglio sanitario regionale, in posizione di terzieta’ rispetto all’amministrazione, con funzioni di orientamento del sistema e di consulenza scientifica, e da un organismo tecnico regionale con funzioni di verifica delle strutture accreditate. 12. E’ necessario garantire e promuovere la partecipazione dei cittadini per il miglioramento ed il controllo sociale della qualita’ dell’assistenza sanitaria e la sicurezza delle cure. 13. E’ necessario sostenere un’azione formativa a livello regionale che supporti il processo di cambiamento del sistema di accreditamento e faccia crescere le competenze sui temi della qualita’ e della sicurezza all’interno delle aziende sanitarie. 14. E’ necessario, in ragione della complessita’ dell’istruttoria da effettuare, stabilire in novanta e sessanta giorni i termini per la conclusione dei procedimenti di autorizzazione rispettivamente per le strutture sanitarie private e per gli studi professionali. 15. E’ necessario che tutte le strutture pubbliche e private e gli studi professionali si adeguino ai requisiti di esercizio e di accreditamento previsti dalla nuova normativa. 16. E’ necessario che il rinnovo dell’accreditamento alle strutture pubbliche e private gia’ accreditate sia effettuato secondo le procedure ed i requisiti previsti dalla nuova normativa, con conseguente proroga della validita’ degli accreditamenti in essere. 17. E’ necessario garantire che i procedimenti in corso si concludano secondo la normativa previgente. 18. E’ necessario garantire la continuita’ delle funzioni di verifica per il rilascio dell’accreditamento istituzionale. Si approva la seguente legge Art. 1 Oggetto e finalita’ 1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attivita’ sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) disciplina: a) i requisiti e le procedure necessarie per l’esercizio, da parte delle strutture pubbliche e private, delle attivita’ sanitarie nelle seguenti tipologie: 1) prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e radiologiche nonche’ di laboratorio; 2) prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno; 3) prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; b) i requisiti e le procedure per l’esercizio degli studi professionali, singoli o associati, medici, odontoiatrici e di altre professioni sanitarie, di cui al capo III; c) i requisiti e le procedure per l’accreditamento istituzionale dei soggetti che intendono erogare prestazioni sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario regionale; d) i requisiti e le procedure per l’attestazione di accreditamento di eccellenza per le strutture pubbliche e private che si sottopongono volontariamente a processi valutativi orientati al miglioramento continuo della qualita’; e) i principi per l’accreditamento dei professionisti e per la promozione della qualita’ professionale. 2. La presente legge intende fornire gli strumenti per garantire la sicurezza delle attivita’ sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e private e per promuovere la qualita’ delle strutture sanitarie e dei processi di cura, assicurando la trasparenza e la pubblicita’ delle informazioni e idonee forme di controllo sociale.

Art. 2 Realizzazione strutture sanitarie 1. Per la realizzazione di strutture sanitarie pubbliche e private e per l’ampliamento di quelle esistenti, il comune, in sede di rilascio del titolo edilizio secondo quanto disciplinato dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), acquisisce preventivamente dalla Giunta regionale il parere positivo sulla compatibilita’ del progetto rispetto al fabbisogno regionale. 2. Le modalita’ e gli ambiti di applicazione della verifica di compatibilita’, con individuazione delle tipologie di strutture o dei settori di attivita’ per i quali e’ prevista, sono stabiliti con deliberazione di Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all’art. 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Art. 3 Requisiti per l’esercizio di attivita’ sanitarie 1. I requisiti per l’esercizio di attivita’ sanitarie da parte di strutture pubbliche e private sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all’art. 48. 2. Il regolamento di cui all’art. 48, stabilisce i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi necessari per garantire la sicurezza delle strutture dove vengono erogate prestazioni sanitarie.

Art. 4 Autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie private 1. La competenza al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie private e’ attribuita al comune ove la struttura ha sede. 2. Sono soggette ad autorizzazione del comune, da rilasciare nel termine di novanta giorni dalla richiesta, tutte le strutture sanitarie private che erogano le prestazioni appartenenti alle tipologie indicate all’art. 1, comma 1, lettera a). 3. Il comune acquisisce preventivamente dalla Giunta regionale il parere positivo sulla compatibilita’ della struttura rispetto al fabbisogno regionale in tutti i casi in cui detta compatibilita’ e’ prevista.

