LEGGE 19 luglio 2013, n. 92 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche,
fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 6 dell’Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 19 luglio 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bonino, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 9 agosto 2013, n. 110 Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei..

…veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all’articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

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IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, recante
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita’", il quale, al fine di contrastare
la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di
assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi per danni
derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, detta
disposizioni in tema di dematerializzazione dei contrassegni
medesimi, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o
telematici, anche in collegamento con banche dati;
Visto, in particolare, il comma 1 del richiamato articolo 31 del
decreto-legge n. 1 del 2012, il quale rinvia ad apposito regolamento,
adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISVAP, la
definizione delle modalita’ per la progressiva dematerializzazione
dei predetti contrassegni, delle caratteristiche e dei requisiti dei
sistemi elettronici o telematici sostitutivi dei contrassegni
medesimi nonche’ la fissazione della loro entrata in vigore;
Visto l’articolo 21, commi 4 e 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n.
121;
Visto l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e l’articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
Ritenuto di dover provvedere a dare attuazione alla richiamata
disposizione legislativa contenuta nell’articolo 31, comma 1, del
decreto-legge n. 1 del 2012, nonche’, limitatamente alle sole
informazioni contenute nella banca dati di cui al presente
regolamento, dare attuazione al citato articolo 21, comma 5, del
decreto-legge n. 179 del 2012;
Sentito l’IVASS che, istituito ai sensi dell’articolo 13, decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7
agosto 2012, n. 135, e’ subentrato all’ISVAP dall’1 gennaio 2013 ed
ha espresso il proprio parere con nota n. 09-13.004012 del 12 aprile
2013;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli
Atti Normativi, espresso nell’adunanza del 21 febbraio 2013;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio in data 11 giugno
2013, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "dematerializzazione dei contrassegni": la sostituzione dei
contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la
responsabilita’ civile verso i terzi per danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore su strada, con sistemi elettronici
o telematici che garantiscano, attraverso la connessione con la banca
dati di cui alla lettera c), anche mediante l’utilizzo di dispositivi
o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle
violazioni delle norme del codice della strada, approvati od
omologati ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, la corrispondenza dei dati relativi al
veicolo con l’esistenza e la validita’ della copertura assicurativa
obbligatoria;
b) "processo di dematerializzazione": l’insieme dei processi
organizzativi e tecnici tesi alla progressiva dematerializzazione dei
contrassegni;
c) "banca dati": quella costituita presso il Centro elaborazione
dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, alimentata dalle informazioni
contenute nell’Archivio nazionale dei veicoli e nell’Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226
del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonche’ dalle informazioni e
dai dati forniti gratuitamente dalle imprese di assicurazione,
direttamente o attraverso sistemi informativi centralizzati istituiti
presso le associazioni di rappresentanza, relativi alla data di
decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative
r.c. auto dei veicoli a motore;
d) "sistemi elettronici o telematici": il complesso delle
procedure e tecnologie utilizzate per la progressiva
dematerializzazione dei contrassegni;
e) "impresa di assicurazione": quella con sede legale nel
territorio della Repubblica autorizzata ai sensi dell’articolo 13 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all’esercizio
dell’attivita’ assicurativa nel ramo r.c. auto; quella con sede
legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo
abilitata ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n.
209 del 2005 nel territorio della Repubblica all’esercizio
dell’assicurazione nel ramo r.c. auto, in regime di stabilimento o di
liberta’ di prestazione di servizi, nonche’ quella con sede legale in
uno Stato terzo, autorizzata ai sensi dell’articolo 28 del decreto
legislativo n. 209 del 2005 nel territorio della Repubblica
all’esercizio dell’attivita’ assicurativa nel ramo r.c. auto in
regime di stabilimento.

