DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Venafro e nomina del commissario straordinario.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 180 del 3-8-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile
2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Venafro
(Isernia);
Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al
protocollo dell’ente, da undici consiglieri su venti assegnati al
comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Venafro (Isernia) e’ sciolto.

Art. 2 La dottoressa Erminia Ocello e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 17 luglio 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Vinchiaturo e nomina del commissario straordinario.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 185 del 9-8-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio
2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di
Vinchiaturo (Campobasso);
Viste le dimissioni contestuali rassegnate da cinque consiglieri su
nove assegnati all’ente, a seguito delle quali non puo’ essere
assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Vinchiaturo (Campobasso) e’ sciolto.

Art. 2 Il dott. Scipione Lombardi e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 30 luglio 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 6 luglio 2012, n. 143 Regolamento recante l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell’assistenza…

…sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 199 del 27-8-2012

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, recante norme sulla disciplina dell’assistenza sanitaria al
personale navigante marittimo e dell’aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 22 febbraio 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il
quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e
delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia
assicurate al personale di cui sopra;
Visto l’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i
rapporti con il personale sanitario per l’assistenza sanitaria e
medico-legale al personale navigante sono disciplinati con
regolamento ministeriale in conformita’, per la parte compatibile,
alle disposizioni di cui all’articolo 8 dello stesso decreto
legislativo;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l’istituzione
del Ministero della salute;
Visto l’articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ per il 2012)»;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 24 dicembre 2003, n.
399, con il quale e’ stato reso esecutivo l’Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il
Ministero della salute e i medici generici fiduciari dell’assistenza
sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e
dell’aviazione civile per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre
2000;
Visto l’Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo in data 23
marzo 2005, disciplinante i rapporti con i medici di medicina
generale ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di
cui al decreto del Ministro della salute 24 dicembre 2003, n. 399,
tuttora applicata in regime di prorogatio, al predetto Accordo
Collettivo Nazionale 23 marzo 2005;
Considerato che in data 11 giugno 2009 e’ stata raggiunta l’intesa
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo
nazionale riguardo alla disciplina dei rapporti tra il Ministero
della salute ed i medici fiduciari, per il periodo 1° gennaio 2001-31
dicembre 2005, ai fini dell’erogazione dell’assistenza sanitaria e
medico legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione
civile;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 20
maggio 2010;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, sezione
consultiva per gli atti normativi, reso nell’Adunanza del 7 ottobre
2010;
Considerato che, al fine di allineare l’ipotesi di accordo
sottoscritto in data 11 giugno 2009 a quanto previsto dalla legge di
stabilita’ per il 2012, in data 31 gennaio 2012 e’ stato nuovamente
sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l’Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti
libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici
generici fiduciari dell’assistenza sanitaria e medico-legale al
personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile;
Considerato che l’applicazione della suindicata disciplina ai
rapporti convenzionali relativi agli anni 2001-2005 comporta un onere
complessivo di 674.613,36 euro, con un maggiore onere a tutto il 2012
di 1.566.819,24 euro, nonche’ in 226.000,00 euro per contributi
previdenziali, per un onere complessivo di 2.467.432,60 euro;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell’Adunanza del 3 aprile 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
con nota n. 25252 del 30 maggio 2012;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. E’ reso esecutivo l’Accordo Collettivo Nazionale per la
disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della
salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell’assistenza
sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e
dell’aviazione civile, per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre
2005, ai sensi dell’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, riportato nel
testo allegato.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente regolamento,
si provvede a valere sugli stanziamenti del capitolo 2423 «Somme
occorrenti alla copertura degli Accordi Collettivi Nazionali
stipulati tra l’Amministrazione e il personale sanitario che presta
assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute per l’esercizio
finanziario 2012.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di’ farlo osservare.
Roma, 6 luglio 2012

Il Ministro: Balduzzi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 11, foglio n. 240

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2012 Determinazione della percentuale di compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2012, in attuazione….

…dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 209 del 7-9-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della
Costituzione» ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11 e 12,
con i quali sono stati dettati, rispettivamente, i principi ed i
criteri direttivi generali cui devono essere informati i decreti
legislativi di attuazione della delega, nonche’ quelli specifici
concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e
citta’ metropolitane ed il coordinamento e l’autonomia di entrata e
di spesa degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante
«Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», ed, in
particolare, l’art. 2, comma 4, il quale attribuisce ai comuni una
compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, la cui
percentuale deve essere fissata, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla
compartecipazione del 2 per cento al gettito dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche;
Rilevato che il predetto art. 2, comma 4, assume a riferimento, ai
fini dell’attribuzione della compartecipazione all’imposta sul valore
aggiunto ai singoli comuni, il territorio su cui si e’ determinato il
consumo che ha dato luogo al prelievo;
Visti gli articoli 2, comma 4, ultimo periodo, e 14, comma 10,
dello stesso decreto legislativo n. 23 del 2011, i quali dispongono
che l’assegnazione di tale compartecipazione avvenga, in sede di
prima applicazione ed in attesa della determinazione del gettito
dell’imposta sul valore aggiunto ripartito per comune, sulla base del
gettito della citata imposta ripartito per provincia, suddiviso per
il numero degli abitanti di ciascun comune ovvero, fino a quando non
siano disponibili le informazioni necessarie per assicurare
l’assegnazione sulla base del gettito per provincia, sulla base del
gettito della medesima imposta distinto per regione, suddiviso per il
numero degli abitanti di ciascun comune;
Visto, altresi’, l’art. 13, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, il quale dispone che le citate disposizioni di cui
all’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 2, nonche’ al comma 10
dell’art. 14 del decreto legislativo n. 23 del 2011, non trovano
applicazione per gli anni 2012, 2013 e 2014;
Visto l’art. 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
23 del 2011, come modificato dall’art. 13, comma 18, del
decreto-legge n. 201 del 2011, il quale prevede che per gli anni
2012, 2013 e 2014 la predetta compartecipazione comunale al gettito
dell’imposta sul valore aggiunto vada ad alimentare il Fondo
sperimentale di riequilibrio di cui al medesimo comma 3, dell’art. 2,
del decreto legislativo n. 23 del 2011, secondo le modalita’
stabilite ai sensi del comma 7, dello stesso art. 2;
Visto, infine, l’art. 13, comma 19-bis del predetto decreto-legge
n. 201 del 2011, il quale statuisce che per gli anni 2012, 2013 e
2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011, e’
esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, nel
rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente
equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Considerato che l’importo finanziariamente equivalente alla
compartecipazione del 2 per cento al gettito dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, determinato sulla base dei pertinenti articoli
del capitolo 1023 dello stato di previsione dell’entrata, rientranti
nell’ambito dell’unita’ previsionale relativa al gettito derivante
dall’attivita’ ordinaria di gestione, e’ pari a 3.024 milioni di
euro;
Considerato, altresi’, che il gettito dell’imposta sul valore
aggiunto, determinato in base alle previsioni iscritte sul capitolo
1203 dello stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario
2012, risultanti dalla relativa tabella allegata al decreto del 1
dicembre 2011, recante «Ripartizioni in capitoli delle Unita’ di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014», pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 271 della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – serie generale – n. 297 del 22 dicembre 2011,
al netto delle somme riscosse a mezzo ruoli, della quota spettante
all’Unione europea a titolo di risorse proprie, nonche’ di quella
riconosciuta alle regioni a statuto speciale, e’ pari a 119.346
milioni di euro;
Rilevato, pertanto, che la percentuale della compartecipazione
all’imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle regioni a
statuto ordinario per l’anno 2012, finanziariamente equivalente alla
compartecipazione del due per cento al gettito dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, e’ pari al 2,53 per cento del suddetto
gettito dell’imposta sul valore aggiunto relativo all’anno 2012;
Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 19 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1

Percentuale di compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto
spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’anno
2012.

1. Per l’anno 2012, la percentuale di compartecipazione al gettito
dell’imposta sul valore aggiunto, di cui all’art. 2, comma 4, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, spettante ai comuni delle
regioni a statuto ordinario, e’ determinata in misura pari al 2,53
per cento del gettito dell’imposta sul valore aggiunto relativo
all’anno 2012, calcolato al netto delle somme riscosse a mezzo ruoli,
della quota spettante all’Unione europea a titolo di risorse proprie
nonche’ della compartecipazione alla medesima imposta riconosciuta
alle regioni a statuto speciale, in quanto finanziariamente
equivalente alla compartecipazione del due per cento al gettito
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il presente decreto sara’ inviato agli organi di controllo e sara’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell’economia
e delle finanze
Monti

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 355

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.