Art. 5 Oggetto dell’autorizzazione 1. Sono oggetto di autorizzazione: a) l’ apertura; b) l’ampliamento, la riduzione e la trasformazione dell’attivita’; c) l’ampliamento e la riduzione dei locali, nonche’ le trasformazioni interne se ed in quanto incidano sulla conformita’ della struttura ai requisiti di cui all’art. 3; d) il trasferimento in altra sede. 2. Per ampliamento dell’attivita’, si intende un aumento del numero di posti letto o l’avviamento di attivita’ sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte. Per trasformazione dell’attivita’, si intende la modifica di attivita’ sanitarie gia’ autorizzate.

Art. 6

Verifica sul possesso dei requisiti

1. In relazione alle istanze presentate dalle strutture sanitarie
private nei casi previsti dall’art. 5, il comune territorialmente
competente, nell’espletamento delle funzioni istruttorie, si avvale,
per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti previsti, della
struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione dell’azienda
unita’ sanitaria locale del territorio in cui e’ situato il comune
medesimo.
2. Il dipartimento di prevenzione, nello svolgimento della
verifica di cui al comma 1, puo’ coinvolgere anche altre strutture
organizzative dell’azienda unita’ sanitaria locale. Il coordinamento
delle attivita’ di verifica e’ svolto dal responsabile del
dipartimento di prevenzione.
3. Il comune, anche su istanza del dipartimento di prevenzione,
puo’ disporre verifiche ogni qualvolta ne ravvisi la necessita’, ai
fini del buon andamento delle attivita’ sanitarie.
4. La struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione,
nei casi di cui al comma 1, redige apposito verbale di ogni verifica,
copia del quale e’ inviata al comune e consegnata alla struttura.

Art. 7 Mantenimento dei requisiti 1. Le strutture sanitarie autorizzate inviano, con periodicita’ triennale, al comune che ha rilasciato l’autorizzazione, dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 3.

Art. 8 Linee guida regionali 1. La Giunta regionale fornisce ai comuni le indicazioni necessarie per assicurare la dovuta omogeneita’ nelle modalita’ di svolgimento delle verifiche da parte dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unita’ sanitarie locali, nella formulazione degli atti di autorizzazione nonche’ per la dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 7, anche in relazione all’obbligo di tenuta dell’elenco regionale degli autorizzati e per l’eventuale e successiva richiesta di accreditamento. 2. Per la formulazione degli atti autorizzativi e la presentazione delle relative domande, la Giunta regionale indica: a) gli elementi che debbono obbligatoriamente essere esplicitati nella domanda e negli atti comunali, per consentire l’individuazione del soggetto richiedente, del presidio e delle attivita’ svolte; b) la documentazione che deve essere allegata alla domanda, con riferimento a ciascuna fattispecie per cui e’ necessaria l’autorizzazione ai sensi dell’art. 5.

Art. 9 Comunicazione degli atti 1. Il comune trasmette all’azienda unita’ sanitaria locale competente per territorio, alla Giunta regionale e al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, copia di tutti gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell’art. 4, nonche’ le pronunce di revoca e decadenza di autorizzazioni precedentemente adottate. 2. Il comune comunica inoltre all’azienda unita’ sanitaria locale competente per territorio, alla Giunta regionale e al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, l’avvenuto adempimento, da parte delle strutture sanitarie autorizzate, di quanto previsto dall’art. 7.

Art. 10 Adempimenti delle strutture sanitarie private 1. Le strutture sanitarie private, nella persona del legale rappresentante, provvedono a tutti gli adempimenti loro attribuiti previsti dal regolamento di cui all’art. 48.