Art. 2

Oggetto, ambito di applicazione e decorrenza

1. Il presente regolamento definisce le modalita’ per la
progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per
la responsabilita’ civile verso i terzi per danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la
sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, cosi’
come previsto dall’articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27.
2. Il processo di dematerializzazione si conclude entro due anni
dall’entrata in vigore del presente regolamento con conseguente
cessazione da quella data dell’obbligo di esposizione del
contrassegno di cui all’articolo 127 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, nonche’ all’articolo 181 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Entro il termine previsto dal successivo articolo 4, comma 1,
lettera e), la corrispondenza dei dati relativi al veicolo con
l’esistenza e la validita’ della copertura assicurativa obbligatoria,
potranno essere verificate anche mediante l’utilizzo dei dispositivi
o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle
violazioni delle norme del codice della strada approvati od omologati
ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.

Art. 3

Banca dati

1. Presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e’ istituita la banca dati di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera c).
2. Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei
contrassegni di cui all’articolo 2, comma 1, nonche’ la successiva
operativita’ dei sistemi di controllo previsti dall’articolo 31,
comma 3, del decreto-legge n.1 del 2012, la banca dati e’ alimentata
in tempo reale, all’atto del rilascio del certificato di
assicurazione, di cui all’articolo 127 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 e, in ogni caso, entro il termine di
decorrenza della copertura di cui all’articolo 1901 del codice
civile, nonche’ all’atto della sospensione o dell’eventuale scadenza
anticipata delle coperture assicurative della responsabilita’ civile
per la circolazione dei veicoli a motore. A tale adempimento
provvedono le imprese di assicurazione, direttamente o, ferma
restando la loro responsabilita’ e garantendo comunque la
veridicita’, tempestivita’ e validita’ delle informazioni, per il
tramite degli intermediari di assicurazione che ne hanno
rappresentanza, attraverso collegamento web ed idonee interfacce
messe a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e trasporti,
ovvero avvalendosi, in alternativa, di sistemi informativi
centralizzati istituiti presso le associazioni di rappresentanza
delle imprese di assicurazione.
3. Le informazioni relative alla copertura assicurativa per la
responsabilita’ civile verso i terzi sono rese disponibili mediante
l’accesso telematico gratuito alla banca dati da parte di chiunque ne
abbia interesse.
4. Limitatamente alle sole informazioni, corrispondenti a quelle
dei contrassegni, contenute nella banca dati di cui al presente
regolamento, la trasmissione dei dati relativi alla copertura
assicurativa per la responsabilita’ civile verso i terzi, rilevanti
in chiave antifrode, prevista al comma 4 dell’articolo 21 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 si attua, ai sensi del
comma 5 del medesimo articolo 21, con le modalita’ di cui al comma 2
del presente articolo.

Art. 4

Processo di dematerializzazione

1. Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei
contrassegni assicurativi, secondo criteri di gradualita’ e
sostenibilita’ tecnologica dell’implementazione della banca dati, il
processo di dematerializzazione di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b), si articola nelle seguenti fasi, ciascuna delle quali
seguita da un congruo periodo di sperimentazione:
a) nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione
definisce e rende operativa la struttura informatica del database
costituente la banca dati di cui all’articolo 3;
b) nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore del
presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione
provvede al popolamento del database attraverso la connessione ed il
trasferimento massivo alla banca dati delle informazioni contenute
negli archivi istituiti presso l’Associazione nazionale fra le
imprese assicuratrici (ANIA);
c) nel termine di un anno dalla entrata in vigore del presente
regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e,
nel successivo termine di mesi sei, rende operative, le connessioni
informatiche, nonche’ i sistemi di accesso e trasmissione via web
delle informazioni necessarie all’aggiornamento del database, da
parte delle imprese di assicurazione secondo tutte le modalita’
previste all’articolo 3, comma 2;
d) nello stesso termine di operativita’ di cui alla precedente
lettera c), la Direzione generale per la motorizzazione definisce ed
attiva i sistemi di accesso via web da parte dei cittadini alle
informazioni detenute nella banca dati e indica le modalita’ e i
requisiti per l’accesso;
e) nel termine di diciotto mesi dalla entrata in vigore del
presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione
definisce e rende operativa la predisposizione della banca dati di
cui all’articolo 3 per garantire la possibilita’ di collegamento con
i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo
del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle
norme del codice della strada previsti dalle vigenti disposizioni
contenute nel decreto legislativo n. 285 del 1992, fatta salva
l’eventuale adozione del decreto di cui all’articolo 31, comma 3,
ultimo capoverso, del decreto-legge n. 1 del 2012.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministero dello sviluppo economico rendono noto, attraverso
comunicazione fornita sui rispettivi siti web, lo stato di
realizzazione del processo di dematerializzazione, di cui al presente
articolo, e delle relative fasi di sperimentazione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 9 agosto 2013

