MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO DECRETO 11 ottobre 2013, n. 161 Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n. 233 recante l’organizzazione del Ministero per beni e le attivita’
culturali e successive modificazioni;
Visto l’articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, che prevede la ripartizione
di una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base
di gara di un’opera o di un lavoro, per ogni singola opera o lavoro,
tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione
del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori,
del collaudo, nonche’ tra i loro collaboratori, ed inoltre la
ripartizione del trenta per cento della tariffa professionale
relativa alla redazione di un atto di pianificazione, tra i
dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano
redatto.
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 364, «Regolamento
recante norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi
previsti dall’art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109»;
Considerata l’esigenza di rendere coerente la disciplina di cui al
predetto decreto ministeriale con la vigente normativa e, a tale
scopo emanare un nuovo regolamento in sostituzione di quest’ultimo
decreto;
Visto il verbale dell’accordo raggiunto in data 31 luglio 2012, con
le Organizzazioni sindacali in ordine alle modalita’ e ai criteri di
ripartizione del predetto fondo;
Visto l’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell’adunanza del 21 febbraio 2013;
Acquisito il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con nota del Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi del 2 ottobre 2013, prot. n. DAGL 4.3.13.3/2013/12, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Obiettivi e finalita’

1. Il presente regolamento e’ adottato ai sensi dell’articolo 92,
commi 5 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive
modificazioni – di seguito denominato «codice» – e si applica per le
attivita’ professionali svolte per la realizzazione di lavori e per
la redazione di progetti e di atti di pianificazione comunque
denominati a cura del personale dell’Amministrazione per i beni e le
attivita’ culturali, fermo restando quanto previsto dagli articoli
90, 91, 92, 93, 202 e 203 del codice.
2. In caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi
l’incentivo, di cui al comma 1, e’ corrisposto per la redazione della
progettazione relativa alla componente lavori o pianificazione e per
il corrispondente importo degli stessi.
3. L’attribuzione dell’incentivo e’ finalizzata alla valorizzazione
delle professionalita’ interne ed all’incremento della produttivita’,
nonche’ al contenimento delle spese tecniche generali, ivi comprese
l’assicurazione del personale dell’Amministrazione.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le somme di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, sono
costituite da una percentuale dell’importo posto a base di gara
dell’opera e del lavoro, graduata secondo quanto specificato dai
successivi articoli.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per la
attivita’ del responsabile del procedimento e degli incaricati della
redazione del progetto, a livello preliminare, definitivo ed
esecutivo, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo, nonche’ dei loro collaboratori.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto
quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti
a base di gara e riguardino lavori pubblici di competenza
dell’Amministrazione quali attivita’ di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinario e
ordinaria, comprese le eventuali progettazioni connesse a campagne
diagnostiche e le redazioni di perizie di variante e suppletive nei
casi previsti dall’articolo 132, comma 1 del codice, ad eccezione
della lettera e).
4. Le somme di cui all’articolo 92, comma 6, del codice, sono
costituite da una percentuale della tariffa professionale, graduata
secondo quanto specificato dai successivi articoli.
5. Gli incentivi di cui al comma 4 sono riconosciuti per
l’attivita’ di pianificazione di qualsiasi livello previsto da
specifiche normative, in particolare per la redazione di un atto di
pianificazione, comunque denominato, intendendosi per tale atto
quello risultante da una attivita’ a valenza territoriale, di norma
costituita da tre elaborati consistenti in una parte
normativa-prescrittiva, in una parte grafica e in una relazione
descrittiva.

Art. 3

Costituzione e accantonamento dell’incentivo

1. Per i progetti di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3 del
presente regolamento, per i quali siano eseguite le previste
prestazioni professionali, l’incentivo, comprensivo degli oneri
accessori di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, e’ calcolato
nel limite massimo del 2% sull’importo posto a base di gara aumentato
della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori
da affidare separatamente dall’appalto principale o in economia, in
ogni caso al netto dell’I.V.A. e delle spese tecniche. In
particolare:
a) per progetti di importo a base di gara fino ad euro 1.000.000
l’incentivo e’ attribuito in ragione del 2%;
b) per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro
1.000.000 ed euro 5.000.000 l’incentivo e’ attribuito in ragione
dell’1,9%;
c) per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro
5.000.000 ed euro 25.000.000 l’incentivo e’ attribuito in ragione
dell’1,8%;
d) per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro
25.000.000 ed euro 50.000.000 l’incentivo e’ attribuito in ragione
dell’1,7%;
e) per progetti di importo a base di gara superiore a euro
50.000.000 l’incentivo e’ attribuito in ragione dell’1,6%.
2. La riduzione dell’incentivo di cui al comma 1 si applica alla
parte risultante dalla differenza tra il massimo delle cifre
stabilite.
3. L’importo dell’incentivo non e’ soggetto a rettifica qualora in
sede di appalto si verifichino dei ribassi.
4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell’incentivo sono
previste nell’ambito delle somme a disposizione all’interno del
quadro economico del relativo progetto.
5. Per ogni singolo atto di pianificazione di cui all’articolo 2,
commi 4 e 5, l’incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui
all’articolo 92, comma 5, del codice, e’ determinato dal competente
direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, nel
rispetto di quanto previsto dalla tariffa professionale e in
relazione al grado di complessita’ dell’atto, fermo restando le
determinazioni a livello centrale in sede di approvazione della
programmazione ordinaria dei lavori pubblici.

Art. 4

Conferimento degli incarichi e individuazione
del personale per la ripartizione dell’incentivo

1. Gli affidamenti delle attivita’ di cui all’articolo 92, commi 5
e 6, del codice sono conferiti con provvedimento del dirigente di
prima fascia ovvero, ove delegato, del dirigente di seconda fascia
preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna
rotazione, e tenendo conto delle professionalita’ presenti
all’interno dell’Amministrazione.
2. Lo stesso dirigente puo’, con proprio provvedimento motivato,
modificare o revocare l’incarico in ogni momento, sentito il
responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di
modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonche’ alla
causa della modifica o della revoca, e’ stabilita l’attribuzione
dell’incentivo a fronte delle attivita’ che il soggetto incaricato
abbia svolto sino a quel momento. Lo stesso dirigente verifica il
rispetto e l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento
nonche’ il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L’atto di conferimento dell’incarico di cui al comma 1 deve
riportare l’importo posto a base di gara dei lavori da realizzare,
sulla base del quale e’ determinato l’importo dell’incentivo e su
indicazione del responsabile del procedimento; il nominativo dei
dipendenti incaricati della progettazione, della direzione dei
lavori, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, o della
redazione del certificato di regolare esecuzione, nonche’ del
personale che partecipa o collabora a dette attivita’, indicando i
compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente
regolamento.
4. Partecipa alla ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo
92, comma 5 del codice:
a) il personale al quale formalmente e’ stata affidata
l’attivita’ di responsabile del procedimento;
b) il personale tecnico, in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, al quale come
progettista titolare e’ stata affidata formalmente l’attivita’ di
progettazione con conseguente assunzione di responsabilita’
professionale del progetto e firma dei relativi elaborati;
c) il personale, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni, al quale e’ stata affidata formalmente l’attivita’ di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione;
d) il personale al quale formalmente e’ stata affidata
l’attivita’ di direzione lavori, ai sensi della normativa vigente;
e) il personale al quale formalmente e’ stata affidata
l’attivita’ di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, nonche’
di certificazione di regolare esecuzione, e al quale non e’ dovuto
ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e
documentate;
f) il personale tecnico al quale formalmente e’ stato affidato
l’incarico di collaborare alle attivita’ di progettazione e di
redazione del piano di sicurezza, che provvede a redigere, su
disposizione dei tecnici incaricati della citata progettazione e del
citato piano di sicurezza, elaborati di tipo descrittivo ivi compresi
disegni, capitolati, computi metrici e relazioni del cui contenuto
assumono la responsabilita’, nell’ambito delle competenze del proprio
profilo professionale;
g) il personale amministrativo al quale formalmente e’ stato
affidato l’incarico di collaborare alla predisposizione di atti,
diversi da quelli indicati nella precedente lettera f), mediante
contributo intellettuale e materiale all’attivita’ del responsabile
del procedimento, alla redazione del progetto e del piano di
sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione,
previa asseverazione del dirigente individuato dal comma 1, ovvero
del responsabile del procedimento;
h) il personale di supporto al responsabile del procedimento per
le attivita’ di verifica rese ai sensi dell’articolo 247 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
5. L’atto di conferimento dell’incarico per gli atti di
pianificazione comunque denominati di cui al presente articolo, deve
riportare i parametri di valutazione sulla base dei quali e’
determinato l’importo della tariffa professionale del piano da
realizzare, l’elenco nominativo del personale dell’Amministrazione
incaricato della progettazione e di quello che partecipa e/o concorre
a dette attivita’, indicando i compiti e i tempi assegnati a
ciascuno, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
6. Partecipano alla ripartizione dell’incentivo, di cui
all’articolo 92, comma 6, del codice:
a) il personale al quale formalmente e’ stata affidata
l’attivita’ di responsabile del procedimento;
b) il personale tecnico, in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, al quale come
progettista titolare e’ stata affidata formalmente l’attivita’ di
progettazione con conseguente assunzione di responsabilita’
professionale del progetto e firma dei relativi elaborati;
c) il personale, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni, al quale e’ stata affidata formalmente l’attivita’ di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione;
d) il personale al quale formalmente e’ stata affidata
l’attivita’ di direzione lavori, ai sensi della normativa vigente;
e) il personale al quale formalmente e’ stata affidata
l’attivita’ di collaudo statico e tecnico-amministrativo, nonche’ di
certificazione di regolare esecuzione, e al quale non e’ dovuto
ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e
documentate;
f) il personale tecnico al quale formalmente e’ stato affidato
l’incarico di collaborare alle attivita’ di progettazione e di
redazione del piano di sicurezza, redigendo, su disposizione dei
tecnici incaricati della citata progettazione e del citato piano di
sicurezza, elaborati di tipo descrittivo quali disegni, capitolati,
computi metrici e relazioni del cui contenuto assumono la
responsabilita’, nell’ambito delle competenze del proprio profilo
professionale;
g) il personale amministrativo al quale formalmente e’ stato
affidato l’incarico di collaborare alla predisposizione di atti,
diversi da quelli indicati nella precedente lettera f), mediante
contributo intellettuale e materiale all’attivita’ del responsabile
del procedimento, alla redazione del progetto e del piano di
sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione,
previa asseverazione del dirigente individuato dal comma 1, ovvero
del responsabile del procedimento;
h) il personale di supporto al responsabile del procedimento per
le attivita’ di verifica rese ai sensi dell’articolo 247 del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 5

