…in base alla scelta del contribuente, alla finalita’ del finanziamento delle attivita’ di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012.
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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 239 del 12-10-2012
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
"Istituzione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
"Codice dei beni culturali e del paesaggio", e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111;
Visto l’articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183
(Legge di stabilita’ 2012);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
maggio 2012, recante "Determinazione delle modalita’ di richiesta,
delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalita’ di
riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del
contribuente, alla finalita’ del finanziamento delle attivita’ di
tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 5 giugno 2012, n. 129;
Rilevato che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri risultava gia’ decorso il termine del 31
maggio 2012, stabilito dal medesimo decreto ai fini della
presentazione delle domande di iscrizione all’elenco dei soggetti che
intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille
dell’imposta sui redditi delle persone fisiche sopra indicata;
Tenuto conto, altresi’, dei tempi tecnici necessari per
l’informatizzazione del procedimento in argomento e l’implementazione
del relativo sistema informativo;
Ritenuto necessario, pertanto, per il solo anno finanziario 2012,
di procedere al differimento del termine predetto, nonche’,
conseguentemente, dei successivi termini del procedimento;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Differimento dei termini per l’anno 2012
1. Per il solo anno finanziario 2012, i termini della procedura di
riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del
contribuente, alla finalita’ del finanziamento delle attivita’ di
tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici, stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 maggio 2012, sono differiti come segue:
a) il termine del 31 maggio 2012 previsto dall’articolo 2, comma
5, per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco dei
soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del cinque
per mille e’ differito al 31 ottobre 2012;
b) il termine del 15 giugno 2012 previsto dall’articolo 2, comma
5, per la redazione dell’elenco degli enti che hanno presentato
istanza di iscrizione all’elenco dei soggetti che intendono
partecipare al riparto della quota del cinque per mille e’ differito
al 15 novembre 2012;
c) il termine del 30 giugno 2012 previsto dall’articolo 2, comma
6, per la pubblicazione sul sito web del Ministero dell’elenco dei
soggetti iscritti e’ differito al 30 novembre 2012;
d) il termine del 15 luglio 2012 previsto dall’articolo 2, comma
6, per consentire la rilevazione di eventuali errori relativi
all’iscrizione all’elenco e’ differito al 15 dicembre 2012;
e) il termine del 31 luglio 2012 previsto dall’articolo 2, comma
6, per la pubblicazione sul sito web del Ministero dell’eventuale
versione aggiornata dell’elenco e’ differito al 30 dicembre 2012;
f) il termine del 31 agosto 2012 previsto dall’articolo 2, comma
7, per la sottoscrizione e spedizione, da parte dei soggetti iscritti
nell’elenco aggiornato, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorieta’ relativo alla persistenza dei requisiti e’ differito al 31
gennaio 2013;
g) il termine del 30 ottobre 2012 previsto dall’articolo 2, comma
8, per lo svolgimento di controlli, anche a campione, circa la
veridicita’ delle dichiarazioni sostitutive presentate e’ differito
al 31 marzo 2013;
h) il termine del 15 novembre 2012 previsto dall’articolo 2,
comma 9, per la pubblicazione sul sito web del Ministero dell’elenco
dei soggetti ammessi al beneficio, nonche’ di quello dei soggetti
esclusi dal riparto, e’ differito al 15 aprile 2013;
i) il termine del 30 novembre 2012 previsto dall’articolo 4,
comma 2, per la presentazione, da parte di ciascuno dei soggetti
iscritti nell’elenco, del programma delle attivita’ e degli
interventi che intende realizzare con il contributo proveniente dalla
quota del cinque per mille, e’ differito al 30 aprile 2013;
l) il termine del 15 aprile 2013 previsto dall’art. 4, comma 6,
del citato decreto, per il riparto ad opera del Direttore Generale
per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, e’ differito al 30
settembre 2013, salvo le disponibilita’ finanziarie assegnate dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. Restano ferme tutte le altre previsioni del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012.
Roma, 4 ottobre 2012
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Catricala’
Il Ministro per i beni
e le attivita’ culturali
Ornaghi
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 22
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