Il Ministro dello
sviluppo economico
Zanonato

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2013
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 269

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO 9 ottobre 2013, n. 130 Regolamento per le modalita’ di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi…

…dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del
Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive
modificazioni, concernente l’ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, e successive modificazioni, concernente l’ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta attivita’
tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante
l’istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria,
emanato ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato
decreto legislativo, con appositi regolamenti del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, occorre, tra l’altro, stabilire le
modalita’ di svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di
preselezione, quelle di accertamento dell’idoneita’ fisica, psichica
e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le prove di esame e le modalita’ di formazione della
graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse;
Ritenuto di dover procedere, ai fini di una organica disciplina
delle anzidette materie, all’emanazione di un unico regolamento
ministeriale;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia
penitenziaria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 giugno 2012;
Acquisito il concerto del Ministro per la Pubblica amministrazione
e la semplificazione;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 13 giugno 2013;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono:
a) per Ministro, il Ministro della giustizia;
b) per Amministrazione, l’Amministrazione penitenziaria;
c) per Provveditorato, il Provveditorato regionale
dell’Amministrazione penitenziaria;
d) per Direttore generale, il Direttore generale del personale e
della formazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;
e) per Corpo, il Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge
15 dicembre 1990, n. 395;
f) per Laboratorio, il Laboratorio Centrale per la banca dati
nazionale del DNA, cosi’ come istituito ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

Art. 2

Requisiti generali

1. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori
tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di
polizia penitenziaria, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) possesso delle qualita’ morali e di condotta previste
dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
d) idoneita’ fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento
dei compiti connessi con l’attivita’ propria dei ruoli e della
qualifica da rivestire;
e) titolo di studio richiesto per l’accesso alla qualifica
individuato in relazione ai ruoli ed ai diversi profili tecnici;
f) eventuale abilitazione all’esercizio professionale, ove
previsto dalle disposizioni vigenti, in relazione al profilo ed al
ruolo.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.

Art. 3

Requisiti di idoneita’ fisica e psichica e cause di non idoneita’ per
l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli tecnici
del Corpo di polizia penitenziaria.

1. I requisiti di idoneita’ fisica e psichica di cui devono essere
in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli
tecnici sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per
le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l’efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita’ indispensabile per
l’espletamento dei servizi di polizia;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti
vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice
(miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva
dei singoli vizi di rifrazione per l’astigmatismo composto e
l’astigmatismo misto.
2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita’ per l’ammissione
ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermita’ indicate
nell’allegata tabella 2.

Art. 4

Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l’accesso ai
ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

1. Per i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli tecnici,
l’esame attitudinale e’ diretto ad accertare il possesso, ai fini del
servizio, dei requisiti attitudinali per l’accesso ai singoli ruoli
rispettivamente indicati nell’allegata tabella 3.

Art. 5

Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti con decreto del Direttore generale, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel
quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso con la ripartizione tra i
vari profili professionali;
b) i requisiti per la partecipazione;
c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa
in favore di determinate categorie di concorrenti;
d) i documenti prescritti, le categorie di titoli valutabili
nonche’ il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse;
e) le modalita’ ed i termini di presentazione della domanda di
partecipazione e della relativa documentazione;
f) le materie oggetto delle prove d’esame;
g) il diario delle prove scritte di esame o della eventuale prova
preselettiva con l’indicazione della sede o delle sedi di
effettuazione e la ripartizione dei candidati tra le stesse, ovvero
la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sara’ pubblicato il
diario delle suddette prove. La pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti;
h) la votazione minima da conseguire nell’eventuale prova
preselettiva e nelle prove d’esame;
i) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
che garantisce pari opportunita’ tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro;
j) i titoli di riserva ovvero di preferenza o precedenza previsti
dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche’ i termini e le modalita’
della loro presentazione.