Ripartizione

1. La ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5,
del codice e’ operata dal dirigente di prima fascia ovvero, ove
delegato, dal dirigente di seconda fascia preposto alla struttura
competente, previa individuazione, in sede di contrattazione
decentrata integrativa a livello territoriale, delle percentuali
definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel
comma 2 e, tenuto conto delle responsabilita’ personali, del carico
di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonche’ della complessita’
dell’opera e della natura delle attivita’.
2. L’incentivo e’ attribuito secondo la seguente ripartizione:
a) dal 5% al 10% al personale al quale formalmente e’ stata
affidata l’attivita’ di responsabile del procedimento;
b) dal 15% al 35% al personale tecnico, in possesso dei requisiti
di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, al
quale come progettista titolare e’ stata affidata formalmente
l’attivita’ di progettazione con conseguente assunzione di
responsabilita’ professionale del progetto e firma dei relativi
elaborati;
c) dal 5% al 15% al personale, in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni, al quale e’ stata affidata formalmente
l’attivita’ di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione;
d) dal 15% al 35% al personale al quale formalmente e’ stata
affidata l’attivita’ di direzione lavori, ai sensi della normativa
vigente;
e) dal 5% al 15% al personale al quale formalmente e’ stata
affidata l’attivita’ di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico,
nonche’ di certificazione di regolare esecuzione, e al quale non e’
dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese
autorizzate e documentate;
f) dal 5% al 20% personale tecnico al quale formalmente e’ stato
affidato l’incarico di collaborare alle attivita’ di progettazione e
di redazione del piano di sicurezza, redigendo, su disposizione dei
tecnici incaricati della citata progettazione e del citato piano di
sicurezza, elaborati di tipo descrittivo quali disegni, capitolati,
computi metrici e relazioni del cui contenuto assumono la
responsabilita’, nell’ambito delle competenze del proprio profilo
professionale;
g) dal 5% al 15% al personale amministrativo al quale formalmente
e’ stato affidato l’incarico di collaborare alla predisposizione di
atti, diversi da quelli indicati nella precedente lettera f),
mediante contributo intellettuale e materiale all’attivita’ del
responsabile del procedimento, alla redazione del progetto e del
piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro
contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato dal
comma 1, ovvero del responsabile del procedimento;
h) dallo 0,5% al 2% al personale di supporto al responsabile del
procedimento per le attivita’ di verifica rese ai sensi dell’articolo
247 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.
3. E’ possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente
il limite massimo dell’incentivo previsto dall’articolo 3 qualora
venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle
cause di complessita’ di seguito indicate:
a) multidisciplinarita’ del progetto: nel caso in cui alla
redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e
se, quindi, lo stesso e’ costituito da piu’ sottoprogetti
specialistici ivi compresi impianti – strutture – studi – prove;
b) accertamenti e indagini: nel caso di ristrutturazione,
adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari
del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state
difficolta’ operative e logistiche nel corso delle indagini
preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
c) soluzioni tecnico-progettuali: nel caso di adozione di
soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni
piu’ o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive
sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o
sperimentazioni;
d) progettazione per stralci: nel caso di difficolta’ connesse
alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento
alla complessita’ delle calcolazioni tecniche e computistiche
occorrenti.
4. L’attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal
dirigente di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed
adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.
5. La ripartizione dell’incentivo per le attivita’ di cui
all’articolo 92, comma 6, del codice e’ operata, su proposta del
responsabile unico del procedimento, dal dirigente di prima fascia
ovvero, ove delegato, dal dirigente di seconda fascia preposto alla
struttura competente, previa individuazione, in sede di
contrattazione decentrata integrativa territoriale, delle percentuali
definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel
comma 6 e tenuto conto delle responsabilita’ personali, del carico di
lavoro dei soggetti aventi diritto, nonche’ della complessita’
dell’opera e della natura delle attivita’.
6. L’incentivo di cui al comma 5 e’ attribuito secondo la seguente
ripartizione:
a) dal 5% al 10% al personale al quale formalmente e’ stata
affidata l’attivita’ di responsabile del procedimento;
b) dal 15% al 35% al personale tecnico, in possesso dei requisiti
di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, al
quale come progettista titolare e’ stata affidata formalmente
l’attivita’ di progettazione con conseguente assunzione di
responsabilita’ professionale del progetto e firma dei relativi
elaborati;
c) dal 5% al 15% al personale, in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni, al quale e’ stata affidata formalmente
l’attivita’ di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione;
d) dal 15% al 35% al personale al quale formalmente e’ stata
affidata l’attivita’ di direzione lavori, ai sensi della normativa
vigente;
e) dal 5% al 15% al personale al quale formalmente e’ stata
affidata l’attivita’ di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico,
nonche’ di certificazione di regolare esecuzione, e al quale non e’
dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese
autorizzate e documentate;
f) dal 5% al 20% al personale tecnico al quale formalmente e’
stato affidato l’incarico di collaborare alle attivita’ di
progettazione e di redazione del piano di sicurezza, redigendo, su
disposizione dei tecnici incaricati della citata progettazione e del
citato piano di sicurezza, elaborati di tipo descrittivo quali
disegni, capitolati, computi metrici e relazioni del cui contenuto
assumono la responsabilita’, nell’ambito delle competenze del proprio
profilo professionale;
g) dal 5% al 15% al personale amministrativo al quale formalmente
e’ stato affidato l’incarico di collaborare alla predisposizione di
atti, diversi da quelli indicati nella precedente lettera f),
mediante contributo intellettuale e materiale all’attivita’ del
responsabile del procedimento, alla redazione del progetto e del
piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro
contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato dal
comma 1, ovvero del responsabile del procedimento;
h) dallo 0,5% al 2% personale di supporto al responsabile del
procedimento per le attivita’ di verifica rese ai sensi dell’articolo
247 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.

