DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 2012 Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2007, recante: «Assegnazione alla Regione Emilia-Romagna di risorse finanziarie ai sensi dell’art. 32-bis del….

…decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (art. 1 OPCM n. 3505/06)», relativamente all’annualita’ 2005.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 252 del 27-10-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici», ed in particolare l’art. 32-bis
che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita’ per quelli connessi alla riduzione
del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta’
d’arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l’anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
dicembre 2002 recante «Disciplina dell’autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362
dell’8 luglio 2004 recante «Modalita’ di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326» con la quale, nell’ambito della dotazione del Fondo, e’
stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro
100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla
realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio
sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di
priorita’, riservando l’importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e
l’importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
ad interventi di competenza statale;
Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale,
relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state
ripartite le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2004 e sono
stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi
finanziamenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2348
del 6 giugno 2005 recante «Assegnazione alla Regione Emilia-Romagna
di risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326», relativamente all’annualita’ 2004,
Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2005 n. 164;
Considerato che le risorse finanziarie di cui al predetto decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 sono
state regolarmente trasferite alla Regione;
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505
del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo
per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326» con la quale, tra l’altro, sono state
modificate alcune scadenze temporali al fine di assicurare una piu’
proficua gestione delle risorse assegnate alle Regioni e Province
Autonome;
Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 5734
del 15 dicembre 2006 recante «Modifica al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 giugno 2005, relativo all’assegnazione
finanziaria alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 32-bis
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con il quale
sono stati rimodulati alcuni finanziamenti relativi all’annualita’
2004 (G.U. n. 52 del 3 marzo 2007);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4515
del 17 settembre 2007 recanti «Modifica al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 giugno 2005, relativo all’assegnazione
finanziaria alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 32-bis
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con il quale
sono stati rimodulati alcuni finanziamenti relativi all’annualita’
2004 (G.U. n. 270 del 20 novembre 2007);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4018
del 3 agosto 2007 recante «Assegnazione alla Regione Emilia-Romagna
di risorse finanziarie ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 26 (art. 1 O.P.C.M. n. 3505/06)» relativamente
all’annualita’ 2005, (G.U. del 8 novembre 2007 n. 260);
Considerato che le risorse finanziarie di cui al predetto decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007 sono
state regolarmente trasferite alla Regione;
Vista la nota della regione Emilia Romagna n. 57810 del 7 ottobre
2011 con la quale e’ stata richiesta una rimodulazione della quota
finanziaria assegnata alla regione utilizzando le economie accertate
conseguenti al mancato affidamento di incarico per le verifiche
tecniche comprese nel piano finanziato (fondi 2005) assegnati con
OPCM 3362/2004 e n. 3505/2006 (Allegato 2), e dal ribasso d’asta su
di un intervento sempre ricompreso nello stesso piano (Allegato 3 e
4), per un importo complessivo pari a euro 382.088,18;
Ritenuto, sulla base dell’esito delle risultanze istruttorie, di
poter procedere al finanziamento degli interventi di
miglioramento/adeguamento di due scuole, la Scuola Elementare «A.
Zoli» di Predappio (FC) e l’Istituto Comprensivo capoluogo di
Mondaino (RN), per le quali le verifiche tecniche hanno evidenziato
significative criticita’ strutturali;
Considerato che la richiesta di rimodulazione non comporta
variazioni dell’importo complessivamente assegnato alla regione
stessa con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3 agosto 2007 e che la proposta consente l’esecuzione di
interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico su due
scuole;
Visto il comma 2 del richiamato art. 32-bis del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle
finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti
beneficiari e le risorse da assegnare nell’ambito della
disponibilita’ del Fondo;
Sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano di cui allegato 2 al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007, del quale e’ accertata la
relativa disponibilita’ delle risorse, e’ integrato come riportato
nell’allegato 1 al presente decreto.
2. Al relativo finanziamento la Regione Emilia Romagna provvede con
le risorse rivenienti dall’annullamento delle verifiche tecniche
riportate nell’allegato 2 al presente decreto, pari a 151.427,00
euro, nonche’ dal ribasso d’asta risultante dagli allegati 3 e 4 al
presente decreto, pari a 230.661,18 euro, per complessivi 382.088,18
euro.

Art. 2 3. La Regione comunichera’ al Dipartimento della Protezione civile entro 4 mesi dalla pubblicazione del presente decreto l’avvenuta pubblicazione del bando di gara, entro 10 mesi dalla pubblicazione del presente decreto il concreto inizio lavori ed entro 22 mesi dalla pubblicazione del presente decreto la conclusione dei lavori. Il presente decreto sara’ trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana. Roma, 12 luglio 2012 Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Monti Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 239

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Mozzate e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 265 del 13-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile
2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Mozzate
(Como);
Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati
contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da nove
consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non
puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei
servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Mozzate (Como) e’ sciolto.

Art. 2 Il dottor Corrado Conforto Galli e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 29 ottobre 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 9 novembre 2012, n. 196 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell’ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 271 del 20-11-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare il Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell’ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Art. 2 1. Piena ed intera esecuzione e’ data al Protocollo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 24 del Protocollo stesso.

Art. 3 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 9 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3086): Presentato dal Sen. Oskar Peterlini ed altri il 10 gennaio 2012. Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 21 febbraio 2012, il 4 e 10 luglio 2012. Esaminato in Aula il 7 agosto 2012 ed approvato il 18 settembre 2012. Camera dei deputati (atto n. 5465): Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 settembre 2012 con pareri delle Commissioni I, V, VIII, IX, X e Questioni regionali. Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3, 10,12 e 16 ottobre 2012. Esaminato in Aula ed approvato il 17 ottobre 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Bassiano e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 276 del 26-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bassiano (Latina); Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 1° ottobre 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Bassiano (Latina) e’ sciolto.

Art. 2 Il dott. Antonio Luigi Quarto e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 9 novembre 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.