Art. 6

Domande di partecipazione ai concorsi

1. Le domande di partecipazione ai concorsi sono presentate alla
direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine previsto dal
comma 1, il bando medesimo indica gli strumenti idonei a comprovarne
la data di trasmissione.
3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il cognome e il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) l’immunita’ da condanne penali, ovvero le condanne penali
riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il possesso del titolo di studio richiesto con l’indicazione
dell’istituto o dell’universita’ che lo ha rilasciato e della data in
cui e’ stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) la lingua straniera, scelta tra quelle eventualmente indicate
nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova;
i) l’eventuale possesso dei titoli di riserva ovvero di
preferenza o precedenza, previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, posseduti entro la data di scadenza dei
termini previsti nel relativo bando di concorso;
l) ogni altra indicazione specificamente richiesta dal bando di
concorso.
4. Nei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
periti e dei direttori tecnici i candidati, oltre a quanto previsto
dal comma 3, devono indicare il profilo professionale per il quale
intendono concorrere.
5. Le domande contengono, inoltre, la precisa indicazione del
recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative al concorso
e l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del
recapito stesso.
6. I candidati, che intendono concorrere ai posti riservati
previsti dall’articolo 7, devono farne richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base
al quale concorrono a tali posti, ed ogni ulteriore notizia
necessaria secondo le vigenti disposizioni.
7. L’Amministrazione non e’ responsabile nei casi di dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di
recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne’
di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa.

Art. 7

Riserve di posti e preferenze

1. Ai concorsi di cui al presente Titolo, si applicano le
disposizioni previste dalle leggi speciali che istituiscono le
riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini,
subordinatamente all’accertamento dei requisiti prescritti. Tali
riserve non possono superare complessivamente la meta’ dei posti
messi a concorso. Qualora, in relazione a tale limite, si renda
necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa
si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi
diritto a riserva.
2. A parita’ di merito si applicano i titoli di preferenza e
precedenza indicati nell’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e nelle
altre disposizioni di leggi speciali vigenti in materia. A parita’ di
merito e di titoli, la preferenza e’ determinata in base al disposto
del comma 5 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.
3. Nei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
periti tecnici, di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto
legislativo 9 settembre 2010, n. 162, un quinto dei posti disponibili
e’ riservato al personale appartenente al Corpo, purche’ in possesso
dei prescritti requisiti e che abbia compiuto almeno tre anni di
anzianita’ di servizio alla data del bando che indice il concorso, e
che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione
disciplinare pari o piu’ grave della deplorazione.
4. Nei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
direttori tecnici, di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto
legislativo 9 settembre 2010, n. 162, un quinto dei posti disponibili
e’ riservato al personale appartenente al Corpo, purche’ in possesso
dei prescritti requisiti, che abbia compiuto almeno tre anni di
anzianita’ di servizio alla data del bando che indice il concorso, e
che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un sanzione
disciplinare pari o piu’ grave della deplorazione.
5. I posti riservati che non sono coperti per mancanza di vincitori
sono conferiti ai candidati idonei secondo l’ordine di graduatoria.