Art. 6

Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Il compenso per la redazione di progetti, parametrato ad un
coefficiente pari a 100 per l’espletamento dei tre livelli di
progettazione, e’ determinato in ragione delle seguenti percentuali
riferite ai singoli livelli progettuali, nonche’ dell’effettivo
coinvolgimento del personale dell’Amministrazione alla redazione del
progetto qualora si tratti di incarichi affidati congiuntamente anche
a tecnici esterni. Nel caso di progettazioni redatte interamente da
personale dell’Amministrazione, il compenso e’ cosi’ determinato:
a) 20% per il progetto preliminare;
b) 50% per il progetto definitivo;
c) 30% per il progetto esecutivo.
2. Al personale che ha partecipato all’intera progettazione e’
attribuito un incentivo pari al 100%. Per il progetto preliminare
posto a base di gara e/o affidamento l’aliquota e’ determinata nel
30%. Per il progetto definitivo posto a base di gara l’aliquota e’
determinata nel 60%. Per i progetti relativi alle campagne
diagnostiche e’ applicata l’aliquota del solo progetto esecutivo.
3. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su
specifiche problematiche vengono affidate a tecnici esterni
all’Amministrazione, l’importo dell’incentivo e’ determinato
proporzionalmente all’impegno del personale dell’Amministrazione
valutato dal dirigente preposto alla struttura competente. La quota
dell’incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte
delle economie di spesa.

Art. 7

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell’incarico devono essere
indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini
entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente
suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per
la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale
assegnato all’impresa per l’esecuzione dei lavori; i termini per il
collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare
con quelli previsti dall’articolo 141 del codice e dalle relative
norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di
comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento
dell’incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione
delle strutture e dei soggetti interessati all’esecuzione delle
prestazioni.

Art. 8

Penalita’ per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l’esecuzione di lavori relativi a progetti
esecutivi redatti dal personale dell’Amministrazione, insorga la
necessita’ di apportare varianti in corso d’opera per le ragioni
indicate dall’articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al
responsabile del procedimento nonche’ ai firmatari del progetto non
e’ corrisposto l’incentivo e ove gia’ corrisposto, il dirigente di
cui all’articolo 9, comma 1 procede al recupero.
2. L’incentivo in questione comunque e’ ridotto dal dirigente di
cui all’articolo 9, comma 1, previo contraddittorio con le parti
interessate, in misura proporzionale nel caso:
a) di modifica o revoca dell’incarico, tenuto conto dei lavori
eseguiti e della causa della modifica o della revoca dell’incarico;
b) di lavori che non siano stati eseguiti per ragioni
indipendenti da errori od omissioni progettuali, pur essendo stata
redatta la progettazione.
3. Il dirigente di cui all’articolo 9, comma 1, previo
contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun
incentivo in caso di errori od omissioni compiuti da parte del
personale incaricato.

Art. 9

Corresponsione dell’incentivo

1. La corresponsione dell’incentivo e’ disposta dal dirigente
preposto alla struttura relativa alla realizzazione dei lavori e per
la redazione dell’atto di pianificazione, previa verifica dei
contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del
procedimento in cui sono asseverate le specifiche attivita’ svolte e
le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Il dirigente provvede ad effettuare apposita informativa
preventiva e successiva alle Organizzazioni sindacali in sede
decentrata integrativa territoriale in merito alla ripartizione e
all’erogazione degli incentivi corrisposti al personale, ai sensi
dell’articolo 92 del codice.

Art. 10

Relazione periodica sull’applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto
alla struttura competente redige ed invia al dirigente organicamente
superiore una relazione in ordine all’applicazione del presente
regolamento, con il seguente contenuto minimo:
a) l’indicazione dei progetti e delle attivita’ di pianificazione
affidate nell’anno precedente, con il relativo importo posto a base
di gara e/o affidamento e l’importo della tariffa professionale
relativa all’atto di pianificazione;
b) l’importo degli incentivi liquidati nell’anno precedente, la
ripartizione e la denominazione nonche’ i nominativi dei destinatari;
c) eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati e nelle
attivita’ di pianificazione svolte, contestazioni o altre
controversie sorte o conclusesi nell’anno precedente, per cause
imputabili alla responsabilita’ del personale dell’Amministrazione
incaricato.
2. La relazione e gli elementi di conoscenza di cui al comma 1,
sono resi pubblici attraverso il sito internet istituzionale
dell’Amministrazione.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell’articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, le disposizioni di
cui agli articoli precedenti sono applicate alle procedure e ai
contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice la gara siano stati
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del citato
decreto legislativo e per i quali siano state accantonate le relative
risorse.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto e’ abrogato
il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 364.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 11 ottobre 2013

Il Ministro: Bray

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, del Min. Salute e
del Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 351

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 32 Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e
alla traduzione nei procedimenti penali;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea, ed in
particolare, l’allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze e degli affari esteri;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 104, dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. L’imputato in stato di custodia cautelare, l’arrestato e
il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto
all’assistenza gratuita di un interprete per conferire con il
difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell’interprete
si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.»;
b) l’articolo 143 e’ sostituito dal seguente:

«Articolo 143

(Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali)

1. L’imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di
farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del
procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l’accusa
contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo
svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresi’ diritto
all’assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il
difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di
presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
2. Negli stessi casi l’autorita’ procedente dispone la traduzione
scritta, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei
diritti e della facolta’ della difesa, dell’informazione di garanzia,
dell’informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che
dispongono misure cautelari personali, dell’avviso di conclusione
delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l’udienza
preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti
penali di condanna.
3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di
essi, ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le
accuse a suo carico, puo’ essere disposta dal giudice, anche su
richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla
sentenza.
4. L’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana e’
compiuto dall’autorita’ giudiziaria. La conoscenza della lingua
italiana e’ presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino
italiano.
5. L’interprete e il traduttore sono nominati anche quando il
giudice, il pubblico ministero o l’ufficiale di polizia giudiziaria
ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e
3 e’ regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La
prestazione dell’ufficio di interprete e di traduttore e’
obbligatoria.».

Art. 2

Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportare le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 67, comma 2, dopo le parole: «comparazione della
grafia», sono aggiunte le seguenti: «interpretariato e traduzione.»;
b) all’articolo 68, comma 1, le parole: «dell’ordine o del
collegio» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ordine, del collegio
ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle
professioni non regolamentate».

Art. 3

Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, lettera d), dopo le parole: «ausiliari del
magistrato,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli
interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall’articolo
143 codice di procedura penale;».

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto,
valutati in euro 6.084.833,36 annui, si provvede per il triennio
2014-2016 a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento
all’entrata del bilancio dello Stato.
2. A decorrere dal 2017, alla copertura degli oneri di cui al comma
1 si provvede mediante riduzione delle spese rimodulabili di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione
«Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli
oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto. Nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia ne
da’ tempestiva comunicazione al Ministero dell’economia e delle
finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle
spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Mogherini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. (

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata l’attuale eccezionale situazione di crisi economica e
sociale che impone l’adozione di misure urgenti volte a fronteggiare
la grave emergenza abitativa in atto e a adottare misure volte a
rilanciare in modo efficace il mercato delle costruzioni;
Considerata, in particolare, la necessita’ di intervenire in via
d’urgenza per far fronte al disagio abitativo che interessa sempre
piu’ famiglie impoverite dalla crisi e di fornire immediato sostegno
economico alle categorie meno abbienti che risiedono prevalentemente
in abitazioni in locazione;
Considerata l’esigenza di adottare con misure di urgenza l’offerta
di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di alloggi sociali;
Considerata, inoltre, la necessita’ e l’urgenza di introdurre
disposizioni in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di
contratti pubblici di lavori volte a garantire un miglior livello di
certezza giuridica in particolare in tema di partecipazione degli
operatori economici qualificati nel mercato degli appalti, nonche’
disposizioni volte a facilitare gli investimenti connessi ad Expo
2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli
affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Finanziamento fondi

1. L’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e’
sostituito dal seguente: «4. Al Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9
dicembre 1998, n. 431, e’ assegnata una dotazione di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».
2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli, istituito dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, e’ incrementata di 15,73 milioni di euro per
l’anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l’anno 2015, di 59,73
milioni di euro per l’anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l’anno
2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e
di 9,5 milioni di euro per l’anno 2020.

Art. 2

Modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione

1. All’articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nonche’, qualora le disponibilita’ del
Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai
comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la
locazione o attraverso attivita’ di promozione in convenzione con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita’
nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da
concedere in locazione per periodi determinati», sono sostituite
dalle seguenti: «e per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni
e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o
istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attivita’
di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la
locazione, tese a favorire la mobilita’ nel settore della locazione,
attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a
canoni concordati ai sensi dell’articolo 2, comma 3. Le procedure
previste per gli sfratti per morosita’ si applicano sempre alle
locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione.»;
b) al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e
definire la finalita’ di utilizzo del Fondo ottimizzandone
l’efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli
inquilini morosi incolpevoli istituiti dall’articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»;
c) il comma 7 e’ sostituito dal seguente «7. Le regioni
provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al
comma 6 nonche’ di quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai
sensi del comma 5; le risorse destinate dalle regioni alla
costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di
garanzia o alle attivita’ di promozione in convenzione con
cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai
comuni sulla base di parametri che premino sia il numero di
abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari
provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il
numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente
intermediati nel biennio precedente.».