Art. 11 Direttore sanitario 1. Ogni struttura sanitaria privata deve essere dotata di un direttore sanitario che cura l’organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico sanitario ed organizzativo. 2. Il direttore sanitario deve essere un medico in possesso della specializzazione in una delle discipline dell’area di sanita’ pubblica o in una disciplina equipollente o deve aver svolto per almeno cinque anni attivita’ di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private. 3. Nelle strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di ricovero in fase post-acuta, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte o in disciplina equipollente. 4. Nelle strutture monospecialistiche odontoiatriche, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte anche da un laureato in odontoiatria. 5. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attivita’ di medicina di laboratorio, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte, per quanto di competenza, anche da un direttore tecnico in possesso di laurea specialistica in biologia o chimica o equipollenti, o in possesso di almeno cinque anni di anzianita’ nell’attivita’ di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private. 6. Il regolamento di cui all’art. 48 definisce i compiti, l’impegno orario e le incompatibilita’ per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario.

Art. 12

Provvedimenti del comune

1. Il comune dispone la chiusura della struttura aperta o
trasferita in altra sede senza autorizzazione; dispone, altresi’, la
chiusura dell’attivita’ ampliata o trasformata senza autorizzazione.
2. Il comune procede alla revoca dell’autorizzazione e dispone la
chiusura della struttura nella quale sia stato accertato l’esercizio
abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse
gravi o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per
la salute dei cittadini.
3. In caso di violazione delle norme di cui al presente capo, di
carenza dei requisiti di cui all’art. 3, o di violazione di
prescrizioni inserite nell’atto di autorizzazione che non comportino
situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, il comune ordina
l’adeguamento della struttura, assegnando, a tal fine, un termine
massimo di centottanta giorni.
4. Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, il
comune dispone la sospensione dell’attivita’ per un periodo da trenta
a centottanta giorni.
5. L’attivita’ sospesa puo’ essere nuovamente esercitata previo
accertamento della intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate;
in caso contrario, il comune procede alla revoca dell’autorizzazione.
6. In caso di accertata chiusura o inattivita’ della struttura
per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di
temporanea sospensione di una o piu’ attivita’ autorizzate
preventivamente comunicata al comune, l’autorizzazione decade
automaticamente e l’attivita’ puo’ essere ripresa previo rilascio di
una nuova autorizzazione.

Art. 13 Sanzioni amministrative pecuniarie 1. Nei casi previsti all’art. 12, commi 1 e 2, e’ comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 3.100,00 e un massimo di € 18.600,00. 2. Nel caso previsto all’art. 12, comma 3, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 2.100,00 e un massimo di € 12.600,00. 3. Il legale rappresentante e il direttore sanitario della struttura che violano gli obblighi previsti a loro carico dal regolamento di cui all’art. 48, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

Art. 14 Applicazione dei provvedimenti sanzionatori 1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, l’accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e’ effettuato dalla competente struttura organizzativa dell’azienda unita’ sanitaria locale. 2. Per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Art. 15 Attestazione del possesso dei requisiti 1. La realizzazione di nuove strutture sanitarie pubbliche, l’ampliamento, la trasformazione e il trasferimento di strutture esistenti, e’ subordinata all’acquisizione dei preventivi permessi e delle certificazioni necessarie per l’avvio di attivita’. 2. Il direttore generale dell’ azienda sanitaria, contestualmente all’avvio dell’attivita’, sia in quanto nuova sia in quanto ampliamento, trasformazione o trasferimento dell’attivita’ esistente, ne da’ comunicazione alla Giunta regionale; alla comunicazione e’ allegata attestazione in ordine al possesso dei requisiti di esercizio della struttura previsti dal regolamento di cui all’art. 48. 3. Il direttore generale si avvale, per i processi di auto-valutazione sulle proprie strutture, del supporto dei propri uffici tecnici e servizi prevenzione e protezione; puo’ inoltre richiedere, durante i processi di autovalutazione, la collaborazione di esperti di altra azienda unita’ sanitaria locale. 4. Il direttore generale dell’azienda sanitaria attesta inoltre, con periodicita’ triennale, il mantenimento dei requisiti prescritti. 5. La Regione svolge le funzioni di verifica sulle attestazioni dei direttori generali delle aziende sanitarie con le modalita’ definite in apposito atto del dirigente regionale competente per materia, avvalendosi allo scopo di un dipartimento di prevenzione operante in ambito territoriale diverso da quello dell’azienda sanitaria oggetto di verifica.

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