Art. 8

Accertamenti psico-fisici ed attitudinali

1. I candidati ammessi al concorso e che abbiano superato
l’eventuale prova preselettiva nei limiti di cui al comma 5
dell’articolo 9 devono essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici
ed attitudinali.
2. In relazione alle esigenze organizzative, l’Amministrazione si
riserva la facolta’ di scelta se effettuare i predetti accertamenti
subito dopo la prova preselettiva ovvero dopo la o le prove scritte
o, anche, dopo la prova orale.
3. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati
sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali di
laboratorio.
4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione
per l’accertamento dei requisiti psico-fisici nominata con decreto
del Direttore generale, composta ai sensi del terzo comma
dell’articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da
cinque medici, di cui uno con funzioni di presidente, del Servizio
sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della
giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita’ di cui al
secondo comma dell’articolo 120 del medesimo decreto legislativo n.
443/92.
5. Le prove attitudinali sono effettuate da una commissione per
l’accertamento delle qualita’ attitudinali, nominata con decreto del
Direttore generale, e composta da un presidente scelto tra i
funzionari con qualifica non inferiore a dirigente
dell’Amministrazione penitenziaria e da quattro periti selettori
attitudinali in possesso della specifica abilitazione professionale.
6. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attivita’
propria dei ruoli e della qualifica da rivestire. Le prove consistono
in una serie di test, sia collettivi sia individuali, ed in un
colloquio.
7. I test sono predisposti dalla commissione per l’accertamento
delle qualita’ attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei
compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso
aspira, e sono approvati con decreto del Direttore generale.
8. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 4 e
5, sono svolte da un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria.
9. Il giudizio espresso dalla commissione per l’accertamento dei
requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l’accertamento
delle qualita’ attitudinali, e’ definitivo e comporta, in caso di non
idoneita’, l’esclusione dal concorso, disposta con decreto del
Direttore generale.
10. I candidati sottoposti all’accertamento dei requisiti
psico-fisici ed attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di
idoneo documento di riconoscimento nella sede o nelle sedi e nei
giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva
comunicazione.
11. Qualora il numero dei candidati superi le mille unita’, le
commissioni di cui ai commi 4 e 5, unico restando il presidente,
possono essere integrate da un numero di componenti e da un
segretario aggiunto, tale da consentirne la suddivisione in
sottocommissioni.
Art. 9

Prova preselettiva

1. Nei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei
periti tecnici e dei direttori tecnici, qualora le domande di
partecipazione siano superiori alle mille unita’ per ciascun profilo
professionale messo a concorso, puo’ essere prevista una prova
preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle prove
scritte.
2. La prova preselettiva, articolata in quesiti con risposta a
scelta multipla, concerne le materie oggetto delle prove d’esame. I
quesiti in cui si articola detta prova possono formare oggetto di un
archivio informatico dell’Amministrazione.
3. La prova di cui al comma 1, puo’ essere svolta, per gruppi
predeterminati di candidati, in una o piu’ sedi ed in giorni diversi,
secondo il calendario d’esame predisposto dall’Amministrazione e puo’
essere svolta anche mediante l’utilizzazione di videoterminali
dedicati.
4. La predisposizione dei test preselettivi puo’ essere affidata a
qualificati istituti pubblici o privati e le relative prove possono
essere gestite con l’ausilio di societa’ specializzate.
5. Nei concorsi indicati al comma 1, e’ ammesso a sostenere le
successive prove scritte, per ciascuno dei ruoli professionali
interessati, un numero di candidati non superiore a dieci volte il
numero dei rispettivi posti messi a concorso nonche’, in
soprannumero, coloro che abbiano riportato un punteggio pari
all’ultimo degli ammessi entro i limiti della suddetta aliquota.

Art. 10

Modalita’ di predisposizione dei quesiti

1. Nell’archivio informatico, previsto dall’articolo 9, comma 2,
viene inserito, per il concorso per l’accesso alla qualifica iniziale
del ruolo dei periti tecnici e dei direttori tecnici, un numero di
quesiti in ragione, complessivamente, di 1.000 per ciascun profilo
indicato nella tabella 1 allegata al presente regolamento, che ne
costituisce parte integrante.
2. La formulazione dei quesiti e’ curata dalla direzione generale
del personale e della formazione dell’Amministrazione penitenziaria,
che puo’ avvalersi di societa’ specializzate e di istituti di
ricerca, operanti nel settore della selezione e della formazione del
personale. I quesiti formulati sono approvati con decreto del
Direttore generale.