Art. 3

Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico

1. All’articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. In attuazione degli
articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della
Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza
pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l’accesso
alla proprieta’ dell’abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, previa intesa
della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le
procedure di alienazione degli immobili di proprieta’ degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga
alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993,
n. 560. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere
destinate a un programma straordinario di realizzazione di nuovi
alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione
straordinaria del patrimonio esistente.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. E’ istituito nello stato di previsione presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera
attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione
di contributi in conto interessi su finanziamenti per l’acquisto
degli alloggi di proprieta’ degli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati di cui al comma 1. A titolo di
dotazione del Fondo e’ autorizzata la spesa nel limite massimo di
18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinati i criteri, le
condizioni e le modalita’ per l’operativita’ del Fondo di cui al
presente comma.
2-ter. All’articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre
2013, n. 147, dopo le parole: «monogenitoriali con figli minori» sono
aggiunte le seguenti: «conduttori di alloggi di proprieta’ degli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati».
2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni finanziarie
nazionali o dell’Unione europea o con le relative associazioni di
rappresentanza, possono essere disciplinate forme di partecipazione
finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al fine
di aumentarne le disponibilita’ e rendere diffuso sull’intero
territorio nazionale il relativo accesso.».

Art. 4

Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli
affari regionali, d’intesa con la Conferenza unificata, di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
approvano con decreto un Piano di recupero e razionalizzazione degli
immobili e degli alloggi di proprieta’ degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, sia attraverso il ripristino di
alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione
straordinaria degli alloggi anche ai fini dell’adeguamento
energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli
immobili.
2. Il Piano di cui al comma 1 nonche’ gli interventi di cui al
successivo articolo 10, comma 10, sono finanziati con le risorse
rinvenienti dalle revoche di cui all’articolo 1, comma 79, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite massimo di 500 milioni di
euro e con le risorse di cui al comma 5. Con decreti, del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti
revocati ai sensi del periodo precedente. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti comunica al CIPE i finanziamenti
revocati. Le quote annuali dei contributi revocati e iscritte in
bilancio, ivi incluse quelle in conto residui, affluiscono ad un
Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 2
iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle eventualmente
conservate ai sensi dell’articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, dovranno essere mantenute in bilancio e versate all’entrata
dello Stato, secondo la cadenza temporale individuata nel decreti di
cui al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi sui saldi
di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo di cui al comma
2.
4. Nell’ambito del Piano di cui al comma 1, gli alloggi oggetto di
interventi di manutenzione e di recupero con le risorse di cui al
comma 5, sono assegnati alle categorie sociali individuate
dall’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
5. Per l’attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a
decorrere dall’esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017,
e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per gli
interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi
di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono le risorse, non
utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni:
a) dell’articolo 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457,
relativamente all’articolo 2, lettera f) e all’articolo 3, lettera q)
della medesima legge n. 457 del 1978;
b) dell’articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n.
118;
c) dell’articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4, nel limite di
euro 5 milioni per l’anno 2014, di euro 20 milioni per l’anno 2015,
di euro 20 milioni per l’anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l’anno
2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle
lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo
di cui al medesimo comma 5.
7. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione del
comma 5, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per il 2014,
20 milioni di euro per il 2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9
milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti
i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5 tra le
regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che provvedono
entro quattro mesi all’assegnazione delle risorse ai Comuni e agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Lotta all’occupazione abusiva di immobili

1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo’
chiedere la residenza ne’ l’allacciamento a pubblici servizi in
relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di
tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.

Art. 6

Imposizione sui redditi dell’investitore

1. Fino all’eventuale riscatto dell’unita’ immobiliare da parte del
conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni
dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di
realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o di
recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale, come
definito dal decreto ministeriale in attuazione dell’articolo 5 della
legge 8 febbraio 2007, n. 9, i redditi derivanti dalla locazione dei
medesimi alloggi sociali non concorrono alla formazione del reddito
d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del
valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive, nella misura del 40 per cento.
2. L’efficacia della misura di cui al comma 1 e’ subordinata, ai
sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea,
richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7

Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali

1. Per il triennio 2014 – 2016, ai soggetti titolari di contratti
di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto
ministeriale in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 febbraio
2007, n. 9, adibita ad propria abitazione principale spetta una
detrazione complessivamente pari a:
a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non
euro 30.987,41.
2. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica il decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze in data 11 febbraio 2008
recante «Modalita’ di attribuzione, ai sensi dell’articolo 16, comma
1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
della detrazione di cui al citato articolo 16 eccedente l’imposta
lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del
medesimo TUIR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1°
marzo 2008.

Art. 8

Riscatto a termine dell’alloggio sociale

1. Trascorso un periodo minimo di 7 anni dalla stipula del
contratto di locazione, il conduttore di un alloggio sociale, come
definito dal decreto ministeriale in attuazione dell’articolo 5 della
legge 8 febbraio 2007, n. 9, ha facolta’ di riscattare l’unita’
immobiliare.
2. Fino alla data del riscatto, il conduttore puo’ imputare parte
dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto
futuro dell’alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini
delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche
se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio e ad
essi si applicano le disposizioni dell’articolo 6 ove ne ricorrano le
condizioni.
3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di
edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell’eventuale
esercizio del diritto di riscatto dell’unita’ immobiliare da parte
del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto
del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio nel periodo di durata del
contratto di locazione costituiscono un credito d’imposta.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le clausole
standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche
e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonche’ le
modalita’ di determinazione e di fruizione del credito d’imposta.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai
contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.

Art. 9

Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone
concordato

1. Per il quadriennio 2014-2017, l’aliquota prevista all’articolo
3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124, e’ ridotta al 10 per cento.
2. All’articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: «6-bis. L’opzione di cui al
comma 1 puo’ essere esercitata anche per le unita’ immobiliari
abitative locate nei confronti di cooperative o enti senza scopo di
lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purche’
sublocate a studenti universitari con rinuncia all’aggiornamento del
canone di locazione o assegnazione.».

Art. 10

Edilizia residenziale sociale

1. In attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, il presente articolo e’ finalizzato a perseguire
la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari
svantaggiati attraverso l’aumento dell’offerta di alloggi sociali in
locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti
urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la
promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un
processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti
attraverso lo sviluppo dell’edilizia sociale.
2. Ai fini del perseguimento dell’obiettivo dell’aumento
dell’offerta di alloggi sociali in locazione, i commi seguenti
prevedono tempi e modalita’ di adozione delle procedure idonee a
garantire, anche attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche e
l’accelerazione dell’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 11,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’incremento degli
alloggi sociali.
3. Si considera alloggio sociale, ai fini del presente articolo,
l’unita’ immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o
recuperata da soggetti pubblici e privati, nonche’ dall’ente gestore
comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il
disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che
non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle
condizioni di mercato. Si considera altresi’ alloggio sociale
l’unita’ abitativa destinata alla locazione, con vincolo di
destinazione d’uso, comunque non inferiore a quindici anni,
all’edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione con
patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad otto anni.
Le aree o gli immobili da destinare ad alloggio sociale non si
computano ai fini delle quantita’ minime inderogabili di spazi
pubblici o riservati alle attivita’ collettive, a verde pubblico o a
parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del
2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del
16 aprile 1968.
4. Il presente articolo si applica nei comuni di cui alla delibera
CIPE 13 novembre 2003 al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi
gli immobili non ultimati e sugli interventi non ancora avviati
provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro il 31 dicembre 2013
ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa
data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di:
a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo,
manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o
adeguamento sismico;
b) sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione
dell’edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma o diversa
localizzazione nel lotto di riferimento, nei limiti di quanto
previsto dall’articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) variazione della destinazione d’uso anche senza opere;
d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla
residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di
vendita, necessarie a garantire l’integrazione sociale degli
inquilini degli alloggi sociali, in misura comunque non superiore al
20 per cento della superficie complessiva comunque ammessa;
e) creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione
temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale
pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a
procedure di sfratto.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono,
qualora non siano gia’ disciplinati da norme vigenti e per i casi non
disciplinati da convenzioni gia’ stipulate, i requisiti di accesso e
di permanenza nell’alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a
regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al
decreto ministeriale in attuazione dell’articolo 5 della legge 8
febbraio 2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi
in locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il
medesimo termine, definiscono la durata del vincolo di destinazione
d’uso, ferma restando la durata minima di quindici anni per gli
alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi
in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto. Le
regioni possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio
del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di
urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e comunque anteriormente al
rilascio del primo titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i
comuni approvano i criteri di valutazione della sostenibilita’
urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o
sostituzione edilizia e determinano le superfici complessive che
possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero
trasferite su altre aree di proprieta’ pubblica o privata, per le
medesime finalita’ di intervento, con esclusione delle aree destinate
all’agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli
strumenti urbanistici, nonche’ di quelle vincolate ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8. Gli interventi di cui al comma 5 non possono riferirsi ad
edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad
inedificabilita’ assoluta e possono essere autorizzati in deroga alle
previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai
regolamenti edilizi ed alle destinazioni d’uso, nel rispetto delle
norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e
ambientali, nonche’ delle norme di carattere igienico sanitario e
degli obiettivi di qualita’ dei suoli. Gli interventi sono regolati
da convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con la
previsione di clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del
vincolo di destinazione d’uso.
9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad eccezione di
quelli di mutamento di destinazione d’uso senza opere, devono
comunque assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario
per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento,
tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle
quote previste ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
allegato 3.
10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 5, lettere d)
ed e), nonche’ di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici o
riservati alle attivita’ collettive, a verde pubblico o a parcheggi,
previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, sono destinati fino a 100 milioni di euro a valere sulle
risorse rese disponibili ai sensi dell’articolo 4, comma 2. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, viene ripartito il predetto
importo tra le regioni che hanno rispettato il termine di cui al
comma 6, nonche’ definiti i criteri per il successivo riparto da
parte delle regioni tra i Comuni che hanno siglato con gli operatori
privati le convenzioni di cui al comma 8 ai fini della successiva
formale stipula.