Art. 11

Svolgimento della prova preselettiva

1. Il calendario di svolgimento della prova preselettiva, nonche’
le sedi in cui essa avra’ luogo, sono comunicate nella Gazzetta
Ufficiale cosi’ come specificato nel bando di concorso.
2. La prova preselettiva e’ effettuata per gruppi di candidati
secondo l’ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio della
lettera iniziale del cognome, in base al calendario che verra’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. La durata della prova e’ stabilita preventivamente dalla
commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle
domande da somministrare.
4. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati tenendo
conto dell’esigenza di ripartire egualmente l’incidenza del grado di
difficolta’ della domanda tra le varie materie.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva
di codici, di raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura
e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.
6. La correzione e la valutazione degli elaborati stampati sui
moduli vengono effettuati a mezzo di idonea strumentazione
automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura
ottica.
Art. 12

Presentazione dei documenti

1. I candidati che hanno superato le prove d’esame sono invitati a
far pervenire al Ministero della giustizia – Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria – direzione generale del personale
e della formazione entro il termine perentorio di venti giorni,
decorrenti dal giorno di ricevimento dell’avviso in tal senso, i
documenti attestanti i requisiti per beneficiare delle riserve dei
posti e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali
titoli di precedenza ovvero di preferenza nella nomina, gia’ indicati
nella domanda di partecipazione al concorso.
3. La documentazione non e’ richiesta nel caso in cui
l’Amministrazione ne sia gia’ in possesso.

Art. 13

Esclusione dai concorsi

1. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
Forze Armate e di Polizia, o destituiti dai pubblici uffici,
dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento,
ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nonche’ coloro che hanno riportato una
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati
sottoposti a misura di prevenzione.
2. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e delle qualita’ morali e quello dell’idoneita’
fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche’ le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali, o la prova preselettiva o le prove d’esame comporta
l’esclusione dal concorso.
5. L’esclusione dal concorso e’ disposta con decreto motivato del
Direttore generale.

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Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di
garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e
funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni
1. All’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
131, il termine "2013" e’ sostituito dal seguente "2014".
2. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, le parole: " 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2014".
3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilita’, le
assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, fatta
eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono
essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui
all’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della
predisposizione di un piano di revisione dell’utilizzo del personale
comandato.
4. All’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole " 31 dicembre 2012" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: " 2. Il termine per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative
alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di
cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modificazioni, e all’articolo 66, commi 9-bis, 13,
13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative
autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2014."
5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l’anno 2013, adottate ai
sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, sono prorogate al 31 dicembre 2014.
6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all’ultimo periodo
dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli
schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I
decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli assetti organizzativi
definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati
effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina
legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di
ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i
Ministeri che abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il
termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui
all’articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e’ fissato al 28 febbraio 2014.
7. All’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, dopo le parole: "i regolamenti di organizzazione del Ministeri",
sono inserite le seguenti: ", con i quali possono essere modificati
anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione dei rispettivi ministri,".
8. All’articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
le parole "dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2015" e le
parole "Fino al 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2014".
9. Per la ridefinizione del sistema di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l’emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
6 dell’articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, e’ prorogato al
30 giugno 2014.
10. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: "Sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "Sino al 31 dicembre 2014".
11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 51, comma 2, lettera a), la parola «2015» e’
sostituita dalla parola «2016»;
b) all’articolo 52, comma 5, lettera a), la parola «2015» e’
sostituita dalla parola «2016».
12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. E’ prorogata al 1° gennaio 2015 l’applicazione dell’articolo 6
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni
sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel
limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l’anno
2014 provvede il CONI mediante versamento all’entrata del bilancio
dello Stato del corrispondente importo.
14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di
cui all’articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, e’ prorogato al 31 dicembre 2014. Nelle more
possono essere prorogati solo gli incarichi gia’ attribuiti ai sensi
del secondo periodo del medesimo comma 24 dell’articolo 8 del
decreto-legge n. 16 del 2012.

Art. 2

Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali

1. Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le
disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le
disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012, relative alle
operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal
territorio dell’isola del Giglio, nonche’ i provvedimenti
presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede con le
risorse gia’ previste per la copertura finanziaria delle richiamate
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. All’articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
b) al comma 3 le parole: "2012 e 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "2012, 2013 e 2014".
3. L’incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata
"Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico,
della citta’ di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa,
prorogato di sei mesi ai sensi dell’articolo 12, comma 40, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre
2013, e’ prorogato per un ulteriore periodo di quattro mesi, non
rinnovabile.
4. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole "31
dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
b) all’articolo 19-bis, comma 1, le parole "31 dicembre 2013"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".
5. Per la conclusione delle attivita’ di rendicontazione delle
contabilita’ speciali n. 5430 e n. 5281 gia’ intestate al soppresso
ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente
della Regione Abruzzo, in considerazione dell’elevato numero dei
soggetti coinvolti, nonche’ di mandati di pagamento effettuati, il
termine di cui all’articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e’ prorogato al 31 marzo 2014.
6. Il Ministero della difesa e’ autorizzato a impiegare nell’ambito
nel centro storico del Comune de L’Aquila colpito dal sisma del 6
aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 marzo
2014 e nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel
comma 7, un contingente non superiore a 135 unita’ di personale delle
Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e
protezione di cui all’articolo 16 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. Il Ministero della
difesa e’ altresi’ autorizzato a impiegare il predetto contingente
con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, nei
limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, ai
fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de L’Aquila.
A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L’Aquila, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonche’ il trattamento economico
previsto dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 4,
del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell’articolo 23, comma
7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6, si provvede
nel limite di euro 1.400.000 per l’anno 2014 e comunque nei limiti
delle risorse effettivamente disponibili di cui all’articolo 14,
comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell’articolo 11, commi 7
e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche’ ai sensi
dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1º
gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza
del 31 dicembre 2013 ai sensi dell’ultimo periodo del presente comma,
e’ prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente
prevista, assicurando la compatibilita’ con la normativa europea
sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche
degli indennizzi assicurativi, nonche’ previa modifica dei contratti
di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento,
con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di
Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai
maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente
necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e
dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei
finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto
dei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma
13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano ferme,
senza ulteriori formalita’, le garanzie dello Stato. La rata per
capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 e’ corrisposta
unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi
del presente comma.

Art. 3

Proroga di termini di competenza del Ministero dell’interno

1. E’ prorogata, per l’anno 2014, l’applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo
2005, n. 26.
2. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.
130, al secondo periodo, le parole: " 31 dicembre 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".
3. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2014".
4. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2014".

Art. 4

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All’articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
il comma 3-quinquies e’ sostituito dal seguente: "3-quinquies. Al
fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della
vita umana in acqua, fino all’emanazione, entro e non oltre il 31
dicembre 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di
formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
prorogate le autorizzazioni all’esercizio di attivita’ di formazione
e concessione brevetti per lo svolgimento dell’attivita’ di
salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.".
2. All’articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole : "31
dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".
3. L’entrata in vigore dell’articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all’articolo 10,
comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all’articolo 3, comma
1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i),
n) ed o), del medesimo decreto, e’ prorogata al 31 dicembre 2014.
4. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le
parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre
2014".
5. All’articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2014".
6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all’articolo 357, comma
27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, e’ prorogato al 31 dicembre 2014.
7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo,
per effetto di quanto disposto all’articolo 11-bis del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un
periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli
organi di controllo della idoneita’ al funzionamento e della
sicurezza degli impianti.
8. E’ prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall’articolo
1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Agli oneri
del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l’anno 2015, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 5

Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e
forestali

1. All’articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre
2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "1° gennaio 2015".
2. All’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole "28 febbraio
2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014" e le parole:
"1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".