Art. 11

Verifica dell’attuazione del provvedimento

1. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui agli
articoli 1, 4 e 10 sono stabilite le modalita’ di utilizzo delle
risorse assegnate, di monitoraggio dell’avanzamento degli interventi
e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate restano
destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Entro il 31
dicembre 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
riferisce al Consiglio dei Ministri in merito all’attuazione del
presente decreto.

Art. 12

Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei
lavori pubblici

1. Al fine di garantire la stabilita’ del mercato dei lavori
pubblici nell’attuale periodo di difficolta’ economica per le imprese
del settore, nelle more dell’emanazione, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni
regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli
107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all’Allegato A
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010
che, in ragione dell’assoluta specificita’, strettamente connessa
alla rilevante complessita’ tecnica o al notevole contenuto
tecnologico, richiedono che l’esecuzione avvenga da parte di
operatori economici in possesso della specifica qualificazione. Il
decreto individua altresi’, tra di esse, le categorie di lavorazioni
per le quali trova applicazione l’articolo 37, comma 11, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 13

Disposizioni urgenti per EXPO 2015

1. Per il Comune di Milano, al fine della realizzazione del grande
evento EXPO 2015, e’ prorogata all’anno 2015 l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
2. All’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, dopo le parole: «la societa’ ha altresi’ facolta’ di
deroga agli articoli», sono aggiunte le seguenti: «26, 30,».
3. Al comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, dopo le parole: «anche se previste in leggi speciali»
sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle esenzioni di cui agli
articoli 19 e 20 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE
sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione
all’Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14
gennaio 2013, n. 3».
4. Per l’anno 2014 e’ attribuito al comune di Milano un contributo
di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle
spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al
primo periodo non e’ considerato tra le entrate finali di cui
all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
rilevanti ai fini del patto di stabilita’ interno 2014. Al relativo
onere per l’anno 2014, si provvede mediante versamento all’entrata
del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte nel
conto dei residui relative alle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) quanto ad euro 10 milioni, dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto ad euro 13 milioni, dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto ad euro 2 milioni dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 14

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1, lettera b),
6, 7, 8 e 9 pari complessivamente a 97,71 milioni di euro per l’anno
2014, a 184 milioni di euro per l’anno 2015, a 152,70 milioni di euro
per l’anno 2016, a 129 milioni di euro per l’anno 2017, a 86,85
milioni di euro per l’anno 2018, a 83,52 milioni di euro per 2019, a
46,92 milioni di euro per l’anno 2020 e a 18,52 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2021, si provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro per l’anno 2014 e a 3 milioni di
euro per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36, comma 1, della
legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quanto a 21,94 milioni di euro per l’anno 2014, 2015 e 2016, a
8,19 milioni di euro per l’anno 2017 e a 8,2 milioni di euro per gli
anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 7-bis, del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985 n.118;
c) quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2019 e a
28,4 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22, comma
3, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
d) quanto a 102,25 milioni di euro per l’anno 2015 e a 73,95
milioni di euro per l’anno 2016, a 24 milioni di euro per l’anno
2017, a 5,94 milioni di euro per l’anno 2018, a 18,51 milioni di euro
per l’anno 2019 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
e) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2014 e a 40 milioni per
l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del
fondo di cui all’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
f) quanto a 6,295 milioni di euro per l’anno 2014, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
g) quanto a 1,765 milioni di euro per l’anno 2014, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
h) quanto a 15,9 milioni di euro per l’anno 2018, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 7.
2. I programmi straordinari di edilizia agevolata, assegnatari di
risorse ai sensi delle norme di cui alle predette lettere a), b) e c)
del comma 1 e per i quali non e’ stato attivato il mutuo, sono
definanziati.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
per l’attuazione del presente decreto.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 28 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali

Visto, Il Guardasigilli: Orlando
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 Misure urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni in materia fiscale anche al fine di assicurare il
rilancio dell’economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale;
Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di intervenire
in materia di revisione della spesa pubblica, attraverso la riduzione
delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo
l’invarianza dei servizi ai cittadini, nonche’ per assicurare la
stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte
a garantire la razionalizzazione, l’efficienza, l’economicita’ e la
trasparenza dell’organizzazione degli apparati politico istituzionali
e delle autonomie locali;
Considerata, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
emanare ulteriori disposizioni in materia di pagamenti dei debiti
della pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 aprile 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)

1. In attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con
la legge di stabilita’ per l’anno 2015 e mediante l’utilizzo della
dotazione del fondo di cui all’articolo 50, comma 6, al fine di
ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro
e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo
finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata
con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della
spesa pubblica, all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
"1-bis. Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui
agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e
l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai
sensi del comma 1, e’ riconosciuto un credito, che non concorre alla
formazione del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e’ superiore a
24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 24.000
euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.".
2. Il credito di cui al comma precedente e’ rapportato al periodo
di lavoro nell’anno.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo
periodo d’imposta 2014.
4. Per l’anno 2014, i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi
dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le
retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il
credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ riconosciuto, in via
automatica, dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ attribuito sugli emolumenti
corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo
stesso. A tal fine, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza,
l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo
di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per
il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente
all’applicazione del presente articolo, non si procede al versamento
della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme
restando le aliquote di computo delle prestazioni. L’importo del
credito riconosciuto e indicato nella certificazione unica dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
6. L’INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai
sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle
ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualita’ di
sostituto d’imposta.
7. In relazione alla effettiva modalita’ di fruizione del credito
di cui ai precedenti commi, il Ministro dell’economia e delle finanze
e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio compensative, anche tra l’entrata e la spesa,
al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.

Art. 2

(Disposizioni in materia di IRAP)

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 1, le parole "l’aliquota del 3,9 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "l’aliquota del 3,50 per
cento";
b) all’articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera a), le parole "l’aliquota del 4,20 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "l’aliquota del 3,80 per cento";
2) alla lettera b), le parole "l’aliquota del 4,65 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "l’aliquota del 4,20 per cento";
3) alla lettera c), le parole "l’aliquota del 5,90 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "l’aliquota del 5,30 per cento";
c) all’articolo 45, comma 1, le parole "nella misura dell’1,9 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 1,70 per
cento".
2. Ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il
criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del decreto legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a),
b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente,
delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.
3. All’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole "fino ad un massimo di un punto percentuale"
sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 0,92 punti
percentuali".
4. Le aliquote dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora
variate ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono rideterminate applicando le
variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1 del presente
articolo.