Art. 6

Proroga di termini in materia di istruzione, universita’ e ricerca

1. All’articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2014".
2. All’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio
2012, n. 18, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2014".
3. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le
Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma
8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell’autorita’
giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 e’ prorogato al 30
giugno 2014.".
4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione
amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del
capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, relative al progetto bandiera
denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della
ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, e’ prorogato di un
anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse.
Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all’entrata del
bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell’anno 2014 e per euro
18.357.750 nell’anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi
anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Universita’
statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.
5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione del
comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro
22.000.000 per l’anno 2014 ed euro 18.357.750 per l’anno 2015 del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

Proroga di termini in materia di salute

1. All’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
al quinto periodo, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "1° gennaio 2015".

Art. 8

Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali

1. All’articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "entro nove mesi"; b) al comma 2-ter, le parole:
"novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "duecento
settantesimo giorno".
2. L’intervento di cui al comma 16 dell’articolo 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede
che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
assegna alla societa’ Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale
contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di
struttura e’ prorogato nella medesima misura per l’anno 2014. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 9

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All’articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre
2014".
2. All’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), terzo periodo, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "entro il 31 dicembre
2012" sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014".
3. All’articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2014".
4. All’articolo 128-decies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite
dalle seguenti "30 giugno 2014".
5. All’articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le parole "1°gennaio 2014" sono sostituite
dalle seguenti "1° luglio 2014".
6. All’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2014".
7. I termini per l’adozione dei regolamenti di cui all’articolo 4,
comma 3, lettera b), e all’articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre
2014.
8. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «a partire dal 2015».
9. Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme gia’ impegnate sul
capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’esercizio finanziario 2013, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei
Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
10. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite
dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015».
11. All’articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in quello
successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi
finanziari 2012, 2013 e 2014».
12. Nelle more del completamento della riforma della legge di
contabilita’ e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009,
n. 196, la facolta’ di cui all’articolo 30, comma 11, della citata
legge n. 196 del 2009 puo’ essere esercitata anche per gli esercizi
finanziari 2013 e 2014.
13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture
organizzative disposta a seguito dell’attuazione dell’articolo 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di
assicurare la continuita’ nella gestione le amministrazioni sono
autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente
struttura del bilancio dello Stato.
14. Al fine di consentire l’accesso all’esercizio dell’attivita’ di
revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
fermo restando al momento della presentazione dell’istanza il
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 1, lettere a),
b) e c), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20
giugno 2012, n. 145, l’ammissione all’esame per l’iscrizione al
Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati
dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88, e dalle relative disposizioni attuative.
15. Al fine di garantire la continuita’ del programma Carta
acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e l’avvio della sperimentazione del programma
Carta acquisti di cui all’articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, nelle more dell’espletamento della procedura di gara per
l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle
carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui
all’articolo 81, comma 35, punto b) del citato decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto
servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, e’ prorogato
fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Al fine
di prorogare il programma Carta acquisti al 31 dicembre 2013, il
fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e’ incrementato, per l’anno 2013, di 35 milioni di
euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 10

Proroga di termini in materia ambientale

1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, come da ultimo prorogato dall’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e’ prorogato al 31 dicembre
2014.
2. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n.
11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2014". Dall’attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28,
le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "30 giugno
2014".

Art. 11

Proroga termini in materia di beni culturali e turismo

1. Il termine stabilito dall’articolo 15, comma 7, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare
l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, e’
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto,
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per
l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento
antincendio approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e
successive modificazioni.

Art. 12

Proroga termini nel settore delle comunicazioni

1. All’articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2014".

Art. 13

Termini in materia di servizi pubblici locali

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34, comma 21 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la
continuita’ del servizio, laddove l’ente di governo dell’ambito o
bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia gia’ avviato le
procedure di affidamento, il servizio e’ espletato dal gestore o dai
gestori gia’ operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque
non oltre il 31 dicembre 2014.
2. La mancata istituzione o designazione dell’ente di governo
dell’ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell’articolo
3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la
mancata deliberazione dell’affidamento entro il termine del 30 giugno
2014, comportano l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del
Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico
dell’ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al
completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre
2014.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta
la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti
dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.
4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui
all’articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Saccomanni, Ministro dell’economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.