Art. 3

(Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria)

1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e
ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui
all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del
medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura
del 26 per cento.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica sugli
interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi
diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo
testo unico, relativi a:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del testo
unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei
suddetti Stati;
c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui
all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica altresi’ agli
interessi di cui al comma 8-bis dell’articolo 26-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili
di cui all’articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare
di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
4. All’articolo 27, comma 3, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di
un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «degli undici
ventiseiesimi».
5. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 2, l’ultimo periodo e’ sostituito dal
seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma
1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da
enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del
48,08 per cento dell’ammontare realizzato.»;
b) all’articolo 6, comma 1, l’ultimo periodo e’ sostituito dal
seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma
1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da
enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del
48,08 per cento dell’ammontare realizzato.»;
c) all’articolo 7, comma 4, l’ultimo periodo e’ sostituito dal
seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle
obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni
emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella
misura del 48,08 per cento del loro ammontare.».
6. La misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica agli
interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’articolo 44
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti
esigibili e ai redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati
a decorrere dal 1° luglio 2014.
7. La misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica:
a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, percepiti dalla
data indicata al comma 6;
b) agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti
correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da
certificati, nonche’ da obbligazioni, titoli similari e cambiali
finanziarie di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati a decorrere dalla
suddetta data.
8. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura
dell’aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e
ad ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati a decorrere dal 1°
luglio 2014.
9. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 8,
per gli interessi e altri proventi soggetti all’imposta sostitutiva
di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli
intermediari di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto
provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui
all’articolo 3 del citato decreto alla data del 30 giugno 2014, per
le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente
scadenza non inferiore a un anno dalla data del 30 giugno 2014,
ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o
rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi
dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto
del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014.
10. La misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica,
relativamente ai redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera
g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli
interessi e ad altri proventi delle obbligazioni e dei titoli
similari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, dal
giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti
contro termine stipulato anteriormente al 1° luglio 2014 e avente
durata non superiore a 12 mesi.
11. Per i redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettere
g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30 giugno 2014,
la misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica sulla parte dei
suddetti redditi maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.
12. Per i proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i redditi
diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo
decreto derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio, la misura dell’aliquota di cui al comma 1,
si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in
sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui
proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad
importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l’aliquota in vigore
fino al 30 giugno 2014.
13. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui
all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portati in deduzione
dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo
unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con
le seguenti modalita’:
a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino
alla data del 31 dicembre 2011;
b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal
1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i limiti temporali
di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del medesimo testo
unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
14. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura
dell’aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati maturati a
decorrere dal 1° luglio 2014. Dai risultati di gestione maturati a
decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati
negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non
compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08
per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data
del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro
ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati
negativi di gestione previsti dall’articolo 7, comma 10, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461. L’imposta sostitutiva sul
risultato maturato alla data del 30 giugno 2014 e’ versata nel
termine ordinario di cui al comma 11 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
15. A decorrere dal 1° luglio 2014, agli effetti della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di
acquisto, o del valore determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 6
e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o
dell’articolo 2, commi 29 e seguenti, del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011 n. 148, puo’ essere assunto il valore dei titoli, quote,
diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o
monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30
giugno 2014, a condizione che il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle
plusvalenze, delle minusvalenze relative ai predetti titoli,
strumenti finanziari, rapporti e crediti, escluse quelle derivanti
dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del
risparmio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del citato
testo unico;
b) provveda al versamento dell’imposta sostitutiva eventualmente
dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel
comma 16.
16. Nel caso di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, l’opzione di cui al comma 15 si estende a
tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti alla data del 30
giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora
compensate a tale data; l’imposta sostitutiva dovuta e’ corrisposta
entro il 16 novembre 2014. L’ammontare del versamento e le
compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30
giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo di imposta 2014. Nel caso di cui all’articolo 6 del
medesimo decreto legislativo, l’opzione e’ resa mediante apposita
comunicazione all’intermediario entro il 30 settembre 2014 e si
estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di
custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30 giugno 2014
nonche’ alla data di esercizio dell’opzione; l’imposta sostitutiva e’
versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone
provvista dal contribuente.
17. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui
all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall’esercizio
delle opzioni di cui ai commi 15 e 16 sono portati in deduzione dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo unico,
realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al
76,92 per cento del loro ammontare, ovvero per una quota pari al
48,08 per cento qualora si tratti di minusvalenze, perdite e
differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011
e non compensate in sede di applicazione dell’imposta dovuta a
seguito dell’esercizio delle suindicate opzioni.
18. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per
i titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b).

Art. 4

(Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre
2013, n. 147)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 hanno effetto a decorrere
dal 1° luglio 2014. Ai fini dell’applicazione del citato articolo 3,
rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell’economia
e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi dell’articolo 2,
commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, nonche’ le eventuali integrazioni degli stessi disposte con
successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.
2. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227.
3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 4 dell’articolo
13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.
4. All’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 e’ inserito il
seguente: "5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui
proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o
azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve
matematiche dei rami vita.".
5. All’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il
comma 4 e’ inserito il seguente: "4-bis. La ritenuta di cui ai commi
1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di
assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti
a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.".
6. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) enti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettera c), e quelli di cui all’articolo 74
del medesimo testo unico, n. 917 del 1986, esclusi gli organismi di
investimento collettivo del risparmio;».
7. All’articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, primo periodo, le parole:
"ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle
lettere a) e b) del comma 7 dell’articolo 2 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148" sono sostituite con le seguenti: "ovvero con
la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di
cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del
1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.".
8. All’articolo 26-quinquies, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "e alle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le parole: "e alle
obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati".
9. All’articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983, n.
77, dopo le parole: "e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"
sono aggiunte le parole: "e alle obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati".
10. All’articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, dopo le parole: "e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"
sono aggiunte le parole: "e alle obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati".
11. Il comma 145 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 e’ sostituito dal seguente: "Le imposte sostitutive di cui ai
commi 142 e 143 sono versate in unica soluzione entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare
possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.".
12. Il comma 148 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 e’ sostituito dal seguente: "148. Ai maggiori valori iscritti
nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per
effetto dell’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014,
n. 5, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e di eventuali
addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare
possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. L’imposta e’ pari al 26 per cento del valore nominale
delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente
riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato
al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore
nominale, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Se il valore iscritto in
bilancio e’ minore del valore nominale, quest’ultimo valore rileva
comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d’imposta.".

Art. 5

(Modifiche all’articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91)

1. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013,
n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n.112, le parole "20 aprile 2014" sono sostituite dalle seguenti: "15
luglio 2014", le parole "1° maggio 2014" sono sostituite dalle
seguenti "1° agosto 2014" e le parole "33 milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "23 milioni".

Art. 6

(Strategie di contrasto all’evasione fiscale)

1. Nelle more dell’attuazione degli obiettivi di stima e
monitoraggio dell’evasione fiscale e di rafforzamento dell’attivita’
conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della legge 11
marzo 2014, n. 23, il Governo, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla
realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui
risultati conseguiti nel 2013 e nell’anno in corso, nonche’ su quelli
attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da
accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore
propensione all’adempimento da parte dei contribuenti, come effetto
delle misure e degli interventi definiti.
2. Anche sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo
definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al fine di
implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il
rafforzamento dei controlli, l’azione di prevenzione e di contrasto
all’evasione fiscale allo scopo di conseguire nell’anno 2015 un
incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta
all’evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell’anno 2013.

Art. 7

(Destinazione dei proventi della lotta all’evasione fiscale)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 36, terzo e quarto
periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, cosi’ come
modificato dall’articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, si applicano fino all’annualita’ 2013 con riferimento alla
valutazione delle maggiori entrate dell’anno medesimo rispetto a
quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali ed effettivamente
incassate nell’anno 2013 derivanti dall’attivita’ di contrasto
all’evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2,
comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla
copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.

Art. 8

(Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e
servizi)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 29, 33 e 37 del medesimo decreto legislativo,
pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche
attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa
di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l’indicatore di
tempestivita’ dei pagamenti secondo uno schema tipo e modalita’
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, per le pubbliche
amministrazioni interessate, obbligo di trasparenza la cui
inosservanza e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 46 del medesimo
decreto legislativo n. 33 del 2013.
3. All’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il
comma 6, e’ aggiunto il seguente: "6-bis I dati SIOPE delle
amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d’Italia sono
liberamente accessibili secondo modalita’ definite con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze nel rispetto del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82."
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 riducono la
spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un
ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in
ragione di:
a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano;
b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle
province e citta’ metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei
comuni;
c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al
comma 11, da parte delle amministrazioni dello Stato di cui al comma
1.
Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d’anno, a decorrere
dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede
secondo i criteri e nelle misure di cui all’articolo 50
5. Gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle
amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono determinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in
modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai
prezzi piu’ prossimi a quelli di riferimento ove esistenti;
registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno piu’ ampio
ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali
di committenza. In caso di mancata adozione del decreto nel termine
dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si applicano le disposizioni
dell’articolo 50. In pendenza del predetto termine le risorse
finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4, lettera
c), sono rese indisponibili.
6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le
regioni e le province autonome e’ effettuata con le modalita’ di cui
all’articolo 46.
7. La determinazione degli obiettivi di spesa per le province, i
comuni e le citta’ metropolitane e’ effettuata con le modalita’ di
cui all’articolo 47.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare
l’obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:
a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, a ridurre gli importi dei contratti in essere
aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella
misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti
medesimi. Le parti hanno facolta’ di rinegoziare il contenuto dei
contratti, in funzione della suddetta riduzione. E’ fatta salva la
facolta’ del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal
contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di
volonta’ di operare la riduzione senza alcuna penalita’ da recesso
verso l’amministrazione. Il recesso e’ comunicato all’Amministrazione
e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione da parte di quest’ultima. In caso di recesso, le
Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell’espletamento delle
procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare
comunque la disponibilita’ di beni e servizi necessari alla loro
attivita’, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro
di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o
tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e
nazionale sui contratti pubblici;
b) tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti
aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni
di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai prezzi di
riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti
nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai sensi
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. Gli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle
disposizioni di cui al comma 8, lettera b), sono nulli e sono
rilevanti ai fini della performance individuale e della
responsabilita’ dirigenziale di chi li ha sottoscritti.
10 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al
fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti
dall’applicazione del comma 4.
11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per
la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire
una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore
a 400 milioni di euro per l’anno 2014 che concorrono alla
determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per il
medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il
Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero
dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte
sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono
rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in termini
di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli
importi di cui al primo periodo. Nelle more dell’adozione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo
sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo
periodo, iscritte nello stato di previsione del Ministero della
difesa relative ai programmi di cui all’articolo 536 del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.

Art. 9

(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e
prezzi di riferimento)

1. Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui
all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
operante presso l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, e’ istituito l’elenco dei soggetti
aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di
committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono
attivita’ di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all’Autorita’
l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i requisiti
per l’iscrizione tra cui il carattere di stabilita’ dell’attivita’ di
centralizzazione, nonche’ i valori di spesa ritenuti significativi
per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti,
anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell’aggregazione e
della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e’ istituito il Tavolo tecnico dei
soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell’economia e delle
finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita’ e le modalita’
operative.
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449 e 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 2, comma 574,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 1, comma 7,
all’articolo 4, comma 3-quater e all’articolo 15, comma 13, lettera
d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri da adottarsi, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno,
sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in
ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 7, sono
individuate le categorie di beni e di servizi nonche’ le soglie al
superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonche’ le regioni, gli enti regionali, nonche’ loro consorzi e
associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono,
rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Con il
decreto di cui al periodo precedente sono, altresi’, individuate le
modalita’ di attuazione del presente comma.
4. Il comma 3-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 163 e’ sostituito dal seguente:
"3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono
all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni
dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto
2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici,
ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi
Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto
aggregatore di riferimento.
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e
di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31
dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo
quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei
soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non puo’
essere superiore a 35.
6. In alternativa all’obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la
facolta’ per le regioni di costituire centrali di committenza anche
unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all’articolo 1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono
stipulare con Consip S.p.A. apposite convenzioni per la disciplina
dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attivita’
di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, nelle more del
perfezionamento delle attivita’ concernenti la determinazione annuale
dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte
dell’Osservatorio presso l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di
potenziare le attivita’ delle centrali di committenza, la predetta
Autorita’, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle
amministrazioni pubbliche un’elaborazione dei prezzi di riferimento
alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra
quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della
pubblica amministrazione, nonche’ pubblica sul proprio sito web i
prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli
acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati
dall’Autorita’ e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni
anno, sono utilizzati per la programmazione dell’attivita’
contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo
massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate
all’offerta piu’ vantaggiosa, in tutti i casi in cui non e’ presente
una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero
nell’ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in
violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di
riferimento e’ effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni
appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come
risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.
9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di
beni e di servizi, e’ istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per l’aggregazione
degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle
attivita’ svolte dai soggetti aggregatori di cui al comma 1 del
presente articolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l’anno
2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente
periodo.
10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato
degli avanzi di gestione di cui all’articolo 1, comma 358, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012 e 2013,
sono utilizzate, per l’anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro,
oltre che per il potenziamento delle strutture dell’amministrazione
finanziaria, per il finanziamento delle attivita’ svolte da Consip
S.p.a. nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti
delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 4, comma
3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine, le
somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze anche ad
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’Amministrazione
Generale, del personale e dei servizi.

Art. 10

(Attivita’ di controllo)

1. I compiti di controllo sulle attivita’ finalizzate
all’acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all’Autorita’ per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture,
che li esercita secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, l’Autorita’:
a) puo’ avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della
Ragioneria Generale dello Stato, delle amministrazioni pubbliche,
degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base
di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la
copertura dei costi per lo svolgimento delle attivita’ di supporto;
b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i documenti di
cui al comma 4, lettere a) e b);
c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti
alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e
circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell’esercizio delle predette
funzioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con proprio
decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni
principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e
servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui e’ stato
possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in
vigore del presente decreto. Entro 10 giorni dall’emanazione del
decreto di cui al periodo precedente il Ministero pubblica sul
proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate.
4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di
cui all’articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 trasmettono all’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture:
a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di
committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria aventi ad oggetto una o piu’ delle prestazioni
individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, in
essere alla data del 30 settembre 2014;
b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di
importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e
relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre
2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli
articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all’articolo
55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata
presentata una sola offerta valida.
5. Con deliberazione dell’Autorita’ sono stabilite le modalita’ di
attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati oggetto
della trasmissione.

Art. 11

(Riduzione dei costi di riscossione fiscale)

1. L’Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle
condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei
versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri
operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento,
in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l’anno 2014,
al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di
quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla
predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l’anno 2014 e
di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti gia’
previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto
delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a
zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della
riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano
effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo
positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della
riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo
finale sia di importo superiore a mille euro.
3. L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli
intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle
entrate puo’ inviare la delega di versamento anche di un soggetto
terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo
rilascio all’intermediario di apposita autorizzazione, anche
cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell’intestatario
effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni
effetto.

Art. 12

(Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei
titoli)

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adegua
l’articolo 6 del proprio decreto ministeriale del 5 dicembre 2003 al
fine di allineare la rilevazione dei tassi di interesse corrisposti
sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria al momento
della loro effettiva maturazione.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle
prerogative previste dall’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, modula le provvigioni per il
servizio del collocamento in asta in considerazione dell’andamento
del mercato, con particolare riguardo al livello dei tassi e alla
tutela del risparmio.

Art. 13

(Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle
societa’ partecipate)

1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo
riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli
articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni e integrazioni, e’ fissato in euro 240.000
annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli
oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli
23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatte
salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che
prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente
articolo.
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita’ amministrative
indipendenti" sono inserite le seguenti: ", con gli enti pubblici
economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo" sono
inserite le seguenti: "delle autorita’ amministrative indipendenti
e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti per
prestazioni occasionali" sono sostituite dalle seguenti "ovvero di
societa’ partecipate in via diretta o indiretta dalle predette
amministrazioni";
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo
limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 1, comma
475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei
trattamenti retributivi conseguenti all’applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle
anzianita’ contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d’Italia, nella sua autonomia organizzativa e
finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al
presente articolo.

Art. 14

(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca
e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ad eccezione delle Universita’, degli istituti di formazione,
degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale,
fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in
particolare le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a
decorrere dall’anno 2014, non possono conferire incarichi di
consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta
nell’anno per tali incarichi e’ superiore rispetto alla spesa per il
personale dell’amministrazione che conferisce l’incarico, come
risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni
con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e
all’1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5
milioni di euro.
2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater
dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e i
limiti previsti dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Universita’, degli
istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del
servizio sanitario nazionale, a decorrere dall’anno 2014, non possono
stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa
quando la spesa complessiva per tali contratti e’ superiore rispetto
alla spesa del personale dell’amministrazione che conferisce
l’incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le
amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni
di euro, e all’1,1% per le amministrazioni con spesa di personale
superiore a 5 milioni di euro.
3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto
annuale nell’anno 2012, ai fini dell’applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal
bilancio consuntivo 2012.
4. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini
di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 15

(Spesa per autovetture)

1. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e’ sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche’ le autorita’ indipendenti, ivi inclusa
la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa (Consob), non
possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della
spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il
noleggio e l’esercizio di autovetture, nonche’ per l’acquisto di
buoni taxi. Tale limite puo’ essere derogato, per il solo anno 2014,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia’ in essere.
Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate
dall’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi
istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa e per i
servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS
S.p.a., nonche’ per i servizi istituzionali delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero. I contratti
di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere ceduti, anche senza l’assenso del
contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle
relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.".
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, e dall’articolo 1, commi da 1 a 4-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, e’ indicato il numero
massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso
esclusivo, nonche’ per quelle ad uso non esclusivo, di cui puo’
disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato.

Art. 16

(Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura)

1. I Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri sono
tenuti ad assicurare un obiettivo di risparmio di spesa complessivo
pari a 240 milioni di euro per l’anno 2014. Gli importi sono
determinati secondo le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 428,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo
2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentiti i Ministri competenti,
previa verifica da parte del Ministro dell’economia e delle finanze
degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, sono
individuate le voci di spesa da ridurre per la realizzazione
dell’obiettivo di risparmio di spesa disposto dal comma 1.
3. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad accantonare
e rendere indisponibili le somme corrispondenti agli importi di cui
al comma 1.
4. Al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad
assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 15 luglio 2014, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione,
possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del
Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente comma sono
soggetti al controllo preventivo di legittimita’ della Corte dei
conti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri ha facolta’ di richiedere il parere del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti
decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il
regolamento di organizzazione vigente. Il termine di cui al primo
periodo si intende rispettato se entro la medesima data sono
trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e al Ministero dell’economia e delle finanze gli
schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e’ ridotta di euro
28.354.930 per l’anno 2014; le somme iscritte nel conto dei residui
per l’anno 2014 sul fondo per gli interventi di cui alla medesima
autorizzazione di spesa, sono versate per l’importo di 29.126.428
euro all’entrata del bilancio dello Stato per l’anno stesso.
6. Nelle more di un’organica revisione della disciplina degli
uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’anno 2014, con
riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre, gli
stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti le
spese per l’indennita’ di diretta collaborazione spettante agli
addetti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione dei
Ministri, con esclusione della spesa riferita ai destinatari della
riduzione del 10 per cento prevista dall’articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per cento.
7. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 46-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e’ incrementata di 4,8 milioni di
euro per l’anno 2014.
8. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 53,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e
dall’articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni e integrazioni, l’Istituto per lo sviluppo
agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, e’ autorizzato a versare
all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 10,7 milioni di euro
entro il 31 luglio 2014.
9. Nell’ambito delle economie utilizzabili ai sensi dell’articolo
16-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il Commissario ad
acta di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, e’ autorizzato a versare all’entrata del bilancio dello
Stato la somma di euro 5,5 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.

Art. 17

(Concorso degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale
alla riduzione della spesa pubblica)

1. Per l’anno 2014, gli importi corrispondenti alle riduzioni di
spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal
Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
Costituzionale, secondo le modalita’ previste dai rispettivi
ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50 milioni di
euro, all’entrata del bilancio dello Stato.
2. Per l’anno 2014 gli stanziamenti iscritti in bilancio per le
spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro, e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria,
amministrativa e contabile sono ridotti, complessivamente, di 5,5
milioni di euro.
3. Le somme versate dal Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro, nell’anno 2014, relative all’avanzo di gestione dell’anno
2012 per l’importo di euro 4.532.000, restano acquisite all’entrata
del bilancio dello Stato.

Art. 18

(Abolizione di agevolazioni postali)

1. A decorrere dal 1° giugno 2014, le tariffe postali agevolate di
cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed
all’articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n.13, sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale e’
autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee
a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio dello Stato,
allo scopo finalizzati, l’onere relativo alla fruizione entro il 31
maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate.

Art. 19

(Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle citta’
metropolitane )

1. All’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma
150 sono inseriti i seguenti:
"150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente
legge, le Province e le Citta’ metropolitane assicurano un contributo
alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l’anno 2014, a
60 milioni di euro per l’anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2016. Con decreto del Ministero dell’interno di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita’ di riparto del contributo di cui al periodo precedente.
150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse
all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi
dei commi da 85 a 97, tra le Province, citta’ metropolitane e gli
altri enti territoriali interessati, stabilisce altresi’ le modalita’
di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.".

Art. 20

(Societa’ partecipate)

1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del
contenimento della spesa pubblica, le societa’ a totale
partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le societa’
direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi
dell’articolo 2359, 1° comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di
minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed enti pubblici
economici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari
quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015,
una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le
svalutazioni delle immobilizzazioni nonche’ gli accantonamenti per
rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4
per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione di cui al periodo
precedente sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi del
presente decreto.
2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al comma 1,
si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi valori
risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l’anno 2013.
3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le societa’ di cui al
comma 1 provvedono a distribuire agli azionisti riserve disponibili,
ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi di
spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al medesimo comma
1. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 le
stesse societa’ provvedono a distribuire agli azionisti un dividendo
almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell’eventuale
acconto erogato.
4. Le societa’ a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato
provvedono per ciascuno degli esercizi considerati a versare ad
apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato gli importi
percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente articolo.
5. Per il biennio 2014-2015, i compensi variabili degli
amministratori delegati e dei dirigenti per i quali e’
contrattualmente prevista una componente variabile della
retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento
ad obiettivi riguardanti l’ulteriore riduzione dei costi rispetto
agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi.
6. Il Collegio sindacale verifica il corretto adempimento dei
commi precedenti dandone evidenza nella propria relazione al bilancio
d’esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate.
7. La presente disposizione non si applica alle societa’ per le
quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano
gia’ avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale.

Art. 21

(Disposizioni concernenti RAI S.p.A.)

1. All’articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera p) e’ sostituita dalla seguente: "p)
l’informazione pubblica a livello nazionale e regionale, nel rispetto
di quanto previsto alla lettera f);";
b) il comma 3 e’ soppresso.
2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte
di RAI S.p.a., le sedi regionali o, per le province autonome di
Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della societa’ continuano ad
operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione
all’attivita’ di adempimento degli obblighi di pubblico servizio
affidati alle stesse.
3. Ai fini dell’efficientamento, della razionalizzazione e del
riassetto industriale nell’ambito delle partecipazioni detenute dalla
RAI S.p.A., la Societa’ puo’ cedere sul mercato, secondo modalita’
trasparenti e non discriminatorie, quote di societa’ partecipate,
garantendo la continuita’ del servizio erogato. In caso di cessione
di partecipazioni strategiche che determini la perdita del controllo,
le modalita’ di alienazione sono individuate con decreto del
Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro dello
sviluppo economico.
4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, di cui all’articolo 27, comma 8, primo periodo,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l’anno 2014,
di euro 150 milioni.

Art. 22

(Riduzione delle spese fiscali)

1. All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, le parole: "e si considerano produttive
di reddito agrario" sono sostituite dalle seguenti: ". Il reddito e’
determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle
operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul
valore aggiunto il coefficiente di redditivita’ del 25 per cento,".
Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e
di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell’acconto
delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d’imposta.
2. Il comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44, e’ sostituito dal seguente: "5-bis. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e
dell’interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere
dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera
h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei
comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere
un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di
euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior
gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell’adozione
del decreto di cui al periodo precedente, e’ operato, per i comuni
delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e
Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 23

(Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e societa’
controllate dalle amministrazioni locali)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 29, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’articolo 1, comma 569, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui
all’articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
entro il 31 ottobre 2014 predispone un programma di razionalizzazione
delle aziende speciali, delle istituzioni e delle societa’
direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni
locali incluse nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare
specifiche misure:
a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o
incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle
dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle
rispettive attivita’;
b) per l’efficientamento della loro gestione, anche attraverso la
comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e
internazionale;
c) per la cessione di rami d’azienda o anche di personale ad
altre societa’ anche a capitale privato con il trasferimento di
funzioni e attivita’ di servizi.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.